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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Comunicato stampa

“Avevate torto”: una lettera sul TSO rimasta inedita

Diritti alla Follia · 28/04/2026 · Lascia un commento

Introduzione
  La lettera che segue, inviata a “Quotidiano Sanità” e non pubblicata, interviene su un tema di grande rilievo: le garanzie dei diritti delle persone sottoposte a TSO e il ruolo delle istituzioni e della psichiatria.
  In assenza di pubblicazione sulla testata, l’Associazione “Diritti alla Follia” sceglie di renderla pubblica attraverso il proprio blog, affinché possa contribuire al dibattito.

Gentile Direttore,
il 19 luglio del 2017, su queste stesse pagine, (https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/gli-psichiatri-ecco-perch-siamo-contro-la-riforma-del-tso/), la Società Italiana di Psichiatria – nelle persone del presidente Bernardo Carpiniello, del past president Enrico Mencacci e del segretario Enrico Zanalda – “insorgevano” contro una proposta di riforma del TSO (allora promossa da Radicali Italiani, oggi portata avanti dall’Associazione “Diritti alla Follia”) mirante a stabilire maggiori garanzie procedurali (ivi compresa l’assistenza legale) per il soggetto attinto da trattamento sanitario obbligatorio.
Si scriveva tra l’altro: “Dov’è allora il vulnus, dov’è il diritto negato che si vuol tutelare? Siamo sicuri che non ci siano altri interessi in gioco nel promuovere una nuova normativa che richiederebbe un’ennesima azione legale “ordinaria”, con tanto di avvocato? Siamo sicuri che proporre un ricorso mediante un legale migliorerebbe la situazione, senza introdurre un ulteriore ostacolo all’esercizio dei propri diritti, visto che avere una tutela legale costa, e che lo stesso il gratuito patrocinio richiede precise condizioni che non sono fruibili da tutti?”.
Oggi, a distanza di anni, il quadro è cambiato. Nel disinteresse del parlamento, è in atto un’opera di “legalizzazione” del TSO, precisamente nella direzione indicata dalla proposta di legge, da parte della Corte Costituzionale:
1) Per un verso, la sentenza del 2025 n. 76 – ne ha dato conto il “Quotidiano sanità” – introduce l’obbligo di notifica all’interessato del provvedimento del Sindaco e del decreto del giudice tutelare, stabilendo altresì a carico di quest’ultimo l’obbligo di audizione del degente prima dell’emanazione del decreto di convalida;
2) Per altro verso, è fissata al 6 luglio 2026 un’udienza in cui la Consulta dovrà pronunciarsi su un’ordinanza del 29 dicembre del 2025 con cui il tribunale di Firenze rimette la questione di costituzionalità con riguardo alla mancata previsione dell’assistenza legale a beneficio del “ricoverato”.
La SIP, cioè, “aveva torto”.
Torto nel non rilevare quanto la procedura di TSO – oltre ogni sacralizzazione della “180” – presentasse macroscopiche mortificazioni delle garanzie a beneficio del soggetto attinto dalla procedura.
Torto nel non cogliere l’occasione per “liberare” lo stesso lavoro degli psichiatri pubblici da una responsabilità coercitiva in sé estranea alla professione medica.
Torto nel non allinearsi – come hanno poi fatto la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale – ai documenti di grandi istituzioni internazionali che indicavano all’Italia la via della riforma necessaria, da Comitato di Prevenzione della tortura operante in seno al Consiglio d’Europa, al Comitato Onu introdotto dalla Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità, cui con grande lentezza e fatica il nostro sistema giuridico si sta adeguando.
Oggi sottoponiamo alla SIP e a tutti gli uomini “di nuova volontà” la ricchezza del dibattito su questi temi emerso durante l’VIII Congresso “Diritti alla Follia”, svoltosi a Collegno il 28 e 29 marzo 2026, i cui lavori sono disponibili on line.
Lo straordinario intervento di Enrico Tresca – psichiatra e psicoterapeuta in servizio all’ASL Caserta dal 2000, direttore di struttura complessa dal 2021 presso l’unità operativa salute mentale di Piedimonte Matese e da ottobre 2025 destinato alla UOSM di Santa Maria Capua Vetere – ha portato al centro della discussione una contraddizione che non può più essere elusa. Da un lato, un tentativo concreto di coraggiosi psichiatri di orientare i servizi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD): deistituzionalizzazione, vita nella comunità, supporto alle decisioni, riconoscimento della piena capacità giuridica. Dall’altro, una reazione sociale e istituzionale che torna, nella stessa logica autoritaria che nel 2017 l’intervento dei vertici della SIP esibiva, a invocare controllo, sicurezza, protezione.
In quello che abbiamo chiamato “caso Caserta”, una petizione “di cittadini” denuncia criticità reali – mancanza di personale, disservizi, difficoltà nella presa in carico – ma le utilizza per costruire una narrazione in cui la presenza stessa delle persone nei territori diventa problema, rischio, minaccia. La risposta implicita non è più rafforzare i diritti e i supporti, ma rimettere in discussione la libertà, condannando alla segregazione ed alla coercizione i “malati”.
“Per il loro bene”.
Questa formula attraversa tutta la vicenda. Ed è la stessa che storicamente ha legittimato l’istituzionalizzazione, l’incapacitazione, la sostituzione delle persone nelle decisioni che riguardano la loro vita.
Il punto, allora, non è solo organizzativo o clinico. È politico.
Chi decide sulla vita di individui che non sono accusati di alcun reato ma la cui unica responsabilità è quella della “malattia”?
Le istituzioni, in nome della sicurezza? I professionisti, in nome della cura?
O non piuttosto le persone stesse, con i supporti necessari e dovuti in un contesto di solidarietà, come oggi indicato da un quadro normativo sempre più nitido?
L’intervento del dott. Tresca – che alleghiamo per suggerirne la pubblicazione – è cruciale perché non si limita a denunciare la pressione esterna. Mostra anche quanto l’ipocrita “per il tuo bene” attraversi i servizi stessi: nei ritardi culturali, nella paura della responsabilità in rapporto alla “posizione di garanzia” (su cui la proposta, frettolosamente “archiviata” dalla SIP, chiariva e chiarisce come non sia possibile processare uno psichiatra in rapporto a “mancate coercizioni”), nella pigrizia di routine burocratiche incompatibili con il rispetto della dignità degli individui. Nella difficoltà, in ultima analisi, di sostenere davvero, collettivamente, individualmente e professionalmente, il “rischio della libertà”.
Su di esso chiediamo alla “psichiatria organizzata” di prendere posizione, di schierarsi, e di farlo – questa volta – dalla parte giusta.
Vorremmo, tra altri dieci anni, potere dire insieme a loro “avevamo ragione”, piuttosto che tornare a segnalare loro “avevate torto”.
In allegato: – intervento di Enrico Tresca al Congresso Associazione Diritti alla Follia
Cordiali saluti,

Michele Capano, Cristina Paderi

per Associazione Diritti alla Follia

Enrico Tresca Per il tuo beneDownload
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TSO e diritto di difesa: il Tribunale di Firenze porta alla Corte costituzionale un nodo irrisolto della legge 833

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Una nuova questione sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) arriva davanti alla Corte costituzionale. Con un’importante ordinanza, il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune lacune della normativa che regola il procedimento di TSO, in particolare per quanto riguarda il diritto alla difesa della persona sottoposta al trattamento.

L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026.

Per l’associazione Diritti alla Follia, si tratta di un passaggio di grande rilievo nel dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi.

La questione nasce da un ricorso presentato da una persona sottoposta a TSO contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare. Nel corso del procedimento, il Tribunale di Firenze ha rilevato che la normativa vigente — in particolare l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina il procedimento di convalida del TSO — presenta una serie di lacune rispetto alle garanzie difensive.

Nel caso concreto, durante l’audizione davanti al giudice tutelare il paziente aveva dichiarato di voler contattare i propri avvocati. Tuttavia, tale richiesta non è stata presa in considerazione nel procedimento di convalida. Questo elemento ha contribuito a far emergere il problema più generale: la legge non prevede espressamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Secondo il Tribunale di Firenze, la disciplina attuale non garantisce adeguatamente il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

In particolare, la normativa non prevede:

  • l’obbligo di informare la persona sottoposta a TSO della facoltà di nominare un difensore di fiducia
  • la comunicazione dell’ordinanza del sindaco anche al difensore eventualmente nominato
  • la presenza del difensore durante l’audizione davanti al giudice tutelare
  • la comunicazione al difensore del decreto di convalida del giudice.

Secondo il collegio giudicante, queste omissioni assumono un peso ancora maggiore se si considera la natura del TSO. Pur essendo formalmente collocato nell’ambito dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, il trattamento sanitario obbligatorio comporta una significativa limitazione della libertà personale, poiché la persona viene ricoverata e trattenuta coattivamente in una struttura ospedaliera.

Per questo motivo, il Tribunale ritiene che la tutela del diritto di difesa non possa essere considerata un elemento accessorio.

La questione si inserisce in un percorso giurisprudenziale recente.

Nel 2025 la Corte costituzionale è già intervenuta sulla disciplina del TSO con la sentenza n. 76, dichiarando illegittimo l’art. 35 della legge 833 nella parte in cui non garantiva alcune fondamentali garanzie procedurali, tra cui:

  • la comunicazione del provvedimento alla persona interessata
  • l’audizione della persona prima della convalida
  • la notifica del decreto di convalida.

L’ordinanza del Tribunale di Firenze rappresenta quindi un nuovo passo nello stesso percorso di rafforzamento delle garanzie.

Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione sollevata dal tribunale, la normativa potrebbe essere ulteriormente modificata per riconoscere esplicitamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Il trattamento sanitario obbligatorio è uno degli strumenti più delicati dell’ordinamento sanitario. Introdotto con la riforma psichiatrica del 1978 e oggi disciplinato dagli articoli 33-35 della legge n. 833/1978, esso consente l’imposizione di cure anche contro la volontà della persona quando sussistono determinate condizioni cliniche e di urgenza.

Ma proprio perché si tratta di un intervento coercitivo, esso deve essere accompagnato da garanzie giuridiche particolarmente rigorose.

Quando lo Stato interviene sulla libertà personale e sull’autodeterminazione sanitaria, non è sufficiente che la procedura sia rapida: deve essere anche giusta e garantita.

La possibilità di essere assistiti da un avvocato — soprattutto quando la persona stessa lo richiede — rappresenta una condizione essenziale per assicurare un effettivo contraddittorio e per evitare che decisioni così incisive vengano prese senza un adeguato controllo giuridico.

L’associazione Diritti alla Follia segue da anni le criticità della normativa e delle prassi relative al TSO.

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze evidenzia ancora una volta come il sistema attuale presenti zone d’ombra sul piano delle garanzie procedurali.

Riteniamo che il riconoscimento esplicito del diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO sia un passaggio necessario per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che l’associazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO, l’associazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.

La proposta di riforma e la relativa relazione illustrativa sono consultabili qui:
https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/

Testo dell’ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-04&atto.codiceRedazionale=26C00038&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

L’auspicio è che la Corte costituzionale colga questa occasione per rafforzare ulteriormente le garanzie previste dall’ordinamento, affermando un principio semplice ma fondamentale: anche nelle situazioni di crisi, i diritti non possono essere sospesi.

Leggi il Comunicato stampa

Comunicato stampa ordinanza 29 TSO Tribunale FirenzeDownload
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TSO nullo per lo studente di Fano: la svolta dopo anni

Diritti alla Follia · 03/01/2026 · Lascia un commento

Cinque anni dopo l’assurdo trattamento sanitario obbligatorio subito da uno studente di 18 anni di Fano, arriva finalmente la parola fine. La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 gennaio 2026, ha dichiarato nullo il TSO disposto nel maggio 2021, stabilendo un principio fondamentale: l’anticonformismo non è una malattia mentale e il trattamento coatto può essere legittimo solo a protezione della salute dell’individuo.

 I legali del ragazzo, Nicola Peverelli e Isabella Giampaoli, hanno seguito i ricorsi in tutte le sedi giudiziarie, evidenziando come “il ragazzo non aveva problemi mentali e la misura è stata adottata senza rispettare alcuna garanzia procedurale”.

L’avvocato Peverelli ha spiegato:

“Valerio ha subito un TSO ingiustificato: era uno studente diligente, manifestava solo dissenso pacifico contro l’obbligo della mascherina. Non c’erano condizioni che giustificassero il ricovero coatto.”

L’avvocata Giampaoli, che insieme ai genitori ha presentato i ricorsi, ha aggiunto:

“Questa vicenda evidenzia gravi lacune nella procedura del TSO e nella tutela dei diritti fondamentali: nessuna audizione del ragazzo, nessuna verifica reale del suo stato di salute mentale.”

Già nel 2021, subito dopo il TSO imposto a Valerio Tellenio, l’associazione Diritti alla Follia intraprese azioni concrete per contestare la misura e tutelare i diritti del giovane. Cinque anni dopo, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il trattamento.

Il 5 maggio 2021, durante l’orario scolastico, Valerio si rifiutò di indossare la mascherina obbligatoria per prevenire la diffusione del Covid-19. Come forma di dissenso pacifico, si incatenò al banco. Il giorno seguente, il ragazzo fu portato al Pronto Soccorso di Pesaro e due medici, nello stesso momento proposero e convalidarono il TSO.

In violazione della legge, non vennero rispettati i principi di indipendenza delle valutazioni mediche. Successivamente, il Sindaco di Fano firmò l’ordinanza, senza approfondimento diretto, e il Giudice tutelare confermò la misura senza udienza del ragazzo. Il giovane trascorse quattro giorni in reparto psichiatrico, con restrizioni severe.

Come sottolineato allora da Michele Capano, presidente di Diritti alla Follia in un’intervista a Radio Radicale, questa vicenda metteva in luce gravi illegalità procedurali e violazioni dei diritti costituzionali e internazionali, tra cui:

  • Art. 21 Cost.: libertà di manifestazione del pensiero
  • Art. 32 Cost.: libertà di sottoporsi o meno a trattamenti sanitari
  • Art. 14 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Diritti alla Follia non rimase a guardare. L’associazione:

  • Inviò richiesta di revoca immediata al Sindaco di Fano per sospendere il TSO illegittimo
  • Presentò ricorso al Tribunale di Pesaro per contestare l’illegittimità del TSO
  • Denunciò pubblicamente la psichiatrizzazione del dissenso, evidenziando come il TSO “reale” spesso si discosti dalle garanzie previste dalla “legge Basaglia”
  • Chiamò in causa il ruolo del Sindaco e del Giudice tutelare, spesso limitato a ratifica burocratica senza reale istruttoria
  • Diffuse informazioni e analisi sui rischi di TSO applicati in assenza di reale “malattia mentale”, attraverso interviste, comunicati e video.

Dopo anni di ricorsi e battaglie legali, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il TSO, motivando che:

  • Il TSO deve tutelare esclusivamente la salute dell’individuo, non avere finalità sociali o punitive
  • La manifestazione di idee anticonformiste o critiche non può essere considerata segnale di malattia mentale
  • Qualsiasi misura coercitiva richiede audizione dell’interessato e motivazioni concrete, che nel caso di Valerio erano totalmente assenti

Nonostante la sentenza, il ragazzo ha subito gravi conseguenze: abbandono della scuola e difficoltà a trovare lavoro, ormai associato al TSO subito.

La vicenda di Valerio Tellenio è finalmente chiusa dal punto di vista giudiziario, ma rimane un monito: la libertà individuale e il diritto al dissenso non possono mai essere sacrificati in nome della burocrazia o di una presunta sicurezza sanitaria.

Come dichiarato da Capano:
“La psicosi non era del ragazzo, ma di chi, in ambito politico, amministrativo e giudiziario, rese possibile un trattamento sanitario obbligatorio ingiustificato”

Fonti

Notizie del 2026

  1. Floder Reitter, P. (03 gennaio 2026), Dichiarato nullo il TSO all’alunno che rifiutò la mascherina in aula. La Cassazione: “L’ anticomformismo non è una malattia mentale”, La Verità (Italia). Studente no mask s’incatenò al banco. La Suprema Corte: il Tso è nullo
  2. https://www.pressreader.com/italy/la-verita-790g/20260103/281835765070101

Articoli e comunicati di Diritti alla Follia sulla vicenda

  1. Diritti alla Follia (08 maggio 2021), Comunicato stampa: TSO politico su studente senza mascherina,
    https://dirittiallafollia.it/2021/05/08/comunicato-stampa-associazione-radicale-diritti-alla-follia-tso-politico-su-studente-senza-mascherina/
  1. Diritti alla Follia (06 maggio 2021), 18enne ricoverato in psichiatria per aver manifestato il proprio dissenso all’uso della mascherina in classe,
    https://dirittiallafollia.it/2021/05/06/18enne-ricoverato-in-psichiatria-per-aver-manifestato-il-proprio-dissenso-alluso-della-mascherina-in-classe/
  2. Diritti alla Follia, tag studente, raccolta articoli e aggiornamenti:
    https://dirittiallafollia.it/tag/studente/
  3. MAD in Italy (marzo 2024), Psichiatrizzazione del dissenso: l’incredibile vicenda dello studente di Fano,
    https://mad-in-italy.com/2024/03/psichiatrizzazione-del-dissenso-lincredibile-vicenda-dello-studente-di-fano/
  4. YouTube, intervista e video sulla vicenda:
    • https://www.youtube.com/watch?v=IVXrX8cuQDw
    • https://www.youtube.com/live/9EMdsD8DVRQ
  5. Radio Radicale (14 maggio 2021), intervista a Michele Capano (Diritti alla Follia), condotta da Sonia Martina:
    https://www.radioradicale.it/scheda/637088/studente-di-fano-sottoposto-a-tso-intervista-a-michele-capano
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COMUNICATO STAMPA: Palmoli: Diritti alla Follia denuncia una deriva istituzionale nella gestione delle scelte familiari alternative

Diritti alla Follia · 21/11/2025 · Lascia un commento

Roma, 21 novembre 2025 – L’associazione Diritti alla Follia esprime profonda preoccupazione per il provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei tre figli della famiglia che vive nei boschi di Palmoli, in Abruzzo.
La misura è stata eseguita nella serata di ieri, con trasferimento dei minori in una comunità educativa “per un periodo di osservazione” e sospensione in via esecutiva della responsabilità genitoriale.

Secondo l’associazione, il caso rappresenta un punto critico nel rapporto tra libertà familiari, modelli educativi non standard e intervento delle autorità.
“In un Paese che parla di prevenzione, la prevenzione autonoma viene trattata come sospetta. Qui la diversità è stata scambiata per pericolo”, afferma l’associazione.

Diritti alla Follia rileva inoltre una sproporzione tra la scelta di vita della famiglia – motivata da ragioni pedagogiche, ecologiche e di protezione dell’infanzia – e la risposta istituzionale, che arriva dopo settimane di esposizione mediatica, visite dei garanti, appelli pubblici e una petizione con oltre 31.000 firme.

La vicenda, si sottolinea nel comunicato, solleva interrogativi più ampi sulla tendenza italiana a patologizzare ciò che non rientra nei modelli dominanti, mentre casi di sofferenza reale – come quello di Paolo Mendico, il quattordicenne vittima di bullismo – dimostrano falle evidenti nei sistemi di tutela ordinari.

L’associazione chiede:
– la revisione urgente del provvedimento;
– la nomina di un’équipe valutativa indipendente;
– piena trasparenza sugli atti;
– l’apertura di un tavolo nazionale sulle scelte educative e abitative non standard.

“C’era una volta una famiglia nel bosco”, conclude Diritti alla Follia. “Oggi quella storia finisce in comunità. È il momento di chiederci quale spazio l’Italia intende riconoscere alla libertà di vivere e crescere i propri figli in modi diversi, ma non per questo meno responsabili.”

Allegati:
– Articolo integrale pubblicato sul blog Diritti alla Follia
– Lettera aperta alle istituzioni

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COMUNICATO STAMPA

Diritti alla Follia · 17/10/2025 · Lascia un commento

Caso Carpanedo: un’occasione mancata per la Corte d’Appello di Venezia

Oggi, 16 ottobre 2025, si è concluso a Venezia il processo di appello nei confronti dei due infermieri e dell’operatore socio sanitario condannati (con decisione confermata) per omicidio colposo nei confronti di Eugenio Carpanedo. La notte tra il 23 ed il 24 marzo 2017, secondo i Giudici non avrebbero adottato le cautele necessarie per evitare la morte di Carpanedo in occasione dell’incendio divampato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Santorso-Vicenza. 

La Corte d’appello ha anche confermato il diniego del risarcimento nei confronti della parte civile “Cittadinanza e Salute”, presente in udienza con la Presidente Aida Brusaporco e con gli associati Edoardo Berton, Bruna Lanaro e Dolores Razzi (nella foto). Leggeremo le motivazioni: intanto segnaliamo che questa decisione non può che preludere all’ ulteriore negazione di una realtà evidente: Carpanedo era sottoposto a contenzione meccanica e per questo non riuscì a mettersi in salvo. Avere negato la realtà della contenzione, con risibili argomento, ha consentito e sta consentendo che a “pagare” siano i “pesci piccoli”, come sempre. Si segnala, poi, come continui a “scoraggiarsi” la presa in carico di queste vicende da parte del mondo associazionistico: l’unico in grado di farle uscire dal “buio” comunicativo in cui le si vorrebbe relegare.

Associazione ‘Diritti alla Follia’                             lì 16 ottobre 2025

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