STATUTO ASSOCIAZIONE
DIRITTI ALLA FOLLIA
Articolo 1. Nome, sede e durata
- E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro ” DIRITTI ALLA FOLLIA ” con sede legale in Roma alla Via Angelo Bargoni n. 32
- La sede dell’Associazione può essere trasferita nell’ambito della provincia di Roma con semplice atto del Segretario, su conforme delibera assembleare e senza bisogno di ulteriori formalità. Possono essere previste sedi secondarie in Italia ed all’ estero.
2bis. L’associazione è dotata di rappresentanza a livello territoriale, individuata ai sensi dell’ Art. 11 dello Statuto, su base regionale, provinciale, ed eventualmente comunale.
- L’Associazione è retta dal presente statuto in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.
4. L’Associazione è costituita per una durata illimitata.
Articolo 2. Scopo
- L’Associazione ha lo scopo di:
- Promuovere la riforma della procedura attualmente prevista dalla legge 1978/833 per il Trattamento Sanitario Obbligatorio, introducendo forme di tutela e garanzia a beneficio di chi vi è sottoposto, in linea con i diritti in materia di giurisdizione ed equo processo, anche nell’ambito della volontaria giurisdizione, previsti dalla Costituzione della Repubblica, tutelati della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, dalla Convenzione di Oviedo e con i diritti previsti dalla Raccomandazione 2091 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, del 2016.
- Promuovere i pieni diritti del sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio.
- Promuovere e affermare la necessità di riforma delle misure di sicurezza in favore dei soggetti non imputabili.
- Impegnarsi perché siano salvaguardati gli spazi di autodeterminazione e di scelta della persona nelle procedure di amministrazione di sostegno promuovere e affermare la necessità di una modifica della disciplina normativa degli istituti dell’interdizione e della inabilitazione.
2. Per raggiungere il proprio scopo l’Associazione si dota di un sito Internet ufficiale: www.dirittiallafollia.it;
- L’Associazione, inoltre, per realizzare gli obiettivi statutari:
- promuove e realizza convegni, pubblicazioni, eventi, campagne di informazione e iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi; in particolare, tramite campagne per l’approvazione o modifica delle normative nazionali e transnazionali in materia di diritto, giustizia e libertà;
- elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ivi comprese quelle sovranazionali, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi penali, civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell’interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive; può costituirsi parte civile quale soggetto danneggiato o quale Associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all’art. 2;
- interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione;
- interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
- assume ogni altra iniziativa utile a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutari;
4. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque direttamente o indirettamente connesse.
Articolo 3. Rapporti con altre associazioni
- L’Associazione può stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto e dalla mozione assembleare. Le proposte di adesione, ricevute o avanzate dal Segretario , vengono sottoposte, d’intesa con il Tesoriere, al voto del Assemblea Generale che le approva a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti.
2. Attraverso l’Associazione, i Soci agiscono per il perseguimento degli obiettivi programmatici delineati nella mozione dell’Assemblea dei Soci;
Articolo 4. Risorse
- Le risorse dell’Associazione è costituito da:
- le quote dei soci;
- le sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche;
- i redditi relativi ai beni di proprietà dell’Associazione;
- le eventuali donazioni o lasciti;
- le eventuali collette associative;
- qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge.
- dai diritti sui beni mobili e immobili dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo;
2. I proventi derivanti dalle attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Articolo 5. I soci
- Chiunque può divenire socio dell’Associazione.
- E’ Socio all’Associazione chiunque ne accetti lo Statuto e versi la quota annuale di adesione alla Associazione “Diritti alla Follia”
- Tutti i diritti connessi allo status di Socio possono essere esercitati per via telematica, sulla base del regolamento adottato dall’Assemblea.
- L’elenco dei Soci è pubblico.
- I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci finanziatori.
- Sono soci ordinari coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dall’assemblea Generale.
- Sono soci sostenitori coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quota annuale pari almeno al doppio della quota dei soci ordinari.
- Sono soci finanziatori coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quota annuale pari almeno al quadruplo della quota dei soci ordinari.
- Ciascun socio, a prescindere dalla categoria a cui appartiene ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, ha diritto a un voto nelle assemblee dell’Associazione.
Articolo 6. Modalità d’iscrizione
- E’ possibile diventare soci inviando la prevista quota annuale di iscrizione ed i propri dati e recapiti personali all’Associazione.
- L’Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.
Articolo 7. Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione, l’assemblea Generale dei soci (anche denominata “Congresso”), la Giunta, la Presidenza, il Segretario, il Tesoriere, i Revisori dei conti
Articolo 8. L’assemblea Generale dei soci
- L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione, di cui stabilisce gli obiettivi dell’azione politica. E’ costituita da tutti gli Soci in regola con le quote di iscrizione relative all’anno di convocazione dell’assemblea. .
- L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria e in forma pubblica almeno una volta all’anno; è convocata dal Segretario .
- La convocazione avviene mediante l’invio dell’ordine del giorno ai Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza anticipo tramite comunicato pubblicato sul sito Internet dell’Associazione e portato a conoscenza di tutti i soci
- Tutti i Soci hanno diritto di parola e di iniziativa sui temi oggetto di discussione.
- Partecipano con diritto di voto alla assemblea ordinaria gli Iscritti in regola con le condizioni di cui all’art. 5
- Non è ammesso il voto per delega.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
- L’Assemblea discute e approva l’ordine dei lavori e il regolamento.
- L’Assemblea dei Soci elegge gli altri organi dell’Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto; approva mozioni che impegnano l’Associazione a perseguire determinate attività; discute e approva il bilancio dell’Associazione presentato dal tesoriere; stabilisce l’ammontare della quota di iscrizione; emenda lo statuto; decide sullo scioglimento dell’Associazione, deliberando contestualmente la destinazione del suo patrimonio,
- L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità previste al comma 3, su iniziativa del Segretario d’intesa con il Tesoriere; su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci con le modalità previste dal comma 11; in caso di dimissioni del Segretario o del Tesoriere;
- La richiesta di convocazione straordinaria deve essere sottoscritta da almeno la metà dei Soci iscritti alla data di proposizione della mozione e da almeno la metà dei Soci con una anzianità di almeno 4 mesi di iscrizione per l’anno in corso. I sottoscrittori devono risultare in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso alla data della sottoscrizione della richiesta di convocazione.
- Partecipano con diritto di voto alla assemblea straordinaria i Soci in regola con le condizioni di cui all’Art. 5 alla data della convocazione dell’assemblea.
- L’Assemblea dei Soci è presieduta Presidente onorario o in mancanza del Presidente dal Segretario o da altro Socio delegato dal Segretario, in caso di indisponibilità di quest’ultimi l’Assemblea elegge il suo Segretario all’inizio dei lavori secondo le modalità previste dal regolamento dell’assemblea dei Soci.
- Oltre l’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci può essere prevista anche una Assemblea di Coordinamento dei Soci con finalità informative e di coordinamento dell’attività dell’associazione. L’Assemblea di Coordinamento dei Soci e viene convocata dal Segretario mediante l’invio dell’ordine del giorno ai Soci almeno 7 giorni prima dell’adunanza secondo le modalità dal comma 3 dell’art 8 del presente statuto e si svolge senza particolari formalità
Articolo 9. Poteri e competenze dell’Assemblea Generale dei soci
- L’assemblea Generale dei soci:
- nomina gli altri organi dell’Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto;
- approva mozioni che impegnano l’Associazione a perseguire determinate attività;
- discute e approva il bilancio dell’Associazione presentato dal Tesoriere;
- stabilisce l’ammontare della quota associativa;
- emenda lo statuto;
- decide sullo scioglimento dell’Associazione, deliberando contestualmente la destinazione del suo patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto a fini di utilità sociale.
Articolo 10. Presidente onorario
- L’Assemblea dei Soci può eleggere uno, o più presidenti onorari. La carica dura un anno ed è rinnovabile. Ciascun presidente onorario è invitato alle riunioni della Giunta
Articolo 11. Il Segretario
- Il Segretario è il responsabile politico dell’Associazione, di cui ha la rappresentanza legale, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi. Egli adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, e ne assicura il buon andamento.
- Il Segretario è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.
- Il Segretario convoca l’Assemblea Generale dei Soci. Il Segretario resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.
- Il Segretario può nominare la Giunta.
- Il Segretario, sentito il Tesoriere, individua annualmente le rappresentanze regionali, provinciali, ed eventualmente comunali dell’ Associazione. Tali rappresentante sono revocabili dallo stesso Segretario, sentito il Tesoriere. Delle nomine e delle revoche è data comunicazione annualmente all’Assemblea Generale dei soci.
Articolo 12. La Giunta
- La Giunta collabora con il Segretario e il Tesoriere nella conduzione politica dell’Associazione. Il Segretario nomina non oltre 10 membri della Giunta entro il decimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.
- La Giunta collabora con il Segretario e il Tesoriere nell’esecuzione delle decisioni politiche dell’Associazione.
Articolo 13. Il Tesoriere
- Il Tesoriere promuove e coordina le attività organizzative e di propaganda. Collabora con il Segretario per assicurare l’ordinata amministrazione delle attività e del patrimonio. Tiene un registro dei Soci ed informa di ogni suo aggiornamento il Segretario.
- Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di iscrizione e degli altri contributi nonché dell’esecuzione delle spese
- Il Tesoriere predispone e redige il bilancio e lo presenta, congiuntamente ad una relazione sull’andamento politico-finanziario dell’Associazione, all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
- Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Socie resta in carica per un anno .Il mandato è rinnovabile.
- Le scritture contabili, redatte con criteri di analiticità, e i bilanci, sono pubblici.
Articolo 14. I Revisori dei conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
- Ha poteri di revisione ed ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta all’Assemblea Generale dei Soci una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci secondo le norme previste dal regolamento dell’Assemblea Generale dei Soci.
Articolo 14 bis. Rappresentanze locali dell’associazione
- Il rappresentante regionale, provinciale, ed eventualmente comunale, dell’associazione cura nel proprio ambito territoriale l’attuazione degli scopi dell’associazione, coordina l’attività degli associati presenti nel territorio di riferimento, rappresenta politicamente l’associazione – in assenza del Segretario – presso le Istituzioni dell’ambito territoriale di riferimento.
Articolo 15. Modalità di elezione del Presidente, del Tesoriere, del Segretario
- Per l’elezione del Presidente, del Tesoriere, del Segretario, ogni Socio dispone di un voto, è eletto tra Soci dell’Associazione il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti; in caso di parità, è eletto il più giovane di età. Il voto avviene a scrutinio segreto.
Articolo 16. Emendamenti allo statuto
- Gli emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione dell’Assemblea Generale ordinaria da almeno 1/5 dei soci presenti e sono discussi e messi ai voti nel corso della stessa.
- Gli emendamenti ammessi alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai 2/3 dei presenti.
- Le modifiche statutarie sono approvate nei modi di legge.
Articolo 17. Norma di rinvio
- Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Articolo 18. Norme Transitorie
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto, con riferimento al primo mandato, sarà nominato dal Segretario, d’intesa con il Tesoriere, entro 6 mesi dalla costituzione dell’Associazione.