AREE TEMATICHE

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
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Ad oltre 40 anni dalla pubblicazione della legge 180/78, cosiddetta āLegge Basagliaā, confluita con gli articoli 33, 34, e 35 nella L. 23.12.1978 (Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), lāIstituto del Trattamento Sanitario Obbligatorio (da adesso anche solo TSO), appare oggi meritevole di un riesame, non più rinviabile, in considerazione:
1) della evoluzione della cornice giuridica internazionale e nazionale sulla libertĆ di cura;
2) dellāevoluzione del concetto di āsalute mentaleā;
3) dellāesperienza e dei risultati conseguiti dalla legge medesima nella sua applicazione pratica, da cui deriva la necessitĆ di apprestare più significative e concrete tutele giuridiche a coloro che vengono sottoposti a TSO;
4) della presa di coscienza politica e sociale secondo cui occorre orientare lā intervento pubblico sulla āsalute mentaleā al coordinamento dei diversi strumenti di welfare, che incidendo sui fattori predisponenti al disagio psichico, può realizzare significativi risparmi in termini economici non concentrando le risorse al trattamento delle acuzie.
La proposta di riforma della procedura di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio (Legge 23/12/1978 n°833 ā Art. 33-34-35) PRENDE LE MOSSE:
a) dalla considerazione che il controllo in contraddittorio sulla legalitĆ delle condizioni di privazione della libertĆ personale, imposto dallāart. 13 della Costituzione e quindi dal codice di procedura penale nel caso di sottoposizione ad arresto (quando si ĆØ presumibilmente violato il codice penale) non ĆØ previsto in caso di privazione della libertĆ in un contesto di trattamento sanitario obbligatorio (che patisce chi non ha violato la legge, e che porta a subire anche un intervento sul corpo, con la somministrazione forzata di farmaci);
b) dallāaccresciuto spazio ordinamentale, figlio della lettura più attenta dellā art. 32 della Costituzione, acquisito dalla libertĆ di autodeterminazione sul fronte della scelta delle cure, in un cammino segnato dalla recente approvazione della legge 22/12/2017 n. 219 sulle ādisposizioni anticipate di trattamentoā, che allā articolo 1 prescrive come sia āpromossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano lāautonomia decisionale del paziente e la competenza, lāautonomia professionale e la responsabilitĆ del medicoā.
In tal senso, nel raccogliere le raccomandazioni delle carte internazionali ed in unā ottica tesa a ridurre il ricorso allāistituto, perchĆ© sia ricondotto al ruolo di extrema ratio, la proposta sostituisce gli attuali artt. 33-35 della legge 23/12/1978 n. 833 regolatrice della materia.
Per un verso viene confermata la natura āsanitariaā del procedimento, nellāambito del quale si prevede in modo esplicito (in adesione a quanto segnalato fin dal 2004 allāItalia dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura, CPT), che almeno un medico coinvolto nella fase di āpropostaā del Tso sia fornito di specializzazione psichiatrica. A fronte della registrata insufficienza del controllo svolto dal sindaco nel āsistemaā della legge del 1978, e per far sƬ che la valutazione giurisdizionale di congruitĆ āprecedaā e non āseguaā il tso, si prevede che la competenza applicativa sia attribuita al Giudice tutelare con procedura urgentissima.
La previsione della difesa tecnica mira a costituire un contraddittorio per sollecitare lāapprofondimento sul controllo di legalitĆ della procedura, i cui presupposti di applicazione vengono arricchiti. Eā previsto, āsulla base della ordinanza ā proposta sindacaleā, un ricovero coatto immediato della durata massima di 24 ore, destinato a cessare in caso di mancato provvedimento giurisdizionale tempestivo.
Circa lāesecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, per un verso si chiarisce lāimpossibilitĆ di utilizzare strumenti di contenzione meccanica nonchĆ© la natura āapertaā dei reparti, per altro verso si afferma la necessitĆ di salvaguardare la comunicazione del paziente con lāesterno, attraverso le visite e lāuso di altri mezzi di comunicazione. Si valorizzano infine il monitoraggio e la sorveglianza a cura del Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.

MISURE DI SICUREZZA PER I SOGGETTI NON IMPUTABILI
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Come ĆØ noto, le misure di sicurezza per i soggetti non imputabili ā nell’ambito del sistema del cosiddetto “doppio binario”, che nel nostro ordinamento penalistico prevede la distinzione tra le “pene” per i capaci e le “misure di sicurezza” per gli incapaci di intendere e di volere al momento della commissione del fatto previsto dalla legge come reato ā sono applicate ai soggetti incapaci ritenuti “socialmente pericolosi”.
Eā nostra convinzione che l’istituto della pericolositĆ sociale, descritto nel codice penale (art. 203) come la “probabilitĆ che il soggetto commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”, vada superato.
In primo luogo ā ci dicono i contributi scientifici ā esso ĆØ privo di base tecnica : non corrispondendo ad una realtĆ psicologica effettivamente individuabile e descrivibile.
In secondo luogo risulta in linea con la tradizione tesa ad applicare uno stigma a coloro i quali vivono un disagio psichico; stigma duro ad essere cancellato sulla base dellā aleatorietĆ e della forza del pregiudizio che caratterizza inevitabilmente le valutazioni peritali medico-legali / psichiatriche e poi giudiziali relative alla pericolositĆ stessa.
Lo scioglimento dell’ennesima modalitĆ con la quale si realizza quellāabbraccio “mortale” (per entrambe) tra psichiatria e giustizia, deve portare con sĆ© lo stesso superamento del sistema del “doppio binario”.
Oggi le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS), cosƬ come i luoghi sanitari e socio-sanitari dove si vive la condizione di libertĆ vigilata (potenzialmente senza termine finale) realizzano la segregazione ed il trattamento farmacologico coatto che caratterizzavano il manicomio, andando a comporre quello che ĆØ stato efficacemente definito il manicomio diffuso.
Occorre aprire ad una sanzione penale che ā superato il ādoppio binarioā ā dia al giudice del dibattimento la possibilitĆ di applicare la misura più adeguata al reinserimento sociale del reo, in accordo con il dettato dellā art. 27 della Costituzione.

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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Occorre impegnarsi perchĆ© siano modificate le discipline normative, salvaguardando gli spazi di autodeterminazione e di scelta della persona nelle procedure di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, che nel nostro ordinamento civilistico ā al cospetto di condizioni di difficoltĆ della persona ā ne limitano la capacitĆ di agire.
In modo particolare si impone un profondo ripensamento dellā istituto dellā amministrazione di sostegno, che introdotto con la legge n. 6 del 2004 con il dichiarato intento di rappresentare una forma di aiuto della persona che si sviluppasse in termini più blandi della tutela, in modo tale da lasciare al beneficiario (diversamente da quanto accadeva ed accade allāinterdetto) spazi di autonomia e scelta individuale, si ĆØ invece rivelato ā nella pratica applicazione ā uno strumento di schietta oppressione della persona.
Mentre infatti non ĆØ avvenuto alcun travaso dallāistituto della tutela a quello dellā amministrazione di sostegno, ai casi di tutela si sono affiancati migliaia e migliaia di amministrazioni di sostegno ā nate contro la volontĆ del beneficiario e stabilite in procedure spesso partite per iniziativa di terzi e caratterizzate dallāinconsistenza delle possibilitĆ di difesa riconosciute al beneficiario ā operanti anche sul delicatissimo e personalissimo terreno della scelta terapeutica.
Oggi la legge del 2017 n. 219 (che ha introdotto le DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento) prevede in modo esplicito, al comma quarto dellā articolo tre, la sostituibilitĆ e prevalenza della volontĆ dellā amministratore di sostegno su quella del beneficiario in materia di trattamento sanitario.
Eā intento dellā associazione rendersi promotrice di una revisione complessiva degli istituti, dei quali va recuperata la funzione di supporto e non di mortificazione della persona, attraverso lā introduzione di un ruolo di chi ĆØ coinvolto nella procedura sul fronte della resistenza alla stessa, sul fronte della scelta della persona di fiducia, sul fronte della necessaria conservazione di spazi di scelta indipendente.
oppure visiona le attuali proposte di riforma alla legge n°6 – 2004