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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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AREE TEMATICHE

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
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Ad oltre 40 anni dalla pubblicazione della legge 180/78, cosiddetta ā€œLegge Basagliaā€, confluita con gli articoli 33, 34, e 35 nella L. 23.12.1978 (Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), l’Istituto del Trattamento Sanitario Obbligatorio (da adesso anche solo TSO), appare oggi meritevole di un riesame, non più rinviabile, in considerazione:

1) della evoluzione della cornice giuridica internazionale e nazionale sulla libertĆ  di cura;
2) dell’evoluzione del concetto di ā€œsalute mentaleā€;
3) dell’esperienza e dei risultati conseguiti dalla legge medesima nella sua applicazione pratica, da cui deriva la necessitĆ  di apprestare più significative e concrete tutele giuridiche a coloro che vengono sottoposti a TSO;
4) della presa di coscienza politica e sociale secondo cui occorre orientare l’ intervento pubblico sulla ā€œsalute mentaleā€ al coordinamento dei diversi strumenti di welfare, che incidendo sui fattori predisponenti al disagio psichico, può realizzare significativi risparmi in termini economici non concentrando le risorse al trattamento delle acuzie.

La proposta di riforma della procedura di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio (Legge 23/12/1978 n°833 – Art. 33-34-35) PRENDE LE MOSSE:

a) dalla considerazione che il controllo in contraddittorio sulla legalitĆ  delle condizioni di privazione della libertĆ  personale, imposto dall’art. 13 della Costituzione e quindi dal codice di procedura penale nel caso di sottoposizione ad arresto (quando si ĆØ presumibilmente violato il codice penale) non ĆØ previsto in caso di privazione della libertĆ  in un contesto di trattamento sanitario obbligatorio (che patisce chi non ha violato la legge, e che porta a subire anche un intervento sul corpo, con la somministrazione forzata di farmaci);

b) dall’accresciuto spazio ordinamentale, figlio della lettura più attenta dell’ art. 32 della Costituzione, acquisito dalla libertĆ  di autodeterminazione sul fronte della scelta delle cure, in un cammino segnato dalla recente approvazione della legge 22/12/2017 n. 219 sulle ā€œdisposizioni anticipate di trattamentoā€, che all’ articolo 1 prescrive come sia ā€œpromossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilitĆ  del medicoā€.

In tal senso, nel raccogliere le raccomandazioni delle carte internazionali ed in un’ ottica tesa a ridurre il ricorso all’istituto, perchĆ© sia ricondotto al ruolo di extrema ratio, la proposta sostituisce gli attuali artt. 33-35 della legge 23/12/1978 n. 833 regolatrice della materia.

Per un verso viene confermata la natura ā€œsanitariaā€ del procedimento, nell’ambito del quale si prevede in modo esplicito (in adesione a quanto segnalato fin dal 2004 all’Italia dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura, CPT), che almeno un medico coinvolto nella fase di ā€œpropostaā€ del Tso sia fornito di specializzazione psichiatrica. A fronte della registrata insufficienza del controllo svolto dal sindaco nel ā€œsistemaā€ della legge del 1978, e per far sƬ che la valutazione giurisdizionale di congruitĆ  ā€œprecedaā€ e non ā€œseguaā€ il tso, si prevede che la competenza applicativa sia attribuita al Giudice tutelare con procedura urgentissima.

La previsione della difesa tecnica mira a costituire un contraddittorio per sollecitare l’approfondimento sul controllo di legalitĆ  della procedura, i cui presupposti di applicazione vengono arricchiti. E’ previsto, ā€œsulla base della ordinanza – proposta sindacaleā€, un ricovero coatto immediato della durata massima di 24 ore, destinato a cessare in caso di mancato provvedimento giurisdizionale tempestivo.

Circa l’esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, per un verso si chiarisce l’impossibilitĆ  di utilizzare strumenti di contenzione meccanica nonchĆ© la natura ā€œapertaā€ dei reparti, per altro verso si afferma la necessitĆ  di salvaguardare la comunicazione del paziente con l’esterno, attraverso le visite e l’uso di altri mezzi di comunicazione. Si valorizzano infine il monitoraggio e la sorveglianza a cura del Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.

Intervento di marco pannella del 28 aprile 1978 sulla ā€œcontroriformaā€ dell’istituto manicomiale.
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Scarica la proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO con legge attuale a fronte.
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MISURE DI SICUREZZA PER I SOGGETTI NON IMPUTABILI
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Come ĆØ noto, le misure di sicurezza per i soggetti  non imputabili – nell’ambito del sistema del cosiddetto “doppio binario”, che nel nostro ordinamento penalistico prevede la distinzione tra le “pene” per i capaci e le “misure di sicurezza” per gli incapaci di intendere e di volere al momento della commissione del fatto previsto dalla legge come reato – sono applicate ai soggetti incapaci ritenuti “socialmente pericolosi”.

E’ nostra convinzione che l’istituto della  pericolositĆ  sociale, descritto nel codice penale (art. 203) come la “probabilitĆ  che il soggetto commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”, vada superato.

In primo luogo – ci dicono i contributi scientifici – esso ĆØ privo di base tecnica : non corrispondendo ad una realtĆ  psicologica effettivamente individuabile e descrivibile.
In secondo luogo risulta in linea con la tradizione tesa ad applicare uno stigma a coloro i quali vivono un disagio psichico; stigma duro ad essere cancellato sulla base dell’ aleatorietĆ  e della  forza del pregiudizio  che caratterizza inevitabilmente le valutazioni peritali medico-legali / psichiatriche e poi giudiziali relative alla pericolositĆ  stessa.

Lo scioglimento dell’ennesima modalitĆ  con la quale si realizza quell’abbraccio “mortale” (per entrambe) tra psichiatria e giustizia, deve portare con sĆ© lo stesso superamento del sistema del “doppio binario”.
Oggi le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS), cosƬ come i luoghi sanitari e socio-sanitari dove si vive la condizione di libertĆ  vigilata (potenzialmente senza termine finale) realizzano la segregazione ed il trattamento farmacologico coatto che caratterizzavano il  manicomio, andando a comporre quello che ĆØ stato efficacemente definito il manicomio diffuso.

Occorre aprire ad una sanzione penale che – superato il ā€œdoppio binarioā€ – dia al giudice del dibattimento la possibilitĆ  di applicare la misura più adeguata al reinserimento sociale del reo, in accordo con il dettato dell’ art. 27 della Costituzione.

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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Occorre impegnarsi perchĆ© siano modificate le discipline normative, salvaguardando gli spazi di autodeterminazione e di scelta della persona nelle procedure di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, che nel nostro ordinamento civilistico – al cospetto di condizioni di difficoltĆ  della persona – ne limitano la  capacitĆ  di agire.

In modo particolare si impone un profondo ripensamento dell’ istituto dell’ amministrazione di sostegno, che introdotto con la legge n. 6 del 2004 con il dichiarato intento di rappresentare una forma di aiuto della persona che si sviluppasse in termini più blandi della  tutela, in modo tale da lasciare al  beneficiario (diversamente da quanto accadeva ed accade all’interdetto)  spazi di autonomia e scelta individuale, si ĆØ invece rivelato – nella pratica applicazione – uno strumento di schietta oppressione della persona.

Mentre infatti non ĆØ avvenuto alcun travaso dall’istituto della tutela a quello dell’ amministrazione di sostegno, ai casi di tutela si sono affiancati migliaia e migliaia di amministrazioni di sostegno – nate contro la volontĆ  del beneficiario e stabilite in procedure spesso partite per iniziativa di terzi e caratterizzate dall’inconsistenza delle possibilitĆ  di difesa riconosciute al beneficiario – operanti anche sul delicatissimo e personalissimo terreno della  scelta terapeutica.

Oggi la legge del 2017 n. 219 (che ha introdotto le DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento) prevede in modo esplicito, al comma quarto dell’ articolo tre, la sostituibilitĆ  e prevalenza della volontĆ  dell’ amministratore di sostegno su quella del beneficiario in materia di trattamento sanitario.

E’ intento dell’ associazione rendersi promotrice di una revisione complessiva degli istituti, dei quali va recuperata la funzione di  supporto e non di mortificazione della persona, attraverso l’ introduzione di un ruolo di chi ĆØ coinvolto nella procedura sul fronte della  resistenza alla stessa, sul fronte della scelta della persona di fiducia, sul fronte della necessaria conservazione di spazi di scelta indipendente.

PARTECIPA ALLA CAMPAGNA

oppure visiona le attuali proposte di riforma alla legge n°6 – 2004

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