AREE TEMATICHE
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
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Ad oltre 40 anni dalla pubblicazione della legge 180/78, cosiddetta “Legge Basaglia”, confluita con gli articoli 33, 34, e 35 nella L. 23.12.1978 (Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), l’Istituto del Trattamento Sanitario Obbligatorio (da adesso anche solo TSO), appare oggi meritevole di un riesame, non più rinviabile, in considerazione:
1) della evoluzione della cornice giuridica internazionale e nazionale sulla libertà di cura;
2) dell’evoluzione del concetto di “salute mentale”;
3) dell’esperienza e dei risultati conseguiti dalla legge medesima nella sua applicazione pratica, da cui deriva la necessità di apprestare più significative e concrete tutele giuridiche a coloro che vengono sottoposti a TSO;
4) della presa di coscienza politica e sociale secondo cui occorre orientare l’ intervento pubblico sulla “salute mentale” al coordinamento dei diversi strumenti di welfare, che incidendo sui fattori predisponenti al disagio psichico, può realizzare significativi risparmi in termini economici non concentrando le risorse al trattamento delle acuzie.
La proposta di riforma della procedura di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio (Legge 23/12/1978 n°833 – Art. 33-34-35) PRENDE LE MOSSE:
a) dalla considerazione che il controllo in contraddittorio sulla legalità delle condizioni di privazione della libertà personale, imposto dall’art. 13 della Costituzione e quindi dal codice di procedura penale nel caso di sottoposizione ad arresto (quando si è presumibilmente violato il codice penale) non è previsto in caso di privazione della libertà in un contesto di trattamento sanitario obbligatorio (che patisce chi non ha violato la legge, e che porta a subire anche un intervento sul corpo, con la somministrazione forzata di farmaci);
b) dall’accresciuto spazio ordinamentale, figlio della lettura più attenta dell’ art. 32 della Costituzione, acquisito dalla libertà di autodeterminazione sul fronte della scelta delle cure, in un cammino segnato dalla recente approvazione della legge 22/12/2017 n. 219 sulle “disposizioni anticipate di trattamento”, che all’ articolo 1 prescrive come sia “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”.
In tal senso, nel raccogliere le raccomandazioni delle carte internazionali ed in un’ ottica tesa a ridurre il ricorso all’istituto, perché sia ricondotto al ruolo di extrema ratio, la proposta sostituisce gli attuali artt. 33-35 della legge 23/12/1978 n. 833 regolatrice della materia.
Per un verso viene confermata la natura “sanitaria” del procedimento, nell’ambito del quale si prevede in modo esplicito (in adesione a quanto segnalato fin dal 2004 all’Italia dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura, CPT), che almeno un medico coinvolto nella fase di “proposta” del Tso sia fornito di specializzazione psichiatrica. A fronte della registrata insufficienza del controllo svolto dal sindaco nel “sistema” della legge del 1978, e per far sì che la valutazione giurisdizionale di congruità “preceda” e non “segua” il tso, si prevede che la competenza applicativa sia attribuita al Giudice tutelare con procedura urgentissima.
La previsione della difesa tecnica mira a costituire un contraddittorio per sollecitare l’approfondimento sul controllo di legalità della procedura, i cui presupposti di applicazione vengono arricchiti. E’ previsto, “sulla base della ordinanza – proposta sindacale”, un ricovero coatto immediato della durata massima di 24 ore, destinato a cessare in caso di mancato provvedimento giurisdizionale tempestivo.
Circa l’esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, per un verso si chiarisce l’impossibilità di utilizzare strumenti di contenzione meccanica nonché la natura “aperta” dei reparti, per altro verso si afferma la necessità di salvaguardare la comunicazione del paziente con l’esterno, attraverso le visite e l’uso di altri mezzi di comunicazione. Si valorizzano infine il monitoraggio e la sorveglianza a cura del Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.
MISURE DI SICUREZZA PER I SOGGETTI NON IMPUTABILI
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Come è noto, le misure di sicurezza per i soggetti non imputabili – nell’ambito del sistema del cosiddetto “doppio binario”, che nel nostro ordinamento penalistico prevede la distinzione tra le “pene” per i capaci e le “misure di sicurezza” per gli incapaci di intendere e di volere al momento della commissione del fatto previsto dalla legge come reato – sono applicate ai soggetti incapaci ritenuti “socialmente pericolosi”.
E’ nostra convinzione che l’istituto della pericolosità sociale, descritto nel codice penale (art. 203) come la “probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”, vada superato.
In primo luogo – ci dicono i contributi scientifici – esso è privo di base tecnica : non corrispondendo ad una realtà psicologica effettivamente individuabile e descrivibile.
In secondo luogo risulta in linea con la tradizione tesa ad applicare uno stigma a coloro i quali vivono un disagio psichico; stigma duro ad essere cancellato sulla base dell’ aleatorietà e della forza del pregiudizio che caratterizza inevitabilmente le valutazioni peritali medico-legali / psichiatriche e poi giudiziali relative alla pericolosità stessa.
Lo scioglimento dell’ennesima modalità con la quale si realizza quell’abbraccio “mortale” (per entrambe) tra psichiatria e giustizia, deve portare con sé lo stesso superamento del sistema del “doppio binario”.
Oggi le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS), così come i luoghi sanitari e socio-sanitari dove si vive la condizione di libertà vigilata (potenzialmente senza termine finale) realizzano la segregazione ed il trattamento farmacologico coatto che caratterizzavano il manicomio, andando a comporre quello che è stato efficacemente definito il manicomio diffuso.
Occorre aprire ad una sanzione penale che – superato il “doppio binario” – dia al giudice del dibattimento la possibilità di applicare la misura più adeguata al reinserimento sociale del reo, in accordo con il dettato dell’ art. 27 della Costituzione.
INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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Occorre impegnarsi perché siano modificate le discipline normative, salvaguardando gli spazi di autodeterminazione e di scelta della persona nelle procedure di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, che nel nostro ordinamento civilistico – al cospetto di condizioni di difficoltà della persona – ne limitano la capacità di agire.
In modo particolare si impone un profondo ripensamento dell’ istituto dell’ amministrazione di sostegno, che introdotto con la legge n. 6 del 2004 con il dichiarato intento di rappresentare una forma di aiuto della persona che si sviluppasse in termini più blandi della tutela, in modo tale da lasciare al beneficiario (diversamente da quanto accadeva ed accade all’interdetto) spazi di autonomia e scelta individuale, si è invece rivelato – nella pratica applicazione – uno strumento di schietta oppressione della persona.
Mentre infatti non è avvenuto alcun travaso dall’istituto della tutela a quello dell’ amministrazione di sostegno, ai casi di tutela si sono affiancati migliaia e migliaia di amministrazioni di sostegno – nate contro la volontà del beneficiario e stabilite in procedure spesso partite per iniziativa di terzi e caratterizzate dall’inconsistenza delle possibilità di difesa riconosciute al beneficiario – operanti anche sul delicatissimo e personalissimo terreno della scelta terapeutica.
Oggi la legge del 2017 n. 219 (che ha introdotto le DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento) prevede in modo esplicito, al comma quarto dell’ articolo tre, la sostituibilità e prevalenza della volontà dell’ amministratore di sostegno su quella del beneficiario in materia di trattamento sanitario.
E’ intento dell’ associazione rendersi promotrice di una revisione complessiva degli istituti, dei quali va recuperata la funzione di supporto e non di mortificazione della persona, attraverso l’ introduzione di un ruolo di chi è coinvolto nella procedura sul fronte della resistenza alla stessa, sul fronte della scelta della persona di fiducia, sul fronte della necessaria conservazione di spazi di scelta indipendente.
oppure visiona le attuali proposte di riforma alla legge n°6 – 2004