La sentenza n. 157/2026 riconosce la necessitĆ della difesa tecnica obbligatoria nella convalida e nella proroga del TSO. Ma per la nostra Associazione cāĆØ un altro elemento particolarmente significativo: la Corte richiama espressamente la proposta di legge di iniziativa popolare che avevamo elaborato e le garanzie che giĆ prevedeva.
Il 2 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 157/2026, con la quale ha dichiarato lāillegittimitĆ costituzionale dellāarticolo 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio sia assistita, nella procedura di convalida e nellāeventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore dāufficio.
La Corte parte da un dato fondamentale: il TSO incide sulla libertĆ fisica della personae, proprio per questo, deve essere circondato dalle garanzie previste dallāarticolo 13 della Costituzione. La difesa tecnica non può quindi essere semplicemente facoltativa. Secondo la Corte, una simile soluzione rischierebbe di lasciare prive di assistenza proprio le persone che, per le condizioni in cui si trovano, possono avere maggiori difficoltĆ a nominare autonomamente un difensore. La difesa tecnica obbligatoria serve invece ad assicurare a ogni persona un’assistenza professionale nel momento in cui ĆØ sottoposta a una coazione fisica autoritativa.
La sentenza stabilisce quindi che, quando viene comunicata lāordinanza che dispone il TSO, la persona deve essere informata della facoltĆ di nominare un difensore di fiducia. Se non lo nomina, dovrĆ essere assistita da un difensore dāufficio designato dal Giudice tutelare. Il difensore dovrĆ essere tempestivamente informato e potrĆ partecipare allāaudizione della persona ai fini della convalida; il decreto di convalida dovrĆ essergli notificato. Le stesse garanzie valgono anche per lāeventuale proroga del TSO.
Fin qui, la decisione della Corte rappresenta un passaggio di grande rilievo sul terreno delle garanzie della persona sottoposta a TSO.
Ma per Diritti alla Follia cāĆØ qualcosa di ulteriore.
Nella sentenza la Corte dedica infatti uno specifico passaggio agli interventi degli amicus curiae e richiama espressamente lāAssociazione Diritti alla Follia, che aveva depositato un proprio intervento nel giudizio.
La Corte ricorda che la nostra Associazione aveva presentato una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo Ā«Adeguamento della procedura e dellāesecuzione del TSO psichiatrico alla Costituzione ed agli obblighi internazionali dellāItaliaĀ», annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2024. E soprattutto ne richiama il contenuto.
La proposta prevedeva infatti giĆ la notificazione dellāordinanza di TSO con lāavviso, a pena di nullitĆ , del diritto alla difesa tecnica obbligatoria e gratuita, l’applicazione delle garanzie proprie del procedimento penale nella fase di convalida, la nomina di un difensore dāufficio in assenza di un difensore di fiducia e la garanzia dellāaudizione della persona interessata, anche attraverso il proprio difensore.
La Corte dĆ conto anche della posizione sostenuta da Diritti alla Follia nel giudizio: dopo la precedente sentenza n. 76 del 2025, lāintroduzione della difesa tecnica obbligatoria costituirebbe uno āsviluppo costituzionalmente impostoā delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta a TSO. Ć un passaggio che per noi ha un significato preciso.
Non ĆØ una ricostruzione fatta oggi, dopo la decisione della Corte. La proposta esisteva giĆ . La difesa tecnica obbligatoria era giĆ scritta nella nostra proposta di riforma del TSO.
Ć per questo che possiamo dire che quello raggiunto oggi ĆØ un approdo che indicavamo come indispensabile fin dalla nascita di Diritti alla Follia, nel 2018.
Abbiamo cominciato allora una lunga nuotata che oggi ci ha portato a riva. Una piccola zattera che, nel corso degli anni, ha dovuto resistere a parecchi pescecani, compresi quelli di razza adriatica che navigano nelle acque di Trieste, e che hanno cercato di affondare la prospettiva che indicavamo, ostracizzandola o apertamente osteggiandola.
Lāāavvocato tra i piediā ĆØ stato per anni uno spauracchio non soltanto negli ambienti più retrivi della psichiatria e del diritto italiani, ma anche, e per certi versi soprattutto, in una parte della psichiatria e del diritto āprogressistiā, sedicenti ābasaglianiā, impegnati nella celebrazione dei riti misterici nei quali si venerava lāintoccabilitĆ della ā180ā.
La possibilitĆ che una persona sottoposta a TSO potesse avere accanto un professionista incaricato di difenderne concretamente i diritti veniva considerata quasi un corpo estraneo.
Oggi quel corpo estraneo ĆØ diventato una garanzia costituzionale.
La sentenza n. 157/2026 arriva a poco più di un anno dalla sentenza n. 76/2025, con la quale la Corte costituzionale era giĆ intervenuta sullāarticolo 35 della legge n. 833 del 1978, riconoscendo alla persona sottoposta a TSO garanzie relative alla conoscenza del provvedimento, allāinformazione e allāascolto da parte del Giudice tutelare.
Ora la Corte aggiunge un altro elemento essenziale: la persona deve poter essere assistita da un difensore nel procedimento che decide della convalida e dellāeventuale proroga di una misura che incide sulla sua libertĆ personale.
Non ĆØ dunque una nostra ricostruzione a posteriori. Ć scritto nella sentenza della Corte. La proposta che avevamo elaborato prevedeva giĆ quella garanzia.
E dunque dobbiamo riprendere il mare.
Dai ābeneficiariā dellāAmministrazione di sostegno, istituzionalizzati e privati della possibilitĆ di esprimere il consenso alle cure attraverso procedure che non prevedono, tra lāaltro, lāindispensabile presenza di un avvocato, ai āliberi vigilatiā condannati alla cura a tempo indeterminato, ci sono altri approdi da raggiungere, altre difficili traversate da compiere.
Alle persone che hanno subito per decenni il āTSO realeā, alle vittime della violazione del diritto di difesa mentre la Repubblica si impossessava del loro corpo, magari sepolte e dimenticate nelle discariche del nostro Paese, dedichiamo questa giornata, questa vittoria.
Leggi la Sentenza 157/2026 della Corte costituzionale