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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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SLEGATE DARIO MUSSO !!

Diritti alla Follia · 09/05/2020 ·

Qui di seguito si riporta il testo della mail inviata questa mattina agli organi istituzionali sottoelencati

PRESIDIO OSPEDALIERO BARONE LOMBARDO CANICATTÌ

  • AL RESPONSABILE SPDC
  • AL DIRETTORE SANITARIO
  • AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AL SINDACO DEL COMUNE DI RAVANUSA  (AG)

AL GIUDICE TUTELARE DI AGRIGENTO

e p.c.

AL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE

O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO, DR. MAURO PALMA

AL COMITATO EUROPEO DI PREVENZIONE DELLA TORTURA

AL SEGRETARIO ESECUTIVO, DOTT. RÉGIS BRILLAT

ALL’ AVV. MASSIMILIANO MUSSO

 

OGGETTO: CONTENZIONE PROLUNGATA IN ATTO A CARICO  DEL SIG. DARIO GIUSEPPE MUSSO, PRESSO IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA DELL’ OSPEDALE BARONE LOMBARDO DI CANICATTI’ (AG).

RICHIESTA DI INTERVENTO IMMEDIATO

Gentili autorità, ci rivolgiamo alla vostra attenzione in rapporto alla responsabilità rivestita circa il trattamento sanitario obbligatorio del Sig. Musso Dario Giuseppe: per averlo ordinato (sindaco di Ravanusa AG), per averlo convalidato (Giudice Tutelare Tribunale Agrigento), per averlo eseguito (medici SPDC Canicattì ).

L’ Associazione “Diritti alla Follia”, a nome della quale scriviamo come investiti del ruolo di  Segretaria e Tesoriere,  si occupa dell’ affermazione delle prerogative di quanti, a causa della condizione psichica propria o altrui (spesso a causa, cioè, della condizione psichica di chi incarna le istituzioni) si trovino a subire restrizione di libertà o di capacità, in assenza di garanzie procedimentali o sostanziali.

Abbiamo appreso dall’ ascolto di una telefonata tra un medico dell’ SPDC e l’ Avv. Lillo Massimilano Musso  (fratello ed avvocato di Dario Giuseppe Musso) che quest’ ultimo si trova in uno stato di contenzione fisica, prolungata ed ininterrotta, dal giorno 02/05/2020, quando un’ ordinanza del Sindaco  (emessa in assenza di un accertamento diretto delle condizioni del “paziente”,  e convalidata il 5 maggio, previa compilazione di fogliettino di modello prestampato, dal Giudice Tutelare ) lo privava della libertà personale e della stessa disponibilità dei movimenti del corpo, sulla base di una diagnosi di “scompenso psichico con agitazione psicomotoria”, inserita in apposito spazio sul fogliettino del  modello prestampato, all’ interno di cinque righi definiti “relazione sanitaria” dal medico ha convalidato la proposta di TSO occupandosi del riempimento della seconda metà dell’ unica facciata dello stesso modulino prestampato.

Lasciamo in questa sede (solo in questa sede e per adesso, beninteso) in disparte il rilievo che i filmati video, dai sottoscritti visionate ed all’ attenzione del Tribunale di Agrigento nell’ ambito del ricorso avverso il provvedimento di convalida del TSO (con udienza fissata il 4 Giugno, cioè 33 giorni dopo l’ avvio di un trattamento sanitario coatto che ne dura 7), mostrano un intervento sanitario forzato nei confronti del Sig. Dario Giuseppe Musso effettuato:

  • senza alcun tentativo di colloquio con lo stesso;
  • in assenza della dott. ssa  autrice della proposta di trattamento sanitario obbligatorio, come della dott. ssa  che ne ha disposto la convalida;
  • in rapporto ad una condotta espressiva di opinioni politiche (corrispondente all’ inesistenza di una condizione “pandemica” con conseguente “illegalità” delle disposizioni anti-Covid) condivisa da alcuni esponenti della comunità scientifica (nei presupposti) e da alcuni costituzionalisti italiani (nel giudizio sull’ “abusività” dei DPCM che hanno ristretto la libertà dei cittadini), ed in ogni caso: opinioni (espresse senza alcun gesto violento).

Intendiamo invece qui ed ora segnalare che con la sentenza 07/11/2018 n° 50497 della V sezione, la Corte di Cassazione ha esplorato a fondo, a margine della nota vicenda “Mastrogiovanni” (il maestro salernitano morto nell’ SPDC dell’ Ospedale di Vallo della Lucania nel 2009 dopo 87 ore di ininterrotta contenzione) i presupposti di liceità della pratica della “contenzione”, escludendo che possa essere ricondotta alla nozione di  “atto medico”. La funzione di mero presidio «di tipo “cautelare”» attribuita alla contenzione, come forma di coercizione fisica, risponde – ad avviso dei Supremi Giudici –  a una logica di extrema ratio: cosicché, anche nel contesto sanitario, può ammettersene l’uso soltanto in situazioni straordinarie e limitatamente al tempo necessario per fronteggiarle: venendo così in rilievo,  a fronte di un comportamento che corrisponde all’ effettuazione di un sequestro di persona, , la sola causa di giustificazione possibile  dello “stato di necessità”. La sentenza provvede a specificare, in relazione alle ipotesi di contenzione del paziente psichiatrico, alcuni dei presupposti di operatività dell’art. 54 c.p.:

  • l’attualità del pericolo preclude un utilizzo della contenzione «in via “precauzionale”», dovendosi fondare su riscontri obiettivi – ricavati da un «costante monitoraggio del paziente» e da una valutazione completa dell’evoluzione del quadro clinico – idonei a far ritenere, secondo la scienza medica, quantomeno imminente un’offesa all’incolumità personale, mentre dalla conversazione ascoltata (oltre che dal video analizzato) sembra evidente che gli interventi di costrizione fisica nei confronti del Sig. Musso corrispondano esattamente a tale “precauzionalità”, non essendo stati preceduti da alcun colloquio;
  • la proporzionalità della contenzione – una volta accertata l’inefficacia di misure alternative – deve intendersi sia in senso cronologico, da commisurarsi quindi alla durata del pericolo (o meglio, della sua attualità), sia in termini di intensità, dovendo il medico valutare la possibilità di immobilizzare solo alcuni arti. Nel caso del sig. Musso, si ha modo di apprezzare che esso sarebbe legato mani e piedi, ed in modo ininterrotto dall’ avvio del ricovero coatto.

Su tale base, vi chiediamo:

  • di “slegare” (per i medici), o di “far slegare” (per il Sindaco e per il Giudice Tutelare) Dario Giuseppe Musso;
  • di consentire (per i medici), o di “obbligare a consentire” (per il Giudice Tutelare) che il Sig. Dario Giuseppe Musso possa incontrare i familiari, ed in particolare il fratello ed avvocato Lillo Massimiliano Musso: circostanza “vietata” – a quanto è dato apprezzare dalle registrazioni – fino a questo momento
  • di non rinnovare (per il Sindaco) il Trattamento Sanitario Obbligatorio, attese – a tacer d’ altro – le condizioni in cui lo stesso viene concretamente eseguito.

 

Roma, 09/05/2020

Associazione “Diritti alla Follia”:

la Segretaria, Cristina Paderi

il Tesoriere, Michele Capano

 

https://youtu.be/QREd4FQjVe0

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lbXhqw9cN4

 

 

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