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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Il Diritto Fragile: il 10 ottobre presentiamo pubblicamente il nostro Dossier:

Diritti alla Follia · 04/10/2026 · Lascia un commento

ā€œITALIA, 2026: Psichiatria, Tribunali e limitazioni della libertĆ , dell’autodeterminazione e dei diritti della personaā€

Il 10 ottobre 2026, Giornata mondiale della salute mentale, Diritti alla Follia presenterĆ  pubblicamente Il Diritto Fragile, il Dossier che raccoglie una parte delle testimonianze e delle esperienze arrivate all’Associazione nel corso della propria attivitĆ  e le mette in relazione con il quadro dei diritti e delle garanzie che dovrebbero tutelare le persone sottoposte a forme di coercizione o di limitazione della libertĆ . SarĆ  una presentazione pubblica, ma non una celebrazione.

Il Dossier nasce infatti da una domanda molto semplice: che cosa accade quando, accanto alla narrazione istituzionale e professionale della psichiatria, vengono ascoltate le persone che quelle pratiche le hanno vissute direttamente?

Le loro parole raccontano esperienze diverse: TSO, ricoveri psichiatrici, contenzione, trattamenti farmacologici non consensuali, misure di sicurezza, strutture residenziali, amministrazione di sostegno, procedimenti giudiziari e percorsi nei quali la possibilitĆ  di decidere, dissentire, uscire da una struttura o riappropriarsi della propria vita ĆØ stata vissuta come fortemente limitata. Non sono tutte storie uguali e non vengono presentate come tali.

Il Dossier non pretende di trasformare le testimonianze individuali in statistiche, né di stabilire automaticamente che ogni vicenda raccontata costituisca una violazione di legge o dei diritti umani. Le testimonianze sono esperienze personali, raccolte e presentate come tali. La scelta di presentare il Dossier il 10 ottobre non è casuale.

Per il 2026 l’Organizzazione mondiale della sanitĆ  ha scelto come tema della Giornata mondiale della salute mentale ā€œLived experiences heard: real voices, real changeā€, sottolineando il valore delle esperienze vissute e la necessitĆ  che le persone direttamente interessate non siano semplicemente chiamate a raccontare le proprie storie, ma possano contribuire concretamente alle decisioni che riguardano la loro vita, i servizi e le politiche. Ed ĆØ proprio qui che incontriamo anche la retorica della Giornata mondiale della salute mentale.

PerchĆ© ascoltare le persone, celebrare le loro ā€œvociā€ e parlare di partecipazione ha senso soltanto se quelle voci possono realmente mettere in discussione ciò che esiste e contribuire a cambiarlo. Altrimenti il rischio ĆØ che l’esperienza vissuta venga trasformata in una testimonianza da ascoltare per un giorno, mentre le decisioni continuano a essere prese altrove e da altri. ƈ proprio da questa contraddizione che vogliamo partire.

Ascoltare una testimonianza non significa soltanto darle uno spazio. Significa chiedersi che cosa quella testimonianza mette in discussione, quali meccanismi rende visibili, quali diritti chiama in causa e quali domande pone alle istituzioni, ai professionisti, alla societĆ  e alle stesse persone che lavorano nei servizi.

Il nostro Dossier prova a fare questo: non parlare delle persone senza le persone, ma partire dalle loro esperienze per interrogare il sistema nel quale quelle esperienze si sono prodotte.

Nel dibattito pubblico sulla psichiatria, molto spesso la voce delle persone direttamente interessate rimane sullo sfondo. Si parla di diagnosi, trattamenti, servizi, protocolli, sicurezza, presa in carico. Si parla di ciò che dovrebbe essere fatto per una persona. Più raramente ci si ferma a chiedere che cosa abbia significato per quella persona vivere un TSO, essere contenuta, ricevere un trattamento contro la propria volontĆ , essere sottoposta a una misura di sicurezza, entrare in una struttura dalla quale non era possibile allontanarsi liberamente o vedere altri decidere al proprio posto. Il Dossier prova a spostare il punto di osservazione. Non per sostituire una narrazione con un’altra narrazione dominante, ma per aggiungere alla discussione ciò che troppo spesso manca: le esperienze di chi quelle decisioni le ha subite o vissute direttamente. ƈ una forma di contro-informazione, nel senso di mettere a disposizione informazioni, testimonianze e questioni che normalmente faticano a trovare spazio nel racconto pubblico.

Il Dossier non si limita però alla raccolta delle storie. Le testimonianze sono accompagnate da un’analisi delle questioni giuridiche e dei diritti fondamentali che entrano in gioco: libertĆ  personale, autodeterminazione, consenso, capacitĆ  giuridica, garanzie giudiziarie, diritto all’informazione, possibilitĆ  di contestare una misura, condizioni di privazione della libertĆ  e divieto di trattamenti inumani o degradanti.

Il lavoro mette in relazione queste questioni con la Costituzione italiana, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ , gli standard internazionali in materia di diritti umani e quelli elaborati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT).

Da questo percorso nasce anche la parte dedicata alle proposte di riforma elaborate da Diritti alla Follia, riguardanti il TSO, l’amministrazione di sostegno e le misure di sicurezza per le persone non imputabili.

Il Dossier è stato trasmesso, prima della sua presentazione pubblica, a diversi organismi istituzionali nazionali e internazionali affinché le esperienze raccolte possano essere conosciute anche da chi ha responsabilità di monitoraggio, tutela e promozione dei diritti.

Il webinar del 10 ottobre

La presentazione pubblica si svolgerĆ  sabato 10 ottobre con un webinar della durata di circa un’ora e mezza. L’incontro sarĆ  registrato e trasmesso in differita alle ore 20.30 sulla nostra pagina Facebook. SarĆ  dedicato alla presentazione del Dossier, alle ragioni che hanno portato alla sua realizzazione e soprattutto alle testimonianze e alle questioni che emergono dalla loro lettura.

La presentazione del 10 ottobre non sarĆ  un punto di arrivo. Il Dossier vuole essere uno strumento per aprire ulteriori occasioni di confronto, online e in presenza, con persone direttamente interessate, professionisti, associazioni, ricercatori e istituzioni.

Occorre metterle in relazione con le norme, con le pratiche, con le responsabilitĆ  e con le domande che pongono. E soprattutto occorre evitare che le esperienze vissute rimangano confinate alla dimensione della storia personale.

ƈ in questo spazio che vogliamo collocare il Dossier Il Diritto Fragile: non come una celebrazione, ma come uno strumento per ascoltare, documentare, interrogare e aprire un confronto.

Il Dossier

IL DIRITTO FRAGILE
 
Italia, 2026: Psichiatria, Tribunali e limitazioni della libertĆ , dell’autodeterminazione e dei diritti della persona

Dossier a cura dell’Associazione Diritti alla Follia

In allegato:

IL_DIRITTO_FRAGILE_Dossier_2026Download

English Version

FRAGILE RIGHTS Dossier_2026_ENDownload
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La Corte costituzionale introduce l’avvocato nel TSO. E nella sentenza cita la proposta di Diritti alla Follia

Diritti alla Follia · 03/10/2026 · Lascia un commento

La sentenza n. 157/2026 riconosce la necessitĆ  della difesa tecnica obbligatoria nella convalida e nella proroga del TSO. Ma per la nostra Associazione c’è un altro elemento particolarmente significativo: la Corte richiama espressamente la proposta di legge di iniziativa popolare che avevamo elaborato e le garanzie che giĆ  prevedeva.

Il 2 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 157/2026, con la quale ha dichiarato l’illegittimitĆ  costituzionale dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio sia assistita, nella procedura di convalida e nell’eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d’ufficio.

La Corte parte da un dato fondamentale: il TSO incide sulla libertĆ  fisica della personae, proprio per questo, deve essere circondato dalle garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione. La difesa tecnica non può quindi essere semplicemente facoltativa. Secondo la Corte, una simile soluzione rischierebbe di lasciare prive di assistenza proprio le persone che, per le condizioni in cui si trovano, possono avere maggiori difficoltĆ  a nominare autonomamente un difensore. La difesa tecnica obbligatoria serve invece ad assicurare a ogni persona un’assistenza professionale nel momento in cui ĆØ sottoposta a una coazione fisica autoritativa.

La sentenza stabilisce quindi che, quando viene comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona deve essere informata della facoltĆ  di nominare un difensore di fiducia. Se non lo nomina, dovrĆ  essere assistita da un difensore d’ufficio designato dal Giudice tutelare. Il difensore dovrĆ  essere tempestivamente informato e potrĆ  partecipare all’audizione della persona ai fini della convalida; il decreto di convalida dovrĆ  essergli notificato. Le stesse garanzie valgono anche per l’eventuale proroga del TSO. 

Fin qui, la decisione della Corte rappresenta un passaggio di grande rilievo sul terreno delle garanzie della persona sottoposta a TSO.

Ma per Diritti alla Follia c’è qualcosa di ulteriore.

Nella sentenza la Corte dedica infatti uno specifico passaggio agli interventi degli amicus curiae e richiama espressamente l’Associazione Diritti alla Follia, che aveva depositato un proprio intervento nel giudizio.

La Corte ricorda che la nostra Associazione aveva presentato una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo Ā«Adeguamento della procedura e dell’esecuzione del TSO psichiatrico alla Costituzione ed agli obblighi internazionali dell’ItaliaĀ», annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2024. E soprattutto ne richiama il contenuto.

La proposta prevedeva infatti giĆ  la notificazione dell’ordinanza di TSO con l’avviso, a pena di nullitĆ , del diritto alla difesa tecnica obbligatoria e gratuita, l’applicazione delle garanzie proprie del procedimento penale nella fase di convalida, la nomina di un difensore d’ufficio in assenza di un difensore di fiducia e la garanzia dell’audizione della persona interessata, anche attraverso il proprio difensore.

La Corte dĆ  conto anche della posizione sostenuta da Diritti alla Follia nel giudizio: dopo la precedente sentenza n. 76 del 2025, l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria costituirebbe uno ā€œsviluppo costituzionalmente impostoā€ delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta a TSO. ƈ un passaggio che per noi ha un significato preciso.

Non ĆØ una ricostruzione fatta oggi, dopo la decisione della Corte. La proposta esisteva giĆ . La difesa tecnica obbligatoria era giĆ  scritta nella nostra proposta di riforma del TSO.

È per questo che possiamo dire che quello raggiunto oggi è un approdo che indicavamo come indispensabile fin dalla nascita di Diritti alla Follia, nel 2018.

Abbiamo cominciato allora una lunga nuotata che oggi ci ha portato a riva. Una piccola zattera che, nel corso degli anni, ha dovuto resistere a parecchi pescecani, compresi quelli di razza adriatica che navigano nelle acque di Trieste, e che hanno cercato di affondare la prospettiva che indicavamo, ostracizzandola o apertamente osteggiandola.

Lā€™ā€œavvocato tra i piediā€ ĆØ stato per anni uno spauracchio non soltanto negli ambienti più retrivi della psichiatria e del diritto italiani, ma anche, e per certi versi soprattutto, in una parte della psichiatria e del diritto ā€œprogressistiā€, sedicenti ā€œbasaglianiā€, impegnati nella celebrazione dei riti misterici nei quali si venerava l’intoccabilitĆ  della ā€œ180ā€.

La possibilitĆ  che una persona sottoposta a TSO potesse avere accanto un professionista incaricato di difenderne concretamente i diritti veniva considerata quasi un corpo estraneo.

Oggi quel corpo estraneo ĆØ diventato una garanzia costituzionale.

La sentenza n. 157/2026 arriva a poco più di un anno dalla sentenza n. 76/2025, con la quale la Corte costituzionale era giĆ  intervenuta sull’articolo 35 della legge n. 833 del 1978, riconoscendo alla persona sottoposta a TSO garanzie relative alla conoscenza del provvedimento, all’informazione e all’ascolto da parte del Giudice tutelare.

Ora la Corte aggiunge un altro elemento essenziale: la persona deve poter essere assistita da un difensore nel procedimento che decide della convalida e dell’eventuale proroga di una misura che incide sulla sua libertĆ  personale.

Non è dunque una nostra ricostruzione a posteriori. È scritto nella sentenza della Corte. La proposta che avevamo elaborato prevedeva già quella garanzia.

E dunque dobbiamo riprendere il mare.

Dai ā€œbeneficiariā€ dell’Amministrazione di sostegno, istituzionalizzati e privati della possibilitĆ  di esprimere il consenso alle cure attraverso procedure che non prevedono, tra l’altro, l’indispensabile presenza di un avvocato, ai ā€œliberi vigilatiā€ condannati alla cura a tempo indeterminato, ci sono altri approdi da raggiungere, altre difficili traversate da compiere.

Alle persone che hanno subito per decenni il ā€œTSO realeā€, alle vittime della violazione del diritto di difesa mentre la Repubblica si impossessava del loro corpo, magari sepolte e dimenticate nelle discariche del nostro Paese, dedichiamo questa giornata, questa vittoria. 

Leggi la Sentenza 157/2026 della Corte costituzionale

Corte Costituzionale – Sentenza TSO obbligo Difesa tecnica

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A proposito dell’articolo: Aggressioni agli infermieri. Nursing Up: ā€œIn psichiatria il 36,2% degli episodi, più che nei Pronto soccorsoā€, pubblicato su Quotidiano SanitĆ .it

Diritti alla Follia · 20/09/2026 · Lascia un commento

BenchĆ© necessarie le statistiche vanno interpretate con cautela e non strumentalizzate.Ā L’articolo (QS del 18.09.2026 https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/aggressioni-agli-infermieri-nursing-up-in-psichiatria-il-36-2-degli-episodi-pi-che-nei-pronto-soccorso/) sembra che riguardi prevalentemente il personale di assistenza infermieristico, per aggressioni da parte di persone ricoverate in SPDC. A buon diritto il problema deve essere portato all’attenzione generale e stimolare a fornire i mezzi,Ā personale, organizzazione, formazione eĀ ambienti idonei a prevenire e gestire al meglio tali situazioni.Ā L’articolo stesso definisce queste manifestazioni inevitabilmente correlate alla psicopatologia sottostante.Ā 

GiĆ  in occasione della morte della psichiatra Barbara Capovani (https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/l-orsa-jj-e-l-omicidio-della-psichiatra/e), poi a proposito del decreto ZaffiniĀ (https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/ddl-zaffini-e-sicurezza-degli-operatori-e-dei-familiari/) e infine in occasione della morte per soffocamento di AbderraimĀ Fakir a BolognaĀ (vedi sul blog di Diritti alla follia: https://dirittiallafollia.it/2026/05/30/i-fatti-di-modena-e-il-legno-storto-dellumanita/) avevo espresso alcune considerazioni in merito al problema dell’aggressivitĆ  dei pazienti psichiatrici e della gestione di queste vere e proprie emergenze medico (?) psichiatriche e/o di ordine pubblico (?): il problema ĆØ aperto e necessita di grande prudenza, di approfondimento e di essere affrontato senza pregiudizi, senza ideologismi e senza illusorie semplificazioni ad impronta securitaria che paiono al momento quelle prevalenti.

Stimolato dall’articolo riprendo alcune considerazioni.

In primo luogo bisogna interrogarsi circa il significato che hanno tali manifestazioni abnormi nel contesto di un disturbo psichiatrico. L’etichetta diagnostica non ĆØ sufficiente e non spiega nulla. Tutta la nosografia psichiatrica ĆØ un tentativo di incasellare un problema psichiatrico in un rassicurante definizione diagnostica che non offre alcuna possibilitĆ  di risalire alla natura e alla causa dei disturbi.

Chi si occupa dei disturbi psichiatrici, specie se in contesti ove spesso ĆØ presente un acuto e difficilmente gestibile malessere, deve essere formato ad affrontare tali situazioni con tutti gli strumenti che sono oggi disponibili (in primo luogo le tecniche di de-escalation, queste sconosciute), in ambienti idonei e con sufficiente presenza di personale.

La risposta securitaria con l’utilizzo della contenzione fisica o farmacologica non assolve il compito di gestire l’acuzie psichiatrica se non integrata in un approccio che sui fondi sull’empatia (che non si insegna all’universitĆ ) e sulla comprensione profonda del disagio. Ciò che ĆØ possibile solo se chi si occupa del paziente mette a disposizione tutto il tempo necessario e le risorse (personali e le competenze acquisite) per capire e interpretare il malessere e quale sia il senso dell’aggressivitĆ  che può apparire immotivata ed ĆØ spesso frutto di condizioni deliranti e confusionali. Oggi si parla di delirio agitato o delirio iperattivo.

Dopo l’episodio di Bologna pare che il tema di come trattare tali condizioni sia diventato più acuto. Alessandro Riccardi, Presidente della SocietĆ  Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU) ha proposto ai ministri della Salute dell’Interno un tavolo tecnico interministeriale sulla gestione degli stati di agitazione psicomotoria acuta. Infatti tali condizioni possono comportare, se non gestiti con grande professionalitĆ , la morte del paziente (mortalitĆ  che può arrivare al 30%).  Importante ĆØ sapere che uno degli aspetti critici più rilevanti e più spesso sottovalutata del delirio iperattivo riguarda Le modalitĆ  di gestione fisica di chi si trova in questo stato. Immobilizzare Il paziente in posizione prona, bloccarlo con le manette peggiora in modo significativo il quadro clinico… per il rischio di andare incontro a una carenza di ossigenazione

 E’ però opportuno non confondere questi stati con altre condizioni di minor gravitĆ , ma di grande impatto a livello degli operatori psichiatrici, citate nell’articolo. L’articolo critica e segnala infatti situazioni molto diverse per gravitĆ , frequenza e non contestualizza gli episodi minori che spesso avvengono non solo e non tanto per immotivata aggressivitĆ  del paziente ma all’interno di una violenza sistematica che caratterizza troppo spesso l’operare psichiatrico. Se i reparti sono chiusi, se la persona ĆØ stata sottoposta a TSO , se ĆØ stata contenuta, se l’ambiente ĆØ squallido e non accogliente, se chi si occupa del paziente ĆØ spesso In una condizione di burnout a causa dello stress lavorativo, di mancata formazione e supervisione o, peggio, di mancanza di motivazioni, se non ĆØ stato adeguatamente supportato e preparato ad affrontare le crisi psichiatriche, se la psichiatria che viene praticata nei reparti (SPDC) e nelle strutture ambulatoriali psichiatriche (CSM) ĆØ fondamentalmente di tipo biologico-farmacologico e utilizza lo psicofarmaco come soluzione del problema in assenza di una visione dei disturbi psichiatrici intesi non solo e non tanto come espressione di una patologia neurologica, peraltro mai dimostrata, ma di un disturbo che interseca i vari piani nei quali si estrinseca la vita e i vissuti della persona (psicologico, sociale, relazionale, ambientale e anche, ma spesso residuale, biologico), quale potrĆ  essere la risposta al disagio e ai comportamenti abnormi che spesso caratterizzano i pazienti psichiatrici e che sono appunto l’espressione (il sintomo) del disagio?

Dott. Renato Ventura

Psichiatra e Psicoanalista

Membro associato di Diritti alla Follia

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DIPENDENZA, ADDICTION, CURA E DIRITTI

Diritti alla Follia · 10/09/2026 · 2 commenti

Non ogni uso o abuso di sostanze ĆØ dipendenza e, soprattutto, non ogni dipendenza ĆØ addiction.

ƈ questa una distinzione centrale del nuovo articolo di Icro Maremmani, Andrea Michelazzi e Michele Capano, pubblicato su Heroin Addiction and Related Clinical Problems. Gli autori distinguono la dipendenza fisiologica, caratterizzata da fenomeni di neuroadattamento quali tolleranza e astinenza, dall’addiction, che ĆØ invece una malattia cronica del comportamento, nella quale si determina una progressiva compromissione della capacitĆ  di controllo sull’uso della sostanza, nonostante le conseguenze negative. La semplice dipendenza fisiologica, infatti, non comporta necessariamente perdita del controllo comportamentale.

ƈ l’addiction, intesa in questo specifico senso clinico, e non il semplice uso o abuso di sostanze nĆ© la mera dipendenza fisiologica, che gli autori riconducono alla prospettiva della disabilitĆ  e dei diritti delineata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ  (CRPD). Il punto discriminante ĆØ la compromissione progressiva del controllo: la persona può conservare la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e, al tempo stesso, vedere ridotta la capacitĆ  di tradurre tale consapevolezza in un’effettiva inibizione del comportamento.

Questa distinzione impedisce di ricondurre tutte le situazioni a un unico modello terapeutico. Tipo di sostanza, gravitĆ , caratteristiche dell’addiction, condizioni individuali e comorbilitĆ  richiedono interventi differenti e individualizzati. Ciò che deve essere evitato ĆØ che la cura venga confusa con il controllo sociale e che la condizione patologica diventi motivo di discriminazione o di maggiore restrizione dei diritti.

Su questo terreno l’articolo si confronta direttamente con il DPR 309/1990. Gli artt. 122-124, nella prospettiva proposta dagli autori, possono essere letti come forme di accomodamento ragionevole ai sensi della CRPD; gli artt. 94-95, invece, pongono il problema del possibile trasferimento della dimensione punitiva all’interno della cura, quando la partecipazione al programma terapeutico diviene parte dell’esecuzione della pena.

La questione investe direttamente il consenso. Quando il trattamento viene accettato sotto la pressione delle conseguenze penali, può permanere formalmente il consenso, mentre diventa problematica la sua effettiva libertà.

La recentissima legge n. 140/2026, introducendo gli artt. 94-ter e 94-quater del DPR 309/1990, amplia le possibilitĆ  di eseguire la pena attraverso programmi terapeutico-riabilitativi, ma lascia aperta la questione centrale: fino a che punto può considerarsi realmente libero il consenso a una cura quando l’alternativa ĆØ la detenzione?

La CRPD offre quindi una chiave di lettura fondata su autonomia, integritĆ  personale, non discriminazione e individualizzazione degli interventi, imponendo di mantenere distinta la cura dalla pena.

Il diverso problema del rapporto tra addiction e responsabilitĆ  penale merita invece una riflessione autonoma, che ci riserviamo di affrontare in altra occasione, anche alla luce della recente sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale.

Per Diritti alla Follia il punto ĆØ essenziale: non ĆØ l’uso di sostanze, non ĆØ l’abuso e non ĆØ la semplice dipendenza a fondare una condizione di disabilitĆ . ƈ l’addiction, quando assume le caratteristiche di una malattia cronica del comportamento con compromissione del controllo, a porre la questione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla CRPD.

Articolo in lingua originale. Maremmani-Michelazzi-CapanoDownload
traduzione in italianoDownload
Riassunto itaDownload
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Il lupo non ha più il pelo nero: le favole degli adulti nel bosco dei diritti

Diritti alla Follia · 31/08/2026 · Lascia un commento

Cambiano le parole, cambiano i nomi, ma se la realtĆ  non cambia, il bosco rimane lo stesso.

Di Carla Cannas, con la collaborazione di Maria D’Oronzo

C’era una volta.

ƈ cosƬ che iniziano molte delle favole che abbiamo ascoltato da bambini.

C’era una volta Cappuccetto Rosso, una bambina che attraversava il bosco e incontrava il Lupo.

C’era una volta Pinocchio, che voleva diventare grande e che, proprio perchĆ© inesperto e fiducioso, finiva nelle mani del Gatto e della Volpe.

C’era una volta Alice, che cadeva nella tana del Bianconiglio e si ritrovava in un mondo nel quale le regole sembravano cambiare continuamente e persino le parole potevano assumere significati diversi.

E poi c’era l’Orco cattivo, insaziabile, quello che rappresentava il male senza bisogno di troppe spiegazioni.

Ma forse questa ĆØ un’altra favola.

O forse no.

Perché il bosco, in fondo, è sempre lo stesso.

Da bambini imparavamo a riconoscere il pericolo. Il Lupo aveva il pelo nero, il Gatto e la Volpe erano personaggi dai quali diffidare, l’Orco aveva un volto preciso.

Da adulti scopriamo che non è così semplice.

Il Lupo può non avere più il pelo nero.

Può avere una qualifica, un incarico, una scrivania, una struttura. Può parlare di cura, assistenza, protezione, tutela, inclusione e diritti.

Ed ĆØ proprio qui che le favole smettono di essere soltanto favole.

PerchƩ il pericolo non sempre si presenta con il volto che ci hanno insegnato a riconoscere.

E una persona fragile non ĆØ soltanto qualcuno da proteggere: ĆØ una persona che deve essere ascoltata, rispettata e coinvolta nelle decisioni che riguardano la propria vita.

Questa riflessione nasce anche da una storia personale.

Chi scrive ha conosciuto, attraverso la storia della propria madre, quanto possa essere doloroso e complesso attraversare un sistema nel quale entrano in gioco fragilitĆ , tutela, servizi, professionisti, istituzioni e decisioni capaci di incidere profondamente sulla vita di una persona.

Ma questo articolo non nasce soltanto da quella esperienza.

Nasce da anni di ascolto, confronto e ricerca della sottoscritta insieme a Maria D’Oronzo, psicologa. Nasce dalle testimonianze di persone e famiglie, dal confronto con associazioni e professionisti e da storie diverse che, pur provenendo da territori differenti, raccontano talvolta difficoltĆ  sorprendentemente simili.

Parole che ritornano:

ascolto difficile, solitudine, impotenza, burocrazia, famiglie stanche, affetti messi da parte, decisioni prese da altri.

Non tutte queste testimonianze hanno lo stesso valore sul piano dei fatti e non tutte possono diventare automaticamente veritĆ  giudiziarie.

Ma non tutte possono essere ignorate.

Quando persone che non si conoscono raccontano esperienze che presentano interrogativi simili, forse vale la pena fermarsi.

Non per emettere sentenze.

Non per accusare un intero sistema.

Ma per fare domande.

Chi protegge davvero una persona fragile?

Chi controlla chi ha il compito di proteggerla?

Chi ascolta quella persona quando la sua voce rischia di perdersi dentro una procedura, una struttura o una decisione presa da altri?

E ancora: quanto può essere grande la distanza tra un diritto scritto e un diritto realmente vissuto?

Sono domande che ci riportano alle favole.

Pensiamo a Pinocchio.

Pinocchio è fragile, inesperto, curioso. Vuole conoscere il mondo, diventare grande, essere libero. Ma proprio perché non conosce ancora la strada, può essere facilmente ingannato.

Poi arrivano il Gatto e la Volpe.

Non si presentano come nemici. Si presentano come quelli che sanno, quelli che conoscono la strada, quelli che hanno una soluzione.

Pinocchio si fida.

Ed ĆØ qui che la favola incontra l’amministrazione di sostegno.

L’amministratore di sostegno nasce come strumento di supporto per una persona che può avere bisogno di aiuto nel provvedere ai propri interessi. Ma supportare non dovrebbe significare sostituire la persona, nĆ© trasformare la protezione in un potere incontrollato sulle sue scelte e sulla sua vita.

Il problema, dunque, non è soltanto chiedersi se un amministratore possa diventare il Gatto o la Volpe. È interrogarsi su cosa accade quando un potere nato per sostenere finisce per comprimere la libertà di scelta, quando la persona viene progressivamente sostituita e quando i controlli non sono abbastanza forti.

ƈ una delle ragioni per cui Diritti alla Follia sostiene da anni la necessitĆ  di riformare l’amministrazione di sostegno per renderla maggiormente coerente con i diritti sanciti dalla Convenzione ONU e per contrastare limitazioni e coercizioni che possono incidere profondamente sulla vita delle persone.

La cronaca giudiziaria dimostra che il problema dei controlli non ĆØ soltanto teorico.

Nel 2025 la Cassazione ha confermato, dichiarando inammissibile il ricorso, la condanna per peculato di un’amministratrice di sostegno accusata di avere sottratto somme appartenenti a diversi assistiti e utilizzato per profitto personale anche un immobile di una persona assistita, gestito come bed and breakfast.

A Ravenna, inoltre, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni, risorse finanziarie e un immobile per un valore di 54 mila euro riconducibili a un amministratore di sostegno indagato per peculato e autoriciclaggio. Secondo gli accertamenti, l’amministratore si sarebbe appropriato di circa 130 mila euro, utilizzandoli per spese personali e investimenti, tra cui viaggi, automobili, motocicli e ristoranti.

Sono vicende diverse e le responsabilitĆ  devono essere accertate nei rispettivi procedimenti. Ma pongono una domanda comune:

quanto deve essere forte il sistema dei controlli quando chi dovrebbe essere protetto ha meno possibilità di controllare autonomamente ciò che accade?

La tutela non può basarsi soltanto sulla fiducia.

Il controllo non è il contrario della tutela. È parte della tutela.

Poi c’ĆØ Alice.

Alice cade nella tana del Bianconiglio e finisce nel Paese delle Meraviglie: un mondo nel quale le regole sembrano cambiare continuamente e ciò che prima appariva normale improvvisamente non lo è più.

Alice cerca di capire.

Chiede.

Osserva.

Mette in discussione ciò che le viene detto.

È forse questa la parte più attuale della sua favola.

Perché una persona con disabilità o in una condizione di fragilità, insieme alla propria famiglia, può entrare in un sistema nel quale diventa difficile capire chi decide, secondo quali regole, quali siano le possibilità concrete di scelta e, soprattutto, dove sia finita la voce della persona.

Valutazioni, autorizzazioni, udienze, relazioni, servizi, professionisti, moduli e comunicazioni.

Tutto può essere formalmente corretto sulla carta e, nello stesso tempo, lontano dalla realtà vissuta.

Un fascicolo può essere completo.

Una procedura può essere rispettata.

Una relazione può essere perfetta.

Ma nessuna carta può sostituire la voce di chi quella vita la vive.

Quando il fascicolo diventa più importante della persona, il sistema rischia di proteggere la procedura invece di proteggere chi dovrebbe essere al centro della procedura.

Alice, allora, pone una domanda semplicissima:

Chi mi sta ascoltando?

Nel frattempo il linguaggio ĆØ cambiato.

Si parla di diritti, partecipazione, inclusione, autodeterminazione e progetto di vita.

Il decreto legislativo 62 del 2024 ha introdotto il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, che deve tenere conto anche dei desideri, delle aspettative e delle scelte della persona.

ƈ un cambiamento importante.

Ma cambiare le parole significa automaticamente cambiare la vita?

Una persona non vive dentro una definizione.

Vive nelle cure che riceve, nell’ascolto che trova, nella possibilitĆ  concreta di scegliere e di essere protagonista della propria esistenza.

E qui entrano anche le risorse.

Una recente analisi pubblicata da Informare un’H, a firma di Pierluigi Frassineti, vicepresidente di FIDA (Coordinamento Italiano Diritti Autismo), ha evidenziato criticitĆ  relative alle risorse destinate alla riforma della disabilitĆ , segnalando un taglio di 45,8 milioni di euro. Sono valutazioni che vanno naturalmente confrontate con gli atti ufficiali, ma la domanda resta concreta: come si trasformano i diritti in realtĆ  se mancano personale, servizi e risorse?

Perché un diritto può essere scritto molto bene.

Ma se per ottenerlo occorrono anni, ricorsi, avvocati e famiglie capaci di sostenere una battaglia, il rischio è che proprio le persone più fragili rimangano indietro.

E c’ĆØ un’altra domanda che non possiamo evitare: dove finiscono le risorse?

PerchƩ parlare di diritti significa parlare anche di soldi.

Non in senso cinico.

In senso molto concreto.

PerchƩ ogni scelta di bilancio racconta quale idea di societƠ abbiamo deciso di costruire.

E su questo punto la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ  ĆØ molto chiara. Il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ , nelle osservazioni rivolte all’Italia nel 2016, aveva espresso preoccupazione per la permanenza di forme di istituzionalizzazione e per le disuguaglianze nella disponibilitĆ  e nel finanziamento dei servizi territoriali e di assistenza domiciliare. Il Comitato ha raccomandato all’Italia di non destinare risorse del bilancio nazionale alle istituzioni e di riallocarle verso i servizi basati sulla comunitĆ , assicurando inoltre che i servizi sociali territoriali e i servizi di assistenza domiciliare siano disponibili in tutte le aree del Paese.

Questa indicazione si colloca nel quadro dell’articolo 19 della Convenzione ONU, che riconosce il diritto delle persone con disabilitĆ  a vivere nella comunitĆ , con la stessa libertĆ  di scelta delle altre persone.

Non ĆØ una semplice questione contabile.

ƈ una questione di diritti.

PerchĆ© se una parte significativa delle risorse viene concentrata nelle strutture, mentre l’assistenza personale, i servizi domiciliari, i servizi territoriali e le alternative alla residenzialitĆ  rimangono insufficienti, la libertĆ  di scelta rischia di diventare soltanto teorica.

La domanda, allora, non ĆØ soltanto:

quanto spendiamo per le persone fragili?

Dovremmo chiederci anche:

per che cosa spendiamo?

Per costruire luoghi nei quali le persone devono andare a vivere?

Oppure per creare le condizioni perchƩ possano continuare a vivere nella propria comunitƠ, nella propria casa, mantenendo relazioni, affetti, abitudini e possibilitƠ di scelta?

La differenza non ĆØ soltanto economica.

ƈ la differenza tra assistere una persona e metterla nelle condizioni di vivere la propria vita.

E qui il concetto di deistituzionalizzazione assume il suo significato più profondo.

Non significa semplicemente chiudere una struttura.

Significa costruire alternative concrete.

Significa servizi territoriali, assistenza personale, sostegno domiciliare, abitare supportato, sostegno alle famiglie e possibilitĆ  reali di scegliere dove e come vivere.

Significa spostare il baricentro.

Dalla struttura alla persona.

Dal posto letto alla vita.

Dalla risposta standardizzata al sostegno individualizzato.

Dalla dipendenza dal servizio alla possibilitĆ  concreta di scegliere.

PerchĆ© non basta liberare una persona dalle mura di un’istituzione se poi non le vengono garantiti i sostegni necessari per vivere davvero nella comunitĆ .

Altrimenti rischiamo semplicemente di cambiare il nome del bosco.

E di raccontarci che il Lupo non c’ĆØ più.

Quando, invece, abbiamo soltanto cambiato la forma della sua tana.

E poi arriva Cappuccetto Rosso.

ƈ vulnerabile.

Attraversa un bosco che non conosce.

Incontra il Lupo.

La favola ci insegna a riconoscere il pericolo.

La vita adulta aggiunge una lezione più inquietante:

il pericolo non ĆØ sempre riconoscibile.

Può arrivare attraverso un incarico, una qualifica, una struttura, un servizio, un documento, una parola rassicurante.

Cura.

Protezione.

Assistenza.

Tutela.

La cronaca degli ultimi mesi lo ricorda.

Nel Casertano un’indagine ha coinvolto cinque strutture socio-sanitarie, assistenziali, educative e riabilitative. Secondo l’accusa, sarebbero stati commessi maltrattamenti nei confronti di minori con problemi psichici, adulti e anziani con disabilitĆ , con contestazioni che comprendono anche la somministrazione di farmaci senza prescrizione e una violenza sessuale ai danni di una donna con problemi psichici. L’indagine ha portato a cinque misure cautelari e alla chiusura di quattro delle cinque strutture coinvolte.

Un’altra vicenda, questa volta in Sicilia, ĆØ emersa a Modica. Un’indagine della Procura di Ragusa su un centro diurno ANFFAS ha portato alla chiusura della struttura, a due arresti domiciliari, a cinque misure interdittive e a tredici persone complessivamente indagate per presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Secondo la Procura, due indagati avrebbero posto direttamente in essere le condotte violente, mentre agli altri viene contestato di non essere intervenuti o di non aver denunciato quanto accadeva. ƈ contestata inoltre la somministrazione di farmaci da parte di personale non abilitato, in assenza di infermieri.

Su questa vicenda si ĆØ espressa anche Simona Lancioni, responsabile del Centro Informare un’h, che ha analizzato le posizioni assunte da ANFFAS, FISH e dall’AutoritĆ  Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilitĆ , evidenziando il rischio di una normalizzazione dell’istituzionalizzazione e richiamando la necessitĆ  di promuovere la deistituzionalizzazione e servizi basati sulla comunitĆ . ƈ una sua analisi, che va distinta dai fatti oggetto dell’indagine giudiziaria.

I casi che abbiamo raccontato sono soltanto alcuni esempi. Avremmo potuto aggiungerne molti altri, perché le storie, le segnalazioni e le esperienze che arrivano sono numerose e il tema è molto più vasto di quanto queste poche vicende possano rappresentare.

Abbiamo scelto di non trasformare questo articolo in un elenco di casi. Diritti alla Follia continua a raccogliere testimonianze, approfondire, fare domande e proporre cambiamenti.

Chi condivide queste battaglie può sostenerci e iscriversi alla nostra associazione. Più siamo, più possiamo dare voce alle persone, difendere i diritti e lavorare perché ciò che oggi sembra inevitabile possa finalmente cambiare.

E proprio qui ĆØ necessario essere chiari.

Noi siamo per la deistituzionalizzazione.

Ma deistituzionalizzare non significa semplicemente chiudere una struttura e lasciare sole le persone che oggi vi vivono o le famiglie che non hanno alternative.

Significa costruire le alternative.

Significa servizi territoriali, assistenza personale, sostegni alla famiglia, abitare supportato, inclusione nella comunitĆ  e possibilitĆ  reali di scegliere dove e come vivere.

Perché il problema non è soltanto ciò che può accadere dentro una struttura.

Il problema comincia anche prima, quando una persona entra in un sistema nel quale la residenzialitĆ  diventa l’unica risposta concretamente disponibile.

È in quel momento che la scelta rischia di non essere più una scelta.

Da una parte una persona che ha bisogno di assistenza.

Dall’altra una famiglia esausta.

In mezzo, servizi insufficienti, liste d’attesa, burocrazia e costi.

E alla fine arriva la struttura.

Non necessariamente perchƩ sia stata scelta.

A volte perchĆ© non c’ĆØ altro.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ , all’articolo 19, riconosce il diritto a vivere nella comunitĆ  con la stessa libertĆ  di scelta delle altre persone e a non essere obbligati a vivere in una particolare sistemazione.

La domanda, allora, non ĆØ soltanto dove mettere una persona fragile.

È come permetterle di vivere la propria vita nel modo più libero, dignitoso e partecipato possibile.

E questo vale anche quando il livello di sostegno necessario ĆØ molto alto.

Perché la deistituzionalizzazione non può diventare una parola vuota.

Deve significare che la comunitĆ  si organizza per accogliere anche chi ha bisogno di molto sostegno, invece di trasformare il bisogno di assistenza nella ragione per allontanare una persona dalla propria vita, dalle proprie relazioni e dalla propria libertĆ .

ƈ qui che Pinocchio, Alice e Cappuccetto Rosso si incontrano.

Pinocchio ci ricorda che chi riceve la fiducia di una persona deve essere responsabile del potere che quella fiducia comporta.

Alice ci ricorda che nessun sistema dovrebbe diventare cosƬ complicato da rendere invisibile la persona che dovrebbe servire.

Cappuccetto Rosso ci ricorda che il pericolo non sempre si presenta con il volto che immaginiamo.

Le favole degli adulti aggiungono però una lezione che quelle dei bambini non potevano ancora insegnarci: non basta aspettare che arrivi qualcuno a salvarci.

Bisogna costruire sistemi capaci di prevenire, controllare, ascoltare e intervenire prima che il danno sia

compiuto.

La vera protezione non ĆØ quella che arriva dopo l’incubo.

ƈ quella che costruisce le condizioni perchĆ© l’incubo abbia meno possibilitĆ  di cominciare.

Ed ĆØ anche per questo che Diritti alla Follia va oltre le singole vicende e prova a interrogare le regole, i poteri e gli istituti che possono incidere sulla vita delle persone. L’associazione si occupa della tutela e della promozione dei diritti fondamentali in ambito psichiatrico e giuridico e porta avanti proposte di riforma, tra cui quella dell’amministrazione di sostegno.

La realtĆ  va molto oltre questo articolo.

Per questo invitiamo chi ci legge a seguirci sul sito di Diritti alla Follia, sui nostri canali YouTube e Facebooke nella diretta settimanale Il Diritto Fragile, dove continuiamo a parlare di diritti, salute mentale, disabilitĆ , amministrazione di sostegno, istituzioni e vita reale.

Ogni mese, inoltre, la nostra rassegna stampa, con la collaborazione di Laura Ressa – Frasi Volanti e dell’Assemblea dei Pazienti Psichiatrici, prova a leggere ciò che accade oltre il rumore della cronaca.

PerchƩ questo articolo non vuole essere una conclusione.

Vuole essere una domanda.

Forse i nostri antenati avevano visto lungo quando hanno cominciato a raccontare le favole.

Come ben cantava Lucio Dalla, ā€œAttenti al lupoā€.

Perché il bosco, nelle favole, non è soltanto un luogo incantato.

ƈ la vita nel suo essere complicata, imprevedibile, a volte crudele.

È il luogo nel quale il più forte può mangiare il più debole.

Ma quel bosco dovrebbe rappresentare anche la salvezza.

C’era una volta Cappuccetto Rosso.

C’era una volta Pinocchio.

C’era una volta Alice nel Paese delle Meraviglie.

C’era il bosco.

C’era il Lupo.

C’erano il Gatto e la Volpe.

E c’era l’Orco cattivo, insaziabile.

Ma forse questa ĆØ un’altra favola.

O forse no.

Perché il bosco è sempre lo stesso.

Cambiano le parole.

Cambiano i nomi.

Cambiano i volti.

Il Lupo, forse, non ha più il pelo nero.

E allora non basta più imparare a riconoscerlo.

Dobbiamo costruire un bosco nel quale, qualunque volto abbia il pericolo, esistano occhi capaci di vederlo, strumenti capaci di fermarlo e persone capaci di ascoltare chi chiede aiuto.

Un bosco nel quale la tutela non tolga libertĆ , la cura non cancelli la volontĆ , l’assistenza non diventi possesso, nessuno sia costretto all’istituzionalizzazione per mancanza di alternative e i diritti non rimangano scritti soltanto sulla carta.

PerchĆ© alla fine, dietro ogni fascicolo, ogni firma, ogni patrimonio, ogni servizio, ogni posto letto e ogni decisione, non c’ĆØ un caso da amministrare.

C’ĆØ una persona.

E la sua vita non appartiene a chi la protegge.

Appartiene a chi la vive.

Questa, forse, ĆØ la morale della favola.

Non che dobbiamo avere paura del Lupo.

Ma che dobbiamo costruire un bosco nel quale nessuno debba averne paura.

E forse ĆØ proprio questa la favola che dobbiamo ancora imparare a raccontare.

Fonti essenziali

Normativa e documenti istituzionali

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ , in particolare articolo 19.

Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ , General Comment n. 5 (2017) sulla vita indipendente e l’inclusione nella comunitĆ .

Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ , Concludingobservations on the initial report of Italy, CRPD/C/ITA/CO/1, 6 ottobre 2016, paragrafi 47-48, articolo 19.

Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sul progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Cronaca e vicende giudiziarie

LexCED, Peculato amministratore di sostegno: la Cassazione, 11 settembre 2025

ANSA – ā€œSoldi sottratti ad una persona fragile, sequestrati 54 mila euroā€, 6 agosto 2026.

ANSA – ā€œDisabili maltrattati all’interno di cinque strutture riabilitativeā€, 21 luglio 2026.

ANSA – ā€œDisabili maltrattati, chiuso centro Anffas di Modica, 2 arresti e 13 indagatiā€, 4 agosto 2026.

Analisi e approfondimenti

Pierluigi Frassineti – ā€œDei diritti e delle pene della disabilitĆ ā€, Informare un’H, 17 agosto 2026.

Simona Lancioni – ā€œCaso ANFFAS di Modicaā€, considerazioni sulle posizioni assunte da ANFFAS, FISH e AutoritĆ  Garante nazionale sulla disabilitĆ , Informare un’H, 16 agosto 2026.

Simona Lancioni – ā€œVideosorveglianza nelle strutture per persone disabili? Sarebbe una forma di vittimizzazione secondariaā€, Informare un’H, 28 luglio 2026.

Sara Bonanno, ā€œCaso ANFFAS di Modica, il bisogno di assistenza non ĆØ una condannaā€, Informare un’H, 22 agosto 2026.

Risorse. News – ā€œIl linguaggio cambia la societĆ : la Costituzione aggiorna le parole e guarda a una nuova cultura della disabilitĆ ā€, 30 giugno 2026.

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