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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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PROPOSTA DI RIFORMA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Diritti alla Follia · 23/04/2024 · Lascia un commento

Proposta Riforma ADS Diritti alla Follia

Relazione illustrativa Pdl AdS
Proposta di Legge di iniziativa popolare testo depositato
 

50.000 firme per cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno,

abolizione dell’interdizione, abolizione dell’inabilitazione

La raccolta firme cartacea per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Diritti alla Follia, nell’ambito della

Campagna “Fragile a Chi?!”, si è conclusa a novembre 2024

A partire dal 14 dicembre 2024, è stato possibile sottoscrivere la proposta di legge online sulla piattaforma governativa.

La raccolta firme online si è conclusa a fine giugno 2025.

Con la chiusura di entrambe le modalità di raccolta, si chiude ufficialmente la prima fase della nostra battaglia per:

  • cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno

  • abolire l’interdizione

  • abolire l’inabilitazione

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

 DI CUI ALL’ART. 71 DELLA COSTITUZIONE

«Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. 

Riforma dell’amministrazione di sostegno.»

 annunciata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 19/04/2024,

 I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 comma 2 della costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,

Art. 1. Riforma dell’ art. 404 del codice civile.

Il testo dell’art. 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 404. Amministrazione di sostegno.

 La persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario, si trova nella impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto,  operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorari”.

 Art. 2. Introduzione dell’art. 404 bis del codice civile.

Viene introdotto il seguente articolo 404 bis al codice civile:

“Art. 404 bis. Obbligatorietà della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.

Per l’intero corso del procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.

I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, nell’ambito degli elenchi dei difensori d’ufficio di cui all’ art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno. L’accesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, è inibita:

  • agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
  • agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:

  • l’informazione sull’ obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno e nello svolgimento dell’istituto, con indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
  • il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
  • l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
  • l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere la beneficio di cui al punto 5);
  • l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalità per richiedere il beneficio

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non è corredato dalla nomina di un difensore”.

 

Art. 3. Riforma dell’art. 405 del codice civile.

Il testo dell’art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Qualora ne sussista la necessità e su richiesta del solo interessato, il Giudice tutelare o il Collegio adottano i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria, dell’amministratore di sostegno, nonché della persona di fiducia ove designata ai sensi dell’art. 408, commi II o IV;
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • dell’oggetto dell’incarico, con la specificazione che l’amministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario – se non per delega di quest’ultimo – e che non è ammessa forma alcuna di “sostituzione”, nella presa di decisioni, della persona dell’amministratore di sostegno alla persona del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • della natura gratuita dell’incarico, salvi i casi in cui – su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennità periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare;
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
  • dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura, così come ogni atto inerente la procedura, devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonché all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga”.

 

Art. 4. Riforma dell’art. 406 del codice civile.

Il testo dell’art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 406. Soggetti.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti ad informare il potenziale beneficiario dell’esistenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e delle sue caratteristiche”.

 

Art. 5. Riforma dell’art. 407 del codice civile.

Il testo dell’art. 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 407. Procedimento.

Il soggetto che intende promuovere ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui all’ art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalità del procedimento di mediazione attiene all’individuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacità di agire dello stesso. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilità di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrà essere esclusivamente dedicata all’ illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrà essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso.  In tale seduta, l’Organismo di Mediazione:

  • può consentire – previe intese con lo stesso Organismo –  che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dell’istituto;
  • consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia – anche con modalità informatica – di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto all’Organismo di mediazione in materia di funzionamento dell’amministrazione di sostegno;
  • dà atto dell’eventuale impossibilità del beneficiario – a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche – di comunicare in alcun modo con l’esterno, quando tale impossibilità sia stata preventivamente attestata anche da certificazione medica. Nessun genere di alterazione fisica o psichica, che consenta comunque una comunicazione con l’esterno, può integrare gli estremi di tale impossibilità;
  • promuove la partecipazione di tutti i soggetti – pubblici o privati – che siano in grado di fornire indicazioni circa, o di proporre, soluzioni alternative all’amministrazione di sostegno per il supporto al processo decisionale autonomo della persona e per la risoluzione delle problematiche in campo.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il ricorso, ove non proveniente dal potenziale beneficiario, deve essere notificato personalmente allo stesso a cura della cancelleria del Collegio, unitamente all’informazione sul diritto di difesa di cui all’art. 404 bis, comma III.

Il Giudice Tutelare o il Collegio devono sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario si trova e devono provvedere prendendo atto dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione del beneficiario, stante il disposto del precedente comma, ed accertata la regolarità delle notifiche, fissano altra udienza – domiciliare ove occorra – con notificazione al potenziale beneficiario a cura dell’Ufficio. Dispongono altresì, su richiesta, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il Giudice Tutelare o il Collegio possono, in ogni tempo, modificare o integrare, su richiesta, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero”.

 

Art. 6. Riforma dell’art. 408 del codice civile.

Il testo dell’art. 408 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontà espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato nel ricorso, nel corso della propria audizione personale, o in precedenza, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ove l’indicazione, con ordinanza motivata, non sia ritenuta congrua, è necessario che il Giudice Tutelare o il Collegio raccolgano altra indicazione dal beneficiario stesso, e così via fino alla designazione, da parte del beneficiario, di soggetto ritenuto adatto all’ufficio da parte del Giudice Tutelare o del Collegio. In mancanza il Giudice Tutelare o il Collegio sono chiamati, valendosi di ogni mezzo istruttorio, e tenendo conto delle indicazioni dei soggetti costituiti nella procedura, a ricostruire la volontà del beneficiario. In tale ultimo caso, in assenza di ogni indicazione ritenuta congrua, si può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. In tal caso, nella scelta il Collegio preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In nessun caso i conflitti familiari, comunque configurati, possono rappresentare una ragione per allontanarsi dalla designazione effettuata sulla base della volontà, espressa o ricostruita, del beneficiario.

La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, né coloro i quali svolgano già nei confronti di un’altra persona il ruolo di amministratore di sostegno, curatore o tutore. E’ possibile svolgere il ruolo di amministratore di sostegno di due o tre persone nella sola ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia un rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. L’ amministratore di sostegno, ove non designato dal beneficiario, deve avere frequentato un corso di formazione sui doveri connessi alla funzione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona del beneficiario, e – nella massima misura possibile –  dell’autonomia e delle aspirazioni dello stesso”.

 

Art. 7. Riforma dell’art. 409 del codice civile.

Il testo dell’art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 409. Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere senza assistenza gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso conferire senza assistenza mandati ad avvocati al fine di essere difeso in qualsivoglia giudizio.

In nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari. L’attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell’affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile”

 

Art. 8. Riforma dell’art. 410 del codice civile.

Il testo dell’art. 410 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 410. Doveri dell’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve essere esclusivamente guidato dalla soddisfazione dei bisogni del beneficiario, quali definiti in rapporto alla volontà ed ai desideri dello stesso.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare o il Collegio in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero, o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono chiedere, personalmente o a mezzo di avvocato, un’audizione o  ricorrere al Giudice Tutelare o al Collegio, che provvedono all’audizione e adottano con decreto motivato gli opportuni provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata convocazione per un’audizione da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, così come la mancata emanazione del decreto motivato nei trenta giorni successivi all’audizione o al ricorso, integrano – a carico del Giudice Tutelare o del Presidente del Collegio –  gli estremi del “diniego di giustizia” di cui all’ art. 3 della legge 1988 n. 117.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il mancato rispetto da parte dell’amministratore di sostegno designato, salvi i casi di assoluta ed evidente indispensabilità, dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all’art. 572 c.p.

In nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, è possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino – in accordo alla legge 2009 n. 18 – nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, è possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, l’assunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti all’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertà di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie – di qualsivoglia natura – a tutela dei propri diritti”.

 

Art. 9. Riforma dell’art. 411 del codice civile.

Il testo dell’art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.

Il giuramento di cui all’art. 349 è integrato, nel caso di amministratore di sostegno, dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui art. 408, comma IV, e dall’ impegno a preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili.

All’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente o legato da rapporto affettivo o personale di particolare significatività”.

 

Art. 10. Riforma dell’art. 412 del codice civile.

Il testo dell’art. 412 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.

 

Art. 11. Riforma dell’ art. 413 del codice civile.

Il testo dell’art. 413 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 413. Revoca dell’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare o al Collegio.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, secondo le modalità di cui all’art. 408 c.c.”

Art. 12. Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Sono aboliti gli istituti dell’’interdizione dell’inabilitazione, e conseguentemente abrogati gli articoli da 414 a 432, salvo quanto disposto dal comma II del presente articolo,  del codice civile, costituenti il Capo II del Titolo XII del Libro I del Codice civile (“della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale), come tale espunto dal codice civile.

Resta in vigore l’art. 428 del Codice civile.

I richiami normativi alle abrogate disposizioni degli artt. da 414 a 432 del Codice civile, ovunque esistenti, restano validi, dovendo il richiamo ad essi considerarsi ricettizio.

La rubrica del Titolo XII del Libro I del Codice civile è sostituita dalla seguente: “Delle misure di supporto delle persone”.

Tutte le sentenze che stabiliscono un’interdizione o un’abilitazione sono trasformate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente riforma sull’amministrazione di sostegno, in decreti di amministrazione di sostegno, previe le modifiche necessaria in punto di poteri dell’ADS.

 

Art. 13. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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MOZIONE GENERALE – VI CONGRESSO ASSOCIAZIONE RADICALE ‘DIRITTI ALLA FOLLIA’ MANICOMIO ALL’ITALIANA: LUOGHI E FORME DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE

Diritti alla Follia · 09/12/2023 · 1 commento

L’assemblea dell’Associazione radicale ‘Diritti alla Follia’, riunita da venerdì 1° a domenica 3 dicembre 2023 – con partecipazione in modalità telematica ed in presenza –  in Via delle Coppelle n. 35 a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, per il VI Congresso, udite:

–       la relazione del presidente Michele Capano, tesa a denunciare, ad oltre quarant’anni dalla cosiddetta “chiusura dei manicomi”, la perdurante condizione di segregazione in cui vivono decine di migliaia di cittadini e cittadine, ed attuata attraverso gli istituti del trattamento sanitario obbligatorio, dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno, delle misure di sicurezza per i non imputabili (ed in particolare della libertà vigilata);

–       la relazione della tesoriera Susanna Brunelli, diretta ad evidenziare come l’ulteriore portato di questa cultura della segregazione sia rappresentato dalla sistematica esclusione degli utenti, dei “diretti interessati”, sia dai consessi dove vengano elaborate le politiche in materia di cosiddetta “salute mentale”, sia dalla possibilità di dare un contributo al concreto funzionamento dei servizi di salute mentale (“esperti per esperienza”);

–       la relazione della segretaria Cristina Paderi, che ha illustrato la proposta di riforma dell’associazione in tema di Trattamento Sanitario Obbligatorio, evidenziandone le connessioni con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e la Convenzione Europea contro la tortura: tanto che la disciplina italiana della legge 833/1978 viene giudicata incompatibile con i dettami dei due documenti dal Comitato ONU CRPD e dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura;

–        la relazione di Andrea Michelazzi, membro del Direttivo, che dopo aver sintetizzato l’evoluzione storica dell’alleanza tra il sistema giuridico e quello sanitario che continua a condizionare la pratica psichiatrica e quella della salute mentale, ha evidenzialto come questa contraddizione si espliciti nelle prospettive più proibizioniste o più antiproibizioniste all’interno di queste pratiche, che dipende dalla maggiore o minore sensibilità verso la libertà e i diritti delle persone.  In questo senso ha sottolineato l’importanza di una prospettiva governamentale che ha definito “Aproibizionista”, una terza via che vada a privare della sua essenza la prospettiva proibizionista senza scadere però nei rischi di quella antiprobizionista, andando nello stesso tempo a recuperare valore sociale;

–       la relazione di Maria Rosaria D’Oronzo, membro del Direttivo, che ha messo in luce la passata ed attuale, costante “clandestinizzazione” degli approcci non coercitivi al disagio psicosociale, con riferimento all’esperienza di Giorgio Antonucci e – tra le altre – a quella di Stefania Guerra Lisi, egualmente intervenuta all’assemblea per illustrare i caratteri dell’approccio basato sulla “Globalità dei Linguaggi”. L’occultamento, e talora – come nel caso di Giorgio Antonucci – il tentativo di “criminalizzazione” di tali approcci non coercitivi corrispondano all’autodifesa di un sistema che ha bisogno di rappresentarsi come privo di alternative praticabili;

le approva.

L’Assemblea ringrazia Barbara Pavarotti e Roberta Zanzarelli per la messa a disposizione del docu-film “La prigionia dei vecchi e degli inutili” ed “RSA, privilegio dei bianchi”, proiettati nell’ambito delle discussioni: 1) in tema di amministrazione di sostegno: istituto di cui sono stati per l’ennesima volta illustrati , con testimonianze, i drammatici risvolti concreti, e per cui è stata nuovamente esposta la proposta di riforma di cui l’associazione è portatrice; in tema di RSA: luoghi dove sono condannate alla segregazione forzata decine di migliaia di persone private dei diritti umani fondamentali, a partire – molto spesso – della libertà di comunicare e vedere le persone cui sono legate da rapporti affettivi.

L’assemblea prende atto con soddisfazione:

–        dell’avvenuta adesione dell’associazione all’ Agenzia “Mental Health Europe”, con lo scopo di proporre le proprie priorità programmatiche all’agenda di MHE;

–       della presenza al Congresso della Presidente ENUSP (Network europeo di associazioni, singoli utenti e sopravvissuti alla psichiatria) Olga Kalina, nel segno della continuità di una collaborazione segnata dall’adesione di ‘Diritti alla Follia’ ad Enusp, e – da ultimo – di un comune lavoro sul “rapporto ombra” al Comitato CRPD sull’attuazione nell’Unione Europea della Convenzione;

–       della continuità del rapporto tra l’associazione ed il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). L’Associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ è stata individuata, nel Report del 2023 sulla visita del CPT in Italia, nei luoghi di privazione della libertà personale (avvenuta nel 2022), come (unico) “partner’ di riferimento in relazione alle ‘detenzioni sanitarie’;

–       dell’avvio del rapporto dell’associazione con il Comitato ONU CRPD, consacrata dalla presenza al Congresso (prima presenza in Italia) di Amalia Gamio, Vicepresidente dello stesso Comitato ONU, e copresidente del gruppo di lavoro che ha prodotto le “Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza” emanate nel 2022 e tradotte in italiano dall’Associazione radicale ‘Diritti alla Follia’;

–       della nascita, promossa da ‘Diritti alla Follia’, in adempimento della mozione del Congresso del 2022, della rete ALIBES (Alleanza per la Libertà di scelta e il Bene-Essere psicosociale): un “cartello” di circa venti associazioni che condividono la necessità di superare l’imperante approccio esclusivamente sanitario ed incapacitante al disagio psicosociale, per dare spazio ad un sistema integrato che valorizzi il dialogo ed il supporto sociale, e che hanno avviato un’attività di confronto e lavoro comuni: da proseguire e rafforzare. L’ esclusività e la pervasività dell’apporto farmacologico, all’ opposto hanno raggiunto anche i “Centri di permanenza e rimpatrio” (CPR), e le “Residenze sanitarie assistite” (RSA), oltre che le carceri: tutti luoghi di detenzione in cui è ordinario l’uso della sedazione a scopo di controllo e quale strumento di più agevole gestione dei ristretti.

–       dell’avvenuta nomina del Garante della Regione Sardegna per le persone private della libertà personale: a colmare una lacuna istituzionale segnalata da anni dall’Associazione, che ha dedicato iniziative ed impegno finalizzati a sollecitare il Consiglio regionale sardo ad adempiere al proprio dovere istituzionale.

L’Assemblea segnala come i “tavoli”, variamente costituiti presso i ministeri, nei quali i temi oggetto dell’’interesse dell’Associazione si discutono in chiave di riforma, continuano a vedere l’illegale – a lume della CRPD e della legge 18/2009 che ha reso esecutiva la Convenzione in Italia – esclusione di realtà associative che esprimano interessi ed aspirazioni degli utenti della ‘salute mentale’. Stesso dicasi per la recente nuova composizione dell’Osservatorio sulla disabilità, operante presso l’omonimo Ministero per la disabilità. Nessuna associazione di utenti della ‘salute mentale’, ivi compresa l’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’, che aveva esplicitamente posto la propria candidatura, è chiamata a far parte dell’Osservatorio: a conferma del grande ritardo dell’Italia nel garantire – come segnalato in apertura di Congresso da Susanna Brunelli – il (dovuto) coinvolgimento dei “diretti interessati” nelle questioni che li riguardano direttamente.

Su questo piano, il Congresso saluta con favore la progressiva, anche se lenta, affermazione della figura del “Peer specialist”, ossia dell’“esperto per esperienza”, cui è stata dedicata una apposita sessione dei lavori: l’ex utente che all’indomani di un percorso di formazione possa essere inserito nell’attività dei servizi di salute mentale per migliorarne l’efficacia di azione e l’attitudine al rispetto dei diritti fondamentali degli utenti. A fronte di una larga e soddisfacente diffusione della figura sul piano internazionale (il dottor Marcello Maviglia ha esposto dati significativi sui benefici e i vantaggi riscontrati nell’ “l’impiego” nei servizi statunitensi, del New Mexico in particolare, la dott.ssa Kirsten Maria Dϋsberg ha parlato della presenza dei “peer supporters” in Europa), in Italia si è appena conclusa la prima edizione italiana del percorso formativo “Ex-in”, con venti “esperti per esperienza” selezionati. L’assemblea sottolinea l’importanza e la possibile vitalità dell’istituto, in grado di rappresentare un significativo passo in avanti anche nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli utenti, ove la sua implementazione sia accompagnata, oltre che da un adeguato percorso formativo, da uno “status” che lo renda totalmente indipendente, pur all’ interno di un rapporto di fattiva collaborazione, dagli altri operatori dei servizi (ed anzitutto dai medici psichiatri).

L’assemblea, a valle del dibattito tenutosi in Congresso circa la nascita e/o il rafforzamento di reti di utenti, ribadisce in ogni caso che l’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ si propone quale associazione che possa aggregare gli utenti (oltre che i sopravvissuti) dei servizi psichiatrici, nel perseguimento degli obiettivi di riforma statutari, nella diffusione di un’adeguata informazioni sugli effetti collaterali connessi all’assunzione degli psicofarmaci (di cui si è parlato anche in Congresso grazie alla relazione della farmacologa Laura Guerra di Mad in Italy) in modo da promuoverne un uso consapevole, nel favorire la presenza degli utenti sia nelle attività concrete fornite dai servizi (in posizione di responsabilità ed indipendenza), sia negli organismi di elaborazione dei progetti e di valutazione dell’efficacia dei servizi di salute mentale.

Circa tali servizi, l’assemblea registra le valutazioni compiute dal Comitato di prevenzione della tortura (operante nell’ambito del Consiglio d’Europa) in occasione della visita in Italia nel 2022, ed in particolare la segnalazione all’Italia circa la necessità di adottare formalmente la procedura di TSO al cospetto dei trattamenti coercitivi, giacchè – a chiarimento della bontà delle statistiche esistenti a riguardo… – si è rilevato dal CPT che erano incredibilmente registrati in trattamento sanitario volontario anche pazienti che erano sottoposti a contenzione meccanica.

L’assemblea prende atto della condizione di drammatico isolamento delle proprie posizioni nel confronto con l’approccio dei partiti ai temi afferenti la cosiddetta “salute mentale”. Tanto all’indomani della celebrazione di un Congresso nel quale la necessità di attuare una “rivoluzione copernicana” – tesa a mettere al centro dell’organizzazione  dei progetti di riforma dei servizi gli utenti, piuttosto che gli operatori e la parte della società che dagli utenti vorrebbe difendersi – è stata posta all’attenzione delle forze politiche, di cui si è registrata l’assente indifferenza, o la chiara distanza (nel caso della proposta Sensi-Serracchiani presentata in questa legislatura dal Partito Democratico), ma anche possibili aperture (nel caso del Movimento 5 Stelle che ha mostrato attenzione alle proposte di ‘Diritti alla Follia’).

In questa situazione, l’assemblea riconosce come le uniche vie percorribili per la realizzazione delle riforme elaborate dall’associazione, siano rappresentate:

1)     dal tentativo di aggregare cittadini e cittadine al fine di presentare la/le proposte di riforma (ivi compresa una proposta per la riforma sulle misure di sicurezza per i non imputabili che non si è riusciti a produrre per il VI Congresso e che vedrà la luce nelle prossime settimane) come disegni di legge di iniziativa popolare. A questo scopo, reso solo oggi praticabile dalla recentissima previsione normativa della possibilità di esercitare le forme di partecipazione popolare al processo normativo anche a mezzo “spid”, l’assemblea dà mandato agli organi dirigenti di individuare, a partire dai partner di ALIBES, e senza alcuna preclusione, le alleanze di soggetti politici e/o associativi con i quali, nel 2024, avviare un primo tentativo di raccolta delle 50.000 firme necessarie al deposito in Parlamento della, o delle, proposte;

2)     dalla continuità degli esposti, relativi a casi singoli come alla generale situazione italiana, agli organismi sovranazionali in grado di esercitare una funzione di monitoraggio e sollecitazione all’Italia perché allinei la propria legislazione e la propria prassi amministrativa agli standard, in tema di salvaguardia dei diritti fondamentali degli “utenti”, definiti dalla CRPD;

3)     dalla pratica di azioni nonviolente tese a contrastare le violenze istituzionali e  le segregazioni illegali a danno degli utenti (e di chi prova a difenderne la dignità e la libertà), anche allo scopo di fare breccia nel muro della disinformazione che impedisce la conoscenza ed il dibattito circa il “manicomio all’italiana” che è andato erigendosi nel nostro Paese nel corso dei decenni, e che sempre più l’associazione è chiamata a  documentare e disvelare: nei suoi numeri e nelle sue caratteristiche.

La quota associativa, per l’anno 2023/2024, è confermata in € 35,00 (euro trentacinque,00)

Cristina Paderi, Michele Capano, Susanna Brunelli, Maria Rosaria D’Oronzo, Andrea Michelazzi

Mozione generale 2023

 

 

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VI CONGRESSO ASSOCIAZIONE ‘DIRITTI ALLA FOLLIA’ Roma 1-2-3 Dicembre: Programma e Locandine

Diritti alla Follia · 30/10/2023 · Lascia un commento

VI CONGRESSO ASSOCIAZIONE ‘DIRITTI ALLA FOLLIA’

Roma 1-2-3 Dicembre: Programma e Locandine

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Comitato sui diritti delle persone con disabilità: Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza

Diritti alla Follia · 02/02/2023 · Lascia un commento

Le “Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza” hanno lo scopo di guidare e sostenere gli Stati parti nei loro sforzi per realizzare il diritto delle persone con disabilità a vivere in modo indipendente, e ad essere incluse nella comunità, ma anche quello di fornire la base per la pianificazione dei processi di deistituzionalizzazione e la prevenzione della stessa. Come si può facilmente intuire, si tratta di un testo quanto mai importante in un Paese, come il nostro, dove ancora troppo spesso per le persone con disabilità l’unica alternativa alle cure prestate dalla famiglia continua ad essere proprio l’istituzionalizzazione.

Si ringrazia Jeanette Fraga per la traduzione del documento

CRPD-Linee-guida-sulla-deistituzionalizzazione-Traduzione-FragaDownload
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Mozione generale approvata dal V Congresso: Cagliari10-13 novembre 2022

Diritti alla Follia · 17/11/2022 · Lascia un commento

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