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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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6/2004

La realtĆ  dell’amministrazione di sostegno in Italia

Diritti alla Follia · 05/06/2021 · 14 commenti

LA SISTEMATICA VIOLAZIONE DELLA ā€œCONVENZIONE ONU SULLA DISABILITAā€™ā€ E LE NECESSITƀ FORMATIVE ED INFORMATIVE A BENEFICIO DEI GIUDICI TUTELARI

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ  : segnalazione criticitĆ  – necessitĆ  formative ed informative a beneficio dei giudici tutelari –

al Presidente della Repubblica Italiana
PROF. SERGIO MATTARELLA

  • al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
    DOTT. DAVID ERMINI
  • ai giudici tutelari
    LORO SEDI
  • ai Presidenti dei Tribunali
    LORO SEDI

e p.c.

  • al Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilitĆ 
  • a Istituzioni ed Enti internazionali operanti per la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona
  • al Ministro per la disabilitĆ 
    DOTT.SSA ERIKA STEFANI
  • all’ Osservatorio nazionale per la disabilitĆ 
  • all’Ufficio disabilitĆ  del Governo

Pregiatissimo Presidente della Repubblica, Illustri Destinatari

Ci pregiamo di inviare la presente missiva al fine di segnalare la sistematica violazione dei diritti fondamentali sovente consumata nell’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Sottoponiamo alla Vostra attenzione l’allegato documento, teso ad evidenziare e dettagliare le molte ā€œcriticitĆ ā€ che riteniamo di rilevare nel modus operandi dei giudici tutelari, in particolare rispetto all’applicazione dell’istituto in parola nei confronti dei portatori di disabilitĆ  psicosociale.

I principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĆ  (c.d. CRPD) sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) ci appaiono con evidenza poco o nulla considerati nelle prassi dei giudici tutelari, forse anche per scarsa conoscenza di detti principi: non a caso il Comitato delle Nazioni Unite preposto al monitoraggio dell’applicazione della Convenzione nelle sue ā€œOsservazioni conclusive al primo Rapporto sull’Italiaā€ (30 luglio 2016) ha raccomandato al nostro Paese di svolgere una adeguata attivitĆ  formativa, in relazione ai rivoluzionari principi della Convenzione, a beneficio del personale giudiziario.

A cinque anni di distanza dalle ā€œOsservazioniā€ del Comitato delle Nazioni Unite, al quale la presente Ć© diretta per conoscenza, chiediamo:

  • per la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura: di mettere in atto ogni iniziativa utile ad un’ adeguata attivitĆ  formativa a beneficio dei giudici tutelari, relativa ai principi introdotti dalla CRPD e funzionale a consentire che l’amministrazione di sostegno rientri entro i binari della legalitĆ  internazionale e nazionale (non ĆØ inutile segnalare, a riguardo, che la frequentissima attribuzione alla Magistratura Onoraria della responsabilitĆ  di ricoprire l’ ufficio del Giudice tutelare mal si accorda con la delicatezza dei diritti fondamentali in gioco, specie sulla base della ā€œlatitudineā€ assunta dai decreto di nomina degli amministratori di sostegno con riguardo al contenuto dei poteri a questi ultimi attribuiti);
  • per i giudici tutelari: di esercitare il proprio ruolo in accordo ai principi della CRPD relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei portatori di disabilitĆ  psicosociali, in ossequio alle indicazioni contenute nelle ā€œOsservazioni conclusive al primo rapporto sull’ Italiaā€;
  • per i Presidenti dei Tribunali: di svolgere un opportuno ruolo di monitoraggio e controllo del rispetto da parte dei giudici tutelari, nell’applicazione dell’amministrazione di sostegno e nei rapporti con le persone con disabilitĆ , dei principi costituzionali e internazionali direttamente rilevanti in materia.

La scrivente Associazione Radicale Diritti alla Follia sta elaborando un dossier per segnalare e descrivere in modo puntuale al Comitato delle Nazioni Unite l’allarmante situazione italiana in relazione alla mancata garanzia dei diritti fondamentali delle persone in condizione di disabilitĆ  psicosociale, anche ma non solo in rapporto alle prassi relative all’amministrazione di sostegno. In tale dossier confluiranno la descrizione e la valutazione dell’attivitĆ  del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema.

Saremmo lieti e onorati di potere avere una interlocuzione diretta per approfondire i temi esposti, in un contesto in cui peraltro la scrivente Associazione (impegnata anche nell’elaborazione di un progetto di riforma legislativa) ĆØ destinataria di centinaia di segnalazioni relative alle criticitĆ  esposte ed ĆØ in grado di documentare le singole affermazioni contenute nell’ allegato documento.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Per l’ Associazione Radicale ā€œDiritti alla Folliaā€

Cristina Paderi (Segretaria)

Alessandro Negroni (Presidente)

Michele Capano(Tesoriere)

LA SISTEMATICA VIOLAZIONE DELLA ā€œCONVENZIONE ONU SULLA DISABILITAā€™ā€ E LE NECESSITƀ FORMATIVE ED INFORMATIVEA BENEFICIO DEI GIUDICI TUTELARI

(giugno 2021)

Presentazione

Il presente documento contiene la descrizione del concreto funzionamento dell’istituto dell’amministrazione di sostegno in Italia, con il dichiarato scopo di segnalare talune criticitĆ  nel modus operandi dei Giudici Tutelari italiani.

Tale lavoro ĆØ stato possibile giacchĆØ l’Associazione Radicale ā€œDiritti alla Folliaā€ ĆØ quotidianamente destinataria di segnalazioni a riguardo, in ossequio ai propri scopi statutari diretti alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei portatori di disabilitĆ  psicosociali, ai quali ultimi va quindi indirizzato un doveroso ringraziamento.

La disamina ĆØ dedicata:

  • Al ā€œnecessarioā€ e conclamato (quanto ignorato) ā€œimpattoā€ della Convenzione ONU per il diritti dei ā€œdisabiliā€ (CRPD) sugli istituti civilistici di ā€œprotezioneā€ della persona;
  • all’abusivaā€œ latitudineā€ assunta dall’istituto, chiamato in causa in molti casi nei quali potrebbe farsene a meno, con netto aggravio della qualitĆ  delle vita di quanti vi sono coinvolti come ā€œbeneficiariā€ o familiari;
  • alla descrizione delle prassi illegali affermatesi con specifico riguardo all’amministrazione di sostegno affidata dal Giudice tutelare ad un professionista ā€œesternoā€ e relative:
  • al mancato ascolto personale del potenzialeā€œbeneficiarioā€ da parte del Giudice tutelare;
  • alla mancata ricerca e valorizzazione delle preferenze personalmente espresse dalā€œbeneficiarioā€ dell’ADS, da perseguirsi – all’opposto – anche nel caso di opposizione alla nomina di un ADS, di situazioni di ā€œconflittoā€ familiare, nonchĆ© di limitata o assente capacitĆ  di comunicazione del ā€œbeneficiarioā€ stesso:
  • all esame della ā€œvitaā€ concreta dell’ istituto, sempre in rapporto ai casi di affidamento della responsabilitĆ  ad un ADS ā€œesternoā€, allo scopo di evidenziare:
  • l’ indebita nascita della ā€œprofessione dell’ amministratore di sostegnoā€, con i corollari rappresentati:
  • dalla lievitazione del numero di ā€œbeneficiariā€ per un singolo ADS, a tutto detrimento dell’efficacia dello svolgimento della funzione, e della naturale gratuitĆ  della stessa;
    • alla deriva ā€œaffaristicaā€ che ha assunto l’esercizio della funzione di ADS, con la conseguente realtĆ  della continua ā€œcacciaā€ a nuovi potenziali beneficiari:
    • il concreto cattivo ā€œfunzionamentoā€ dell’ADS per gli ā€œutentiā€ della stessa: ā€œbeneficiarioā€ e familiari ed amici dello stesso, con riguardo in particolare:
    • alla contrarietĆ  ai diritti fondamentali della persona delle tecniche messe in campo da ADS e Giudice tutelare per limitare le possibilitĆ  di essere ā€œdisturbatiā€: dalla ā€œsecretazioneā€      degli      atti      della      procedura      fino      all’isolamento      e/o all’ istituzionalizzazione della persona ed alla ā€œcriminalizzazioneā€, stricto sensu intesa, dei tentativi di sollecitare ad una migliore gestione dell’amministrazione stessa;
    • al disastro finanziario che la conflittualitĆ  ā€œendemicaā€ in tali forme di amministrazione di sostegno, in cui gli unici ā€œtutelati ā€finiscono per essere il Giudice tutelare e l’ ADS, rappresenta per quanti vi siano coinvolti in qualitĆ  di ā€œutentiā€.
I. IL PROGRESSIVO IMPATTO DELLA CRPD SUGLI ISTITUTI CIVILISTICI DI ā€œPROTEZIONE DELLA PERSONAā€

La ā€œConvenzione ONU per i diritti dei disabiliā€ (cv. CRPD), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18) rappresenta – ad avviso dello stesso Governo italiano – ā€œun importante risultato raggiunto dalla comunitĆ  internazionale in quanto strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti. In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilitĆ  i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunitĆ  e di non discriminazioneā€.

Al cospetto dei ā€œdiritti fondamentaliā€ riconosciuti al ā€œportatore di disabilitĆ ā€ dalla CRPD si ĆØ aperto uno scenario nel quale si palesano necessari la riforma ed il ā€œradicaleā€ ripensamento non solo dei tradizionali istituti civilistici di ā€œprotezione della personaā€ e di conseguente limitazione della capacitĆ  di agire (quindi la ā€œinterdizioneā€ e la ā€œinabilitazioneā€), ma anche della neonata ā€œamministrazione di sostegnoā€.

Questa ultima soluzione normativa (senz’altro ispirata dal lodevole, intento di introdurre – tra l’ altro – maggiori salvaguardie degli spazi di autonomia del ā€œbeneficiarioā€ rispetto a ciò che accadeva nei confronti dell’ ā€œinterdettoā€ e dell’ ā€œinabilitatoā€) ĆØ ā€œdrasticamenteā€ superata dall’emersione e dal consolidamento, sul piano della cultura prima e del diritto poi, delle concezioni consacrate nell’articolato della CRPD.

Tale articolato non consente di confermare la legittimitĆ  di ā€œassettiā€ tali da ā€œorganizzareā€ la vita del ā€œbeneficiarioā€ prevedendo la perpetua possibilitĆ  per l’ amministratore di sostegno, pur con l’eventuale vigilanza del Giudice Tutelare, di assumere decisioni ed operare scelte ā€œin nome e per contoā€ del portatore di disabilitĆ .

Prova irrefutabile di ciò ĆØ rappresentata dalla circostanza che nelle ā€œOsservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italiaā€, prodotte il 31 agosto 2016 dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ , preposto al ā€œmonitoraggioā€ dell’effettiva applicazione della CRPD da parte dei paesi sottoscrittori, si può leggere tra l’altro (con riferimento allo stato di attuazione nell’ordinamento italiano dell’ art. 12 della Convenzione: ā€œUguale riconoscimento davanti alla leggeā€ del disabile):

Paragrafo n. 27: Il Comitato ĆØ preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo ā€œAmministrazione di sostegnoā€.

Paragrafo n. 28: Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell’amministratore di sostegno, e di emanare a attuare provvedimenti per il sostegno

alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale.

Questo ā€œavviso di sfrattoā€ per le forme – diffusissime – di amministrazione di sostegno cosiddetta ā€œincapacitanteā€ (introdotta dalla giurisprudenza formatasi in materia di amministrazione di sostegno e poi avallata, purtroppo in anni recenti e successivi alla ratifica della CRPD, sia dal legislatore – con l’ art. 3 della legge n. 219 del 2017 – sia dalla Corte Costituzionale – con la sentenza n. 144 del 2019) non rappresenta l’oggetto dell’ allegato documento, ma ne costituisce un utile riferimento introduttivo.

Parliamo cioĆØ di un istituto che ĆØ fuori dalla ā€œlegalitĆ  internazionaleā€, ma del quale si rappresenteranno le concrete applicazioni contrarie alla pur ā€œclaudicanteā€ e superata normativa italiana.

II. LE ROVINOSE ED ABUSIVE ā€œNECESSITĆ€ā€ E ā€œFACILITAā€™ā€™ā€ DELL’IMPLEMENTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Lo sguardo rivolto all’indietro, cioĆØ all’ideologia della ā€œprotezioneā€ dei fragiliā€ in luogo del laico e concreto ā€œsupporto al processo decisionale della personaā€, ha determinato una ā€œprassiā€, pazientemente costruita ed alimentata da un’attivitĆ  ā€œpropagandisticaā€ che sarĆ  meglio spiegata nelle sue ulteriori ā€œragioniā€ nel prosieguo del presente lavoro, tale da considerare ā€œindispensabileā€ il ricorso all’amministrazione di sostegno ogni volta che si manifesti una condizione di difficoltĆ  (o presunta tale) della persona.

Il risultato ĆØ che molte problematiche che potrebbero essere affrontate con strumenti più ā€œdolciā€ ed ordinari all’ interno della famiglia vengono complicate, non risolte,   dal ricorso all’ amministrazione di sostegno. Sul punto occorre registrare:

a) l’assoluta mancanza di un idoneo circuito informativo relativo agli effettivi caratteri dell’ADS, per cui ā€œbeneficiariā€ e familiari degli stessi si avvicinano, e spesso ricorrono, alla procedura senza alcuna consapevolezza:nĆ© della ā€˜gravitĆ ā€ intrinseca della stessa (che corrisponde ad una limitazione della capacitĆ  di agire dell’interessato);

  1. nĆ© dell’ ā€ingranaggioā€ nel quale si infilano, tale da imporre il ā€œricorsoā€ (farraginoso e faticoso) al Giudice tutelare per lo svolgimento (col volgere di alcuni mesi) di attivitĆ  che prima si sarebbero compiute in ore o giorni;
  2. nĆ© dei costi che caratterizzano non solo l’avvio dell’istituto, ma anche e soprattutto il suo svolgimento: con la costante necessitĆ  di ricorso ad avvocati per il contatto con il Giudice tutelare (al netto delle ā€œevenienzeā€ connesse alla nomina di amministratori ā€œesterniā€ ed a necessitĆ  consulenziali, sulle quali si tornerĆ );
  3. nĆ© della pratica impossibilitĆ  di liberarsi dell’amministrazione di sostegno una volta che la stessa abbia preso avvio (si tratti di anziani o di portatori di disabilitĆ  psicosociali);

b) nella ā€œfogaā€ giudiziale diretta a ā€œfacilitareā€ l’applicazione dell’istituto: la sistematica forzatura delle disposizioni che presiedono all’integritĆ  del ā€œcontraddittorioā€, o comunque alla necessitĆ  del coinvolgimento nella procedura dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Ci sono casi, riscontrati in modo particolare dove l’ amministrazione di sostegno e l’ ideologia dei ā€œfragiliā€ da proteggere si ĆØ sviluppata, per esempio nella cittĆ  di Trieste, dove la natura ā€œeasyā€ della procedura diretta ad agevolare l’ applicazione dell’ ADS (se ā€œesternaā€) ha prodotto la mostruositĆ  giuridica di decreti di fissazione della prima udienza in cui si abilita il ricorrente a contattare per le vie brevi, anche telefoniche, coloro che hanno diritto di costituirsi in giudizio (non si capisce con quale possibilitĆ  effettiva di verifica del compimento dell’ incombente da parte del Giudice tutelare).

III. LE PRASSI ILLEGALI CHE CONTRASSEGNANO L’APPLICAZIONE DELL’ ISTITUTO DELL’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DA PARTE DEI GIUDICI TUTELARI

Premessa, dunque, la consacrata contrarietĆ  dell’ istituto – nella forma ā€œviventeā€ che ha assunto – ai diritti fondamentali delle persone con limitata autonomia, siamo a lamentare che anche le inadeguate ā€œregoleā€ che ne caratterizzano l’ applicazione ed il funzionamento siano sistematicamente violate nei Tribunali italiani dai Giudici tutelari investiti della relativa responsabilitĆ , evidentemente nel difetto e/o nell’ assoluta inadeguatezza di quelle attivitĆ  formative che il Comitato ONU CRPD, ormai cinque anni or sono, raccomandava all’ Italia anche con riferimento ai ā€œprofessionisti che operano nel sistema giudiziarioā€. Accade, infatti, che la procedura sia orientata in una direzione esattamente opposta a quel ā€œsostegno alla presa di decisioniā€ indicato dalla CRPD e dal Comitato ONU, e questo in aperta disapplicazione della normativa codicistica vigente.

A.

IL NECESSARIO ASCOLTO PERSONALE, DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE, DEL POTENZIALE ā€œBENEFICIARIOā€ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Si registrano, con incredibile e preoccupante frequenza, provvedimenti di nomina di amministratori di sostegno che non sono preceduti dall’audizione personale dell’ aspirante ā€œbeneficiarioā€ (il quale ultimo ĆØ in tali casi estraneo allo stesso ricorso).

Tale ā€œprassiā€ porta altresƬ il segno di una straordinaria sottovalutazione, da parte del Giudice tutelare, del ā€œpesoā€ (anzitutto emotivo e psicologico) rappresentato per l’ individuo:

a) dalla presa d’ atto della perdita della piena signoria su se stesso e sulle proprie scelte;

b) dal passaggio ad una condizione segnata dallo ā€œschiacciamentoā€ quotidiano ad opera di due figure (ADS e Giudice tutelare) spesso ā€œirraggiungibiliā€ e caratterizzate da un’ immagine (e da una realtĆ ) di ā€œpotenza assoluta ed insindacabileā€ di fronte alla quale la personalitĆ  individuale ĆØ annichilita.

Questa mancanza di ā€œintelligenza emotivaā€ rispetto all’ effettiva posta in gioco nella quotidianitĆ  della vita dell’ istituto, rispetto alla concreta sofferenza individuale alla stessa connessa, riguarda ovviamente non solo la ā€œnascitaā€ dell’ istituto, ma (come vedremo) ne contrassegna l’ evoluzione e il concreto atteggiarsi.

Occorrerebbe riflettere (oltre che – de iure condendo – sull’ opportunitĆ  di affiancare al Giudice tutelare ā€œespertiā€ in possesso di altre professionalitĆ  orientate alla comprensione dei bisogni psicologici degli individui; e – de iure condito – sulla ā€œformazioneā€ anche su questo particolare terreno dei Giudici tutelari stessi) sul sistematico affidamento del ruolo di ADS ad avvocati, commercialisti… laddove il

contenuto dei ā€œdecreti di nominaā€, ed il significato generale dell’ istituto, vanno ormai ben oltre gli aspetti ā€œpatrimonialisticiā€: il che esige la ā€œmessa in campoā€ di competenze ā€œaltreā€ per un migliore ausilio del ā€œbeneficiarioā€.

B.

LA SCELTA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL POTENZIALE ā€œBENEFICIARIOā€

In perfetta continuitĆ  con una ā€œculturaā€ giudiziale tale da assumere un provvedimento come la nomina di un amministratore di sostegno senza audire il potenziale beneficiario, si registra la sistematica ā€œpretermissioneā€ della volontĆ  di tale ā€œbeneficiarioā€ (in molti casi neanche acquisita) nella individuazione della persona investita della relativa responsabilitĆ .

Mentre la disciplina codicistica (art. 408, comma IV c.c.) consente di superare la designazione del beneficiario solo in presenza di ā€œgravi motiviā€, ĆØ invalsa la prassi (anche nelle ipotesi in cui ci si degna di ascoltare tale ā€œbeneficiarioā€) di infischiarsene bellamente delle indicazioni fornite da quest’ultimo.

1. LA PREFERENZA DA RISPETTARE ANCHE NEI CASI DI OPPOSIZIONE ALL’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DA PARTE DEL POTENZIALE BENEFICIARIO

E’ importante chiarire come un Giudice tutelare che intenda esercitare il suo ruolo nel rispetto della Costituzione (ivi compreso l’ art. 117 con riferimento agli obblighi internazionali che incombono sull’Italia a seguito dell’ entrata in vigore della CRPD) deve porsi il costante problema, nel corso della procedura, di salvaguardare la volontĆ  dell’interessato nell’individuazione dell’amministratore di sostegno, anche e soprattutto nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui tale interessato rifiuti il provvedimento limitativo della capacitĆ  di agire.

Proprio in quelle evenienze, segnate dal conflitto tra l’autoritĆ  pubblica e l’individuo, cui ĆØ imposto il ā€œsupportoā€ e vengono limitati i diritti e le libertĆ , ĆØ di importanza vitale che si resti giudizialmente ā€œaggrappatiā€ alla massima misura del consenso acquisibile.

In questo contesto, la prassi che non esiste, da implementare, concerne l’indispensabile acquisizione di una preferenza in ordine alla nomina dell’ ads anche da parte di chi rifiuti l’ads. Il Giudice tutelare deve porre a se stesso ed al beneficiario il problema dell’individuazione in ogni caso di un soggetto che abbia la fiducia del potenziale ā€œbeneficiarioā€, a ciò sollecitando il potenziale beneficiario stesso, illustrandogli le conseguenze di una mancata individuazione.

Ma non basta: serietĆ  e correttezza (inesistenti allo stato) impongono che il Giudice tutelare, ove non ritenga che la persona indicata dall’interessato sia

idonea (sperando che ciò non avvenga per qualche cervellotica ragione) ad assumere il ruolo, deve ā€œritornareā€ dall’interessato per acquisire una nuova designazione (e cosƬ via all’infinito). Non ĆØ possibile attribuire un ā€œpadroneā€ ad un’ altra persona: l’ads può non essere un ā€œpadroneā€, ma un supporto, solo se riscuote la fiducia del beneficiario, e fino a quando la riscuote.

2. LA PREFERENZA DA RISPETTARE ANCHE NEI CASI DI ā€œCONFLITTOā€ SUL PUNTO NELL’AMBITO FAMILIARE O NEL RAPPORTO CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI

Su tale base occorre ribadire che il ruolo del ā€œproponenteā€ la sottoposizione ad amministrazione di sostegno nei confronti di un potenziale beneficiario che non la desideri, deve necessariamente ā€œarrestarsiā€ al ricorso giudiziale, e non estendersi all’individuazione di un ā€œfiduciarioā€. Quest’ultimo (tale deve essere un amministratore di sostegno, lo si ribadisce: una persona di cui l’interessato abbia fiducia) non potrebbe essere indicato dai familiari o dal servizio socio- sanitario che ha in carico la persona proprio perchĆ© si ĆØ inevitabilmente creato un ā€œconflittoā€ in virtù di un’iniziativa giudiziale non gradita. Non può esistere, codice civile alla mano, nessuna ā€œequidistanzaā€ del Giudice tutelare tra preferenze dell’interessato e preferenze altrui.

Il Giudice tutelare deve ā€œstare vicinoā€ all’interessato e raccogliere le indicazioni di quest’ultimo, salva una valutazione di idoneitĆ  da svolgersi il più possibile nel dialogo e nel contraddittorio con lo stesso interessato (avendosi cura, come giĆ  riferito, di ā€œtornare dall’interessatoā€ ogni qualvolta la designazione operata da quest’ ultimo non venga ritenuta – per qualsivoglia ragione – adeguata.

E’ del tutto abnorme, ed evidentemente figlia di un vuoto ā€œformativoā€ determinatosi a riguardo,   la prassi secondo cui il Giudice tutelare ā€œricorraā€ ad un amministratore di sostegno esterno ā€œa causaā€ del ā€œconflittoā€ esistente in famiglia, ā€œcome seā€ al Giudice ed allo stesso amministratore di sostegno toccasse un inesistente ruolo di ā€œmediazioneā€ piuttosto che un ruolo di supporto all’amministrato.

Al di lĆ  di vecchi ā€œpaternalismiā€ nei confronti del disabile, superati dal riferito quadro normativo internazionale e nazionale, occorre comprendere che la Repubblica può mettere in campo una limitazione della capacitĆ  di agire a carico dell’individuo solo garantendo allo stesso individuo che questo sacrificio (grave e significativo, anche per i risvolti psicologici che presenta) si accompagna una ā€œsignoriaā€ sul fiduciario destinato ad ā€œaccompagnareā€ il percorso di integrazione della volontĆ  individuale.

Oltre questa ā€œlinea del Piaveā€ il provvedimento limitativo rappresenta una intollerabile mortificazione ed amputazione della soggettivitĆ  giuridica della persona.

3. LA PREFERENZA DA INDIVIDUARE ANCHE NEI CASI DI LIMITATA O ASSENTE CAPACITƀ DI COMUNICAZIONE DEL POTENZIALE BENEFICIARIO

E’ necessario che il Giudice Tutelare, in questo quadro, resti ā€œaggrappatoā€ alla volontĆ  del potenziale ā€œbeneficiarioā€ anche – e forse soprattutto – nei casi in cui l’individuazione di tale volontĆ  ĆØ resa più complessa dalla limitata o assente capacitĆ  di comunicazione ā€œcon l’ esternoā€ della persona.

Anche in questo caso, non esistono ā€œconflitti familiariā€ rispetto a cui il Giudice Tutelare e l’ ADS debbano o possano svolgere un ruolo di ā€œmediazioneā€: la scelta non può che essere orientata alla ricostruzione della volontĆ  della persona.

Come ĆØ noto, la Suprema Corte – con sentenza del 4.10.2007 n. 21748 – sul tema altrettanto delicato dell’interruzione di trattamenti sanitari ā€œvitaliā€ (parliamo della ā€œstoriaā€ di Eluana Englaro) ha dato valore alla ā€œricerca della presunta volontĆ  della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integritĆ  e dei suoi interessi critici e di esperienzaā€.

Se risulta, a titolo di esempio, che una persona abbia convissuto con uno dei due figli (e magari tale figlio abbia altresƬ svolto il ruolo di caregiver…) nel corso degli anni che hanno preceduto la ā€œnecessitĆ ā€ di ricorrere al supporto dell’amministratore di sostegno, ĆØ naturale arguire da quella scelta di convivenza una indicazione relativa ad una preferenza in ordine alla scelta dell’amministratore di sostegno (ove la stessa ā€œsi incrociā€ con la disponibilitĆ  di tale figlio). In tali ipotesi, nessun ā€œconflittoā€ familiareā€ (tra un figlio caregiver da dieci anni ed un altro che nello stesso arco temporale abbia sentito il genitore per gli auguri di Natale e di compleanno e che viva a centinaia di chilometri di distanza) può autorizzare il ricorso ad un soggetto ā€œesternoā€ con l’intento – spesso dichiarato – di ricorrere ad un ā€œmediatoreā€ del conflitto familiare, dunque allontanandosi dalla funzione connessa all’individuazione di una persona che possa accompagnare il ā€œbeneficiarioā€ e che corrisponda alle preferenze di quest’ultimo.

IV. LA REALTƀ E I DISASTRI DELL’ ā€œEPIDEMIAā€ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

A.

LA ā€œPROFESSIONEā€ DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il massiccio ricorso alla figura dell’amministratore di sostegno ā€œesternoā€, figlio di una sistematica e palese violazione della normativa italiana, oltre che del quadro giuridico internazionale concernente la salvaguardia dei diritti fondamentali del ā€œdisabileā€, ha prodotto l’ indebita nascita della ā€œprofessioneā€ dell’amministratore di sostegno.

Il fenomeno ĆØ tale da indurre la ā€œpreoccupazioneā€ che il percorso sia stato inverso: e cioĆØ che la ā€œvolontĆ ā€œ di creare il ā€œposto di lavoro – amministratore di sostegnoā€, determinantesi a beneficio – quasi sempre – di soggetti ā€œlegatiā€ in vario modo ai Giudici tutelari, abbia in molti casi indotto all’attribuzione del ruolo all’esterno della cerchia familiare, strumentalizzando eventuali conflitti e forzando senza esitazione il codice civile, non senza dire (per le ragioni che saranno precisate) che la presenza di un ADS, e vieppiù la presenza di un ADS esterno, può costituire ā€œdi per stessaā€ un elemento generatore di conflitti (il che potrebbe non dispiacere giacchĆØ il Giudice tutelare può riconoscere una maggiore indennitĆ  in rapporto all’ aggravio di impegno connesso ad un persistente ā€œconflitto familiareā€ che complica e ostacola la normale gestione del beneficiario);

1.

I ā€œPARCHI BUOIā€, A FRONTE DELLE NECESSARIE GRATUITA’ ED UNICITA’ DELLA FUNZIONE

L’estraneitĆ  di tale tipo di scelta ad ogni esigenza di effettiva ā€œcuraā€ del beneficiario ĆØ resa evidente dall’incredibile (e sistematico) fenomeno della presa in carico, da parte del singolo amministratore di sostegno, di un numero elevato (talora di alcune decine) di beneficiari.

La ā€œchiusura del cerchioā€ corrisponde alla concessione – da parte del Giudice tutelare – di una ā€œindennitĆ ā€ (esentasse, giacchĆ© non si tratta di una retribuzione) da prelevarsi dalle sostanze (spesso magre) dei beneficiari stessi. Grazie a ā€œparchi buoiā€ di venti, trenta, cinquanta ā€œamministratiā€, si creano cosƬ rendite cospicue a spese delle spesso magre sostanze del ā€œdisabileā€, che vede depauperate le risorse di cui dispone al cospetto di un istituto che:dovrebbe essere essenzialmente gratuito, e che come tale si presenterebbe se fosse affidato a familiari e/o a soggetti individuati dal beneficiario, come la legge impone;

a) se fosse esercitato con la serietĆ  e la delicatezza imposte dal buon senso non potrebbe che riguardare un ā€œbeneficiarioā€, eccezionalmente due (magari nel

b) caso di un figlio che si occupi di entrambi i genitori), ma che vede in radice esclusa la possibilitĆ  di essere interpretato con la serietĆ  ed il rigore dovuti giĆ  per effetto della moltiplicazioni di responsabilitĆ  che non potranno essere esercitate compiutamente.

2.

ā€œCOSÌ RICCO E FRAGILEā€: L’ INDEBITA ā€œCACCIA AL BENEFICIARIOā€ E LA PARADOSSALE CREAZIONE DEI ā€œGRUPPI DI PRESSIONEā€

Questo scenario, ā€œapprofittandosiā€ dell’ ā€œinvecchiamentoā€ medio crescente della popolazione italiana, ha prodotto una realtĆ  di vera e propria ā€œcaccia al beneficiarioā€. Considerato che i ā€œlucriā€ segnalati crescono in modo significativo al cospetto di patrimoni di una certa consistenza da ā€œamministrareā€ (perchĆ© l’ ā€œindennitĆ ā€ liquidata dal Giudice tutelare cresce con la complessitĆ  e la dimensione delle sostanze da ā€œgestireā€), la ricchezza di una persona, specie anziana, ĆØ da tempo divenuta un formidabile fattore di ā€œfragilitĆ ā€, tale da ā€œimporreā€ la proposta [da parte spesso di interessati servizi socio-sanitari] dell’ imposizione di un amministratore di sostegno (naturalmente esterno). Quest’ultimo ĆØ ā€œavaroā€ nell’ elargire la ā€œpaghetta settimanaleā€ all’anziano (messo in condizione di non potere disporre del proprio denaro] quanto il Giudice tutelare ĆØ generoso nel concedere l’ ā€œindennitĆ ā€ periodica.

Ben presto, a causa di questa ghiotta situazione, si ĆØ organizzata e strutturata l’ ā€œindustriaā€ dell’ amministrazione di sostegno, attraverso:

a) il supporto teorico di sconclusionate e ā€œautoritarieā€ teorie relative alla necessitĆ  di ā€œproteggereā€ milioni di ā€œfragiliā€ da sĆ© stessi;

b) la nascita di decine di ā€œsindacatiā€ di amministratori di sostegno, quotidianamente impegnati alla divulgazione di quelle teorie ed all’ esercizio di un’ attivitĆ  di pressione nei confronti di istituzioni socio-sanitarie, Giudici tutelari e delle diverse articolazioni della societĆ  civile (dagli Ordini professionali ai parlamentari, dai partiti agli Enti locali) diretta a ā€œpropagandareā€ l’ indispensabilitĆ  dell’ amministrazione di sostegno (ā€esternaā€, naturalmente): l’ appetito vien mangiando.

3.

L’ “INDOTTO”: L’EFFETTIVA DIMENSIONE DELL’ ā€œAFFAREā€ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Per comprendere la dimensione dell’ ā€œaffareā€ (cioĆØ del business) di cui si parla, va evidenziato come l’ ā€œentrata in caricaā€ dell’amministratore di sostegno corrisponda sistematicamente alla perdita, da parte del ā€œbeneficiarioā€, della possibilitĆ  di continuare a rivolgersi ad operatori e/o professionisti di propria fiducia (tanto più guardati con sospetto quanto più ā€œviciniā€ al beneficiario stesso).

Si crea cosƬ un nutrito ā€œindottoā€ rappresentato da quanti, ā€œgrazieā€ all’ amministratore di sostegno acquisiscono nuova clientela (e c’`e da ritenere che gli siano grati e che, in un modo nell’altro, ā€œricambinoā€).

Dalla scelta di un badante a quella del commercialista, dall’individuazione di un istituti di credito a quella di un notaio, dalla selezione della ditta che deve compiere un qualunque lavoro in casa a quella dell’ingegnere che deve progettarli (etc… etc…) si assiste ad una radicale ā€˜ā€espropriazioneā€ del ā€œbeneficiarioā€ da ogni decisione: tutto ĆØ deve essere ā€œnuovoā€ā€, tutto ĆØ ā€œdi competenzaā€ dell’ amministratore di sostegno. Non ĆØ chi non veda, a tacer del resto, la ā€œmortificazioneā€ del senso dell’autonomia e della dignitĆ  personale che questa prassi determina.

Quest’ ultimo, si badi, ĆØ tanto poco presente – in dispregio al suo ruolo – nelle quotidiane e piccole problematiche del beneficiario (vissute con fastidio, ancorchĆØ di importanza ā€œvitaleā€ per il diretto interessato) quanto prontissimo a rivendicare il proprio ruolo quando si tratta di attivitĆ  operazioni che implicano un esercizio di potere finanziario (il ā€œbeneficiarioā€ intanto – come giĆ  ricordato – ha la sua ā€œpaghettaā€ settimanale, indipendentemente dalle circostanze che abbiano determinato l’istituzione dell’’amministrazione di sostegno, e cioĆØ anche quando non esistono ā€œā€™rilieviā€™ā€ in ordine ad una cattiva gestione del danaro.

B.

IL CONCRETO FUNZIONAMENTO DI SIFFATTE ā€œAMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNOā€

L’ implementazione dell’amministrazione di sostegno ā€œesternaā€, come anticipato, avvia un percorso caratterizzato da una condizione di estrema e continua problematicitĆ , comunque l’amministrazione di sostegno si sia generata, perchĆ© totalmente estranea al vissuto del ā€œbeneficiarioā€ (con l’ ulteriore conflittualitĆ  che ciò comporta) e perchĆ© ci troviamo in un ambito, quello concernente la ā€œgestione ā€œdella quotidianitĆ  della vita delle persona, che ĆØ ā€œdi per sĆ©ā€ altamente problematico. A titolo di esempio:

a) nell’ipotesi in cui la persona abbia ā€œsubitoā€ l’ ADS, vivrĆ  con estrema insofferenza tale condizione di ā€œdipendenzaā€, contestando costantemente all’ amministratore di sostegno le sue scelte, e tentando disperatamente e continuamente di ā€œchiedere giustizia al Giudice tutelare;

b) nell’ ipotesi in cui (anziano afflitto da demenza, ad esempio) vi sia un conflitto familiare che abbia indotto il Giudice Tutelare alla scelta di un ADS esterno, tale conflitto ā€œsi scaricherĆ ā€ sull’ ADS, e quindi sul Giudice Tutelare ogni volta che l’ ADS stesso non assuma scelte condivise.

Ebbene: la realtĆ  che abbiamo dinanzi agli occhi rende evidente che nĆ© l’amministratore di sostegno nĆ© il Giudice tutelare sono in grado di affrontare in

modo adeguato tali ā€œconflittiā€. Di fronte al dramma della quotidianitĆ , ā€œgli aggiustamenti ā€œe le ā€œsoluzioniā€ che tendono ad individuarsi ā€œin famigliaā€, e ā€œtra membri della famigliaā€ (in nome di un affetto e di un coinvolgimento emotivo che restano comunque presenti sullo sfondo dei conflitti stessi) divengono impossibili nella gestione ā€œburocraticaā€ ed invasiva di chi ĆØ privo di coinvolgimento ā€œfamiliareā€ come ADS e Giudice tutelare. Questi ultimi ā€œmaneggianoā€ il giocattolo imprudentemente affidato alle loro mani mettendo in campo una ā€œviolenza istituzionaleā€ destinata a produrre continua frustrazione.

Nata ā€œcon la scusaā€ di mediare nel ā€œconflitto, l’ ADS ā€œesternaā€ esaspera, potenzia e drammatizza il conflitto stesso, spesso ā€œscegliendoā€ una delle parti in causa ed annichilendo l’ altra.

1.

PAROLA D’ORDINE: ā€œNON DISTURBAREā€: LE TECNICHE MESSE IN CAMPO DA ADS E GIUDICI TUTELARI PER NON ESSERE INFASTIDITI

A fronte delle continue urgenze e richieste di intervento provenienti dai ā€œbeneficiariā€, e spesso da parte di familiari ed amici degli stessi, l’amministratore di sostegno ed il Giudice Tutelare mettono in atto una serie di strategie e di condotte finalizzate a ā€œnon essere disturbatiā€.

Tale realtĆ , grave, ĆØ per un verso frutto del vuoto di preparazione culturale (tentare di colmare il quale ĆØ lo scopo di questa lettera) del personale di cancelleria e dei Giudici Tutelari (incapaci di cogliere l’importanza e la delicatezza di tali contatti per l’equilibrio e la ā€œserenitĆ ā€ del ā€œbeneficiarioā€), per altro verso ĆØ figlia dell’inadeguatezza dell’apparato organizzativo degli uffici del Giudice Tutelare (caratterizzati da numeri resi inadeguati dall’ ā€œepidemia ā€œdelle amministrazioni di sostegno). Più un amministratore di sostegno riesce ad ā€œevitare disturbiā€ al Giudice Tutelare, più ā€œĆØ bravoā€ e si rende ā€œall’altezzaā€ di acquisire nuovi ā€œbeneficiariā€, cioĆØ nuove ā€œindennitĆ ā€ e nuovi ā€œindottiā€. Il Giudice tutelare non ha nĆ© il tempo, nĆ© la voglia, nĆ© la dirittura professionale utili ad una verifica concreta del ā€œfunzionamentoā€ quotidiano dell’amministrazione in termini di idoneo supporto dell’interessato.

  • LA SECRETAZIONE DELLA PROCEDURA E DEL FASCICOLO TELEMATICO

Uno dei primi, e più primitivi ed odiosi, strumenti messi in atto dai Giudici Tutelari per ā€œnon essere disturbatiā€ consiste nella ā€œsecretazioneā€ del fascicolo telematico, effettivamente accessibile soltanto all’amministratore di sostegno ā€œesternoā€. Nonostante la procedura preveda il necessario ā€œcoinvolgimentoā€ di parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado [necessari destinatari (come ĆØ noto, ma su questo di tornerĆ ) della notificazione dell’avvio della procedura], costoro vedono inibita la possibilitĆ  di conoscere i documenti relativi al prosieguo della procedura, anche se si siano regolarmente costituiti in giudizio (magari per contestare l’applicazione della misura limitativa della capacitĆ  di agire, o per contestare il ricorso a quell’ amministratore di sostegno esterno).

Nell’idea che ā€œtroppeā€ informazioni rese disponibili ad un familiare moltiplichino le occasioni di contestazione e di sollecitazione ad ADS e Giudice, si ha cura di tenere celati i documenti concernenti la ā€œvitaā€ della procedura. La giuridicamente sgangherata motivazione messa in campo per giustificare tale prassi ĆØ costituita dalla tutela della privacy del ā€œbeneficiarioā€. Probabilmente in rapporto a questa stessa ā€œprivacyā€, lo stesso beneficiario in moltissimi casi non ĆØ reso destinatario neanche del ā€œdecreto di nominaā€ dell’ ADS, cioĆØ non ĆØ a conoscenza dei poteri altrui che corrispondono ad una propria limitazione della capacitĆ  di agire, e che ĆØ stato adottato all’esito di un procedimento all’interno del quale non gli sono state date informazioni e non si ĆØ avuto cura di sollecitarlo alla nomina di un avvocato che potesse difendere tecnicamente le sue ragioni.

  • L’ISOLAMENTO E L’ISTITUZIONALIZZAZIONE: MENO ā€œVIVIā€, MENO DISTURBI

Nei casi non infrequenti in cui l’ amministrazione di sostegno ĆØ stata istituita nonostante l’opposizione del ā€œbeneficiarioā€, oppure in una situazione di conflitto familiare, la vita concreta dell’istituto – come giĆ  detto – ĆØ contrassegnata da quotidiani contrasti in ordine alla gestione di piccole e grandi questioni. L’ obiettivo di limitare le occasioni di disturbo ĆØ allora costantemente perseguito dal binomio amministratore di sostegno – Giudice tutelare, in dispregio ai diritti al ā€œdomicilioā€ ed alle ā€œrelazioni familiariā€ sanciti dalla CRPD a favore dei portatori di disabilitĆ  psicosociali, anche attraverso:

  1. L’ISTITUZIONALIZZAZIONE.

Si tratti di un anziano che viene collocato in una RSA, o di un paziente psichiatrico che viene collocato in una comunitĆ -alloggio o in strutture più ā€œchiuseā€ (ce ne sono), tale strumento consente di limitare (insieme alla libertĆ  della persona) i temi e le occasioni di lamentela.

Ciò va compreso tenendo conto della circostanza che chi gestisce la struttura, e ā€œlavoraā€ grazie a questi inserimenti, tende a farsi carico delle problematiche che insorgono per ā€œincentivareā€ l’ amministratore di sostegno ed il Giudice tutelare a ritenere la struttura idonea alla ricezione di altri ā€œbeneficiariā€.

Una struttura ā€œfunziona bene° anzitutto se non consente che l’ amministratore ed il giudice Tutelare vengano disturbati (magari attraverso il sequestro o la limitazione drastica dell’ uso dello stesso telefono cellulare, ed a parte i casi non infrequenti in cui al ā€œbeneficiarioā€ non viene neanche dato il numero di telefono dell’ amministratore di sostegno: (ā€œno guardi, mi contatta la struttura se c’è bisognoā€). L’ ADS ed il Giudice tutelare preferiscono parlare con la struttura, che ā€œha sempre ragioneā€ agli occhi dell’ ADS esattamente come l’ ADS ā€œha sempre ragione agli occhi del Giudice tutelare. CosƬ può perfezionarsi il funzionamento della ā€œtenagliaā€ in cui il ā€œbeneficiarioā€ ĆØ stretto.

Chi sceglie l’amministratore di sostegno chiede a questi di liberarlo da ogni fastidio, impegnandosi contestualmente a ā€œsupportareā€ le scelte e le condotte dello stesso amministratore;

  • L’ ISOLAMENTO

Quando non c’è l’ istituzionalizzazione, ma la persona vive in casa (propria o altrui), l’ ā€œabbattimentoā€ del disturbo passa attraverso la limitazione drastica delle possibilitĆ  di movimento e di contatto con l’ esterno. Meno persone si vedono, meno problemi insorgono, meno rischi si corrono, meno lamentele e sollecitazioni su eventuali situazioni inadeguate giungono. Fino a produrre, in nome del ā€œnon disturboā€, situazioni di vero e proprio ā€œsequestro di personaā€ nelle quali il/la ā€œbadanteā€ ricevono l’ ordine tassativo dall’ amministratore di sostegno di non aprire a nessuno senza autorizzazione preventiva (negata in radice per alcune persone individuate preventivamente come ā€œfastidioseā€), senza tenere in alcun conto la volontĆ  del beneficiario, e senza alcun rispetto per l’ eventuale importanza del rapporto personale con chi vuole fare una visita all’ amico/a o al parente.

Naturalmente questa ā€œistituzionalizzazioneā€ e questo ā€œisolamentoā€ sono giustificati, come tutti i ā€œcriminiā€ di cui si sta narrando, con la motivazione del ā€œbenessereā€ del beneficiario, e si trova sempre uno psichiatra, meglio psicologo o psicoterapeuta pronti a sottoscriverlo (anche perchĆ© non sottoscrivendolo uscirebbero dal circuito dei professionisti ā€œdi fiduciaā€ del Giudice tutelare).

  • LA CRIMINALIZZAZIONE DEL ā€œDISTURBOā€

Nell’ evoluzione della ā€œspecieā€ giuridica in parola, ĆØ ormai collaudato l’ uso dello strumento ā€œProcura della Repubblicaā€ per fare fronte alle situazioni di ā€œdisturboā€ che nonostante il descritto trattamento si manifestano come ā€œirriducibiliā€.

Quando il beneficiario, il figlio, il genitore, l’ amico dello stesso ā€œnon si arrendonoā€, non si rassegnano al destino di istituzionalizzazione e/o di isolamento, alla distruzione dei rapporti personali, ma al contrario continuano a sollecitare struttura, amministratore di sostegno e Giudice tutelare: sottolineando quello che non ĆØ ben organizzato, quello che va migliorato, l’inadeguatezza della condizione che si ĆØ creata:

a) prima viene ridotta al lumicino o annullata la libertĆ  (in caso di beneficiario) o la possibilitĆ  di contatto (nel caso di parente o amico): il messaggio ĆØ: ā€œpiù insisti, meno ottieniā€;

b) se neanche tale ā€œavvertimentoā€ funziona, si viene segnalati alla Procura della Repubblica. Può trattarsi di un’ accusa di stalking, di diffamazione, di maltrattamento: in tutti i casi di mostruose forzature giuridiche che possono determinare l’ applicazione di misure cautelari e l’ apertura di processi ā€œa tacitazioneā€ di ogni protesta. La Procura della Repubblica, ā€œfino a ieriā€ sorda ad eventuali denunce provenienti da ā€œbeneficiarioā€ e/o da parenti o amici dello stesso, si precipita a ritenere fondato l’ esposto dell’ amministratore di

sostegno e/o del collega Giudice tutelare, determinando l’ avvio di processi in cui (quando si tratta di parenti o amici), per ironia della sorte e sfacciataggine degli attori istituzionali, il ā€œbeneficiarioā€ (senza la sua volontĆ  e magari senza che lo sappia) si trova a costituirsi parte civile (per decisione dell’ amministratore di sostegno e del Giudice tutelare) contro la persona che più gli vuol bene e tiene alla sua condizione ed al suo destino.

  • GLI EFFETTIVI ā€œTUTELATIā€ DALL’ ISTITUTO DELL’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Lo scenario descritto, quotidianitĆ  drammatica per decine di migliaia di persone in rapporto a tutti i Tribunali d’Italia, rende evidente quale sia l’ effettiva ā€œtutelaā€ garantita dal ā€œGiudice tutelareā€, oggi, nell’ esercizio del ruolo.

Il Giudice tutelare deve avallare ogni condotta dell’ amministratore di sostegno e coprirne ogni magagna perchĆ© si ĆØ trattato di una sua scelta (spesso interessata), e perchĆ© ogni ā€œcertificazioneā€ di inidoneitĆ  dell’ amministratore di sostegno si tradurrebbe in una ammissione di propria ā€œculpa in eligendoā€. Il Giudice ĆØ ā€œtutelareā€ dell’ amministratore di sostegno perchĆØ deve essere ā€œtutelareā€ di se stesso.

E allora:

a) se per qualche ragione (magari la presenza di un bravo avvocato che non abbia paura della ā€œmacchinaā€) l’ operazione ā€œamministratore di sostegno esternoā€ non ĆØ riuscita, ecco che l’ amministratore di sostegno indicato dal beneficiario viene sottoposto ad un controllo asfissiante, si ĆØ precisi nel chiedergli i rendiconti, si ĆØ severi nel sottolinearne le mancanze, si drammatizza ogni manifestazione di dissenso o problematica; quando l’ amministratore di sostegno ĆØ esterno e ā€œdi fiduciaā€ del Giudice tutelare non gli si chiede conto di nulla e si chiudono gli occhi di fronte alle più clamorosa e marchiane mancanze, cosƬ come di fronte a varie e proprie ipotesi di reato: su cui ĆØ bene tacere perchĆ© rischierebbero di ā€œportarsi dietroā€ la affermazione di corresponsabilitĆ  del Giudice tutelare;

b) mentre l’ amministratore di sostegno può fare una telefonata (magari sul cellulare) e/o recarsi dal Giudice tutelare in Tribunale ogni volta che ĆØ utile per concordare le strategie di chiusura e di ā€œnon disturboā€, entrare in contatto con il Giudice tutelare ĆØ una fatica immane per il ā€œbeneficiarioā€, cosƬ come per eventuali parenti e/o affini costituitisi nella procedura, e/o per lo stesso amministratore din sostegno che sia effettivamente scelto dall’ interessato.

  • IL DISASTRO FINANZIARIO

E’ appena il caso di segnalare come il ginepraio che sopra si ĆØ cercato di illustrare presenti l’ ā€œeffetto collateraleā€ di produrre un ā€œdisastro finanziarioā€ a carico di quanti intendano metter in discussione l’ operato dell’ amministratore di sostegno

esterno (e quindi del Giudice tutelare che governa la procedura) nel tentativo di affermare i diritti fondamentali del ā€œbeneficiarioā€ della procedura stessa.

Acquisita l’ impossibilitĆ  pratica di ottenere alcun risultato ā€œin proprioā€, cioĆØ con la ragionevolezza delle argomentazioni espresse senza l’ausilio di mediazioni ā€œtecnico legaliā€, ed in molti casi acquisita la stessa impossibilitĆ  pratica di stabilire un effettivo canale di comunicazione di ascolto con il Giudice tutelare, si comincia a dovere affrontare le spese di avvocati e consulenti tecnici che siano in grado di offrire un supporto ed ottenere quell’ ascolto che non si ĆØ riusciti autonomamente ad acquisire. Illusione che apparirĆ  compiutamente tale ad anni di distanza, dopo essersi ā€œsvenatiā€ nella continua ricerca di professionisti maggiormente all’ altezza. Parallelo a questo ā€œdisastro finanziarioā€ delle vittime della procedura, si sviluppa all’ opposto l’ ā€œarricchimentoā€ di ā€œautistiā€ e ā€œterzi trasportatiā€ dalla ā€œmacchinaā€ dell’ amministrazione di sostegno. All’ indennitĆ  dell’ amministratore di sostegno ed agli incassi della ā€œstrutturaā€ (cui talora devono contribuire anche coloro che si oppongono all’ inserimento del beneficiario nella stessa) si aggiungono le parcelle dei consulenti tecnici d’ufficio che il Giudice tutelare nomina tante più volte quanto più documentate e frequenti siano state le doglianze poste alla sua attenzione (sarĆ  sempre l’ amministratore di sostegno ā€œesternoā€ amico del Giudice tutelare che ha designato il consulente… ad avere ragione). Se la ā€œmacchinaā€ arriva alla criminalizzazione del disturbatore, ci saranno avvocati nominati da ADS e Giudice tutelare per le denunce, per le costituzioni di parte civile, per le azioni di risarcimento danni… a spese del beneficiario o della Repubblica.

V. CONCLUSIONI

Quanto precede ĆØ documentabile in ogni singolo aspetto attraverso le centinaia di ā€œstorieā€ di cui ā€œDiritti alla Folliaā€ ĆØ ā€œdepositariaā€, grazie alle quotidiane segnalazioni ricevute. Abbiamo ā€œfiduciaā€ che il drammatico stato di cose descritto sia rimediabile attraverso la piena ā€œpresa di coscienzaā€ della consistenza delle violazioni atto, e che dunque la Repubblica si mostri in grado di procedere nella direzione del ā€œnuovoā€ percorso tracciato dalla civiltĆ  internazionale sul fronte della ā€œdisabilitĆ ā€: non più ā€œprotezioneā€, non più ā€œtutelaā€, ma supporto al processo decisionale libero ed autonomo nel pieno rispetto della dignitĆ  e dei diritti costituzionali della persona, anche quando in condizioni ritenute di ridotta autonomia.

CONVENZIONE ONU SULLA DISABILITA’: SEGNALAZIONE CRITICA NECESSITA’ FORMATIVE ED INFORMATIVE A BENEFICIO DEI GIUDICI TUTELARI E OFFERTA DI COLLABORAZIONE

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LA REALTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN ITALIA

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Associazione Radicale ā€œDiritti alla Folliaā€

Cristina Paderi – Segretaria

Alessandro Negroni – Presidente

Michele Capano – Tesoriere

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