LA SISTEMATICA VIOLAZIONE DELLA āCONVENZIONE ONU SULLA DISABILITAāā E LE NECESSITĆ FORMATIVE ED INFORMATIVE A BENEFICIO DEI GIUDICI TUTELARI
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ : segnalazione criticitĆ – necessitĆ formative ed informative a beneficio dei giudici tutelari –
al Presidente della Repubblica Italiana
PROF. SERGIO MATTARELLA
- al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
DOTT. DAVID ERMINI
- ai giudici tutelari
LORO SEDI
- ai Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI
e p.c.
- al Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilitĆ
- a Istituzioni ed Enti internazionali operanti per la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona
- al Ministro per la disabilitĆ
DOTT.SSA ERIKA STEFANI
- allā Osservatorio nazionale per la disabilitĆ
- allāUfficio disabilitĆ del Governo
Pregiatissimo Presidente della Repubblica, Illustri Destinatari
Ci pregiamo di inviare la presente missiva al fine di segnalare la sistematica violazione dei diritti fondamentali sovente consumata nellāapplicazione dellāistituto dellāamministrazione di sostegno.
Sottoponiamo alla Vostra attenzione lāallegato documento, teso ad evidenziare e dettagliare le molte ācriticitĆ ā che riteniamo di rilevare nel modus operandi dei giudici tutelari, in particolare rispetto allāapplicazione dellāistituto in parola nei confronti dei portatori di disabilitĆ psicosociale.
I principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĆ (c.d. CRPD) sottoscritta dallāItalia il 30 marzo 2007 (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) ci appaiono con evidenza poco o nulla considerati nelle prassi dei giudici tutelari, forse anche per scarsa conoscenza di detti principi: non a caso il Comitato delle Nazioni Unite preposto al monitoraggio dellāapplicazione della Convenzione nelle sue āOsservazioni conclusive al primo Rapporto sullāItaliaā (30 luglio 2016) ha raccomandato al nostro Paese di svolgere una adeguata attivitĆ formativa, in relazione ai rivoluzionari principi della Convenzione, a beneficio del personale giudiziario.
A cinque anni di distanza dalle āOsservazioniā del Comitato delle Nazioni Unite, al quale la presente Ć© diretta per conoscenza, chiediamo:
- per la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura: di mettere in atto ogni iniziativa utile ad unā adeguata attivitĆ formativa a beneficio dei giudici tutelari, relativa ai principi introdotti dalla CRPD e funzionale a consentire che lāamministrazione di sostegno rientri entro i binari della legalitĆ internazionale e nazionale (non ĆØ inutile segnalare, a riguardo, che la frequentissima attribuzione alla Magistratura Onoraria della responsabilitĆ di ricoprire lā ufficio del Giudice tutelare mal si accorda con la delicatezza dei diritti fondamentali in gioco, specie sulla base della ālatitudineā assunta dai decreto di nomina degli amministratori di sostegno con riguardo al contenuto dei poteri a questi ultimi attribuiti);
- per i giudici tutelari: di esercitare il proprio ruolo in accordo ai principi della CRPD relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei portatori di disabilitĆ psicosociali, in ossequio alle indicazioni contenute nelle āOsservazioni conclusive al primo rapporto sullā Italiaā;
- per i Presidenti dei Tribunali: di svolgere un opportuno ruolo di monitoraggio e controllo del rispetto da parte dei giudici tutelari, nellāapplicazione dellāamministrazione di sostegno e nei rapporti con le persone con disabilitĆ , dei principi costituzionali e internazionali direttamente rilevanti in materia.
La scrivente Associazione Radicale Diritti alla Follia sta elaborando un dossier per segnalare e descrivere in modo puntuale al Comitato delle Nazioni Unite lāallarmante situazione italiana in relazione alla mancata garanzia dei diritti fondamentali delle persone in condizione di disabilitĆ psicosociale, anche ma non solo in rapporto alle prassi relative allāamministrazione di sostegno. In tale dossier confluiranno la descrizione e la valutazione dellāattivitĆ del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema.
Saremmo lieti e onorati di potere avere una interlocuzione diretta per approfondire i temi esposti, in un contesto in cui peraltro la scrivente Associazione (impegnata anche nellāelaborazione di un progetto di riforma legislativa) ĆØ destinataria di centinaia di segnalazioni relative alle criticitĆ esposte ed ĆØ in grado di documentare le singole affermazioni contenute nellā allegato documento.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per lā Associazione Radicale āDiritti alla Folliaā
Cristina Paderi (Segretaria)
Alessandro Negroni (Presidente)
Michele Capano(Tesoriere)
LA SISTEMATICA VIOLAZIONE DELLA āCONVENZIONE ONU SULLA DISABILITAāā E LE NECESSITĆ FORMATIVE ED INFORMATIVEA BENEFICIO DEI GIUDICI TUTELARI
(giugno 2021)
Presentazione
Il presente documento contiene la descrizione del concreto funzionamento dellāistituto dellāamministrazione di sostegno in Italia, con il dichiarato scopo di segnalare talune criticitĆ nel modus operandi dei Giudici Tutelari italiani.
Tale lavoro ĆØ stato possibile giacchĆØ lāAssociazione Radicale āDiritti alla Folliaā ĆØ quotidianamente destinataria di segnalazioni a riguardo, in ossequio ai propri scopi statutari diretti alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei portatori di disabilitĆ psicosociali, ai quali ultimi va quindi indirizzato un doveroso ringraziamento.
La disamina ĆØ dedicata:
- Al ānecessarioā e conclamato (quanto ignorato) āimpattoā della Convenzione ONU per il diritti dei ādisabiliā (CRPD) sugli istituti civilistici di āprotezioneā della persona;
- allāabusivaā latitudineā assunta dallāistituto, chiamato in causa in molti casi nei quali potrebbe farsene a meno, con netto aggravio della qualitĆ delle vita di quanti vi sono coinvolti come ābeneficiariā o familiari;
- alla descrizione delle prassi illegali affermatesi con specifico riguardo allāamministrazione di sostegno affidata dal Giudice tutelare ad un professionista āesternoā e relative:
- al mancato ascolto personale del potenzialeābeneficiarioā da parte del Giudice tutelare;
- alla mancata ricerca e valorizzazione delle preferenze personalmente espresse dalābeneficiarioā dellāADS, da perseguirsi ā allāopposto ā anche nel caso di opposizione alla nomina di un ADS, di situazioni di āconflittoā familiare, nonchĆ© di limitata o assente capacitĆ di comunicazione del ābeneficiarioā stesso:
- all esame della āvitaā concreta dellā istituto, sempre in rapporto ai casi di affidamento della responsabilitĆ ad un ADS āesternoā, allo scopo di evidenziare:
- lā indebita nascita della āprofessione dellā amministratore di sostegnoā, con i corollari rappresentati:
- dalla lievitazione del numero di ābeneficiariā per un singolo ADS, a tutto detrimento dellāefficacia dello svolgimento della funzione, e della naturale gratuitĆ della stessa;
- alla deriva āaffaristicaā che ha assunto lāesercizio della funzione di ADS, con la conseguente realtĆ della continua ācacciaā a nuovi potenziali beneficiari:
- il concreto cattivo āfunzionamentoā dellāADS per gli āutentiā della stessa: ābeneficiarioā e familiari ed amici dello stesso, con riguardo in particolare:
- alla contrarietĆ ai diritti fondamentali della persona delle tecniche messe in campo da ADS e Giudice tutelare per limitare le possibilitĆ di essere ādisturbatiā: dalla āsecretazioneā degli atti della procedura fino allāisolamento e/o allā istituzionalizzazione della persona ed alla ācriminalizzazioneā, stricto sensu intesa, dei tentativi di sollecitare ad una migliore gestione dellāamministrazione stessa;
- al disastro finanziario che la conflittualitĆ āendemicaā in tali forme di amministrazione di sostegno, in cui gli unici ātutelati āfiniscono per essere il Giudice tutelare e lā ADS, rappresenta per quanti vi siano coinvolti in qualitĆ di āutentiā.
I. IL PROGRESSIVO IMPATTO DELLA CRPD SUGLI ISTITUTI CIVILISTICI DI āPROTEZIONE DELLA PERSONAā
La āConvenzione ONU per i diritti dei disabiliā (cv. CRPD), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18) rappresenta ā ad avviso dello stesso Governo italiano ā āun importante risultato raggiunto dalla comunitĆ internazionale in quanto strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti. In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilitĆ i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunitĆ e di non discriminazioneā.
Al cospetto dei ādiritti fondamentaliā riconosciuti al āportatore di disabilitĆ ā dalla CRPD si ĆØ aperto uno scenario nel quale si palesano necessari la riforma ed il āradicaleā ripensamento non solo dei tradizionali istituti civilistici di āprotezione della personaā e di conseguente limitazione della capacitĆ di agire (quindi la āinterdizioneā e la āinabilitazioneā), ma anche della neonata āamministrazione di sostegnoā.
Questa ultima soluzione normativa (senzāaltro ispirata dal lodevole, intento di introdurre ā tra lā altro – maggiori salvaguardie degli spazi di autonomia del ābeneficiarioā rispetto a ciò che accadeva nei confronti dellā āinterdettoā e dellā āinabilitatoā) ĆØ ādrasticamenteā superata dallāemersione e dal consolidamento, sul piano della cultura prima e del diritto poi, delle concezioni consacrate nellāarticolato della CRPD.
Tale articolato non consente di confermare la legittimitĆ di āassettiā tali da āorganizzareā la vita del ābeneficiarioā prevedendo la perpetua possibilitĆ per lā amministratore di sostegno, pur con lāeventuale vigilanza del Giudice Tutelare, di assumere decisioni ed operare scelte āin nome e per contoā del portatore di disabilitĆ .
Prova irrefutabile di ciò ĆØ rappresentata dalla circostanza che nelle āOsservazioni Conclusive al primo rapporto dellāItaliaā, prodotte il 31 agosto 2016 dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ , preposto al āmonitoraggioā dellāeffettiva applicazione della CRPD da parte dei paesi sottoscrittori, si può leggere tra lāaltro (con riferimento allo stato di attuazione nellāordinamento italiano dellā art. 12 della Convenzione: āUguale riconoscimento davanti alla leggeā del disabile):
Paragrafo n. 27: Il Comitato ĆØ preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo āAmministrazione di sostegnoā.
Paragrafo n. 28: Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dellāamministratore di sostegno, e di emanare a attuare provvedimenti per il sostegno
alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale.
Questo āavviso di sfrattoā per le forme – diffusissime ā di amministrazione di sostegno cosiddetta āincapacitanteā (introdotta dalla giurisprudenza formatasi in materia di amministrazione di sostegno e poi avallata, purtroppo in anni recenti e successivi alla ratifica della CRPD, sia dal legislatore – con lā art. 3 della legge n. 219 del 2017 ā sia dalla Corte Costituzionale ā con la sentenza n. 144 del 2019) non rappresenta lāoggetto dellā allegato documento, ma ne costituisce un utile riferimento introduttivo.
Parliamo cioĆØ di un istituto che ĆØ fuori dalla ālegalitĆ internazionaleā, ma del quale si rappresenteranno le concrete applicazioni contrarie alla pur āclaudicanteā e superata normativa italiana.
II. LE ROVINOSE ED ABUSIVE āNECESSITĆā E āFACILITAāāā DELLāIMPLEMENTAZIONE DELLāAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Lo sguardo rivolto allāindietro, cioĆØ allāideologia della āprotezioneā dei fragiliā in luogo del laico e concreto āsupporto al processo decisionale della personaā, ha determinato una āprassiā, pazientemente costruita ed alimentata da unāattivitĆ āpropagandisticaā che sarĆ meglio spiegata nelle sue ulteriori āragioniā nel prosieguo del presente lavoro, tale da considerare āindispensabileā il ricorso allāamministrazione di sostegno ogni volta che si manifesti una condizione di difficoltĆ (o presunta tale) della persona.
Il risultato ĆØ che molte problematiche che potrebbero essere affrontate con strumenti più ādolciā ed ordinari allā interno della famiglia vengono complicate, non risolte, dal ricorso allā amministrazione di sostegno. Sul punto occorre registrare:
a) lāassoluta mancanza di un idoneo circuito informativo relativo agli effettivi caratteri dellāADS, per cui ābeneficiariā e familiari degli stessi si avvicinano, e spesso ricorrono, alla procedura senza alcuna consapevolezza:nĆ© della āgravitĆ ā intrinseca della stessa (che corrisponde ad una limitazione della capacitĆ di agire dellāinteressato);
- nĆ© dellā āingranaggioā nel quale si infilano, tale da imporre il āricorsoā (farraginoso e faticoso) al Giudice tutelare per lo svolgimento (col volgere di alcuni mesi) di attivitĆ che prima si sarebbero compiute in ore o giorni;
- nĆ© dei costi che caratterizzano non solo lāavvio dellāistituto, ma anche e soprattutto il suo svolgimento: con la costante necessitĆ di ricorso ad avvocati per il contatto con il Giudice tutelare (al netto delle āevenienzeā connesse alla nomina di amministratori āesterniā ed a necessitĆ consulenziali, sulle quali si tornerĆ );
- nĆ© della pratica impossibilitĆ di liberarsi dellāamministrazione di sostegno una volta che la stessa abbia preso avvio (si tratti di anziani o di portatori di disabilitĆ psicosociali);
b) nella āfogaā giudiziale diretta a āfacilitareā lāapplicazione dellāistituto: la sistematica forzatura delle disposizioni che presiedono allāintegritĆ del ācontraddittorioā, o comunque alla necessitĆ del coinvolgimento nella procedura dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Ci sono casi, riscontrati in modo particolare dove lā amministrazione di sostegno e lā ideologia dei āfragiliā da proteggere si ĆØ sviluppata, per esempio nella cittĆ di Trieste, dove la natura āeasyā della procedura diretta ad agevolare lā applicazione dellā ADS (se āesternaā) ha prodotto la mostruositĆ giuridica di decreti di fissazione della prima udienza in cui si abilita il ricorrente a contattare per le vie brevi, anche telefoniche, coloro che hanno diritto di costituirsi in giudizio (non si capisce con quale possibilitĆ effettiva di verifica del compimento dellā incombente da parte del Giudice tutelare).
III. LE PRASSI ILLEGALI CHE CONTRASSEGNANO LāAPPLICAZIONE DELLā ISTITUTO DELLā AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DA PARTE DEI GIUDICI TUTELARI
Premessa, dunque, la consacrata contrarietĆ dellā istituto – nella forma āviventeā che ha assunto ā ai diritti fondamentali delle persone con limitata autonomia, siamo a lamentare che anche le inadeguate āregoleā che ne caratterizzano lā applicazione ed il funzionamento siano sistematicamente violate nei Tribunali italiani dai Giudici tutelari investiti della relativa responsabilitĆ , evidentemente nel difetto e/o nellā assoluta inadeguatezza di quelle attivitĆ formative che il Comitato ONU CRPD, ormai cinque anni or sono, raccomandava allā Italia anche con riferimento ai āprofessionisti che operano nel sistema giudiziarioā. Accade, infatti, che la procedura sia orientata in una direzione esattamente opposta a quel āsostegno alla presa di decisioniā indicato dalla CRPD e dal Comitato ONU, e questo in aperta disapplicazione della normativa codicistica vigente.
A.
IL NECESSARIO ASCOLTO PERSONALE, DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE, DEL POTENZIALE āBENEFICIARIOā DELLāAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Si registrano, con incredibile e preoccupante frequenza, provvedimenti di nomina di amministratori di sostegno che non sono preceduti dallāaudizione personale dellā aspirante ābeneficiarioā (il quale ultimo ĆØ in tali casi estraneo allo stesso ricorso).
Tale āprassiā porta altresƬ il segno di una straordinaria sottovalutazione, da parte del Giudice tutelare, del āpesoā (anzitutto emotivo e psicologico) rappresentato per lā individuo:
a) dalla presa dā atto della perdita della piena signoria su se stesso e sulle proprie scelte;
b) dal passaggio ad una condizione segnata dallo āschiacciamentoā quotidiano ad opera di due figure (ADS e Giudice tutelare) spesso āirraggiungibiliā e caratterizzate da un’ immagine (e da una realtĆ ) di āpotenza assoluta ed insindacabileā di fronte alla quale la personalitĆ individuale ĆØ annichilita.
Questa mancanza di āintelligenza emotivaā rispetto allā effettiva posta in gioco nella quotidianitĆ della vita dellā istituto, rispetto alla concreta sofferenza individuale alla stessa connessa, riguarda ovviamente non solo la ānascitaā dellā istituto, ma (come vedremo) ne contrassegna lā evoluzione e il concreto atteggiarsi.
Occorrerebbe riflettere (oltre che ā de iure condendo ā sullā opportunitĆ di affiancare al Giudice tutelare āespertiā in possesso di altre professionalitĆ orientate alla comprensione dei bisogni psicologici degli individui; e ā de iure condito ā sulla āformazioneā anche su questo particolare terreno dei Giudici tutelari stessi) sul sistematico affidamento del ruolo di ADS ad avvocati, commercialisti⦠laddove il
contenuto dei ādecreti di nominaā, ed il significato generale dellā istituto, vanno ormai ben oltre gli aspetti āpatrimonialisticiā: il che esige la āmessa in campoā di competenze āaltreā per un migliore ausilio del ābeneficiarioā.
B.
LA SCELTA DELLāAMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL POTENZIALE āBENEFICIARIOā
In perfetta continuitĆ con una āculturaā giudiziale tale da assumere un provvedimento come la nomina di un amministratore di sostegno senza audire il potenziale beneficiario, si registra la sistematica āpretermissioneā della volontĆ di tale ābeneficiarioā (in molti casi neanche acquisita) nella individuazione della persona investita della relativa responsabilitĆ .
Mentre la disciplina codicistica (art. 408, comma IV c.c.) consente di superare la designazione del beneficiario solo in presenza di āgravi motiviā, ĆØ invalsa la prassi (anche nelle ipotesi in cui ci si degna di ascoltare tale ābeneficiarioā) di infischiarsene bellamente delle indicazioni fornite da questāultimo.
1. LA PREFERENZA DA RISPETTARE ANCHE NEI CASI DI OPPOSIZIONE ALLā AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DA PARTE DEL POTENZIALE BENEFICIARIO
Eā importante chiarire come un Giudice tutelare che intenda esercitare il suo ruolo nel rispetto della Costituzione (ivi compreso lā art. 117 con riferimento agli obblighi internazionali che incombono sullāItalia a seguito dellā entrata in vigore della CRPD) deve porsi il costante problema, nel corso della procedura, di salvaguardare la volontĆ dellāinteressato nellāindividuazione dellāamministratore di sostegno, anche e soprattutto nei casi, tuttāaltro che infrequenti, in cui tale interessato rifiuti il provvedimento limitativo della capacitĆ di agire.
Proprio in quelle evenienze, segnate dal conflitto tra lāautoritĆ pubblica e lāindividuo, cui ĆØ imposto il āsupportoā e vengono limitati i diritti e le libertĆ , ĆØ di importanza vitale che si resti giudizialmente āaggrappatiā alla massima misura del consenso acquisibile.
In questo contesto, la prassi che non esiste, da implementare, concerne lāindispensabile acquisizione di una preferenza in ordine alla nomina dellā ads anche da parte di chi rifiuti lāads. Il Giudice tutelare deve porre a se stesso ed al beneficiario il problema dellāindividuazione in ogni caso di un soggetto che abbia la fiducia del potenziale ābeneficiarioā, a ciò sollecitando il potenziale beneficiario stesso, illustrandogli le conseguenze di una mancata individuazione.
Ma non basta: serietĆ e correttezza (inesistenti allo stato) impongono che il Giudice tutelare, ove non ritenga che la persona indicata dallāinteressato sia
idonea (sperando che ciò non avvenga per qualche cervellotica ragione) ad assumere il ruolo, deve āritornareā dallāinteressato per acquisire una nuova designazione (e cosƬ via allāinfinito). Non ĆØ possibile attribuire un āpadroneā ad unā altra persona: lāads può non essere un āpadroneā, ma un supporto, solo se riscuote la fiducia del beneficiario, e fino a quando la riscuote.
2. LA PREFERENZA DA RISPETTARE ANCHE NEI CASI DI āCONFLITTOā SUL PUNTO NELLāAMBITO FAMILIARE O NEL RAPPORTO CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI
Su tale base occorre ribadire che il ruolo del āproponenteā la sottoposizione ad amministrazione di sostegno nei confronti di un potenziale beneficiario che non la desideri, deve necessariamente āarrestarsiā al ricorso giudiziale, e non estendersi allāindividuazione di un āfiduciarioā. Questāultimo (tale deve essere un amministratore di sostegno, lo si ribadisce: una persona di cui lāinteressato abbia fiducia) non potrebbe essere indicato dai familiari o dal servizio socio- sanitario che ha in carico la persona proprio perchĆ© si ĆØ inevitabilmente creato un āconflittoā in virtù di unāiniziativa giudiziale non gradita. Non può esistere, codice civile alla mano, nessuna āequidistanzaā del Giudice tutelare tra preferenze dellāinteressato e preferenze altrui.
Il Giudice tutelare deve āstare vicinoā allāinteressato e raccogliere le indicazioni di questāultimo, salva una valutazione di idoneitĆ da svolgersi il più possibile nel dialogo e nel contraddittorio con lo stesso interessato (avendosi cura, come giĆ riferito, di ātornare dallāinteressatoā ogni qualvolta la designazione operata da questā ultimo non venga ritenuta ā per qualsivoglia ragione ā adeguata.
Eā del tutto abnorme, ed evidentemente figlia di un vuoto āformativoā determinatosi a riguardo, la prassi secondo cui il Giudice tutelare āricorraā ad un amministratore di sostegno esterno āa causaā del āconflittoā esistente in famiglia, ācome seā al Giudice ed allo stesso amministratore di sostegno toccasse un inesistente ruolo di āmediazioneā piuttosto che un ruolo di supporto allāamministrato.
Al di lĆ di vecchi āpaternalismiā nei confronti del disabile, superati dal riferito quadro normativo internazionale e nazionale, occorre comprendere che la Repubblica può mettere in campo una limitazione della capacitĆ di agire a carico dellāindividuo solo garantendo allo stesso individuo che questo sacrificio (grave e significativo, anche per i risvolti psicologici che presenta) si accompagna una āsignoriaā sul fiduciario destinato ad āaccompagnareā il percorso di integrazione della volontĆ individuale.
Oltre questa ālinea del Piaveā il provvedimento limitativo rappresenta una intollerabile mortificazione ed amputazione della soggettivitĆ giuridica della persona.
3. LA PREFERENZA DA INDIVIDUARE ANCHE NEI CASI DI LIMITATA O ASSENTE CAPACITĆ DI COMUNICAZIONE DEL POTENZIALE BENEFICIARIO
Eā necessario che il Giudice Tutelare, in questo quadro, resti āaggrappatoā alla volontĆ del potenziale ābeneficiarioā anche ā e forse soprattutto ā nei casi in cui lāindividuazione di tale volontĆ ĆØ resa più complessa dalla limitata o assente capacitĆ di comunicazione ācon lā esternoā della persona.
Anche in questo caso, non esistono āconflitti familiariā rispetto a cui il Giudice Tutelare e lā ADS debbano o possano svolgere un ruolo di āmediazioneā: la scelta non può che essere orientata alla ricostruzione della volontĆ della persona.
Come ĆØ noto, la Suprema Corte – con sentenza del 4.10.2007 n. 21748 ā sul tema altrettanto delicato dellāinterruzione di trattamenti sanitari āvitaliā (parliamo della āstoriaā di Eluana Englaro) ha dato valore alla āricerca della presunta volontĆ della persona in stato di incoscienza ā ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dellāinteressato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dellāintegritĆ e dei suoi interessi critici e di esperienzaā.
Se risulta, a titolo di esempio, che una persona abbia convissuto con uno dei due figli (e magari tale figlio abbia altresƬ svolto il ruolo di caregiverā¦) nel corso degli anni che hanno preceduto la ānecessitĆ ā di ricorrere al supporto dellāamministratore di sostegno, ĆØ naturale arguire da quella scelta di convivenza una indicazione relativa ad una preferenza in ordine alla scelta dellāamministratore di sostegno (ove la stessa āsi incrociā con la disponibilitĆ di tale figlio). In tali ipotesi, nessun āconflittoā familiareā (tra un figlio caregiver da dieci anni ed un altro che nello stesso arco temporale abbia sentito il genitore per gli auguri di Natale e di compleanno e che viva a centinaia di chilometri di distanza) può autorizzare il ricorso ad un soggetto āesternoā con lāintento ā spesso dichiarato ā di ricorrere ad un āmediatoreā del conflitto familiare, dunque allontanandosi dalla funzione connessa allāindividuazione di una persona che possa accompagnare il ābeneficiarioā e che corrisponda alle preferenze di questāultimo.
IV. LA REALTĆ E I DISASTRI DELL’ āEPIDEMIAā DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
A.
LA āPROFESSIONEā DELLāAMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il massiccio ricorso alla figura dellāamministratore di sostegno āesternoā, figlio di una sistematica e palese violazione della normativa italiana, oltre che del quadro giuridico internazionale concernente la salvaguardia dei diritti fondamentali del ādisabileā, ha prodotto lā indebita nascita della āprofessioneā dellāamministratore di sostegno.
Il fenomeno ĆØ tale da indurre la āpreoccupazioneā che il percorso sia stato inverso: e cioĆØ che la āvolontĆ ā di creare il āposto di lavoro ā amministratore di sostegnoā, determinantesi a beneficio – quasi sempre ā di soggetti ālegatiā in vario modo ai Giudici tutelari, abbia in molti casi indotto allāattribuzione del ruolo allāesterno della cerchia familiare, strumentalizzando eventuali conflitti e forzando senza esitazione il codice civile, non senza dire (per le ragioni che saranno precisate) che la presenza di un ADS, e vieppiù la presenza di un ADS esterno, può costituire ādi per stessaā un elemento generatore di conflitti (il che potrebbe non dispiacere giacchĆØ il Giudice tutelare può riconoscere una maggiore indennitĆ in rapporto allā aggravio di impegno connesso ad un persistente āconflitto familiareā che complica e ostacola la normale gestione del beneficiario);
1.
I āPARCHI BUOIā, A FRONTE DELLE NECESSARIE GRATUITAā ED UNICITAā DELLA FUNZIONE
LāestraneitĆ di tale tipo di scelta ad ogni esigenza di effettiva ācuraā del beneficiario ĆØ resa evidente dallāincredibile (e sistematico) fenomeno della presa in carico, da parte del singolo amministratore di sostegno, di un numero elevato (talora di alcune decine) di beneficiari.
La āchiusura del cerchioā corrisponde alla concessione – da parte del Giudice tutelare ā di una āindennitĆ ā (esentasse, giacchĆ© non si tratta di una retribuzione) da prelevarsi dalle sostanze (spesso magre) dei beneficiari stessi. Grazie a āparchi buoiā di venti, trenta, cinquanta āamministratiā, si creano cosƬ rendite cospicue a spese delle spesso magre sostanze del ādisabileā, che vede depauperate le risorse di cui dispone al cospetto di un istituto che:dovrebbe essere essenzialmente gratuito, e che come tale si presenterebbe se fosse affidato a familiari e/o a soggetti individuati dal beneficiario, come la legge impone;
a) se fosse esercitato con la serietĆ e la delicatezza imposte dal buon senso non potrebbe che riguardare un ābeneficiarioā, eccezionalmente due (magari nel
b) caso di un figlio che si occupi di entrambi i genitori), ma che vede in radice esclusa la possibilitĆ di essere interpretato con la serietĆ ed il rigore dovuti giĆ per effetto della moltiplicazioni di responsabilitĆ che non potranno essere esercitate compiutamente.
2.
āCOSĆ RICCO E FRAGILEā: Lā INDEBITA āCACCIA AL BENEFICIARIOā E LA PARADOSSALE CREAZIONE DEI āGRUPPI DI PRESSIONEā
Questo scenario, āapprofittandosiā dellā āinvecchiamentoā medio crescente della popolazione italiana, ha prodotto una realtĆ di vera e propria ācaccia al beneficiarioā. Considerato che i ālucriā segnalati crescono in modo significativo al cospetto di patrimoni di una certa consistenza da āamministrareā (perchĆ© lā āindennitĆ ā liquidata dal Giudice tutelare cresce con la complessitĆ e la dimensione delle sostanze da āgestireā), la ricchezza di una persona, specie anziana, ĆØ da tempo divenuta un formidabile fattore di āfragilitĆ ā, tale da āimporreā la proposta [da parte spesso di interessati servizi socio-sanitari] dellā imposizione di un amministratore di sostegno (naturalmente esterno). Questāultimo ĆØ āavaroā nellā elargire la āpaghetta settimanaleā allāanziano (messo in condizione di non potere disporre del proprio denaro] quanto il Giudice tutelare ĆØ generoso nel concedere lā āindennitĆ ā periodica.
Ben presto, a causa di questa ghiotta situazione, si ĆØ organizzata e strutturata lā āindustriaā dellā amministrazione di sostegno, attraverso:
a) il supporto teorico di sconclusionate e āautoritarieā teorie relative alla necessitĆ di āproteggereā milioni di āfragiliā da sĆ© stessi;
b) la nascita di decine di āsindacatiā di amministratori di sostegno, quotidianamente impegnati alla divulgazione di quelle teorie ed allā esercizio di unā attivitĆ di pressione nei confronti di istituzioni socio-sanitarie, Giudici tutelari e delle diverse articolazioni della societĆ civile (dagli Ordini professionali ai parlamentari, dai partiti agli Enti locali) diretta a āpropagandareā lā indispensabilitĆ dellā amministrazione di sostegno (āesternaā, naturalmente): lā appetito vien mangiando.
3.
L’ “INDOTTO”: LāEFFETTIVA DIMENSIONE DELLā āAFFAREā AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Per comprendere la dimensione dellā āaffareā (cioĆØ del business) di cui si parla, va evidenziato come lā āentrata in caricaā dellāamministratore di sostegno corrisponda sistematicamente alla perdita, da parte del ābeneficiarioā, della possibilitĆ di continuare a rivolgersi ad operatori e/o professionisti di propria fiducia (tanto più guardati con sospetto quanto più āviciniā al beneficiario stesso).
Si crea cosƬ un nutrito āindottoā rappresentato da quanti, āgrazieā allā amministratore di sostegno acquisiscono nuova clientela (e cā`e da ritenere che gli siano grati e che, in un modo nellāaltro, āricambinoā).
Dalla scelta di un badante a quella del commercialista, dallāindividuazione di un istituti di credito a quella di un notaio, dalla selezione della ditta che deve compiere un qualunque lavoro in casa a quella dellāingegnere che deve progettarli (etc⦠etcā¦) si assiste ad una radicale āāespropriazioneā del ābeneficiarioā da ogni decisione: tutto ĆØ deve essere ānuovoāā, tutto ĆØ ādi competenzaā dellā amministratore di sostegno. Non ĆØ chi non veda, a tacer del resto, la āmortificazioneā del senso dellāautonomia e della dignitĆ personale che questa prassi determina.
Questā ultimo, si badi, ĆØ tanto poco presente ā in dispregio al suo ruolo ā nelle quotidiane e piccole problematiche del beneficiario (vissute con fastidio, ancorchĆØ di importanza āvitaleā per il diretto interessato) quanto prontissimo a rivendicare il proprio ruolo quando si tratta di attivitĆ operazioni che implicano un esercizio di potere finanziario (il ābeneficiarioā intanto ā come giĆ ricordato – ha la sua āpaghettaā settimanale, indipendentemente dalle circostanze che abbiano determinato lāistituzione dellāāamministrazione di sostegno, e cioĆØ anche quando non esistono āārilieviāā in ordine ad una cattiva gestione del danaro.
B.
IL CONCRETO FUNZIONAMENTO DI SIFFATTE āAMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNOā
Lā implementazione dellāamministrazione di sostegno āesternaā, come anticipato, avvia un percorso caratterizzato da una condizione di estrema e continua problematicitĆ , comunque lāamministrazione di sostegno si sia generata, perchĆ© totalmente estranea al vissuto del ābeneficiarioā (con lā ulteriore conflittualitĆ che ciò comporta) e perchĆ© ci troviamo in un ambito, quello concernente la āgestione ādella quotidianitĆ della vita delle persona, che ĆØ ādi per sĆ©ā altamente problematico. A titolo di esempio:
a) nellāipotesi in cui la persona abbia āsubitoā lā ADS, vivrĆ con estrema insofferenza tale condizione di ādipendenzaā, contestando costantemente allā amministratore di sostegno le sue scelte, e tentando disperatamente e continuamente di āchiedere giustizia al Giudice tutelare;
b) nellā ipotesi in cui (anziano afflitto da demenza, ad esempio) vi sia un conflitto familiare che abbia indotto il Giudice Tutelare alla scelta di un ADS esterno, tale conflitto āsi scaricherĆ ā sullā ADS, e quindi sul Giudice Tutelare ogni volta che lā ADS stesso non assuma scelte condivise.
Ebbene: la realtĆ che abbiamo dinanzi agli occhi rende evidente che nĆ© lāamministratore di sostegno nĆ© il Giudice tutelare sono in grado di affrontare in
modo adeguato tali āconflittiā. Di fronte al dramma della quotidianitĆ , āgli aggiustamenti āe le āsoluzioniā che tendono ad individuarsi āin famigliaā, e ātra membri della famigliaā (in nome di un affetto e di un coinvolgimento emotivo che restano comunque presenti sullo sfondo dei conflitti stessi) divengono impossibili nella gestione āburocraticaā ed invasiva di chi ĆØ privo di coinvolgimento āfamiliareā come ADS e Giudice tutelare. Questi ultimi āmaneggianoā il giocattolo imprudentemente affidato alle loro mani mettendo in campo una āviolenza istituzionaleā destinata a produrre continua frustrazione.
Nata ācon la scusaā di mediare nel āconflitto, lā ADS āesternaā esaspera, potenzia e drammatizza il conflitto stesso, spesso āscegliendoā una delle parti in causa ed annichilendo lā altra.
1.
PAROLA DāORDINE: āNON DISTURBAREā: LE TECNICHE MESSE IN CAMPO DA ADS E GIUDICI TUTELARI PER NON ESSERE INFASTIDITI
A fronte delle continue urgenze e richieste di intervento provenienti dai ābeneficiariā, e spesso da parte di familiari ed amici degli stessi, lāamministratore di sostegno ed il Giudice Tutelare mettono in atto una serie di strategie e di condotte finalizzate a ānon essere disturbatiā.
Tale realtĆ , grave, ĆØ per un verso frutto del vuoto di preparazione culturale (tentare di colmare il quale ĆØ lo scopo di questa lettera) del personale di cancelleria e dei Giudici Tutelari (incapaci di cogliere lāimportanza e la delicatezza di tali contatti per lāequilibrio e la āserenitĆ ā del ābeneficiarioā), per altro verso ĆØ figlia dellāinadeguatezza dellāapparato organizzativo degli uffici del Giudice Tutelare (caratterizzati da numeri resi inadeguati dallā āepidemia ādelle amministrazioni di sostegno). Più un amministratore di sostegno riesce ad āevitare disturbiā al Giudice Tutelare, più āĆØ bravoā e si rende āallāaltezzaā di acquisire nuovi ābeneficiariā, cioĆØ nuove āindennitĆ ā e nuovi āindottiā. Il Giudice tutelare non ha nĆ© il tempo, nĆ© la voglia, nĆ© la dirittura professionale utili ad una verifica concreta del āfunzionamentoā quotidiano dellāamministrazione in termini di idoneo supporto dellāinteressato.
- LA SECRETAZIONE DELLA PROCEDURA E DEL FASCICOLO TELEMATICO
Uno dei primi, e più primitivi ed odiosi, strumenti messi in atto dai Giudici Tutelari per ānon essere disturbatiā consiste nella āsecretazioneā del fascicolo telematico, effettivamente accessibile soltanto allāamministratore di sostegno āesternoā. Nonostante la procedura preveda il necessario ācoinvolgimentoā di parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado [necessari destinatari (come ĆØ noto, ma su questo di tornerĆ ) della notificazione dellāavvio della procedura], costoro vedono inibita la possibilitĆ di conoscere i documenti relativi al prosieguo della procedura, anche se si siano regolarmente costituiti in giudizio (magari per contestare lāapplicazione della misura limitativa della capacitĆ di agire, o per contestare il ricorso a quellā amministratore di sostegno esterno).
Nellāidea che ātroppeā informazioni rese disponibili ad un familiare moltiplichino le occasioni di contestazione e di sollecitazione ad ADS e Giudice, si ha cura di tenere celati i documenti concernenti la āvitaā della procedura. La giuridicamente sgangherata motivazione messa in campo per giustificare tale prassi ĆØ costituita dalla tutela della privacy del ābeneficiarioā. Probabilmente in rapporto a questa stessa āprivacyā, lo stesso beneficiario in moltissimi casi non ĆØ reso destinatario neanche del ādecreto di nominaā dellā ADS, cioĆØ non ĆØ a conoscenza dei poteri altrui che corrispondono ad una propria limitazione della capacitĆ di agire, e che ĆØ stato adottato allāesito di un procedimento allāinterno del quale non gli sono state date informazioni e non si ĆØ avuto cura di sollecitarlo alla nomina di un avvocato che potesse difendere tecnicamente le sue ragioni.
- LāISOLAMENTO E LāISTITUZIONALIZZAZIONE: MENO āVIVIā, MENO DISTURBI
Nei casi non infrequenti in cui lā amministrazione di sostegno ĆØ stata istituita nonostante lāopposizione del ābeneficiarioā, oppure in una situazione di conflitto familiare, la vita concreta dellāistituto ā come giĆ detto – ĆØ contrassegnata da quotidiani contrasti in ordine alla gestione di piccole e grandi questioni. Lā obiettivo di limitare le occasioni di disturbo ĆØ allora costantemente perseguito dal binomio amministratore di sostegno ā Giudice tutelare, in dispregio ai diritti al ādomicilioā ed alle ārelazioni familiariā sanciti dalla CRPD a favore dei portatori di disabilitĆ psicosociali, anche attraverso:
- LāISTITUZIONALIZZAZIONE.
Si tratti di un anziano che viene collocato in una RSA, o di un paziente psichiatrico che viene collocato in una comunitĆ -alloggio o in strutture più āchiuseā (ce ne sono), tale strumento consente di limitare (insieme alla libertĆ della persona) i temi e le occasioni di lamentela.
Ciò va compreso tenendo conto della circostanza che chi gestisce la struttura, e ālavoraā grazie a questi inserimenti, tende a farsi carico delle problematiche che insorgono per āincentivareā lā amministratore di sostegno ed il Giudice tutelare a ritenere la struttura idonea alla ricezione di altri ābeneficiariā.
Una struttura āfunziona bene° anzitutto se non consente che lā amministratore ed il giudice Tutelare vengano disturbati (magari attraverso il sequestro o la limitazione drastica dellā uso dello stesso telefono cellulare, ed a parte i casi non infrequenti in cui al ābeneficiarioā non viene neanche dato il numero di telefono dellā amministratore di sostegno: (āno guardi, mi contatta la struttura se cāĆØ bisognoā). Lā ADS ed il Giudice tutelare preferiscono parlare con la struttura, che āha sempre ragioneā agli occhi dellā ADS esattamente come lā ADS āha sempre ragione agli occhi del Giudice tutelare. CosƬ può perfezionarsi il funzionamento della ātenagliaā in cui il ābeneficiarioā ĆØ stretto.
Chi sceglie lāamministratore di sostegno chiede a questi di liberarlo da ogni fastidio, impegnandosi contestualmente a āsupportareā le scelte e le condotte dello stesso amministratore;
- Lā ISOLAMENTO
Quando non cāĆØ lā istituzionalizzazione, ma la persona vive in casa (propria o altrui), lā āabbattimentoā del disturbo passa attraverso la limitazione drastica delle possibilitĆ di movimento e di contatto con lā esterno. Meno persone si vedono, meno problemi insorgono, meno rischi si corrono, meno lamentele e sollecitazioni su eventuali situazioni inadeguate giungono. Fino a produrre, in nome del ānon disturboā, situazioni di vero e proprio āsequestro di personaā nelle quali il/la ābadanteā ricevono lā ordine tassativo dallā amministratore di sostegno di non aprire a nessuno senza autorizzazione preventiva (negata in radice per alcune persone individuate preventivamente come āfastidioseā), senza tenere in alcun conto la volontĆ del beneficiario, e senza alcun rispetto per lā eventuale importanza del rapporto personale con chi vuole fare una visita allā amico/a o al parente.
Naturalmente questa āistituzionalizzazioneā e questo āisolamentoā sono giustificati, come tutti i ācriminiā di cui si sta narrando, con la motivazione del ābenessereā del beneficiario, e si trova sempre uno psichiatra, meglio psicologo o psicoterapeuta pronti a sottoscriverlo (anche perchĆ© non sottoscrivendolo uscirebbero dal circuito dei professionisti ādi fiduciaā del Giudice tutelare).
- LA CRIMINALIZZAZIONE DEL āDISTURBOā
Nellā evoluzione della āspecieā giuridica in parola, ĆØ ormai collaudato lā uso dello strumento āProcura della Repubblicaā per fare fronte alle situazioni di ādisturboā che nonostante il descritto trattamento si manifestano come āirriducibiliā.
Quando il beneficiario, il figlio, il genitore, lā amico dello stesso ānon si arrendonoā, non si rassegnano al destino di istituzionalizzazione e/o di isolamento, alla distruzione dei rapporti personali, ma al contrario continuano a sollecitare struttura, amministratore di sostegno e Giudice tutelare: sottolineando quello che non ĆØ ben organizzato, quello che va migliorato, lāinadeguatezza della condizione che si ĆØ creata:
a) prima viene ridotta al lumicino o annullata la libertĆ (in caso di beneficiario) o la possibilitĆ di contatto (nel caso di parente o amico): il messaggio ĆØ: āpiù insisti, meno ottieniā;
b) se neanche tale āavvertimentoā funziona, si viene segnalati alla Procura della Repubblica. Può trattarsi di unā accusa di stalking, di diffamazione, di maltrattamento: in tutti i casi di mostruose forzature giuridiche che possono determinare lā applicazione di misure cautelari e lā apertura di processi āa tacitazioneā di ogni protesta. La Procura della Repubblica, āfino a ieriā sorda ad eventuali denunce provenienti da ābeneficiarioā e/o da parenti o amici dello stesso, si precipita a ritenere fondato lā esposto dellā amministratore di
sostegno e/o del collega Giudice tutelare, determinando lā avvio di processi in cui (quando si tratta di parenti o amici), per ironia della sorte e sfacciataggine degli attori istituzionali, il ābeneficiarioā (senza la sua volontĆ e magari senza che lo sappia) si trova a costituirsi parte civile (per decisione dellā amministratore di sostegno e del Giudice tutelare) contro la persona che più gli vuol bene e tiene alla sua condizione ed al suo destino.
- GLI EFFETTIVI āTUTELATIā DALLā ISTITUTO DELLā AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Lo scenario descritto, quotidianitĆ drammatica per decine di migliaia di persone in rapporto a tutti i Tribunali dāItalia, rende evidente quale sia lā effettiva ātutelaā garantita dal āGiudice tutelareā, oggi, nellā esercizio del ruolo.
Il Giudice tutelare deve avallare ogni condotta dellā amministratore di sostegno e coprirne ogni magagna perchĆ© si ĆØ trattato di una sua scelta (spesso interessata), e perchĆ© ogni ācertificazioneā di inidoneitĆ dellā amministratore di sostegno si tradurrebbe in una ammissione di propria āculpa in eligendoā. Il Giudice ĆØ ātutelareā dellā amministratore di sostegno perchĆØ deve essere ātutelareā di se stesso.
E allora:
a) se per qualche ragione (magari la presenza di un bravo avvocato che non abbia paura della āmacchinaā) lā operazione āamministratore di sostegno esternoā non ĆØ riuscita, ecco che lā amministratore di sostegno indicato dal beneficiario viene sottoposto ad un controllo asfissiante, si ĆØ precisi nel chiedergli i rendiconti, si ĆØ severi nel sottolinearne le mancanze, si drammatizza ogni manifestazione di dissenso o problematica; quando lā amministratore di sostegno ĆØ esterno e ādi fiduciaā del Giudice tutelare non gli si chiede conto di nulla e si chiudono gli occhi di fronte alle più clamorosa e marchiane mancanze, cosƬ come di fronte a varie e proprie ipotesi di reato: su cui ĆØ bene tacere perchĆ© rischierebbero di āportarsi dietroā la affermazione di corresponsabilitĆ del Giudice tutelare;
b) mentre lā amministratore di sostegno può fare una telefonata (magari sul cellulare) e/o recarsi dal Giudice tutelare in Tribunale ogni volta che ĆØ utile per concordare le strategie di chiusura e di ānon disturboā, entrare in contatto con il Giudice tutelare ĆØ una fatica immane per il ābeneficiarioā, cosƬ come per eventuali parenti e/o affini costituitisi nella procedura, e/o per lo stesso amministratore din sostegno che sia effettivamente scelto dallā interessato.
- IL DISASTRO FINANZIARIO
Eā appena il caso di segnalare come il ginepraio che sopra si ĆØ cercato di illustrare presenti lā āeffetto collateraleā di produrre un ādisastro finanziarioā a carico di quanti intendano metter in discussione lā operato dellā amministratore di sostegno
esterno (e quindi del Giudice tutelare che governa la procedura) nel tentativo di affermare i diritti fondamentali del ābeneficiarioā della procedura stessa.
Acquisita lā impossibilitĆ pratica di ottenere alcun risultato āin proprioā, cioĆØ con la ragionevolezza delle argomentazioni espresse senza lāausilio di mediazioni ātecnico legaliā, ed in molti casi acquisita la stessa impossibilitĆ pratica di stabilire un effettivo canale di comunicazione di ascolto con il Giudice tutelare, si comincia a dovere affrontare le spese di avvocati e consulenti tecnici che siano in grado di offrire un supporto ed ottenere quellā ascolto che non si ĆØ riusciti autonomamente ad acquisire. Illusione che apparirĆ compiutamente tale ad anni di distanza, dopo essersi āsvenatiā nella continua ricerca di professionisti maggiormente allā altezza. Parallelo a questo ādisastro finanziarioā delle vittime della procedura, si sviluppa allā opposto lā āarricchimentoā di āautistiā e āterzi trasportatiā dalla āmacchinaā dellā amministrazione di sostegno. Allā indennitĆ dellā amministratore di sostegno ed agli incassi della āstrutturaā (cui talora devono contribuire anche coloro che si oppongono allā inserimento del beneficiario nella stessa) si aggiungono le parcelle dei consulenti tecnici dāufficio che il Giudice tutelare nomina tante più volte quanto più documentate e frequenti siano state le doglianze poste alla sua attenzione (sarĆ sempre lā amministratore di sostegno āesternoā amico del Giudice tutelare che ha designato il consulente⦠ad avere ragione). Se la āmacchinaā arriva alla criminalizzazione del disturbatore, ci saranno avvocati nominati da ADS e Giudice tutelare per le denunce, per le costituzioni di parte civile, per le azioni di risarcimento danni⦠a spese del beneficiario o della Repubblica.
V. CONCLUSIONI
Quanto precede ĆØ documentabile in ogni singolo aspetto attraverso le centinaia di āstorieā di cui āDiritti alla Folliaā ĆØ ādepositariaā, grazie alle quotidiane segnalazioni ricevute. Abbiamo āfiduciaā che il drammatico stato di cose descritto sia rimediabile attraverso la piena āpresa di coscienzaā della consistenza delle violazioni atto, e che dunque la Repubblica si mostri in grado di procedere nella direzione del ānuovoā percorso tracciato dalla civiltĆ internazionale sul fronte della ādisabilitĆ ā: non più āprotezioneā, non più ātutelaā, ma supporto al processo decisionale libero ed autonomo nel pieno rispetto della dignitĆ e dei diritti costituzionali della persona, anche quando in condizioni ritenute di ridotta autonomia.
CONVENZIONE ONU SULLA DISABILITA’: SEGNALAZIONE CRITICA NECESSITA’ FORMATIVE ED INFORMATIVE A BENEFICIO DEI GIUDICI TUTELARI E OFFERTA DI COLLABORAZIONE
LA REALTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN ITALIA
Associazione Radicale āDiritti alla Folliaā
Cristina Paderi – Segretaria
Alessandro Negroni – Presidente
Michele Capano – Tesoriere