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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Comitato Prevenzione Tortura

Dopo mezzo secolo la sentenza della Corte Costituzionale: la normativa che regola il TSO viola la Costituzione

Diritti alla Follia · 16/06/2025 · Lascia un commento

Di L.E.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, ha sancito ciò che l’Associazione ‘Diritti alla Follia‘ denuncia da anni: l’articolo 35 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che, insieme agli artt. 33 e 34 disciplina il Trattamento Sanitario Obbligatorio, è incostituzionale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, aveva sollevato dubbi di conformità costituzionale della normativa del TSO, nello specifico dell’articolo 35, per quanto concerne la mancata previsione di comunicazione del provvedimento al destinatario del provvedimento e l’assenza di garanzie di diritto di difesa e contraddittorio.

Fino ad oggi infatti, le decine di migliaia di cittadini colpiti ogni anno dal provvedimento di trattamento coattivo, non avevano possibilità di difendersi tempestivamente ed efficacemente, in quanto non venivano nemmeno preventivamente informati di essere destinatari di tale grave misura di limitazione della propria libertà, e non veniva loro assicurata la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un giudice, assistiti da un difensore.

La Consulta ha correttamente inquadrato la natura del TSO, ovvero quella di trattamento sanitario propriamente coattivo, più che obbligatorio, e ha decretato che pertanto esso richiede lo stesso diritto di contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno auditi prima della eventuale ratifica del Giudice Tutelare.

Attraverso la proposta di legge di riforma del TSO elaborata dalla nostra associazione, Diritti alla Follia, e depositata presso la Corte di Cassazione a novembre dell’anno scorso, miravamo a rendere la procedura del TSO più garantista assicurando fosse in linea con i principi della Costituzione e gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

Con la recente sentenza di cui sopra la Corte Costituzionale ha di fatto suggellato la fondatezza delle rimostranze che in questi anni abbiamo espresso attraverso il nostro attivismo, ritenendo fondata la questione posta dalla Corte di Cassazione nella persona del Procuratore generale e ha annullato l’art. 35 della Legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il TSO “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali, necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e al diritto di difesa.

Gli articoli costituzionali richiamati dalla Consulta che ad avviso della stessa sono in sofferenza nella disciplina fino ad oggi prevista dal TSO sono nel dettaglio gli artt.13, 24, 32 e 111.

L’art. 13 è incentrato sulla limitazione della libertà personale, la quale richiede ci sia sempre un’autorità giurisdizionale che, qualora un individuo venga privato della libertà personale, debba operare una valutazione di garanza. Tale valutazione, così come la normativa del TSO è stata inizialmente concepita, non trovava garanzia di effettivo svolgimento, in quanto l’audizione della persona coinvolta da parte del Giudice Tutelare era prevista come mera eventualità, e nella realtà dei fatti non si hanno testimonianze abbia mai avuto luogo. Secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”; viene inoltre  sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dall’audizione rendono il controllo giudiziale “meramente formale”, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Nella sentenza della Consulta viene chiaramente affermato: “Non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida”, poiché “si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa “.

La violazione dell’art. 24, che riconosce il diritto di difesa come fondamentale, è stata individuata dalla Corte in quanto al soggetto destinatario di TSO ne è stata fino ad ora sempre negata la garanzia, mentre il richiamo all’art.111 si riferisce alla mancata previsione del diritto al contradditorio dell’individuo all’interno del procedimento: nella pronuncia della Corte viene asserita la sussistenza della capacità processuale della persona sottoposta a TSO, che la legittima al contraddittorio, attraverso il riferimento al principio generale secondo cui “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.

L’insieme di tutte queste lapalissiane criticità giuridiche costituiscono un vero e proprio calpestamento della decantata dignità dell’individuo citata nell’art. Costituzionale n°32.  
Risulta a questo punto ormai assodato che l’impropriamente definita “Legge Basaglia” è stata quindi fin dal suo concepimento incompatibile con i diritti fondamentali previsti dallo Statuto Costituzionale, come hanno tragicamente sperimentato sulla propria pelle le numerose migliaia di persone che, in questi decenni che ci separano dall’entrata in vigore della Legge 833/78, hanno subito aberranti violazioni dei diritti umani ad opera delle istituzioni psichiatriche.

 La tardiva folgorazione sulla via di Damasco che sembra aver colto dapprima gli ermellini della Cassazione e poi i giudici custodi della Costituzione, a cui ironicamente rendiamo il merito di questa importante svolta giurisprudenziale, può essere spiegata con una verosimile maturazione dei tempi socio-politici, come risultato di scontro tra “forze” critiche e riformiste che sono riuscite a “spuntare” un pur ragguardevole successo nei confronti di un establishment psichiatrico conservatore e aggrappato con tutti gli artigli al proprio status di potere.

Il meccanismo giuridico vigente in Italia, che prevede che soltanto un giudice, nell’ambito di un procedimento penale, civile o amministrativo possa adire alla Corte Costituzionale al fine di richiedere una valutazione di costituzionalità di una data norma, ha sicuramente contribuito all’imperdonabile ritardo con cui si è giunti alla censura di una normativa illegale.

Nella fattispecie, il verdetto di incostituzionalità è il risultato dell’accoglimento dei rilievi mossi dal procuratore generale della prima sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento civile avente oggetto un TSO subito da una donna siciliana costituitasi parte lesa. La Cassazione, nella propria interrogazione, ha fatto riferimento al rapporto del Cpt (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura) che nel 2023 ha segnalato che il TSO in Italia segue un “formato standardizzato e ripetitivo” in cui il Giudice tutelare “non incontra mai i pazienti, che rimangono disinformati circa il loro status legale”.

Nonostante la svolta normativa in senso garantista, che d’ora in avanti vincolerà (almeno formalmente) l’agire degli operatori dei Servizi psichiatrici, non possiamo esimerci dal sollevare più di qualche dubbio in merito all’effettiva implementazione delle direttive delineate nella sentenza n°76/2025.  Il rischio che si profila all’orizzonte è infatti che l’audizione dell’interessato dal provvedimento si risolva con una video-chiamata del giudice a una persona già sedata, a seguito della quale si autorizzerà il TSO, mortificando così la garanzia del controllo sul divieto di violenza fisica e morale da parte del Giudice Tutelare vanificando gli intenti della Corte Costituzionale. Si segnala a questo proposito che il Tribunale di Milano ha inoltrato una comunicazione “a tutti gli ospedali del circondario” chiedendo l’attivazione di un numero di telefono adibito alle videochiamate con i giudici tutelari.

Pur accogliendo positivamente questi recenti sviluppi, constatiamo di dover continuare ad impegnarci affinché sia ottenuto il raggiungimento dei punti indicati nella proposta di riforma messa  a punto dalla nostra Associazione e da noi ritenuti fondamentali: la definizione di criteri oggettivi e giuridicamente definiti e inequivocabili che presuppongano la legittimità del TSO, il divieto di contenzione meccanica e farmacologica (attualmente sistematicamente impiegate nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura), la riduzione della durata massima della detenzione sanitaria ed altri ancora che il lettore può scoprire leggendo il testo della proposta di riforma elaborata dalla nostra associazione.

 Qui il link:  https://dirittiallafollia.it/proposte/

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Deposito in Cassazione della proposta di riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): invito alla stampa

Diritti alla Follia · 17/11/2024 · Lascia un commento

“Legalizzare” il TSO: adeguamento alla Costituzione e agli obblighi internazionali

 COMUNICATO STAMPA

L’associazione Radicale Diritti alla Follia annuncia un importante appuntamento: giovedì 21 novembre, alle ore 10:30, presso la Corte di Cassazione a Roma, avrà luogo il deposito della proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). La proposta si propone di adeguare il TSO psichiatrico alla Costituzione italiana e agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia, sanando una situazione in cui l’applicazione reale del TSO si colloca fuori dai parametri di legge.

La proposta di riforma trae ispirazione dalla recente ordinanza n. 24124 della Corte di Cassazione, che ha evidenziato gravi violazioni dei diritti costituzionali e internazionali nella normativa attuale sul TSO.

 Oggi, il TSO si trova in una condizione di illegittimità sostanziale, non garantendo i diritti fondamentali delle persone coinvolte, come il diritto all’informazione, al contraddittorio e alla difesa.

La nostra proposta mira a riportare il TSO nell’alveo della legalità, rendendolo conforme agli articoli della Costituzione italiana (artt. 2, 3,13,24, 32 e 111) e agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.

Invitiamo quindi i giornalisti interessati a partecipare e a dar voce a questa iniziativa.

La proposta di riforma si ispira a anni di lavoro portati avanti dall’Associazione Diritti alla Follia, spesso osteggiata dal mondo psichiatrico, giudiziario e istituzionale. Questa “legalizzazione” del TSO psichiatrico rappresenta una riforma necessaria per sanare decenni di violazioni sistematiche dei diritti umani, oggi evidenziate anche dalla Suprema Corte la quale ha evidenziato che la normativa vigente non garantisce:

  • Notifiche tempestive e trasparenti del provvedimento di TSO
  • Diritto al contraddittorio, per cui la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare.
  • Una piena tutela legale, tramite la nomina di un avvocato, anche d’ufficio.
  • Effettività del controllo giurisdizionale, che deve esaminare non solo la correttezza formale, ma anche il merito del provvedimento.

Queste mancanze configurano un rischio di restrizioni arbitrarie della libertà personale, un tema che la Corte Costituzionale non potrà più eludere, anche alla luce delle raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT).

I punti fondamentali della proposta

La proposta avanzata da Diritti alla Follia riflette fedelmente le necessità emerse dal dibattito giuridico e sociale:

  1. Notifica tempestiva e completa: obbligo di notificare in modo chiaro e immediato il provvedimento di TSO, con documenti completi e indicazione delle possibilità di opposizione
  2. Inserimento dello “stato di necessità” quale elemento essenziale della proposta di TSO: per giustificare l’urgenza degli interventi terapeutici sarà necessario che il medico proponente prima e il convalidante poi, certifichino in che senso le “gravi alterazioni psichiche” siano tali da configurarsi una situazione di stato di necessità ai sensi dell’art 54 del c.p.
  3. Diritto al contraddittorio: la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare in un’udienza, anche in luoghi di degenza adeguati
  4. Diritto di difesa: obbligo di nominare un avvocato, d’ufficio o di fiducia
  5. Rafforzamento del controllo giurisdizionale: esame non solo formale, ma anche sostanziale delle condizioni del diretto interessato

Questi punti si inseriscono in una tradizione di tutela dei diritti fondamentali che l’Associazione Diritti alla Follia porta avanti dal 2017, nonostante le resistenze e il disinteresse di molti settori istituzionali.

Vi invitiamo a partecipare per contribuire alla diffusione di questa iniziativa.

Per confermare la vostra presenza o per ulteriori informazioni:

  • Email: dirittiallafollia@gmail.com

Roma, 17 novembre 2024
Associazione Radicale Diritti alla Follia

Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO con legge attuale a fronteDownload
Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSODownload
24124_2024_ORDINANZA INTERLOCUTORIADownload
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Webinar: Il rapporto 2023 del Comitato per la Prevenzione della Tortura sulle visite a reparti psichiatrici e residenze sanitarie assistite: Le raccomandazioni all’Italia

Diritti alla Follia · 24/04/2023 · Lascia un commento

Il rapporto 2023 del Comitato per la Prevenzione della Tortura
sulle visite a reparti psichiatrici e residenze sanitarie assistite:
Le raccomandazioni all’Italia

Mercoledì 17 maggio dalle h.19.00 alle h.20.30

Webinar organizzato dall’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’, dedicato alla presentazione del Rapporto al Governo italiano sulla visita periodica in Italia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 28 marzo all’8 aprile 2022.

L’ incontro è dedicato ad un approfondimento all’ambito psichiatrico e a quello delle visite alle residenze sanitarie assistite (RSA).

Il rapporto integrale è presente sul sito del CPT

https://www.coe.int/it/web/cpt/italy

e sul nostro sito, dove sono presenti anche le traduzioni in italiano

https://dirittiallafollia.it/documenti/

Nel corso della visita condotta in Italia nel periodo marzo/aprile 2022, la delegazione del CPT ha esaminato il trattamento e le condizioni di detenzione delle persone detenute in quattro istituti penitenziari.

Ha esaminato inoltre il trattamento dei pazienti ricoverati nei reparti psichiatrici di quattro ospedali civili e di persone anziane non autonome residenti in due case di cura (Residenze sanitarie assistenziali o RSA). Particolare attenzione è stata rivolta all’utilizzo di mezzi di contenzione e all’isolamento dei pazienti/residenti di tali strutture. La delegazione ha inoltre esaminato il trattamento delle persone private della libertà da parte delle forze dell’ordine.

 La delegazione del CPT ha tenuto consultazioni con le autorità nazionali dei vari ministeri, con il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone private della libertà, con alcune organizzazioni non governative

Amnesty International

Antigone

Diritti alla Follia

Felícita Associazione per i Diritti nelle RSA

Elenco delle strutture psichiatriche visitate dalla delegazione del CPT

– Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (unità SPDC), Milano

– Ospedale di Cinisello Balsamo (unità SPDC)

– Ospedale di Melegnano (Unità SPDC)

– Ospedale San Camillo (Unità SPDC), Roma

Strutture socio-assistenziali

– Casa di cura Pio Albergo Trivulzio (RSA), Milano

– Casa di cura Palazzolo (RSA), Milano

Relatori:

  • Christian Loda, membro del Segretariato del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
  • Gilda Losito, responsabile Unità operativa n. 5 “Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali” dell’Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà e ristrette
  • Michele Capano, presidente associazione ‘Diritti alla Follia’

Sono previsti gli interventi di:

  • Giovanni Rossi, Club Spdc no restraint
  • Alessandro Azzoni, Felìcita – Per i diritti nelle RSA
  • Susanna Brunelli e Andrea Delliri, Rete Utenti Nazionale (RUN)

Utilizza il Qrcode per accedere direttamente a Zoom

In alternativa troverai il link di accesso sulla nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/DirittiallaFollia
o potrai richiederlo via mail a
dirittiallafollia@gmail.com

 

CPT-locandina-17-maggioDownload
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Rapporto al Governo italiano sulla visita periodica in Italia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 28 marzo all’8 aprile 2022. (Estratto dal doc. allegato)

Diritti alla Follia · 26/03/2023 · Lascia un commento

L’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ tra le organizzazioni non governative consultate.

Traduzione dei testi a cura dell’associazione ‘Diritti alla Follia’

Strasburgo, 24 marzo 2023

Nel corso della sua ottava visita periodica in Italia, la delegazione del CPT ha esaminato il trattamento e le condizioni di detenzione delle persone in quattro istituti penitenziari. Particolare attenzione è stata rivolta alle persone sottoposte a regimi restrittivi, all’impatto del sovraffollamento e alle restrizioni imposte nel contesto della pandemia di Covid-19, alla situazione delle detenute e al trattamento delle persone con disturbi mentali.

Inoltre, la delegazione ha esaminato il trattamento dei pazienti nei reparti psichiatrici di quattro ospedali civili (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura o SPDC) e degli anziani con limitata autonomia ospitati in due case di cura (Residenze sanitarie assistite o RSA). È stata prestata particolare attenzione all’uso di mezzi di contenzione e isolamento dei pazienti/residenti in queste strutture. La delegazione ha anche esaminato il trattamento delle persone private della libertà dalle forze dell’ordine.

Elenco delle strutture psichiatriche visitate dalla delegazione del CPT

– Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (unità SPDC), Milano

– Ospedale di Cinisello Balsamo (unità SPDC)

– Ospedale di Melegnano (Unità SPDC)

– Ospedale San Camillo (Unità SPDC), Roma

Strutture socio-assistenziali

– Casa di cura Pio Albergo Trivulzio (RSA), Milano

– Casa di cura Palazzolo (RSA), Milano

Organizzazioni non governative consultate dalla delegazione del CPT (pag. 90 del rapporto completo allegato)

Amnesty International

Antigone

Associazione Diritti alla Follia

Felícita Associazione per i Diritti nelle RSA

Qui di seguito un estratto relativo all’ambito psichiatrico

Strutture psichiatriche visitate

– L’SPDC dell’Ospedale Niguarda di Milano, composto da due reparti identici (SPDC I e II), rispettivamente di 20 e 22 posti letto, Al momento della visita, i due reparti ospitavano un totale di 37 pazienti (di cui 14 donne).Al momento della visita, tre pazienti erano o erano stati recentemente sottoposti a una misura di TSO.

– L’SPDC di Cinisello Balsamo è un reparto di 14 posti letto, Al momento della visita, ospitava 13 pazienti con disturbi mentali, tra cui sette donne e un minore. Nessuno di loro era sottoposto a una misura di TSO.

– SPDC di Melegnano, costituito da una struttura di 15 posti letto,al momento della visita, ospitava 15 pazienti (tra cui sette donne), due dei quali sottoposti a misura di TSO.

– L’SPDC di Roma San Camillo è costituito da un reparto di 15 posti letto,Al momento della visita, ospitava nove pazienti con disturbi mentali (cinque uomini e quattro donne), di cui due sottoposti a misura di TSO e tre pazienti in regime di sicurezza forense in attesa di essere inseriti in una REMS. Tale pratica era già stata criticata da parte del NPM (ndr:il Meccanismo preventivo nazionale dell’Italia è costituito dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà) in un recente rapporto sulla sua visita alla struttura.

  Il CPT raccomanda alle autorità italiane di garantire che la pratica di collocare i pazienti nel corridoio del SPDC di Roma San Camillo sia interrotta e che la capacità ufficiale della struttura sia limitata a 15 letti.

La delegazione ha parlato con tutti i pazienti ospitati negli SPDC visitati e non ha ricevuto accuse credibili di maltrattamenti fisici da parte del personale. Al contrario, ha riscontrato che il personale ha mostrato un approccio positivo e premuroso in tutte le strutture visitate. Alcuni reclami sono stati ricevuti dai pazienti degli SPDC di Milano Niguarda e Melegano in relazione a sporadici episodi di offese verbali e commenti sprezzanti sul loro status da parte di infermieri e assistenti infermieristici (Operatori socio-sanitari o OSS). Il motivo di questi alterchi riguardava principalmente l’uso delle mascherine e la regolamentazione dell’uso dei telefoni cellulari in reparto. Il frequente ricorso alla contenzione meccanica prolungata dei pazienti e alla contenzione chimica descritta nei paragrafi successivi costituisce un maltrattamento. Il CPT raccomanda che la direzione degli SPDC di Milano Niguarda e Melegnano eserciti una vigilanza continua e ricordi al personale, a intervalli regolari e frequenti, che i pazienti devono essere trattati con rispetto e che qualsiasi forma di abuso verbale non è accettabile e sarà sanzionata di conseguenza.

Condizioni di vita dei pazienti

Gli SPDC di competenza della Regione Lombardia garantiscono un ambiente di vita soddisfacente e condizioni igieniche molto buone per i pazienti, soprattutto alla luce dei brevi periodi di permanenza in queste strutture.

Nel SPDC di Roma San Camillo la sala comune, che fungeva anche da refettorio, era in stato di abbandono con sedie di plastica fatiscenti, vetri rotti e un televisore non funzionante. Inoltre, l’intero SPDC era in uno stato di scarsa igiene, che il personale imputava alle scarse prestazioni dell’impresa di pulizia esternalizzata dall’Ospedale San Camillo-Forlanini.

Gli SPDC dovrebbero offrire un ambiente di vita terapeutico che favorisca la cura e il benessere dei pazienti. A questo proposito, nonostante il breve periodo medio di degenza in un SPDC, le camere e le strutture comuni dovrebbero essere sempre mantenute in uno stato di manutenzione e igiene soddisfacente e dovrebbero essere adeguatamente arredate. Inoltre, i pazienti dovrebbero preferibilmente disporre del giusto livello di privacy per consentire una rapida stabilizzazione.

Il CPT raccomanda che le autorità sanitarie nazionali e regionali italiane prendano le misure necessarie per garantire che:

– presso l’SPDC di Roma San Camillo le camere e le strutture comuni siano mantenute in uno stato igienico e di arredamento soddisfacente e che il televisore della struttura comune sia riparato;

– presso l’SPDC di Melegnano, le camere a tripla occupazione siano convertite in camere a doppia occupazione e l’arredamento delle camere sia sostituito e sia messa in funzione una struttura comune dotata di un televisore;

– presso l’SPDC di Cinisello, l’installazione di docce aggiuntive, in particolare alla luce del fatto che gli SPDC in Italia sono invariabilmente per generi misti.

Inoltre, il CPT raccomanda alle autorità italiane di garantire che nella progettazione di future costruzioni e ristrutturazioni di SPDC, o nella ristrutturazione di quelli esistenti, si presti attenzione alla creazione di camere singole.

Terapie

Per quanto riguarda il trattamento psicofarmacologico, la delegazione non ha riscontrato alcun segno di ricorso sproporzionato ai farmaci in relazione alla natura e alla gravità dei disturbi mentali osservati. Inoltre, i farmaci prescritti ai pazienti presso gli SPDC visitati sono stati oggetto di rivalutazioni quotidiane e lo stato clinico dei pazienti è stato accuratamente monitorato per bilanciare la terapia in vista di una loro possibile dimissione.

La delegazione ha riscontrato che il trattamento offerto ai pazienti presso gli SPDC visitati si basava principalmente sulla farmacoterapia a causa della scarsità di attività riabilitative, ricreative e terapeutiche offerte e della durata limitata del ricovero. Con l’eccezione dell’SPDC di Milano Niguarda, dove veniva offerto ai pazienti un laboratorio artistico su base settimanale, nel resto degli SPDC visitati non erano previste attività terapeutiche di gruppo o individuali per i pazienti. La delegazione è stata informata che le restrizioni di Covid-19, persistenti e di lunga data, hanno limitato l’accesso del personale delle cooperative agli SPDC in questione. Inoltre, il personale degli SPDC di Roma San Camillo e Cinisello Balsamo non comprendeva un terapista per la riabilitazione psichiatrica.

 In linea di massima, gli interventi non farmacologici offerti negli SPDC visitati consistevano in un supporto psicologico individuale (allo scopo di assicurare la continuazione del trattamento dopo la dimissione), mentre il ruolo dei TERP consisteva nell’introdurre i pazienti alla loro futura struttura residenziale di assistenza psichiatrica. Nonostante la breve durata della permanenza media negli SPDC e la loro integrazione nell’interfaccia del DSM (in particolare in Lombardia), ciò non può essere considerato adeguato.

Nonostante il fatto che i pazienti di solito rimangano nel SPDC solo per periodi relativamente brevi, la gestione del SPDC dovrebbe sviluppare altre forme di trattamento (come terapie individuali e di gruppo). A tal fine, il personale infermieristico esistente dovrebbe ricevere una formazione supplementare e l’SPDC dovrebbe essere visitato regolarmente da uno psicologo e da un assistente sociale.

Il CPT raccomanda alle autorità regionali competenti di intervenire per diversificare il trattamento disponibile per i pazienti negli SPDC, alla luce delle osservazioni di cui sopra.

L’SPDC di Milano Niguarda è l’istituto di riferimento per il ricovero dei cittadini stranieri affetti da disturbi mentali nell’area metropolitana di Milano (compresi i migranti provenienti dal locale Centro di Accoglienza e Rimpatrio di Milano, o CPR). A tal fine, dal 2000 il DSM offre un servizio di etnopsichiatria con équipe multidisciplinari specializzate composte da psichiatri, infermieri, OSS, psicologi, educatori e assistenti sociali, nonché mediatori culturali con il compito di fornire assistenza psicoterapeutica specialistica ai cittadini stranieri sia in ambito comunitario che ospedaliero.

Il Comitato accoglie con favore l’approccio del DSM di Milano Niguarda per quanto riguarda il suo servizio di etnopsichiatria e incoraggia le autorità italiane a estendere questo progetto ad altre aree metropolitane simili in Italia, dove vi è una forte presenza di cittadini stranieri non registrati.

Il SPDC di Roma San Camillo dispone di un cortile protetto con vegetazione, circondato da una recinzione metallica e dotato di panchine e rubinetto dell’acqua, ma temporaneamente inaccessibile ai pazienti a causa di recenti fughe. Nessuno degli SPDC visitati possedeva una struttura esterna operativa. Di conseguenza, l’unica possibilità di accesso all’aria aperta per i pazienti degli SPDC di Milano Niguarda e Cinisello consisteva in due terrazze esterne protette, attrezzate con sedie, circondate da una griglia metallica anti-uscita e da barriere di vetro. Negli SPDC di Melegnano e Roma San Camillo, ai pazienti non è stata offerta alcuna possibilità di accesso all’aria aperta, a parte sporadiche passeggiate nell’area esterna dell’ospedale accompagnati da un membro del personale. Presso l’SPDC di Milano Niguarda, il personale ha riferito alla delegazione che i pazienti erano stati spesso accompagnati a passeggiare fuori dall’SPDC all’interno del perimetro dell’ospedale, ma che queste passeggiate erano state sospese dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel marzo 2020. Questa situazione è ancora più preoccupante se si considera che la stragrande maggioranza dei pazienti incontrati negli SPDC visitati era stata ricoverata su base volontaria.

Il Comitato riconosce che l’integrazione dei reparti SPDC nelle strutture ospedaliere civili esistenti rende difficile la creazione di un’area esterna adeguata e che la direzione degli SPDC è spesso costretta a improvvisare la sistemazione dei locali esistenti per consentire l’accesso all’aria aperta ai pazienti.

Il CPT ritiene che la possibilità per un paziente di stare all’aperto, preferibilmente in una zona piacevole del giardino, dovrebbe essere un diritto per ogni paziente. Inoltre, trascorrere del tempo all’aria aperta ha un impatto positivo sul benessere e sul recupero dei pazienti. Pertanto, tale accesso dovrebbe essere promosso in modo proattivo. Il Comitato ritiene inoltre che si debbano adottare disposizioni alternative per consentire ai pazienti di accedere quotidianamente a un’area esterna. Ciò può richiedere, se necessario, di accompagnare i pazienti in brevi passeggiate fuori dal reparto in regime controllato.

 Il CPT ritiene che tutti i pazienti ricoverati negli SPDC dovrebbero, salute permettendo, beneficiare di un accesso illimitato all’esercizio fisico all’aperto durante il giorno.

Alla luce di questi precetti, il CPT raccomanda di riflettere seriamente sulla necessità di progettare strutture all’aperto adeguatamente attrezzate in tutti gli SPDC e di consentire l’uso di quelle esistenti, come nel caso dell’SPDC di Roma San Camillo, sotto l’adeguata supervisione del personale.

Personale

 Il livello generale del personale sanitario all’interno degli SPDC visitati è risultato soddisfacente in relazione al numero di posti letto e di pazienti, tenendo presente che gli SPDC operano nell’ambito del relativo DSM.

Utilizzo dei mezzi di contenzione

Nel 16° Rapporto generale sulle sue attività, il CPT ha auspicato il rafforzamento e l’applicazione uniforme di chiare salvaguardie relative al ricorso a mezzi di contenzione nei confronti di pazienti con disturbi mentali. Secondo il Comitato, l’obiettivo dovrebbe essere la graduale e progressiva riduzione del ricorso a tale misura e l’applicazione di metodi alternativi per contenere i pazienti agitati. Di conseguenza, il CPT si è espresso a favore di questo approccio negli SPDC. La contenzione meccanica dei pazienti con disturbi mentali non è ancora chiaramente regolamentata nella legislazione italiana, il che pone dei dubbi sulla sua compatibilità con l’articolo 13 della Costituzione.

 In pratica, la contenzione meccanica di pazienti con disturbi mentali in un SPDC è generalmente applicata sulla base della valutazione del medico di una norma sullo stato di necessità contenuta nell’articolo 54 del CC, che in linea di principio è piuttosto restrittiva e prevede una nozione di esenzione della responsabilità penale. Alcune regioni italiane (tra cui le Regioni Lombardia e Lazio) hanno adottato protocolli sull’applicazione dei mezzi di contenzione nei confronti dei pazienti in ambiente sanitario, in linea con le linee guida del 2008 emanate dalla Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, l’Azienda Ospedaliera Metropolitana di Niguarda ha sviluppato una politica specifica e completa sull’uso della contenzione, anche nei confronti dei pazienti ricoverati in un reparto di assistenza sanitaria di tipo somatico.

Nel corso della visita, la delegazione ha esaminato l’applicazione dei mezzi di contenzione nei quattro SPDC visitati, in particolare alla luce del sistema di monitoraggio, analisi e registrazione dei dati in vigore in Lombardia dal 2010 e dei relativi protocolli regionali. Inoltre, la delegazione ha visitato l’SPDC di Melegnano, che fa parte della rete di 21 strutture psichiatriche che si sono impegnate ad adottare una “politica di non contenzione” con l’obiettivo di limitarne l’uso e applicare invece misure alternative per contenere i pazienti, come il contenimento manuale e le misure di de-escalation.

I risultati della delegazione hanno mostrato che i pazienti ricoverati nei rispettivi dipartimenti di emergenza in grave stato di agitazione, con il rischio di nuocere a se stessi o ad altri, sono stati spesso sottoposti a contenzione meccanica negli SPDC di Milano Niguarda, Cinisello e Roma San Camillo per periodi che vanno da poche ore a nove giorni. (96)

Inoltre, non era raro che i pazienti venissero sottoposti alla misura più volte nel corso dello stesso ricovero, senza che il loro status giuridico venisse modificato. (97)

La misura di contenzione consisteva nell’applicazione di cinghie di tela a ciascuno dei quattro arti per fissare il paziente in posizione supina a un letto. (98) La misura veniva normalmente attuata in una stanza con un letto singolo, ma poteva avvenire anche in stanze con due letti o addirittura in un corridoio, come nel caso del SPDC di Roma San Camillo. Il ricorso alla contenzione meccanica veniva disposto da uno psichiatra, invocando l’articolo 54 del CC, e veniva applicato ugualmente a pazienti volontari e non volontari, senza che ciò comportasse l’avvio di un TSO. (99) Le autorità italiane hanno chiarito in passato che non esiste un nesso consequenziale, oggettivo e causale tra l’imposizione di un TSO, data la sua pura natura terapeutica, e la contenzione meccanica di un paziente psichiatrico.

In genere, un braccio del paziente veniva temporaneamente liberato per la somministrazione di cibo e, nel caso in cui i pazienti avessero bisogno di urinare, venivano utilizzate bottiglie di plastica per orinatoi o assorbenti monouso.

 La misura veniva monitorata da un’infermiera ogni 15 minuti o un’ora e da uno psichiatra ogni due o quattro ore, e parametri come lo stato di agitazione, (100) la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il livello di pulsossimetria venivano accuratamente monitorati e registrati nelle relative cartelle. I pazienti bloccati potevano essere sottoposti a iniezioni coatte di farmaci sedativi. Inoltre, i protocolli della Lombardia e del Lazio prevedevano la somministrazione di una terapia anticoagulante dopo 12 ore di contenzione e l’approvazione scritta del direttore dell’SPDC per ogni estensione oltre le 24 ore. Presso gli SPDC di Milano Niguarda, Melegnano e Roma San Camillo (101) esistevano registri dedicati alla contenzione, mentre non esisteva alcun registro presso l’SPDC di Cinisello Balsamo.

Per quanto riguarda gli eventi critici verificatisi durante un periodo di contenzione meccanica, i registri consultati dalla delegazione non segnalavano in genere alcun allarme specifico. Tuttavia, un paziente di nazionalità tunisina era stato sottoposto a contenzione meccanica per un periodo di cinque giorni dal momento del ricovero presso il SPDC di Ostia, il 23 novembre 2021, fino al decesso, dovuto a una presunta insufficienza cardio-respiratoria, il 28 novembre 2021 presso il SPDC di Roma San Camillo. Al momento della visita del 2022, era in corso un’indagine giudiziaria. Il Direttore del SPDC di Roma San Camillo ha informato la delegazione che il paziente era stato costantemente monitorato dal personale.

Note

96 Ad esempio, nel SPDC di Milano Niguarda si è fatto ricorso alla contenzione meccanica 308 volte nel corso del 2021 e 58 volte fino a marzo 2022. Dall’esame dei registri è emerso che in 19 casi la misura aveva superato la durata di 40 ore. Presso l’SPDC di Roma San Camillo, dove un registro dedicato era stato introdotto solo nei mesi precedenti la visita del CPT, la contenzione meccanica era stata utilizzata 24 volte per 14 pazienti nei primi tre mesi del 2022 per periodi che andavano da 4,5 a 89 ore.

97 Ad esempio, un cittadino tunisino ricoverato presso l’SPDC di Milano Niguarda è stato sottoposto a contenzione sette volte nel corso del mese di marzo 2022 per periodi che andavano dalle 20 alle 67 ore. Il suo status di paziente volontario ricoverato non era mai stato rivisto.

98 Tutti i letti dell’ospedale erano attrezzati per l’applicazione di cinghie con chiusura a velcro.

99 Se si trattava di un paziente volontario.

100 In conformità con la scala di violenza Broset, che è una lista di controllo a 6 voci che aiuta a prevedere l’imminente comportamento violento di una persona.

101 Dal gennaio 2022 è stato introdotto un registro dedicato alla contenzione meccanica a seguito di una raccomandazione dell’NPM.

Come già accennato, le autorità sanitarie lombarde sono tra le regioni (102) che assicurano un monitoraggio accurato, la registrazione e l’analisi qualitativa dei dati sulla contenzione dei pazienti con disturbo mentale che, insieme alle attività di formazione mirata del personale, indicano un reale impegno ver Nella loro risposta alle osservazioni preliminari della delegazione, le autorità sanitarie regionali lombarde hanno ribadito il loro impegno a ridurre il ricorso alla contenzione. Hanno inoltre sottolineato che le numerose e prolungate misure di contenzione registrate presso il SPDC di Milano Niguarda sono dovute alla popolazione difficile e variegata in termini di profilo sociale dei pazienti di una specifica area metropolitana come Milano.

Per quanto riguarda l’SPDC di Melegnano, che ha adottato una politica di “non contenzione” privilegiando le misure di de-escalation e di cooling off per diminuire la necessità di ricorrere alla contenzione, la delegazione ha riscontrato un ricorso alla misura della contenzione significativamente inferiore rispetto agli SDPC vicini, nonostante coprano un bacino d’utenza più ampio. (103) Tale risultato è in parte dovuto all’applicazione di misure di de-escalation e alla valutazione del livello di aggressività dei pazienti sulla base di specifiche tabelle di valutazione del rischio di contenzione.

Ciononostante, la delegazione ha osservato una pratica che consisteva nella somministrazione di un forte sedativo a pazienti in grave stato di agitazione, equivalente alla contenzione chimica, presso l’unità di emergenza dello stesso ospedale. La contenzione chimica in questione veniva decisa dal medico di turno e veniva somministrata e monitorata da un anestesista in un’apposita shock room del dipartimento di emergenza. (104) Al risveglio, i pazienti venivano normalmente trasferiti all’SPDC. Alcuni pazienti incontrati dalla delegazione presso l’SPDC di Melegnano e sottoposti alla suddetta contenzione chimica negli ultimi mesi hanno dichiarato di ritenere questa pratica non meno intrusiva e traumatica della contenzione meccanica.

Il Comitato nutre serie preoccupazioni riguardo alla pratica di somministrare forti sedativi a pazienti agitati nella shock room del pronto soccorso dell’Ospedale di Melegnano-Predabissi e ritiene che tale contenzione chimica, somministrata per ridurre il livello di agitazione e contenere il paziente in questione, richieda un monitoraggio rigoroso e una registrazione accurata.

Il CPT desidera ricevere informazioni dalle autorità sanitarie regionali della Lombardia sul protocollo di contenzione chimica dei pazienti in vigore a Melegnano, compreso il monitoraggio e la supervisione precisi della misura, nonché le statistiche sulla sua applicazione nei confronti dei pazienti con disturbo mentale ricoverati nell’unità di emergenza.

Note

102 Un approccio simile era stato adottato dalle autorità sanitarie delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento.

103 Nel corso del 2022 non è stata applicata alcuna contenzione meccanica, mentre nel corso del 2021 ne sono state effettuate cinque nei confronti di tre pazienti per una durata massima di 64 ore. La delegazione ha potuto verificare che la registrazione e il monitoraggio della misura erano accurati e le ragioni della sua applicazione erano giustificate nelle relative cartelle dei pazienti.

104 La contenzione chimica in questione consisteva in Propofol e Midazolam.so un approccio di tipo riduttivo.

Presso l’SPDC di Melegnano la delegazione è stata informata che in caso di prolungati e ripetuti comportamenti auto ed etero-aggressivi dei pazienti o del loro rifiuto di accettare interventi terapeutici se sottoposti a TSO, il personale sanitario ricorreva occasionalmente  alla chiamata di una pattuglia dei Carabinieri in quanto riteneva che la semplice presenza di agenti di polizia in divisa nel reparto avesse un effetto benefico sul comportamento dei pazienti (cioè di de-escalation delle tensioni). Tali interventi sono stati registrati solo nel registro giornaliero degli infermieri del reparto SPDC.

Il CPT non contesta il fatto che, in casi del tutto eccezionali, l’assistenza delle forze dell’ordine possa essere necessaria in un reparto SPDC per prevenire gravi disordini e minacce all’integrità personale dei pazienti e del personale.106 Detto questo, nel caso in esame, mette in dubbio il ricorso alla presenza delle forze dell’ordine presso l’SPDC allo scopo di calmare i pazienti, poiché tali agenti non sono addestrati a gestire pazienti agitati e il loro intervento ha un elevato rischio di intimidire i pazienti presenti nel reparto. Inoltre, non è stata effettuata una registrazione accurata di tali interventi.

Il Comitato raccomanda di riconsiderare la prassi di invitare una pattuglia di Carabinieri presso l’SPDC allo scopo di calmare i pazienti agitati, subordinandola all’adozione di un protocollo di cooperazione tra il DSM e le forze dell’ordine competenti. Il protocollo in questione dovrebbe, tra l’altro, regolamentare l’accurata registrazione nei relativi registri e le circostanze eccezionali di tali interventi.

I risultati della visita del 2022 evidenziano la necessità di un nuovo impulso da parte delle autorità nazionali e regionali per mantenere il loro impegno a ridurre gradualmente e in modo coerente, fino ad eliminare, il ricorso alle misure di contenzione dei pazienti negli SPDC. A questo proposito, vanno riconosciute positivamente le misure adottate da alcune autorità sanitarie regionali come la Lombardia in termini di monitoraggio, registrazione, formazione del personale e adozione di protocolli completi sulla contenzione. Tuttavia, negli SPDC visitati sono stati riscontrati ancora troppi episodi prolungati e ripetuti di contenzione dei pazienti.

Il Comitato esprime preoccupazione per il vuoto giuridico di fatto in cui viene applicata una misura così invasiva, che solleva dubbi sulla sua conformità con l’articolo 13 della Costituzione, in particolare alla luce dell’assenza di un controllo giudiziario. Inoltre, il Comitato ritiene che l’ampio ricorso all’articolo 54 del CC, che è una norma di salvaguardia per l’esenzione della responsabilità penale del personale, sia applicato senza una valutazione rigorosa dei criteri di pericolo imminente, proporzionalità e residualità, come stabilito dall’articolo 54.

Secondo il CPT, tali criteri difficilmente possono essere applicati a pazienti che vengono trattenuti per giorni e giorni e che appaiono stabili e collaborativi con il personale, come dimostrano le relative tabelle di monitoraggio esaminate dalla delegazione.  Inoltre, il Comitato è preoccupato per il fatto che non vi sia un approccio uniforme né una comprensione da parte delle autorità italiane della necessità di avviare una procedura di TSO in caso di contenzione di un paziente ricoverato volontariamente.

Il CPT raccomanda che le autorità italiane, nel contesto dei loro sforzi per la progressiva riduzione del ricorso alla contenzione meccanica dei pazienti con disturbi mentali, adottino linee guida uniformi e obbligatorie a livello nazionale, tenendo conto dei precetti sopra citati. Si dovrebbe prestare attenzione all’esplorazione di alternative valide alla contenzione, al chiarimento delle garanzie giuridiche applicabili in termini di supervisione giudiziaria e di durata massima della misura, e a un’interpretazione più rigorosa dell’articolo 54 del Codice Penale.

Inoltre, il CPT ribadisce la raccomandazione che, ogni volta che viene imposta la contenzione meccanica a un paziente ricoverato volontariamente, venga avviata di conseguenza la procedura per l’imposizione di un TSO. Ciò dovrebbe garantire le necessarie tutele legali previste dalla Legge n. 833 del 1978 e anche il controllo giudiziario della misura che è, tra l’altro, richiesto dall’articolo 13 della Costituzione.

Garanzie

All’inizio della visita, la delegazione è stata informata che il numero complessivo di TSO era in diminuzione e ammontava a 5.398 nel 2020 (pari al 7% del numero totale di ricoveri negli SPDC).  A questo proposito, il Ministero della Salute aveva incaricato il gruppo di lavoro di elaborare una serie di misure per ottenere una più uniforme applicazione delle procedure di TSO, al fine di evitare squilibri regionali e rafforzare le tutele per i pazienti (cfr. paragrafo 171).

La situazione in relazione alla procedura applicata e alle garanzie giuridiche riguardanti l’applicazione di un TSO a un paziente psichiatrico presso gli SPDC visitati non è cambiata rispetto alla visita del 2016 del CPT. In particolare, la richiesta di attivazione di un TSO e la sua convalida vengono firmate da psichiatri dello stesso DSM e contengono, in linea di massima, una descrizione accurata dello stato del paziente e delle circostanze che hanno portato alla sua attivazione. (113) Tuttavia, sia l’ordinanza emanata dal Sindaco entro 48 ore dall’avvio della procedura sia la convalida del giudice tutelare hanno continuato a consistere in un formato standardizzato e ripetitivo, senza alcuna indicazione di una reale valutazione individuale di ciascun caso. In particolare, i giudici tutelari non si sono mai recati in visita agli SPDC per incontrare personalmente il paziente, né hanno tenuto alcuna udienza con loro. Inoltre, i provvedimenti del giudice tutelare non venivano sempre inserite nelle cartelle cliniche dei pazienti.

Inoltre, tutti i pazienti incontrati dalla delegazione del CPT che erano o erano stati recentemente sottoposti a un TSO hanno dichiarato di non essere stati informati dell’imposizione della misura, della sua cessazione o di eventuali rinnovi, né di aver ricevuto alcuna documentazione in merito. Tutti loro non erano a conoscenza delle possibili procedure di reclamo o di come contestare le decisioni giudiziarie dei loro TSO. (114) Inoltre, la delegazione ha riscontrato che solo presso l’SDPC di Melegnano esisteva un registro apposito dei provvedimenti di TSO.

Il CPT invita le autorità italiane ad agire (anche a livello legislativo) per garantire che, nel contesto di una procedura iniziale di TSO e in relazione a qualsiasi proroga del provvedimento:

– i pazienti siano prontamente informati del loro status giuridico (compresa la cessazione del TSO o il suo rinnovo), dei diritti fondamentali e delle possibilità di presentare reclami in conformità con le disposizioni della legge n. 833 del 1978;

– i pazienti vengono di norma ascoltati personalmente dal giudice tutelare competente, preferibilmente nei locali dell’ospedale;

– le cartelle cliniche dei pazienti contengano la documentazione completa relativa alla procedura di imposizione di un TSO (ovvero, certificato medico iniziale, convalida del secondo medico, ordinanza del Sindaco, convalida del giudice tutelare);

– un registro specifico delle imposizioni di TSO avviate in ambito ospedaliero sia creato e conservato presso ciascun SPDC a livello nazionale.

La delegazione ha preso atto con soddisfazione della presenza di opuscoli informativi (che illustrano le regole interne che disciplinano la vita negli SPDC) presso gli SPDC di Melegnano e Cinisello. (115) Gli opuscoli informativi sono stati distribuiti ai pazienti e controfirmati dagli stessi al momento del ricovero, sia in regime di TSO che di ricovero volontario. Detto questo, le schede non contenevano informazioni sui diritti fondamentali dei pazienti previsti dalla legislazione per quanto riguarda questioni quali le vie di reclamo contro la procedura di TSO, lo status giuridico del paziente o il consenso alle cure. Negli SPDC di Milano Niguarda e Roma San Camillo non erano presenti schede informative e i pazienti sembravano non essere informati sulle regole della struttura, sul loro status giuridico, sull’avvio o la cessazione della misura di TSO o su eventuali vie di reclamo.

Note

113 Oltre alla natura del disturbo mentale, gli psichiatri hanno descritto in generale le circostanze del suo insorgere e l’assenza di un’alternativa disponibile.

114 I pazienti sottoposti a procedura di TSO possono presentare reclamo al tribunale competente contro l’ordinanza del sindaco, nonché contro la decisione del giudice tutelare ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1978.

115 A Cinisello SPDC tali moduli erano disponibili in diverse lingue straniere.

Il CPT raccomanda di redigere e distribuire a tutti i pazienti al momento del ricovero, nonché ai loro familiari, un opuscolo informativo, disponibile in diverse lingue, che illustri la routine della struttura e i diritti dei pazienti, comprese le informazioni sull’assistenza legale, la possibilità di riesaminare il proprio ricovero (e il diritto del paziente di contestarlo), il consenso al trattamento e le procedure di reclamo. I pazienti non in grado di comprendere questo opuscolo dovrebbero ricevere un’assistenza adeguata e il contenuto dovrebbe essere adeguatamente adattato a una categoria di pazienti così vulnerabile. Ulteriori sforzi dovrebbero essere fatti per fornire ai pazienti stranieri informazioni sul loro trattamento e sulla loro situazione in una lingua a loro comprensibile.

Per quanto riguarda il consenso alle cure, i moduli standard che descrivono il consenso libero e informato alle cure e agli interventi terapeutici, firmati dai pazienti o dai loro tutori/amministratori di sostegno, erano presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti degli SPDC visitati e, in linea di principio, venivano forniti loro al momento del ricovero.

Altri aspetti

Ricoveri prolungati

 Presso il SPDC di Roma San Camillo, quattro dei nove pazienti erano stati ricoverati per periodi indefiniti in condizioni che alla delegazione sono apparse inadeguate, in quanto chiaramente non in linea con la vocazione e il profilo terapeutico di questo tipo di struttura per acuti. Tre di loro erano pazienti forensi sottoposti a una misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 216 del CC ed erano detenuti temporaneamente nell’SPDC in attesa dell’apertura di un posto in una REMS. Al momento della visita, erano stati ricoverati nell’SPDC per periodi rispettivamente di nove, sette e quattro mesi. I pazienti in questione si trovavano in condizioni stabilizzate dopo gli episodi acuti iniziali dei loro disturbi, ricevevano esclusivamente farmacoterapia e non ricevevano alcun tipo di attività riabilitativa né di consulenza individuale e non avevano accesso all’esercizio fisico all’aperto da diversi mesi.

Il CPT rimanda alle osservazioni e alle raccomandazioni formulate nei paragrafi 116-118 in merito al rapido trasferimento dei pazienti con disturbi mentali sottoposti alla misura di sicurezza del collocamento in REMS. Inoltre, alla luce delle limitate cure disponibili nell’SPDC, il CPT raccomanda che vengano prese misure per trasferire rapidamente questi pazienti in una REMS e che nel frattempo venga loro offerto l’accesso all’esercizio fisico all’aperto su base giornaliera.

Un altro paziente, affetto da una forma grave e resistente al trattamento di schizofrenia paranoide, era stato ricoverato in SPDC per 14 anni, con diversi intervalli di collocazione in comunità di cura residenziali. Il suo nuovo collocamento in una comunità di cura residenziale protetta era stato rifiutato a causa del suo comportamento aggressivo e non collaborativo. Il paziente riceveva assistenza quotidiana, 24 ore su 24, da un team di personale di una cooperativa che lo aiutava nelle sue attività quotidiane e lo accompagnava spesso a fare passeggiate nelle strutture esterne dell’ospedale. La direzione dell’SPDC riteneva che, alla luce del suo stato di degrado, il paziente non potesse più beneficiare esclusivamente di cure farmacologiche, come quelle offerte dall’SPDC, e avesse bisogno di interventi terapeutici più complessi e adattati.

Il CPT raccomanda che le autorità italiane e regionali del Lazio si attivino per trasferire questo paziente in un’adeguata struttura residenziale protetta, dove venga elaborato un programma terapeutico individuale di assistenza e riabilitazione per le sue specifiche esigenze e diagnosi psichiatriche.

Contatto con l’esterno

 In tutti gli SPDC visitati, i pazienti hanno avuto accesso ai loro telefoni cellulari per periodi prolungati durante il giorno e le strutture telefoniche erano disponibili anche nelle stanze comuni.

I pazienti avevano il diritto di ricevere quotidianamente le visite dei loro familiari, a condizione che fossero in possesso della necessaria certificazione Covid-19 e indossassero maschere facciali. Nel SPDC di Milano Niguarda, i visitatori erano ammessi in una delle stanze comuni, mentre negli altri tre SPDC le visite si svolgevano davanti alla porta d’ingresso protetta del reparto attraverso una finestra aperta, con il paziente e i visitatori che dovevano rimanere in posizione eretta.

Il CPT raccomanda che, alla luce del graduale e progressivo allentamento delle restrizioni legate alla Covid-19, le modalità di visita presso gli SPDC siano riviste per consentire l’accesso ai visitatori che indossano una protezione adeguata ai locali comuni della struttura su base giornaliera.

Procedure di reclamo e di ispezione

I pazienti con disturbi psichici hanno lo stesso diritto di presentare reclami in relazione al loro trattamento presso l’SPDC, alla luce della legislazione, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del rispettivo ospedale, come qualsiasi altro paziente. La delegazione del CPT ha esaminato una serie di reclami e ha accertato che sono stati adeguatamente trattati dall’URP entro 30 giorni e che il feedback è stato fornito ai pazienti per iscritto.

 Dal 2017 l’NPM effettua visite regolari agli SPDC e ad oggi rimane l’unico organo di controllo indipendente che effettua ispezioni. In diversi rapporti di visita, l’NPM ha riscontrato problemi di accesso alle strutture in varie regioni a causa della scarsa conoscenza del suo mandato da parte della direzione. Inoltre, l’NPM ha richiesto la creazione di uno speciale sistema di notifica di ogni TSO imposto a livello nazionale, al fine di monitorarne l’esecuzione.

Il CPT desidera essere informato sullo stato di attuazione della raccomandazione dell’NPM sulla creazione di un registro/database dei TSO a livello nazionale per consentirne il monitoraggio.

Risposta del Governo italiano al rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) sulla sua visita in Italia dal 28 marzo all’8 aprile 2022

Il Governo italiano ha richiesto la pubblicazione della presente risposta. Il rapporto del CPT sulla visita in Italia del 2022 è contenuto nel documento CPT/Inf (2023) 5.

Strasburgo, 24 marzo 2023

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI

OSSERVAZIONI DELL’ITALIA, A SEGUITO DELL’ULTIMA MISSIONE DEL COE-CPT IN ITALIA (MARZO-APRILE 2022)

16 febbraio 2023

A seguito delle nostre osservazioni preliminari, datate 25 maggio 2022, siamo in grado di fornire le seguenti informazioni:

Sul tema della contenzione, le iniziative in corso presso il Ministero della Salute sono le seguenti:

– Il già citato stanziamento di 60 milioni destinato a finanziare progetti di potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale;

– l’analisi e lo studio del documento di indirizzo “Per la sostituzione della contenzione nei contesti di cura della salute mentale”, promosso dal Tavolo tecnico di lavoro sulla salute mentale istituito presso il Ministero della Salute nel 2019, già discusso in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2021 e attualmente in fase di revisione finale. Il documento, rivolto a tutti gli attori e a tutti i livelli istituzionali, contiene specifiche raccomandazioni operative, che integrano quelle già approvate dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome nel 2010, per prevenire l’uso della contenzione e promuoverne la definitiva sostituzione entro il triennio successivo all’approvazione del documento. Tale documento prevede anche l’istituzione di una check list con indicatori specifici per il monitoraggio delle principali azioni finalizzate alla sostituzione della contenzione e un modello di registro per la rilevazione degli episodi di natura contenitiva ad uso delle Regioni e delle Province autonome.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei TSO nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), i risultati del Rapporto sulla salute mentale, che analizza ogni anno i dati del Sistema Informativo Salute Mentale, mostrano una costante tendenza alla diminuzione, con il tasso per 10.000 abitanti che passa dall’1,7 del 2015 all’1,6 del 2016, all’1,3 del 2019 e all’1,1 del 2020, con variazioni apprezzabili tra le regioni. Il Rapporto sul sistema sanitario nazionale recentemente pubblicato e relativo ai dati del 2020 mostra che nei SPDC sono stati registrati 5.398 trattamenti sanitari obbligatori, pari al 7,1% del totale dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici (76.351).

CPT-rapporto-2023-ambito-psichiatrico-estratto-ItalianoDownload
rapporto-CPT-completo-IngleseDownload
rapporto-CPT-riepilogo-Inglese-ufficialeDownload
rapporto-CPT-riepilogo-Italiano-ufficialeDownload
risposta-Governo-italiano-IngleseDownload
CPT-risposta-Italia-Italiano-ambito-psichiatricoDownload
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IL COMITATO ANTI-TORTURA DEL CONSIGLIO D’EUROPA HA EFFETTUATO UNA VISITA DI 12 GIORNI IN ITALIA

Diritti alla Follia · 11/04/2022 · Lascia un commento

Una delegazione del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa (CPT) ha effettuato una visita periodica in Italia dal 28 marzo all’8 aprile 2022. Si è trattato dell’ottava visita periodica del Comitato nella penisola.

Nel corso della visita, la delegazione del CPT ha valutato il trattamento e le condizioni di detenzione dei detenuti presso quattro istituti penitenziari ed ha anche considerato il trattamento delle persone private della libertà dalle forze dell’ordine. Inoltre, la delegazione ha esaminato le condizioni di degenza dei pazienti in quattro servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) e delle persone anziane non autonome ospitate in due residenze sanitarie assistite (RSA) .

Nel corso della visita, la delegazione del CPT ha avuto uno scambio di opinioni con Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, nonché con Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato alla Salute. Inoltre, ha incontrato Carlo Renoldi, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e Sergio Bracco, Prefetto e Capo di Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed altri alti funzionari ministeriali ed ufficiali delle forze dell’ordine competenti. Inoltre, la delegazione ha incontrato Letizia Moratti, Vicepresidente ed Assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia.

Sono stati tenuti anche incontri con Mauro Palma in qualità di Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché con rappresentanti della società civile attivi nei settori d’interesse per il CPT.

Alla fine della visita, la delegazione ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni preliminari alle autorità italiane.

La visita è stata condotta dai seguenti membri del CPT:

Alan Mitchell, Presidente del CPT e Capo Delegazione

Helena Papa

Kristina Pardalos

Philippe Mary

Vincent Delbos

Marius Caruana

Sono stati supportati da Hugh Chetwynd (Capo Divisione) e Christian Loda del Segretariato del CPT e assistiti da due esperti:

Catherine Paulet, psichiatra, Direttore del servizio regionale medico-psicologico del carcere di Baumettes, Marsiglia (Francia)

Olivera Vulic, psichiatra, ex Direttore del Centro di Salute Mentale di Podgorica, (Montenegro)

La delegazione ha visitato i seguenti luoghi di privazione di libertà:

Camere di sicurezza delle forze dell’ordine

Questura di Milano (Via Fatebenefratelli)

Comando di Compagnia dei Carabinieri di Milano Porta Monforte (Viale Umbria)

Ufficio Arresti e Fermi della Polizia Municipale di Milano (Via Custodi)

Questura di Roma (Via di San Vitale)

Dipartimento di Polizia Ferroviaria “Lazio”, Roma

Comando di Compagnia dei Carabinieri Roma Centro (Via Giovanni Giolitti)

Commissariato San Paolo di Torino (Corso Racconigi)

Comando di Compagnia dei Carabinieri Oltre Dora, Torino (Corso Vercelli)

Stazione dei Carabinieri di Torino Mirafiori (Via Guido Reni)

Istituti penitenziari per adulti

Casa Circondiariale di Milano San Vittore

Casa Circondariale di Monza

Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino

Casa Circondariale di Roma Regina Coeli (visita mirata)

Strutture psichiatriche

Grande Ospedale Metropolitano di Milano Niguarda (unità SPDC)

Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (unità SPDC)

Ospedale di Vizzolo Predabissi, Melegnano (unità SPDC)

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (Unità SPDC)

Presidi assistenziali per anziani

Pio Albergo Trivulzio, Mlano (RSA)

Istituto Palazzolo (Fondazione Don Carlo Gnocchi), Milano (RSA)

https://www.coe.int/en/web/cpt/news-2022/-/asset_publisher/F4MCR6Bvx1tS/content/council-of-europe-anti-torture-committee-carries-out-12-day-visit-to-italy?_101_INSTANCE_F4MCR6Bvx1tS_languageId=it_IT

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