Di L.E.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, ha sancito ciò che lāAssociazione ‘Diritti alla Follia‘ denuncia da anni: l’articolo 35 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che, insieme agli artt. 33 e 34 disciplina il Trattamento Sanitario Obbligatorio, ĆØ incostituzionale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, aveva sollevato dubbi di conformitĆ costituzionale della normativa del TSO, nello specifico dellāarticolo 35, per quanto concerne la mancata previsione di comunicazione del provvedimento al destinatario del provvedimento e lāassenza di garanzie di diritto di difesa e contraddittorio.
Fino ad oggi infatti, le decine di migliaia di cittadini colpiti ogni anno dal provvedimento di trattamento coattivo, non avevano possibilitĆ di difendersi tempestivamente ed efficacemente, in quanto non venivano nemmeno preventivamente informati di essere destinatari di tale grave misura di limitazione della propria libertĆ , e non veniva loro assicurata la possibilitĆ di far valere le proprie ragioni davanti ad un giudice, assistiti da un difensore.
La Consulta ha correttamente inquadrato la natura del TSO, ovvero quella di trattamento sanitario propriamente coattivo, più che obbligatorio, e ha decretato che pertanto esso richiede lo stesso diritto di contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno auditi prima della eventuale ratifica del Giudice Tutelare.
Attraverso la proposta di legge di riforma del TSO elaborata dalla nostra associazione, Diritti alla Follia, e depositata presso la Corte di Cassazione a novembre dellāanno scorso, miravamo a rendere la procedura del TSO più garantista assicurando fosse in linea con i principi della Costituzione e gli obblighi internazionali assunti dallāItalia.
Con la recente sentenza di cui sopra la Corte Costituzionale ha di fatto suggellato la fondatezza delle rimostranze che in questi anni abbiamo espresso attraverso il nostro attivismo, ritenendo fondata la questione posta dalla Corte di Cassazione nella persona del Procuratore generale e ha annullato lāart. 35 della Legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a questāultima notificato.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il TSO āun vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontĆ dellāinteressato e incidente sulla sua libertĆ fisicaā, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali, necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertĆ personale e al diritto di difesa.
Gli articoli costituzionali richiamati dalla Consulta che ad avviso della stessa sono in sofferenza nella disciplina fino ad oggi prevista dal TSO sono nel dettaglio gli artt.13, 24, 32 e 111.
Lāart. 13 ĆØ incentrato sulla limitazione della libertĆ personale, la quale richiede ci sia sempre unāautoritĆ giurisdizionale che, qualora un individuo venga privato della libertĆ personale, debba operare una valutazione di garanza. Tale valutazione, cosƬ come la normativa del TSO ĆØ stata inizialmente concepita, non trovava garanzia di effettivo svolgimento, in quanto lāaudizione della persona coinvolta da parte del Giudice Tutelare era prevista come mera eventualitĆ , e nella realtĆ dei fatti non si hanno testimonianze abbia mai avuto luogo. Secondo la Corte Costituzionale ā lāaudizione in sede di convalida āassume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dellāesistenza di una rete di sostegno familiare e socialeā; viene inoltreĀ sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dallāaudizione rendono il controllo giudiziale āmeramente formaleā, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Nella sentenza della Consulta viene chiaramente affermato: āNon si oppongono allāobbligo di comunicazione e allāobbligo di audizione le ragioni dellāurgenza connesse alla convalidaā, poichĆ© āsi tratta di adempimenti connessi alla libertĆ personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa ā.
La violazione dellāart. 24, che riconosce il diritto di difesa come fondamentale, ĆØ stata individuata dalla Corte in quanto al soggetto destinatario di TSO ne ĆØ stata fino ad ora sempre negata la garanzia, mentre il richiamo allāart.111 si riferisce alla mancata previsione del diritto al contradditorio dellāindividuo allāinterno del procedimento: nella pronuncia della Corte viene asserita la sussistenza della capacitĆ processuale della persona sottoposta a TSO, che la legittima al contraddittorio, attraverso il riferimento al principio generale secondo cui āla persona conserva la piena capacitĆ processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacitĆ di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilitĆ psichicheā.
Lāinsieme di tutte queste lapalissiane criticitĆ giuridiche costituiscono un vero e proprio calpestamento della decantata dignitĆ dellāindividuo citata nellāart. Costituzionale n°32.
Risulta a questo punto ormai assodato che lāimpropriamente definita āLegge Basagliaā ĆØ stata quindi fin dal suo concepimento incompatibile con i diritti fondamentali previsti dallo Statuto Costituzionale, come hanno tragicamente sperimentato sulla propria pelle le numerose migliaia di persone che, in questi decenni che ci separano dallāentrata in vigore della Legge 833/78, hanno subito aberranti violazioni dei diritti umani ad opera delle istituzioni psichiatriche.
La tardiva folgorazione sulla via di Damasco che sembra aver colto dapprima gli ermellini della Cassazione e poi i giudici custodi della Costituzione, a cui ironicamente rendiamo il merito di questa importante svolta giurisprudenziale, può essere spiegata con una verosimile maturazione dei tempi socio-politici, come risultato di scontro tra āforzeā critiche e riformiste che sono riuscite a āspuntareā un pur ragguardevole successo nei confronti di un establishment psichiatrico conservatore e aggrappato con tutti gli artigli al proprio status di potere.
Il meccanismo giuridico vigente in Italia, che prevede che soltanto un giudice, nellāambito di un procedimento penale, civile o amministrativo possa adire alla Corte Costituzionale al fine di richiedere una valutazione di costituzionalitĆ di una data norma, ha sicuramente contribuito allāimperdonabile ritardo con cui si ĆØ giunti alla censura di una normativa illegale.
Nella fattispecie, il verdetto di incostituzionalitĆ ĆØ il risultato dellāaccoglimento dei rilievi mossi dal procuratore generale della prima sezione civile della Corte di Cassazione nellāambito di un procedimento civile avente oggetto un TSO subito da una donna siciliana costituitasi parte lesa. La Cassazione, nella propria interrogazione, ha fatto riferimento al rapporto del Cpt (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura) che nel 2023 ha segnalato che il TSO in Italia segue un āformato standardizzato e ripetitivoā in cui il Giudice tutelare ānon incontra mai i pazienti, che rimangono disinformati circa il loro status legaleā.
Nonostante la svolta normativa in senso garantista, che dāora in avanti vincolerĆ (almeno formalmente) lāagire degli operatori dei Servizi psichiatrici, non possiamo esimerci dal sollevare più di qualche dubbio in merito allāeffettiva implementazione delle direttive delineate nella sentenza n°76/2025. Il rischio che si profila allāorizzonte ĆØ infatti che lāaudizione dellāinteressato dal provvedimento si risolva con una video-chiamata del giudice a una persona giĆ sedata, a seguito della quale si autorizzerĆ il TSO, mortificando cosƬ la garanzia del controllo sul divieto di violenza fisica e morale da parte del Giudice Tutelare vanificando gli intenti della Corte Costituzionale. Si segnala a questo proposito che il Tribunale di Milano ha inoltrato una comunicazione āa tutti gli ospedali del circondarioā chiedendo lāattivazione di un numero di telefono adibito alle videochiamate con i giudici tutelari.
Pur accogliendo positivamente questi recenti sviluppi, constatiamo di dover continuare ad impegnarci affinché sia ottenuto il raggiungimento dei punti indicati nella proposta di riforma messa a punto dalla nostra Associazione e da noi ritenuti fondamentali: la definizione di criteri oggettivi e giuridicamente definiti e inequivocabili che presuppongano la legittimità del TSO, il divieto di contenzione meccanica e farmacologica (attualmente sistematicamente impiegate nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura), la riduzione della durata massima della detenzione sanitaria ed altri ancora che il lettore può scoprire leggendo il testo della proposta di riforma elaborata dalla nostra associazione.
Qui il link: https://dirittiallafollia.it/proposte/

