Lettera aperta dell’associazione ‘Diritti alla Follia’ alle istituzioni competenti
al Collegio del Garante nazionale delle persone
private della libertĆ personale e ristrette
al portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali
dott. Samuele Ciambriello
al Collegio dei Dipartimenti salute mentale
al Ministero della Giustizia
p.c. al Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT)
Dott. Christian Loda
p.c. al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilitĆ (CRPD)
Oggetto: Manifesta condizione di tipo detentivo e incompatibilitĆ della stessa con la misura di sicurezza della ālibertĆ vigilataā
Egregi destinatari,
la scrivente associazione radicale āDiritti alla Folliaā ĆØ nata nel 2018 dandosi statutariamente lāobiettivo di impegnarsi sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone sottoposte:
1) a varie forme di coercizione in ambito psichiatrico;
2) ai cosiddetti istituti di protezione dellāindividuo (tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
3) alle misure di sicurezza per i soggetti non imputabili.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso:
1) lāelaborazione di disegni di riforma finalizzati ad introdurre elementi di maggiore tutela e garanzia della persona nellāambito delle procedure coercitive in ambito psichiatrico;
2) esposti, su casi individuali come su problematiche di sistema, ad Istituzioni di vigilanza e monitoraggio sul piano nazionale ed internazionale;
3) campagne di informazione e sensibilizzazione su tali temi
Gli istituti civilistici dellāinterdizione e dellāamministrazione di sostegno ā che riguardano la quasi totalitĆ delle persone dichiarate socialmente pericolose e perciò destinatarie di una misura di sicurezza ā non consentono alla persona di agire in giudizio autonomamente sia nellāambito dei procedimenti civili che nellāambito dei procedimenti penali, ivi compresa la nomina del difensore di fiducia che ĆØ fatta dal tutore/AdS.
La legge 2014/81, che ha riformato da ultimo le misure di sicurezza per i non imputabili, prevede una misura di sicurezza detentiva: la REMS (residenza esecuzione misura sicurezza) ed una misura di sicurezza non detentiva: la libertĆ vigilata. A riguardo:
1) la libertĆ vigilata ĆØ prevista per un tempo indefinito, potendo essere rinnovata senza alcun limite in rapporto alla valutazione della perdurante pericolositĆ sociale di un individuo;
2) la libertĆ vigilata ĆØ nella realtĆ essa stessa una misura di sicurezza detentiva, giacchĆ© da un lato la Corte di Cassazione italiana ritiene compatibile con la libertĆ vigilata la prescrizione dellāobbligo di risiedere di notte in una struttura sanitaria, e dallāaltro lato le strutture sanitarie sono governate da āRegolamenti interniā che vietano (oltre allāuso cellulari etcā¦) le uscite anche diurne (se non previa specifica autorizzazione ed essendo accompagnati da operatori).
Dunque in Italia ĆØ possibile, in ragione della propria disabilitĆ e presunta pericolositĆ , essere totalmente privati della propria libertĆ per un tempo indefinito.
La libertà vigilata è statisticamente importante, poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi.
Alla persona in stato di libertĆ vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati. La libertĆ vigilata si traduce sistematicamente in una indebita condizione di detenzione per le migliaia di persone che vi sono coinvolte.
Il dibattito pubblico ĆØ concentrato sugli āospitiā delle REMS, e sul funzionamento delle stesse, a fronte di unāassoluta indifferenza ā nonostante i numeri ben più alti ā verso le condizioni vissute dai āliberi vigilatiā (vedi doc. allegato).
La disciplina e la pratica esecuzione delle misure di sicurezza per i non imputabili presenta delle lacune e dei vuoti di tutela. Essa ĆØ indefinita nei contorni ed ĆØ potenzialmente perpetua nei rinnovi: ciò di fatto consente il perpetuarsi di forme di āergastolo biancoā a carico degli incapaci di intendere e di volere.
La previsione di determinati precetti deve necessariamente tenere in considerazione la natura non detentiva della misura di sicurezza della libertĆ vigilata, in caso contrario saremmo dinanzi ad una vera e propria ātruffa delle etichetteā. Applicare una determinata misura colorandola con i tratti tipi di unāaltra costituirebbe, infatti, una grave violazione di legge ancorchĆ© una restrizione non giustificata alla libertĆ di movimento, costituzionalmente garantita. Nel 2013, la Suprema Corte scriveva che ālāimposizione di prescrizioni non può giungere a modificare la natura della misura di sicurezza (della libertĆ vigilata) che si contraddistingue -come indica la sua stessa denominazione- per una condizione di libertĆ del soggetto, cioĆØ di non detenzione e non ricovero obbligatorio presso determinate struttureā (I sez., 11.06.2013, n. 26702).
Eā necessario, pertanto, verificare, di volta in volta, se le prescrizioni, in concreto applicate, in ragione della pericolositĆ sociale del prevenuto, possano mascherare una misura detentiva in luogo di una non detentiva formalmente irrogata.
Siamo di fronte, allāevidenza, della privazione, a carico del soggetto interessato, di ogni possibilitĆ di godere di momenti di libertĆ , autenticamente definibile come tale: cioĆØ di muoversi ed uscire senza accompagnamento e senza autorizzazione, sia pure in orari definiti e restando reperibile.
La Corte di Cassazione, attraverso varie pronunce ha tracciato il discrimen fra libertĆ vigilata legittima e illegittima. Per valutare la legittimitĆ o meno della misura, ĆØ necessario andare oltre lāetichetta che gli ĆØ stata attribuita dal giudice che lāha applicata, andando ad indagare sulle prescrizioni e valutandone la portata afflittiva.
Associazione āDiritti alla Folliaā