Una nuova questione sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) arriva davanti alla Corte costituzionale. Con unāimportante ordinanza, il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di legittimitĆ costituzionale su alcune lacune della normativa che regola il procedimento di TSO, in particolare per quanto riguarda il diritto alla difesa della persona sottoposta al trattamento.
Lāordinanza ĆØ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ĀŖ Serie speciale ā Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026.
Per lāassociazione Diritti alla Follia, si tratta di un passaggio di grande rilievo nel dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi.
La questione nasce da un ricorso presentato da una persona sottoposta a TSO contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare. Nel corso del procedimento, il Tribunale di Firenze ha rilevato che la normativa vigente ā in particolare lāarticolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina il procedimento di convalida del TSO ā presenta una serie di lacune rispetto alle garanzie difensive.
Nel caso concreto, durante lāaudizione davanti al giudice tutelare il paziente aveva dichiarato di voler contattare i propri avvocati. Tuttavia, tale richiesta non ĆØ stata presa in considerazione nel procedimento di convalida. Questo elemento ha contribuito a far emergere il problema più generale: la legge non prevede espressamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.
Secondo il Tribunale di Firenze, la disciplina attuale non garantisce adeguatamente il diritto di difesa sancito dallāarticolo 24 della Costituzione.
In particolare, la normativa non prevede:
- lāobbligo di informare la persona sottoposta a TSO della facoltĆ di nominare un difensore di fiducia
- la comunicazione dellāordinanza del sindaco anche al difensore eventualmente nominato
- la presenza del difensore durante lāaudizione davanti al giudice tutelare
- la comunicazione al difensore del decreto di convalida del giudice.
Secondo il collegio giudicante, queste omissioni assumono un peso ancora maggiore se si considera la natura del TSO. Pur essendo formalmente collocato nellāambito dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, il trattamento sanitario obbligatorio comporta una significativa limitazione della libertĆ personale, poichĆ© la persona viene ricoverata e trattenuta coattivamente in una struttura ospedaliera.
Per questo motivo, il Tribunale ritiene che la tutela del diritto di difesa non possa essere considerata un elemento accessorio.
La questione si inserisce in un percorso giurisprudenziale recente.
Nel 2025 la Corte costituzionale ĆØ giĆ intervenuta sulla disciplina del TSO con la sentenza n. 76, dichiarando illegittimo lāart. 35 della legge 833 nella parte in cui non garantiva alcune fondamentali garanzie procedurali, tra cui:
- la comunicazione del provvedimento alla persona interessata
- lāaudizione della persona prima della convalida
- la notifica del decreto di convalida.
Lāordinanza del Tribunale di Firenze rappresenta quindi un nuovo passo nello stesso percorso di rafforzamento delle garanzie.
Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione sollevata dal tribunale, la normativa potrebbe essere ulteriormente modificata per riconoscere esplicitamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.
Il trattamento sanitario obbligatorio ĆØ uno degli strumenti più delicati dellāordinamento sanitario. Introdotto con la riforma psichiatrica del 1978 e oggi disciplinato dagli articoli 33-35 della legge n. 833/1978, esso consente lāimposizione di cure anche contro la volontĆ della persona quando sussistono determinate condizioni cliniche e di urgenza.
Ma proprio perchƩ si tratta di un intervento coercitivo, esso deve essere accompagnato da garanzie giuridiche particolarmente rigorose.
Quando lo Stato interviene sulla libertĆ personale e sullāautodeterminazione sanitaria, non ĆØ sufficiente che la procedura sia rapida: deve essere anche giusta e garantita.
La possibilitĆ di essere assistiti da un avvocato ā soprattutto quando la persona stessa lo richiede ā rappresenta una condizione essenziale per assicurare un effettivo contraddittorio e per evitare che decisioni cosƬ incisive vengano prese senza un adeguato controllo giuridico.
Lāassociazione Diritti alla Follia segue da anni le criticitĆ della normativa e delle prassi relative al TSO.
La questione sollevata dal Tribunale di Firenze evidenzia ancora una volta come il sistema attuale presenti zone dāombra sul piano delle garanzie procedurali.
Riteniamo che il riconoscimento esplicito del diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO sia un passaggio necessario per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente ĆØ esattamente una delle criticitĆ che lāassociazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO, lāassociazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilitĆ di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalitĆ delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei āpazienti psichiatriciā. La questione oggi rimessa alla Corte costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.
La proposta di riforma e la relativa relazione illustrativa sono consultabili qui:
https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/
Testo dellāordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-04&atto.codiceRedazionale=26C00038&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario
Lāauspicio ĆØ che la Corte costituzionale colga questa occasione per rafforzare ulteriormente le garanzie previste dallāordinamento, affermando un principio semplice ma fondamentale: anche nelle situazioni di crisi, i diritti non possono essere sospesi.
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