La sentenza n. 157/2026 riconosce la necessità della difesa tecnica obbligatoria nella convalida e nella proroga del TSO. Ma per la nostra Associazione c’è un altro elemento particolarmente significativo: la Corte richiama espressamente la proposta di legge di iniziativa popolare che avevamo elaborato e le garanzie che già prevedeva.
Il 2 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 157/2026, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio sia assistita, nella procedura di convalida e nell’eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d’ufficio.
La Corte parte da un dato fondamentale: il TSO incide sulla libertà fisica della personae, proprio per questo, deve essere circondato dalle garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione. La difesa tecnica non può quindi essere semplicemente facoltativa. Secondo la Corte, una simile soluzione rischierebbe di lasciare prive di assistenza proprio le persone che, per le condizioni in cui si trovano, possono avere maggiori difficoltà a nominare autonomamente un difensore. La difesa tecnica obbligatoria serve invece ad assicurare a ogni persona un’assistenza professionale nel momento in cui è sottoposta a una coazione fisica autoritativa.
La sentenza stabilisce quindi che, quando viene comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona deve essere informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Se non lo nomina, dovrà essere assistita da un difensore d’ufficio designato dal Giudice tutelare. Il difensore dovrà essere tempestivamente informato e potrà partecipare all’audizione della persona ai fini della convalida; il decreto di convalida dovrà essergli notificato. Le stesse garanzie valgono anche per l’eventuale proroga del TSO.
Fin qui, la decisione della Corte rappresenta un passaggio di grande rilievo sul terreno delle garanzie della persona sottoposta a TSO.
Ma per Diritti alla Follia c’è qualcosa di ulteriore.
Nella sentenza la Corte dedica infatti uno specifico passaggio agli interventi degli amicus curiae e richiama espressamente l’Associazione Diritti alla Follia, che aveva depositato un proprio intervento nel giudizio.
La Corte ricorda che la nostra Associazione aveva presentato una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo «Adeguamento della procedura e dell’esecuzione del TSO psichiatrico alla Costituzione ed agli obblighi internazionali dell’Italia», annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2024. E soprattutto ne richiama il contenuto.
La proposta prevedeva infatti già la notificazione dell’ordinanza di TSO con l’avviso, a pena di nullità, del diritto alla difesa tecnica obbligatoria e gratuita, l’applicazione delle garanzie proprie del procedimento penale nella fase di convalida, la nomina di un difensore d’ufficio in assenza di un difensore di fiducia e la garanzia dell’audizione della persona interessata, anche attraverso il proprio difensore.
La Corte dà conto anche della posizione sostenuta da Diritti alla Follia nel giudizio: dopo la precedente sentenza n. 76 del 2025, l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria costituirebbe uno “sviluppo costituzionalmente imposto” delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta a TSO. È un passaggio che per noi ha un significato preciso.
Non è una ricostruzione fatta oggi, dopo la decisione della Corte. La proposta esisteva già. La difesa tecnica obbligatoria era già scritta nella nostra proposta di riforma del TSO.
È per questo che possiamo dire che quello raggiunto oggi è un approdo che indicavamo come indispensabile fin dalla nascita di Diritti alla Follia, nel 2018.
Abbiamo cominciato allora una lunga nuotata che oggi ci ha portato a riva. Una piccola zattera che, nel corso degli anni, ha dovuto resistere a parecchi pescecani, compresi quelli di razza adriatica che navigano nelle acque di Trieste, e che hanno cercato di affondare la prospettiva che indicavamo, ostracizzandola o apertamente osteggiandola.
L’“avvocato tra i piedi” è stato per anni uno spauracchio non soltanto negli ambienti più retrivi della psichiatria e del diritto italiani, ma anche, e per certi versi soprattutto, in una parte della psichiatria e del diritto “progressisti”, sedicenti “basagliani”, impegnati nella celebrazione dei riti misterici nei quali si venerava l’intoccabilità della “180”.
La possibilità che una persona sottoposta a TSO potesse avere accanto un professionista incaricato di difenderne concretamente i diritti veniva considerata quasi un corpo estraneo.
Oggi quel corpo estraneo è diventato una garanzia costituzionale.
La sentenza n. 157/2026 arriva a poco più di un anno dalla sentenza n. 76/2025, con la quale la Corte costituzionale era già intervenuta sull’articolo 35 della legge n. 833 del 1978, riconoscendo alla persona sottoposta a TSO garanzie relative alla conoscenza del provvedimento, all’informazione e all’ascolto da parte del Giudice tutelare.
Ora la Corte aggiunge un altro elemento essenziale: la persona deve poter essere assistita da un difensore nel procedimento che decide della convalida e dell’eventuale proroga di una misura che incide sulla sua libertà personale.
Non è dunque una nostra ricostruzione a posteriori. È scritto nella sentenza della Corte. La proposta che avevamo elaborato prevedeva già quella garanzia.
E dunque dobbiamo riprendere il mare.
Dai “beneficiari” dell’Amministrazione di sostegno, istituzionalizzati e privati della possibilità di esprimere il consenso alle cure attraverso procedure che non prevedono, tra l’altro, l’indispensabile presenza di un avvocato, ai “liberi vigilati” condannati alla cura a tempo indeterminato, ci sono altri approdi da raggiungere, altre difficili traversate da compiere.
Alle persone che hanno subito per decenni il “TSO reale”, alle vittime della violazione del diritto di difesa mentre la Repubblica si impossessava del loro corpo, magari sepolte e dimenticate nelle discariche del nostro Paese, dedichiamo questa giornata, questa vittoria.
Leggi la Sentenza 157/2026 della Corte costituzionale
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