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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Diritti alla Follia

Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO con legge attuale a fronte

Diritti alla Follia · 01/05/2021 · 1 commento

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Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO

Diritti alla Follia · 01/05/2021 · Lascia un commento

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Campagna critica su Amministrazione di Sostegno

Diritti alla Follia · 27/04/2021 · 16 commenti

SE LA TUTELA DIVENTA RAGNATELA

Se la Tutela diventa Ragnatela: Campagna su amministrazione di sostegno

(pagina Facebook della campagna)

La presente Campagna ĆØ aperta alla sottoscrizione di quanti ne condividono il contenuto: privati cittadini, associazioni, comitati, collettivi, gruppi spontanei, etc. Per aderire alla campagna invia un’email ad dirittiallafollia@gmail.com o utilizza direttamente la pagina contatti del nostro sito. Nell’oggetto indica:

Aderisco/aderiamo alla Campagna promossa dall’associazione
“Diritti alla Follia” “Amministrazione di sostegno : Se la tutela diventa ragnatela”

COSA PUOI FARE

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A 18 anni dalla sua introduzione nel Codice Civile, la Legge 6/2004 istitutiva della figura dell’Amministratore di Sostegno, che veniva presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, ĆØ diventata, in moltissimi casi, uno strumento attraverso il quale ĆØ possibile limitare fortemente laĀ libertĆ Ā e violare iĀ dirittiĀ dei diretti interessati, cosiddetti ā€œbeneficiariā€œ.

ƈ infatti emerso nel corso degli anni, sia dagli organi di stampa che dalle testimonianze degli amministrati o dei loro familiari, un forte malcontento sull’operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno.

Capita raramente che la cronaca dia conto di vicende connesse all’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno. Quando accade ĆØ perchĆ© purtroppo si sono verificati casi di mala gestione o comunque illeciti legati al patrimonio dell’amministrato.

Purtroppo però non si tratta solo di questo: forse in tanti non sanno che, nonostante la legge non preveda che l’amministratore si sostituisca totalmente al ā€œbeneficiarioā€, questa ĆØ la tendenza che si ĆØ venuta ad instaurare. Spesso ĆØ l’amministratore ad interfacciarsi con i servizi sanitari e/o prestare al posto dell’amministrato il consenso informato alle cure e ad effettuare le scelte al suo posto.

Si assiste cosƬ, del tutto inconsapevoli, impreparati, non debitamente informati e/o ascoltati, all’emanazione, da parte dei Giudici Tutelari, di decreti che conferiscono ā€œampi poteriā€ agli amministratori di sostegno, spesso estranei alla famiglia, in cui si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici etc., spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, parere, consenso o dissenso.

L’utilizzo concreto dello strumento gestionale dell’istituto dell’amministrazione di sostegno si esprime spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilitĆ  di replica dato che, quasi sempre, i Giudici Tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari e i servizi sociali, escludendo anche i familiari quando definiti ā€œnon collaborantiā€.

Per quanto concerne i diritti dei soggetti con disabilitĆ ,

la Convenzione ONU (ratificata dall’Italia attraverso la promulgazione della legge 18/2009), all’art. 12 riconosce loro piena capacitĆ  giuridica, ne sancisce ā€œpari riconoscimento davanti alla leggeā€ e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontĆ  e delle loro preferenze.

CriticitĆ 

La legge sull’amministrazione di sostegno cosƬ com’è in molti casi funziona benissimo. Purtroppo però contiene delle trappole logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla come strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole. Essa estende infatti smisuratamente le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, perchĆ© stabilisce che il Giudice Tutelare possa sottoporre ad amministrazione di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona afflitta da una ā€œinfermitĆ  o menomazione fisica o psichicaā€ che la renda ā€œanche solo parzialmente e temporaneamenteā€ impossibilitata a provvedere ai suoi interessi.

La legge non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia ed il grado dell’infermitĆ  e dell’incapacitĆ  necessarie e sufficienti a limitare le libertĆ  della persona (perchĆ© di questo si tratta), sottoponendo  la vita di un qualsiasi soggetto fragile, ed i suoi beni,  ad un amministratore di sostegno, che molto spesso  si sostituirĆ  alla volontĆ  del soggetto, negandone cosƬ il diritto costituzionale ad autodeterminarsi nel rispetto delle leggi vigenti.

Si rileva una certa ambiguitĆ  nella Legge n. 6/2004 laddove il Giudice Tutelare competente può, discrezionalmente e senza garanzie particolari, imporre un amministratore di sostegno diverso da quello scelto e pre-designato dallo stesso beneficiario. Giova ricordare, inoltre, che non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o, quanto meno accettato, il sostegno e abbia indicato la persona da nominare, nel senso che il rifiuto non preclude l’istituzione della protezione giuridica nei suoi confronti.

Attraverso prassi ormai consolidate dai supposti legislativi dalle maglie molto ampie, l’istituto dell’amministrazione di sostegno può dare origine a veri e propri abusi che il Giudice Tutelare ha il potere e l’obbligo di impedire verificando le relazioni periodiche degli amministratori, ma che nel concreto non ne ha nĆ© il tempo nĆ© i mezzi, e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni quantomeno discutibili.

La legge 6/2004, non può e non deve assumere connotati di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli e/o delle loro famiglie, poichĆ© non ĆØ con, e per quello scopo, che ĆØ stata istituita.

Dalla relazione del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertĆ  personale, anno 2020 (La Persona Tutelata):

ā€œSpesso, si concretizza il rischio che lo strumento giuridico della tutela possa paradossalmente diventare ā€˜garanzia’ di esclusione della persona, certamente fragile, ma non per questo incapace di comprendere la sua vita e le decisioni che la riguardano, trovandosi cosƬ, suo malgrado e nonostante le previsioni delle norme sovranazionali, a essere sottratta a una vita libera.ā€

LEGENDA ACRONIMI

A.D.S.  Amministrazione/tore di Sostegno
C.R.P.D.  Convention for the Rights of People with Disabilities
P.O. Personal Ombudsman
D.S.M. Distretto Salute Mentale
C.S.M. Centro Salute Mentale
C.P.S. Centro Psico Sociale
T.S.O. Trattamento Sanitario Obbligatorio
A.S.O. Accertamento Sanitario Obbligatorio
G.T. Giudice Tutelare
S.I.L. Servizio Inserimento Lavorativo
R.S.A. Residenza Sanitaria Assistita
C.R.T. ComunitĆ  Riabilitazione Terapeutica
R.E.M.S. Residenza per l’Esecuzione Misure di Sicurezza

TI INVITIAMO AD ISCRIVERTI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

ISCRIVITI
TESTIMONIANZE: (espandi per visualizzare)

Qui di seguito alcune testimonianze a noi pervenute, su esperienze negative avute con gli amministratori di sostegno. Ringraziamo quanti ci hanno scritto e quanti continueranno insieme a noi questo necessario e lungo percorso. Rinnoviamo il nostro invito ad inviarci le vostre testimonianze.

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E.F.

Buongiorno, sono una disabile, ero ogni giorno assistita da un bravo operatore che mi assisteva negli atti della vita, dopo che ho avuto una diagnosi di malattia mentale me lo hanno tolto, sono stata licenziata e un assistente sociale che non mi conosce mi ha messo un ADS, io chiesi aiuto ad una associazione che si batte per i diritti dei disabili, all’inizio mi risposero poi sparirono. Ancora adesso aspetto che qualcuno si interessi alla mia storia ma nessuno si fa mai vivo.
A tutto questo si aggiunge che sono stata derubata dei miei risparmi.

U.R.

La mia non è una situazione felice, il mio non può considerarsi un caso ben gestito.
La famiglia intera e le badanti si azzuffano, mi derubano, usano la psichiatria e la polizia per punirmi.ā€Se non accetti l’invaliditĆ  sei malato di menteā€ – questo mi dice lo psichiatra, vuole parlare solo lui.
Lui, gli operatori, negano la realtĆ  domestica che vivo, zeppa di malesseri e perversioni dei familiari e di qualche condomino, ma giustificano la mia presa in carico coatta. Continue chiamate al DSM e alle forze dell’ordine, TSO e ADS, internamento e interdizione.  Dopo 12 anni l’assegno mensile di 270 euro lo gestiranno emissari e diagnosti; mi sento danneggiato dai neurolettici, da cattiva alimentazione e dall’internamento a vita presso questi luoghi segreti chiamati SIR (Strutture intermedie residenziali) o ComunitĆ  ad alta protezione per residui manicomiali o psicotici, luoghi mai scoperti ed indagati, dove raramente sono effettuati controlli dai NAS dei Carabinieri.
Ho assistito a violenze su altri pazienti.
Le invaliditĆ  civili per malattia mentale sono proprio la privazione di tutti i diritti che devono essere liberamente esercitati per garantire il benessere sia mentale che fisico, quindi la stessa salute mentale, lo star bene con se stessi e gli altri. Mi sento privato delle possibilitĆ  concrete di affrontare la sofferenza , la vita, di crescere, di essere autonomo e incluso nel mondo sociale.
Chi ha capito e sa intende, chi ĆØ estraneo e si improvvisa sapiente continui a fantasticare.
Si impadroniscono della vita altrui, ne fanno ciò che vogliono, la distruggono.
Ho chiesto aiuto a chi si dice contro gli usi e abusi della psichiatria, la continua risposta non ĆØ altro che quella di accettare la realtĆ  e sottostare, non ribellarsi e comportarsi bene, abbassare la testa, quindi mi hanno dato torto al pari degli altri.
Se mi rifiuto mi fanno la lobotomia chimica; TSO e ADS o REMS, costretto nuovamente ad essere folle come tutti i folli, contro la mia volontĆ , ā€œbravoā€ fare il ā€œbravoā€,pensare e agire come loro, facendo come loro male a se stessi e agli altri. Questo ĆØ il prezzo della negazione: negazione della realtĆ , dei diritti/doveri, dei conflitti, del tempo e degli spazi, dei luoghi e delle persone stesse.
Mi hanno tolto il diritto di lavorare, vorrei vivere da solo lontano da tutti.
Non ho diritto al tempo, allo studio, allo spazio, alla mia libertà e alla tranquillità, né ad avere i miei soldi del mio conto online che gestisce mio cugino indebitamente. Ed è vietato denunciarli. Chi li autorizza? Non hanno titolo, facoltà e autorità per farlo. Qui si sta scherzando con la mia vita

A.F.

La mia ĆØ stata ed ĆØ una sostituzione, quasi non esistessi.

In 5 anni mi ĆØ costata 7000 euro per fare documenti per la successione ereditaria che non hanno ancora finito. Per non parlare dei TSO che mi hanno fatto, dovuti alla situazione insopportabile nella quale mi trovo, veri e propri sequestri di persona. Il resto non ĆØ sintetizzabile. Sono caduta in un tranello. Il giudice continua a prorogarmi l’ADS per questi ricoveri in psichiatria.

M.B.

Anche per mio figlio abbiamo preso l’ADS. Avevo chiesto ad un avvocato, si ĆØ preso 1500 euro, spendeva continuamente e mio figlio non ha più voluto. Il giudice ha nominato un altro amministratore tramite un’associazione che si ĆØ presa subito 600 euro. Sarebbe stato bene che l’ADS fosse un familiare, me ne rendo conto solo ora, e mi sembra sia troppo tardi.
Un avvocato mi ha detto che fare l’ADS ĆØ una rogna …
Mio figlio prende l’assegno di invaliditĆ  di 280 euro al mese e questi non gli dĆ  neanche la tredicesima perchĆ© dice : ā€ ci sono le speseā€, oltre a prendersi altri soldi sempre con l’autorizzazione del giudice tutelare.  A noi genitori non dice niente, chiede solo soldi, noi siamo solo gli ufficiali pagatori.

M.A.

L’ADS ha risolto tutti i problemi relativi all’aspetto economico senza mai dare peso alla mia volontĆ  perchĆ© ero soltanto una persona malata di mente come dichiarato dai medici ospedalieri.

C.S.

Non sono contenta di come operano giudice tutelare e ADS nei confronti delle mie richieste. Mia madre subisce tutti i giorni la violenza della Legge 6/2004.
Sono la figlia di una signora di 81 anni affetta da deterioramento cognitivo avanzato, ricoverata presso una struttura convenzionata e soggetta ad ADS dal 2013.
Mia madre soffre di allucinazioni e delirio sin dall’insorgenza della sua malattia neurodegenerativa, negli anni ĆØ stato redatto specifico piano terapeutico per la sua persona, da uno psichiatra del CSM prima e poi da un neurologo del SSN, presso l’ospedale, che però dal 2017 ĆØ andato in pensione.
Da allora la dose di psicofarmaco è stata progressivamente ridotta dal medico di medicina generale (MMG) che collabora con la struttura per tutti gli ospiti paganti. Ciò ha comportato una recrudescenza del delirio in mia madre che sembra immersa in una trance dolorosa, dove piange e si dispera e si lamenta per ore, non riesco ad interagire con lei se non con grande fatica a causa della sua totale assenza dalla realtà circostante.
Ho provato a segnalare il problema agli infermieri diverse volte, ma loro si rifiutano di parlarmi o negano che il problema esista. Ho quindi richiesto di far fare una visita specialistica a mia madre con spesa a mio carico, nulla si ĆØ risolto però: la geriatra (da me scelta su indicazione di altri familiari e alla quale avevo delineato precisamente le mie perplessitĆ ) venuta a visitare mia madre in struttura dichiara, al contrario di quanto mi aveva assicurato al telefono precedentemente, che non si sentiva di poter cambiare o alterare in alcun modo la terapia prescritta dal MMG, limitandosi a redigere una relazione del tutto vaga e di valutazione molto superficiale, addebitando le lamentele e il pianto di mia madre a una generica ā€œrichiesta di aiutoā€ tipica dei malati di quella malattia neurodegenerativa.
Recentemente ho chiesto nuovamente all’ADS di poterle far fare una visita specialistica, questa volta da parte di uno psichiatra esperto,  ma l’ADS mi ha scritto:

  • di non sapere nulla della sofferenza di mia madre (la stessa dell’anno scorso) visto che i sanitari della struttura non lo hanno informato di nulla al riguardo (ma il problema ĆØ lo stesso dell’anno scorso);
  • di poter autorizzare la visita solo se presente anche mio fratello.

Specifico che detto ADS, cosƬ come il giudice tutelare, ĆØ ben a conoscenza della violenza e dell’aggressivitĆ  sistematica di cui sono stata fatta oggetto da parte di mio fratello. Nel 2017 ĆØ stato precluso a tutti i famigliari il contatto con i sanitari della struttura, provvedimento scaturito dalla rinuncia di mio fratello alla potestĆ  sanitaria su nostra madre. Il giudice tutelare l’ha accolta senza esitazione ma ha anche escluso tutti gli altri famigliari da questo diritto, me compresa.
Questo allontanamento ha sicuramente portato gravi conseguenze allo stato di mia madre, la continuativa frequentazione quotidiana con lei mi ha reso una brava interprete delle sue esigenze e poi io conosco il suo trascorso medico, potrei dare notizie utili a chi si prende cura di lei in questo momento. Come può essere che il Giudice Tutelare a questo non dia importanza?
Se chiedo delle visite specialistiche a mie spese continuano a impormi come condizione preliminare la presenza di mio fratello, eppure le spese rimarrebbero a mio totale carico, mio fratello non vuole contribuire in nulla per la sua congiunta. Per rimediare a questo ho anche più volte proposto di recapitare a lui il certificato finale di visita.
Non solo mi ĆØ stata preclusa la potestĆ  sanitaria, mi sono stati vietati dal giudice anche i rapporti puramente conoscitivi sulle condizioni di salute di mia madre, questo perchĆ© l’ADS gli ha riportato che la sottoscritta non aveva fatto ā€œdel suo meglio per andare d’accordo con la strutturaā€, non menzionando  quindi tutti i problemi che la struttura stessa aveva causato a mia madre e che sono stati puntualmente da me segnalati allo stesso ADS. Ciò comporta che se mia madre sta male, se viene portata in ospedale, nessuno mi dice ciò che ĆØ successo. Questo trattamento ĆØ stato voluto per me dai dirigenti della struttura e dall’ADS di mia madre,  ratificato e approvato dal giudice tutelare, senza nessuna possibilitĆ  di replica o di difesa della mia persona. Tale atteggiamento psicologico e morale proviene inoltre da dirigenti strettamente osservanti della fede cattolica, essendo la struttura di proprietĆ  della Curia territoriale.
Le mie istanze al tribunale, per l’ADS, non hanno avuto alcuna risposta nĆ© ĆØ di mia conoscenza  se siano effettivamente pervenute all’attuale GT. Questa mancanza di segnali, di comunicazione tra Istituzioni e cittadini immagino sia un comportamento solito, passa per normale e non mi sembra giusto.

F.B.

La storia psichiatrica di mio fratello, inizia nel 1999 con il primo ricovero in psichiatria. Seguono altri ricoveri negli anni fino a che nel 2003, viene inserito in una comunitĆ  C.R.T. per circa un anno per poi fare ritorno a casa. La diagnosi ĆØ schizofrenia (uditore di voci). La stessa identica terapia per tipologia e quantitĆ , all’uscita della comunitĆ , verrĆ  protratta in tutti gli anni a venire, fino al 2020 (antipsicotici, antidepressivi, ansiolitici). Un anno dopo quell’evento, nel 2004, decido di distaccarmi dalla famiglia ed inizio una convivenza, ancora attuale, con la mia compagna, a circa 30 km di distanza, in altra provincia adiacente. Mantengo negli anni i rapporti con la famiglia. Arriviamo al 2017, anno in cui entrambi i nostri genitori si ammalano di cancro e decedono pochi mesi dopo, a cavallo tra il 2017 e 2018. Fin dall’inizio del decorso dei nostri genitori, mi occupo di mamma, papĆ  e mio fratello. Dopo i primi mesi di malattia, decido volontariamente di dimettermi dall’azienda per quale lavoravo, con ruolo tra l’altro cardine per l’attivitĆ . Prendo questa decisione in quanto iniziavano ad essere numerosi i ricoveri in emergenza dei nostri genitori e per poter seguire più da vicino mio fratello. Contestualmente inizio a prendere rapporti anche con il CPS di mio fratello, sostituendomi in toto ai miei genitori.
A giugno 2018, si chiudono le 2 successioni per decesso dei nostri genitori ed io e mio fratello, ereditiamo tutto al 50% non essendoci testamento specifico. Ereditiamo sia immobili, sia una consistente liquiditĆ  economica, sempre al 50%. Tra gli immobili ereditati, vi ĆØ una casa sfitta da anni, in condizioni vetuste, un piccolo negozietto in affitto ed un bilocale in affitto. Anche la casa dei nostri genitori diviene di nostra proprietĆ  al 50% tra me e mio fratello. Appartamento che viene utilizzato esclusivamente da lui (quindi non 1° casa per il sottoscritto). Decido quindi come prioritĆ , di poter mettere almeno in vendita l’immobile sfitto decadente, onde evitare inutili spese in quanto impossibile da mettere a reddito. Per fare ciò, decido di chiedere una procura semplice per agevolare un domani mio fratello, nelle pratiche notarili in quanto mio fratello, può spostarsi autonomamente solo entro un tot di km dall’abitazione dei nostri defunti genitori mentre per giungere in posti nuovi, preferisce almeno le prime volte, avere la sicurezza della mia presenza.
Tuttavia, pur avendo trovato nel frattempo un acquirente pronto ad acquistare e rogitare tale immobile, non abbiamo più notizie dal notaio che doveva rogitare. Mi contatta il notaio qualche settimana seguente, comunicandomi che, dopo essersi confrontata con la psichiatra del CPS che segue mio fratello, mi informa che non può più rogitare. Per rogitare, occorre che io chieda ad un tribunale di poter diventare ADS di mio fratello.
Tra l’altro contestualmente, la psichiatra storica di mio fratello che lo aveva seguito per 20 anni, decide di non tenerlo più in carico dopo che il sottoscritto ha effettuato poche settimane prima un incontro specifico con tale dottoressa per parlare espressamente della possibilitĆ  di un percorso alternativo al CPS, con altri medici, volto ad una dismissione graduale delle terapie farmacologiche fin dove possibile e a determinate condizioni (avvicinamento di mio fratello al sottoscritto). Tale possibilitĆ  viene espressamente negata e secondo il parere del CPS, mio fratello dovrĆ  continuare ad assumere a vita le terapie prescritte valutando come assolutamente non attuabile, una riduzione nel tempo degli psicofarmaci, per tipologia e quantitĆ .
A dicembre 2018, giungono quindi in tribunale, le pratiche per diventare ADS di mio fratello e a gennaio 2019, abbiamo la 1° udienza con il GT In occasione dell’udienza, dichiaro in modo del tutto trasparente al giudice che:

1)     Dei 2 affitti che percepiamo, il 50% destinato a mio fratello ĆØ stato trattenuto dal sottoscritto diversi mesi dopo la chiusura delle successioni (antecedentemente infatti, utilizzo tutta la mia liquidazione dalla dimissioni lavorative), in virtù di un accordo tra me e mio fratello in quanto, quest’ultimo gode in via del tutto esclusiva dell’appartamento dei nostri genitori (mentre io, pago l’affitto con la mia compagna nell’immobile dove risediamo). Per me inoltre, l’appartamento dove vive mio fratello, non ĆØ prima casa e quindi mi sono ritrovato a pagare unicamente l’IMU (tra l’altro molto elevata) su tale immobile. Inoltre, pur avendone diritto, non ho mai chiesto alcuna indennitĆ  di locazione a mio fratello per l’utilizzo esclusivo dell’appartamento dei genitori defunti nonostante fosse in comproprietĆ  al 50%.

2)     A dimostrazione della mia totale trasparenza e buona fede nei confronti di mio fratello, riferisco al giudice che nonostante io incassi il 50% degli affitti di mio fratello, per me tutto ciò ĆØ comunque una perdita economica perchĆ© il mio stipendio, pre-dimissioni l’anno precedente, era ben più consistente rispetto la cifra totale incassata dagli affitti.

3)     Informo il giudice del motivo esclusivo per richiedere di essere nominato ADS di mio fratello, ovvero poter vendere l’immobile sfitto vetusto come da richiesta del notaio ed un domani, poter trovare una soluzione abitativa per mio fratello più vicina a me e alla mia compagna, anche perchĆ© la zia che abita sotto casa di mio fratello, non gradisce la sua presenza. Quindi, vendere in futuro anche l’appartamento dei nostri genitori dove vive mio fratello per poter comprare un nuovo immobile vicino alla mia residenza. Questa soluzione comunque, da verificarne la fattibilitĆ  nei modi e nei tempi più opportuni per mio fratello, dato che lui ha sempre vissuto con i nostri genitori. Per nessun altro motivo, richiedo di diventare ADS di mio fratello in quanto lui conserva diverse autonomie.
Mio fratello in udienza, alla domanda del giudice riguardo la sua volontĆ  di un possibile trasferimento abitativo più vicino al sottoscritto (o in convivenza previo acquisto di adeguato immobile) risponde che ā€œci devo pensare, al momento non sono sicuro di trasferirmiā€, come normale che sia e in diritto di qualunque persona, prendersi del tempo prima di fare una scelta simile.
Passano alcuni mesi in attesa del decreto di nomina e a mia sorpresa, viene nominato come ADS di mio fratello, un commercialista con poteri unicamente amministrativi per gli atti di straordinaria amministrazione mentre per le scelte terapeutiche, tali decisioni rimangono totalmente in carico al beneficiario. Il GT in decreto dichiara che l’incasso del 50% degli affitti, ĆØ contrario agli interessi del beneficiario ed inoltre, rilevando in udienza che mio fratello non era sicuro di trasferirsi, interpreta la mia ipotesi/suggerimento di valutare in futuro il trasferimento di mio fratello come una forzatura nei suoi confronti adducendo quindi, che il mio comportamento, ĆØ inadeguato agli interessi e alle volontĆ  del beneficiario. A mio fratello viene quindi limitato l’uso del suo conto corrente tramite una tessera che può essere ricaricata unicamente dall’ADS cosa che prima non aveva in quanto lui ha sempre avuto un suo bancomat gestito da lui in totale autonomia e mai in passato, anche in presenza dei genitori, ha utilizzato il suo denaro in maniera sconsiderata.
Nel corso di tutto il 2019, nonostante la nomina esterna di un ADS, continuo ad occuparmi di mio fratello. Tutte le settimane, lo porto 2 volte a settimana presso la mia residenza per fare assieme dei lavori di artigianato che a lui piacciono, facendo circa 200 km ogni settimana, per tutto il 2019. Questo in virtù del fatto, di aver chiesto che mio fratello, non frequentasse più una cooperativa che frequentava nel 2018 a causa di alcuni spiacevoli episodi che riportava al sottoscritto. Inoltre, propongo questa soluzione anche per iniziare ad abituare mio fratello ad allontanarsi da casa sua, viste le sue note storiche difficoltĆ  a raggiungere e frequentare luoghi e persone a lui poco conosciuti, distanti da casa. Tutto ciò, dopo le prime iniziali difficoltĆ , avviene in maniera del tutto naturale per mio fratello tant’è che nel 2019, effettua con la mia presenza oltre 100 trasferimenti dalla sua residenza a casa mia, per fare questi lavori d’artigianato nel box del garage condominiale dove vivo.
Tralascio il dettaglio dei primi colloqui avvenuti tra il sottoscritto, la mia compagna ed il 1° ADS colloqui in cui in modo del tutto palese, l’ADS si pone nei miei confronti in modo molto provocatorio, cercando il più possibile di distaccare la mia presenza e i miei interventi nella vita e quotidianitĆ  di mio fratello. Da sottolineare che da inizio 2019 fino a maggio 2019, riesco con molta fatica a trovare uno psichiatra privato ed uno psicologo che dichiarano di potersi prendere in carico mio fratello anche in seguito ad un ipotetico trasferimento e che soprattutto, sono disposti a valutare positivamente un percorso mirato ad una possibile graduale riduzione delle terapie farmacologiche nel tempo, a differenza del CPS, come da volontĆ  espressa più volte negli anni da mio fratello in famiglia. Difatti, nel corso dei primi mesi del 2019, i due professionisti privati effettuano diverse sedute di psicoterapia domiciliari con mio fratello e addirittura nell’ultima occasione, prima della nomina dell’ADS, mio fratello effettua anche una seduta di psicoterapia direttamente in studio da uno dei 2 professionisti, a molti KM di distanza da casa sua, questo a dimostrazione della capacitĆ  di mio fratello di allontanarsi anche molto da casa e di affrontare nuove sfide nella vita, con il mio supporto.
Tuttavia, nel 1° incontro fra mio fratello e l’ADS, l’ADS prova a indebolire la convinzione di mio fratello nel proseguire il percorso privato terapeutico che stavamo costruendo da alcuni mesi in accordo e fuori dal CPS, uscendo in tal modo dalle funzioni che per decreto gli spettano. Dice che sono troppo costosi i medici che abbiamo trovato e che il CPS ĆØ più vicino e comodo da raggiungere. Il percorso terapeutico privato di mio fratello viene di fatto, interrotto bruscamente dall’ADS non conoscendo inoltre minimamente, cosa era stato fatto negli anni passati ed i risultati invece ottenuti grazie alla mia costante presenza e a quella della mia compagna. Tutto ciò in occasione del suo primissimo incontro con mio fratello.
Arriviamo ad ottobre 2019, mese in cui il 1° ADS di dimette volontariamente dal suo incarico in quanto mio fratello, nel corso dei mesi del 2019 in ambito ADS, decide volontariamente di fare questo passo, ovvero di trasferirsi in convivenza con il sottoscritto e la compagna in adeguato immobile da acquistare o in immobile del tipo villetta a schiera. Comunica quindi in totale autonomia al CPS, al SIL e all’ADS, la sua intenzione di trasferirsi vicino a me e alla mia compagna.
Le dimissioni di questo 1° ADS, vengono giustificate dallo stesso ā€œa causa di problemi famigliari e lavorativiā€ proprio quando avrebbe invece dovuto iniziare ad adempiere al suo lavoro di ADS.
Io e il mio avvocato tuttavia, non sappiamo nulla delle dimissioni dell’ADS ad ottobre 2019 infatti veniamo informati dallo stesso ADS che il giudice tutelare, fisserĆ  un udienza per decidere il da farsi in merito al trasferimento ma ciò non corrisponde al vero. Solo dopo un accesso del mio avvocato al fascicolo cartaceo in cancelleria a dicembre 2019 (nel fascicolo telematico non vengono spesso riportati gli allegati in PDF dei provvedimenti e comunicazioni del GT e ADS), scopriamo che l’ADS si ĆØ dimesso, che il giudice non ha mai voluto fissare un’udienza e che soprattutto lo stesso ADS, come da richiesta specifica del giudice, comunica a quest’ultimo di ā€œnon essere a conoscenza di alcun eventuale percorso psicoterapeutico post trasferimentoā€ quando invece aveva in mano ben 3 relazioni mediche dei nostri professionisti privati nelle quali si spiegava appunto, la loro futura presa in carico di mio fratello e cosa avrebbero fatto dal punto di vista farmacologico, psico-sociale, lavorativo, famigliare. Inoltre lo stesso ADS, aveva conosciuto di persona lo psichiatra privato su richiesta del sottoscritto in occasione di un meeting richiesto da me, direttamente in CPS. Inoltre, conosceva perfettamente cosa aveva fatto anche lo psicologo privato e cosa avrebbe fatto post trasferimento.
Accedendo a dicembre 2019 al fascicolo cartaceo, scopriamo che il giudice nel frattempo, nomina un nuovo amministratore di sostegno (un avvocato), il tutto a insaputa del sottoscritto, del mio avvocato e di mio fratello. Il nuovo ADS, diviene effettivamente operativo solo dopo i giorni seguenti l’epifania 2020. Nel frattempo, chiede al tribunale un preventivo di rimborso di equo indennizzo di 800€ per l’anno 2019, cifra a parere del sottoscritto spropositata in quanto lo stesso ADS, non aveva nemmeno ancora gli accessi al c/c dell’amministrato, gestito ancora a tutti gli effetti, dal precedente dimissionario ADS, nĆ© aveva gestito minimamente alcun aspetto burocratico da adempiere ne confronti di mio fratello tale da giustificare per l’anno 2019, una richiesta di tale portata.
Con il mio avvocato, continuiamo a fare istanze su istanze, sia per chiedere urgentemente udienza sia per mettere in rilievo i fatti trascorsi incongruenti con quanto comunicato dagli ADS ma il tribunale non risponde alle nostre richieste di riceverci a udienza nƩ approfondisce il lavoro svolto dagli ADS offrendoci un contraddittorio, nƩ approfondendo la situazione in ambito sanitario in relazione a CPS, medici privati e famigliari. I rapporti avvengono sostanzialmente fra tribunale, ADS e CPS.
Arriviamo ai primi giorni di febbraio 2020, pochi giorni prima che scoppiasse ufficialmente la pandemia covid-19 il Italia con le prime restrizioni sociali/sanitarie. Da evidenziare che nel corso dell’anno precedente, nel 2019, si erano inoltre verificati dei fatti spiacevoli tra la badante di mio fratello (assunta per cucinare e pulire casa 3 ore al giorno). Fatti riguardanti non solo puramente il modo di gestire la casa da parte della signora ma anche dei rapporti tra la badante e mio fratello, palesemente a parere del sottoscritto, nel condizionarlo psicologicamente per evitare di trasferirsi (salvaguardando cosƬ il suo posto di lavoro). Il sottoscritto nel 2019 e 2020, segnala al tribunale e agli ADS, l’urgenza di sostituire quella persona ma anche in questo caso, sia il tribunale sia gli ADS, ritengono le nostre richieste infondate e di poco conto pur avendole dimostrate come reali, nei fatti, con tanto di prove fotografiche. Propongo cosƬ a mio fratello i primi giorni di febbraio, di trasferirsi a casa nostra per una prova di convivenza dato che nĆ© il tribunale, nĆ© gli ADS, nĆ© il CPS, nĆ© la badante agevolano in alcun modo questo passaggio. Decisione volta a dare un segnale forte al tribunale, per farmi ricevere almeno in udienza dal GT ed anche per salvaguardare mio fratello dalla situazione che si era creata a casa sua con la badante, in evidenti rapporti di fiducia con l’ADS.
Mio fratello il giorno stesso della proposta, si trasferisce da noi. Per questo trasferimento, il GT segnala prontamente alla Procura della Repubblica questo fatto per accertare eventuali provvedimenti di penale rilevanza nei miei confronti. Il motivo di questo provvedimento da parte del giudice risulta agli atti come ā€œun trasferimento coercitivo e illegittimo su iniziativa del fratello in quanto il CPS dichiara nell’ultima relazione clinica che, nel caso mio fratello si trasferisse dal sottoscritto, potrebbe avere potenzialmente rilevanti scompensi psichici per fobie da allontanamento dal suo abituale luogo di residenzaā€ aspetto ampiamente non veritiero in quanto nel corso del 2019, mio fratello ha frequentato e conosciuto spesse volte, la cittĆ  e la residenza dove vivo, come giĆ  descritto addietro in questo documento.
Tale provvedimento del GT ci perviene pochi giorni l’inizio della convivenza provvisoria (bilocale condominiale). A quel punto, capisco che non ci sono più speranze per un futuro definitivo trasferimento di mio fratello nĆ© per una possibile futura dismissione graduale delle terapie farmacologiche come era in progetto di fare al trasferimento, a determinate condizioni, con i medici privati. Propongo quindi di sfruttare tale situazione di trasferimento temporanea, per iniziare in autonomia con mio fratello, a ridurre gradualmente le terapie farmacologiche.
Dismissione parziale che avverrĆ  per un totale del 50% circa rispetto le quantitĆ  della terapia abituale, nel corso dei 3 mesi di convivenza, durante i quali mio fratello non solo migliora in modo evidente la sua situazione psico-emotiva ma anche fisica (registro a tal proposito, diversi video di vita quotidiana facendoli visionare anche all’ADS). Difatti mio fratello, fino ad una settimana prima del suo rientro a casa dei genitori, dopo 3 mesi di convivenza, diventa anche completamente autonomo in alcuni spostamenti, senza il supporto della mia presenza.
Tuttavia dopo 3 mesi di convivenza, mio fratello mi comunica di voler rientrare a casa sua in quanto preferirebbe come giusto e normale che sia, avere una casa sua e degli spazi tutti suoi in quanto non riesce ad adattarsi ad alcune situazioni di convivenza con la mia compagna, di condivisione degli spazi comuni (non ha una sua camera da letto, dorme sul divano letto in sala), routine e situazione di vita che mai aveva affrontato prima, se non con il sottoscritto.
Anche in questi 3 mesi, il GT richiede all’ADS di relazionare in merito alla situazione di convivenza ma l’ADS non effettua addirittura alcuna telefonata al suo amministrato di sua iniziativa. Anzi… gli unici 3 contatti telefonici tra l’amministrato e l’ADS avvengono su iniziativa di mio fratello, per richiedere la ricarica della tessera ricaricabile.
Una volta che mio fratello torna a casa sua, lo sento telefonicamente nei 3 giorni seguenti e vado a trovarlo anche una volta per sincerarmi che stesse bene, cosa che a tutti gli effetti noto rilevando che non ci sono particolari problemi di ansia.
8 giorni dopo tuttavia, vengo a conoscenza che mio fratello richiede all’ADS che vuole assolutamente trasferirsi in quanto si trova a disagio nell’essere rientrato a casa sua e alla fine, riferisce di trovarsi meglio in compagnia del sottoscritto.
L’ADS ne prende atto, lo comunica al GT. Due giorni dopo, interviene a domicilio la psichiatra del CPS e mi riferisce telefonicamente che mio fratello ĆØ in uno stato di forte ansia. Gli viene ripristinata quasi la totalitĆ  delle terapie dismesse parzialmente durante la convivenza, tutte in una volta sola.
La badante, continua a recarsi al domicilio di mio fratello ed il suo posto di lavoro, ĆØ stato mantenuto nel corso dei 3 mesi di convivenza a casa del sottoscritto.

Da evidenziare quanto segue, in riferimento all’ADS

Se dovessi riassumere le criticitĆ  degli ADS con i quali sono venuto a contatto:

– non pagavano le utenze della casa intestata a A. o lo facevano sempre in ritardo rischiando la chiusura di luce/gas dell’appartamento

– non hanno mai rimborsato la zia che abita sotto casa di A. e che anticipava le somme dovute da mio fratello per il giardino, fognatura, luce comune, acqua comune

– al sottoscritto, non hanno mai rimborsato diverse spese, nonostante fossero di totale competenza di A.; mi ĆØ stato riconosciuto dopo oltre 1 anno solo un parziale rimborso

– Il tribunale ha imposto la tessera ricaricabile ad Andrea, con ricariche di circa 250/300 euro. Mio fratello ha sempre avuto il suo bancomat personale senza alcuna limitazione, ed ĆØ stato sempre autonomo in tal senso, e non ha mai creato problemi dimostrandosi sempre cauto nelle spese. Non capisco perchĆ© abbiano applicato questa misura con lui.

– Il secondo ADS, cosƬ come il primo, non risponde mai alle mie e-mail su argomenti che mi riguardano direttamente avendo in comunione immobili e adempimenti burocratici, spesso da risolvere urgentemente

– Il tribunale non fa alcun commento nĆ© accenno alle relazioni dei medici privati ma fa unicamente e sempre riferimento, alle relazioni cliniche del CPS che mai hanno agevolato il mio interesse fraterno per A.

– Nel fascicolo telematico, risultano approvate dal GT 3 atti di straordinaria amministrazione tra cui il benestare per la vendita della casa sfitta in condizioni vetuste, ma io non ho avuto comunicazione di questo da nessuno, nemmeno da parte dell’ADS

– Tutti gli ADS non si sono mai interessati ai pareri medici dei professionisti privati, privilegiando di fatto le relazioni cliniche del pubblico

– Tutti gli ADS sono risultati palesemente impreparati nel gestire un amministrato con diagnosi psichiatrica, adottando provvedimenti e iniziative non previste nei loro decreti di nomina.

OMBUDSMAN PERSONALE: (espandi per visualizzare)

Una proposta che viene dalla Svezia:

L’Ombudsman Personale (OP)

un ottimo modello da cui prendere esempio

Dal 1995, la PO-SkĆ„ne , un’organizzazione non governativa (ONG) con sede nella provincia svedese di SkĆ„ne,  attua convenzioni con i comuni e nelle aree rurali per fornire un servizio attraverso delle figure professionali denominate Ombudsman Personali, dei supporter, impiegate esclusivamente su richiesta  degli utenti psichiatrici, i clienti.
Premesso che in Svezia il sistema giuridico relativo alla Tutela  prevede poteri parziali in capo al Tutore il quale decide solo su questioni patrimoniali, l’Ombudsman Personale (OP) identifica le esigenze di assistenza dei clienti e garantisce che ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno. Non esiste una legge specifica a riguardo, l’OP rappresenta una valida alternativa alla figura del Tutore (chi ha un OP non necessita di un Tutore e la gestione del danaro avviene in autonomia), infatti attualmente in Svezia questo servizio ĆØ stato adottato in tantissimi Comuni. La maggior parte degli utenti/clienti che negli anni hanno usufruito di questo servizio (gratuito per gli utenti) hanno ridotto, se non azzerato, i ricoveri, le istituzionalizzazioni, il ricorso alla psichiatria in generale.

SkĆ„ne ĆØ la provincia più a sud della Svezia, ha circa un milione e centomila abitanti. PO-SkĆ„ne ĆØ una ONG  gestita da utenti, ex utenti, sopravvissuti alla psichiatria  e da un’associazione di familiari.
Il sistema con Ombudsman Personale (OP) in favore di utenti psichiatrici ĆØ un’innovazione svedese sviluppatasi in seguito alla riforma psichiatrica  del 1995.
Uno dei compiti più importanti di un OP ĆØ quello di aiutare i suoi  clienti ad assumere il controllo della propria vita .
Un altro ĆØ quello di richiedere alle autoritĆ  pubbliche , l’aiuto e il servizio a cui hanno diritto i clienti.
Gli OP  non hanno alcuna responsabilitĆ  sanitaria nĆØ prendono decisioni come farebbe  un’ autoritĆ , essi lavorano per rappresentare il cliente.

Sebbene gli OP siano di solito impiegati formalmente dal Comune, l’attivitĆ  ĆØ distinta da quella dei servizi sociali .
I contratti con i Comuni durano generalmente due anni. Alcuni vengono rinnovati automaticamente, altri devono essere negoziati per un nuovo periodo. Gli OP  lavorano a tempo pieno e sono pagati dalla PO-SkĆ„ne; a sua volta, il Comune paga PO-SkĆ„ne, in base alla convenzione, una somma che copre gli stipendi degli OP, le spese, la formazione  e le spese generali.

Chi ĆØ l’OP ?

Un OP ĆØ un professionista altamente qualificato che lavora al 100% ed esclusivamente su commissione dell’utente/cliente. L’OP non ha alcun legame nĆ© con la psichiatria, nĆ© con i servizi sociali o altre autoritĆ , nĆ© tantomeno con i familiari del paziente stesso o il suo entourage (a meno che non sia il cliente a volerlo).
L’OP fa soltanto ciò che il cliente vuole che lui faccia.

PoichĆ© può occorrere molto tempo, a volte anche molti mesi, prima che il cliente sappia o voglia esprimere quale tipo di aiuto desideri, l’OP deve saper aspettare, anche se molte questioni possono apparire caotiche e  disastrate.
Ciò significa che un OP deve impegnarsi per lungo tempo per i suoi clienti, di solito per molti anni. Questa ĆØ una condizione necessaria per sviluppare una relazione di fiducia e per poter entrare nell’ambito di questioni più essenziali.

E’ l’esatto opposto di quanto solitamente avviene nei servizi tradizionali dove il paziente psichiatrico viene inviato da una persona all’altra per tutto il tempo e, a volte, non ottiene assolutamente alcun aiuto.
In alcune zone della Svezia gli OP sono assunti direttamente dal Comune, ma ciò causa molti problemi e conflitti d’interesse e rende impossibile all’OP il contatto con gli utenti  psichiatrici che sono sospettosi e ostili verso i rappresentanti delle autoritĆ .

L’organizzazione del servizio ĆØ totalmente controllata dagli utenti membri della PO-Skane e gli OP lavorano seguendo le linee guida degli utenti.

Alcune di queste linee guida sono:

  • L’OP lavora per quaranta ore settimanali secondo uno schema flessibile che adegua in relazione ai desideri dei suoi clienti,  l’OP non lavora soltanto  in orario d’ufficio come avviene nella maggior parte degli altri servizi. La settimana dell’OP ha sette giorni e ogni giorno ha 24 ore. L’OP deve essere preparato a lavorare anche in queste fasce orarie perchĆ© i problemi dei  clienti possono presentarsi a qualsiasi ora.
  • L’OP non ha alcun ufficio, perchĆØ ā€œufficio ĆØ potereā€. Egli lavora da casa propria con l’aiuto del telefono e di internet incontrando i suoi clienti nel loro domicilio o fuori.
  • L’OP lavora fondamentalmente secondo un modello relazionale.

Dal momento che molti clienti per diversi motivi sono molto sospettosi, ostili, o difficili da raggiungere, l’OP deve uscire e incontrarli nei luoghi che sono soliti frequentare e deve cercare di raggiungerli gradualmente attraverso vari passi:

  1. Realizzazione del contatto 2. Sviluppo della comunicazione, 3. Costruzione di una relazione 4. Inizio del dialogo 5. Programmazione di alcuni impegni.

La realizzazione di ognuno di questi passi può richiedere molto tempo. Entrare in contatto a  volte può richiedere alcuni mesi.

  • Per ottenere un OP attraverso la  PO-SkĆ„ne non occorre alcuna procedura formale. Dopo che si ĆØ stabilita una relazione l’OP chiede semplicemente ā€œMi vuoi come tuo OP ?ā€, se la risposta ĆØ affermativa il tutto viene sistemato.
  • L’OP dovrebbe essere capace di supportare il cliente in ogni tipo di situazione. Le prioritĆ  del cliente spesso non sono le stesse che possono avere le autoritĆ  o i familiari. Le prioritĆ  dei clienti di solito non sono una casa o un’occupazione, ma questioni esistenziali (perchĆ© dovrei vivere? PerchĆ© la mia vita ĆØ diventata la vita di un paziente psichiatrico? Ho qualche speranza che le cose cambino?), la propria sessualitĆ  e i problemi con i familiari. Un OP deve essere capace di concedere  molto tempo al dialogo con il cliente anche su questo tipo di questioni e non solo su quelle ā€œpraticheā€.
  • Un OP deve essere ben preparato per tutelare in concreto i diritti dei clienti di fronte alle autoritĆ  o di fronte al tribunale. Tutti gli OP della PO-SkĆ„ne hanno qualche titolo accademico universitario o qualche altro tipo di formazione similare. La maggior parte di loro ha il diploma di assistente sociale, altri hanno studiato legge o hanno alle spalle altre specializzazioni nel campo dei diritti umani.
  • Il cliente ha il diritto all’anonimato. La PO-SkĆ„ne riceve fondi dai Comuni per il servizio  offerto, ma  nel contratto c’è scritto chiaramente che l’OP può rifiutarsi di dire il nome dei suoi clienti al Comune.
    Il servizio ĆØ finanziato per 2/3 dallo Stato e per 1/3 dai Comuni.

ƈ stata condotta una ricerca per valutare i risultati del sistema degli OP.  Sono emersi aspetti estremamente positivi, sia sotto il profilo del recupero personale, sia sotto il profilo economico. In certi casi la situazione ĆØ talmente migliorata dal punto di vista individuale che, non solo sono diminuite le spese assistenziali, ma si ĆØ passati dal ciclo assistenziale a quello produttivo. Il parlamento svedese ha deciso quindi di estendere a tutta la Svezia il nuovo sistema.

Maths Jesperson  ĆØ stato il promotore  della PO-Skane , qui di seguito ce ne parla nel dettaglio :

ā€œIl servizio dell’Ombudsman Personale  ĆØ diventato famoso in tutto il mondo, specialmente in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĆ  (CRPD). Esso  ĆØ iniziato 10 anni prima dell’entrata in vigore della Convenzione ONU, in un altro contesto, cioĆØ quello dell’esperienza di noi utenti e sopravvissuti alla psichiatria, e dalle nostre idee relative al sostegno di cui sappiamo di aver bisogno in determinate situazioni .

Nel gennaio 2006 ho presentato PO-SkƄne nel Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York.

Dato che l’ombudsman personale ĆØ un esempio concreto di ā€œsupporto al processo decisionale“, attualmente c’è un grande interesse per questo modello e molti paesi stanno considerando la possibilitĆ  di abolire i loro vecchi sistemi di Tutela.

Quando abbiamo iniziato il nostro servizio  nel 1995, avevamo solo due OP, io ero direttore del progetto che ĆØ stato  l’unico, nell’ambito della riforma psichiatrica del 1995, che ha avuto successo. Ciò ha portato nel 2000 alla decisione del Parlamento svedese di sostenere l’inserimento del servizio con gli OP  in tutto il paese ā€ .

Attualmente il servizio con OP ĆØ stato introdotto anche in Norvegia  (Oslo), in Perù e con grande successo anche in Israele, dove da anni si ĆØ addirittura modificata la normativa nazionale : per tutte le disabilitĆ , prima si prova il sostegno con l’OP e solo nel caso non funzioni, si sostituisce con il Tutore.

PROPOSTE: (espandi per visualizzare)

Nel 2016 il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilitĆ  ha pubblicato le ā€œOsservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italiaā€ 1.

Nella sua relazione il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono sia ai tutori che agli amministratori di sostegno di sostituirsi ai soggetti interessati nel prendere le decisioni, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno al processo decisionale, compresa la formazione dei professionisti che operano nel sistema giudiziario, sanitario e sociale. Consci del fatto che ci vorrĆ  del tempo per poter realizzare tutto questo, ĆØ su questa linea che intendiamo procedere. Tra le righe delle norme giĆ  esistenti in Italia e in quelle  internazionali, stiamo delineando un modello di sostegno rispettoso della persona. Come primo passo abbiamo  elaborato una serie di proposte concrete volte ad una  riflessione critica ed a un confronto sull’attuale normativa relativa all’istituto dell’amministrazione di sostegno. Abbiamo inoltre  individuato nell’Ombudsman Personale (OP) svedese una figura perfettamente in linea con la CRPD (Convention for the rights of people with disabilities) ed ĆØ su questo modello che intendiamo focalizzare i nostri approfondimenti e proposte (la descrizione dettagliata la trovate nel  documento dedicato).

http://www.anffas.net/dld/files/comitato-onu-osservazioni-conclusive-settembre-2016.pdf

Suggerimenti & Proposte

  • Eliminazione di ogni riferimento legislativo all’interdizione e all’inabilitazione dalla normativa relativa all’amministrazione di sostegno ;
  • Sostituzione del termine ā€œamministratore di sostegnoā€ con ā€œsupporter personaleā€(sul modello svedese dell’ Ombudsman Personale OP) ;
  • Sostituzione della dicitura ā€œmenomazione psichicaā€, con altro concetto che implichi necessariamente una valutazione certificabile oggettivamente;
  • Sostituzione del concetto di ā€œmiglior interesseā€ con quello di ā€œmiglior interpretazione della volontĆ  dell’amministratoā€;
  • Attivare il procedimento innanzitutto dietro richiesta diretta del soggetto interessato tenendo conto della sua volontĆ  : uno dei presupposti per l’applicazione dell’amministrazione personale dovrebbe essere l’assenza di una manifesta opposizione dell’amministrando;
  • Limitazione delle procedure per la nomina dell’amministratore ā€œprovvisorioā€ ai veri e propri casi ā€œurgentiā€ documentati, previa informazione chiara e dettagliata al futuro amministrato e familiari sul provvedimento che si andrĆ  ad attivare;
  • Tenere conto delle salvaguardie previste dall’12 della ā€œConvenzione per i diritti delle Persone con DisabilitĆ ā€ (CRPD) sulla capacitĆ  giuridica delle persone con disabilitĆ , sulle quali proporzionare il livello di sostegno da parte dell’amministratore;
  • Il decreto di nomina dell’amministratore contenga in modo chiaro tutte le informazioni elencate all’art. 405 della Legge 6/ 2004. Di questo decreto si producano copie in numero sufficiente, nelle mani dell’amministrato e di un congruo numero di familiari da lui autorizzati, con conferma di avvenuta presa d’atto all’ufficio dello stato civile e successiva annotazione, accanto al nome dell’amministrato, di chi ĆØ in possesso delle copie del decreto. Lo stesso avvenga ogni volta che ci siano modifiche al decreto.
  • Durante tutte le fasi del procedimento, l’interessato sia assistito da un difensore di fiducia o d’ufficio. Conseguentemente, che non si possa pronunziare la nomina dell’amministratore senza che si sia proceduto (da parte del Giudice ) all’esame dell’amministrando in presenza dell’avvocato difensore (anche recandosi, ove occorra, nel luogo ove l’amministrando si trova);
  • Il Giudice può in questo esame farsi assistere da consulenti tecnici ai quali il difensore può contrapporre consulenti di parte. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’amministrando e assumere le necessarie informazioni;
  • Il Giudice può, quando ricorrano gravi motivi, in ogni tempo, modificare o integrare le decisioni assunte con la sentenza di nomina dell’amministratore, ma si dovrĆ  prevedere che l’amministrato venga informato e coinvolto personalmente in tutte le fasi successive all’attivazione dell’amministrazione  (per es. in caso di istanza di sostituzione, revoca o altro);
  • Formazione dei familiari di persone con limitazioni dell’autonomia decisionale sugli strumenti atti a sostenere il loro impegno a favore dell’amministrato ;
  • Informare gli amministrati e familiari sulle modalitĆ  e procedure di presentazione di istanza di sostituzione o revoca dell’amministratore e di reclamo alla corte d’appello contro il decreto del Giudice
  • L’amministratore, anche quando trattasi di un familiare, deve tempestivamente informare l’amministrato, in maniera documentabile, circa gli atti ordinari e non ordinari da compiere, nonchĆØ il Giudice in caso di dissenso con l’amministrato stesso;
  • Nel caso in cui l’amministrato abbia redatto e depositato le proprie ā€œDisposizioni anticipate di trattamentoā€ (D.A.T.)   se ne dovrĆ  chiaramente tener conto.

In via generale, la decisione sul ā€œseā€ e ā€œcomeā€ curarsi spetta all’amministrato. Accade spesso che nel decreto di nomina siano stati conferiti all’amministratore compiti e prerogative inerenti alle decisioni in materia sanitaria, che spaziano dall’assistenza necessaria sino alla rappresentanza esclusiva, a seconda dell’ estensione dei suoi poteri. In questi casi, secondo la Legge n.219 del 2017, art.3 comma 4 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) Ā«il consenso informato ĆØ espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno o solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontĆ  del beneficiario, in relazione al suo grado di capacitĆ  di intendere e di volereĀ» .

Si raccomanda quindi che, nei decreti in cui si conferiscono cosƬ ā€œampi poteriā€ all’amministratore, vi sia l’indicazione esplicita che il suo compito sia quello di sostenere le decisioni e le scelte dell’amministrato e non di sostituirsi a lui/lei. In via generale, costituiranno eccezione solo ed esclusivamente le situazioni in cui sia del tutto impossibile,  da parte dell’amministrato, poter manifestare ed  esprimere la propria volontĆ . Tale impossibilitĆ  dovrĆ  obbligatoriamente essere dimostrata attraverso  esami clinici e/o diagnostici oggettivi ( per es. in  soggetti affetti da morbo di Alzheimer , demenza senile in stadio avanzato, ictus, coma, ecc.), allorchĆØ si sia invano effettuato ogni tentativo di comunicazione, anche in ambito di comunicazione aumentativa-alternativa.

  •  In ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), l’amministratore non può in nessun caso richiedere, in nome e per conto dell’amministrato, il ricovero in regime volontario, nĆ© la protrazione dello stesso presso la stessa struttura ovvero altra extra-ospedaliera, prestando all’uopo il proprio consenso.
  • I responsabili a livello dirigenziale dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza a della persona, hanno la facoltĆ  di proporre l’attivazione dell’amministrazione di sostegno ma non l’obbligo o dovere;
  • Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico l’amministrato, non possono ricoprire le funzioni di amministratore e neppure persone a loro collegate da interessi comuni, o da loro indicate ;
  • Limitazione ad un massimo di due del numero degli amministrati per un singolo amministratore;
  • Il Tribunale si doti di strutture, procedimenti agili e personale sufficienti al controllo e verifica effettiva di tutti gli atti di protezione emanati ;
  • Monitoraggio dell’operato dell’amministratore in merito all’esecuzione della miglior interpretazione della volontĆ  dell’assistito da parte del Giudice in collaborazione con le organizzazioni del 3° settore impegnate nella difesa dei diritti degli amministrati;
  • Pubblicazione da parte di tutti i tribunali di dati analitici sulle amministrazioni (numero degli amministratori, suddividendoli tra familiari e professionisti, tipologia dei professionisti), in modo da permettere un monitoraggio da parte di Uffici giĆ  esistenti, coinvolgendo le varie associazioni impegnate nel campo della tutela dei diritti e tenendo sotto osservazione il fenomeno che riguarda migliaia di persone;
  • Formazione degli amministratori sugli strumenti atti a sostenere il loro impegno a svolgere tale funzione con la minore limitazione possibile della capacitĆ  di agire dell’amministrato e nel rispetto della sua facoltĆ  di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, bisogni, richieste e aspirazioni, anche per gli assistiti con capacitĆ  di comunicazione ridotte o assenti (comunicazione aumentativa-alternativa);
  • Percorso formativo per i soggetti del 3° settore impegnati nella difesa e nella rappresentanza di persone prive in tutto o in parte di autonomia;
  • Istituzione di elenchi (anche in raccordo con gli uffici dei Giudici Tutelari) ai quali possano iscriversi le persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore, da cui selezionarli esclusivamente in mancanza dei soggetti previsti dalla legge (art. 408, Legge 6/ 2004);
  • Presentazione di più rendiconti al Giudice durante l’anno (ogni tre mesi) e dotazione ad ogni tribunale di personale che sia di supporto ai giudici stessi (la mole di lavoro ĆØ enorme);
  • Formulazione di un tabellario/tariffario nazionale indicante le commissioni, di routine e straordinarie, proprie all’ufficio di amministratore, tariffario grazie al quale l’amministratore rendiconterĆ  ogni trimestre, insieme al suo operato e all’andamento del rapporto con l’amministrato, l’ammontare del rimborso spese. Il rimborso non derivi dal patrimonio dell’amministrato e/o dei suoi familiari ma dalle Casse Pubbliche.

            Destinatari delle  proposte:

  • Membri della Commissione Giustizia di Camera e Senato
  • Ministero della Giustizia
  • Ministero per le DisabilitĆ 
  • Ministero del Lavorio e Politiche Sociali
  • Presidente della Repubblica
  • Gruppi parlamentari
  • Gruppi dei Consigli Regionali
  • Collegio del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertĆ  personale

La presente Campagna ĆØ aperta alla sottoscrizione di quanti ne condividono il contenuto: privati cittadini, associazioni, comitati, collettivi, gruppi spontanei, etc. Per aderire alla campagna invia un’email ad dirittiallafollia@gmail.com o utilizza direttamente la pagina contatti del nostro sito. Nell’oggetto indica:

Aderisco/aderiamo alla Campagna promossa dall’associazione
“Diritti alla Follia” “Amministrazione di sostegno : Se la tutela diventa ragnatela”

COSA PUOI FARE

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RACCOMANDAZIONI: (espandi per visualizzare)
  • Tutte le forme imposte di sostituzione nei processi decisionali andrebbero eliminate e di conseguenza ciò comporterebbe l’abolizione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno “sostitutiva”.
  • Si raccomandano figure di riferimento sul modello svedese dell’Ombudsman Personale, che non si sostituiscano alla persona nell’espressione della sua volontĆ , scelte e decisioni, ma che, in conformitĆ  alle raccomandazioni rivolte all’Italia nella Convenzione sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ  (CRPD), pongano al centro la persona umana, la sua volontĆ  e le sue preferenze. In tale ottica, si raccomanda la revisione dell’amministrazione di sostegno nelle residuali ipotesi di effetti incapacitanti collegati alla massima estensione dell’istituto e di superamento della volontĆ  dell’amministrato (v. designazione coatta dell’amministratore).
  • Si raccomanda vivamente di affrontare le problematiche legate all’emanazione di decreti in cui siano stati conferiti all’amministratore compiti e prerogative inerenti alle decisioni in materia sanitaria, concetti sanciti nella Legge n.219 del 2017, art.3 comma 4 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
  • Occorre definire una normativa che assicuri e disciplini l’accesso alle misure di supporto per il processo decisionale autonomo nell’esercizio della capacitĆ  giuridica.
  • Tali misure devono garantire alle persone con disabilitĆ  più opzioni di assistenza nei processi decisionali e devono essere dirette a promuovere l’autonomia e a favorire la determinazione di decisioni che rispondano alle preferenze della persona. Come raccomandato nella CRPD, occorre assicurare e promuovere la formazione di professionisti in materia di giustizia, salute e settore sociale per quanto concerne la fornitura dei supporti.
    Si dovrebbe dunque intervenire in tale settore rafforzando la rete di supporto nei processi decisionali attraverso figure professionali e familiari che abbiano un’adeguata preparazione per svolgere un ruolo che non si limita alla mera amministrazione del patrimonio della persona assistita, ma metta al centro la volontĆ  e le preferenze dell’individuo in conformitĆ  a quanto indicato nella CRPD.
  • A tal fine potrebbe essere utile elaborare delle linee guida idonee a facilitare la comprensione della varietĆ  dei supporti e a promuovere il loro utilizzo .
  • Il Comitato della CRPD ha sottolineato l’obbligo degli Stati di consultare e coinvolgere attivamente le persone con disabilitĆ  attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nella definizione e nell’esecuzione della normativa e delle politiche relativi all’attuazione dell’art. 12 della Convezione.
APPROFONDIMENTI: (espandi per visualizzare)

Riferimenti legislativi

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĆ 

Articoli

Maths Jesperson – L’Ombudsman Personale per un sostegno, e non una sostituzione, nel processo decisionale

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Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio

Diritti alla Follia · 26/04/2021 · 5 commenti

Relazione illustrativa Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

A partire dal 14 dicembre 2024, ĆØ stato possibile sottoscrivere la proposta di legge online sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

La raccolta firme online si ĆØ conclusa a fine giugno 2025.

Con la chiusura della raccolta, si chiude ufficialmente la prima fase della nostra battagliaĀ 

(Proposta di modifica della L. 23.12.1978 n° 833 – artt. 33 – 34 – 35):

Ā«Adeguamento della procedura e dell’esecuzione del Tso

psichiatrico alla Costituzione e agli obblighi internazionali dell’ItaliaĀ»

La proposta nasce da un lungo e articolato confronto fra legali, associazioni di tutela e operatori del settore, nato dallo stimolo di Michele Capano, legale di parte civile nel processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni, e arricchitosi con il contributo e l’esperienza storica dei gruppi di autotutela e di denuncia degli abusi psichiatrici. Per sintesi si riassumono qui gli elementi che si ritengono qualificanti la proposta:

  1. obbligo di notifica del TSO a chi vi ĆØ obbligato;
  2. limitazione del ricorso al TSO solo nei casi di comprovato stato di necessitĆ ;
  3. diritto di difesa legale gratuita per tutti coloro che sono sottoposti a TSO;
  4. udienza di convalida dinnanzi al Giudice Tutelare con l’assistenza di un legale;
  5. limite massimo di durata dei trattamenti involontari;
  6. divieto di contenzione;
  7. libero accesso delle associazioni di tutela presso i reparti psichiatrici;
  8. piena libertĆ  di comunicazione dei ricoverati con l’esterno;
  9. dotazione di un sistema di videosorveglianza in ogni reparto psichiatrico;
  10. esonero di responsabilitĆ  penali a carico agli operatori nell’applicazione delle superiori norme;

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEL TSO

Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEL TSO CON LEGGE FRONTE ATTUALE

Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO con legge attuale a fronte
PROPOSTA DI RIFORMA TESTO DEPOSITATO IN CORTE DI CASSAZIONE
TSO testo PdL depositato

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Principio di libertĆ , principio del danno e malattia mentale di Alessandro Attilio Negroni

Diritti alla Follia · 18/04/2021 · Lascia un commento

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