Il disagio psichiatrico in carcere: riportare il problema nei suoi confini
Su iniziativa del Garante regionale delle persone detenute della Sicilia, lo scorso 21 dicembre si ĆØ tenuto a Palazzo dei Normanni ā sede dellāAssemblea regionale siciliana ā, il Convegno di studiĀ Salute mentale, carceri e REMSĀ che ha coinvolto il Garante nazionale e la rete dei Garanti regionali. Tema centrale dellāincontro palermitano, lāattuale situazione del disagio psichiatrico nelle strutture detentive da più parti riportato come fenomeno in preoccupante crescita.
La discussione si ĆØ svolta, oltre che col contributo dei Garanti (nazionale, del Piemonte, della Sicilia e della Toscana) con quello dellāAmministrazione penitenziaria e dei responsabili dei servizi psichiatrici di più realtĆ nazionali.
Lāintervento di Mauro Palma ĆØ partito dallāanalisi della tutela della salute nei luoghi di restrizione della libertĆ . Tale tutela, secondo Palma, non può limitarsi alla mera prestazione sanitaria in risposta a patologie giĆ sviluppate e deve ricondursi alle funzioni di informazione, prevenzione e protezione per ricostruire una prospettiva di ben-essere allāinterno di un luogo che si connota come sintesi del mal-essere. Questāaspetto complessivo della presa in carico del soggetto bisognoso di attenzione sanitaria ĆØ ancor più pregnante laddove sono coinvolti problemi di natura mentale. Qui lāattenzione va posta al rischio di āpsichiatrizzazioneā di comportamenti che riflettono in realtĆ risposte ā seppure non controllate ā a fattoriĀ
ambientali e non contenitivi che oggettivamente determinano sofferenza nelle persone coinvolte. Occorre limitare lāenfasi che, pure in un momento non semplice, viene data allāinterpretazione psichiatrica di tutto ciò che non rientra in canoni di normalitĆ e obbedienza e che finisce a volte nel configurarsi come rimpianto di istituzioni segregative e depersonalizzate quali gli ospedali psichiatrici giudiziari che il nostro Paese ha avuto il coraggio di superare.
Lāesperienza delle REMS (Residenze per lāesecuzione delle misure di sicurezza), che pure ĆØ stata toccata nel Convegno, va colta nel suo aspetto positivo di cambio di paradigma culturale e va mantenuta nella sua connotazione limitata, connessa al territorio, dialogante con altre forme non detentive di supporto alla persona che di esso ha bisogno.
Il Garante nazionale precisa che lāesistenza di liste di attesa per il ricovero nelle REMS non ĆØ indice dellaĀ necessitĆ di un ampliamento del loro numero, quanto dellāeffettivitĆ del ricorrere ad esse quale misura estrema, come vorrebbe la legge, soprattutto quando tali misure restrittive siano adottate in via provvisoria.
LāAutoritĆ garante svilupperĆ il continuo monitoraggio della situazione esistente nel contesto dellāazione di coordinamento della rete dei Garanti. Al Convegno di Palermo ha partecipato anche Alessandro Albano, responsabile dellāUnitĆ del Garante nazionale preposta a tale coordinamento.
la legge 180 di riforma del sistema manicomiale, il referendum radicale del 1978 e il dibattito in Commissione Igiene e SanitĆ della Camera, l’istituto psichiatrico di Teramo e il blitz di Pannella del 1991″
Responsabilitaā penale in psichiatria : tesi Carla Sale
CONTENZIONE DEL PAZIENTE PSICHIATRICO E SEQUESTRO DI PERSONA: LāANTIGIURIDICITĆ Ć ESCLUSA (SOLO) ENTRO I RISTRETTI CONFINI DELLO STATO DI NECESSITĆ (CASO MASTROGIOVANNI)
CONTENZIONE DEL PAZIENTE PSICHIATRICO E SEQUESTRO DI PERSONA: LāANTIGIURIDICITĆ Ć ESCLUSA (SOLO) ENTRO I RISTRETTI CONFINI DELLO STATO DI NECESSITĆ (CASO MASTROGIOVANNI)
Cass., Sez. V, sent. 20 giugno 2018 (dep. 7 novembre 2018), n. 50497, Pres. Fumo, Est. Fidanzia
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1.Ā La contenzione meccanica non ĆØ atto terapeutico e, se non scriminata dallo stato di necessitĆ , da valutarsi in base a criteri rigorosi, comporta per i sanitari responsabilitĆ per sequestro di persona.
Questo, in sintesi, il principio di diritto alla base della pronuncia qui segnalata, con cui la CassazioneĀ confermaĀ la sentenza di secondo grado che avevaĀ condannato medici e infermieri per il delitto di cui allāart. 605 c.p.commesso ai danni di due pazienti che, ricoverati nel reparto di psichiatria, erano stati legati al letto e cosƬ erano rimasti,Ā ininterrottamente,Ā anche per giorni.
Si tratta di una delleĀ rareĀ decisioni di legittimitĆ relative a fattispecie del genere e, probabilmente, di quella che si fa carico di chiarire con il maggior grado di approfondimento iĀ profili di rilevanza penale delle pratiche contenitive.
n termini sistematici, poi, si assiste a un ampliamento delle ipotesi giurisprudenziali di responsabilitĆ del medico per atti compiuti in mancanza di consenso del paziente ā inquadrati, in questo caso, tra i delitti (dolosi) contro la libertĆ individuale; sullo sfondo si staglia il più generale problema degli strumenti giuridici oggi disponibili per la gestione e per la tutela del paziente psichiatrico.
2.Ā I fatti oggetto deiĀ giudizi di merito, dotati di una certa risonanza anche mediatica, sono principalmente legati alla vicenda diĀ Francesco Mastrogiovanni. Questi era stato ricoverato il 31 luglio 2009 presso lāospedale di Vallo della Lucania, inĀ esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorioĀ disposto per lo stato di Ā«agitazione psicomotoria, alterazione comportamentale ed etero aggressivaĀ» riscontrato il giorno precedente ā quando Mastrogiovanni, colto ad attraversare in auto ad alta velocitĆ un centro abitato, dopo una pericolosa fuga si era infine tuffato in mare per sottrarsi allāinseguimento delle forze dellāordine.
Poco dopo lāammissione nel reparto di psichiatria gli erano state applicateĀ ai quattro arti apposite fascette dotate di viti, fissate alle sbarre del letto. Secondo quanto emergeva dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, il paziente era rimastoĀ immobilizzatoĀ continuativamente, con lāeccezione di pochi minuti,Ā fino al 4 agosto, data del decesso.
Venivano quindi formulati a carico del primario, nonchĆ© dei medici e degli infermieri che si erano succeduti in reparto durante i turni di quei giorni, i seguenti capi di imputazione: oltre alĀ sequestro di persona, il delitto di cui allāart. 586Ā in relazione allāart. 605 e ā per i soli medici ā ilĀ falso ideologicoĀ in atto pubblico, contestato per la mancata annotazione in cartella clinica dellāapplicazione del regime contenitivo.
La visione dei filmati portava peraltro a muovere lāaddebito diĀ sequestro di personaĀ anche per la condotta tenuta da alcuni degli stessi sanitariĀ nei confronti di un altro paziente, Giuseppe Mancoletti, che, dopo aver chiesto il ricovero volontario, aveva sviluppato uno stato febbrile, in concomitanza del quale era stato sottoposto a contenzione protrattasi per quasiĀ unāintera giornata.
IlĀ Tribunale di Vallo della LucaniaĀ ritenevaĀ responsabili i mediciĀ per le diverse imputazioni, mentreĀ assolveva gli infermieriĀ per i reati di cui agli artt. 605 e 586, giudicando operante la scriminante dellāerrore su un ordine illegittimoĀ exĀ art. 51 comma 3, in conseguenza del loro ruolo subordinato[1].
LaĀ condanna dei medici veniva confermata dalla Corte dāAppelloĀ sul condiviso rilievo, rispetto al delitto di cui allāart. 605 c.p., dellāassenza dei presupposti di alcuna causa di giustificazione, e in particolare delle condizioni previste dallāart. 54 c.p.; era inveceĀ riformataĀ la pronuncia di primo gradoĀ con riguardo alla posizione degli infermieri, la cui responsabilitĆ veniva fatta discendere da una complessiva rilettura dei loro doveri professionali e dei rapporti funzionali con il personale medico.
Con iĀ ricorsi per cassazioneĀ gli imputati censuravano tutte le statuizioni della decisione di secondo grado, deducendo ā per quanto qui più rileva ā laĀ mancanza di antigiuridicitĆ Ā delle condotte integranti il sequestro di persona e, comunque, laĀ carenza dellāelemento psicologicoĀ richiesto dalla norma incriminatrice.
3.Ā La Cassazione procede alla ricostruzione della principale questione giuridica ā i presupposti di liceitĆ della contenzione ā affrontando anzitutto il problema dellaĀ natura di tale pratica, perĀ escludereĀ che possa ricondursi allaĀ categoria degli āatti mediciāĀ (pp. 44-45).
Si tratta di una verifica imposta, come osservato dalla Corte, daiĀ principi enunciati dalla nota pronunciaĀ GiuliniĀ delle Sezioni unite del 2008[2], secondo la quale in presenza di tale qualificazione ā dipendente dalla oggettiva finalitĆ terapeutica, diagnostica o quantomeno palliativa dellāatto considerato ā la condotta del sanitario beneficerebbe di una causa di giustificazione avente diretto fondamento negli artt. 2 e 32 Cost.
Nella contenzione, però, nonostante la provenienza soggettiva dal personale medico,Ā non ĆØ possibile ravvisareĀ«una finalitĆ curativa, nĆ© [essa] produce materialmente lāeffetto di migliorare le condizioni di salute del pazienteĀ».Ā Neppure, contrariamente alla prospettiva sostenuta in alcuni ricorsi, può sostenersene la liceitĆ per il solo fatto che essa risultiĀ strumentaleĀ rispetto allāesecuzione di atti medici propriamente detti, come la cura farmacologica.
La funzione svolta, infatti, come ribadito più volte in motivazione, ĆØ quella diĀ mero presidioĀ Ā«di tipo ācautelareāĀ» che, per la intrinseca invasivitĆ della libertĆ individuale e dellāintegritĆ fisica, richiede di cercare altrove i presupposti della sua legittimitĆ .
.Ā A tal proposito la Cassazione richiama una serie diĀ dati normativiĀ (pp. 46-47) da cui deve desumersi, per un verso, lāestraneitĆ Ā della contenzione allo strumentario delle pratiche mediche ordinarie, per lāaltro, una serie diĀ condizioni minimeĀ al cui rispetto ne deve essere subordinata la liceitĆ .
Allāart. 60 del c.d.Ā regolamento sui manicomiĀ (risalente al 1909) sono succedute, in particolare, la legge sullāordinamento penitenziarioĀ (l. 354/1975, di cui in particolare lāart. 41) e, pochi anni più tardi, la c.d.Ā legge BasagliaĀ (l. 180/1978), che nellāabrogare indirettamente la citata disposizione regolamentare ne ha comunque convalidato lāimpianto ispiratore, contribuendo anzi a disegnare un sistema ancor più garantistico dei diritti del paziente psichiatrico, in contrapposizione al precedente modello custodialistico; un criterio interpretativo ancor più stringente discende poi dagliĀ artt. 13 e 32 Cost.[3].
I parametri espressi dalle norme citateĀ convergonoĀ quindi nel senso di far ritenere che la contenzione, come forma diĀ coercizione fisica, risponda a unaĀ logica diĀ extrema ratio: cosicchĆ©, anche nel contesto sanitario, può ammettersene lāuso soltantoĀ in situazioni straordinarieĀ e limitatamente alĀ tempo necessarioĀ per fronteggiarle.
Non persuade, invece, il richiamo dei ricorrenti allāart. 5 lett. e) Cedu, trattandosi di previsione non pertinente, in quanto la Ā«detenzione regolare dellāalienatoĀ», dalla stessa legittimata, non copre le ipotesi di totale immobilizzazione della persona, per le quali semmai occorre valutare la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dallāart. 3Ā della Convenzione.
5.Ā LāincompatibilitĆ il principio sopra enucleato vale aĀ confutareĀ lāargomento, invero suggestivo, per cui laĀ liceitĆ della contenzione potrebbe discendere in via automaticaĀ dallāapplicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che pone a carico dello psichiatra unaĀ posizione di garanzia di particolare latitudine, gravandolo tanto di obblighi diĀ protezioneĀ che diĀ controlloĀ rispetto al paziente. Si ĆØ sostenuto infatti che lāobbligo del medico di impedire condotte auto ed etero-aggressive, consideratoĀ dallāangolo visuale dellāadempimento del dovere, consentirebbe di ritenere scriminati gli atti che egli compie per neutralizzare il rischio degli eventi che ĆØ tenuto a prevenire. Osserva tuttavia la Cassazione (p. 48) che,Ā al contrario, per la natura dei beni in gioco,Ā sonoĀ gli stessi obblighiĀ di protezione (e, se del caso, di custodia) del medicoĀ a trovare un limiteĀ nella eccezionalitĆ delle condizioni entro cui ĆØ lecito ricorrere alla contenzione.
6.Ā Lāistituto idoneo a convogliare sul piano tecnico tale esigenza diĀ eccezionalitĆ come filtro di liceitĆ Ā ĆØ, secondo la Cassazione, laĀ causa di giustificazione dello stato di necessitĆ .
La sentenza provvede quindi aĀ specificare, in relazione alle ipotesi di contenzione del paziente psichiatrico, alcuni deiĀ presupposti di operativitĆ dellāart. 54 c.p.Ā (pp. 49-51):Ā i) lāattualitĆ del pericoloĀ precludeĀ un utilizzo della contenzione Ā«in via āprecauzionaleāĀ», dovendosi fondare suĀ riscontri obiettiviĀ ā ricavati da un Ā«costante monitoraggio del pazienteĀ» e da una valutazione completa dellāevoluzione del quadro clinico ā idonei a far ritenere, secondo la scienza medica, quantomenoĀ imminenteĀ unāoffesa allāincolumitĆ personale;Ā ii) laĀ proporzionalitĆ Ā della contenzione ā una volta accertata lāinefficacia di misure alternative ā deve intendersi siaĀ in senso cronologico, da commisurarsi quindi alla durata del pericolo (o meglio, della sua attualitĆ ), siaĀ in termini di intensitĆ , dovendo il medico valutare la possibilitĆ di immobilizzare solo alcuni arti.
Una primaĀ concretizzazioneĀ di questi parametri ĆØ offerta dallāapplicazione che ne ĆØ stata fatta,Ā nel caso di specie, dalla Corte di Appello, e che la Cassazione ritiene di dover condividere, tenuto conto anche dellāinammissibilitĆ dei motivi tesi a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto.
6.1.Ā Per quanto riguarda Mancoletti (pp. 51 ss.), lāinsussistenza dei requisiti di cui allāart. 54 può cogliersi palesemente nella circostanza per cui, in base alle registrazioni video, egli non si era dimostrato aggressivo o irrequieto, e dāaltra parte, secondo lāattendibile testimonianza dello stesso paziente, non aveva opposto alcun rifiuto alla terapia.Ā Né ā precisa la Cassazione ā laĀ guarigioneĀ dalla polmonite, avvenuta grazie ai farmaci lui somministrati durante il tempo in cui era rimasto immobilizzato a letto, sarebbe argomentoĀ sufficienteĀ per invocare la liceitĆ della condotta alla luce dei principi sanciti inĀ Giulini, dovendosi ribadire che allāevidenza la contenzione (comunque superflua nel caso di specie) risulta di per sĆ© priva di alcun effetto terapeutico.
6.2.Ā Gli estremi dello stato di necessitĆ non sono integrati neppure nella più complessa vicenda che ha coinvolto Mastrogiovanni (pp. 54 ss.). Ciò vale sia per lāoriginaria applicazione dei dispositivi di contenzione, sia per il loro successivo mantenimento.
Sul primo fronte, infatti, si ricava dal diario clinico che giĆ poco dopo lāammissione in reparto lāiniziale agitazioneĀ del paziente era stata efficacementeĀ compensata per via farmacologica; totalmenteĀ avulsa dal contesto terapeuticoĀ risulta invece laĀ finalitĆ di eseguire un prelievo delle urine richiesto dalle forze dellāordineĀ per accertamenti legati alla guida spericolata del giorno precedente, trattandosi di una specifica esigenza investigativa che lāordinamento non consente di soddisfare in via coattiva (salva ovviamente la rilevanza penale del rifiuto).
Anche laĀ successiva agitazione psicomotoriaĀ del paziente, poi, non consente di ritenere scriminato il protrarsi della contenzione quando, come nel caso di specie, siaĀ possibile accertareĀ ā in base a una serie di riscontri quali il diario clinico, i filmati e i rilievi autoptici ā che tale comportamento non ĆØ stato manifestazione del riacutizzarsi della patologia psichiatrica, maĀ deve viceversa ricondursi proprioĀ Ā«al perdurare della costrizione meccanicadivenuta insopportabile, al caldo e allāinsofferenza per la posizione innaturale in cui i legacci costringevano il malato, con il conseguente istintivo quanto inutile tentativo di forzarli per riacquistare la capacitĆ di movimentoĀ» (p. 56).
Un ulteriore corollario del principio diĀ extrema ratioĀ si trae quindi dallāaffermazione per cui la contenzioneĀ non può ritenersi giustificata dal solo riferimento ai possibili effetti collaterali degli psicofarmaciĀ (quali manifestazioni di aggressivitĆ o rischi di cadute da ipotensione), a prescindere da un pericolo attuale per lāincolumitĆ personale da ricavarsi ancora una volta da dati clinici concreti (ad es., i valori pressori): si finirebbe altrimenti perĀ sdoganarelāimpiego della pratica contenitiva in chiave precauzionale e dunque, vista la normale prevedibilitĆ di tali effetti, per ammetterla come Ā«metodica abituale di trattamentoĀ della malattia psichiatricaĀ» (p. 58).
7.Ā Nel caso in esameĀ lāesonero da responsabilitĆ per sequestro di persona non può essere riconosciutoĀ neppure sul piano dellāelemento soggettivo, che i ricorrenti chiedevano di configurare in termini di colpa.
UnĀ erroreĀ sulla sussistenza degli estremi dello stato di necessitĆ ,Ā rilevanteĀ exĀ art. 59 co. 4 c.p., ĆØ statoĀ esclusodalla sentenza impugnata sulla base di due argomenti principali: in primo luogo, laĀ mancata annotazione in cartella clinica, da parte di tutti i medici avvicendatisi nelle visite al paziente,Ā di qualsiasi riferimento allo stato di contenzione; in secondo luogo, la circostanza per cui, sia dallāesame degli imputati che dagli altri atti difensivi, tra cui le impugnazioni, era emerso ā fin dal lessico utilizzato ā come allāinterno del reparto laĀ contenzioneĀ fosseconsiderata la prassi, Ā«una sorta di protocollo tacito applicato in maniera indistintaĀ» ā venendo appunto descritta dagli stessi ricorrenti come āprotocollo terapeutico/assistenzialeā o āterapia meccanicaā.
Entrambi gli elementi sintomaticiĀ rivelano, anche a giudizio della Cassazione (pp. 65 ss.), la chiaraĀ consapevolezza dei sanitari di agire in una situazione di fatto priva dei connotati di eccezionale necessitĆ Ā che, anche nel contesto di un trattamento sanitario obbligatorio, sono richiesti per giustificare, ai sensi dellāart. 54, il ricorso alla contenzione.
Non rileva, invece, la finalitĆ perseguitaĀ dai medici: una volta considerato che la āincompatibilitĆ ontologica con il doloā vale soltanto per gli atti sanitari contrassegnati da una funzione terapeutica da valutarsi in base a criteri oggettivi, non può che ricordarsi come il delitto di cui allāart. 605Ā sia punito a titolo diĀ dolo generico, a prescindere dalle intenzioni soggettive che animano lāagente.
8.Ā Merita infine attenzione la posizione adottata dalla sentenza in esame sullāestensione dellāaddebito diĀ responsabilitĆ Ā per sequestro di personaĀ anche a carico degli infermieri, esclusa dal Tribunale in forza dellāart. 51 comma 3 e affermata dalla Corte dāAppello.
La Cassazione (pp. 70 ss.) accoglie lāimpostazione del giudice di secondo grado, fondata, come accennato, sulla valorizzazione degli obblighi gravanti sul personale infermieristico. Il modello dellaĀ subordinazione gerarchica ai medici non risulta sostenibileĀ alla luce della l. 251/2000 che, allāart. 1 co. 1, dopo aver sancito un principio di Ā«autonomia professionaleĀ» per gli infermieri, richiama, per individuarne le funzioni, ilĀ codice deontologicoĀ di categoria: con particolare riferimento alla contenzione, viene cosƬ attribuitaĀ piena giuridicitĆ ai doveriĀ ivi prescrittiĀ di verifica delle condizioni, formali e sostanziali, che la legittimano (art. 30: Ā«lāinfermiere si adopera affinchĆ© il ricorso alla contenzione sia un evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali), nonchĆ© ai doveriĀ di protezioneĀ del paziente eĀ di segnalazioneĀ allāautoritĆ competente in caso di Ā«maltrattamenti o privazioniĀ» (art. 33).
Per la sussistenza del dolo, quantomeno eventuale, si afferma che, a fronte del diffuso impiego in reparto della contenzione fuori dalle relative condizioni di liceitĆ , gli infermieri con il loro contegno omissivo Ā«hanno accettato il rischioĀ della inesistenza della stessa prescrizione medica e della conseguente illegittima privazione [ā¦] della libertĆ Ā», cosƬ ponendosi al di fuori della sfera di operativitĆ dellāart. 59 co. 4.
LaĀ condannaĀ degli infermieri ā osserva la Cassazione, con unāinteressante nota processuale ā trova dunque fondamento in unaĀ diversa ricostruzione in diritto della vicenda, e non in una lettura difforme dei dati fattuali offerti dalle prove dichiarative, il cheĀ escludeĀ che la mancata rinnovazione istruttoria contrasti con il principio sancito dalle Sezioni uniteĀ Dasgupta.
9.Ā Concludendo lāesame dei ricorsi, la Cassazione ritieneĀ fondati i motivi relativi alla condannaĀ exĀ art. 586 c.p.(pp. 78 ss.): nonostante il reato debba ormai ritenersi prescritto, viene annullata con rinvio ā ai soli effetti civili ā la sentenza impugnata, che si era erroneamente discostata dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico del pubblico ministero circa la causa prossima del decesso (morte elettrica da cardiopatia aritmogena) e comunque avevaĀ omesso di individuare una valida legge di coperturaĀ che permetta di ricondurre detta causa, a sua volta, alla condotta base dolosa (la contenzione).
Viene inveceĀ confermata la condannaĀ dei medici per il delitto diĀ falso ideologicoĀ con riferimento alla mancata annotazione in cartella clinica della contenzione (p. 81 ss.), in base al principio per cui ā sebbene il tenore letterale dellāart. 479 sembrerebbe deporre altrimenti āĀ rientrano nella fattispecie anche condotte omissive, quando Ā«unāattestazione incompleta [ā¦]Ā attribuisca al tenore dellāatto un senso diverso, cosƬ che lāenunciato venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dellāesistenza di dati rilevantiĀ»[4]. Dati tra cui deve senzāaltro includersi laĀ contenzione, che, pur estranea a finalitĆ terapeutiche, costituisce unĀ fatto clinico significativoĀ nella complessiva vicenda assistenziale,Ā la cui annotazione tutela tra lāaltro gli stessi sanitariĀ in caso di successiva verifica delle condizioni per il suo legittimo impiego.
10.Ā Come anticipato in premessa,Ā casi di contenimento meccanico del pazienteĀ in contesti sanitari non sono stati portati di frequente allāattenzione della giurisprudenza di legittimitĆ , tanto che la stessa Cassazione in motivazione menziona unĀ unico precedente, del 2015[5].
In tale occasione era stata confermata lāassoluzioneĀ dei medici dallāimputazione di sequestro di personaĀ in forza dellāart. 54, riconoscendosi che la contenzione, peraltro realizzata in modo da consentire una qualche minima libertĆ di movimento, si era resa necessaria per impedire al paziente, ricoverato in regime di t.s.o., di strapparsi la flebo attraverso cui gli veniva somministrata la terapia e di aggredire il personale che lo assisteva[6]. La sentenza, anche se succintamente motivata, mostrava giĆ unaĀ ratioĀ decidendiĀ analoga alla presenteĀ per quanto concerne lāindividuazione dellaĀ scriminante applicabileĀ e la suaĀ rigorosa interpretazione.
Ciò che invece caratterizza in maniera pregnante la pronuncia in esame e che più sollecita riflessione sembra piuttosto il ragionamento svolto sullaĀ natura delle misure contenitiveĀ e ā questione in parte collegata āĀ sullāoperativitĆ Ā (negata)Ā di diverse cause di giustificazione.
11.Ā Rinviando per una visione dāinsieme dei profili penali della contenzione medica, nelle sue varie forme, a contributi che hanno affrontato il tema con ben altro grado di approfondimento[7], possiamo qui procedere a evidenziare alcuni punti salienti.
Anzitutto, può discutersi del valore del richiamo alla sentenza delle Sezioni unite Giulini, più volte citata in senso adesivo in motivazione.
à utile ricordare che le stesse Sezioni unite hanno sì elaborato compiutamente la tesi del fondamento costituzionale della liceità degli atti medici, ma hanno risolto la specifica questione loro devoluta sulla base di un diverso criterio: per escludere la responsabilità del medico per gli atti compiuti in assenza di un valido consenso del paziente si è più radicalmente negata la riconducibilità  di tali condotte, in caso di esito clinico fausto, al paradigma oggettivo dei reati astrattamente ipotizzabili per fattispecie del genere, cioè lesioni personali e violenza privata[8].
Sotto questo profilo, però, non pare che unāindagine circa ilĀ perimetro di tipicitĆ dellāart. 605Ā possa portare a esiti assolutori, almeno in fattispecie analoghe a quella allāesame della Cassazione, che neppure accenna al problema (stante anche il difetto di impugnazioni sul punto). Lāipotesi in astratto non ĆØ peregrina, perchĆ© la particolare rilevanza del bene protetto dalla norma non ĆØ di per sĆ© incompatibile conĀ interpretazioni restrittiveĀ della stessa, come dimostra lāesistenza di un certo dibattito sul punto, perlopiù rispetto a fatti commessi in danno diĀ neonati[9]. Semmai, muovendo dalla tesi tradizionale che fa riferimento al criterio delle ālibere volizioni cineticheā[10], potrebbe ipotizzarsi ā ma la prospettiva richiederebbe una specifica analisi ā che non sussista unāoffesa al bene protetto laddove il medico agisca in coincidenza delleĀ manifestazioni più acuteĀ della patologia psichiatrica; ovvero, in casi di minore gravitĆ , potrebbe valutarsi lāapplicabilitĆ dellāart. 610Ā (si pensi allāimmobilizzazione del paziente per il solo tempo necessario a procurarsi un accesso venoso per somministrare un sedativo)[11].
12.Ā Si ĆØ visto poi che qualificare la contenzione comeĀ atto privo di finalitĆ terapeuticaĀ consente alla Cassazione diĀ escludere la c.d. scriminante costituzionaleĀ che invece assiste lāattivitĆ medico-chirurgica.
Ancora una volta, però, deve rilevarsi come la qualifica delle normali modalitĆ di agire dei professionisti sanitari come āatti mediciāĀ non sia dato decisivoĀ per lāesonero da responsabilitĆ neppure stando al ragionamento delle Sezioni uniteĀ Giulini. Per un verso, come detto, lāesito assolutorio ĆØ motivato sul difetto di tipicitĆ ; per altro verso, occorre confrontarsi con la condivisibile osservazione secondo la quale richiamare la natura dellāatto per giustificarneĀ tout courtĀ la liceitĆ rischia di rappresentare una variante dellaĀ tesi dellāauto-legittimazione dellāattivitĆ medica, cheĀ lascia scoperto il nodo sostanziale del problemaĀ ā ossia le sue concrete condizioni di legittimitĆ ā e pertanto, come autorevolmente osservato, non risolve i casi dubbi[12].
Ora, volendo prescindere da dispute nominalistiche, come ĆØ innegabile che lāimmobilizzazione del paziente non abbia, in sĆ©, effetti curativi, cosƬ pare difficile escludere che, nellāambito dellāassistenza al malato psichiatrico, essa possa svolgere unĀ ruolo strumentale al trattamento medico complessivo. Non sempre, non per tutti i pazienti, con gradi di invasivitĆ variabile a seconda delle circostanze del caso concreto, prima fra tutte le caratteristiche della patologia: ma si tratta, appunto, una volta stabilito che la coazione fisica sul corpo del paziente integri un fatto tipico (exĀ artt. 605 o 610), di individuare di volta i limiti entro cui ciò possa ritenersi lecito[13].
13.Ā Il problema pare dunque correttamente inquadratoĀ sul piano delle cause di giustificazione.
Si escludaĀ che nelle ipotesi di cui si discute possa venire in rilievo ilĀ consenso dellāavente diritto, che ipotizziamo non possa essere fornito validamente dallāincapace (nĆ©, per ragioni di urgenza, da un legale rappresentante). Lāassunto ĆØ che il pazienteĀ non sia in grado di esprimere una volontĆ Ā che possa considerarsiĀ autentica, non solo sotto forma di assenso (che farebbe venir meno il bisogno della coazione), maĀ neppureĀ sotto forma diĀ dissenso: altrimenti, secondo un principio consolidato in giurisprudenza e oggi recepito a livello positivo dalla l. 219/2017, la scelta libera e consapevole di rifiutare le cure impone al medico un verso e proprio dovere di astensione, ostacolo che non questi potrebbe superare invocando lāart. 54 anche laddove sia a rischio la vita del paziente (diverso il discorso laddove il pregiudizio incomba sullāincolumitĆ fisica altrui).
La prima questione riguarda allora, essenzialmente, iĀ rapporti tra art. 54 e art. 51,Ā sub specieĀ di adempimento del dovere. La Cassazione oggi nega che questāultima scriminante possa invocarsi per conferire assoluta liceitĆ a qualsiasi intervento contenitivo, per quanto posto in essere da un soggetto pacificamente investito di obblighi di protezione e controllo, a prescindere dal rispetto delle condizioni di necessitĆ fissate in sentenza. Ciò vale anche (cfr. pp. 46 e 67) laddove la doverositĆ della condotta del medico sia ulteriormente qualificata dalla circostanza di essereĀ attuativa di un t.s.o.Ā (disciplinato dagli artt. 33-35 l. 833/1978): questo consente di imporre al paziente determinati trattamenti sanitari, ma poichĆ© tra questi ā secondo la logica più volte esposta ā non rientra la contenzione, esse ĆØ lecita solo laddove risulti indispensabile alla cura.
Una taleĀ conclusioneĀ risulta, in termini generali,Ā acquisita in dottrina, che ricorda come ai fini dellāoperativitĆ dellāart. 51 debba sempre compiersi una valutazione di oggettiva strumentalitĆ della condotta allāadempimento dellāobbligo e, comunque, un giudizio di bilanciamento con lāinteresse protetto dalla norma incriminatrice violata[14].
Nondimeno, pare importante sottolineare che tale lettura non dovrebbe far ombra al dato (riconosciuto dagli stessi giudici di legittimitĆ ) per cui,Ā nei limiti in cui la condotta ĆØ giustificata dallo stato di necessitĆ ,Ā lāintervento del medico ĆØ da ritenersi ancheĀ doverosoĀ alla luce della particolare qualifica soggettiva rivestita e della natura dellāattivitĆ svolta, cui si ricollegano i noti obblighi di impedimento[15]Ā ā non gravanti sul comune cittadino, la cui azione sarebbe scriminata dal solo art. 54.
Per quanto riguarda più da vicino i confini deiĀ presupposti legittimanti la contenzione, a fronte dellāesaustiva trattazione da parte della Cassazione una notazione specifica merita lāinsistenza sul requisito di attualitĆ del pericolo, integrato quando laĀ lesioneĀ allāintegritĆ fisica (del paziente o di terzi) quantomeno appareĀ imminente, eĀ non soltanto possibile nĆ© meramente probabile. Un simile rigore costituisce comprensibile ammonimento agli operatori e indicazione metodologica agli interpreti, nellāauspicata ottica diĀ extrema ratioĀ che dovrebbe regolare il ricorso alle misure contenitive; tuttavia, al di lĆ delle formule lessicali impiegate, la valutazione circa la sussistenza di tale presupposto fattuale non potrĆ che essere svolta dai medici, sulla base di un insostituibileĀ sapere tecnico-scientificoĀ la cui naturaĀ ā specie laddove a dati biologici si aggiungano variabili comportamentali ā risultaĀ intrinsecamente probabilistica[16]. E lo stesso dovrebbe dirsi, oltre che per le scelte riguardanti lāanĀ della contenzione, per quelle relative alle concrete modalitĆ (anche temporali) del loro utilizzo.
14.Ā Pur alla luce di queste precisazioni,Ā lāart. 54 sembra in gradoĀ ā attraverso la sinergia di conoscenze cliniche e prudente applicazione pretoria āĀ di condurre a soluzioni ragionevoli ed eque: due pronunce di legittimitĆ non sono certo statisticamente significative, ma dimostrano come la causa di giustificazione in esame possa rappresentare uno strumento coerente dal punto di vista tecnico e al tempo stesso idoneo ad adeguarsi alle specificitĆ del caso concreto, senza imporre un esito rigidamente predeterminato.
Ciò che forse può risultare inappagante è proprio la mancanza di definizione a priori del confine tra lecito e illecito.
Dal punto dei medici, in relazione allaĀ prevedibilitĆ della sanzione, non si scorge soluzione migliore della implementazione di un sistema diĀ linee guida, che richiede però un parallelo percorso di maturazione da parte della stessa giurisprudenza nellāattitudine verso lāineliminabile complessitĆ dei casi clinici di cui si tratta; sotto questo profilo rimane peraltro aperta, sebbene āa valleā, la possibilitĆ per il giudice di valorizzare lāart. 59 co. 4, normalmente messo fuori gioco dalla punibilitĆ a titolo di colpa dei delitti contro lāincolumitĆ individuale.
Dal punto di vista del paziente, in relazione a possibiliĀ garanzie preventiveĀ contro ingerenze nella sfera dellaĀ libertĆ personale, chi più ha studiato il tema propugna da tempo la necessitĆ di unaĀ leggeĀ ad hocĀ che disciplini casi e modi della contenzione nonchĆ© le forme di controllo da parte dellāautoritĆ giudiziaria, al fine di soddisfare laĀ duplice riserva, di legge e di giurisdizione, prevista dallāart. 13 Cost.[17]. La tesi si apprezza senzāaltro per lāintento di rafforzare i presidi a tutela di un bene cui la stessa Carta fondamentale dimostra di attribuire un rilievo peculiare.Ā Tuttavia, su un piano più strettamente pragmatico,Ā non ĆØ agevole immaginareĀ i) quanto ai presupposti per lāapplicazione delle misure contentive, che una legge possa prevedereĀ condizioni più analiticheĀ di quelle risultati dalla giĆ rigorosa interpretazione giurisprudenziale dellāart. 54, senza sconfinare nella normazione tecnica di dettaglio (una sorta di codificazione delle linee guida);Ā ii) quanto alle garanzie procedurali, che un giudice (diverso dal medico, āgiudice tecnicoā del caso clinico) possa dare unĀ provvedimento autonomo in tempi sufficientemente rapidiĀ per rispondere in modo efficace alla situazione di necessitĆ . Una prova empirica di questo non secondario problema può ritrovarsi nel fatto cheĀ casi di urgenzaĀ (nel senso di imminente lesione dellāincolumitĆ fisica del paziente o di terzi) ā niente affatto straordinari, ma comunque imprevedibili, e destinati a essere affrontati con il solo art. 54 āĀ si pongono inevitabilmente anche in situazioni gestite attraverso lāarticolato e garantistico regime del t.s.o., sia nella fase prodromica alla sua approvazione sia durante il suo svolgimento.
15.Ā Le condivisibili preoccupazioni cui questa dottrina intende dar voce sembrano emergere in tutta la loro serietĆ nei casi in cui la necessitĆ di prendere in carico il paziente psichiatrico pericoloso, per sĆ© e per gli altri, diventi per cosƬ dire strutturale. La questione dovrebbe quindi essere analizzataĀ in primisĀ nel contesto della riflessione sulla disciplina e sul concreto funzionamento delle nuove REMS, tenuto conto che, a livello fenomenologico, Ā«la contenzione meccanica ĆØ la risposta del servizio a un problema di gestione del pazienteĀ»[18]: una risposta patologica ā come dimostra in tutta la sua drammaticitĆ il caso di specie ā che però, alla luce delle cause che la determinano, dovrebbe trovare argine primariamente sul piano delle misure organizzative interne al sistema sanitario (in stretto coordinamento con lāapparato giudiziario), piuttosto che su quello della repressione penale.
[1]Ā Trib. Vallo della Lucania, sent. 30 ottobre 2012 (dep. 27 aprile 2013), Giud. Gurzo, pubblicata in questaĀ Rivista, 12 giugno 2013, con nota di G. Dodaro,Ā Morire di contenzione nel reparto psichiatrico di un ospedale pubblico: la sentenza di primo grado sul caso Mastrogiovanni.
[2] Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008 (dep. 21 gennaio 2009), n. 2437, Pres. Gemelli, Est. Macchia, ric. Giulini et al. (che può leggersi a questo link).
[3]Ā Nonostante la generica menzione dellāart. 32, il richiamo al Ā«divieto di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umanaĀ» focalizza il riferimento sul comma 2 della disposizione costituzionale.
[4] Il principio, come precisa la Cassazione, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità : la più recente pronuncia conforme risulta Cass., Sez. V, sent. 4 novembre 2014, n. 48755, Rv. 261295.
[5]Ā Cass., Sez. V, sent. 14 aprile 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28704, Pres. Lombardi, Est. De Marzo.
[6]Ā Era stata pubblicata in questaĀ Rivista, 25 febbraio 2014, la decisione di primo grado (GIP Cagliari, sent. 17 luglio 2012), con nota di G. Dodaro,Ā Il nodo della contenzione in psichiatria tra gestione della sicurezza, diritti del paziente e āinconscio costituzionaleā.
[7]Ā In particolare primo riferimento ĆØ lāarticolato contributo di G. Dodaro,Ā Il problema della legittimitĆ giuridica dellāuso della forza fisica o della contenzione meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidiario, inĀ Riv. it. med. leg., 2011, 6, p. 1483 ss.; una efficace sintesi delle principali criticitĆ extra-penali ed extra-giuridiche collegate al tema si trova in G. Dodaro, L. Ferrannini,Ā Contenzione meccanica in psichiatria. Introduzione a Focus, inĀ Riv. it. med. leg., 2013, 1, p. 167 ss.
[8]Ā Si tratta di una pronuncia che, sebbene oggetto di critiche specie per lāinterpretazione oggettiva fornita della nozione di āmalattiaāĀ exĀ art. 582 e per lāindiretta svalutazione del consenso del paziente nella relazione terapeutica, si ĆØ vista riconoscere il pregio di aver ristabilito il corretto ordine logico nellāindagine sugli elementi del reato, in precedenza spesso sovvertito nei casi concernenti la responsabilitĆ per c.d. atti arbitrari: cfr. F. Viganò,Ā Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilitĆ penale del chirurgo: lāapprodo (provvisorio?) delle Sezioni unite, inĀ Cass. pen., 2009, 5, p. 1811 ss.
[9]Ā In un caso di sottrazione di neonato, una risalente pronuncia del Tribunale di Pavia (17 luglio 1984) aveva escluso la sussistenza dellāart. 605, sullāargomento per cui il neonato ā Ā«non disponendo di alcuna capacitĆ di esplicare efficacemente la propria volontĆ in relazione alla libertĆ personale, la quale implica la facoltĆ di muoversi autonomamente nello spazioĀ» ā non potrebbe essere privato di ciò che non possiede. La sentenza era stata sottoposta a una critica serrata da parte di T. Padovani,Ā Il sequestro di persona e lāidentificazione della libertĆ tutelata, inĀ Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, p. 605 ss., a sua volta oggetto delle obiezioni di F. Viganò,Ā Art. 605, in C. Piergallini, F. Viganò, M. Vizzardi, A. Verri,Ā Delitti contro la persona. LibertĆ personale, sessuale e morale; domicilio e segreti, in Trattato di diritto penale diretto da G. Marinucci ā E. Dolcini, Cedam 2015, p. 3 ss., il quale sostiene lāapplicabilitĆ , in fattispecie analoghe, del solo art. 574 c.p.
[10] Criterio riassunto in F. Viganò, Art. 605, cit., p. 3-4.
[11] Così se ritiene configurabile il delitto di violenza privata, anziché il sequestro di persona, quando la limitazione della libertà sia funzionale «rispetto alla coercizione a una singola e determinata condotta e non si protragga oltre il tempo necessario a tale fine» (F. Viganò, Art. 605, cit., p. 27).
[12] Così F. Viganò, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 1, p. 167-168, che a sua volta rinvia alle illuminanti osservazioni già formulate da F. Grispigni, La liceità giuridico-penale del trattamento medico-chirurgico, in Riv. dir. e proc. pen., 1914, p. 16.
[13]Ā Prova ne sia che, nel definire la nozione di āatto medicoā ā cui, in ipotesi, si ricollega lāassenza di rilevanza penale del fatto ā o, al contrario, quella di ācontenzioneā penalmente illecita, si tende a indicare una serie di caratteristiche che finiscono per descrivere nientāaltro che i requisiti di operativitĆ di una causa giustificazione.
[14]Ā Una sintesi si trova in F. Viganò, subĀ art. 51, inĀ Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini ā G.L. Gatta, Milano, 2015, n. 69.
[15] In questo senso pare potersi leggere, con una cauta limitazione alle forme di coercizione più blande, anche G. Dodaro, Il problema della legittimità giuridica, cit., p. 1502 ss.
[16]Ā Non si intende qui neppure accennare il dibattito circa lo statuto epistemologico della psichiatria e i suoi controversi rapporti con il canone āevidence basedāĀ che caratterizza la scientificitĆ della medicina moderna: sul tema si rimanda in prima battuta a C. Cupelli,Ā La colpa dello psichiatra. Rischi e responsabilitĆ tra poteri impeditivi, regole cautelari e linee guida, in questaĀ Rivista, 21 marzo 2016, spec. 14 ss.
[17]Ā Questa la tesi sostenuta da G. Dodaro,Ā Il problema della legittimitĆ giuridica, cit., p. 1495 ss., e ripresa anche nei successivi lavori citati alle note precedenti.
[18]Ā G. Dodaro,Ā Il problema della legittimitĆ giuridica, cit., p. 1490.