• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale

Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

  • HOME
  • ASSOCIAZIONE
    • Chi siamo
    • Consiglio direttivo
    • Aree tematiche
    • Lo statuto
  • CAMPAGNE
  • PROPOSTE DI RIFORMA
    • Vai alle proposte di riforma
    • Petizioni
  • BLOG
  • EVENTI
  • PUBBLICAZIONI
    • Bibliografia
    • Documenti scaricabili
  • Ā DONAZIONIĀ 
  • Ā ISCRIVITIĀ 
  • CONTATTI
  • Show Search
Hide Search

Diritti alla Follia

Lettera aperta delle associazioni ā€œdiritti alla folliaā€ e ā€œradicali cagliari – marco sappiaā€ sulla morte di agostino pipia nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura n.1 dell’ospedale s.s. trinitĆ  di cagliari

Diritti alla Follia · 07/01/2019 · Lascia un commento

Scarica il PDFDownload
Condividi:

Il disagio psichiatrico in carcere: riportare il problema nei suoi confini

Diritti alla Follia · 05/01/2019 ·

Su iniziativa del Garante regionale delle persone detenute della Sicilia, lo scorso 21 dicembre si ĆØ tenuto a Palazzo dei Normanni – sede dell’Assemblea regionale siciliana –, il Convegno di studiĀ Salute mentale, carceri e REMSĀ che ha coinvolto il Garante nazionale e la rete dei Garanti regionali. Tema centrale dell’incontro palermitano, l’attuale situazione del disagio psichiatrico nelle strutture detentive da più parti riportato come fenomeno in preoccupante crescita.

La discussione si ĆØ svolta, oltre che col contributo dei Garanti (nazionale, del Piemonte, della Sicilia e della Toscana) con quello dell’Amministrazione penitenziaria e dei responsabili dei servizi psichiatrici di più realtĆ  nazionali.

L’intervento di Mauro Palma ĆØ partito dall’analisi della tutela della salute nei luoghi di restrizione della libertĆ . Tale tutela, secondo Palma, non può limitarsi alla mera prestazione sanitaria in risposta a patologie giĆ  sviluppate e deve ricondursi alle funzioni di informazione, prevenzione e protezione per ricostruire una prospettiva di ben-essere all’interno di un luogo che si connota come sintesi del mal-essere. Quest’aspetto complessivo della presa in carico del soggetto bisognoso di attenzione sanitaria ĆØ ancor più pregnante laddove sono coinvolti problemi di natura mentale. Qui l’attenzione va posta al rischio di ā€œpsichiatrizzazioneā€ di comportamenti che riflettono in realtĆ  risposte – seppure non controllate – a fattoriĀ 

ambientali e non contenitivi che oggettivamente determinano sofferenza nelle persone coinvolte. Occorre limitare l’enfasi che, pure in un momento non semplice, viene data all’interpretazione psichiatrica di tutto ciò che non rientra in canoni di normalitĆ  e obbedienza e che finisce a volte nel configurarsi come rimpianto di istituzioni segregative e depersonalizzate quali gli ospedali psichiatrici giudiziari che il nostro Paese ha avuto il coraggio di superare.

L’esperienza delle REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), che pure ĆØ stata toccata nel Convegno, va colta nel suo aspetto positivo di cambio di paradigma culturale e va mantenuta nella sua connotazione limitata, connessa al territorio, dialogante con altre forme non detentive di supporto alla persona che di esso ha bisogno.

Il Garante nazionale precisa che l’esistenza di liste di attesa per il ricovero nelle REMS non ĆØ indice dellaĀ  necessitĆ  di un ampliamento del loro numero, quanto dell’effettivitĆ  del ricorrere ad esse quale misura estrema, come vorrebbe la legge, soprattutto quando tali misure restrittive siano adottate in via provvisoria.

L’AutoritĆ  garante svilupperĆ  il continuo monitoraggio della situazione esistente nel contesto dell’azione di coordinamento della rete dei Garanti. Al Convegno di Palermo ha partecipato anche Alessandro Albano, responsabile dell’UnitĆ  del Garante nazionale preposta a tale coordinamento.

Condividi:

la legge 180 di riforma del sistema manicomiale, il referendum radicale del 1978 e il dibattito in Commissione Igiene e SanitĆ  della Camera, l’istituto psichiatrico di Teramo e il blitz di Pannella del 1991″

Diritti alla Follia · 27/12/2018 ·

[arve url=”//www.radioradicale.it/scheda/219442/iframe?i=1199458″ /]

Condividi:

Responsabilita’ penale in psichiatria : tesi Carla Sale

Diritti alla Follia · 27/12/2018 · Lascia un commento

Scarica il PDFDownload
Condividi:

CONTENZIONE DEL PAZIENTE PSICHIATRICO E SEQUESTRO DI PERSONA: L’ANTIGIURIDICITƀ ƈ ESCLUSA (SOLO) ENTRO I RISTRETTI CONFINI DELLO STATO DI NECESSITƀ (CASO MASTROGIOVANNI)

Diritti alla Follia · 14/12/2018 ·

Francesco Lazzeri
visualizza allegatoĀ 

CONTENZIONE DEL PAZIENTE PSICHIATRICO E SEQUESTRO DI PERSONA: L’ANTIGIURIDICITƀ ƈ ESCLUSA (SOLO) ENTRO I RISTRETTI CONFINI DELLO STATO DI NECESSITƀ (CASO MASTROGIOVANNI)

Cass., Sez. V, sent. 20 giugno 2018 (dep. 7 novembre 2018), n. 50497, Pres. Fumo, Est. Fidanzia

Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su “visualizza allegato”.

 

1.Ā La contenzione meccanica non ĆØ atto terapeutico e, se non scriminata dallo stato di necessitĆ , da valutarsi in base a criteri rigorosi, comporta per i sanitari responsabilitĆ  per sequestro di persona.

Questo, in sintesi, il principio di diritto alla base della pronuncia qui segnalata, con cui la CassazioneĀ confermaĀ la sentenza di secondo grado che avevaĀ condannato medici e infermieri per il delitto di cui all’art. 605 c.p.commesso ai danni di due pazienti che, ricoverati nel reparto di psichiatria, erano stati legati al letto e cosƬ erano rimasti,Ā ininterrottamente,Ā anche per giorni.

Si tratta di una delleĀ rareĀ decisioni di legittimitĆ  relative a fattispecie del genere e, probabilmente, di quella che si fa carico di chiarire con il maggior grado di approfondimento iĀ profili di rilevanza penale delle pratiche contenitive.

n termini sistematici, poi, si assiste a un ampliamento delle ipotesi giurisprudenziali di responsabilitĆ  del medico per atti compiuti in mancanza di consenso del paziente – inquadrati, in questo caso, tra i delitti (dolosi) contro la libertĆ  individuale; sullo sfondo si staglia il più generale problema degli strumenti giuridici oggi disponibili per la gestione e per la tutela del paziente psichiatrico.

 

2.Ā I fatti oggetto deiĀ giudizi di merito, dotati di una certa risonanza anche mediatica, sono principalmente legati alla vicenda diĀ Francesco Mastrogiovanni. Questi era stato ricoverato il 31 luglio 2009 presso l’ospedale di Vallo della Lucania, inĀ esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorioĀ disposto per lo stato di Ā«agitazione psicomotoria, alterazione comportamentale ed etero aggressivaĀ» riscontrato il giorno precedente – quando Mastrogiovanni, colto ad attraversare in auto ad alta velocitĆ  un centro abitato, dopo una pericolosa fuga si era infine tuffato in mare per sottrarsi all’inseguimento delle forze dell’ordine.

Poco dopo l’ammissione nel reparto di psichiatria gli erano state applicateĀ ai quattro arti apposite fascette dotate di viti, fissate alle sbarre del letto. Secondo quanto emergeva dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, il paziente era rimastoĀ immobilizzatoĀ continuativamente, con l’eccezione di pochi minuti,Ā fino al 4 agosto, data del decesso.

Venivano quindi formulati a carico del primario, nonchĆ© dei medici e degli infermieri che si erano succeduti in reparto durante i turni di quei giorni, i seguenti capi di imputazione: oltre alĀ sequestro di persona, il delitto di cui all’art. 586Ā in relazione all’art. 605 e – per i soli medici – ilĀ falso ideologicoĀ in atto pubblico, contestato per la mancata annotazione in cartella clinica dell’applicazione del regime contenitivo.

La visione dei filmati portava peraltro a muovere l’addebito diĀ sequestro di personaĀ anche per la condotta tenuta da alcuni degli stessi sanitariĀ nei confronti di un altro paziente, Giuseppe Mancoletti, che, dopo aver chiesto il ricovero volontario, aveva sviluppato uno stato febbrile, in concomitanza del quale era stato sottoposto a contenzione protrattasi per quasiĀ un’intera giornata.

IlĀ Tribunale di Vallo della LucaniaĀ ritenevaĀ responsabili i mediciĀ per le diverse imputazioni, mentreĀ assolveva gli infermieriĀ per i reati di cui agli artt. 605 e 586, giudicando operante la scriminante dell’errore su un ordine illegittimoĀ exĀ art. 51 comma 3, in conseguenza del loro ruolo subordinato[1].

LaĀ condanna dei medici veniva confermata dalla Corte d’AppelloĀ sul condiviso rilievo, rispetto al delitto di cui all’art. 605 c.p., dell’assenza dei presupposti di alcuna causa di giustificazione, e in particolare delle condizioni previste dall’art. 54 c.p.; era inveceĀ riformataĀ la pronuncia di primo gradoĀ con riguardo alla posizione degli infermieri, la cui responsabilitĆ  veniva fatta discendere da una complessiva rilettura dei loro doveri professionali e dei rapporti funzionali con il personale medico.

Con iĀ ricorsi per cassazioneĀ gli imputati censuravano tutte le statuizioni della decisione di secondo grado, deducendo – per quanto qui più rileva – laĀ mancanza di antigiuridicitĆ Ā delle condotte integranti il sequestro di persona e, comunque, laĀ carenza dell’elemento psicologicoĀ richiesto dalla norma incriminatrice.

 

3.Ā La Cassazione procede alla ricostruzione della principale questione giuridica – i presupposti di liceitĆ  della contenzione – affrontando anzitutto il problema dellaĀ natura di tale pratica, perĀ escludereĀ che possa ricondursi allaĀ categoria degli ā€œatti mediciā€Ā (pp. 44-45).

Si tratta di una verifica imposta, come osservato dalla Corte, daiĀ principi enunciati dalla nota pronunciaĀ GiuliniĀ delle Sezioni unite del 2008[2], secondo la quale in presenza di tale qualificazione – dipendente dalla oggettiva finalitĆ  terapeutica, diagnostica o quantomeno palliativa dell’atto considerato – la condotta del sanitario beneficerebbe di una causa di giustificazione avente diretto fondamento negli artt. 2 e 32 Cost.

Nella contenzione, però, nonostante la provenienza soggettiva dal personale medico,Ā non ĆØ possibile ravvisareĀ«una finalitĆ  curativa, nĆ© [essa] produce materialmente l’effetto di migliorare le condizioni di salute del pazienteĀ».Ā Neppure, contrariamente alla prospettiva sostenuta in alcuni ricorsi, può sostenersene la liceitĆ  per il solo fatto che essa risultiĀ strumentaleĀ rispetto all’esecuzione di atti medici propriamente detti, come la cura farmacologica.

La funzione svolta, infatti, come ribadito più volte in motivazione, ĆØ quella diĀ mero presidioĀ Ā«di tipo ā€œcautelareā€Ā» che, per la intrinseca invasivitĆ  della libertĆ  individuale e dell’integritĆ  fisica, richiede di cercare altrove i presupposti della sua legittimitĆ .

.Ā A tal proposito la Cassazione richiama una serie diĀ dati normativiĀ (pp. 46-47) da cui deve desumersi, per un verso, l’estraneitĆ Ā della contenzione allo strumentario delle pratiche mediche ordinarie, per l’altro, una serie diĀ condizioni minimeĀ al cui rispetto ne deve essere subordinata la liceitĆ .

All’art. 60 del c.d.Ā regolamento sui manicomiĀ (risalente al 1909) sono succedute, in particolare, la legge sull’ordinamento penitenziarioĀ (l. 354/1975, di cui in particolare l’art. 41) e, pochi anni più tardi, la c.d.Ā legge BasagliaĀ (l. 180/1978), che nell’abrogare indirettamente la citata disposizione regolamentare ne ha comunque convalidato l’impianto ispiratore, contribuendo anzi a disegnare un sistema ancor più garantistico dei diritti del paziente psichiatrico, in contrapposizione al precedente modello custodialistico; un criterio interpretativo ancor più stringente discende poi dagliĀ artt. 13 e 32 Cost.[3].

I parametri espressi dalle norme citateĀ convergonoĀ quindi nel senso di far ritenere che la contenzione, come forma diĀ coercizione fisica, risponda a unaĀ logica diĀ extrema ratio: cosicchĆ©, anche nel contesto sanitario, può ammettersene l’uso soltantoĀ in situazioni straordinarieĀ e limitatamente alĀ tempo necessarioĀ per fronteggiarle.

Non persuade, invece, il richiamo dei ricorrenti all’art. 5 lett. e) Cedu, trattandosi di previsione non pertinente, in quanto la Ā«detenzione regolare dell’alienatoĀ», dalla stessa legittimata, non copre le ipotesi di totale immobilizzazione della persona, per le quali semmai occorre valutare la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dall’art. 3Ā della Convenzione.

 

5.Ā L’incompatibilitĆ  il principio sopra enucleato vale aĀ confutareĀ l’argomento, invero suggestivo, per cui laĀ liceitĆ  della contenzione potrebbe discendere in via automaticaĀ dall’applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che pone a carico dello psichiatra unaĀ posizione di garanzia di particolare latitudine, gravandolo tanto di obblighi diĀ protezioneĀ che diĀ controlloĀ rispetto al paziente. Si ĆØ sostenuto infatti che l’obbligo del medico di impedire condotte auto ed etero-aggressive, consideratoĀ dall’angolo visuale dell’adempimento del dovere, consentirebbe di ritenere scriminati gli atti che egli compie per neutralizzare il rischio degli eventi che ĆØ tenuto a prevenire. Osserva tuttavia la Cassazione (p. 48) che,Ā al contrario, per la natura dei beni in gioco,Ā sonoĀ gli stessi obblighiĀ di protezione (e, se del caso, di custodia) del medicoĀ a trovare un limiteĀ nella eccezionalitĆ  delle condizioni entro cui ĆØ lecito ricorrere alla contenzione.

6.Ā L’istituto idoneo a convogliare sul piano tecnico tale esigenza diĀ eccezionalitĆ  come filtro di liceitĆ Ā ĆØ, secondo la Cassazione, laĀ causa di giustificazione dello stato di necessitĆ .

La sentenza provvede quindi aĀ specificare, in relazione alle ipotesi di contenzione del paziente psichiatrico, alcuni deiĀ presupposti di operativitĆ  dell’art. 54 c.p.Ā (pp. 49-51):Ā i) l’attualitĆ  del pericoloĀ precludeĀ un utilizzo della contenzione Ā«in via ā€œprecauzionaleā€Ā», dovendosi fondare suĀ riscontri obiettivi – ricavati da un Ā«costante monitoraggio del pazienteĀ» e da una valutazione completa dell’evoluzione del quadro clinico – idonei a far ritenere, secondo la scienza medica, quantomenoĀ imminenteĀ un’offesa all’incolumitĆ  personale;Ā ii) laĀ proporzionalitĆ Ā della contenzione – una volta accertata l’inefficacia di misure alternative – deve intendersi siaĀ in senso cronologico, da commisurarsi quindi alla durata del pericolo (o meglio, della sua attualitĆ ), siaĀ in termini di intensitĆ , dovendo il medico valutare la possibilitĆ  di immobilizzare solo alcuni arti.

Una primaĀ concretizzazioneĀ di questi parametri ĆØ offerta dall’applicazione che ne ĆØ stata fatta,Ā nel caso di specie, dalla Corte di Appello, e che la Cassazione ritiene di dover condividere, tenuto conto anche dell’inammissibilitĆ  dei motivi tesi a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto.

 

6.1.Ā Per quanto riguarda Mancoletti (pp. 51 ss.), l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 54 può cogliersi palesemente nella circostanza per cui, in base alle registrazioni video, egli non si era dimostrato aggressivo o irrequieto, e d’altra parte, secondo l’attendibile testimonianza dello stesso paziente, non aveva opposto alcun rifiuto alla terapia.Ā Né – precisa la Cassazione – laĀ guarigioneĀ dalla polmonite, avvenuta grazie ai farmaci lui somministrati durante il tempo in cui era rimasto immobilizzato a letto, sarebbe argomentoĀ sufficienteĀ per invocare la liceitĆ  della condotta alla luce dei principi sanciti inĀ Giulini, dovendosi ribadire che all’evidenza la contenzione (comunque superflua nel caso di specie) risulta di per sĆ© priva di alcun effetto terapeutico.

 

 

6.2.Ā Gli estremi dello stato di necessitĆ  non sono integrati neppure nella più complessa vicenda che ha coinvolto Mastrogiovanni (pp. 54 ss.). Ciò vale sia per l’originaria applicazione dei dispositivi di contenzione, sia per il loro successivo mantenimento.

Sul primo fronte, infatti, si ricava dal diario clinico che giĆ  poco dopo l’ammissione in reparto l’iniziale agitazioneĀ del paziente era stata efficacementeĀ compensata per via farmacologica; totalmenteĀ avulsa dal contesto terapeuticoĀ risulta invece laĀ finalitĆ  di eseguire un prelievo delle urine richiesto dalle forze dell’ordineĀ per accertamenti legati alla guida spericolata del giorno precedente, trattandosi di una specifica esigenza investigativa che l’ordinamento non consente di soddisfare in via coattiva (salva ovviamente la rilevanza penale del rifiuto).

Anche laĀ successiva agitazione psicomotoriaĀ del paziente, poi, non consente di ritenere scriminato il protrarsi della contenzione quando, come nel caso di specie, siaĀ possibile accertare – in base a una serie di riscontri quali il diario clinico, i filmati e i rilievi autoptici – che tale comportamento non ĆØ stato manifestazione del riacutizzarsi della patologia psichiatrica, maĀ deve viceversa ricondursi proprioĀ Ā«al perdurare della costrizione meccanicadivenuta insopportabile, al caldo e all’insofferenza per la posizione innaturale in cui i legacci costringevano il malato, con il conseguente istintivo quanto inutile tentativo di forzarli per riacquistare la capacitĆ  di movimentoĀ» (p. 56).

Un ulteriore corollario del principio diĀ extrema ratioĀ si trae quindi dall’affermazione per cui la contenzioneĀ non può ritenersi giustificata dal solo riferimento ai possibili effetti collaterali degli psicofarmaciĀ (quali manifestazioni di aggressivitĆ  o rischi di cadute da ipotensione), a prescindere da un pericolo attuale per l’incolumitĆ  personale da ricavarsi ancora una volta da dati clinici concreti (ad es., i valori pressori): si finirebbe altrimenti perĀ sdoganarel’impiego della pratica contenitiva in chiave precauzionale e dunque, vista la normale prevedibilitĆ  di tali effetti, per ammetterla come Ā«metodica abituale di trattamentoĀ della malattia psichiatricaĀ» (p. 58).

 

7.Ā Nel caso in esameĀ l’esonero da responsabilitĆ  per sequestro di persona non può essere riconosciutoĀ neppure sul piano dell’elemento soggettivo, che i ricorrenti chiedevano di configurare in termini di colpa.

UnĀ erroreĀ sulla sussistenza degli estremi dello stato di necessitĆ ,Ā rilevanteĀ exĀ art. 59 co. 4 c.p., ĆØ statoĀ esclusodalla sentenza impugnata sulla base di due argomenti principali: in primo luogo, laĀ mancata annotazione in cartella clinica, da parte di tutti i medici avvicendatisi nelle visite al paziente,Ā di qualsiasi riferimento allo stato di contenzione; in secondo luogo, la circostanza per cui, sia dall’esame degli imputati che dagli altri atti difensivi, tra cui le impugnazioni, era emerso – fin dal lessico utilizzato – come all’interno del reparto laĀ contenzioneĀ fosseconsiderata la prassi, Ā«una sorta di protocollo tacito applicato in maniera indistintaĀ» – venendo appunto descritta dagli stessi ricorrenti come ā€œprotocollo terapeutico/assistenzialeā€ o ā€œterapia meccanicaā€.

Entrambi gli elementi sintomaticiĀ rivelano, anche a giudizio della Cassazione (pp. 65 ss.), la chiaraĀ consapevolezza dei sanitari di agire in una situazione di fatto priva dei connotati di eccezionale necessitĆ Ā che, anche nel contesto di un trattamento sanitario obbligatorio, sono richiesti per giustificare, ai sensi dell’art. 54, il ricorso alla contenzione.

Non rileva, invece, la finalitĆ  perseguitaĀ dai medici: una volta considerato che la ā€œincompatibilitĆ  ontologica con il doloā€ vale soltanto per gli atti sanitari contrassegnati da una funzione terapeutica da valutarsi in base a criteri oggettivi, non può che ricordarsi come il delitto di cui all’art. 605Ā sia punito a titolo diĀ dolo generico, a prescindere dalle intenzioni soggettive che animano l’agente.

 

8.Ā Merita infine attenzione la posizione adottata dalla sentenza in esame sull’estensione dell’addebito diĀ responsabilitĆ Ā per sequestro di personaĀ anche a carico degli infermieri, esclusa dal Tribunale in forza dell’art. 51 comma 3 e affermata dalla Corte d’Appello.

La Cassazione (pp. 70 ss.) accoglie l’impostazione del giudice di secondo grado, fondata, come accennato, sulla valorizzazione degli obblighi gravanti sul personale infermieristico. Il modello dellaĀ subordinazione gerarchica ai medici non risulta sostenibileĀ alla luce della l. 251/2000 che, all’art. 1 co. 1, dopo aver sancito un principio di Ā«autonomia professionaleĀ» per gli infermieri, richiama, per individuarne le funzioni, ilĀ codice deontologicoĀ di categoria: con particolare riferimento alla contenzione, viene cosƬ attribuitaĀ piena giuridicitĆ  ai doveriĀ ivi prescrittiĀ di verifica delle condizioni, formali e sostanziali, che la legittimano (art. 30: Ā«l’infermiere si adopera affinchĆ© il ricorso alla contenzione sia un evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali), nonchĆ© ai doveriĀ di protezioneĀ del paziente eĀ di segnalazioneĀ all’autoritĆ  competente in caso di Ā«maltrattamenti o privazioniĀ» (art. 33).

Per la sussistenza del dolo, quantomeno eventuale, si afferma che, a fronte del diffuso impiego in reparto della contenzione fuori dalle relative condizioni di liceitĆ , gli infermieri con il loro contegno omissivo Ā«hanno accettato il rischioĀ della inesistenza della stessa prescrizione medica e della conseguente illegittima privazione […] della libertĆ Ā», cosƬ ponendosi al di fuori della sfera di operativitĆ  dell’art. 59 co. 4.

LaĀ condannaĀ degli infermieri – osserva la Cassazione, con un’interessante nota processuale – trova dunque fondamento in unaĀ diversa ricostruzione in diritto della vicenda, e non in una lettura difforme dei dati fattuali offerti dalle prove dichiarative, il cheĀ escludeĀ che la mancata rinnovazione istruttoria contrasti con il principio sancito dalle Sezioni uniteĀ Dasgupta.

 

 

9.Ā Concludendo l’esame dei ricorsi, la Cassazione ritieneĀ fondati i motivi relativi alla condannaĀ exĀ art. 586 c.p.(pp. 78 ss.): nonostante il reato debba ormai ritenersi prescritto, viene annullata con rinvio – ai soli effetti civili – la sentenza impugnata, che si era erroneamente discostata dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico del pubblico ministero circa la causa prossima del decesso (morte elettrica da cardiopatia aritmogena) e comunque avevaĀ omesso di individuare una valida legge di coperturaĀ che permetta di ricondurre detta causa, a sua volta, alla condotta base dolosa (la contenzione).

Viene inveceĀ confermata la condannaĀ dei medici per il delitto diĀ falso ideologicoĀ con riferimento alla mancata annotazione in cartella clinica della contenzione (p. 81 ss.), in base al principio per cui – sebbene il tenore letterale dell’art. 479 sembrerebbe deporre altrimenti – rientrano nella fattispecie anche condotte omissive, quando Ā«un’attestazione incompleta […]Ā attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, cosƬ che l’enunciato venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell’esistenza di dati rilevantiĀ»[4]. Dati tra cui deve senz’altro includersi laĀ contenzione, che, pur estranea a finalitĆ  terapeutiche, costituisce unĀ fatto clinico significativoĀ nella complessiva vicenda assistenziale,Ā la cui annotazione tutela tra l’altro gli stessi sanitariĀ in caso di successiva verifica delle condizioni per il suo legittimo impiego.

10.Ā Come anticipato in premessa,Ā casi di contenimento meccanico del pazienteĀ in contesti sanitari non sono stati portati di frequente all’attenzione della giurisprudenza di legittimitĆ , tanto che la stessa Cassazione in motivazione menziona unĀ unico precedente, del 2015[5].

In tale occasione era stata confermata l’assoluzioneĀ dei medici dall’imputazione di sequestro di personaĀ in forza dell’art. 54, riconoscendosi che la contenzione, peraltro realizzata in modo da consentire una qualche minima libertĆ  di movimento, si era resa necessaria per impedire al paziente, ricoverato in regime di t.s.o., di strapparsi la flebo attraverso cui gli veniva somministrata la terapia e di aggredire il personale che lo assisteva[6]. La sentenza, anche se succintamente motivata, mostrava giĆ  unaĀ ratioĀ decidendiĀ analoga alla presenteĀ per quanto concerne l’individuazione dellaĀ scriminante applicabileĀ e la suaĀ rigorosa interpretazione.

Ciò che invece caratterizza in maniera pregnante la pronuncia in esame e che più sollecita riflessione sembra piuttosto il ragionamento svolto sullaĀ natura delle misure contenitiveĀ e – questione in parte collegata – sull’operativitĆ Ā (negata)Ā di diverse cause di giustificazione.

 

11.Ā Rinviando per una visione d’insieme dei profili penali della contenzione medica, nelle sue varie forme, a contributi che hanno affrontato il tema con ben altro grado di approfondimento[7], possiamo qui procedere a evidenziare alcuni punti salienti.

Anzitutto, può discutersi del valore del richiamo alla sentenza delle Sezioni unite Giulini, più volte citata in senso adesivo in motivazione.

È utile ricordare che le stesse Sezioni unite hanno sì elaborato compiutamente la tesi del fondamento costituzionale della liceità degli atti medici, ma hanno risolto la specifica questione loro devoluta sulla base di un diverso criterio: per escludere la responsabilità del medico per gli atti compiuti in assenza di un valido consenso del paziente si è più radicalmente negata la riconducibilità di tali condotte, in caso di esito clinico fausto, al paradigma oggettivo dei reati astrattamente ipotizzabili per fattispecie del genere, cioè lesioni personali e violenza privata[8].

Sotto questo profilo, però, non pare che un’indagine circa ilĀ perimetro di tipicitĆ  dell’art. 605Ā possa portare a esiti assolutori, almeno in fattispecie analoghe a quella all’esame della Cassazione, che neppure accenna al problema (stante anche il difetto di impugnazioni sul punto). L’ipotesi in astratto non ĆØ peregrina, perchĆ© la particolare rilevanza del bene protetto dalla norma non ĆØ di per sĆ© incompatibile conĀ interpretazioni restrittiveĀ della stessa, come dimostra l’esistenza di un certo dibattito sul punto, perlopiù rispetto a fatti commessi in danno diĀ neonati[9]. Semmai, muovendo dalla tesi tradizionale che fa riferimento al criterio delle ā€œlibere volizioni cineticheā€[10], potrebbe ipotizzarsi – ma la prospettiva richiederebbe una specifica analisi – che non sussista un’offesa al bene protetto laddove il medico agisca in coincidenza delleĀ manifestazioni più acuteĀ della patologia psichiatrica; ovvero, in casi di minore gravitĆ , potrebbe valutarsi l’applicabilitĆ  dell’art. 610Ā (si pensi all’immobilizzazione del paziente per il solo tempo necessario a procurarsi un accesso venoso per somministrare un sedativo)[11].

 

12.Ā Si ĆØ visto poi che qualificare la contenzione comeĀ atto privo di finalitĆ  terapeuticaĀ consente alla Cassazione diĀ escludere la c.d. scriminante costituzionaleĀ che invece assiste l’attivitĆ  medico-chirurgica.

Ancora una volta, però, deve rilevarsi come la qualifica delle normali modalitĆ  di agire dei professionisti sanitari come ā€œatti mediciā€Ā non sia dato decisivoĀ per l’esonero da responsabilitĆ  neppure stando al ragionamento delle Sezioni uniteĀ Giulini. Per un verso, come detto, l’esito assolutorio ĆØ motivato sul difetto di tipicitĆ ; per altro verso, occorre confrontarsi con la condivisibile osservazione secondo la quale richiamare la natura dell’atto per giustificarneĀ tout courtĀ la liceitĆ  rischia di rappresentare una variante dellaĀ tesi dell’auto-legittimazione dell’attivitĆ  medica, cheĀ lascia scoperto il nodo sostanziale del problema – ossia le sue concrete condizioni di legittimitĆ  – e pertanto, come autorevolmente osservato, non risolve i casi dubbi[12].

Ora, volendo prescindere da dispute nominalistiche, come ĆØ innegabile che l’immobilizzazione del paziente non abbia, in sĆ©, effetti curativi, cosƬ pare difficile escludere che, nell’ambito dell’assistenza al malato psichiatrico, essa possa svolgere unĀ ruolo strumentale al trattamento medico complessivo. Non sempre, non per tutti i pazienti, con gradi di invasivitĆ  variabile a seconda delle circostanze del caso concreto, prima fra tutte le caratteristiche della patologia: ma si tratta, appunto, una volta stabilito che la coazione fisica sul corpo del paziente integri un fatto tipico (exĀ artt. 605 o 610), di individuare di volta i limiti entro cui ciò possa ritenersi lecito[13].

 

13.Ā Il problema pare dunque correttamente inquadratoĀ sul piano delle cause di giustificazione.

Si escludaĀ che nelle ipotesi di cui si discute possa venire in rilievo ilĀ consenso dell’avente diritto, che ipotizziamo non possa essere fornito validamente dall’incapace (nĆ©, per ragioni di urgenza, da un legale rappresentante). L’assunto ĆØ che il pazienteĀ non sia in grado di esprimere una volontĆ Ā che possa considerarsiĀ autentica, non solo sotto forma di assenso (che farebbe venir meno il bisogno della coazione), maĀ neppureĀ sotto forma diĀ dissenso: altrimenti, secondo un principio consolidato in giurisprudenza e oggi recepito a livello positivo dalla l. 219/2017, la scelta libera e consapevole di rifiutare le cure impone al medico un verso e proprio dovere di astensione, ostacolo che non questi potrebbe superare invocando l’art. 54 anche laddove sia a rischio la vita del paziente (diverso il discorso laddove il pregiudizio incomba sull’incolumitĆ  fisica altrui).

La prima questione riguarda allora, essenzialmente, iĀ rapporti tra art. 54 e art. 51,Ā sub specieĀ di adempimento del dovere. La Cassazione oggi nega che quest’ultima scriminante possa invocarsi per conferire assoluta liceitĆ  a qualsiasi intervento contenitivo, per quanto posto in essere da un soggetto pacificamente investito di obblighi di protezione e controllo, a prescindere dal rispetto delle condizioni di necessitĆ  fissate in sentenza. Ciò vale anche (cfr. pp. 46 e 67) laddove la doverositĆ  della condotta del medico sia ulteriormente qualificata dalla circostanza di essereĀ attuativa di un t.s.o.Ā (disciplinato dagli artt. 33-35 l. 833/1978): questo consente di imporre al paziente determinati trattamenti sanitari, ma poichĆ© tra questi – secondo la logica più volte esposta – non rientra la contenzione, esse ĆØ lecita solo laddove risulti indispensabile alla cura.

Una taleĀ conclusioneĀ risulta, in termini generali,Ā acquisita in dottrina, che ricorda come ai fini dell’operativitĆ  dell’art. 51 debba sempre compiersi una valutazione di oggettiva strumentalitĆ  della condotta all’adempimento dell’obbligo e, comunque, un giudizio di bilanciamento con l’interesse protetto dalla norma incriminatrice violata[14].

Nondimeno, pare importante sottolineare che tale lettura non dovrebbe far ombra al dato (riconosciuto dagli stessi giudici di legittimitĆ ) per cui,Ā nei limiti in cui la condotta ĆØ giustificata dallo stato di necessitĆ ,Ā l’intervento del medico ĆØ da ritenersi ancheĀ doverosoĀ alla luce della particolare qualifica soggettiva rivestita e della natura dell’attivitĆ  svolta, cui si ricollegano i noti obblighi di impedimento[15] – non gravanti sul comune cittadino, la cui azione sarebbe scriminata dal solo art. 54.

Per quanto riguarda più da vicino i confini deiĀ presupposti legittimanti la contenzione, a fronte dell’esaustiva trattazione da parte della Cassazione una notazione specifica merita l’insistenza sul requisito di attualitĆ  del pericolo, integrato quando laĀ lesioneĀ all’integritĆ  fisica (del paziente o di terzi) quantomeno appareĀ imminente, eĀ non soltanto possibile nĆ© meramente probabile. Un simile rigore costituisce comprensibile ammonimento agli operatori e indicazione metodologica agli interpreti, nell’auspicata ottica diĀ extrema ratioĀ che dovrebbe regolare il ricorso alle misure contenitive; tuttavia, al di lĆ  delle formule lessicali impiegate, la valutazione circa la sussistenza di tale presupposto fattuale non potrĆ  che essere svolta dai medici, sulla base di un insostituibileĀ sapere tecnico-scientificoĀ la cui natura – specie laddove a dati biologici si aggiungano variabili comportamentali – risultaĀ intrinsecamente probabilistica[16]. E lo stesso dovrebbe dirsi, oltre che per le scelte riguardanti l’anĀ della contenzione, per quelle relative alle concrete modalitĆ  (anche temporali) del loro utilizzo.

14.Ā Pur alla luce di queste precisazioni,Ā l’art. 54 sembra in grado – attraverso la sinergia di conoscenze cliniche e prudente applicazione pretoria – di condurre a soluzioni ragionevoli ed eque: due pronunce di legittimitĆ  non sono certo statisticamente significative, ma dimostrano come la causa di giustificazione in esame possa rappresentare uno strumento coerente dal punto di vista tecnico e al tempo stesso idoneo ad adeguarsi alle specificitĆ  del caso concreto, senza imporre un esito rigidamente predeterminato.

Ciò che forse può risultare inappagante è proprio la mancanza di definizione a priori del confine tra lecito e illecito.

Dal punto dei medici, in relazione allaĀ prevedibilitĆ  della sanzione, non si scorge soluzione migliore della implementazione di un sistema diĀ linee guida, che richiede però un parallelo percorso di maturazione da parte della stessa giurisprudenza nell’attitudine verso l’ineliminabile complessitĆ  dei casi clinici di cui si tratta; sotto questo profilo rimane peraltro aperta, sebbene ā€œa valleā€, la possibilitĆ  per il giudice di valorizzare l’art. 59 co. 4, normalmente messo fuori gioco dalla punibilitĆ  a titolo di colpa dei delitti contro l’incolumitĆ  individuale.

Dal punto di vista del paziente, in relazione a possibiliĀ garanzie preventiveĀ contro ingerenze nella sfera dellaĀ libertĆ  personale, chi più ha studiato il tema propugna da tempo la necessitĆ  di unaĀ leggeĀ ad hocĀ che disciplini casi e modi della contenzione nonchĆ© le forme di controllo da parte dell’autoritĆ  giudiziaria, al fine di soddisfare laĀ duplice riserva, di legge e di giurisdizione, prevista dall’art. 13 Cost.[17]. La tesi si apprezza senz’altro per l’intento di rafforzare i presidi a tutela di un bene cui la stessa Carta fondamentale dimostra di attribuire un rilievo peculiare.Ā Tuttavia, su un piano più strettamente pragmatico,Ā non ĆØ agevole immaginareĀ i) quanto ai presupposti per l’applicazione delle misure contentive, che una legge possa prevedereĀ condizioni più analiticheĀ di quelle risultati dalla giĆ  rigorosa interpretazione giurisprudenziale dell’art. 54, senza sconfinare nella normazione tecnica di dettaglio (una sorta di codificazione delle linee guida);Ā ii) quanto alle garanzie procedurali, che un giudice (diverso dal medico, ā€œgiudice tecnicoā€ del caso clinico) possa dare unĀ provvedimento autonomo in tempi sufficientemente rapidiĀ per rispondere in modo efficace alla situazione di necessitĆ . Una prova empirica di questo non secondario problema può ritrovarsi nel fatto cheĀ casi di urgenzaĀ (nel senso di imminente lesione dell’incolumitĆ  fisica del paziente o di terzi) – niente affatto straordinari, ma comunque imprevedibili, e destinati a essere affrontati con il solo art. 54 – si pongono inevitabilmente anche in situazioni gestite attraverso l’articolato e garantistico regime del t.s.o., sia nella fase prodromica alla sua approvazione sia durante il suo svolgimento.

15.Ā Le condivisibili preoccupazioni cui questa dottrina intende dar voce sembrano emergere in tutta la loro serietĆ  nei casi in cui la necessitĆ  di prendere in carico il paziente psichiatrico pericoloso, per sĆ© e per gli altri, diventi per cosƬ dire strutturale. La questione dovrebbe quindi essere analizzataĀ in primisĀ nel contesto della riflessione sulla disciplina e sul concreto funzionamento delle nuove REMS, tenuto conto che, a livello fenomenologico, Ā«la contenzione meccanica ĆØ la risposta del servizio a un problema di gestione del pazienteĀ»[18]: una risposta patologica – come dimostra in tutta la sua drammaticitĆ  il caso di specie – che però, alla luce delle cause che la determinano, dovrebbe trovare argine primariamente sul piano delle misure organizzative interne al sistema sanitario (in stretto coordinamento con l’apparato giudiziario), piuttosto che su quello della repressione penale.

 

 


[1]Ā Trib. Vallo della Lucania, sent. 30 ottobre 2012 (dep. 27 aprile 2013), Giud. Gurzo, pubblicata in questaĀ Rivista, 12 giugno 2013, con nota di G. Dodaro,Ā Morire di contenzione nel reparto psichiatrico di un ospedale pubblico: la sentenza di primo grado sul caso Mastrogiovanni.

[2] Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008 (dep. 21 gennaio 2009), n. 2437, Pres. Gemelli, Est. Macchia, ric. Giulini et al. (che può leggersi a questo link).

[3]Ā Nonostante la generica menzione dell’art. 32, il richiamo al Ā«divieto di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umanaĀ» focalizza il riferimento sul comma 2 della disposizione costituzionale.

[4] Il principio, come precisa la Cassazione, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la più recente pronuncia conforme risulta Cass., Sez. V, sent. 4 novembre 2014, n. 48755, Rv. 261295.

[5]Ā Cass., Sez. V, sent. 14 aprile 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28704, Pres. Lombardi, Est. De Marzo.

[6]Ā Era stata pubblicata in questaĀ Rivista, 25 febbraio 2014, la decisione di primo grado (GIP Cagliari, sent. 17 luglio 2012), con nota di G. Dodaro,Ā Il nodo della contenzione in psichiatria tra gestione della sicurezza, diritti del paziente e ā€œinconscio costituzionaleā€.

[7]Ā In particolare primo riferimento ĆØ l’articolato contributo di G. Dodaro,Ā Il problema della legittimitĆ  giuridica dell’uso della forza fisica o della contenzione meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidiario, inĀ Riv. it. med. leg., 2011, 6, p. 1483 ss.; una efficace sintesi delle principali criticitĆ  extra-penali ed extra-giuridiche collegate al tema si trova in G. Dodaro, L. Ferrannini,Ā Contenzione meccanica in psichiatria. Introduzione a Focus, inĀ Riv. it. med. leg., 2013, 1, p. 167 ss.

[8]Ā Si tratta di una pronuncia che, sebbene oggetto di critiche specie per l’interpretazione oggettiva fornita della nozione di ā€œmalattiaā€Ā exĀ art. 582 e per l’indiretta svalutazione del consenso del paziente nella relazione terapeutica, si ĆØ vista riconoscere il pregio di aver ristabilito il corretto ordine logico nell’indagine sugli elementi del reato, in precedenza spesso sovvertito nei casi concernenti la responsabilitĆ  per c.d. atti arbitrari: cfr. F. Viganò,Ā Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilitĆ  penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni unite, inĀ Cass. pen., 2009, 5, p. 1811 ss.

[9]Ā In un caso di sottrazione di neonato, una risalente pronuncia del Tribunale di Pavia (17 luglio 1984) aveva escluso la sussistenza dell’art. 605, sull’argomento per cui il neonato – Ā«non disponendo di alcuna capacitĆ  di esplicare efficacemente la propria volontĆ  in relazione alla libertĆ  personale, la quale implica la facoltĆ  di muoversi autonomamente nello spazioĀ» – non potrebbe essere privato di ciò che non possiede. La sentenza era stata sottoposta a una critica serrata da parte di T. Padovani,Ā Il sequestro di persona e l’identificazione della libertĆ  tutelata, inĀ Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, p. 605 ss., a sua volta oggetto delle obiezioni di F. Viganò,Ā Art. 605, in C. Piergallini, F. Viganò, M. Vizzardi, A. Verri,Ā Delitti contro la persona. LibertĆ  personale, sessuale e morale; domicilio e segreti, in Trattato di diritto penale diretto da G. Marinucci – E. Dolcini, Cedam 2015, p. 3 ss., il quale sostiene l’applicabilitĆ , in fattispecie analoghe, del solo art. 574 c.p.

[10] Criterio riassunto in F. Viganò, Art. 605, cit., p. 3-4.

[11] Così se ritiene configurabile il delitto di violenza privata, anziché il sequestro di persona, quando la limitazione della libertà sia funzionale «rispetto alla coercizione a una singola e determinata condotta e non si protragga oltre il tempo necessario a tale fine» (F. Viganò, Art. 605, cit., p. 27).

[12] Così F. Viganò, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 1, p. 167-168, che a sua volta rinvia alle illuminanti osservazioni già formulate da F. Grispigni, La liceità giuridico-penale del trattamento medico-chirurgico, in Riv. dir. e proc. pen., 1914, p. 16.

[13]Ā Prova ne sia che, nel definire la nozione di ā€œatto medicoā€ – cui, in ipotesi, si ricollega l’assenza di rilevanza penale del fatto – o, al contrario, quella di ā€œcontenzioneā€ penalmente illecita, si tende a indicare una serie di caratteristiche che finiscono per descrivere nient’altro che i requisiti di operativitĆ  di una causa giustificazione.

[14]Ā Una sintesi si trova in F. Viganò, subĀ art. 51, inĀ Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini – G.L. Gatta, Milano, 2015, n. 69.

[15] In questo senso pare potersi leggere, con una cauta limitazione alle forme di coercizione più blande, anche G. Dodaro, Il problema della legittimità giuridica, cit., p. 1502 ss.

[16]Ā Non si intende qui neppure accennare il dibattito circa lo statuto epistemologico della psichiatria e i suoi controversi rapporti con il canone ā€œevidence basedā€Ā che caratterizza la scientificitĆ  della medicina moderna: sul tema si rimanda in prima battuta a C. Cupelli,Ā La colpa dello psichiatra. Rischi e responsabilitĆ  tra poteri impeditivi, regole cautelari e linee guida, in questaĀ Rivista, 21 marzo 2016, spec. 14 ss.

[17]Ā Questa la tesi sostenuta da G. Dodaro,Ā Il problema della legittimitĆ  giuridica, cit., p. 1495 ss., e ripresa anche nei successivi lavori citati alle note precedenti.

[18]Ā G. Dodaro,Ā Il problema della legittimitĆ  giuridica, cit., p. 1490.

 

 

 

Condividi:
  • « Vai alla pagina precedente
  • Pagina 1
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 53
  • Pagina 54
  • Pagina 55
  • Pagina 56
  • Pagina 57
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 65
  • Vai alla pagina successiva »

Diritti alla follia

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL





Associazione diritti alla follia
Via Posidonia, 307 bis - 84129 - Salerno

Fondata il 25 luglio 2018 - dirittiallafollia@gmail.com

Copyright © 2026 * Tutti i diritti riservati

PRIVACY & COOKIE POLICY

VUOI RICEVERE VIA EMAIL AGGIORNAMENTI IMPORTANTI DA DIRITTI ALLA FOLLIA?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
GDPR - Trattamento dei dati personali
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirti l'esperienza più pertinente alla navigazione di questo sito memorizzando le tue preferenze. Cliccando ā€œAccettaā€ acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Puoi visitare le impostazioni dei cookie per fornire un consenso personalizzato al trattamento dei tuoi dati. Puoi inoltre visionare la nostra Privacy Policy completa
Impostazione Cookie ACCETTA
Rivedi il tuo consenso ai cookie

Panoramica della privacy

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza mentre navighi attraverso il sito web. Tra questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati sul tuo browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalitĆ  di base...
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checbox-analytics11 monthsQuesto cookie ĆØ impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional11 monthsIl cookie ĆØ impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionale".
cookielawinfo-checbox-others11 monthsQuesto cookie ĆØ impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri cookies non in categoria".
.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsQuesto cookie ĆØ impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario".
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsQuesto cookie ĆØ impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsIl cookie ĆØ impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Interazioni e funzionalitĆ  semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta