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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Italia, il silenzio che divora i vulnerabili

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Di Carla Cannas

Nel 1978 l’Italia chiudeva i manicomi, presentando quella scelta come una svolta di civiltà. Ma chiudere dei luoghi non significa eliminare la cultura dell’istituzione. La domanda resta: abbiamo davvero superato la logica dell’esclusione o l’abbiamo resa meno visibile? I muri non sono scomparsi, si sono trasformati in procedure, firme, automatismi. Il linguaggio resta rassicurante, la realtà spesso molto meno.

Le parole contano. A Platone è attribuita una frase ancora attuale: “La perversione della città inizia con la frode delle parole”. Quando “cura” diventa controllo, “tutela” diventa imposizione e “protezione” diventa esclusione, non siamo davanti a un semplice slittamento terminologico, ma a un problema democratico. Se le parole vengono piegate, insieme a esse rischia di essere piegata la persona.

Le leggi esistono, ma quando si moltiplicano, si sovrappongono e cambiano continuamente, il sistema si ingarbuglia: cresce l’incertezza, si indeboliscono i controlli e diventano meno accessibili le tutele per chi ne ha più bisogno. Non servono più norme, ma norme più chiare e realmente applicate. La Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ribadito che, soprattutto per le persone vulnerabili, sono indispensabili proporzionalità, ascolto reale e tutela concreta della difesa. Se questi principi restano sulla carta, la fiducia nella protezione dei diritti si indebolisce.

Una persona vulnerabile non è un fascicolo o un problema organizzativo: è un soggetto di diritto. Lo Stato deve intervenire quando salute e sicurezza sono in pericolo, ma ogni intervento deve essere proporzionato, motivato, controllato e temporaneo.

Negli ultimi anni vicende diverse hanno mostrato un filo comune: la compressione dei diritti delle persone più ‘fragili’. Francesco Mastrogiovanni morì il 4 agosto 2009 dopo oltre 80 ore di contenzione durante un TSO; la Corte di Cassazione nel 2016 ha confermato le condanne, affermando che la contenzione non è atto terapeutico ordinario e, senza rigorosi presupposti di necessità, proporzionalità, temporaneità e adeguata documentazione, può integrare il reato di sequestro di persona. Andrea Soldi morì il 5 agosto 2015 durante un TSO a Torino; la Cassazione nel 2022 ha confermato le condanne per omicidio colposo, ribadendo che anche un TSO legittimo deve essere eseguito con modalità proporzionate e rispettose della dignità. La coercizione è extrema ratio, non prassi.

Nelle RSA e nelle strutture per anziani le cronache riportano maltrattamenti, violenze, carenze strutturali e omissioni, con condanne anche per omicidio colposo o peculato in diverse realtà territoriali: episodi diversi, ma indicativi di una fragilità sistemica nei controlli. Anche nell’amministrazione di sostegno emergono criticità: con sentenza n. 3252/2026 la Cassazione ha chiarito che il trasferimento di denaro dal conto dell’assistito a quello dell’amministratore integra peculato, poiché l’amministratore agisce come pubblico ufficiale, e il consenso del beneficiario non esclude il reato. Quando la tutela patrimoniale si trasforma in sottrazione di risorse, la persona perde autonomia e fiducia.

In tema di minori e allontanamenti vi sono situazioni denunciate come sospensioni ingiustificate di incontri e perizie controverse: ogni caso è diverso e richiede prudenza, ma la protezione del minore non può prescindere da trasparenza, contraddittorio effettivo e controllo indipendente. Anche nei CPR emergono segnalazioni di trattenimenti illegittimi o condizioni non rispettose della dignità: quando la libertà è limitata per via amministrativa, le garanzie devono essere massime.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte censurato l’Italia per violazioni dell’articolo 3 CEDU e di altre garanzie fondamentali. Tra le decisioni recenti: Niort c. Italia (2025), Morabito c. Italia (2025), A.Z. c. Italia (2024) e Gilardi c. Italia (2022). Non si tratta di casi astratti, ma di vite reali.

Perché accade? Il sistema è frammentato: lo Stato legifera, le Regioni organizzano la sanità, le ASL applicano, i Comuni gestiscono i servizi sociali, la magistratura interviene spesso quando il danno è già avvenuto. Quando la responsabilità è diffusa, rischia di non essere di nessuno. A ciò si aggiungono interessi economici rilevanti, autotutela burocratica, scarso ritorno politico e una cultura del controllo che rende più semplice contenere che accompagnare. Non è un complotto, ma l’inerzia di un sistema che tende ad auto-conservarsi.

Le persone ‘fragili’ rappresentano il banco di prova di una democrazia: un anziano può non denunciare, un paziente psichiatrico può non essere creduto, un minore non può difendersi da solo, un migrante ha strumenti limitati, una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può non controllare più le proprie scelte. È nelle stanze chiuse che si misura la qualità delle garanzie. Deistituzionalizzare non significa solo chiudere strutture, ma garantire servizi territoriali accessibili, progetti individualizzati verificabili, revisione periodica delle misure limitative, diritto all’informazione e controlli indipendenti. Se le limitazioni aumentano senza trasparenza e monitoraggi esterni, cambia la forma ma non la sostanza.

In un recente TG5 Speciale l’Italia è stata accostata a Singapore per l’elevato numero di anziani. Anche Singapore affronta un rapido invecchiamento, ma lo ha trattato come trasformazione strutturale da governare, non come emergenza. Pianifica quartieri integrati, rafforza l’assistenza domiciliare, monitora le strutture e investe in prevenzione e autonomia. Ha istituito l’Agency for Integrated Care per coordinare servizi sanitari e sociali ed evitare frammentazioni, e le politiche di invecchiamento attivo hanno ridotto la prevalenza di demenza attraverso screening precoci, promozione di stili di vita sani e inclusione sociale. Non è solo una questione di risorse, ma di volontà politica.

La stessa logica vale per la salute mentale: pazienti psichiatrici e persone con disabilità psicosociale non sono oggetti da gestire, ma cittadini con pari diritti. La Costituzione (artt. 2, 3, 13, 32), il Codice penale (artt. 582, 605, 610) e la CEDU (artt. 3, 5, 8) tutelano la libertà, la dignità e l’integrità della persona. La deistituzionalizzazione ha senso solo se accompagnata da servizi reali, continui e rispettosi della dignità di ciascuno.

Non cambiare non significa risparmiare: un sistema emergenziale costa di più in ricoveri ripetuti, ospedalizzazioni evitabili, contenzioso e perdita definitiva di autonomia. Quando la programmazione pubblica è debole, la risposta si sposta sulla buona volontà dei singoli. L’iniziativa annunciata da Achille Lauro e riportata da ANSA il 17 febbraio 2026, con la nascita della Fondazione Madre e l’apertura della Casa Ragazzi Madre a Zagarolo, è un segnale importante, ma la tutela dei diritti fondamentali non può dipendere dalla sensibilità individuale: deve essere una garanzia pubblica.

Non posso non ricordare la vicenda di mia madre, come quella di tante altre persone segnate dal sistema istituzionale. Troppe volte si è mostrata più attenzione a occultare errori che a prevenirli o correggerli, con conseguenze irreversibili. Raccontare queste storie non è rivendicazione personale, ma richiesta di responsabilità e trasparenza.

L’Associazione Diritti alla Follia, di cui sono socia iscritta, sta elaborando un dossier su TSO, misure di protezione giuridica – interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno – e misure di sicurezza, strumenti che possono trasformarsi in pratiche di controllo comprimendo libertà e volontà anche in assenza di reati. Il dossier sarà trasmesso a enti nazionali e organismi internazionali per sollecitare ispezioni e maggiore tutela dei diritti fondamentali.

Dettagli e modalità di collaborazione:
https://dirittiallafollia.it/2026/01/15/richiesta-di-collaborazione-dossier-su-casi-storie-e-testimonianze-trasmissione-a-organismi-nazionali-e-internazionali-per-i-diritti-umani/

Informazioni sul VIII Congresso Diritti alla Follia (Collegno, 28-29 marzo 2026):
https://dirittiallafollia.it/2025/12/29/viii-congresso-diritti-alla-folliacollegno-to-28-29-marzo-2026/

Diffondere, partecipare, condividere è il contributo concreto che può trasformare la vulnerabilità in voce e tutela.

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Recensione all’articolo di Ciro Tarantino “Per ordine di giustizia”. Su alcuni casi di internamento di fatto

Diritti alla Follia · 22/02/2026 · 2 commenti

Di Cristina Paderi

L’articolo di Ciro Tarantino, “Per ordine di giustizia”. Su alcuni casi di internamento di fatto (in Aut Aut, 2023), si inserisce nel dibattito sul destino della psichiatria dopo la fine del manicomio e propone una tesi tanto semplice quanto inquietante: l’internamento non è scomparso, si è trasformato. Non si presenta più nella forma dichiarata del ricovero coatto, ma sopravvive come pratica diffusa, amministrativa e quotidiana, nascosta dentro il sistema socio-assistenziale contemporaneo.

Tarantino parte da un dato apparentemente neutro: centinaia di migliaia di persone vivono stabilmente in strutture residenziali non familiari, soprattutto anziani e disabili. Numeri inferiori ad altri paesi europei ma, se letti nella storia italiana della deistituzionalizzazione, rivelatori di qualcosa di diverso: non il ritorno del manicomio, bensì la persistenza di una zona di segregazione. L’autore introduce perciò il concetto di “istituzioni totaloidi”, luoghi semichiusi che non sono formalmente totali ma condividono con le istituzioni totali una limitazione sostanziale della libertà. Non si entra con un ordine pubblico spettacolare, non si varca una soglia simbolica: si scivola dentro una normalità amministrativa, dove la libertà resta formale mentre la vita quotidiana diventa regolata da altri.

Il punto decisivo dell’analisi è che l’istituzionalizzazione non coincide con la perdita della libertà personale ma con la perdita della libertà di scelta. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità tutela la possibilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, oltre all’accesso a servizi alternativi alla residenzialità. Tuttavia, quando tali alternative mancano, il consenso al ricovero diventa un assenso necessario: non una decisione, ma l’assenza di condizioni per decidere. In questo passaggio concettuale l’autore sposta l’attenzione dalla coercizione fisica alla coercizione decisionale, mostrando come l’internamento contemporaneo operi prima sul piano della volontà che su quello del corpo.

È qui che entra in scena il dispositivo psichiatrico-giudiziario e, al suo centro, la figura dell’amministratore di sostegno. Nato per sostenere la persona ‘fragile’ senza sostituirla, lo strumento viene spesso impiegato in senso opposto: quando l’interessato rifiuta il ricovero, il rifiuto viene interpretato come sintomo, la capacità decisionale viene ritenuta compromessa e il giudice attribuisce all’amministratore il potere di prestare il consenso al posto suo. Il ricovero appare allora volontario nella forma ma obbligatorio nella sostanza. Senza dichiarare un trattamento sanitario obbligatorio si ottiene lo stesso effetto, cioè una restrizione della libertà priva di base legale esplicita.

Tarantino mostra con chiarezza che qui non si produce una violazione aperta del diritto, bensì una sua torsione: l’amministratore di sostegno diventa il punto di articolazione tra tutela e coercizione. Lo strumento giuridico pensato per valorizzare l’autodeterminazione si trasforma in un meccanismo di sostituzione decisionale. Il passaggio non avviene contro la legge, ma attraverso di essa, grazie alla collaborazione di servizi sociali, psichiatria e giudice tutelare. La sequenza è sempre simile: segnalazione del rischio, patologizzazione del dissenso, ampliamento dei poteri dell’AdS, consenso sostitutivo. Il risultato è quello che l’autore definisce internamento di fatto: non si forza la persona a entrare, si rende irrilevante il suo rifiuto.

Il contrasto con l’ordinamento è esplicito. Dalla legge 180 in poi il sistema italiano fonda i trattamenti sanitari sulla volontarietà e limita drasticamente quelli obbligatori. Alcuni provvedimenti giudiziari citati nell’articolo ribadiscono infatti che né il giudice né l’amministratore possono superare il dissenso a un ricovero prolungato, se non violando i principi costituzionali. Tuttavia la prassi continua, sostenuta da fattori strutturali: mancanza di servizi territoriali, gestione del rischio sociale, inerzia burocratica e soprattutto una lunga abitudine storica alla segregazione dei soggetti considerati problematici.

Il valore dell’articolo sta proprio nel mostrare che la storia della psichiatria non procede per rotture nette. La chiusura dei manicomi non elimina la funzione sociale dell’internamento: la redistribuisce. Il potere non scompare ma cambia tecnologia. Se prima era l’ordine di ricovero, oggi è il consenso sostitutivo; se prima si controllava lo spazio, ora si controlla la decisione. L’amministratore di sostegno diventa così l’equivalente funzionale del vecchio potere manicomiale: non un agente di repressione intenzionale, ma l’ingranaggio che rende possibile una pratica collettiva di normalizzazione.

La conclusione di Tarantino è volutamente ambivalente. Da un lato il sistema appare fragile, perché basta un rifiuto professionale o un’interpretazione rigorosa della legge per interromperlo; dall’altro la sua forza deriva dall’abitudine sociale, dalla tendenza a considerare naturale la collocazione istituzionale dei soggetti ‘fragili’. L’internamento contemporaneo vive quindi in una zona intermedia: non è più legittimo, ma è ancora possibile.

Ne emerge una recensione implicitamente critica del presente della salute mentale. L’articolo non denuncia abusi individuali ma una forma ordinaria di governo delle vulnerabilità, in cui cura e controllo coincidono. Il contributo più originale consiste nell’aver spostato la questione dalla psichiatria alla struttura delle decisioni: la vera posta in gioco non è dove vivono le persone, ma chi decide dove vivono. In questo senso il testo offre una lettura convincente e disturbante della post-deistituzionalizzazione italiana: la libertà conquistata con la fine del manicomio resta incompiuta finché la scelta può essere sostituita.

Articolo completo in Aut Aut, 398/2023 La psichiatria e il futuro della salute mentale

398/2023 La psichiatria e il futuro della salute mentale

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Amministrazione di sostegno: aiuto o esclusione?

Diritti alla Follia · 05/02/2026 · 10 commenti

Dietro i proclami sulla tutela dei “fragili”, storie di isolamento, abusi e dignità negata

di Carla Cannas

La legge dice che tutela.
La realtà è che spesso, spezza legami, isola, zittisce, svuota le persone della possibilità di decidere della propria vita.

Dietro molte amministrazioni di sostegno non ci sono solo atti burocratici: ci sono madri separate dai figli, anziani rinchiusi contro la loro volontà, persone private dei propri soldi, delle relazioni, perfino della voce.

Questo articolo racconta ciò che le istituzioni e una parte dell’informazione continuano a ignorare: la vita reale dei cosiddetti “fragili” e la loro dignità negata.

La legge 6/2004, che ha introdotto l’amministrazione di sostegno, è stata presentata come uno strumento moderno e “mite”, pensato per aiutare senza sostituirsi, per accompagnare senza annullare.

Nel dibattito pubblico è stata spesso descritta come una conquista di civiltà. Anche il giurista Paolo Cendon, tra i promotori della norma, ne ha rappresentato a lungo il volto ideale. La sua recente scomparsa, ricordata dalla stampa, ha riportato l’attenzione sul senso originario della legge e sulle intenzioni che l’avevano ispirata.

Ma tra le intenzioni e ciò che accade nella vita concreta delle persone c’è una distanza che non può più essere ignorata.

Per noi figlie – io e mia sorella Serenella – l’amministrazione di sostegno applicata a nostra madre non è stata tutela, ma spoliazione:
spoliazione di libertà, di dignità, di relazioni, del diritto di scegliere sulle cure e sulla propria vita quotidiana.

Il mito dell’amministratore che “dà voce ai fragili” si è infranto contro un muro di silenzi, decisioni calate dall’alto, porte chiuse.

Quando l’amministrazione di sostegno diventa potere senza ascolto, la persona non è più al centro: diventa oggetto di gestione.

Dopo la morte di nostra madre non ci siamo fermate.
Abbiamo scritto a istituzioni, parlamentari, giornali. Abbiamo chiesto ascolto, chiesto verità, chiesto che si guardasse in faccia ciò che accade davvero.

Quasi tutti hanno taciuto.

Fanno eccezione alcune giornaliste che hanno avuto il coraggio di raccontare ciò che molti preferiscono non vedere.

Tra queste, Serenella Bettin, che il 19 giugno 2023 su La Verità ha denunciato abusi e distorsioni legate all’amministrazione di sostegno, portando all’attenzione pubblica anche il caso di nostra madre.

E soprattutto Stefania Delendati, storica direttrice di Superando, che per anni ha dato spazio a storie di persone private della propria voce da decisioni prese “per il loro bene”. Con sensibilità rara e rigore civile, ha mostrato come strumenti nati per proteggere possano trasformarsi in dispositivi di controllo, isolamento e compressione dei diritti.

Il silenzio, però, resta la regola.
E il silenzio:

  • permette che gli abusi si ripetano
  • impedisce un vero dibattito pubblico
  • blocca le riforme
  • lascia le famiglie sole e impotenti

Criticare questa legge non significa negare che possa servire in alcuni casi.
Significa dire che così com’è applicata oggi può produrre danni gravissimi, con poteri enormi e controlli spesso deboli o inefficaci.

Le storie non sono eccezioni. Sono tante. Troppo simili tra loro.

Casi emblematici raccontati nel tempo anche da Superando e da familiari:

  • Carlo Gilardi, 92 anni, rinchiuso in RSA contro la sua volontà per anni
  • Marta Garofalo Spagnolo, giovane donna privata di autonomia
  • C. e Barbara, separati e trasferiti in RSA senza rispetto della loro volontà
  • Simone e Sara, ricovero forzato e ricatto affettivo
  • Oriana, morta isolata dai familiari con decisioni sanitarie imposte
  • Giovanna e la madre, separate da amministratori che limitano autonomia e affetti
  • Un giovane uomo fiorentino, a cui la madre-amministratrice impedisce contatti con familiari e compagna
  • Maria Antonietta, vittima di ripetuti abusi economici da parte della propria amministratrice
  • Gigi Monello, professore assolto dopo anni di processo, separato ingiustamente dalla madre

Temi ricorrenti:
isolamento affettivo, gestione arbitraria dei poteri, abusi economici, negazione dei diritti fondamentali.

La fragilità non dovrebbe mai diventare il varco attraverso cui si entra nella vita delle persone per decidere al posto loro tutto, anche contro la loro volontà.

Il giornalismo vero non tace davanti al dolore.
Non si limita ai casi eclatanti, non raccoglie testimonianze per poi sparire.

Scegliere cosa raccontare – e cosa no – modella la realtà pubblica.
Raccontare queste storie è scomodo, complesso, spesso impopolare.
Ma è lì che il giornalismo smette di essere vetrina e torna a essere servizio pubblico.

Finché le testimonianze resteranno ai margini, il problema non sarà solo una legge da riformare:
sarà anche un’informazione che ha scelto di non vedere.

Scrivo perché mia madre non può più parlare.
Scrivo perché altre madri, padri, figli non facciano la stessa fine nel silenzio.
Scrivo perché il vero scandalo non è criticare una legge, ma fingere di non vedere le vittime.

L’amministrazione di sostegno può essere uno strumento importante solo se profondamente ripensato, con:

  • uso limitato ai casi di reale necessità
  • controlli effettivi e trasparenza
  • rispetto della volontà e delle relazioni affettive della persona

Finché questo non accade, continueremo a raccontare.

E lo faccio anche nel nome di Stefania Delendati, che ha dato voce ai “fragili” quando il silenzio era la regola.
Ci ha lasciati, ma la sua luce resta: in chi continua a parlare per chi non può più farlo, trasformando il dolore in impegno e la memoria in coraggio.

Diritti alla Follia, l’associazione di cui faccio parte, fa informazione e divulgazione attraverso i propri canali: blog, canali video e incontri pubblici.

L’obiettivo è anche quello di elaborare un Dossier di casi documentati da portare all’attenzione di organismi nazionali e internazionali per la tutela dei diritti umani.

Chi desidera raccontare la propria storia può scrivere a:
dirittiallafollia@gmail.com
È garantito il massimo rispetto della volontà delle persone e l’anonimato.

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L’Associazione “Diritti alla Follia” consegna al Governo la proposta di decreto legislativo per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno

Diritti alla Follia · 27/11/2025 · 3 commenti

L’Associazione Diritti alla Follia ha oggi trasmesso ufficialmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la semplificazione normativa la propria proposta di decreto legislativo attuativo dell’art. 17 della Legge 10 novembre 2025, n. 167, la cosiddetta “Legge di Semplificazione”.

Questa legge conferisce al Governo una delega precisa: riformare l’intero sistema delle misure di protezione giuridica, superando i meccanismi sostitutivi (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno usata in modo sostitutivo) e garantendo finalmente alle persone con disabilità il pieno rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), in vigore in Italia dal 2009.

La proposta dell’Associazione è un testo completo di decreto legislativo: articoli, commi, norme di coordinamento e disposizione transitorie, interamente riscritti per adeguare gli articoli 404–413 del codice civile ai principi internazionali di:

  • autodeterminazione
  • pari riconoscimento davanti alla legge (art. 12 CRPD)
  • supporto al processo decisionale
  • limitazione rigorosa dei poteri sostitutivi
  • garanzie procedurali effettive per la persona interessata

Insieme al testo normativo, abbiamo trasmesso una corposa relazione illustrativa, che documenta in modo puntuale vent’anni di criticità, abusi, violazioni di diritti fondamentali e prassi distorsive nell’attuale applicazione dell’amministrazione di sostegno.

Il nostro lavoro è il frutto di dieci anni di:

  • testimonianze dirette da parte di familiari e persone sottoposte ad ADS
  • analisi dei decreti dei Giudici Tutelari
  • studio sistematico delle raccomandazioni del Comitato ONU (2016)
  • osservazione delle gravi conseguenze dell’assenza di un reale supporto decisionale nella vita delle persone con disabilità psicosociali

Troppo spesso, l’amministrazione di sostegno — nata come misura ‘leggera’ — si è trasformata, nella prassi quotidiana, in una forma impropria di interdizione, con poteri “ampi”, “pienissimi” e di fatto sostitutivi della volontà del beneficiario.
In molti casi ciò ha comportato:

  • limitazioni indebite alla libertà personale, affettiva e familiare
  • decisioni sanitarie prese senza ascolto né consenso reale
  • impoverimento dei rapporti sociali
  • isolamento
  • abusi patrimoniali e relazionali;
  • esclusione dal processo decisionale sulla propria vita

È tempo che l’Italia si adegui ai suoi obblighi internazionali e costituzionali.

Il decreto attuativo proposto dall’Associazione introduce:

  • l’obbligo di difesa tecnica per la persona, sin dall’inizio del procedimento
  • il diritto inderogabile all’ascolto del beneficiario, anche via strumenti telematici
  • una nuova procedura trasparente e garantita
  • il divieto di poteri sostitutivi, salvo situazioni eccezionalissime e rigorosamente motivate
  • la tutela della bigenitorialità e dei rapporti familiari
  • la limitazione degli incarichi degli ADS per evitare la “professionalizzazione” selvaggia
  • il riconoscimento penale degli abusi
  • la trasformazione di interdizioni e inabilitazioni in misure di supporto non sostitutivo
  • un sistema fondato sulla volontà della persona, non sulla discrezionalità degli uffici.

Si tratta della riforma più ampia, organica e coerente con la CRPD mai proposta in Italia.

La delega prevista dall’art. 17 della Legge 167/2025 apre una possibilità storica:
per la prima volta in vent’anni, l’Italia può riformare davvero il sistema di protezione giuridica, mettendo al centro la persona, i suoi diritti e la sua autonomia.

Il Governo ha ora nelle sue mani la responsabilità di avviare i decreti legislativi.
Noi abbiamo scelto di contribuire con un testo pronto all’uso, completo e immediatamente adottabile.

L’Associazione Diritti alla Follia seguirà da vicino ogni passaggio dell’esercizio della delega, mettendosi a disposizione del Governo, delle Commissioni parlamentari, dei tecnici e dei cittadini per:

  • audizioni,
  • approfondimenti,
  • ulteriori proposte,
  • analisi degli impatti

 Associazione ‘Diritti alla Follia’                         Roma 27 novembre 2025

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Quando l’idealismo porta dritto in galera

Diritti alla Follia · 29/10/2025 · Lascia un commento

Di Gigi Monello

Come ben sanno garlascomani, criminologi per hobby, patiti dell’horror e videodipendenti, “Errare humanum est”. Dopo 17 anni e tre gradi di giudizio, una Procura della Repubblica ha rimesso tutto in discussione su “Garlasco”: forse in carcere è finito un innocente. Forse. La cosa ha messo a rumore mezza Italia e gli appuntamenti fissi in Tv sono trionfi di audience.
Con rumore più modesto, sabato 18 ottobre, a Lecce, la Polizia di Stato ha prelevato e condotto in carcere Gabriella Cassano, un avvocato. Si è così chiuso il lungo iter giudiziario che aveva al suo centro la figura di Marta Garofalo Spagnolo e sullo sfondo il sempre più – a dir poco – inquietante istituto della Amministrazione di sostegno. La Cassano è stata condannata – in via definitiva – per avere, in concorso con il suo compagno Fabio Degli Angeli ed altri, circonvenuto, sottratto, sequestrato e abbandonato un incapace; la citata Garofalo, all’epoca dei fatti ventisettenne.

Marta Garofalo Spagnolo nasce nel 1991 da una relazione occasionale e vive infanzia e fanciullezza presso i nonni materni, in un quadro familiare di ristrettezze, degrado e assenza di stimoli: non ha mai conosciuto suo padre e intrattiene con la madre (Spagnolo) un rapporto discontinuo e spesso conflittuale. Con la morte del nonno Ercole la situazione si deteriora ulteriormente. Nel 2010, quando ha 19 anni e sta frequentando il Liceo Pedagogico Siciliani di Lecce, chiede alla madre di conoscere l’identità di suo padre, e saputala, va a trovarlo e gli rivela di essere sua figlia: i due parlano, si rivedono, comincia una frequentazione. Il padre naturale (Garofalo) manifesta l’intenzione di riconoscerla legalmente.

L’aver passato gli anni cruciali della sua formazione in una situazione di vuoto di riferimenti affettivi forti, ha, però, segnato profondamente la personalità di Marta, che, come due successive perizie psichiatriche stabiliranno, soffre di un “lieve/moderato deficit cognitivo”, che è conseguenza della deprivazione affettiva e socio-culturale in cui è cresciuta. Il che significa che non è un soggetto incapace di intendere e di volere, ma “indebolito”; cosa che in teoria lascia prospettive di recupero indefinibili.
Le tensioni familiari intanto non cessano: disturbi fisici e momenti depressivi inducono Marta a chiedere aiuto ai Servizi sociali del suo Comune. È il passo fatale: i medici prescrivono psicofarmaci; ma lei, dopo averli sperimentati, comincia a fare resistenza; non vuole assumerli, afferma che quando lo fa si sente meno sveglia. I Servizi sociali, a questo punto, la segnalano al Giudice tutelare chiedendo la nomina di un Amministratore di sostegno. La Legge che nel 2004 – con travolgente successo di numeri – è stata introdotta in Italia, consente questa soluzione “prêt-à-porter”.
Marta – che di lì a poco conseguirà il diploma – continua a vedere suo padre, che conferma di volerla riconoscere. Per questa ragione, ma anche al fine di impedire la nomina di un Amministratore, il Garofalo, su consiglio di Degli Angeli (suo conoscente), si affida all’Avv. Cassano. Il 17 febbraio 2011, davanti al Giudice, Marta dichiara,

“Non ho bisogno di un amministratore di sostegno con mia nonna litigo spesso perché spesso mi manda a dire cose a mia madre e questo non mi va. Esco con mio padre Garofalo Luigi, mi reco a Carmiano dove mi incontro con delle amiche in casa loro: Margherita e Marietta. Frequento il Liceo Psicopedagogico a Lecce. Mi hanno prescritto una terapia farmaceutica in compresse e gocce ma non la voglio assumere perché quando non la assumo sono più sveglia”.

Tutto invano: inspiegabilmente ignorata un’istanza di perizia psichiatrica, nel luglio 2011 viene nominato l’Amministratore (un avvocato); e nell’ottobre dello stesso anno Marta entra in una “Struttura” (vengono amenamente definite “case-famiglia”). Nel gennaio del 2012, la prima fuga: si fa 4 km a piedi e raggiunge, in un paese vicino, la casa di uno zio; che avvisa i Carabinieri. Da questo momento, fughe e tentativi di liberarsi si susseguiranno nel tempo.

La situazione si trascina per anni: tra contatti sempre più impediti, tensioni, contrasti, contestazioni, battaglie legali; il padre continua la sua azione per il riconoscimento legale, mentre Cassano e Degli Angeli, per loro conto, finiscono per affezionarsi e provare pietà per questa infelice disperata – ma anche sdegno per il sistema che la incastra – ; e per determinarsi a fare qualcosa per liberarla. Nell’ottobre del 2017, Marta scappa di nuovo dalla Struttura: i Carabinieri la ritroveranno a otto chilometri di distanza. Nello stesso anno, Garofalo è divenuto anche legalmente padre.

La “partita” intorno alla vita della cittadina italiana Marta Garofalo Spagnolo approda ad un passaggio cruciale nel gennaio 2018.
Decisi a presentare istanza per la revoca – o, in alternativa, la sostituzione – dell’ Amministratore di sostegno, allo scopo di sottrarla a prevedibili pressioni che potrebbero distoglierla da qualcosa che ha sempre manifestato di desiderare (essere libera), Degli Angeli e Cassano compiono un pericoloso azzardo: il 14 gennaio si recano in visita presso il reparto psichiatrico dell’ Ospedale leccese dove Marta si trova provvisoriamente; e la fanno allontanare con loro. L’interessata firma la richiesta di revoca/sostituzione dell’AdS: nel caso la decisione si dovesse orientare verso la sola sostituzione, il primo nome proposto è quello di S., una vecchia amica di Marta; in seconda battuta la Cassano propone se stessa.
Il 25 gennaio si svolge l’udienza: il Giudice ordinario è, però, assente, e il supplente, vistane la delicatezza, preferisce congelare la cosa sino al rientro del collega. Durante l’udienza, in aula entra un agente di Polizia che consegna alla Cassano e a Marta una convocazione in Procura. È stato aperto un fascicolo penale. Pochi giorni dopo, il Giudice titolare rigetta il ricorso e riaffida la ragazza alla struttura e all’Ads in carica.

Naturalmente, per i “rapitori” Cassano-Degli Angeli le cose prendono a mettersi male. Il PM che indaga sulla scomparsa di Marta, li accusa di sottrazione, sequestro, abbandono e circonvenzione di incapace. Per qualche tempo vengono trattenuti in stato di arresto.

Ciò che li “inguaia” definitivamente è l’incidente probatorio del 3.7.18, durante il quale “la circonvenuta” fa esternazioni – siamo a 6 mesi di distanza dai fatti – che accreditano le ipotesi dell’Accusa: prende le distanze dagli amici liberatori: “mi hanno presa dall’ospedale senza l’autorizzazione dei medici” (in precedenza, al PM aveva detto: “me sono scappata dall’ospedale, è vero; però non ho fa… non ho ammazzato nessuno”); rivede la sua valutazione sull’ AdS, cui ora dice di volere “tanto bene che la chiamo pure mamma”; rimarca l’imprudenza dei Cassano-Degli Angeli: “Fabio e Gabriella non avevano capito che io senza farmaci non riuscivo a stare per troppo tempo”.

Questa ed altre prove portano il Giudice di primo grado a decidere per la condanna: 4 anni e sei mesi ciascuno. Naturalmente ricorrono. Ma anche il Giudice d’Appello giunge alle stesse inesorabili conclusioni (con “certezza granitica”): quando vanno a trovarla in ospedale per farla uscire, la ragazza non è capace di autodeterminarsi e dunque l’agire degli imputati è una manovra dolosa tesa a suggestionare una persona inabile a comprendere la realtà; e soprattutto a resistere ad una altrui volontà che le appaia solida e rassicurante.
Il movente del disegno criminoso? È evidente: “unico e precipuo” scopo dei due, era quello di “ottenere la nomina della Cassano quale amministratore”; e ciò al fine di poter gestire le disponibilità economiche della assistita.

Tutto chiaro? Ho voluto leggere integralmente le motivazioni della sentenza di condanna in appello: è un testo ampio, articolato, dettagliato, ricco di riferimenti dottrinali e scientifici; 74 fitte pagine di argomentazioni ben scritte, elaborate, organizzate.
Eppure, terminata la lettura, non ho potuto fare a meno di provare un senso di sospensione. E mi è tornato in mente un mio conoscente, il barista che per buoni vent’anni mi ha servito la colazione nel bar sotto casa; un artista del disegno sulla schiuma del cappuccino; uno dal curriculum scolastico breve (un primo anno di superiori) ma dal “discorso lungo”; Luca, un uomo comune; ma con una qualità che, in vent’anni d’ascolto, mi si era fatta sempre più chiara: un fiuto spontaneo per l’illogico, Momento! … la cosa non mi quadra. Questa la sua tipica uscita.

Studiare una vicenda giudiziaria è un lavoro temibile: lunghi lassi di tempo, molti protagonisti, accumularsi di infiniti dettagli, interpretabilità delle situazioni, versioni divergenti, ambiguità, imbrogliarsi delle cose. Non invidio Giudici e Avvocati: c’è spesso di che sviluppare un mal di testa.
Qualcosa che non quadra nella sentenza d’appello? Possibile. Isoliamo soltanto tre cose :

1) La ragazza viene, di volta in volta, definita, “soggetto altamente suggestionabile”, “altamente vulnerabile”, “influenzabile”, “manipolabile”; in una condizione di “inferiorità psichica” e “dipendenza”; incline “ad affidarsi ciecamente e totalmente a chiunque le garantisse, o anche solo promettesse, attenzione e cura”.
Ma se una persona è strutturalmente così, non è ragionevole supporre che resti così, chiunque sia il soggetto che ha di fronte? (amici, avvocati, medici, pubblici ministeri, poliziotti, infermieri, gestori di case-famiglia, giudici, etc etc). È sufficiente che chi le sta davanti appaia forte, “vincente” e “dispensatore di sicurezza”.

Se questo è vero, allora per capire cosa vuole veramente Marta, bisognerebbe tenere conto solo di quel che fa quando è sola; cioè quando fugge senza portarsi dietro gli psicofarmaci.
Ed ora una domanda spontanea: niente niente, realizzato che gli “altri” erano dei perdenti (addirittura nei guai), Marta si è riposizionata per compiacere i soli che potevano ancora proteggerla?

2) Il movente dei rei sarebbe la volontà di appropriarsi delle disponibilità economiche della Garofalo: la sentenza le specifica: Marta dispone, mensilmente, di 250 euro di pensione di invalidità civile e di 500 di indennità di accompagnamento; su un libretto postale a suo nome sono poi depositati 9000 euro. Dei due principali attori di questo giudizio, uno fa l’avvocato, l’altro ha un posto in ditta (la falegnameria di famiglia): si sarebbero esposti a gravi conseguenze materiali, allettati da questo patrimonio e dopo anni di preparativi?
Anche qui una domanda spontanea: niente niente, avessero, “i rapitori”, agito con lauta dose di temerarietà, ma per puro idealismo?

3) Unico scopo di uno dei condannati era farsi attribuire il ruolo di AdS. Ma se si ripassano le fitte fitte 74 pagine, si scopre che nell’istanza al Giudice tutelare, questa unicità non esiste: prima di indicare se stessa come nuovo gestore di quel po’ po’ di patrimonio, la Cassano dà precedenza – nell’ordine – a : 1) la revoca; 2 ) la nomina della amica S.
Ancora una domanda spontanea: niente niente, non coltivasse, l’avvocata, alcun basso interesse personale?

Dice un vecchio adagio della Civiltà giuridica anglo-sassone che per condannare qualcuno si deve raggiungere quella condizione mentale consistente nel trovarsi al di là di ogni ragionevole dubbio. È successo, in questo caso? Decida il lettore.

Un ultimo dettaglio: il 3 novembre 2022 Marta Garofalo si è suicidata in Struttura, ingerendo una massiccia dose di psicofarmaci. Infarto fulminante. È fuggita per l’ultima volta. Senza che nessuno la influenzasse.

http://iscolla.blogspot.com/2025/10/quando-lidealismo-porta-dritto-in-galera.html

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