Non ogni uso o abuso di sostanze ĆØ dipendenza e, soprattutto, non ogni dipendenza ĆØ addiction.
Ć questa una distinzione centrale del nuovo articolo di Icro Maremmani, Andrea Michelazzi e Michele Capano, pubblicato su Heroin Addiction and Related Clinical Problems. Gli autori distinguono la dipendenza fisiologica, caratterizzata da fenomeni di neuroadattamento quali tolleranza e astinenza, dallāaddiction, che ĆØ invece una malattia cronica del comportamento, nella quale si determina una progressiva compromissione della capacitĆ di controllo sullāuso della sostanza, nonostante le conseguenze negative. La semplice dipendenza fisiologica, infatti, non comporta necessariamente perdita del controllo comportamentale.
Ć lāaddiction, intesa in questo specifico senso clinico, e non il semplice uso o abuso di sostanze nĆ© la mera dipendenza fisiologica, che gli autori riconducono alla prospettiva della disabilitĆ e dei diritti delineata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ (CRPD). Il punto discriminante ĆØ la compromissione progressiva del controllo: la persona può conservare la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e, al tempo stesso, vedere ridotta la capacitĆ di tradurre tale consapevolezza in unāeffettiva inibizione del comportamento.
Questa distinzione impedisce di ricondurre tutte le situazioni a un unico modello terapeutico. Tipo di sostanza, gravitĆ , caratteristiche dellāaddiction, condizioni individuali e comorbilitĆ richiedono interventi differenti e individualizzati. Ciò che deve essere evitato ĆØ che la cura venga confusa con il controllo sociale e che la condizione patologica diventi motivo di discriminazione o di maggiore restrizione dei diritti.
Su questo terreno lāarticolo si confronta direttamente con il DPR 309/1990. Gli artt. 122-124, nella prospettiva proposta dagli autori, possono essere letti come forme di accomodamento ragionevole ai sensi della CRPD; gli artt. 94-95, invece, pongono il problema del possibile trasferimento della dimensione punitiva allāinterno della cura, quando la partecipazione al programma terapeutico diviene parte dellāesecuzione della pena.
La questione investe direttamente il consenso. Quando il trattamento viene accettato sotto la pressione delle conseguenze penali, può permanere formalmente il consenso, mentre diventa problematica la sua effettiva libertà .
La recentissima legge n. 140/2026, introducendo gli artt. 94-ter e 94-quater del DPR 309/1990, amplia le possibilitĆ di eseguire la pena attraverso programmi terapeutico-riabilitativi, ma lascia aperta la questione centrale: fino a che punto può considerarsi realmente libero il consenso a una cura quando lāalternativa ĆØ la detenzione?
La CRPD offre quindi una chiave di lettura fondata su autonomia, integritĆ personale, non discriminazione e individualizzazione degli interventi, imponendo di mantenere distinta la cura dalla pena.
Il diverso problema del rapporto tra addiction e responsabilitĆ penale merita invece una riflessione autonoma, che ci riserviamo di affrontare in altra occasione, anche alla luce della recente sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale.
Per Diritti alla Follia il punto ĆØ essenziale: non ĆØ lāuso di sostanze, non ĆØ lāabuso e non ĆØ la semplice dipendenza a fondare una condizione di disabilitĆ . Ć lāaddiction, quando assume le caratteristiche di una malattia cronica del comportamento con compromissione del controllo, a porre la questione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla CRPD.

