Non ogni uso o abuso di sostanze è dipendenza e, soprattutto, non ogni dipendenza è addiction.
È questa una distinzione centrale del nuovo articolo di Icro Maremmani, Andrea Michelazzi e Michele Capano, pubblicato su Heroin Addiction and Related Clinical Problems. Gli autori distinguono la dipendenza fisiologica, caratterizzata da fenomeni di neuroadattamento quali tolleranza e astinenza, dall’addiction, che è invece una malattia cronica del comportamento, nella quale si determina una progressiva compromissione della capacità di controllo sull’uso della sostanza, nonostante le conseguenze negative. La semplice dipendenza fisiologica, infatti, non comporta necessariamente perdita del controllo comportamentale.
È l’addiction, intesa in questo specifico senso clinico, e non il semplice uso o abuso di sostanze né la mera dipendenza fisiologica, che gli autori riconducono alla prospettiva della disabilità e dei diritti delineata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). Il punto discriminante è la compromissione progressiva del controllo: la persona può conservare la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e, al tempo stesso, vedere ridotta la capacità di tradurre tale consapevolezza in un’effettiva inibizione del comportamento.
Questa distinzione impedisce di ricondurre tutte le situazioni a un unico modello terapeutico. Tipo di sostanza, gravità, caratteristiche dell’addiction, condizioni individuali e comorbilità richiedono interventi differenti e individualizzati. Ciò che deve essere evitato è che la cura venga confusa con il controllo sociale e che la condizione patologica diventi motivo di discriminazione o di maggiore restrizione dei diritti.
Su questo terreno l’articolo si confronta direttamente con il DPR 309/1990. Gli artt. 122-124, nella prospettiva proposta dagli autori, possono essere letti come forme di accomodamento ragionevole ai sensi della CRPD; gli artt. 94-95, invece, pongono il problema del possibile trasferimento della dimensione punitiva all’interno della cura, quando la partecipazione al programma terapeutico diviene parte dell’esecuzione della pena.
La questione investe direttamente il consenso. Quando il trattamento viene accettato sotto la pressione delle conseguenze penali, può permanere formalmente il consenso, mentre diventa problematica la sua effettiva libertà.
La recentissima legge n. 140/2026, introducendo gli artt. 94-ter e 94-quater del DPR 309/1990, amplia le possibilità di eseguire la pena attraverso programmi terapeutico-riabilitativi, ma lascia aperta la questione centrale: fino a che punto può considerarsi realmente libero il consenso a una cura quando l’alternativa è la detenzione?
La CRPD offre quindi una chiave di lettura fondata su autonomia, integrità personale, non discriminazione e individualizzazione degli interventi, imponendo di mantenere distinta la cura dalla pena.
Il diverso problema del rapporto tra addiction e responsabilità penale merita invece una riflessione autonoma, che ci riserviamo di affrontare in altra occasione, anche alla luce della recente sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale.
Per Diritti alla Follia il punto è essenziale: non è l’uso di sostanze, non è l’abuso e non è la semplice dipendenza a fondare una condizione di disabilità. È l’addiction, quando assume le caratteristiche di una malattia cronica del comportamento con compromissione del controllo, a porre la questione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla CRPD.
Ciò che colpisce in questo articolo è che si parli genericamente di “perdita del controllo” come caratteristica cristallizzata dell’addiction. Ma si dimentica che il controllo non è un fenomeno del tipo “tutto o nulla”. La realtà è molto più sfumata e sarebbe più corretto parlare di una flessione o compromissione progressiva e fluttuante dell’autoregolazione, anziché di un annullamento robotico della volontà e delle funzioni che la presiedono.
D’altronde, il fatto che il controllo non sia mai totalmente azzerato è dimostrato da molteplici manifestazioni comportamentali. Se la perdita fosse totale, la persona verrebbe assimilata a uno stato di automatismo o incapacità assoluta, lasciando come unica risposta la tutela sostitutiva o l’incapacitazione giuridica.
Ma la realtà non è questa. È proprio per tale ragione che la sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale continua a ritenere la persona imputabile e responsabile delle proprie azioni, rifiutando l’automatica parificazione dell’addiction all’infermità di mente. Ciò conferma che la persona con addiction rimane un soggetto di diritto attivo: un individuo capace di esprimere un consenso autodeterminato e di essere sostenuto tramite accomodamenti ragionevoli, anziché essere sostituito nelle sue decisioni da un approccio paternalistico o coercitivo.
Le consiglio di leggere l’articolo nel dettaglio dove viene precisata bene la differenza tra una condizione di dipendenza dove l ‘ alterazione comportamentale e la ‘perdita del controllo’ hanno determinate caratteristiche comportamentali e l’ addiction ( termine clinico) dove queste caratteristiche sono completamente diverse. Per quanto riguarda la sentenza citata , tratteremo a breve la complessa questione della punibilita’ per chi fa uso ( nelle varie modalità) di stupefacenti, secondo il codice Rocco