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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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amministrazione di sostegno

Quando l’idealismo porta dritto in galera

Diritti alla Follia · 29/10/2025 · Lascia un commento

Di Gigi Monello

Come ben sanno garlascomani, criminologi per hobby, patiti dell’horror e videodipendenti, “Errare humanum est”. Dopo 17 anni e tre gradi di giudizio, una Procura della Repubblica ha rimesso tutto in discussione su “Garlasco”: forse in carcere è finito un innocente. Forse. La cosa ha messo a rumore mezza Italia e gli appuntamenti fissi in Tv sono trionfi di audience.
Con rumore più modesto, sabato 18 ottobre, a Lecce, la Polizia di Stato ha prelevato e condotto in carcere Gabriella Cassano, un avvocato. Si è così chiuso il lungo iter giudiziario che aveva al suo centro la figura di Marta Garofalo Spagnolo e sullo sfondo il sempre più – a dir poco – inquietante istituto della Amministrazione di sostegno. La Cassano è stata condannata – in via definitiva – per avere, in concorso con il suo compagno Fabio Degli Angeli ed altri, circonvenuto, sottratto, sequestrato e abbandonato un incapace; la citata Garofalo, all’epoca dei fatti ventisettenne.

Marta Garofalo Spagnolo nasce nel 1991 da una relazione occasionale e vive infanzia e fanciullezza presso i nonni materni, in un quadro familiare di ristrettezze, degrado e assenza di stimoli: non ha mai conosciuto suo padre e intrattiene con la madre (Spagnolo) un rapporto discontinuo e spesso conflittuale. Con la morte del nonno Ercole la situazione si deteriora ulteriormente. Nel 2010, quando ha 19 anni e sta frequentando il Liceo Pedagogico Siciliani di Lecce, chiede alla madre di conoscere l’identità di suo padre, e saputala, va a trovarlo e gli rivela di essere sua figlia: i due parlano, si rivedono, comincia una frequentazione. Il padre naturale (Garofalo) manifesta l’intenzione di riconoscerla legalmente.

L’aver passato gli anni cruciali della sua formazione in una situazione di vuoto di riferimenti affettivi forti, ha, però, segnato profondamente la personalità di Marta, che, come due successive perizie psichiatriche stabiliranno, soffre di un “lieve/moderato deficit cognitivo”, che è conseguenza della deprivazione affettiva e socio-culturale in cui è cresciuta. Il che significa che non è un soggetto incapace di intendere e di volere, ma “indebolito”; cosa che in teoria lascia prospettive di recupero indefinibili.
Le tensioni familiari intanto non cessano: disturbi fisici e momenti depressivi inducono Marta a chiedere aiuto ai Servizi sociali del suo Comune. È il passo fatale: i medici prescrivono psicofarmaci; ma lei, dopo averli sperimentati, comincia a fare resistenza; non vuole assumerli, afferma che quando lo fa si sente meno sveglia. I Servizi sociali, a questo punto, la segnalano al Giudice tutelare chiedendo la nomina di un Amministratore di sostegno. La Legge che nel 2004 – con travolgente successo di numeri – è stata introdotta in Italia, consente questa soluzione “prêt-à-porter”.
Marta – che di lì a poco conseguirà il diploma – continua a vedere suo padre, che conferma di volerla riconoscere. Per questa ragione, ma anche al fine di impedire la nomina di un Amministratore, il Garofalo, su consiglio di Degli Angeli (suo conoscente), si affida all’Avv. Cassano. Il 17 febbraio 2011, davanti al Giudice, Marta dichiara,

“Non ho bisogno di un amministratore di sostegno con mia nonna litigo spesso perché spesso mi manda a dire cose a mia madre e questo non mi va. Esco con mio padre Garofalo Luigi, mi reco a Carmiano dove mi incontro con delle amiche in casa loro: Margherita e Marietta. Frequento il Liceo Psicopedagogico a Lecce. Mi hanno prescritto una terapia farmaceutica in compresse e gocce ma non la voglio assumere perché quando non la assumo sono più sveglia”.

Tutto invano: inspiegabilmente ignorata un’istanza di perizia psichiatrica, nel luglio 2011 viene nominato l’Amministratore (un avvocato); e nell’ottobre dello stesso anno Marta entra in una “Struttura” (vengono amenamente definite “case-famiglia”). Nel gennaio del 2012, la prima fuga: si fa 4 km a piedi e raggiunge, in un paese vicino, la casa di uno zio; che avvisa i Carabinieri. Da questo momento, fughe e tentativi di liberarsi si susseguiranno nel tempo.

La situazione si trascina per anni: tra contatti sempre più impediti, tensioni, contrasti, contestazioni, battaglie legali; il padre continua la sua azione per il riconoscimento legale, mentre Cassano e Degli Angeli, per loro conto, finiscono per affezionarsi e provare pietà per questa infelice disperata – ma anche sdegno per il sistema che la incastra – ; e per determinarsi a fare qualcosa per liberarla. Nell’ottobre del 2017, Marta scappa di nuovo dalla Struttura: i Carabinieri la ritroveranno a otto chilometri di distanza. Nello stesso anno, Garofalo è divenuto anche legalmente padre.

La “partita” intorno alla vita della cittadina italiana Marta Garofalo Spagnolo approda ad un passaggio cruciale nel gennaio 2018.
Decisi a presentare istanza per la revoca – o, in alternativa, la sostituzione – dell’ Amministratore di sostegno, allo scopo di sottrarla a prevedibili pressioni che potrebbero distoglierla da qualcosa che ha sempre manifestato di desiderare (essere libera), Degli Angeli e Cassano compiono un pericoloso azzardo: il 14 gennaio si recano in visita presso il reparto psichiatrico dell’ Ospedale leccese dove Marta si trova provvisoriamente; e la fanno allontanare con loro. L’interessata firma la richiesta di revoca/sostituzione dell’AdS: nel caso la decisione si dovesse orientare verso la sola sostituzione, il primo nome proposto è quello di S., una vecchia amica di Marta; in seconda battuta la Cassano propone se stessa.
Il 25 gennaio si svolge l’udienza: il Giudice ordinario è, però, assente, e il supplente, vistane la delicatezza, preferisce congelare la cosa sino al rientro del collega. Durante l’udienza, in aula entra un agente di Polizia che consegna alla Cassano e a Marta una convocazione in Procura. È stato aperto un fascicolo penale. Pochi giorni dopo, il Giudice titolare rigetta il ricorso e riaffida la ragazza alla struttura e all’Ads in carica.

Naturalmente, per i “rapitori” Cassano-Degli Angeli le cose prendono a mettersi male. Il PM che indaga sulla scomparsa di Marta, li accusa di sottrazione, sequestro, abbandono e circonvenzione di incapace. Per qualche tempo vengono trattenuti in stato di arresto.

Ciò che li “inguaia” definitivamente è l’incidente probatorio del 3.7.18, durante il quale “la circonvenuta” fa esternazioni – siamo a 6 mesi di distanza dai fatti – che accreditano le ipotesi dell’Accusa: prende le distanze dagli amici liberatori: “mi hanno presa dall’ospedale senza l’autorizzazione dei medici” (in precedenza, al PM aveva detto: “me sono scappata dall’ospedale, è vero; però non ho fa… non ho ammazzato nessuno”); rivede la sua valutazione sull’ AdS, cui ora dice di volere “tanto bene che la chiamo pure mamma”; rimarca l’imprudenza dei Cassano-Degli Angeli: “Fabio e Gabriella non avevano capito che io senza farmaci non riuscivo a stare per troppo tempo”.

Questa ed altre prove portano il Giudice di primo grado a decidere per la condanna: 4 anni e sei mesi ciascuno. Naturalmente ricorrono. Ma anche il Giudice d’Appello giunge alle stesse inesorabili conclusioni (con “certezza granitica”): quando vanno a trovarla in ospedale per farla uscire, la ragazza non è capace di autodeterminarsi e dunque l’agire degli imputati è una manovra dolosa tesa a suggestionare una persona inabile a comprendere la realtà; e soprattutto a resistere ad una altrui volontà che le appaia solida e rassicurante.
Il movente del disegno criminoso? È evidente: “unico e precipuo” scopo dei due, era quello di “ottenere la nomina della Cassano quale amministratore”; e ciò al fine di poter gestire le disponibilità economiche della assistita.

Tutto chiaro? Ho voluto leggere integralmente le motivazioni della sentenza di condanna in appello: è un testo ampio, articolato, dettagliato, ricco di riferimenti dottrinali e scientifici; 74 fitte pagine di argomentazioni ben scritte, elaborate, organizzate.
Eppure, terminata la lettura, non ho potuto fare a meno di provare un senso di sospensione. E mi è tornato in mente un mio conoscente, il barista che per buoni vent’anni mi ha servito la colazione nel bar sotto casa; un artista del disegno sulla schiuma del cappuccino; uno dal curriculum scolastico breve (un primo anno di superiori) ma dal “discorso lungo”; Luca, un uomo comune; ma con una qualità che, in vent’anni d’ascolto, mi si era fatta sempre più chiara: un fiuto spontaneo per l’illogico, Momento! … la cosa non mi quadra. Questa la sua tipica uscita.

Studiare una vicenda giudiziaria è un lavoro temibile: lunghi lassi di tempo, molti protagonisti, accumularsi di infiniti dettagli, interpretabilità delle situazioni, versioni divergenti, ambiguità, imbrogliarsi delle cose. Non invidio Giudici e Avvocati: c’è spesso di che sviluppare un mal di testa.
Qualcosa che non quadra nella sentenza d’appello? Possibile. Isoliamo soltanto tre cose :

1) La ragazza viene, di volta in volta, definita, “soggetto altamente suggestionabile”, “altamente vulnerabile”, “influenzabile”, “manipolabile”; in una condizione di “inferiorità psichica” e “dipendenza”; incline “ad affidarsi ciecamente e totalmente a chiunque le garantisse, o anche solo promettesse, attenzione e cura”.
Ma se una persona è strutturalmente così, non è ragionevole supporre che resti così, chiunque sia il soggetto che ha di fronte? (amici, avvocati, medici, pubblici ministeri, poliziotti, infermieri, gestori di case-famiglia, giudici, etc etc). È sufficiente che chi le sta davanti appaia forte, “vincente” e “dispensatore di sicurezza”.

Se questo è vero, allora per capire cosa vuole veramente Marta, bisognerebbe tenere conto solo di quel che fa quando è sola; cioè quando fugge senza portarsi dietro gli psicofarmaci.
Ed ora una domanda spontanea: niente niente, realizzato che gli “altri” erano dei perdenti (addirittura nei guai), Marta si è riposizionata per compiacere i soli che potevano ancora proteggerla?

2) Il movente dei rei sarebbe la volontà di appropriarsi delle disponibilità economiche della Garofalo: la sentenza le specifica: Marta dispone, mensilmente, di 250 euro di pensione di invalidità civile e di 500 di indennità di accompagnamento; su un libretto postale a suo nome sono poi depositati 9000 euro. Dei due principali attori di questo giudizio, uno fa l’avvocato, l’altro ha un posto in ditta (la falegnameria di famiglia): si sarebbero esposti a gravi conseguenze materiali, allettati da questo patrimonio e dopo anni di preparativi?
Anche qui una domanda spontanea: niente niente, avessero, “i rapitori”, agito con lauta dose di temerarietà, ma per puro idealismo?

3) Unico scopo di uno dei condannati era farsi attribuire il ruolo di AdS. Ma se si ripassano le fitte fitte 74 pagine, si scopre che nell’istanza al Giudice tutelare, questa unicità non esiste: prima di indicare se stessa come nuovo gestore di quel po’ po’ di patrimonio, la Cassano dà precedenza – nell’ordine – a : 1) la revoca; 2 ) la nomina della amica S.
Ancora una domanda spontanea: niente niente, non coltivasse, l’avvocata, alcun basso interesse personale?

Dice un vecchio adagio della Civiltà giuridica anglo-sassone che per condannare qualcuno si deve raggiungere quella condizione mentale consistente nel trovarsi al di là di ogni ragionevole dubbio. È successo, in questo caso? Decida il lettore.

Un ultimo dettaglio: il 3 novembre 2022 Marta Garofalo si è suicidata in Struttura, ingerendo una massiccia dose di psicofarmaci. Infarto fulminante. È fuggita per l’ultima volta. Senza che nessuno la influenzasse.

http://iscolla.blogspot.com/2025/10/quando-lidealismo-porta-dritto-in-galera.html

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Paternalismo e Diritti: Un Confronto sull’Amministrazione di Sostegno.

Diritti alla Follia · 04/05/2025 · Lascia un commento

Di Andrea Michelazzi

In risposta all’articolo “Amministrazione di sostegno: quel 30 per cento di gravi criticità”, pubblicato il 23 aprile 2025 sul portale di Superando (Amministrazione di sostegno: quel 30 per cento di gravi criticità – Superando ).

La proposta di riforma della Legge 6/2004 promossa dall’Associazione radicale Diritti alla Follia (Proposta di Legge di iniziativa popolare di cui si può leggere a questo link ) si fonda su un principio radicale quanto imprescindibile: il pieno riconoscimento della soggettività e dei diritti della persona con disabilità. Essa si allinea ai dettati della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ne raccoglie i commenti del Comitato di riferimento, e risuona con forza con le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. In essa si ritrovano, in filigrana, le tracce ancora vive della legge 180: il rifiuto della violenza istituzionale, il limite alla coercizione, l’affermazione della libertà come premessa della cura.

Le critiche che il professor Cendon esprime nella sua intervista – curata dall’avvocato Salvatore Nocera e da Simona Lancioni – sembrano ignorare questo orizzonte. Come già puntualizzato dalla stessa  Simona Lancioni sulle stesse pagine (link) , la proposta non è un sogno velleitario: è un tentativo concreto di rispondere alla domanda di giustizia che sale da chi, oggi, si vede privato della propria voce nel nome della tutela.

Definire tutto questo “utopistico” rivela un limite che non è solo teorico, ma antropologico: è il riflesso di un pensiero che ancora separa realtà e utopia come se fossero mondi opposti, anziché due facce della stessa esigenza di trasformazione. È la modernità giuridica che difende se stessa, protetta dalle sue eccezioni normative. Ed è in questo che la filantropia del professor Cendon mostra il suo volto più ambiguo: una filantropia che, pur dichiarandosi progressista, continua a legittimare norme “speciali” per i disabili. Una sorta di diritto parallelo, “a parte”, che ripropone – con altri nomi – logiche di esclusione che pensavamo superate.

Perché, allora, una persona senza patologie o menomazioni che decide di non pagare le bollette non viene sottoposta ad amministrazione di sostegno? Vogliamo forse introdurre una nuova categoria di “disabilità gestionale”, utile a garantire quel meccanismo di normalizzazione psichiatrico-giuridica che serve più agli interessi dell’ordine economico-sociale che a quelli della persona?

Il paternalismo del professor Cendon è, in fondo, la cartina di tornasole di un modello medico della disabilità che ancora resiste sotto la superficie del diritto. Un modello che valuta le persone sulla base di ciò che manca, di ciò che è difettoso, e non di ciò che c’è, che pulsa, che resiste.

Il diritto alla vita autonoma, alla capacità giuridica universale, non può più essere subordinato a valutazioni della “capacità naturale” o della “funzionalità”. È tempo di passare dal governo della vita alla promozione del vivere. Di spostare l’asse dal “bene presunto” dell’interesse alla dignità concreta della volontà. Di preferire la relazione alla sorveglianza, il sostegno alla delega, la fiducia alla diagnosi.

Il professor Cendon, con un’affermazione che suona più demagogica che informata, evoca la tossicodipendenza come giustificazione per l’intervento giudiziario, paragonandolo, di fatto, a un’amputazione salvifica. Ma la psichiatria – quella che ascolta, non quella che decide – sa che qui non si tratta di tagliare, ma di comprendere. La clinica delle dipendenze, delle psicosi, dei disturbi mentali gravi non si riduce a un atto di potere, né a un automatismo normativo. Qui sta la complessità: nella tensione tra libertà e cura, tra desiderio e protezione, tra il diritto di essere lasciati soli e il bisogno di non esserlo.

Dichiararsi progressisti non basta. Occorre esserlo davvero. Nell’inconscio, come direbbero Deleuze e Guattari. Nelle fibre più profonde delle nostre convinzioni, dove si decide se il diritto è uno strumento per vivere o un modo per controllare la vita degli altri.

Trieste, 28/4/2025

Con rispetto, ma anche con urgenza,
Andrea Michelazzi, membro del Direttivo dell’Associazione Radicale Diritti alla Follia
Psichiatra

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COMUNICATO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE ‘DIRITTI ALLA FOLLIA’: Giustizia tradita: Lo Stato punisce chi difende la libertà e protegge un sistema criminale

Diritti alla Follia · 20/03/2025 · Lascia un commento

Purtroppo è giunta oggi, 20 marzo 2025, la notizia del rigetto, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso di Fabio Degli Angeli e Gabriella Cassano avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che li aveva condannati (con altri due coimputati).

Secondo i Giudici pugliesi (ora anche secondo la Corte di Cassazione) Fabio e Gabriella sono responsabili di sequestro di persona, di abbandono di incapace, di circonvenzione di incapace, di sottrazione di incapace. Quattro reati commessi – secondo l’accusa – “ai danni” di Marta Garofalo Spagnolo: una ragazza morta a trent’ anni (oltre tre anni dopo i fatti di causa e l'”allontanamento” di Fabio e Gabriella) in una struttura psichiatrica dopo oltre dieci anni di ricoveri coatti effettuati grazie all’amministrazione di sostegno cui era sottoposta. Questa sentenza, ingiusta, punisce Fabio e Gabriella per avere cercato di aiutare Marta a vivere la vita che desiderava vivere, a sottrarsi dalla reclusione forzata che viveva già da anni, a liberarsi dalla morsa di un “sistema” criminale che – raccontando a sè stesso di agire “per proteggere” le persone con disabilità – stritola gli individui, ha stritolato Marta, sta stritolando Fabio e Gabriella, per i quali si aprono drammaticamente le porte del carcere.

Fabio e Gabriella sono innocenti. Marta Garofalo Spagnolo voleva sottrarsi al suo destino di reclusione ed ha chiesto loro aiuto. Gli alti valori – di cui si parla ogni giorno senza viverli mai – della fratellanza e dell’umana solidarietà hanno loro imposto di non restare indifferenti a tale richiesta di aiuto. Per questo vengono condannati dai Tribunali di una Repubblica delinquente, che continua a tenere sequestrate migliaia di persone con disabilità psicosociale nonostante sia teoricamente obbligata a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) per la quale “nessuno può essere privato della libertà personale in ragione della propria condizione di disabilità “.

Questa Repubblica colpevole infierisce oggi contro gli innocenti Fabio e Gabriella: un uomo ed una donna che hanno dimostrato che “un altro mondo è possibile, che un’altra umanità è possibile”, e che oggi pagano per questo. 

Li invitiamo a “non mollare”, a continuare in un impegno diretto a riformare questo sistema criminale: noi ci siamo, ‘Diritti alla Follia’ c’è: ci auguriamo che abbiano la forza e la determinazione per continuare ad esserci anche loro.

Per maggiori informazioni sulla vicenda di Marta Garofalo, vi segnaliamo i seguenti link:

  • https://dirittiallafollia.it/2024/07/01/il-blocco-dellillegalita-istituzionale-italiana-si-manifesta-nella-drammatica-vicenda-di-marta-garofalo-spagnolo/
  • https://mad-in-italy.com/tag/marta-garofalo-spagnolo/
  • https://informareunh.it/lamministrazione-di-sostegno-e-leffetto-terra-bruciata/

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    Adeguamento alla Costituzione  e agli obblighi internazionali  per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la difesa effettiva e un controllo giurisdizionale rigoroso e sostanziale

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L’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:USI ED ABUSI. PROCEDURE CORRETTE VS REALTÁ

Diritti alla Follia · 22/02/2025 · Lascia un commento

*Di Federico Valenti

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto dal codice civile italiano nato per tutelare le persone che non sono in grado di provvedere alla gestione dei propri interessi. Questo strumento permette o dovrebbe permettere (come vedremo in seguito la realtà è ben diversa) di supportare la persona lasciandogli però una certa autonomia a differenza dell’interdizione. L’intervento del giudice tutelare dovrebbe infatti garantire equilibrio tra tutela e rispetto dell’autodeterminazione del beneficiario. 

La definizione normativa  

L‘articolo 404 del Codice Civile prevede che l’amministrazione di sostegno sia una misura di protezione rivolta a coloro che, in tutto o in parte, temporaneamente o permanentemente, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. La nomina di un amministratore di sostegno, finalizzata alla tutela della persona e del suo patrimonio, è disposta dal giudice tutelare. Il procedimento può essere avviato su istanza dello stesso beneficiario, dei suoi familiari o dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali possono segnalare la necessità di protezione al giudice tutelare.

La nomina 

L’articolo 405 del Codice Civile stabilisce che il giudice tutelare, ricevuto il ricorso, provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato, adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Il decreto è immediatamente esecutivo. In caso di necessità e urgenza, il giudice può nominare un amministratore di sostegno provvisorio. La decisione deve contenere l’indicazione delle generalità del beneficiario e dell’amministratore, la durata dell’incarico, che può essere determinata o indeterminata, e l’elenco specifico degli atti che l’amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario. Il provvedimento deve inoltre definire i limiti di spesa, le modalità di gestione del patrimonio e l’obbligo di rendicontazione periodica al giudice tutelare.

Il procedimento  

L’articolo 407 del Codice Civile stabilisce che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni su cui si basa la richiesta e l’indicazione del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Il giudice tutelare è tenuto ad ascoltare personalmente il beneficiario, salvo che ciò risulti impossibile a causa di impedimenti oggettivi. Nel procedimento, il giudice valuta i bisogni e le richieste del beneficiario, garantendo un equilibrio tra protezione e autonomia, e vigila sulla corretta applicazione delle misure di tutela.

I criteri di scelta 

L’articolo 408 del Codice Civile stabilisce i criteri per la scelta dell’amministratore di sostegno. Il giudice deve tener conto esclusivamente della cura e degli interessi del beneficiario. Quest’ultimo può designare anticipatamente il proprio amministratore con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In assenza di una designazione, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i genitori, i figli, i fratelli o altri parenti entro il quarto grado. Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori di servizi pubblici o privati che abbiano in cura o assistano il beneficiario, salvo che si tratti di familiari e il giudice lo ritenga opportuno. In ogni caso, il giudice può nominare una persona idonea se ciò risponde meglio agli interessi del beneficiario.

Gli effetti dell’amministrazione  

Secondo l’articolo 409 del Codice Civile, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’intervento esclusivo o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. In particolare, il beneficiario può compiere autonomamente gli atti necessari per le esigenze della vita quotidiana. L’amministratore di sostegno interviene solo negli atti per i quali è stato specificamente autorizzato dal giudice, secondo quanto stabilito nel decreto di nomina.

I doveri dell’amministratore di sostegno 

Secondo l’articolo 410 del Codice Civile, l’amministratore di sostegno deve operare nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, agendo nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. È tenuto a informare il beneficiario sugli atti che intende compiere e deve consultare il giudice tutelare in caso di disaccordo. Se l’amministratore di sostegno agisce in modo negligente o dannoso, il giudice può revocarlo su segnalazione del beneficiario, dei familiari, del pubblico ministero o di altri soggetti interessati.

L’articolo 411 stabilisce che la durata dell’incarico non può superare i 10 anni, salvo eccezioni per il coniuge, il convivente stabile o un parente stretto, per i quali può essere prevista una durata superiore.

Gli atti annullabili 

Gli articoli 412 e 413 del Codice Civile disciplinano l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno oltre i poteri concessi. L’articolo 412 stabilisce che gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle limitazioni stabilite nel decreto di nomina possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

 La revoca dell’amministratore di sostegno 

 L’articolo 413 del Codice Civile prevede che la revoca dell’amministrazione di sostegno possa essere richiesta dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o dai familiari indicati nell’articolo 406.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver svolto le necessarie verifiche.

L’amministrazione di sostegno cessa quando si dimostra inadeguata alla tutela del beneficiario. In tal caso, se le condizioni del beneficiario lo richiedono, il giudice può disporre l’apertura di un procedimento di interdizione o inabilitazione.

La Riforma Cartabia ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno nel codice di procedura civile italiano. In particolare, ha introdotto il Titolo IV-bis nel Libro Secondo, intitolato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, all’interno del quale il Capo III, Sezione III, è dedicato ai “Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno”. L’articolo 473-bis.58 stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Inoltre, la riforma prevede che i decreti del giudice tutelare siano reclamabili al tribunale, mentre quelli emessi dal tribunale in composizione collegiale possono essere impugnati in Cassazione.

Le prassi

La procedura descritta sopra rappresenta la corretta assegnazione dell’amministratore di sostegno, ma spesso la realtà è ben diversa dalla legge. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ha evidenziato le criticità dei sistemi di protezione giuridica, tra cui l’uso eccessivo delle istituzioni, la scarsa qualità della vita dei beneficiari e la presenza di pratiche illegali. L’amministrazione dei servizi di supporto si rivela spesso inefficace, con professionisti che tendono a privilegiare i propri interessi anziché quelli dei beneficiari.

Le rovinose e abusive necessità e facilità dell’implementazione dell’amministrazione di sostegno

Questa ideologia di protezione delle persone fragili ha portato a una pratica inefficiente e propagandata che spesso complica i problemi anziché risolverli. L’amministrazione di sostegno viene adottata senza considerare soluzioni familiari meno invasive e i suoi effetti reali sono spesso sconosciuti. Le persone coinvolte non sono quasi mai consapevoli dei suoi limiti, dei processi burocratici e dei costi. Una volta avviata, è difficile da interrompere, soprattutto per anziani o persone con disabilità psicosociali. Il processo può essere semplificato per consentire comunicazioni informali, sollevando preoccupazioni sulla supervisione e sull’efficacia. L’istituto, nella sua forma attuale, viola i diritti fondamentali di chi ha una limitata autonomia. Le regole di applicazione e funzionamento sono sistematicamente trascurate e violate dai giudici tutelari italiani, nonostante le raccomandazioni dell’ONU.

I principali problemi sono:

  1. Aumento delle nomine di amministratori di sostegno senza l’audizione dei beneficiari;
  2. Sottovalutazione dell’impatto emotivo e psicologico da parte dei giudici tutelari;
  3. Effetti devastanti sull’individualità e la dignità dei soggetti coinvolti;
  4. Critica mancanza di intelligenza emotiva nel sistema;
  5. Necessario affiancamento di esperti in psicologia ai giudici;
  6. Nomina di amministratori di sostegno a figure non adeguate al contesto attuale.

La preferenza del beneficiario deve essere rispettata anche nei casi di conflitto familiare o con i servizi socio-sanitari. Il ruolo del proponente nella richiesta di amministrazione di sostegno deve fermarsi alla presentazione del ricorso giudiziale, senza diritto di indicare un fiduciario. Quest’ultimo deve essere una persona di estrema fiducia per il diretto interessato e non può essere scelto dai familiari o dai servizi sociali in presenza di un conflitto. Il giudice tutelare non deve assumere il ruolo di mediatore familiare, poiché la limitazione della capacità di agire deve sempre rispettare la volontà del singolo.

La preferenza deve essere individuata anche nei casi di limitata o assente capacità di comunicazione del beneficiario

Il giudice tutelare deve concentrarsi sulla volontà del beneficiario anche in caso di comunicazione limitata. La decisione deve mirare, come indicato dalla giurisprudenza, a ricostruire la volontà della persona.

Le criticità dell’amministrazione di sostegno

  1. La professione di amministratore di sostegno L’istituto dell’amministrazione di sostegno in Italia ha generato preoccupazioni per le violazioni dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e ha creato una vera e propria “professione”. Il bisogno di tali amministratori può favorire interessi legati ai giudici tutelari, che sfruttano conflitti e difficoltà nella gestione dei beneficiari.
  2. Il problema del numero di assistiti da un solo amministratore La gestione di un numero eccessivo di beneficiari da parte di un singolo amministratore compromette la qualità dell’assistenza e genera rendite elevate per l’amministratore, a scapito dei beneficiari. L’amministrazione di sostegno dovrebbe essere gratuita, come accadrebbe se fosse affidata a familiari o persone di fiducia.
  3. La caccia al beneficiario più ricco e fragile Si denuncia la crescente diffusione dell’amministrazione di sostegno come strumento per appropriarsi dei patrimoni degli anziani. L’indennità del giudice tutelare aumenta con la complessità e la dimensione del patrimonio da gestire, rendendo gli anziani facoltosi obiettivi appetibili. La loro fragilità viene spesso sfruttata per giustificare l’imposizione di un amministratore di sostegno esterno, spesso proposto da servizi socio-sanitari con interessi economici.
  4. L’effettiva dimensione dell’affare “amministrazione di sostegno” L’amministratore di sostegno sostituisce il beneficiario in tutte le decisioni, dalla scelta di un badante a quella di un commercialista, creando un indotto economico che penalizza la libertà del beneficiario.
  5. Il concreto funzionamento dell’amministrazione di sostegno L’estraneità dell’amministratore di sostegno al vissuto del beneficiario genera conflitti e difficoltà nella gestione quotidiana. Il beneficiario vive con insofferenza la dipendenza, contesta le decisioni dell’amministratore e cerca di ottenere giustizia dal giudice tutelare. L’amministratore diventa il bersaglio dei conflitti familiari, coinvolgendo il giudice tutelare in ogni scelta non condivisa.
  6. La secretazione della procedura del fascicolo telematico Una pratica diffusa nei procedimenti di amministrazione di sostegno è la secretazione del fascicolo telematico. Questo impedisce ai familiari e, spesso, allo stesso beneficiario, di accedere ai documenti e contestare eventuali decisioni.
  7. L’isolamento del beneficiario In alcuni casi, l’amministrazione di sostegno diventa uno strumento di controllo e limitazione della libertà del beneficiario, collocato in strutture come RSA o comunità alloggio. Queste strutture, per incentivare l’amministratore e il giudice tutelare, minimizzano i problemi e silenziano le lamentele del beneficiario.
  8. Il disastro finanziario Il sistema attuale porta a un disastro finanziario per chi mette in discussione le decisioni, costringendolo ad assumere avvocati e consulenti per essere ascoltato dal giudice tutelare. Nel frattempo, terzi soggetti traggono profitto dalla procedura, traendo guadagni dagli amministratori di sostegno, dai consulenti nominati dal tribunale e persino dai giudici tutelari.

Per testimonianze sulla realtà dell’amministrazione di sostegno, invitiamo i lettori a visitare il nostro canale YouTube per ascoltare direttamente le esperienze di chi l’ha vissuta https://youtube.com/@associazioneradicalediritt5504?si=3MHMTP1FjfwTZ3dA

✍ Firma entrambe le proposte di Legge di ‘Diritti alla Follia’ online 👉 https://bit.ly/4gadjYU

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

Fonti:

  Codice civile sull’amministrazione di sostegno: L’articolo 404 del Codice Civile italiano disciplina l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Puoi consultare il testo completo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/19/004G0017/sg

  Documento di “Diritti alla Follia”: L’associazione “Diritti alla Follia” ha pubblicato un documento intitolato “La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia”, che analizza criticità e funzionamento dell’istituto. Il documento è disponibile ai seguenti link: https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/06/La-realta-dellamm-di-sostegno-in-Italia.pdf

La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia

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Comunicato stampa:Processo a Gigi Monello:una vicenda simbolo di ingiustizia e una richiesta di cambiamento

Diritti alla Follia · 19/12/2024 · Lascia un commento

Cagliari, 19 dicembre 2024 – È forse il caso più emblematico dei paradossi insiti nella Legge 6/2004 sull’Amministrazione di Sostegno. Sin dal settembre 2020, la nostra Associazione segue con apprensione e indignazione la vicenda giudiziaria di Gigi Monello: ex insegnante, scrittore, editore, oggi attivista della nostra rete. Un uomo colpevole, a quanto pare, di aver troppo amato e protetto sua madre, “disturbando” gli ingranaggi di un sistema consolidato che si articola in tre elementi: Amministratori di Sostegno (AdS), Giudici Tutelari e Procure della Repubblica.

Il caso Monello si è trascinato per tre anni in Tribunale, con sette udienze e accuse che oscillano tra il surreale e il calunnioso: maltrattamenti e stalking. Il prossimo 19 dicembre 2024, alle ore 10:30, nel Tribunale di Cagliari, si svolgerà l’ultima udienza, che culminerà con le richieste del PM, l’arringa difensiva e la sentenza.

Dietro le accuse, emerge un disegno inquietante: l’allontanamento di un figlio dalla madre – un rapporto affettivo durato 67 anni – sancito dall’intervento di un’Amministratrice di Sostegno estranea alla famiglia, con il pieno avallo di un Giudice Tutelare e la complicità della Procura. Una decisione che non può lasciare indifferenti: siamo di fronte alla negazione dei legami familiari e alla violazione del diritto di affetto e cura.

La vicenda di Gigi Monello è solo una delle centinaia di storie di relazioni affettive violate che la nostra Associazione, Diritti alla Follia, ha portato alla luce in questi anni. Non ci fermeremo. L’aberrazione giuridica e umana generata da questa Legge impone una riflessione collettiva e una riforma urgente.

Ad ogni udienza del processo, siamo stati presenti, documentando e commentando in diretta sui nostri canali social.

Mesi fa Diritti alla Follia ha depositato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione una Proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione, nonché per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno. La Campagna di raccolta firme, “Fragile a Chi?!”, è in corso.

Il 19 dicembre, intorno alle ore 12.00 saremo sulla scalinata d’accesso al Palazzo di Giustizia di Cagliari, per far sentire la nostra voce, con coraggio e determinazione.

Invitiamo la stampa locale, i cittadini, le associazioni e le persone sensibili a queste tematiche a unirsi a noi.

FIRMA ORA LA PROPOSTA DI LEGGE – DA OGGI, ONLINE!

Abolizione dell’Interdizione e dell’Inabilitazione e riforma dell’Amministrazione di Sostegno, strumenti obsoleti e discriminanti devono lasciare spazio a diritti, trasparenza e protagonismo per chi vive questa realtà.

Bastano pochi clic per fare la differenza: firma gratuitamente online con SPID, CIE o CNS sulla piattaforma pubblica, senza uscire di casa.

Firma qui per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno
https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/1800001

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