• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale

Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

  • HOME
  • ASSOCIAZIONE
    • Chi siamo
    • Consiglio direttivo
    • Aree tematiche
    • Lo statuto
  • PROPOSTE DI RIFORMA
    • Vai alle proposte di riforma
    • Campagne d’informazione
    • Petizioni
  • EVENTI
  • PUBBLICAZIONI
    • Blog
    • Documenti
    • Psichiatria: pubblicazioni varie
    • Bibliografia
  •  ISCRIVITI 
  • CONTATTI
  • Show Search
Hide Search

giudici tutelari

Comunicato stampa

Diritti alla Follia · 10/03/2023 · 1 commento

YASKA CONDANNATA ALL’ISTITUZIONALIZZAZIONE PERMANENTE:

L’ASSOCIAZIONE RADICALE ‘DIRITTI ALLA FOLLIA’ DENUNCIA UN’ANACRONISTICA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ esprime sconcerto e preoccupazione per il futuro di Yaska G., la giovane donna fiorentina sottoposta a misura interdittiva, ricoverata da anni presso una residenza psichiatrica, che oggi rischia un’istituzionalizzazione permanente in spregio alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e alle recenti “Linee guida sulla deistituzionalizzazione” elaborate dal Comitato CRPD.

 Il 22 febbraio 2023 il Giudice tutelare di riferimento, in seguito all’istanza del tutore e alla luce di alcuni recenti avvenimenti, ha emesso un decreto con il quale si richiede all’ASL Toscana Centro “l’individuazione di una Residenza Sanitaria per Disabili idonea rispetto alle esigenze di vita e di cura della interdetta, previo trasferimento dall’attuale struttura ove la donna è inserita dal mese di febbraio 2020 a titolo provvisorio e meramente riabilitativo, essendo pertanto decorsi i tre anni previsti per gli inserimenti temporanei, anche al di fuori dell’Area Metropolitana di Firenze ove la struttura individuata fosse collocata in altra Area regionale.”

Le Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) sono strutture a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale, destinate a persone con disabilità che risultano prive del necessario supporto familiare.

In sostanza il Giudice tutelare ha ordinato all’ASL Toscana Centro di trasferire la donna da una struttura fiorentina in cui la donna, denunciano i familiari, è già sottoposta a forti restrizioni della libertà personale,  in una struttura ancora più chiusa e ubicata in un’altra regione italiana.

Solo nella serata del 28 febbraio 2023 i familiari di Yaska hanno potuto conoscere il contenuto del decreto emesso a conclusione dell’udienza tenutasi nella medesima data, nella quale si legge che erano presenti “il tutore, il protutore e il legale di Jeanette Fraga madre della interdetta”. Ai familiari desta molta perplessità anche la decisione del Giudice Tutelare di trasferire Yaska in una struttura contenitiva a carattere permanente prima ancora che inizi il processo d’appello contro la sentenza che lo scorso ottobre ha respinto la richiesta di revocare l’interdizione a favore dell’amministrazione di sostegno, ovvero nel bel mezzo di un procedimento giudiziario che non è ancora arrivato alla sua conclusione definitiva.

I familiari di Yaska, infine, solo dopo avere letto il testo del decreto, hanno scoperto con grande sconcerto e stupore che la decisione di trasferire la loro congiunta in una Residenza Sanitaria per Disabili posta fuori dalla Toscana, sarebbe stata ritenuta opportuna, oltre che dal tutore e dal protutore, anche dal legale di Jeanette Fraga. La Signora Fraga nega con fermezza e indignazione di aver mai dato la sua pur minima indicazione al proprio legale di acconsentire al trasferimento della figlia Yaska in una comunità ancor più contenitiva dell’attuale, posta lontana da Firenze e fuori dalla Toscana.

Il legale della signora Fraga ha presentato istanza contro il decreto, in cui, tra le altre cose scrive che:

“si ritiene lo spostamento deleterio per la salute psichica della ragazza che aveva ormai familiarizzato con il personale medico e paramedico. Lo spostamento rischia di essere destabilizzante”.

Condividi:

Come l’Amministrazione di Sostegno ha distrutto 3 famiglie

Diritti alla Follia · 08/03/2023 · 1 commento

di William S.

Marzo 2023
Mi chiamo William, per far capire la vicenda devo andare indietro di alcuni anni, siamo alla fine del 2018 sono separato e con una figlia allora di 9 anni affidata congiuntamente a entrambi i genitori, io lavoravo con la mia attuale compagna.
La nostra cerchia famigliare era composta da me, mia madre (oggi 87enne), mio padre e quella che già dal 2010 non consideravo più una sorella. Da quell’anno mia madre allontana sempre più sua figlia per i comportamenti nei suoi confronti, per l’avidità immensa che dimostra e soprattutto perché la maltratta complice il marito.
Mia madre aveva un appartamento a Bologna tramandatole dai suoi genitori che aveva destinato a me già nel 2010, appartamento rimasto vuoto perché lei in quell’anno mi aveva chiesto se ero d’accordo che tornasse con nostro padre da cui era separata da 30 anni, io ero d’accordo, mia sorella pareva seccata!
A fine dicembre 2018 io e la mia compagna perdiamo il lavoro, di li a poco la casa e ogni forma di sostentamento, quindi decidiamo con il benestare di mio padre e le volontà di mia madre di andare a vivere li. Mia sorella aveva avuto notizia dei problemi che stavamo affrontando io e la mia compagna già a fine 2018 e in sordina aveva avviato con un suo legale di fiducia il ricorso per far affidare nostra madre ad Amministrazione di Sostegno (ricorso che paga ben 4.136,71 € sottraendo a mio padre il bancomat di mia madre quando al limite sarebbe bastata una marca da bollo di 36 €), io non vengo informato, vivo ormai per strada finché non riusciamo ad entrare nell’appartamento di cui custodiva le chiavi nostro padre. Lo scopo di mia sorella non era sicuramente il benessere di mia madre che comunque stava bene con nostro padre ma sottrarmi ogni bene lasciatomi da nostra madre, per pura vendetta o avidità immagino.
Nel frattempo la mia ex sorella infima come pochi riesce con l’inganno a farsi dare le chiavi di casa da mio padre con la scusa che in casa c’era un suo letto che voleva riprendersi, le tiene una settimana costringendoci ancora a vivere e dormire in stazione, una settimana che in realtà sfrutta per mettere a soqquadro la casa, asporta (ruba) tutto ciò che le interessa, compreso il lascito scritto da mia madre a mio favore, il testamento di mia madre in mio favore, la donazione della casa e tutti i suoi ori nonché un sacchetto contenente mie monete d’epoca anch’esse di un certo valore.
Io infuriato chiedo spiegazioni a mio padre, lui prova ad interpellare la mia ex sorella, prima nega, poi sostiene che ciò che ha preso lo custodisce lei per diritto, invece dei documenti scritti importantissimi dice che non li ha visti!!!, PIUTTOSTO LI HA CERTAMENTE DISTRUTTI, perché io e mia madre li avevamo messi insieme ai valori e al suo oro, poi mia madre li aveva nascosti prima di chiudere casa. Ero infuriato e triste, volevo denunciare la mia ex sorella ai carabinieri, ma mio padre mi convince a desistere anche se poi cambiò idea alcuni anni più tardi.
Io intanto inizio a prendermi cura di mia madre e di mio padre a differenza della mia ex sorella sparita dalle nostre vite dal 2010.
A giugno 2019 ancora non sapevo che mia madre era stata affidata ad AdS, lo scopro quando devo portare mia madre in pronto soccorso per una banale caduta in casa, mi si presenta l’AdS Avv. E. I. P. mi crolla il mondo addosso, mi si presenta e mi chiede le chiavi di casa e pretende che me ne esca!
Da li in avanti l’AdS continua con azioni legali nei miei confronti, sperperando inutilmente le risorse di mia madre che purtroppo dal 2018 era ormai incapace di intendere e di volere per una rapida e invalidante demenza senile, e facendo sperperare a me e la mia compagna le uniche e misere risorse che avevamo per sostentarci.
Tutte queste battaglie sono durate fino a fine 2021 quando ottiene da un Giudice il rilascio dell’immobile per occupazione senza titolo, lo ottiene con l’inganno visto che io ho un comodato d’uso gratuito a vita firmato 12 anni prima da mia madre, ma ho capito che in tribunale la parola di un AdS Avvocato vale più della parola di una persona comune, l’AdS può mentire, rimescolare le carte a suo vantaggio e tutto gli è permesso. Arriva addirittura a farci chiudere le utenze abusivamente, facendoci vivere fino al rilascio senza corrente, senza gas, senza lavarci… 6 mesi infernali, così perdo pure l’affido congiunto di mia figlia che ormai non vedo più da aprile 2022.
A febbraio 2022 inizia la procedura di rilascio forzato e comunico all’AdS tramite Legale che non avrei più potuto assistere mia madre e mio padre, cosa che facevo appunto da gennaio 2019 per ben 80 ore al mese mai riconosciute dall’AdS che addirittura ci ha impedito di prendere la residenza facendoci diventare dei senza fissa dimora e facendoci perdere così anche il diritto al Reddito di Cittadinanza, noi procediamo con il ricorso in appello che viene accolto, ma l’AdS procede ugualmente e il 29 settembre 2022 ci mette fuori casa facendo addirittura intervenire la Polizia. La scusante impellente è la promessa di vendita della casa di cui avrebbe già fatto un preliminare di vendita con caparra di 12mila euro l’anno precedente. In realtà scopro che la casa viene messa in vendita un mese dopo la nostra uscita forzata, e viene venduta a fine gennaio 2023, quindi ancora mentendo dinnanzi un Giudice.
Dal 29 settembre 2022 in poi io e la mia compagna viviamo per strada, senza più nulla, abbiamo dovuto vuotare la casa con tutti i nostri ricordi, le nostre cose, la nostra vita, tutto buttato via perché non avevamo più dove andare, giriamo il nord Italia tra una città e l’altra in cerca di ospitalità ed elemosina, ma spesso dormiamo nelle stazioni.
Il 2023 inizia nel modo peggiore per mia madre e mio padre, purtroppo da quando non mi sono più potuto prendere cura di lei è peggiorata tantissimo, avevo programmato una serie di esami importanti di cui però neppure l’AdS si è fatta carico, così mia madre passa 6 mesi con febbre che sfiora i 38° pressoché costante finché il 1° gennaio 2023 mio padre mi chiama per chiedermi cosa fare, gli rispondo di chiamare il Pronto Soccorso. Mia madre viene ricoverata in condizioni critiche, nonostante vivo per strada e ormai lontano centinaia di chilometri dalla mia città, riesco a parlare telefonicamente col primario, per me è straziante, mi comunicano che è a rischio di vita anche a causa di una piaga sacrale di 4° grado.
Resta ricoverata un mese poi il 2 febbraio doveva tornare a casa, ma scopro dal primario della lungodegenza in cui era stata trasferita dopo il ricovero che sabato 28 gennaio l’AdS e mia sorella si presentano in struttura comunicando di aver deciso di trasferire mia madre in una CASA DI RIPOSO, proprio la fine che mia mamma aveva sempre detto di non voler fare. Licenzia ovviamente le tre badanti e il 30 gennaio 2023 viene trasferita.
Addio mamma.
Da quel giorno non so più nulla di mia madre e neppure mio padre, sia l’AdS che la mia ex sorella non comunicano più con mio padre, ormai la mia adorata madre e solo un ricordo e come se fosse già morta, lo stesso vale per mio padre che ha perso sua moglie per l’avidità di sua figlia e per gli abusi dell’AdS. Mio padre stesso che ha 85 anni è solo e abbandonato al suo destino, cardiopatico con doppio bypass e pacemaker e operato di tumore 15 anni fa non ha più nessuno che lo aiuti. Io mi prendevo cura dei miei genitori, prenotavo visite ed esami, tenevo i contatti con il loro medico, mi occupavo di tutte le faccende e oltre visto che facevo anche da badante, l’AdS da quando è stata nominata si è occupata solo dei beni economici di mia madre, in sostanza mia madre era diventata il bancomat dell’AdS.
Da quando è iniziato questo calvario senza senso, l’Amministrazione di Sostegno, voluto solo da una persona avida e gelosa (ex sorella) che con il suo Avvocato di fiducia (da denuncia anche lui) sfrutta per i suoi scopi un’istituzione dal dubbio contenuto umano, una truffa legalizzata che trasforma i beneficiati in numerini simili ad un IBAN a cui attingere e trasforma i parenti stretti e legati sentimentalmente ai beneficiati in persone non gradite, perseguitate e spesso demonizzate. Questa istituzione deve finire, questo scempio deve finire. Lo stato stesso, i Giudici e gli AdS dovrebbero risarcire le famiglie devastate dal loro comportamento al limite della giustizia.
Da allora 3 famiglie sono state distrutte:
1) mia madre e mio padre che non possono trascorrere gli ultimi anni della loro esistenza insieme;
2) io e la mia compagna che siamo stati buttati in mezzo a una strada senza futuro;
3) io e mia figlia che siamo stati separati probabilmente per sempre.
I dati clinici di mia madre purtroppo parlano chiaro, nelle sue condizioni e ancor più perché ora è abbandonata in una RSA tutta sola e non autosufficiente non pensiamo potrà vivere a lungo, mi si stringe il cuore ogni giorno pensando a lei e pensando che non posso più vederla e non potrò esserci quando lascerà questa vita crudele, e non posso neppure esserci per mio padre che sta malissimo, mi invia continuamente messaggi dicendomi quanto è triste e solo, dicendomi quanta è vuota la sua piccola casa senza la mamma, dicendomi che non riesce più a dormire la notte nel loro letto e si addormenta sul divanetto. Tutto ciò è ingiusto, inutile, immorale…
Io stesso troppo spesso desidero di non svegliarmi più una mattina, sto perdendo la salute, i denti, la vista vien sempre meno, l’umore sempre basso mi rende schiavo di pensieri nefasti, sono stato spogliato della dignità e del diritto di vivere, tutto questo a causa dell’Amministrazione di Sostegno e della mia ex sorella che l’ha strumentalizzata per i suoi scopi.
W. S.

Condividi:

Barbara Pavarotti, la mia lettera a C.

Diritti alla Follia · 04/03/2023 · Lascia un commento

 

C., povero tesoro invecchiato in otto mesi di 20 anni, scrivo questa lettera, che forse mai leggerai, al vento. Nessuno te la consegnerà mai, perché, da quando sei stato portato via da casa, non so più nulla di te. Quella casa che ti eri comprato con tanta fatica, che conteneva il tuo passato, ormai smantellato, mentre tu sei ancora in vita e per fortuna che non lo sai.  Per fortuna non sai che nel tuo letto ora ci dormono altri, gli affittuari.  Sai che anche la targhetta sul citofono è cambiata? Ci sono altri nomi. E il tuo divano, quello che comprammo insieme da Ikea, è fuori, sul pianerottolo, in attesa di essere smaltito.

“Giurami, mi avevi detto ad aprile, di non permettere a nessuno di portarmi via “.

Ti chiedo scusa, non ce l’ho fatta. Sei stato messo in quelle strutture per anziani che odiavi, perché tu non ci volevi stare con chi sta peggio di te.  Tu volevi stare con persone più giovani. Invece no, sei vecchio. Devi stare nelle strutture per vecchi. E sei demente. Ma non lo eri così tanto quando ti ci hanno portato, lo so. So che hai chiesto per mesi di andartene, ma non ne sei più uscito, mai ti è stato concesso di poter tornare a casa almeno a scegliere da solo le cose che volevi portarti in struttura, come tu hai chiesto.  

Non so dove sei, cosa fai, se parli, se cammini, che farmaci ti fanno prendere. Se questi farmaci ti fanno bene o male.

Se ti danno la cioccolata che ti piaceva tanto.  Se ti friggono i supplì, come facevo io. Credo di no, ti daranno il cibo per vecchi. E’ per questo che sei dimagrito tanto?

Non sai quanto ti ho cercato per mesi, quanto ho implorato che fosse ascoltata la tua volontà.  Nessuno l’ha mai fatto. I carabinieri me l’avevano promesso, invece ci hanno preso in giro. La tua volontà valeva meno di zero.

Sai che un pomeriggio di luglio, dopo aver finalmente scoperto dove stavi, mi sono presentata alla struttura per chiedere di vederti e i gestori mi hanno picchiata urlando “criminale, assassina, ti facciamo carcerare a vita?”. Tu eri lì dietro, oltre le sbarre, non so se hai sentito qualcosa. Ho implorato anche la polizia, intervenuta, di farti sapere che ero lì, con te. Nulla, non ha voluto farlo.  Sono finita all’ospedale, con un dito fratturato e contusioni multiple, solo perché il tuo amministratore di sostegno aveva dato ordine di cacciarmi.

Poi a fine agosto sei stato spostato di struttura perché lì – dove hai vegetato per 4 mesi senza fare assolutamente nulla, impazzendo – c’erano troppe ispezioni. Si è rivelata irregolare, senza nemmeno le cartelle cliniche e personali dei ricoverati. Senza alcun piano di assistenza. Ti ho visto, in qualche foto mandatami da anime pietose,  in carrozzella, legato. Ma tu camminavi, quando sei stato ricoverato.

Da quella struttura sei stato spostato come un pacco, solo perché lì la situazione era diventata tesa. Altrimenti ti ci avrebbero tenuto a vita. E comunque a vita ora sei sempre in un’altra struttura privata, ti stai pagando (anche se non lo sai) la tua morte a 2000 euro al mese. Coi tuoi soldi, che non bastano, per questo è stata affittata casa tua. Per poterti tenere rinchiuso ancora e sempre. Fino alla morte.

Ora, forse, non hai più una volontà, forse non sai più chi sei, dove stai, perché. Io sapevo che ogni giorno che passavi là dentro sarebbe stato fatale. Sapevo che in pochi mesi ci sarebbe stato il tracollo.  Non ti è stato concesso di vivere “da libero” i tuoi ultimi mesi di lucidità. Non ti è stato più concesso di vedermi o vedere chi voleva venirti a trovare.  Nel tuo ultimo messaggio telefonico mi hai detto: “Sono bloccato su tutto, spero che le cose cambino, chiamami per piacere”. Scusa se non sono mai riuscita a farlo. Già dopo questo messaggio il tuo telefono non era più tuo, te l’hanno tolto subito.

Sai che ai tanti che ti mandavano whatsapp per sapere dove stavi, il tuo amministratore di sostegno ha risposto fingendo che fossi tu: “Sono con la mia famiglia”. Non era vero. Eri in struttura. Sai che quelli che ti hanno cercato sono stati minacciati? A un tuo amico la struttura ha detto: “Abbiamo il suo telefono, la denunciamo”.  Esiste il reato di telefonata, secondo costoro.

Sai quanta gente ti ha cercato e sempre si è sentita rispondere: “NO, NON E’ POSSIBILE VEDERLO.  Lui deve stare in pace, dimenticare tutto”. Perché hanno voluto che tu dimenticassi a forza il tuo passato non facendoti più frequentare il mondo di prima?

E io posso solo ricordare tutto quello che abbiamo fatto insieme, quando nessuno ci vietava di farlo. La nostra complicità, perché ci dicevamo tutto, il nostro amore, i nostri battibecchi, la tv guardata abbracciati,  le notti in cui ci si addormentava tenendoci per mano. 

Tu ora non ricordi, ma io sì. E questo basta. Ma mi è vietato anche farti una carezza. “Per il tuo bene, dicono, per non turbarti”. Ma quanto può essere pericolosa una carezza per chi sta nel mondo dell’oblio?

Ora non guardo più nemmeno il cielo. A chi dovrei mostrare i tramonti? Quelli per cui ci incantavamo nelle sere d’estate?  Mi sono persa, ho smarrito il senso. Come te.

Passo davanti al negozio dove lo scorso anno in questi giorni siamo andati a scegliere il tuo regalo di compleanno, quel maglioncino lilla che ti piaceva tanto e distolgo lo sguardo, non ce la faccio. Ce l’hai ancora? Te l’hanno portato in struttura o stai sempre con la tuta? Anche quella te la regalai io, ma era per la palestra. So che nelle strutture è come in ospedale, non è che poi si guardi tanto all’abbigliamento.  Dove si deve andare, in fin dei conti, chi si deve vedere? Sempre le solite facce.

Tu hai detto che stai in ospedale, col lettino con le sbarre, parli di “gente orribile, pipì, dolore”, ma dicono che definisci la struttura così perché sei demente. Che invece è meravigliosa. Ma come può essere meraviglioso un mondo con le sbarre e non solo ai letti? Come può essere meraviglioso un mondo dove tutti ti comandano? A me sembra che questo mondo sia fatto di detenuti che non hanno commesso alcun reato, dove è sancita “la fine pena mai”. Se non con la morte. Detenuti che hanno l’unica colpa di essere fragili, anziani e quindi non degni di vivere diversamente.

Sai, ho chiesto di vederti per il tuo compleanno, il 26 gennaio. Non mi hanno nemmeno risposto.  Non mi hanno risposto quando ho chiesto di vederti per Natale, per il mio compleanno.  Non è bello che tu in struttura non possa vedere nessuno, so che è una bugia quando dicono che sei tu a volerlo.

Sai che il tuo giudice, quello che deve decidere il tuo destino (e nessuno ti ha spiegato che sarebbe andata così) non legge le mie suppliche da mesi? Non si interessa a te e a come stai, perché ha tanto altro da fare.

Può un giudice tutelare fregarsene di una vita umana? Sì, lo può fare. I giudici hanno tanto potere e non sempre lo esercitano bene.

Questo giudice mi ha concesso un incontro a fine settembre e in udienza ha esordito così: “Non ho letto nulla e non intendo leggere nulla”. Io sono rimasta raggelata. Al mio avvocato ha intimato di ritirare immediatamente tutte le istanze, altrimenti non mi avrebbe concesso di vederti. A me ha detto: “Lei è una giornalista. Se solo osa scrivere o parlare pubblicamente di questa storia, non le farò mai più vedere in vita sua C. “. 

Per questo ti chiamo C. non posso dire il tuo nome che ho nel cuore impresso a fuoco.

Ti ho visto, sì, anche se tu non lo ricordi, a fine settembre, a casa dell’amministratore di sostegno. Un incontro filmato integralmente come da disposizione del giudice, roba che neanche per le visite ai carcerati viene imposta. Ti ho ritrovato, ma tu eri ormai perso. Mi hai detto cose bellissime, per quel che potevi: “Sono rimasto angosciato che non ci si poteva più vedere. E’ stata una cosa che mi è mancata, guardavo il calendario, ero preoccupato perché mi rendevo conto che stava passando troppo tempo”.

Ma l’amministratore di sostegno ci interrompeva sempre, voleva che parlassimo d’altro, non di noi due.

E il giudice che doveva decidere, in base a questo incontro se io “sono pericolosa per te”, non decide nulla da ottobre. Come posso io essere pericolosa per l’uomo che volevo accudire per tutta la vita? Ce l’eravamo giurato, scusa se non ho potuto rispettare questo giuramento.

C., tu non sai nemmeno che significa avere un amministratore di sostegno, non te l’ha spiegato nessuno quando a marzo, all’udienza in cui sei stato trascinato (e tu non volevi, avevi paura) l’avresti capito. Ti hanno chiesto se avevi bisogno di assistenza e tu hai risposto: “Sì, grazie”. Non sapevi che saresti diventato un prigioniero. Nemmeno io lo sapevo. Tutto – la nomina di un amministratore di sostegno, il tuo ricovero-  è stato fatto di nascosto da me. Altrimenti avrebbero dovuto passare sul mio cadavere per farti questo. E a tua insaputa, mentre tu avevi il diritto di sapere cosa ti aspettava. Invece ti hanno tradito nascondendoti la verità.

C., ogni mio pensiero, ogni istante, è rivolto a te.  Ogni lacrima è per te, mio compagno di viaggio per 13 anni. Non doveva finire così. Spero che non finisca così. Ma ho una brutta sensazione, gli incubi arrivano nella notte insonne.

 Com’è difficile morire da solo, da sola. Possibile che proprio a noi tocchi questo destino?  Tu l’hai forse meritato?  Io non so nulla. Eppure so tutto e vedo con esattezza cosa accadrà. Come l’ho visto da maggio, dal primo giorno della tua scomparsa, quando ho implorato mezzo mondo di ascoltare cosa volevi veramente. E nessuno, pur potendolo e dovendolo fare, ci ha aiutato. Sapevo tutto, mi rifiutavo solo di crederci perché mi sembrava impossibile che tu dovessi rinunciare, per ordine di altri, a tutto quello a cui tenevi.

Sei arrivato in sogno.  Io continuavo a chiederti cosa fosse successo e tu non rispondevi. Scuotevi la testa con un sorriso triste.

Ieri ho comprato tutte le cose che preferivi mangiare e poi le ho regalate al mendicante fuori dal supermercato, perché non so dove portarle, non so dove tu sia.

 Non ho fatto in tempo a dirti per bene quanto sei stato importante in 13 anni. Quanto hai fatto per me.  Perché hai fatto tanto.  Soprattutto c’eri sempre, di notte e di giorno, in qualunque momento c’eri per me.  E io non sono nemmeno riuscita a salvarti.

Puoi ascoltarmi?  Sono io, Barbara. Dove sei? Spero che questa lettera non sia un addio. L’addio è stato deciso da altri, da otto mesi. Non da te e da me. E’ crudele.

Condividi:

Proposta di riforma istituto amministrazione di sostegno : invio al Presidente del Consiglio e al Ministro per la Disabilità

Diritti alla Follia · 17/11/2022 · 2 commenti

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri, spettabile Ministro per la Disabilità,

ci rivolgiamo alla vostra attenzione per sottoporvi il testo di una riforma dell’istituto dell’amministrazione di sostegno allo scopo di renderlo in linea con i diritti dei portatori di disabilità psico-sociale consacrati nella Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con  Disabilità (la c.d. CRPD, del 2006) divenuta legge dello Stato 2009/18 tredici anni or sono. 

A chiedere all’ Italia tale “allineamento”, con specifico riguardo all’amministrazione di sostegno, è il Comitato Onu CRPD, con il documento che alleghiamo, datato agosto 2016.

Ci auguriamo che il Governo appena insediato voglia porre rimedio a tale “vulnus” normativo, così migliorando la vita di migliaia di persone oggi sottoposte a limitazioni della libertà personale e coercizioni solo in ragione della propria “disabilità”.

Vi alleghiamo, oltre al nostro progetto di riforma (sui cui contenuti – in spirito costruttivo – saremmo disponibili ad ogni confronto e/o approfondimento che riteneste necessario) documenti utili ad un esame della questione. 

Per l’Associazione Radicale “Diritti alla Follia”:

La Segretaria Cristina Paderi

Il Presidente Michele Capano

La Tesoriera Susanna Brunelli

Proposta-riforma-Amministrazione-di-Sostegno-Diritti-alla-Follia-1Download

Il presente lavoro risponde all’esigenza del necessario allineamento (imposto dall’art. 117 della Costituzione, a mente del quale “la potestà legislativa è esercitata […]nel rispetto […] dei vincoli derivanti […] dagli obblighi internazionali”) della legislazione italiana alla Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18. L’articolato della Convenzione, e all’interpretazione che di esso propone all’Italia il Comitato preposto al monitoraggio ed all’attuazione della Convenzione stessa (con le Osservazioni del 31.08.2016) impongono anzitutto l’abrogazione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (artt.  414 – 432 del codice civile), concepiti per i soggetti ritenuti incapaci di provvedere ai propri interessi per “infermità di mente” (e, nel caso dell’inabilitazione, anche per il “prodigo” o per il sordo o cieco dalla nascita che non  ha ricevuto sufficiente educazione). Con riferimento a tali istituti, infatti:

  1. circa l’interdizione: consentendo essa – nell’assunzione della totalità delle decisioni,  che concernano atti anche di tipo personale  –  la “sostituzione” del tutore all’interdetto, non risultano rispettate le esigenze di cui all’art. 12 della Convenzione ONU (Uguale riconoscimento davanti alla legge);
  2. circa l’inabilitazione, va notato come, per un verso, tale istituto abbia dei presupposti non più corrispondenti alla realtà sociale (il caso del sordo e del cieco: per i quali oggi nessuno, sulla base della menomazione, si sognerebbe di limitare la capacità di agire), per altro verso, come risponda ad esigenze che – per come si dirà – possono essere soddisfatte attraverso il riformando istituto dell’amministrazione di sostegno, per altro verso ancora è espressione di una cultura istituzionale di “protezione delle persone incapaci” [così recita l’intestazione del Titolo XII nel quale è contenuta la disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione (“Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”)] superata e rifiutata dal sopra riferito quadro culturale e giuridico internazionale: proteso allo sforzo di rendere possibile al portatore di disabilità psico-sociale l’espressione della propria volontà nella realizzazione del proprio progetto di vita.

Nel commentare la “conformità” della legislazione italiana ai dettami di cui a tale art. 12, il Comitato ONU così afferma nel citato documento del 2016 (paragrafi 27 e 28 delle Osservazioni):

27. Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica nella sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo “amministrazione di sostegno”.

28. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell’amministrazione di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti  che operano nei sistemi giudiziario, sanitario e sociale.

Come si è letto, il Comitato ONU chiama direttamente in causa anche  l’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge del 9 gennaio 2004 n. 6, la cui disciplina è contenuta negli artt. 404 – 413 del codice civile. Avendo infatti, l’amministrazione di sostegno, nella pratica concreta degli Uffici di Volontaria Giurisdizione di tutti i Tribunali d’Italia ed in evidente “tradimento”’ rispetto ai principi che parevano averne ispirato l’introduzione, caratteristiche “sostitutive”” della volontà del “beneficiario” (con il “puntuale” avallo della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale), il Comitato Onu non ha mancato di rilevare la necessità di una riforma anche di tale istituto.

A partire dall’abrogazione dell’amministrazione di sostegno “sostitutiva” (in modo da consentire all’istituto  – con il concorso auspicabile dei servizi sociali e sanitari – di svolgere un’attività di supporto al processo decisionale autonomo della persona), sono di seguito brevemente descritte le esigenze di riforma dell’istituto dell’amministrazione di sostegno emerse nell’esperienza e nell’analisi dell’Associazione Radicale “Diritti alla Follia” (in particolare espresse in una nota a tutti Giudici tutelari d’Italia, oltre che al Consiglio Superiore della Magistratura [a partire dal Presidente della Repubblica che lo presiede] ed al Ministro per la Disabilità del giugno del 2021, allegata alla presente proposta): e quindi vengono predisposti – nell’articolato relativo all’amministrazione di sostegno – i relativi necessari cambiamenti:

  1. INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA ED ESPLORAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

E’ emerso un difetto di informazione, sia da parte del destinatario della procedura, sia da parte di chi vi faccia ricorso non essendo il “beneficiario”, sia da parte dell’ ADS, circa i caratteri concreti dell’istituto e la sua disciplina. Per porvi rimedio abbiamo previsto:

  1. Un procedimento obbligatorio di “mediazione” presso un organismo accreditato, finalizzato ad esporre le specificità e le problematiche dell’istituto a tutti i protagonisti dello stesso, ed a tentare l’ adozione di soluzioni che possano scongiurare il ricorso all’ amministrazione di sostegno; (art. 407, nuovo comma I);
  2. L’obbligatorietà, nel caso di ADS non designato dal beneficiario, dell’ avvenuta frequenza di un corso di formazione circa i doveri della funzione, con particolare riguardo a quelli concernenti la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e della sua autonomia (inciso nell’ art. 408, comma V);
  3. L’obbligatorietà della notifica alla persona dell’ interessato della fissazione dell’udienza a seguito dell’altrui ricorso, nonché del provvedimento conclusivo del procedimento; (art. 407, nuovo comma III, ed inciso nell’ art. 405, comma VIII);
  4. La previsione, quale contenuto obbligatorio del decreto di nomina che viene notificato, di un’informativa sui diritti riconosciuti al beneficiario (introduzione di un  numero 7) nel comma V dell’ art. 405)
  1. GIUDICE COMPETENTE E L’ OBBLIGO DI ASCOLTO. E’ emersa, a fronte della rilevanza dei diritti fondamentali e degli interessi in gioco, l’inadeguatezza e l’insufficiente presenza della figura del Giudice Tutelare in molte circostanze. Per porvi rimedio abbiamo previsto:
  2. La previsione della competenza, per il provvedimento che dispone l’ ADS, o che modifica i poteri dello stesso ADS, del Tribunale in composizione collegiale ogni qualvolta l’iniziativa per la nomina dell’ ADS o la modifica dei suoi poteri provenga da soggetto diverso dall’ interessato, oltre alla prescrizione che le funzioni di giudice tutelare possano essere esercitate solo da giudice “togato” (inciso nell’ art. 404, e coordinamento del testo negli artt. 405 – 406 – 407 – 408 – 410 – 411 – 413);
  3. La previsione dell’obbligatorietà per il Giudice Tutelare, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del beneficiario o di soggetto titolato ad intervenire nella procedura, dell’audizione personale – anche attraverso strumenti telematici – del medesimo. Con esplicitazione dell’integrazione della fattispecie di “diniego di giustizia” (fonte di responsabilità civile e disciplinare), di cui alla legge 1988 n. 117, in caso di omissione; (inciso nell’ art. 410, comma II)
  4. l’eliminazione dei poteri di intervento d’ufficio da parte del Giudice Tutelare; (incisi di modifica degli artt.:  405, commi IV e VI, 407, commi V e VI, 408, comma V; eliminazione del comma III dell’ art. 413);
  1. L’ OBBLIGATORIETA’ DELLA DIFESA TECNICA.

E’ emersa la necessità di garantire sempre e comunque al beneficiario dell’ADS la difesa tecnica, sia per fini di comprensione piena della procedura che di tutela nell’ambito della stessa. A questo scopo abbiamo previsto:

  1. che, quando la richiesta di ADS provenga dall’interessato, la stessa sia inammissibile se non accompagnata dalla nomina di un avvocato di fiducia; (nuovo art. 404 bis, comma IV)
  2. che, quando la richiesta di ADS provenga da altri, il decreto di fissazione dell’udienza debba essere notificato direttamente alla persona dell’ interessato a cura del Tribunale, e che tale notifica sia accompagnata (oltre che dalle informazioni concernenti l’accesso al patrocinio a spese dello Stato) dall’attribuzione di un difensore d’ ufficio tratto da apposita sezione dell’Albo, in carica fino alla nomina eventuale di difensore di fiducia; (nuovo art. 404 bis, primi tre commi, ed nuovo comma III dell’ art. 407)
  1. PRESUPPOSTI E PROPOSTA DI ADS.

E’ emersa l’inopportunità, anche sul piano dell’efficacia del supporto sociale e dell’azione terapeutica di cui potrà essere destinatario l’aspirante “beneficiario”, dell’attribuzione ai Servizi sociali e sanitari della possibilità di proporre l’ADS (giacchè ciò – nella stragrande maggioranza dei casi – “mina” il rapporto di fiducia tra il “beneficiario” ed i Servizi, compromettendo irrimediabilmente quell’ “alleanza” indispensabile per il successo dell’azione sociale o sanitaria”), così come la necessità di rendere meno vaghi i presupposti sulla base dei quali l’istituto possa essere richiesto, ad evitare che l’amministrazione di sostegno possa indebitamente essere utilizzata per fare fronte a situazioni di difficoltà che possono essere affrontate con strumenti meno “invasivi” e che non prevedano il coinvolgimento del Tribunale. D’altro canto si è inteso valorizzare, nella procedura, la presenza di soggetti che – pur non legati da coniugio o rapporti di parentela ed affinità con il potenziale beneficiario – abbiano con lo stesso rapporti documentati di familiarità degni di essere valorizzati.  A questo scopo:

  1. È stato eliminato il riferimento alla “menomazione” ed alla “temporaneità” dell’infermità come possibili elementi di innesco della procedura, affiancando all’infermità la sussistenza di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario (riforma art. 404);
  2. E’ stata eliminata la possibilità che i responsabili dei servizi sanitari e sociali formulino il ricorso/l’istanza per l’ ADS; (riforma dell’ art. 406, comma III);
  3. Si è previsto che la persona che abbia un documentato legame affettivo o personale con il beneficiario possa intervenire nella procedura [inciso nell’ artt. 406, comma I, coordinamento con inciso nell’art. 411 comma III]
  • L’INDISPENSABILE ANCORAGGIO DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’ADS ALLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ ESPLICITA O IMPLICITA DEL “BENEFICIARIO”.

E’ emerso il sistematico abuso, da parte dei Giudici Tutelari, della possibilità, riconosciuta dall’art. 408 c.c., di individuare un amministratore di sostegno “esterno”, non indicato dal “beneficiario” (spesso esterno alla stessa cerchia familiare) in presenza di “gravi motivi”, e in mancanza di indicazione “preventiva” da parte del diretto interessato (laddove per “preventiva” si intende una designazione che sia avvenuta anteriormente all’istaurazione della procedura, e nella previsione della stessa). Occorre  viceversa, nel rispetto dei diritti fondamentali del portatore di disabilità psico-sociale garantiti dalla CRPD,  ancorare insuperabilmente alla volontà del beneficiario l’individuazione dell’amministratore di sostegno, così come la sua eventuale sostituzione. Nessun conflitto familiare, né riguardante congiunti del beneficiario, né riguardante il “beneficiario” in rapporto ad un proprio congiunto, può consentire di metter in ombra la realtà secondo la quale è in discussione la nomina di un incaricato di svolgere un’attività di supporto al beneficiario e non ad altri, e che dunque dal beneficiario stesso deve essere individuato.

Di fronte ad un’indicazione ritenuta (motivatamente) incongrua, la conseguenza deve essere il “ritorno” al beneficiario per raccoglierne una nuova indicazione, e così via, dovendosi escludere che il Tribunale nomini una persona di “sua” (cioè del Tribunale) fiducia.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di manifestare esplicitamente la propria preferenza , occorre che il Tribunale cerchi di individuarne, con ogni mezzo istruttorio, la volontà “tacita” dello stesso, traibile da precedenti comportamenti, o ricostruibile da testimonianze: sempre restando escluso che un qualunque ruolo possa essere svolto dal “conflitto familiare’’ (che consenta di nominare chi sia ritenuto in grado di porvi rimedio e  non chi – conflitto o non conflitto – si ritenga colui che corrisponda alla volontà ricostruibile del beneficiario). Solo in assenza di capacità del beneficiario di esprimere una preferenza (dunque nelle brevissime condizioni di demenza) e di infruttuosa ricognizione della volontà tacitamente manifestata attraverso la propria condotta di vita anteatta o ricostruita con le testimonianze,  quale effettiva extrema ratio, e motivatamente,  il Tribunale potrà pervenire ad una nomina di soggetto (preferibilmente familiare o estraneo) ritenuto idoneo.

Una delle conseguenze di tale rinnovato assetto è che l’unica ipotesi in cui possa essere  nominato un amministratore di sostegno “provvisorio” (ossia sulla base del ricorso e prima dell’audizione del beneficiario) è rappresentata dall’eventualità in cui il ricorso provenga dal beneficiario stesso, il quale ultimo abbia indicato il nominativo di un ADS [riforma artt. 407, commi IV e V, e 408, comma I, 413, comma III]

  •  AMPIEZZA DEI POTERI DELL’ADS: IMPOSSIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO “SOSTITUTIVA” E DEFINZIONE DEL RUOLO IN RAPPORTO AL SUPPORTO AL PROCESSO DECISIONALE AUTONOMO DELLA PERSONA

Né l’amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possono sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione. Il compito di costoro è di “supportare il processo decisionale autonomo della persona”. Tale realtà va ben specificata nei decreti di nomina degli ADS e deve guidare il concreto esercizio del ruolo: con esclusione di imposizioni al beneficiario di cure, collocazioni residenziali, limiti alla comunicazione, etc.. [riforma dei numeri 3 e 5 dell’art. 405, comma VI, RIFORMA DELL’ ART. 408, comma I, riforma dell’art. 409, comma I, riforma dell’art. 410 comma I, introduzione dell’’art. 409, comma V]

  • E’ emerso il negativo impatto dell’amministrazione di sostegno sulla continuità dei rapporti familiari (non di rado ostacolati in ragione del “potere” acquisito dall’ADS) ed in particolare sull’esercizio del ruolo genitoriale, con connesso “diritto alla bigenitorialità” (secondo i dettami della CRPD e della legge 2009/18) del beneficiario. Per porvi rimedio si è previsto che in nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari e che l’ attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell’affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile [introduzione di un terzo comma nell’ art. 409 c.c.].
  • LIMITAZIONI E RESPONSABILITA’ PER GLI ADS.

E’ emersa la pericolosa “professionalizzazione” della figura dell’ADS, intesa come accumulo di incarichi tali da garantire – attraverso le indennità concesse dai Giudici Tutelari – cospicui guadagni,  fonte di potenziali abusi sul piano patrimoniale, e – soprattutto – tale da non garantire al singolo beneficiario quella adeguata “cura” in cui dovrebbe soprattutto consistere l’esercizio di tale funzione. La delicatezza del ruolo, infatti,  non  consente uno svolgimento efficace dell’azione di supporto a beneficio di una “platea” di destinatari. Per porvi rimedio abbiamo previsto:

  1. L’individuazione del numero massimo di 1 (un) beneficiario che possa essere seguito da uno stesso Amministratore di Sostegno, con la possibilità che tale numero si elevi fino a 3 (tre) quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o parentela fino al II grado: dunque una coppia di anziani o due fratelli potrebbero avere lo stesso amministratore di sostegno (inciso nell’ art. 408, comma V),
  2. L’inserimento, nella formula di giuramento dell’ ADS, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e di impegnarsi a preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili (inserimento di un nuovo comma II nell’ art. 411)
  3. l’esplicitazione che il mancato rispetto, salvi i casi di assoluta indispensabilità, dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all’ art. 572 c.p. (“maltrattamento contro familiari e conviventi”); [introduzione di un comma IV nell’ art. 410];
  4. la gratuità dell’incarico, salva l’esplicitazione di una diversa volontà da parte del beneficiario [nuovo numero 5 dell’art. 405, comma VI]
  1. IL PERDURANTE CONTROLLO “DIFFUSO” SULL’OPERATO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E  DEL GIUDICE TUTELARE.

E’ emersa, con il pretesto della tutela della privacy del beneficiario, la prassi della “segretazione” del fascicolo relativo all’amministrazione di sostegno, con la conseguente impossibilità – da parte di familiari e persone legate da vincoli affettivi con il beneficiario – di conoscere alcunché dell’andamento effettivo della situazione personale e [patrimoniale del beneficiario. A superare tale situazione, si è esplicitato che solo il beneficiario – a fronte della platea di soggetti riconosciuti come “vicini” al beneficiario (perché messi in grado di attivare la procedura di ADS) – può decidere chi di essi debba essere escluso dalla conoscenza delle vicende inerenti la procedura, e che ogni atto significativo della stessa debba essere prontamente comunicato al beneficiario [ultimo periodo aggiunto all’art. 406, comma I; inciso nell’art. 405, comma IX];

  • IL COORDINAMENTO DOVUTO ALL’ABROGAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL’INTERDIZIONE.

Il descritto superamento dell’istituto dell’interdizione ha imposto un coordinamento, giacchè – otre alle ordinarie esigenze di allineamento normativo – l’amministrazione di sostegno assumeva caratteristiche “sostitutive’” proprio grazie all’estendibilità alla stessa di alcune norme relative all’interdizione. Si aggiunga che le interdizioni e le inabilitazioni in essere al momento dell’entrata in vigore della riforma vanno “trasformate” in amministrazioni di sostegno, con gli opportuni “accorgimenti” [riforma art. 405, comma IV, n. 3, abrogazione artt. 406, comma II, e 411, commi I e V]

TESTO COMPARATO – VECCHIA E “NUOVA” NORMATIVA – SULL’ADS

IN ROSSO: LE PARTI OGGETTO DI MODIFICA. TRA PARENTESI QUADRE ROSSE: LE PARTI ELIMINATE

La disciplina relativa è contenuta nel Codice Civile, Libro Primo (Delle persone e della famiglia), Titolo XII (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia), CAPO I –  DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, agli artt. 404 – 413:

Art. 404. Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità [ovvero di una menomazione] fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario, si trova nella impossibilità, anche parziale [o temporanea], di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto,  operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorari.

Art. 404 bis. Obbligatorietà della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.

Per l’intero corso del procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.

I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, nell’ambito degli elenchi dei difensori d’ufficio di cui all’ art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento per l’ istituzione dell’amministrazione di sostegno. L’accesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, è inibita:

  1.  agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
  2. agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:

  1. l’informazione sull’ obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell’ amministratore di sostegno e nello svolgimento dell’istituto, con indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
  2. il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
  3. l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
  4. l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere la beneficio di cui alla punto 5);
  5. l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalità per richiedere il beneficio

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non è corredato dalla nomina di un difensore.

Art. 405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

[Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.] Tutte le sentenze che stabiliscono un’interdizione o un’abilitazione sono trasformate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente riforma sull’amministrazione di sostegno, in decreti di amministrazione di sostegno, previe le modifiche necessaria in punto di poteri dell’ADS.

Qualora ne sussista la necessità e su richiesta del solo interessato, il Giudice tutelare o il Collegio adottano [anche d’ufficio] i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria, dell’amministratore di sostegno, nonché della persona di fiducia ove designata ai sensi dell’ art. 408, commi II o IV;

2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell’oggetto dell’incarico, con la specificazione che l’amministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario – se non per delega di quest’ultimo – e che non è ammessa forma alcuna di “sostituzione”, nella presa di decisioni, della persona dell’amministratore di sostegno alla persona del beneficiario [e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario];

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

5) [dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità] della natura gratuita dell’incarico, salvi i casi in cui – su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennità periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare];

6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;

7) dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato [anche d’ufficio] prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura, così come ogni atto inerente la procedura, devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonché all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. Soggetti.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.

[Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.]

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti [a proporre al Tribunale in composizione collegiale il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.] ad informare il potenziale beneficiario dell’esistenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e delle sue caratteristiche.

Art. 407. Procedimento.

Il soggetto che intende promuovere ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui all’ art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalità del procedimento di mediazione attiene all’individuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacità di agire dello stesso. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilità di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrà essere esclusivamente dedicata all’ illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrà essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso.  In tale seduta, l’Organismo di Mediazione:

  1.  può consentire – previe intese con lo stesso Organismo –  che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dell’istituto;
  2. consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia – anche con modalità informatica – di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto all’Organismo di mediazione in materia di funzionamento dell’amministrazione di sostegno;
  3. dà atto dell’eventuale impossibilità del beneficiario – a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche –  di comunicare in alcun modo con l’ esterno, quando tale impossibilità sia stata preventivamente attestata anche da certificazione medica. Nessun genere di alterazione fisica o psichica, che consenta comunque una comunicazione con l’esterno, può integrare gli estremi di tale impossibilità;
  4. promuove la partecipazione di tutti i soggetti – pubblici o privati – che siano in grado di fornire indicazioni circa, o di proporre, soluzioni alternative all’amministrazione di sostegno per il supporto al processo decisionale autonomo della persona e per la risoluzione delle problematiche in campo.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il ricorso, ove non proveniente dal potenziale beneficiario, deve essere notificato personalmente allo stesso a cura della cancelleria del Collegio, unitamente all’informazione sul diritto di difesa di cui all’art. 404 bis, comma III.

Il Giudice Tutelare o il Collegio devono sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce,  recandosi, ove occorra, nel luogo in cui [questa] il beneficiario si trova e devono provvedere prendendo atto [tener conto , compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona,] dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione del beneficiario, stante il disposto del precedente comma, ed accertata la regolarità delle notifiche, fissano altra udienza – domiciliare ove occorra – con notificazione al potenziale beneficiario a cura dell’Ufficio. [provvedono comunque sul ricorso.] Dispongono altresì, su richiesta [anche d’ufficio], gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il Giudice Tutelare o il Collegio possono, in ogni tempo, modificare o integrare, su richiesta  [anche d’ufficio], le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontà espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona [del beneficiario]. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato nel ricorso, nel corso della propria audizione personale, o in precedenza, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ove l’indicazione, con ordinanza motivata, non sia ritenuta congrua, è necessario che il Giudice Tutelare o il Collegio raccolgano altra indicazione dal beneficiario stesso, e  così via fino alla designazione, da parte del beneficiario, di soggetto ritenuto adatto all’ufficio da parte del Giudice Tutelare o del Collegio. In mancanza [, ovvero in presenza di gravi motivi,] il Giudice Tutelare o il Collegio sono chiamati, valendosi di ogni mezzo istruttorio, e tenendo conto delle indicazioni dei soggetti costituiti nella procedura, a ricostruire la volontà del beneficiario. In tale ultimo caso, in assenza di ogni indicazione ritenuta congrua, si  può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. In tal caso, nella scelta il Collegio preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In nessun caso i conflitti familiari,  comunque configurati, possono rappresentare una ragione per allontanarsi dalla designazione effettuata sulla base della volontà, espressa o ricostruita, del beneficiario.

La designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, né coloro i quali svolgano già nei confronti di un’altra persona il ruolo di amministratore di sostegno, curatore o tutore. E’ possibile svolgere il ruolo di amministratore di sostegno di due o tre persone nella sola ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia un rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. L’ amministratore di sostegno, ove non designato dal beneficiario, deve avere frequentato un corso di formazione sui doveri connessi alla funzione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona del beneficiario, e – nella massima misura possibile –  dell’autonomia e delle aspirazioni dello stesso.

[Il Giudice Tutelare, quando  ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del Giudice Tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.]

Art. 409. Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono [la rappresentanza esclusiva o] l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

In nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari. L’attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell’ affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile.

Art. 410. Doveri dell’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve [tener conto] essere esclusivamente guidato dalla soddisfazione  dei bisogni [e delle aspirazioni] del beneficiario, quali definiti in rapporto alla volontà ed ai desideri dello stesso

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare o il Collegio  in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero,  o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono chiedere, personalmente o a mezzo di avvocato, un’audizione o  ricorrere al Giudice Tutelare o al Collegio, che provvedono all’audizione e adottano con decreto motivato gli opportuni provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata convocazione per un’audizione da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, così come la mancata emanazione del decreto motivato nei trenta giorni successivi all’audizione o al ricorso, integrano – a carico del Giudice Tutelare o del Presidente del Collegio –  gli estremi del “diniego di giustizia” di cui all’ art. 3 della legge 1988 n. 117.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il mancato rispetto da parte dell’amministratore di sostegno designato, salvi i casi di assoluta ed evidente indispensabilità, dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all’art. 572 c.p.

In nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, è possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino – in accordo alla legge 2009 n. 18 – nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, è possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, l’assunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti all’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertà di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie – di qualsivoglia natura – a tutela dei propri diritti.

Art. 411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.

[Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.]

Il giuramento di cui all’art. 349 è integrato, nel caso di amministratore di sostegno, dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui art. 408, comma IV, e dall’ impegno a preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’ interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili.

All’amministratore di sostegno si applicano [altresì], in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente o legato da rapporto affettivo o personale di particolare significatività.

[Il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.]

Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero,  del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

Art. 413. Revoca dell’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario,  l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare o al Collegio.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, secondo le modalità di cui all’art. 408 c.c.

[Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.]

NUOVO TESTO NORMATIVO SULL’ADS (ARTT. 404-413 C.C.)

Art. 404. Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario,  si trova nella impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto,  operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorari.

Art. 404 bis. Obbligatorietà della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.

Per l’intero corso del procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.

I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, nell’ambito degli elenchi dei difensori d’ufficio di cui all’ art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento per l’ istituzione dell’amministrazione di sostegno. L’accesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, è inibita:

  1.  agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
  2. agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:

  1. l’informazione sull’obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell’ amministratore di sostegno e nello svolgimento dell’istituto, con indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
  2. il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
  3. l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
  4. l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al punto 5);
  5. l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalità per richiedere il beneficio

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non è corredato dalla nomina di un difensore.

Art. 405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Tutte le sentenze che stabiliscono un’interdizione o un’abilitazione sono trasformate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente riforma sull’amministrazione di sostegno, in decreti di amministrazione di sostegno, previe le modifiche necessaria in punto di poteri dell’ADS.

Qualora ne sussista la necessità e su richiesta del solo interessato, il Giudice Tutelare o il Collegio adottano i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria, dell’amministratore di sostegno, nonché della persona di fiducia ove designata ai sensi dell’ art. 408, commi II o IV;

2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell’oggetto dell’incarico, con la specificazione che l’amministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario – se non per delega di quest’ultimo – e che non è ammessa forma alcuna di “sostituzione”, nella presa di decisioni, della persona dell’amministratore di sostegno alla persona del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

5) della natura gratuita dell’incarico, salvi i casi in cui – su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennità periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare;

6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;

7) dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonché all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. Soggetti.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti ad informare il potenziale beneficiario dell’esistenza dell’ istituto dell’amministrazione di sostegno e delle sue caratteristiche.

Art. 407. Procedimento.

Il soggetto che intende promuovere ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui all’ art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalità del procedimento di mediazione attiene all’individuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacità di agire dello stesso. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilità di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrà essere esclusivamente dedicata all’ illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrà essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso.  In tale seduta, l’Organismo di Mediazione:

  1.  può consentire – previe intese con lo stesso Organismo –  che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dell’ istituto;
  2. consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia – anche con modalità informatica – di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto all’Organismo di mediazione in materia di funzionamento dell’amministrazione di sostegno;
  3. dà atto dell’eventuale impossibilità del beneficiario – a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche –  di comunicare in alcun modo con l’esterno, quando tale impossibilità sia stata preventivamente attestata anche da certificazione medica. Nessun genere di alterazione fisica o psichica, che consenta comunque una comunicazione con l’esterno, può integrare gli estremi di tale impossibilità;
  4. promuove la partecipazione di tutti i soggetti – pubblici o privati – che siano in grado di fornire indicazioni circa, o di proporre, soluzioni alternative all’amministrazione di sostegno per il supporto al processo decisionale autonomo della persona e per la risoluzione delle problematiche in campo.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il ricorso, ove non proveniente dal potenziale beneficiario, deve essere notificato personalmente allo stesso a cura della cancelleria del Collegio, unitamente all’ informazione sul diritto di difesa di cui all’ art. 404 bis, comma III.

Il Giudice Tutelare o il Collegio devono sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce,  recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario si trova e devono provvedere prendendo atto  dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice tutelare o il Collegio provvedono, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione del beneficiario, stante il disposto del precedente comma, ed accertata la regolarità delle notifiche, fissano altra udienza – domiciliare ove occorra –   con notificazione al potenziale beneficiario a cura dell’Ufficio. Dispongono altresì, su richiesta, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il Giudice Tutelare o il Collegio possono, in ogni tempo, modificare o integrare, su richiesta, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontà espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona [del beneficiario]. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato nel ricorso, nel corso della propria audizione personale, o in precedenza, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ove l’indicazione, con ordinanza motivata, non sia ritenuta congrua, è necessario che il Giudice Tutelare o il Collegio raccolgano altra indicazione dal beneficiario stesso, e  così via fino alla designazione, da parte del beneficiario, di soggetto ritenuto adatto all’ufficio da parte del Giudice Tutelare o del Collegio. In mancanza il Giudice Tutelare o il Collegio sono chiamati, valendosi di ogni mezzo istruttorio, e tenendo conto delle indicazioni dei soggetti costituiti nella procedura, a ricostruire la volontà del beneficiario. In tale ultimo caso, in assenza di ogni indicazione ritenuta congrua, si  può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. In tal caso, nella scelta il Collegio preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In nessun caso i conflitti familiari,  comunque configurati, possono rappresentare una ragione per allontanarsi dalla designazione effettuata sulla base della volontà, espressa o ricostruita, del beneficiario.

La designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, né coloro i quali svolgano già nei confronti di un’altra persona il ruolo di amministratore di sostegno, curatore o tutore. E’ possibile svolgere il ruolo di amministratore di sostegno di due o tre persone nella sola ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia un rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. L’ amministratore di sostegno, ove non designato dal beneficiario, deve avere frequentato un corso di formazione sui doveri connessi alla funzione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona del beneficiario, e – nella massima misura possibile –  dell’autonomia e delle aspirazioni dello stesso.

Art. 409. Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

In nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari. L’attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell’affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile.

Art. 410. Doveri dell’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve essere esclusivamente guidato dalla soddisfazione dei bisogni del beneficiario, quali definiti in rapporto alla volontà ed ai desideri dello stesso.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare o il Collegio  in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero,  o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono chiedere, personalmente o a mezzo di avvocato, un’audizione o  ricorrere al Giudice Tutelare o al Collegio, che provvedono all’audizione e adottano con decreto motivato gli opportuni provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata convocazione per un’audizione da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, così come la mancata emanazione del decreto motivato nei trenta giorni successivi all’audizione o al ricorso, integrano – a carico del Giudice Tutelare o del Presidente del Collegio –  gli estremi del “diniego di giustizia” di cui all’ art. 3 della legge 1988 n. 117.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il mancato rispetto da parte dell’amministratore di sostegno designato, salvi i casi di assoluta ed evidente indispensabilità, dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all’art. 572 c.p.

In nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, è possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino – in accordo alla legge 2009 n. 18 – nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, è possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, l’assunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti all’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertà di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie – di qualsivoglia natura – a tutela dei propri diritti.

Art. 411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.

Il giuramento di cui all’ art. 349 è integrato, nel caso di amministratore di sostegno, dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui art. 408, comma IV, e dall’ impegno a preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’ interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili.

All’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente o legato da rapporto affettivo o personale di particolare significatività.

Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero,  del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

Art. 413. Revoca dell’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare o al Collegio.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, secondo le modalità di cui all’art. 408 c.c.

Condividi:

LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE ASSOLVE JEANETTE FRAGA DALL’ACCUSA DI SEQUESTRO DI PERSONA AI DANNI DELLA FIGLIA YASKA GHODS. L’ASSOCIAZIONE  RADICALE “DIRITTI ALLA FOLLIA”: “ORA SI “LIBERI” YASKA

Diritti alla Follia · 03/11/2022 · Lascia un commento

Oggi, 3 Novembre, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Firenze, ha assolto Jeanette Fraga dalla condanna per “sequestro di persona”, a carico della figlia Yaska, inflitta dal Tribunale di Firenze (dott.ssa Cannata’).

L’avv. Michele Capano, difensore di Jeanette  Fraga, ha dichiarato: “cade oggi, con la quarta assoluzione di Jeanette Fraga – dopo quelle che avevano riguardato le accuse di maltrattamenti, concorso in violenza sessuale e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – l’intero castello di accuse che era stato costruito, da sette anni a questa parte, nell’ambito di una inaudita violenza istituzionale diretta a scoraggiare Jeanette Fraga dall’occuparsi della figlia, dal continuare a pretendere che la figlia non venga dimenticata in una delle centinaia di discariche manicomiali che l’ Italia “basagliana” ha creato, ma possa accedere – nonostante la disabilità connessa ad una diagnosi di schizofrenia – ad una vita dignitosa. La ricostruzione secondo cui la madre di Yaska si sarebbe resa responsabile di condotte integranti reati ha consentito, in questi sette anni, di interdire Yaska, di attribuire alla ragazza una tutrice esterna alla famiglia (famiglia di “cattivi”), quindi di rinchiuderla in strutture privandola di ogni libertà di comunicazione, di circolazione, di coltivare gli affetti familiari. È ora che a questa situazione sia posto rimedio, ed è quello che ora chiederemo al Giudice tutelare”.

 L’ Associazione Radicale “Diritti alla Follia” è stata presente con il consueto “presidio” dinanzi al Tribunale di Firenze, per difendere i diritti fondamentali di Yaska e di Jeanette. Cristina Paderi, segretaria dell’associazione, ha dichiarato: “siamo sempre stati al fianco di Jeanette perché la sua innocenza, oggi sancita dai Giudici fiorentini che cestinano accuse infondate, ci è subito apparsa chiara. Saremo il 10 novembre davanti ad un altro Tribunale, quello di Cagliari, a sostenere le ragioni di un altro “imputato” (l’editore Gigi Monello, accusato di maltrattamenti ai danni della madre) di questo sistema teso ad evitare “disturbi” a Giudici tutelari ed amministratori di sostegno/tutori, teso a criminalizzare i familiari che “rompano le scatole” difendendo diritti e prerogative di familiari “sequestrati”. Siamo in presenza di un “protocollo” collaudato: il familiare che non si “arrende” con gli inviti bonari, viene criminalizzato e processato se pretende che “il fragile” debba e possa vivere, non arrendendosi a “sopravvivenze” vegetali nei tanti cronicari delle strutture pubbliche, o private, o in case dove a nessuno è consentito di entrare (familiari e/o amici) o di uscire (il disabile). Ora, con l’assoluzione di Jeanette, chiediamo che sia Yaska ad essere “liberata”: dalla tutrice esterna, dalla segregazione, dalle mille restrizioni che la inchiodano, oggi, ad una condizione di enorme sofferenza. Al nostro Congresso, in programma a Cagliari dal 10 al 13 novembre, presenteremo la nostra proposta di legge per abolire l’interdizione e riformare profondamente l’istituto dell’ amministrazione di sostegno. Non può essere consentito “impadronirsi” dei (cosiddetti) “fragili”, bensì occorrono strumenti per supportarli nel processo decisionale autonomo, senza scorciatoie coercitive e tentazioni manicomiali.

Al presidio, oltre a familiari ed amici di Jeanette e Yaska, erano presenti Bruna Bellotti, dell’ associazione “Diritti senza Barriere”, Alberto Brugnettini e Maria Gainuta del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, Simona Lancioni, di “Informare Un’H”, Maria Rosaria D’Oronzo, del Centro Relazioni Umane.

Condividi:
  • Vai alla pagina 1
  • Vai alla pagina 2
  • Vai alla pagina 3
  • Vai alla pagina 4
  • Vai alla pagina successiva »

Diritti alla follia

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL


  


Associazione diritti alla follia
Via Bargoni, 32 Roma - 00153

Fondata il 25 luglio 2018 - dirittiallafollia@gmail.com

Copyright © 2023 * Tutti i diritti riservati

PRIVACY & COOKIE POLICY

( AREA RISERVATA STAFF PER COLLOQUI )

Banner

GDPR - Trattamento dei dati personali
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirti l'esperienza più pertinente alla navigazione di questo sito memorizzando le tue preferenze. Cliccando “Accetta” acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia puoi visitare le impostazioni dei cookie per fornire un consenso personalizzato al trattamento dei tuoi dati. Puoi inoltre visionare la nostra Privacy Policy completa
Impostazione Cookie ACCETTA
Rivedi il tuo consenso ai cookie

Panoramica della privacy

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza mentre navighi attraverso il sito web. Tra questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati sul tuo browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base...
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checbox-analytics11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional11 monthsIl cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionale".
cookielawinfo-checbox-others11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri cookies non in categoria".
.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario".
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsIl cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta