50.000 firme per cambiare la legge sullāamministrazione di sostegno,
abolizione dellāinterdizione, abolizione dellāinabilitazione
La raccolta firme cartacea per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dallāAssociazioneĀ Diritti alla Follia, nellāambito della
Campagna āFragile a Chi?!ā,Ā si ĆØ conclusa a novembre 2024
A partire dal 14 dicembre 2024, ĆØ stato possibile sottoscrivere la proposta di legge online sulla piattaforma governativa.
La raccolta firme online si ĆØ conclusa a fine giugno 2025.
Con la chiusura di entrambe le modalitĆ di raccolta, si chiude ufficialmente la prima fase della nostra battaglia per:
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cambiare la legge sullāamministrazione di sostegno
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abolire lāinterdizione
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abolire lāinabilitazione
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Ā DI CUI ALL’ART. 71 DELLA COSTITUZIONE
Ā«Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.Ā
Riforma dell’amministrazione di sostegno.Ā»
Ā annunciata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 19/04/2024,
Ā I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 comma 2 della costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,
Art. 1. Riforma dellā art. 404 del codice civile.
Il testo dellāart. 404 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 404. Amministrazione di sostegno.
Ā La persona che, per effetto di una infermitĆ fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario, si trova nella impossibilitĆ , anche parziale, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto,Ā operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi allāamministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorariā.
Ā Art. 2. Introduzione dellāart. 404 bis del codice civile.
Viene introdotto il seguente articolo 404 bis al codice civile:
āArt. 404 bis. ObbligatorietĆ della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.
Per lāintero corso del procedimento di nomina dellāamministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.
I Consigli dellāOrdine forense di ciascun distretto di corte dāappello, nellāambito degli elenchi dei difensori dāufficio di cui allā art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dellāautoritĆ giudiziaria nel corso del procedimento per lāistituzione dellāamministrazione di sostegno. Lāaccesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, ĆØ inibita:
- agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
- agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).
Ove il ricorso per la nomina dellāamministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:
- lāinformazione sullā obbligatorietĆ della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dellāamministratore di sostegno e nello svolgimento dellāistituto, con indicazione della facoltĆ e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
- il nominativo del difensore dāufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
- lāindicazione della facoltĆ di nominare un difensore di fiducia con lāavvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarĆ assistito da quello nominato dāufficio;
- lāindicazione dellāobbligo di retribuire il difensore dāufficio ove non sussistano le condizioni per accedere la beneficio di cui al punto 5);
- lāindicazione delle condizioni per lāammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalitĆ per richiedere il beneficio
Ove il ricorso per la nomina dellāamministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non ĆØ corredato dalla nomina di un difensoreā.
Ā
Art. 3. Riforma dellāart. 405 del codice civile.
Il testo dellāart. 405 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicitĆ .
Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore etĆ e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore etĆ ĆØ raggiunta.
Qualora ne sussista la necessitĆ e su richiesta del solo interessato, il Giudice tutelare o il Collegio adottano i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che ĆØ autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
- delle generalitĆ della persona beneficiaria, dell’amministratore di sostegno, nonchĆ© della persona di fiducia ove designata ai sensi dellāart. 408, commi II o IV;
- della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- dell’oggetto dell’incarico, con la specificazione che lāamministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario ā se non per delega di questāultimo ā e che non ĆØ ammessa forma alcuna di āsostituzioneā, nella presa di decisioni, della persona dellāamministratore di sostegno alla persona del beneficiario;
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
- della natura gratuita dellāincarico, salvi i casi in cui ā su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennitĆ periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare;
- della periodicitĆ con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l’attivitĆ svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;
Se la durata dell’incarico ĆØ a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura, cosƬ come ogni atto inerente la procedura, devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonchĆ© all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico ĆØ a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di prorogaā.
Ā
Art. 4. Riforma dellāart. 406 del codice civile.
Il testo dellāart. 406 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 406. Soggetti.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti ad informare il potenziale beneficiario dellāesistenza dellāistituto dellāamministrazione di sostegno e delle sue caratteristicheā.
Ā
Art. 5. Riforma dellāart. 407 del codice civile.
Il testo dellāart. 407 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 407. Procedimento.
Il soggetto che intende promuovere ricorso per lāistituzione dellāamministratore di sostegno ĆØ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui allā art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalitĆ del procedimento di mediazione attiene allāindividuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacitĆ di agire dello stesso. Lāesperimento del procedimento di mediazione ĆØ condizione di procedibilitĆ della domanda giudiziale. Nellāambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilitĆ di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrĆ essere esclusivamente dedicata allā illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dellāistituto dellāamministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrĆ essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso. Ā In tale seduta, lāOrganismo di Mediazione:
- può consentire ā previe intese con lo stesso Organismo –Ā che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dellāistituto;
- consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia ā anche con modalitĆ informatica ā di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto allāOrganismo di mediazione in materia di funzionamento dellāamministrazione di sostegno;
- dĆ atto dellāeventuale impossibilitĆ del beneficiario ā a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche – di comunicare in alcun modo con lāesterno, quando tale impossibilitĆ sia stata preventivamente attestata anche da certificazione medica. Nessun genere di alterazione fisica o psichica, che consenta comunque una comunicazione con lāesterno, può integrare gli estremi di tale impossibilitĆ ;
- promuove la partecipazione di tutti i soggetti ā pubblici o privati ā che siano in grado di fornire indicazioni circa, o di proporre, soluzioni alternative allāamministrazione di sostegno per il supporto al processo decisionale autonomo della persona e per la risoluzione delle problematiche in campo.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalitĆ del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il ricorso, ove non proveniente dal potenziale beneficiario, deve essere notificato personalmente allo stesso a cura della cancelleria del Collegio, unitamente allāinformazione sul diritto di difesa di cui allāart. 404 bis, comma III.
Il Giudice Tutelare o il Collegio devono sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario si trova e devono provvedere prendendo atto dei bisogni e delle richieste di questa.
Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione del beneficiario, stante il disposto del precedente comma, ed accertata la regolaritĆ delle notifiche, fissano altra udienza ā domiciliare ove occorra – con notificazione al potenziale beneficiario a cura dellāUfficio. Dispongono altresƬ, su richiesta, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il Giudice Tutelare o il Collegio possono, in ogni tempo, modificare o integrare, su richiesta, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministeroā.
Ā
Art. 6. Riforma dellāart. 408 del codice civile.
Il testo dellāart. 408 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontĆ espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato nel ricorso, nel corso della propria audizione personale, o in precedenza, in previsione della propria eventuale futura incapacitĆ , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ove lāindicazione, con ordinanza motivata, non sia ritenuta congrua, ĆØ necessario che il Giudice Tutelare o il Collegio raccolgano altra indicazione dal beneficiario stesso, e cosƬ via fino alla designazione, da parte del beneficiario, di soggetto ritenuto adatto allāufficio da parte del Giudice Tutelare o del Collegio. In mancanza il Giudice Tutelare o il Collegio sono chiamati, valendosi di ogni mezzo istruttorio, e tenendo conto delle indicazioni dei soggetti costituiti nella procedura, a ricostruire la volontĆ del beneficiario. In tale ultimo caso, in assenza di ogni indicazione ritenuta congrua, si può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. In tal caso, nella scelta il Collegio preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In nessun caso i conflitti familiari, comunque configurati, possono rappresentare una ragione per allontanarsi dalla designazione effettuata sulla base della volontĆ , espressa o ricostruita, del beneficiario.
La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, nĆ© coloro i quali svolgano giĆ nei confronti di unāaltra persona il ruolo di amministratore di sostegno, curatore o tutore. Eā possibile svolgere il ruolo di amministratore di sostegno di due o tre persone nella sola ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia un rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. Lā amministratore di sostegno, ove non designato dal beneficiario, deve avere frequentato un corso di formazione sui doveri connessi alla funzione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona del beneficiario, e ā nella massima misura possibile –Ā dellāautonomia e delle aspirazioni dello stessoā.
Ā
Art. 7. Riforma dellāart. 409 del codice civile.
Il testo dellāart. 409 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 409. Effetti dell’amministrazione di sostegno.
Il beneficiario conserva la capacitĆ di agire per tutti gli atti che non l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere senza assistenza gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Il beneficiario dellāamministrazione di sostegno può in ogni caso conferire senza assistenza mandati ad avvocati al fine di essere difeso in qualsivoglia giudizio.
In nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuitĆ dei rapporti familiari. Lāattribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialitĆ , configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dellāaffido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civileā
Ā
Art. 8. Riforma dellāart. 410 del codice civile.
Il testo dellāart. 410 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 410. Doveri dell’amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve essere esclusivamente guidato dalla soddisfazione dei bisogni del beneficiario, quali definiti in rapporto alla volontĆ ed ai desideri dello stesso.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchĆ© il Giudice Tutelare o il Collegio in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero, o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono chiedere, personalmente o a mezzo di avvocato, unāaudizione o Ā ricorrere al Giudice Tutelare o al Collegio, che provvedono allāaudizione e adottano con decreto motivato gli opportuni provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata convocazione per unāaudizione da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, cosƬ come la mancata emanazione del decreto motivato nei trenta giorni successivi allāaudizione o al ricorso, integrano ā a carico del Giudice Tutelare o del Presidente del Collegio –Ā gli estremi del ādiniego di giustiziaā di cui allā art. 3 della legge 1988 n. 117.
L’amministratore di sostegno non ĆØ tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico ĆØ rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Il mancato rispetto da parte dellāamministratore di sostegno designato, salvi i casi di assoluta ed evidente indispensabilitĆ , dellāautonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui allāart. 572 c.p.
In nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, ĆØ possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino ā in accordo alla legge 2009 n. 18 ā nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, ĆØ possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, lāassunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti allāuso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertĆ di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie ā di qualsivoglia natura ā a tutela dei propri dirittiā.
Ā
Art. 9. Riforma dellāart. 411 del codice civile.
Il testo dellāart. 411 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.
Il giuramento di cui allāart. 349 ĆØ integrato, nel caso di amministratore di sostegno, dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilitĆ di cui art. 408, comma IV, e dallā impegno a preservare nella massima misura possibile lāautonomia e la libera scelta dellāinteressato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili.
All’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente o legato da rapporto affettivo o personale di particolare significativitĆ ā.
Ā
Art. 10. Riforma dellāart. 412 del codice civile.
Il testo dellāart. 412 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui ĆØ cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegnoā.
Ā
Art. 11. Riforma dellā art. 413 del codice civile.
Il testo dellāart. 413 del codice civile ĆØ sostituito dal seguente:
āArt. 413. Revoca dell’amministrazione di sostegno.
Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare o al Collegio.
L’istanza ĆØ comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, secondo le modalitĆ di cui allāart. 408 c.c.ā
Art. 12. Abolizione degli istituti dellāinterdizione e dellāinabilitazione.
Sono aboliti gli istituti dellāāinterdizione dellāinabilitazione, e conseguentemente abrogati gli articoli da 414 a 432, salvo quanto disposto dal comma II del presente articolo,Ā del codice civile, costituenti il Capo II del Titolo XII del Libro I del Codice civile (ādella interdizione, della inabilitazione e della incapacitĆ naturale), come tale espunto dal codice civile.
Resta in vigore lāart. 428 del Codice civile.
I richiami normativi alle abrogate disposizioni degli artt. da 414 a 432 del Codice civile, ovunque esistenti, restano validi, dovendo il richiamo ad essi considerarsi ricettizio.
La rubrica del Titolo XII del Libro I del Codice civile ĆØ sostituita dalla seguente: āDelle misure di supporto delle personeā.
Tutte le sentenze che stabiliscono unāinterdizione o unāabilitazione sono trasformate, entro sessanta giorni dallāentrata in vigore della presente riforma sullāamministrazione di sostegno, in decreti di amministrazione di sostegno, previe le modifiche necessaria in punto di poteri dellāADS.
Ā
Art. 13. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.