Era ora: la Cassazione conferma l’urgenza di riformare il TSO, in linea con la proposta dellāAssociazione Radicale āDiritti alla Folliaā, che da anni ā tra lāostilitĆ dellāintero mondo psichiatrico, giudiziario ed istituzionale – sottolinea lāincostituzionalitĆ della norma.
L’associazione Radicale āDiritti alla Folliaā sottolinea lāimportanza (seppure la tardivitĆ ) della recente ordinanza n. 24124 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che ha sollevato rilevanti questioni di legittimitĆ costituzionale in merito al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Questa decisione conferma l’esigenza di una revisione profonda delle norme attuali, per garantire una tutela effettiva dei diritti delle persone sottoposte a TSO, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.
L’ordinanza riconosce chiaramente come l’attuale normativa sul TSO, basata sugli articoli 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978, sia carente nel garantire al diretto interessato il diritto all’informazione tempestiva e alla partecipazione attiva nei processi decisionali. La Cassazione evidenzia che tali lacune compromettono il diritto di autodeterminazione e di difesa del diretto interessato, rappresentando un potenziale rischio di restrizioni arbitrarie della libertĆ personale.
Questa riflessione non ĆØ isolata. L’ordinanza rispecchia infatti le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) all’Italia in tema di TSO, ribadendo l’importanza di un maggiore coinvolgimento del diretto interessato nel percorso decisionale. In questo contesto, la proposta di riforma avanzata da āDiritti alla Folliaā disponibile al seguente link https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/ emerge come una soluzione non solo necessaria, ma anche la più garantista, rispetto alle attuali esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
La Corte rileva la non conformitĆ alla Costituzione della Repubblica (artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111, nonchĆ© allā art. 117 in relazione agli artt. 6 e 134 CEDU) per la mancata previsione ādella notifica dei provvedimenti, nonchĆ© di passaggi procedimentali a garanzia del diritto al contraddittorio, alla difesa e ad un ricorso tempestivo ed effettivo avverso decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libertĆ personale, compresa lā audizione del soggetto interessatoā.
Le garanzie proposte dal 2017 dallāAssociazione Radicale āDiritti alla Folliaā (accolte con indifferenza e scherno generali) si rivelano in linea con le valutazioni della Suprema Corte.
Tali indicazioni sono perfettamente in linea con la proposta elaborata dallāassociazione āDiritti alla Folliaā che ā in sintesi, prevede tra lāaltro:
1. Notifica tempestiva e completa: assicurare che il diretto interessato riceva una notifica chiara, immediata e comprensibile del provvedimento sindacale che ordina il TSO e dei documenti che lo supportano (proposta di un medico, conferma del secondo medico, decreto del giudice tutelare), insieme alla possibilitĆ di opporsi o richiederne la revoca prima che il trattamento sia convalidato;
2. Diritto al contraddittorio: garantire che il diretto interessato venga sempre ascoltato direttamente in udienza dal Giudice tutelare chiamato a convalidare lāordinanza di TSO, se necessario con appositi spazi nei luoghi di degenza;
3. Diritto di difesa: prevedere la necessaria nomina di un avvocato (dāufficio se non di fiducia) per garantire una tutela legale piena anche in situazioni di incapacitĆ temporanea;
4. EffettivitĆ della tutela giurisdizionale: rafforzare il controllo giurisdizionale, oggi limitato alla correttezza formale della procedura, ma anche sul merito del provvedimento, valutando attentamente le condizioni specifiche del diretto interessato, se necessario con lāausilio di consulenti
La proposta ĆØ stata sottoposta da anni allāattenzione di partiti e di parlamentari, del mondo psichiatrico, dellāassociazionismo che a vario titolo si muove attorno alla cosiddetta āsalute mentaleā. Le unanimi reazioni sono state rappresentate talora da un assordante silenzio alla nostra richiesta di interlocuzione, talaltre (dalla SIP, SocietĆ Italiana di Psichiatria, con un articolo pubblicato su āQuotidiano SanitĆ ā nel 2017 a firma del suo Presidente, disponibile al seguente link https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52756 , alla cosiddetta psichiatria āprogressistaā di Psichiatria Democratica e dei ātriestiniā autonominatisi custodi dellāortodossia ābasaglianaā) di aperta ostilitĆ .
Ci si ĆØ detto che attaccavamo un modello che ci ĆØ internazionalmente invidiato, che si trattava della migliore legge concepibile, che dovevamo contemperare il ādiritto alla saluteā del malato con la procedura giuridica del TSO, senza blaterare di garanzie che avrebbero intralciato il lavoro dei medici. Lo dicano adesso ai Giudici della Prima Sezione della Suprema Corte (destatisi da un sonno quarantennale), lo dicano alla Corte Costituzionale chiamata ad una importante sentenza (speriamo finalmente seria e coraggiosa) che ā tuttavia – non può eludere la funzione che spetta al legislatore, e che lāAssociazione Radicale āDiritti alla Folliaā continuerĆ a sollecitare nei prossimi mesi, magari con lāaiuto dei cittadini che vorranno unirsi a questā impegno.
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Roma, 11 settembre 2024
Associazione āDiritti alla Folliaā
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