Di Cristina Paderi
Con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge 833/1978 nella parte in cui non garantiscono che la persona sottoposta a TSO sia:
- informata del provvedimento;
- ascoltata dal giudice;
- messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa
Una pronuncia storica, che impone un cambio radicale nelle oltre 5000 procedure di TSO applicate ogni anno in Italia. Secondo la Corte, lāincontro tra diretto interessato e giudice tutelare deve avvenire ānel luogo in cui la persona si trovaā, ovvero, nella stragrande maggioranza dei casi, in un reparto psichiatrico.
Tuttavia, segnali allarmanti arrivano dalle prime interpretazioni operative.
Le prime indicazioni operative, emerse ad esempio a Cagliari e Bologna, adottano un approccio formalmente rispettoso del dettato costituzionale, ma sostanzialmente problematico.
Il documento dellāASL 8 di Cagliari prevede infatti che lāaudizione del paziente avvenga in SPDC ā quindi nel luogo fisico del ricovero ā ma attraverso collegamento video con il giudice, senza che questāultimo si rechi personalmente in reparto.
Una linea simile ĆØ contenuta nelle linee guida del Tribunale di Bologna, dove si chiarisce che:
- il giudice tutelare ascolta il paziente tramite collegamento audiovisivo su piattaforma Teams, dalla struttura ospedaliera;
- il personale medico deve garantire condizioni adeguate per una reale interlocuzione;
- la finestra oraria per lāaudizione viene concordata con la struttura, sulla base delle condizioni psichiche del paziente.
In entrambi i casi, si parla quindi di audizione in SPDC, ma con giudice āin remotoā.
Come ha sottolineato Michele Capano, presidente di Diritti alla Follia:
āQuesta sentenza ci dice che per mezzo secolo si ĆØ applicata una legge incostituzionale. Ma se ora il giudice parla col paziente via video, magari giĆ sedato, allora nulla cambia davvero.ā
La proposta di riforma elaborata da Diritti alla Follia insiste su un punto che nƩ la sentenza nƩ le linee guida locali valorizzano abbastanza: la presenza obbligatoria del difensore.
āIl TSO ĆØ una forma di privazione della libertĆ . Come tale, deve prevedere garanzie effettive, a partire dalla difesa tecnica obbligatoria e gratuita.ā
Nella proposta dellāassociazione:
- ogni persona sottoposta a TSO ha diritto a un difensore dāufficio, da nominare subito;
- ĆØ prevista la possibilitĆ di scegliere un avvocato di fiducia;
- lāudienza non può svolgersi in assenza del difensore;
- deve essere garantito il contatto tra avvocato e paziente, anche durante il ricovero
Lāavvocato non ĆØ un optional, ma lāunico soggetto abilitato a verificare che i diritti vengano rispettati. Nessun giudice, medico, tutore o amministratore di sostegno può sostituirsi a questa funzione.
La videopresenza non ĆØ presenza. La Corte Costituzionale ha parlato chiaro: il giudice deve incontrare la persona nel luogo dove si trova, non semplicemente ācollegarsiā. L’incontro reale serve a valutare:
- lo stato psichico della persona,
- la sua capacitĆ di comprendere e opporsi,
- il contesto familiare o sociale,
- il rispetto del divieto di trattamenti violenti o degradanti
Per questo chiediamo:
- che i giudici si rechino fisicamente nei reparti;
- che gli avvocati siano presenti, competenti e informati;
- che le autoritĆ non optino per scorciatoie tecniche che svuotano di senso una conquista costituzionale.
š Diritti alla Follia continuerĆ a vigilare affinchĆ© la sentenza non resti un documento simbolico, ma diventi realtĆ quotidiana per tutte le persone coinvolte nei TSO
Allegati: Indicazioni organizzative TSO Tribunale Cagliari ā Linee guida Tribunale di Bologna
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