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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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TSO

TSO e sentenza 76/2025: la Costituzione chiama, ma le istituzioni rispondono con un link

Diritti alla Follia · 16/06/2025 · Lascia un commento

Di Cristina Paderi

Con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge 833/1978 nella parte in cui non garantiscono che la persona sottoposta a TSO sia:

  • informata del provvedimento;
  • ascoltata dal giudice;
  • messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa

Una pronuncia storica, che impone un cambio radicale nelle oltre 5000 procedure di TSO applicate ogni anno in Italia. Secondo la Corte, l’incontro tra diretto interessato e giudice tutelare deve avvenire “nel luogo in cui la persona si trova”, ovvero, nella stragrande maggioranza dei casi, in un reparto psichiatrico.

Tuttavia, segnali allarmanti arrivano dalle prime interpretazioni operative.

Le prime indicazioni operative, emerse ad esempio a Cagliari e Bologna, adottano un approccio formalmente rispettoso del dettato costituzionale, ma sostanzialmente problematico.

Il documento dell’ASL 8 di Cagliari prevede infatti che l’audizione del paziente avvenga in SPDC – quindi nel luogo fisico del ricovero – ma attraverso collegamento video con il giudice, senza che quest’ultimo si rechi personalmente in reparto.

Una linea simile è contenuta nelle linee guida del Tribunale di Bologna, dove si chiarisce che:

  • il giudice tutelare ascolta il paziente tramite collegamento audiovisivo su piattaforma Teams, dalla struttura ospedaliera;
  • il personale medico deve garantire condizioni adeguate per una reale interlocuzione;
  • la finestra oraria per l’audizione viene concordata con la struttura, sulla base delle condizioni psichiche del paziente.

In entrambi i casi, si parla quindi di audizione in SPDC, ma con giudice “in remoto”.

Come ha sottolineato Michele Capano, presidente di Diritti alla Follia:

“Questa sentenza ci dice che per mezzo secolo si è applicata una legge incostituzionale. Ma se ora il giudice parla col paziente via video, magari già sedato, allora nulla cambia davvero.”

La proposta di riforma elaborata da Diritti alla Follia insiste su un punto che né la sentenza né le linee guida locali valorizzano abbastanza: la presenza obbligatoria del difensore.

“Il TSO è una forma di privazione della libertà. Come tale, deve prevedere garanzie effettive, a partire dalla difesa tecnica obbligatoria e gratuita.”

Nella proposta dell’associazione:

  • ogni persona sottoposta a TSO ha diritto a un difensore d’ufficio, da nominare subito;
  • è prevista la possibilità di scegliere un avvocato di fiducia;
  • l’udienza non può svolgersi in assenza del difensore;
  • deve essere garantito il contatto tra avvocato e paziente, anche durante il ricovero

L’avvocato non è un optional, ma l’unico soggetto abilitato a verificare che i diritti vengano rispettati. Nessun giudice, medico, tutore o amministratore di sostegno può sostituirsi a questa funzione.

La videopresenza non è presenza. La Corte Costituzionale ha parlato chiaro: il giudice deve incontrare la persona nel luogo dove si trova, non semplicemente “collegarsi”. L’incontro reale serve a valutare:

  • lo stato psichico della persona,
  • la sua capacità di comprendere e opporsi,
  • il contesto familiare o sociale,
  • il rispetto del divieto di trattamenti violenti o degradanti

Per questo chiediamo:

  • che i giudici si rechino fisicamente nei reparti;
  • che gli avvocati siano presenti, competenti e informati;
  • che le autorità non optino per scorciatoie tecniche che svuotano di senso una conquista costituzionale.

👉 Diritti alla Follia continuerà a vigilare affinché la sentenza non resti un documento simbolico, ma diventi realtà quotidiana per tutte le persone coinvolte nei TSO

Allegati: Indicazioni organizzative TSO Tribunale Cagliari – Linee guida Tribunale di Bologna

Indicazioni organizzative nelle procedure di TSO-Tribunale Cagliari – Sentenza Corte Costituzionale n. 76 del 30.05.2025Download

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Dopo mezzo secolo la sentenza della Corte Costituzionale: la normativa che regola il TSO viola la Costituzione

Diritti alla Follia · 16/06/2025 · Lascia un commento

Di L.E.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, ha sancito ciò che l’Associazione ‘Diritti alla Follia‘ denuncia da anni: l’articolo 35 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che, insieme agli artt. 33 e 34 disciplina il Trattamento Sanitario Obbligatorio, è incostituzionale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, aveva sollevato dubbi di conformità costituzionale della normativa del TSO, nello specifico dell’articolo 35, per quanto concerne la mancata previsione di comunicazione del provvedimento al destinatario del provvedimento e l’assenza di garanzie di diritto di difesa e contraddittorio.

Fino ad oggi infatti, le decine di migliaia di cittadini colpiti ogni anno dal provvedimento di trattamento coattivo, non avevano possibilità di difendersi tempestivamente ed efficacemente, in quanto non venivano nemmeno preventivamente informati di essere destinatari di tale grave misura di limitazione della propria libertà, e non veniva loro assicurata la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un giudice, assistiti da un difensore.

La Consulta ha correttamente inquadrato la natura del TSO, ovvero quella di trattamento sanitario propriamente coattivo, più che obbligatorio, e ha decretato che pertanto esso richiede lo stesso diritto di contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno auditi prima della eventuale ratifica del Giudice Tutelare.

Attraverso la proposta di legge di riforma del TSO elaborata dalla nostra associazione, Diritti alla Follia, e depositata presso la Corte di Cassazione a novembre dell’anno scorso, miravamo a rendere la procedura del TSO più garantista assicurando fosse in linea con i principi della Costituzione e gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

Con la recente sentenza di cui sopra la Corte Costituzionale ha di fatto suggellato la fondatezza delle rimostranze che in questi anni abbiamo espresso attraverso il nostro attivismo, ritenendo fondata la questione posta dalla Corte di Cassazione nella persona del Procuratore generale e ha annullato l’art. 35 della Legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il TSO “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali, necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e al diritto di difesa.

Gli articoli costituzionali richiamati dalla Consulta che ad avviso della stessa sono in sofferenza nella disciplina fino ad oggi prevista dal TSO sono nel dettaglio gli artt.13, 24, 32 e 111.

L’art. 13 è incentrato sulla limitazione della libertà personale, la quale richiede ci sia sempre un’autorità giurisdizionale che, qualora un individuo venga privato della libertà personale, debba operare una valutazione di garanza. Tale valutazione, così come la normativa del TSO è stata inizialmente concepita, non trovava garanzia di effettivo svolgimento, in quanto l’audizione della persona coinvolta da parte del Giudice Tutelare era prevista come mera eventualità, e nella realtà dei fatti non si hanno testimonianze abbia mai avuto luogo. Secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”; viene inoltre  sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dall’audizione rendono il controllo giudiziale “meramente formale”, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Nella sentenza della Consulta viene chiaramente affermato: “Non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida”, poiché “si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa “.

La violazione dell’art. 24, che riconosce il diritto di difesa come fondamentale, è stata individuata dalla Corte in quanto al soggetto destinatario di TSO ne è stata fino ad ora sempre negata la garanzia, mentre il richiamo all’art.111 si riferisce alla mancata previsione del diritto al contradditorio dell’individuo all’interno del procedimento: nella pronuncia della Corte viene asserita la sussistenza della capacità processuale della persona sottoposta a TSO, che la legittima al contraddittorio, attraverso il riferimento al principio generale secondo cui “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.

L’insieme di tutte queste lapalissiane criticità giuridiche costituiscono un vero e proprio calpestamento della decantata dignità dell’individuo citata nell’art. Costituzionale n°32.  
Risulta a questo punto ormai assodato che l’impropriamente definita “Legge Basaglia” è stata quindi fin dal suo concepimento incompatibile con i diritti fondamentali previsti dallo Statuto Costituzionale, come hanno tragicamente sperimentato sulla propria pelle le numerose migliaia di persone che, in questi decenni che ci separano dall’entrata in vigore della Legge 833/78, hanno subito aberranti violazioni dei diritti umani ad opera delle istituzioni psichiatriche.

 La tardiva folgorazione sulla via di Damasco che sembra aver colto dapprima gli ermellini della Cassazione e poi i giudici custodi della Costituzione, a cui ironicamente rendiamo il merito di questa importante svolta giurisprudenziale, può essere spiegata con una verosimile maturazione dei tempi socio-politici, come risultato di scontro tra “forze” critiche e riformiste che sono riuscite a “spuntare” un pur ragguardevole successo nei confronti di un establishment psichiatrico conservatore e aggrappato con tutti gli artigli al proprio status di potere.

Il meccanismo giuridico vigente in Italia, che prevede che soltanto un giudice, nell’ambito di un procedimento penale, civile o amministrativo possa adire alla Corte Costituzionale al fine di richiedere una valutazione di costituzionalità di una data norma, ha sicuramente contribuito all’imperdonabile ritardo con cui si è giunti alla censura di una normativa illegale.

Nella fattispecie, il verdetto di incostituzionalità è il risultato dell’accoglimento dei rilievi mossi dal procuratore generale della prima sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento civile avente oggetto un TSO subito da una donna siciliana costituitasi parte lesa. La Cassazione, nella propria interrogazione, ha fatto riferimento al rapporto del Cpt (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura) che nel 2023 ha segnalato che il TSO in Italia segue un “formato standardizzato e ripetitivo” in cui il Giudice tutelare “non incontra mai i pazienti, che rimangono disinformati circa il loro status legale”.

Nonostante la svolta normativa in senso garantista, che d’ora in avanti vincolerà (almeno formalmente) l’agire degli operatori dei Servizi psichiatrici, non possiamo esimerci dal sollevare più di qualche dubbio in merito all’effettiva implementazione delle direttive delineate nella sentenza n°76/2025.  Il rischio che si profila all’orizzonte è infatti che l’audizione dell’interessato dal provvedimento si risolva con una video-chiamata del giudice a una persona già sedata, a seguito della quale si autorizzerà il TSO, mortificando così la garanzia del controllo sul divieto di violenza fisica e morale da parte del Giudice Tutelare vanificando gli intenti della Corte Costituzionale. Si segnala a questo proposito che il Tribunale di Milano ha inoltrato una comunicazione “a tutti gli ospedali del circondario” chiedendo l’attivazione di un numero di telefono adibito alle videochiamate con i giudici tutelari.

Pur accogliendo positivamente questi recenti sviluppi, constatiamo di dover continuare ad impegnarci affinché sia ottenuto il raggiungimento dei punti indicati nella proposta di riforma messa  a punto dalla nostra Associazione e da noi ritenuti fondamentali: la definizione di criteri oggettivi e giuridicamente definiti e inequivocabili che presuppongano la legittimità del TSO, il divieto di contenzione meccanica e farmacologica (attualmente sistematicamente impiegate nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura), la riduzione della durata massima della detenzione sanitaria ed altri ancora che il lettore può scoprire leggendo il testo della proposta di riforma elaborata dalla nostra associazione.

 Qui il link:  https://dirittiallafollia.it/proposte/

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TSO: I DATI SONO SOTTOSTIMATI E DIETRO OGNI NUMERO C’È UNA STORIA…

Diritti alla Follia · 04/02/2025 · Lascia un commento

Il Ministero della Salute ha pubblicato il “Rapporto Salute Mentale 2023“, che riporta i dati ufficiali sui Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO). Tuttavia, secondo l’Associazione “Diritti alla Follia“, questi numeri risultano fortemente sottostimati a causa delle modalità di rilevazione adottate.

Inoltre, dietro ogni numero c’è una storia, un volto, una persona privata della propria libertà senza adeguate garanzie.

L’Associazione “Diritti alla Follia” denuncia una grave mancanza di trasparenza nel conteggio dei TSO, dovuta all’uso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), che non rilevano i TSO effettuati durante la degenza o quelli extraospedalieri. Di conseguenza, il numero reale delle persone sottoposte a TSO potrebbe essere molto più alto di quello ufficialmente dichiarato.

Il metodo adottato dal Ministero della Salute presenta evidenti criticità:

  • Registra solo i TSO che coincidono con la dimissione del paziente, escludendo quelli avvenuti durante la degenza.
  • Non considera i TSO extraospedalieri, che quindi rimangono invisibili.
  • Non fornisce dati chiari sulle conversioni tra TSO e Trattamenti Sanitari Volontari (TSV).

Al di là dei numeri, il TSO rappresenta un’esperienza profondamente traumatica, spesso segnata da isolamento, contenzione e somministrazione forzata di farmaci. Chi vi è sottoposto non ha la possibilità di opporsi né di far sentire la propria voce.

Inoltre, la normativa attuale presenta gravi lacune:

  • Assenza di una partecipazione effettiva della persona al procedimento;
  • Mancata notifica del provvedimento di TSO alla persona e al suo rappresentante legale;
  • Controllo giurisdizionale limitato e spesso puramente formale;
  • Persistente utilizzo della contenzione meccanica e farmacologica;
  • Carenza di supervisione e monitoraggio indipendente.

Per questo motivo, “Diritti alla Follia” promuove una riforma del TSO che garantisca maggiore trasparenza, tutela procedurale e supervisione esterna, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali dell’Italia.

La proposta di riforma dell’Associazione si basa su principi sanciti da organismi internazionali quali il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Essa integra anche i rilievi della giurisprudenza nazionale, in particolare l’ordinanza n. 24124 del 09 settembre 2024 della Corte di Cassazione.

Le direttrici fondamentali della riforma sono:

  1. Centralità del consenso informato: ogni intervento sanitario deve rispettare la volontà della persona, salvo casi di eccezionale necessità.
  2. Supervisione indipendente: strumenti di controllo esterni per prevenire abusi e garantire trasparenza.
  3. Partecipazione attiva: la persona coinvolta deve poter esercitare un ruolo nel procedimento, con adeguate garanzie procedurali.

“Diritti alla Follia” ha più volte chiesto chiarimenti al Ministero della Salute e alla Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (SISM), senza ottenere alcuna risposta. Alla luce dell’opacità del sistema, abbiamo rivolto al Ministero alcune domande fondamentali:

  • Quanti TSO vengono realmente eseguiti durante la degenza, ma non compaiono nelle SDO?
  • Quanti pazienti inizialmente volontari vengono trasformati in TSO e viceversa?
  • Perché i TSO extraospedalieri non sono conteggiati in maniera sistematica?
  • È possibile ottenere il dato disaggregato di questi TSO?
  • Quanti TSV vengono autorizzati da amministratori di sostegno, curatori o tutori?

Nonostante ripetuti solleciti, il Ministero continua a non rispondere.

Il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha già espresso preoccupazione per la mancanza di dati sui trattamenti sanitari imposti senza consenso libero e informato. Il problema, quindi, non riguarda solo l’Italia, ma ha rilevanza internazionale.

Se il Ministero stesso riconosce che le SDO non sono uno strumento adeguato per contare i TSO, perché continua a usarle? Perché non si adottano metodi più precisi? Perché non si vogliono rendere pubblici dati più dettagliati?

Una raccolta dati più trasparente e accurata non sarebbe solo un esercizio statistico, ma uno strumento essenziale per comprendere la reale entità della coercizione psichiatrica in Italia e valutare se il sistema attuale sia davvero rispettoso dei diritti umani.

Chiediamo al Ministero della Salute di adottare misure immediate per:

  • Contare tutti i TSO, inclusi quelli extraospedalieri;
  • Pubblicare dati reali e non cifre filtrate da sistemi inadeguati;
  • Garantire maggiore attenzione ai diritti delle persone sottoposte a trattamenti psichiatrici forzati

Firma la proposta di riforma online!

UNA FIRMA PER LE RIFORME – DA OGGI, ONLINE!

La libertà è una sola: le catene imposte a uno di noi pesano sulle spalle di tutti (Nelson Mandela)


FONTI:

  • Ministero della Salute – Ex DGSISS – Ufficio di statistica “Rapporto sulla salute mentale. Anno 2023” https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3288_allegato.pdf
  • Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, Osservazioni Conclusive al primo Rapporto dell’Italia, punto 63, 2016 https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/media/1355/osservazioni-conclusive-al-primo-rapporto-dell-italia.docx

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Relazione illustrativa:Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio (Proposta di modifica della L. 23.12.1978 n° 833 – artt. 33 – 34 – 35):«Adeguamento della procedura e dell’esecuzione del Tso psichiatrico alla Costituzione e agli obblighi internazionali dell’Italia»

Diritti alla Follia · 05/01/2025 · Lascia un commento

La presente relazione intende illustrare il contenuto di una proposta di riforma che mira a rendere la procedura del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in ambito psichiatrico più garantista e articolata, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali dell’Italia. L’obiettivo è superare le gravi criticità del sistema attuale, garantendo maggiore trasparenza, tutela procedurale e supervisione esterna. La proposta, elaborata dall’associazione Diritti alla Follia, si basa su principi consolidati da organismi internazionali quali il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Essa integra anche i rilievi espressi dalla giurisprudenza nazionale, in particolare dall’ordinanza n. 24124 del 09 settembre 2024 della Corte di Cassazione.

Il trattamento sanitario obbligatorio, così come regolato dalla normativa vigente, presenta lacune che compromettono il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, tra cui:

  • assenza di una partecipazione effettiva della persona al procedimento;
  • mancata notifica del provvedimento di TSO alla persona e al suo rappresentante legale;
  • controllo giurisdizionale limitato e spesso formalistico;
  • perdurante utilizzo di contenzione meccanica e farmacologica;
  • carenza di supervisione e monitoraggio indipendente.

La proposta di riforma si basa su direttrici essenziali:

  1. Centralità del consenso informato: ogni intervento sanitario deve rispettare la volontà della persona, salvo casi di eccezionale necessità
  2. Supervisione indipendente: strumenti di controllo esterni mirano a prevenire abusi e garantire trasparenza
  3. Partecipazione: la persona coinvolta deve essere parte attiva del procedimento, con adeguate garanzie procedurali

La proposta si ispira a standard e raccomandazioni internazionali, tra cui:

  • Le Linee guida sulla deistituzionalizzazione del Comitato CRPD che sottolineano l’obbligo degli Stati di eliminare pratiche coercitive e rispettare i diritti umani delle persone con disabilità;
  • il General Comment n. 1 sull’articolo 12 della CRPD, che riconosce il diritto alla piena capacità giuridica delle persone con disabilità e vieta ogni forma di sostituzione della volontà;
  • le Linee Guida sull’articolo 14 del Comitato CRPD, che richiedono l’abolizione della detenzione involontaria e la promozione di meccanismi basati sul consenso;
  • le raccomandazioni del CPT e del SPT, che sottolineano la necessità di rafforzare la trasparenza e istituire sistemi di monitoraggio indipendenti;
  •  La Guida OMS “Salute mentale, diritti umani e legislazione“ evidenzia la necessità di armonizzare salute mentale e diritti umani, superando normative che tollerano pratiche coercitive e discriminazioni. Basata sulla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), la Guida propone un cambiamento di paradigma, promuovendo approcci centrati sulla persona e sul supporto al processo decisionale;
  •  la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infine, ha sottolineato l’importanza della audizione diretta, da parte del giudice tutelare, del soggetto sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio (Corte EDU 8/10/ 2013 pronunciata sul ricorso n. 25367/11).

Sul piano nazionale, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24124 ha evidenziato l’urgenza di riformare il TSO, denunciando il mancato rispetto dei diritti procedurali della persona direttamente coinvolta e la superficialità del controllo giurisdizionale.

L’ordinanzaha sollevato rilevanti questioni di legittimità costituzionale, sottolineando le carenze della normativa attuale, che non garantisce adeguatamente il diritto all’informazione, alla partecipazione nei processi decisionali e alla difesa legale del soggetto interessato. Tali lacune sono ritenute in contrasto con la Costituzione (artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111).

La proposta nasce da un lungo e articolato confronto fra legali, associazioni di tutela e operatori del settore, stimolato da Michele Capano, legale di parte civile nel processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni, e arricchitosi con il contributo e l’esperienza storica dei gruppi di autotutela e di denuncia degli abusi psichiatrici.

Circa le “detenzioni sanitarie”, si indicano come questioni rilevanti:

  • La mancanza di cultura/consapevolezza da parte degli operatori sanitari in ordine alla limitazione della libertà personale che la “detenzione sanitaria” comporta

In questo quadro, la finalità “curativa” porta: a) a sottovalutare la fondamentale differenza fra trattamento volontario e non volontario; b) a vivere con fastidio e insofferenza ogni forma di vigilanza e controllo esterni.

Sul punto, nelle sue relazioni al Parlamento, Il Garante Nazionale insiste sulla carenza e la non sistematicità di dati disponibili “per la disabitudine dei Dipartimenti di salute mentale all’osservazione di occhi esterni”.

  • La pratica inefficacia dei meccanismi di controllo sul TSO individuati dalla legge 1978/833 e le criticita’ del TSO

La legge n. 833/1978 prevede che il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) sia soggetto a controllo attraverso l’ordinanza del Sindaco e la convalida del Giudice tutelare. Tuttavia, nella pratica questi meccanismi di controllo risultano inefficaci: i Sindaci approvano quasi sempre le richieste dei medici e i Giudici tutelari le convalidano sistematicamente. Il ricorso al tribunale, previsto dalla legge, è rarissimo a causa di prassi che rendono il controllo istituzionale praticamente assente. Ciò ha portato a rilevare numerose criticità:

  1. Mancanza di indipendenza nella convalida medica: Il secondo parere richiesto dalla legge spesso proviene dallo stesso servizio sanitario, compromettendo l’indipendenza della valutazione
  2. Motivazioni generiche: La proposta di TSO è spesso formulata su moduli prestampati con motivazioni standardizzate e riferimenti generici ai disturbi comportamentali, senza una verifica concreta delle condizioni di legge
  3. Assenza di notifica e informazione: le persone direttamente coinvolte non vengono informate, né notificate formalmente sul TSO o sullo stato del loro ricovero, il che rende impossibile esercitare il diritto di ricorso. Spesso il TSO viene presentato come trattamento volontario (TSV) pur mantenendo limitazioni della libertà personale
  4. Restrizioni alla comunicazione: In molti reparti SPDC, i pazienti non possono telefonare o ricevere visite, in violazione del diritto sancito dalla legge. È prassi sequestrare i cellulari
  5. Mancata informazione sulle terapie: I pazienti non vengono informati sugli effetti e sulla natura delle terapie, che sono quasi esclusivamente farmacologiche
  6. Uso diffuso della contenzione: L’uso di mezzi di contenzione è una pratica comune in quasi tutti i reparti psichiatrici
  7. Controllo formale del Giudice tutelare: Il Giudice tutelare raramente incontra il paziente, limitandosi a un controllo documentale formale
  8. Ricoveri forzati senza provvedimento di TSO: Spesso le persone vengono condotte nei Pronto soccorso da forze dell’ordine senza un provvedimento formale, che viene redatto solo successivamente, giustificando il ricovero con lo “stato di necessità”.
  9. La conferma delle criticità nelle valutazioni espresse dai garanti che si sono occupati del tema

Per quanto il tema delle “detenzioni sanitarie” si affacci con una certa fatica nell’attività dei Garanti regionali e del Garante nazionale, che si occupano anzitutto del monitoraggio e dell’attività ispettiva concernenti le detenzioni carcerarie, cominciano ad esserci degli approfondimenti che confermano il quadro descritto.

Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è un organismo collegato al Consiglio d’Europa che, per quanto attiene specificamente l’ambito psichiatrico, ha svolto quattro visite in Italia, dal 2004 al 2022.

 Il Comitato ha un ruolo persuasivo nei confronti degli Stati, si limita ad ispezioni e segnala le criticità che rileva rispetto agli standard dei diritti fondamentali esistenti a livello europeo consacrati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le criticità vengono manifestate attraverso delle raccomandazioni inviate agli Stati.

Nelle Relazioni sulle visite in Italia dal 2004 al 2022 il CPT ha espresso una serie di Raccomandazioni specifiche sulle garanzie legali relative alla procedura del Trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico.

Le raccomandazioni all’Italia si sono andate ripetendo dal 2004 al 2022 perché il Comitato nelle visite registrava che nulla era cambiato.

La presenza dell’avvocato, l’udienza, il foglio informativo, la possibilità di visita, si tratta di diritti fondamentali della persona e di raccomandazioni che, alla luce del quadro normativo delineato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, vengono ritenute cruciali nell’ambito della coercizione psichiatrica e che aspettano di essere effettivamente attuate.

Sul tema dei trattamenti ed internamenti negli istituti psichiatrici, si è espresso anche il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) il quale durante la sua 14a sessione tenutasi a settembre 2015 ha elaborato le “Linee guida sull’articolo 14 della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”.

ll Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) ha espresso, già nel 2015, una chiara posizione contro il ricovero involontario e i trattamenti forzati delle persone con disabilità. Nelle sue linee guida all’articolo 14 della Convenzione, ha sottolineato che tali pratiche costituiscono una privazione arbitraria della libertà e violano i diritti di uguale riconoscimento davanti alla legge (art. 12) e di libertà e sicurezza personale (art. 14).

Il Comitato ha affermato che i servizi sanitari, inclusi quelli per la salute mentale, devono basarsi sul consenso libero e informato della persona interessata, senza delegare il consenso a rappresentanti legali. Ha inoltre richiesto l’abolizione delle leggi che permettono il trattamento sanitario obbligatorio basato sulla disabilità, evidenziando l’obbligo degli Stati di garantire decisioni autonome per tutte le persone, anche in situazioni di emergenza o crisi.

Nel 2016, il Comitato ha sollecitato l’Italia a riformare le normative vigenti per vietare la detenzione o il trattamento coatto legati alla disabilità, raccomandando l’armonizzazione delle leggi nazionali con la Convenzione.

Tali posizioni ribadiscono l’urgenza di riformare il TSO in Italia, tutelando i diritti delle persone con disabilità psicosociale. La proposta si ispira alle raccomandazioni internazionali per ridurre il ricorso al TSO, limitandolo a extrema ratio. Introduce la difesa tecnica per garantire il contraddittorio e rafforzare il controllo della legalità della procedura, in linea con l’art. 13 della Costituzione. A differenza delle procedure penali, nel TSO non è previsto un controllo equivalente, nonostante comporti la privazione della libertà e interventi forzati sul corpo, come la somministrazione di farmaci.

Per l’esecuzione del TSO, si vieta l’uso di strumenti di contenzione meccanica, si prevede la natura “aperta” dei reparti e si salvaguarda la possibilità di comunicazione del paziente con l’esterno, attraverso visite e mezzi di comunicazione. Inoltre, si valorizzano il monitoraggio e la sorveglianza del Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.

Le attuali modalità di attivazione ed esecuzione del TSO, che non includono la partecipazione del soggetto coinvolto, vengono profondamente ripensate per renderle più garantiste. L’obiettivo della riforma è ridefinire il TSO come uno strumento residuale e rispettoso dei diritti fondamentali della persona.

Tra le principali modifiche proposte vi sono:

  1. Obbligo di notifica del provvedimento di TSO a chi vi è sottoposto:
    Il provvedimento di TSO dovrà essere notificato tempestivamente alla persona direttamente coinvolta e al suo rappresentante legale, includendo una spiegazione chiara delle ragioni del ricovero e delle modalità di ricorso. La mancata notifica comporterà l’annullamento del provvedimento
  2. Garanzia di difesa legale obbligatoria e gratuita:
    Durante il procedimento, la persona direttamente coinvolta sarà assistita da un rappresentante legale e potrà presentare osservazioni e opposizioni. La presenza di un avvocato diventa obbligatoria per assicurare il diritto alla difesa
  3. Inserimento dello “stato di necessità” quale elemento essenziale della proposta di TSO:
    Per giustificare l’urgenza degli interventi terapeutici sarà necessario che il medico proponente prima e il convalidante poi, certifichino in che senso le “gravi alterazioni psichiche” siano tali da configurarsi una situazione di stato di necessità ai sensi dell’art. 54 del c.p.; il disagio psichico di per sé non potrà costituire motivo sufficiente per giustificare il ricovero coatto
  4. Audizione obbligatoria della persona direttamente coinvolta:
    Il giudice tutelare sarà tenuto a incontrare personalmente la persona entro un termine perentorio, al fine di verificare le condizioni effettive e la necessità del trattamento. Saranno garantiti strumenti di supporto per facilitare la partecipazione, come interpreti o mediatori
  5. Divieto esplicito di contenzione meccanica e farmacologica:
    La proposta propone il divieto di contenzione e l’apertura dei reparti, sancendo come inviolabile il diritto della persona sottoposta a TSO a comunicare con l’esterno
  6. Limite massimo di durata dei trattamenti involontari:
    La durata del TSO sarà rigidamente limitata, con un massimo di due rinnovi consecutivi. Ogni proroga dovrà essere motivata da nuove e specifiche circostanze, sottoposta a un controllo giurisdizionale rafforzato e notificata alla persona direttamente coinvolta
  7. Libero accesso delle associazioni di tutela presso i reparti psichiatrici
  8. Piena libertà di comunicazione dei ricoverati con l’esterno
  9. Videosorveglianza nei reparti psichiatrici:
    Al fine di prevenire abusi e garantire la sicurezza, si prevede l’installazione di telecamere nelle aree comuni dei reparti psichiatrici. Le registrazioni saranno accessibili esclusivamente ad autorità indipendenti per finalità di controllo
  10. Esimente di responsabilità per i medici che applicano le norme previste dalla legge:
    Si intende così superare le remore e le paure espresse dagli operatori circa il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari a causa della “posizione di garanzia” che diverse sentenze pongono in capo agli stessi nei confronti dei comportamenti dei loro pazienti ancorché involontari
  11. Ogni rinnovo del Trattamento Sanitario Obbligatorio deve essere comunicato immediatamente al “Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”:
    Il Garante medesimo inserirà, nella relazione annuale:
    a) un’anagrafe dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che hanno ospitato ricoverati in TSO;
    b) il rilievo statistico del numero di persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio nel corso dell’anno precedente per SPDC;
    c) l’indicazione del numero medio dei giorni di ricovero coatto per SPDC;
    d) l’aggregazione provinciale e regionale dei dati

Appendice: Link Utili

Di seguito i link ai siti ufficiali e ai documenti citati nella relazione:

Organismi Internazionali e Nazionali

  1. Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)
    • Sito ufficiale: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd
    • Linee guida sulla deistituzionalizzazione:
      • Versione italiana su Informare un’H
      • PDF ufficiale tradotto
    • General Comment n. 1 sull’articolo 12 CRPD:
      • PDF – Articolo 12 Commento Generale
  2. Comitato CRPD – Linee guida sull’articolo 14 CRPD
    • Link diretto: https://www.ohchr.org/en/documents/reports/a7255-report-committee-rights-persons-disabilities-13th-through-16th-sessions
  3. Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT)
    • Sito ufficiale: https://www.coe.int/it/web/cpt/about-the-cpt
    • Rapporti sulle visite in Italia: https://www.coe.int/en/web/cpt/italy
  4. Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT)
    • Sito ufficiale: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt
    • General Comment n. 1 (2024) all’articolo 4 del Protocollo opzionale (luoghi di privazione della libertà):
      • PDF del Commento Generale
  5. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
    • Sito ufficiale: https://www.who.int/
    • Salute mentale, diritti umani e legislazione: linee guida e prassi
      • Salute mentale e legislazione
  6. Corte di Cassazione (Italia)
    • Ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024:
      • Documento ufficiale
      • Analisi su Sistema Penale

Materiale Aggiuntivo

  • Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD):
    Documentazione ufficiale
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU):
    Sito ufficiale della CEDU

 

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Deposito in Cassazione della proposta di riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): invito alla stampa

Diritti alla Follia · 17/11/2024 · Lascia un commento

“Legalizzare” il TSO: adeguamento alla Costituzione e agli obblighi internazionali

 COMUNICATO STAMPA

L’associazione Radicale Diritti alla Follia annuncia un importante appuntamento: giovedì 21 novembre, alle ore 10:30, presso la Corte di Cassazione a Roma, avrà luogo il deposito della proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). La proposta si propone di adeguare il TSO psichiatrico alla Costituzione italiana e agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia, sanando una situazione in cui l’applicazione reale del TSO si colloca fuori dai parametri di legge.

La proposta di riforma trae ispirazione dalla recente ordinanza n. 24124 della Corte di Cassazione, che ha evidenziato gravi violazioni dei diritti costituzionali e internazionali nella normativa attuale sul TSO.

 Oggi, il TSO si trova in una condizione di illegittimità sostanziale, non garantendo i diritti fondamentali delle persone coinvolte, come il diritto all’informazione, al contraddittorio e alla difesa.

La nostra proposta mira a riportare il TSO nell’alveo della legalità, rendendolo conforme agli articoli della Costituzione italiana (artt. 2, 3,13,24, 32 e 111) e agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.

Invitiamo quindi i giornalisti interessati a partecipare e a dar voce a questa iniziativa.

La proposta di riforma si ispira a anni di lavoro portati avanti dall’Associazione Diritti alla Follia, spesso osteggiata dal mondo psichiatrico, giudiziario e istituzionale. Questa “legalizzazione” del TSO psichiatrico rappresenta una riforma necessaria per sanare decenni di violazioni sistematiche dei diritti umani, oggi evidenziate anche dalla Suprema Corte la quale ha evidenziato che la normativa vigente non garantisce:

  • Notifiche tempestive e trasparenti del provvedimento di TSO
  • Diritto al contraddittorio, per cui la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare.
  • Una piena tutela legale, tramite la nomina di un avvocato, anche d’ufficio.
  • Effettività del controllo giurisdizionale, che deve esaminare non solo la correttezza formale, ma anche il merito del provvedimento.

Queste mancanze configurano un rischio di restrizioni arbitrarie della libertà personale, un tema che la Corte Costituzionale non potrà più eludere, anche alla luce delle raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT).

I punti fondamentali della proposta

La proposta avanzata da Diritti alla Follia riflette fedelmente le necessità emerse dal dibattito giuridico e sociale:

  1. Notifica tempestiva e completa: obbligo di notificare in modo chiaro e immediato il provvedimento di TSO, con documenti completi e indicazione delle possibilità di opposizione
  2. Inserimento dello “stato di necessità” quale elemento essenziale della proposta di TSO: per giustificare l’urgenza degli interventi terapeutici sarà necessario che il medico proponente prima e il convalidante poi, certifichino in che senso le “gravi alterazioni psichiche” siano tali da configurarsi una situazione di stato di necessità ai sensi dell’art 54 del c.p.
  3. Diritto al contraddittorio: la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare in un’udienza, anche in luoghi di degenza adeguati
  4. Diritto di difesa: obbligo di nominare un avvocato, d’ufficio o di fiducia
  5. Rafforzamento del controllo giurisdizionale: esame non solo formale, ma anche sostanziale delle condizioni del diretto interessato

Questi punti si inseriscono in una tradizione di tutela dei diritti fondamentali che l’Associazione Diritti alla Follia porta avanti dal 2017, nonostante le resistenze e il disinteresse di molti settori istituzionali.

Vi invitiamo a partecipare per contribuire alla diffusione di questa iniziativa.

Per confermare la vostra presenza o per ulteriori informazioni:

  • Email: dirittiallafollia@gmail.com

Roma, 17 novembre 2024
Associazione Radicale Diritti alla Follia

Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO con legge attuale a fronteDownload
Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSODownload
24124_2024_ORDINANZA INTERLOCUTORIADownload
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