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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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TSO

“Avevate torto”: una lettera sul TSO rimasta inedita

Diritti alla Follia · 28/04/2026 · Lascia un commento

Introduzione
  La lettera che segue, inviata a “Quotidiano Sanità” e non pubblicata, interviene su un tema di grande rilievo: le garanzie dei diritti delle persone sottoposte a TSO e il ruolo delle istituzioni e della psichiatria.
  In assenza di pubblicazione sulla testata, l’Associazione “Diritti alla Follia” sceglie di renderla pubblica attraverso il proprio blog, affinché possa contribuire al dibattito.

Gentile Direttore,
il 19 luglio del 2017, su queste stesse pagine, (https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/gli-psichiatri-ecco-perch-siamo-contro-la-riforma-del-tso/), la Società Italiana di Psichiatria – nelle persone del presidente Bernardo Carpiniello, del past president Enrico Mencacci e del segretario Enrico Zanalda – “insorgevano” contro una proposta di riforma del TSO (allora promossa da Radicali Italiani, oggi portata avanti dall’Associazione “Diritti alla Follia”) mirante a stabilire maggiori garanzie procedurali (ivi compresa l’assistenza legale) per il soggetto attinto da trattamento sanitario obbligatorio.
Si scriveva tra l’altro: “Dov’è allora il vulnus, dov’è il diritto negato che si vuol tutelare? Siamo sicuri che non ci siano altri interessi in gioco nel promuovere una nuova normativa che richiederebbe un’ennesima azione legale “ordinaria”, con tanto di avvocato? Siamo sicuri che proporre un ricorso mediante un legale migliorerebbe la situazione, senza introdurre un ulteriore ostacolo all’esercizio dei propri diritti, visto che avere una tutela legale costa, e che lo stesso il gratuito patrocinio richiede precise condizioni che non sono fruibili da tutti?”.
Oggi, a distanza di anni, il quadro è cambiato. Nel disinteresse del parlamento, è in atto un’opera di “legalizzazione” del TSO, precisamente nella direzione indicata dalla proposta di legge, da parte della Corte Costituzionale:
1) Per un verso, la sentenza del 2025 n. 76 – ne ha dato conto il “Quotidiano sanità” – introduce l’obbligo di notifica all’interessato del provvedimento del Sindaco e del decreto del giudice tutelare, stabilendo altresì a carico di quest’ultimo l’obbligo di audizione del degente prima dell’emanazione del decreto di convalida;
2) Per altro verso, è fissata al 6 luglio 2026 un’udienza in cui la Consulta dovrà pronunciarsi su un’ordinanza del 29 dicembre del 2025 con cui il tribunale di Firenze rimette la questione di costituzionalità con riguardo alla mancata previsione dell’assistenza legale a beneficio del “ricoverato”.
La SIP, cioè, “aveva torto”.
Torto nel non rilevare quanto la procedura di TSO – oltre ogni sacralizzazione della “180” – presentasse macroscopiche mortificazioni delle garanzie a beneficio del soggetto attinto dalla procedura.
Torto nel non cogliere l’occasione per “liberare” lo stesso lavoro degli psichiatri pubblici da una responsabilità coercitiva in sé estranea alla professione medica.
Torto nel non allinearsi – come hanno poi fatto la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale – ai documenti di grandi istituzioni internazionali che indicavano all’Italia la via della riforma necessaria, da Comitato di Prevenzione della tortura operante in seno al Consiglio d’Europa, al Comitato Onu introdotto dalla Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità, cui con grande lentezza e fatica il nostro sistema giuridico si sta adeguando.
Oggi sottoponiamo alla SIP e a tutti gli uomini “di nuova volontà” la ricchezza del dibattito su questi temi emerso durante l’VIII Congresso “Diritti alla Follia”, svoltosi a Collegno il 28 e 29 marzo 2026, i cui lavori sono disponibili on line.
Lo straordinario intervento di Enrico Tresca – psichiatra e psicoterapeuta in servizio all’ASL Caserta dal 2000, direttore di struttura complessa dal 2021 presso l’unità operativa salute mentale di Piedimonte Matese e da ottobre 2025 destinato alla UOSM di Santa Maria Capua Vetere – ha portato al centro della discussione una contraddizione che non può più essere elusa. Da un lato, un tentativo concreto di coraggiosi psichiatri di orientare i servizi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD): deistituzionalizzazione, vita nella comunità, supporto alle decisioni, riconoscimento della piena capacità giuridica. Dall’altro, una reazione sociale e istituzionale che torna, nella stessa logica autoritaria che nel 2017 l’intervento dei vertici della SIP esibiva, a invocare controllo, sicurezza, protezione.
In quello che abbiamo chiamato “caso Caserta”, una petizione “di cittadini” denuncia criticità reali – mancanza di personale, disservizi, difficoltà nella presa in carico – ma le utilizza per costruire una narrazione in cui la presenza stessa delle persone nei territori diventa problema, rischio, minaccia. La risposta implicita non è più rafforzare i diritti e i supporti, ma rimettere in discussione la libertà, condannando alla segregazione ed alla coercizione i “malati”.
“Per il loro bene”.
Questa formula attraversa tutta la vicenda. Ed è la stessa che storicamente ha legittimato l’istituzionalizzazione, l’incapacitazione, la sostituzione delle persone nelle decisioni che riguardano la loro vita.
Il punto, allora, non è solo organizzativo o clinico. È politico.
Chi decide sulla vita di individui che non sono accusati di alcun reato ma la cui unica responsabilità è quella della “malattia”?
Le istituzioni, in nome della sicurezza? I professionisti, in nome della cura?
O non piuttosto le persone stesse, con i supporti necessari e dovuti in un contesto di solidarietà, come oggi indicato da un quadro normativo sempre più nitido?
L’intervento del dott. Tresca – che alleghiamo per suggerirne la pubblicazione – è cruciale perché non si limita a denunciare la pressione esterna. Mostra anche quanto l’ipocrita “per il tuo bene” attraversi i servizi stessi: nei ritardi culturali, nella paura della responsabilità in rapporto alla “posizione di garanzia” (su cui la proposta, frettolosamente “archiviata” dalla SIP, chiariva e chiarisce come non sia possibile processare uno psichiatra in rapporto a “mancate coercizioni”), nella pigrizia di routine burocratiche incompatibili con il rispetto della dignità degli individui. Nella difficoltà, in ultima analisi, di sostenere davvero, collettivamente, individualmente e professionalmente, il “rischio della libertà”.
Su di esso chiediamo alla “psichiatria organizzata” di prendere posizione, di schierarsi, e di farlo – questa volta – dalla parte giusta.
Vorremmo, tra altri dieci anni, potere dire insieme a loro “avevamo ragione”, piuttosto che tornare a segnalare loro “avevate torto”.
In allegato: – intervento di Enrico Tresca al Congresso Associazione Diritti alla Follia
Cordiali saluti,

Michele Capano, Cristina Paderi

per Associazione Diritti alla Follia

Enrico Tresca Per il tuo beneDownload
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Senza libertà di scelta non esiste cura.

Diritti alla Follia · 26/04/2026 · Lascia un commento

Un altro caso, un altro “TSO bianco”? Il silenzio sulla vicenda di Messina

Di Maria

Un altro episodio, un’altra vicenda che interroga profondamente il funzionamento del sistema psichiatrico pubblico.

L’11 aprile 2026, su Messina Today, il giornalista Andrea Castrorino riporta la notizia di un uomo di 34 anni che, dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale Papardo di Messina, fugge dalla struttura e viene successivamente travolto da un’auto, riportando gravi ferite.

Secondo quanto riportato, l’uomo era già passato tre volte dal pronto soccorso in pochi giorni, senza che la situazione trovasse una reale risoluzione. Dopo una visita psichiatrica, avrebbe accettato un ricovero “volontario”, salvo poi allontanarsi poco dopo, con conseguenze drammatiche.

È difficile non pensare a quella frase attribuita ad Albert Einstein:
 “La follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi.”

Tre accessi, tre interventi, nessuna risposta efficace.

La ricostruzione lascia aperti molti interrogativi.

Il ricovero viene definito volontario, ma è lecito chiedersi quanto lo fosse davvero. In molti casi, il cosiddetto “consenso” avviene sotto pressione, con la prospettiva — esplicita o implicita — di un TSO. In questi contesti si parla sempre più spesso di “TSO bianco”: una forma di coercizione non dichiarata, che formalmente mantiene la volontarietà ma sostanzialmente la svuota.

Se davvero il ricovero era volontario, allora una volta cambiata idea la persona avrebbe dovuto poter uscire. Parlare con i medici, essere ascoltata, essere dimessa.

Invece, l’unica via è stata la fuga.

E non una fuga qualsiasi: una fuga rischiosa, lucida, determinata.
 Una fuga che racconta molto più di quanto dicano le cartelle cliniche.

L’articolo solleva più dubbi di quanti ne chiarisca.

Non è chiaro dove fosse collocato il paziente, cosa sia quello spazio del pronto soccorso destinato ai pazienti psichiatrici “collaboranti”, quale tipo di presa in carico sia stata realmente attivata

I familiari lamentano di non essere stati informati della fuga e annunciano azioni legali. Ma la questione non può ridursi al controllo.

Il punto non è: perché non è stato sorvegliato meglio? Il punto è: perché è arrivato a scappare?

C’è una domanda che resta sullo sfondo, e che raramente viene posta: cosa è stato fatto, concretamente, per affrontare la sofferenza di questa persona?

Tre accessi in pronto soccorso in pochi giorni indicano una situazione critica. Eppure, il pronto soccorso è probabilmente uno dei luoghi meno adatti ad accogliere il disagio psichico: tempi rapidi, ambienti caotici, approccio emergenziale.

In queste condizioni, la risposta rischia di ridursi a contenimento, osservazione, gestione del rischio.

Ma la cura è un’altra cosa. La cura richiede ascolto, tempo, relazione. Richiede possibilità di scelta.

Questo episodio non è isolato. È parte di un quadro più ampio in cui le dinamiche di presa in carico nella salute mentale pubblica mostrano limiti evidenti.

Quando una persona, invece di trovare un luogo di ascolto, si trova in una situazione da cui sente il bisogno di fuggire — anche mettendo a rischio la propria vita — significa che qualcosa non sta funzionando. Non è solo un problema organizzativo. È un problema di impostazione.

“Senza libertà non c’è cura”. Questo caso lo dimostra in modo drammatico.

Se una persona non può scegliere, se non può dire “basta”, se non può uscire senza rischiare conseguenze, allora non siamo più nel campo della cura. Siamo nel campo del controllo.

📺 Guarda il video integrale della Rassegna Stampa del mese di aprile
 
https://youtu.be/-3238EUzRkk

📲 Guarda la Clip su Instagram:

https://bit.ly/4e5NJqG

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TSO e diritto di difesa: il Tribunale di Firenze porta alla Corte costituzionale un nodo irrisolto della legge 833

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Una nuova questione sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) arriva davanti alla Corte costituzionale. Con un’importante ordinanza, il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune lacune della normativa che regola il procedimento di TSO, in particolare per quanto riguarda il diritto alla difesa della persona sottoposta al trattamento.

L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026.

Per l’associazione Diritti alla Follia, si tratta di un passaggio di grande rilievo nel dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi.

La questione nasce da un ricorso presentato da una persona sottoposta a TSO contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare. Nel corso del procedimento, il Tribunale di Firenze ha rilevato che la normativa vigente — in particolare l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina il procedimento di convalida del TSO — presenta una serie di lacune rispetto alle garanzie difensive.

Nel caso concreto, durante l’audizione davanti al giudice tutelare il paziente aveva dichiarato di voler contattare i propri avvocati. Tuttavia, tale richiesta non è stata presa in considerazione nel procedimento di convalida. Questo elemento ha contribuito a far emergere il problema più generale: la legge non prevede espressamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Secondo il Tribunale di Firenze, la disciplina attuale non garantisce adeguatamente il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

In particolare, la normativa non prevede:

  • l’obbligo di informare la persona sottoposta a TSO della facoltà di nominare un difensore di fiducia
  • la comunicazione dell’ordinanza del sindaco anche al difensore eventualmente nominato
  • la presenza del difensore durante l’audizione davanti al giudice tutelare
  • la comunicazione al difensore del decreto di convalida del giudice.

Secondo il collegio giudicante, queste omissioni assumono un peso ancora maggiore se si considera la natura del TSO. Pur essendo formalmente collocato nell’ambito dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, il trattamento sanitario obbligatorio comporta una significativa limitazione della libertà personale, poiché la persona viene ricoverata e trattenuta coattivamente in una struttura ospedaliera.

Per questo motivo, il Tribunale ritiene che la tutela del diritto di difesa non possa essere considerata un elemento accessorio.

La questione si inserisce in un percorso giurisprudenziale recente.

Nel 2025 la Corte costituzionale è già intervenuta sulla disciplina del TSO con la sentenza n. 76, dichiarando illegittimo l’art. 35 della legge 833 nella parte in cui non garantiva alcune fondamentali garanzie procedurali, tra cui:

  • la comunicazione del provvedimento alla persona interessata
  • l’audizione della persona prima della convalida
  • la notifica del decreto di convalida.

L’ordinanza del Tribunale di Firenze rappresenta quindi un nuovo passo nello stesso percorso di rafforzamento delle garanzie.

Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione sollevata dal tribunale, la normativa potrebbe essere ulteriormente modificata per riconoscere esplicitamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Il trattamento sanitario obbligatorio è uno degli strumenti più delicati dell’ordinamento sanitario. Introdotto con la riforma psichiatrica del 1978 e oggi disciplinato dagli articoli 33-35 della legge n. 833/1978, esso consente l’imposizione di cure anche contro la volontà della persona quando sussistono determinate condizioni cliniche e di urgenza.

Ma proprio perché si tratta di un intervento coercitivo, esso deve essere accompagnato da garanzie giuridiche particolarmente rigorose.

Quando lo Stato interviene sulla libertà personale e sull’autodeterminazione sanitaria, non è sufficiente che la procedura sia rapida: deve essere anche giusta e garantita.

La possibilità di essere assistiti da un avvocato — soprattutto quando la persona stessa lo richiede — rappresenta una condizione essenziale per assicurare un effettivo contraddittorio e per evitare che decisioni così incisive vengano prese senza un adeguato controllo giuridico.

L’associazione Diritti alla Follia segue da anni le criticità della normativa e delle prassi relative al TSO.

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze evidenzia ancora una volta come il sistema attuale presenti zone d’ombra sul piano delle garanzie procedurali.

Riteniamo che il riconoscimento esplicito del diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO sia un passaggio necessario per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che l’associazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO, l’associazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.

La proposta di riforma e la relativa relazione illustrativa sono consultabili qui:
https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/

Testo dell’ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-04&atto.codiceRedazionale=26C00038&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

L’auspicio è che la Corte costituzionale colga questa occasione per rafforzare ulteriormente le garanzie previste dall’ordinamento, affermando un principio semplice ma fondamentale: anche nelle situazioni di crisi, i diritti non possono essere sospesi.

Leggi il Comunicato stampa

Comunicato stampa ordinanza 29 TSO Tribunale FirenzeDownload
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TSO post Consulta — Il diritto entra in reparto, ma la difesa è ancora alla porta

Diritti alla Follia · 20/02/2026 · Lascia un commento

Dopo la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale si è verificato qualcosa di curioso: nessuno ha davvero contestato il principio, ma quasi tutti hanno faticato ad accettarne le conseguenze.
La decisione della Consulta — che ha imposto comunicazione del provvedimento del sindaco, audizione personale e notifica del decreto di convalida — ha riportato il TSO dentro lo statuto della libertà personale. Non più solo atto sanitario-amministrativo con controllo cartolare, ma procedimento giurisdizionale effettivo. Tuttavia, il passaggio dalla teoria alla pratica ha mostrato un dato costante: l’apparato pubblico non era organizzato per garantire diritti, ma per gestire procedure. E quando le procedure cambiano per proteggere la persona, si apre inevitabilmente un conflitto organizzativo.

Nei mesi successivi alla sentenza, i tribunali italiani hanno prodotto decreti sorprendentemente simili. Una generale sovrapponibilità, quasi un riflesso automatico: recepire il dispositivo, tradurlo in adempimenti, distribuire responsabilità. Ma proprio nella distribuzione degli adempimenti emergono le differenze più interessanti — e più rivelatrici.

La prima domanda concreta è stata: chi comunica l’ordinanza del sindaco alla persona sottoposta a TSO?

Il decreto del Tribunale di Taranto del 23 luglio 2025, quasi ironicamente, ha offerto una via di uscita: la comunicazione può avvenire con qualsiasi modalità idonea a rendere edotto l’interessato o il rappresentante legale. Non è necessario inserirla nelle formalità della notificazione. Addirittura il tribunale prevede che, se il paziente è sedato, si possa darne atto nella relata in presenza di personale sanitario.
Una soluzione pragmatica, che in pratica alleggerisce la polizia municipale — ma contemporaneamente formalizza la possibilità di “comunicare” anche quando la persona non può realmente comprendere. Qui appare una prima tensione tra garanzia giuridica e realtà clinica: la conoscenza legale non coincide sempre con la conoscenza effettiva.

Curiosamente, lo stesso tribunale pretende invece la consegna materiale dell’ordinanza in cancelleria da parte dei vigili, salvo eccezioni via PEC. Il percorso della carta sembra più importante del percorso dell’informazione.

La seconda grande domanda riguarda il destinatario delle notifiche.
Il dispositivo della Corte ha creato una distinzione quasi enigmatica: comunicazione dell’ordinanza e notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al legale rappresentante. Una scelta poco motivata nella sentenza, che tuttavia i tribunali hanno applicato senza deviazioni. Il sistema si adegua rapidamente alle formule, meno rapidamente alle ragioni.

Sul piano operativo le prassi divergono soprattutto sull’audizione.
Alcuni tribunali — come Pisa o diverse realtà meridionali — privilegiano l’incontro diretto in reparto. Cagliari ha costruito modelli cooperativi con i servizi sanitari: si concordano gli orari compatibili con lo stato clinico e l’audizione avviene nel luogo di ricovero. Qui il controllo giurisdizionale diventa esperienza fisica, relazione, osservazione.

Altrove prevale la soluzione tecnologica. Milano ha organizzato canali di collegamento video con gli SPDC per rispettare il termine delle 48 ore. Non esiste un protocollo pubblicato, ma la prassi è nota agli operatori: meglio una video-audizione che nessuna audizione.
Dottrina e osservatori però segnalano un rischio: se l’ascolto diventa remoto e standardizzato, la garanzia può ridursi a rituale. La Corte aveva parlato di ascolto “presso il luogo in cui la persona si trova”, cioè di incontro con la realtà concreta della cura.

È proprio qui che la sentenza produce il suo effetto più profondo. Non tanto nell’aggiungere un atto, quanto nel cambiare la natura del controllo.
Prima la verifica era documentale: certificati, firme, tempi.
Ora il giudice deve incontrare la persona.

Il sistema reagisce cercando scorciatoie organizzative: chi comunica, chi traduce, chi collega il computer, chi paga l’interprete. Tutte questioni legittime, ma sintomatiche. La pubblica amministrazione si muove per competenze, mentre la decisione costituzionale impone responsabilità condivisa verso un soggetto concreto.

Il risultato è una geografia disomogenea. Decreti simili, prassi diverse.
In alcuni luoghi il TSO diventa finalmente un procedimento giurisdizionale reale. In altri resta vicino a una verifica amministrativa ampliata.

La sentenza 76/2025 non ha trasformato automaticamente il sistema: ha aperto un conflitto tra organizzazione e diritti.

Il conflitto non dimostra che la garanzia stia funzionando.
Dimostra che la garanzia, appena compare, viene immediatamente contenuta.

La sentenza ha introdotto un principio elementare — prima di limitare la libertà di una persona la si ascolta davvero — ma la pratica quotidiana mostra un’altra direzione: adattare la garanzia alle vecchie abitudini, ridurla a formalità compatibile, trasformarla in adempimento gestibile.

Comunicazioni fatte quando la persona non può capire, audizioni in video perché è più veloce, discussioni infinite su chi debba informare e chi debba tradurre: non sono problemi tecnici.
Sono resistenze.
Sono il modo in cui un apparato costruito per decidere senza contraddittorio prova a continuare a funzionare anche quando il contraddittorio diventa obbligatorio.

Il punto non è organizzativo.
È politico.

Il TSO è un atto di potere sulla libertà personale.
E un potere sulla libertà, senza difesa, resta potere puro.

Per questo Diritti alla Follia, nella propria proposta di riforma, prevede l’assistenza legale fin dal momento della notifica: non dopo la convalida, non dopo il ricovero, non quando tutto è già avvenuto.
Nel momento stesso in cui lo Stato interviene sulla libertà, la persona deve poter avere qualcuno che stia dalla sua parte.

Non come garanzia simbolica, ma come presenza reale nel procedimento.
Perché l’audizione senza difesa rischia di essere ascolto unilaterale, e la comunicazione senza comprensione resta informazione imposta.

Il cambiamento non avverrà perché esistono decreti dei tribunali.
Avverrà quando il TSO smetterà di essere una procedura amministrata sulla persona e diventerà davvero un procedimento davanti alla persona.

Fino ad allora non siamo di fronte a una garanzia pienamente operativa.
Siamo di fronte a una garanzia che il sistema sta imparando a sopportare — senza ancora accettarla.

Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio

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Richiesta di collaborazione – Dossier su casi, storie e testimonianze. Trasmissione a organismi nazionali e internazionali per i diritti umani

Diritti alla Follia · 15/01/2026 · 2 commenti

l’Associazione Diritti alla Follia ha avviato un progetto di grande importanza: l’elaborazione di un Dossier di casi, storie e testimonianze da trasmettere a organismi nazionali, europei e internazionali per la tutela dei diritti umani.

Il Dossier sarà inviato a istituzioni come i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, il Garante delle persone con disabilità, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) e i competenti organismi delle Nazioni Unite.

L’obiettivo è documentare pratiche abusive o distorte nell’uso degli strumenti giuridici che incidono sulla libertà personale, affinché tali criticità emergano in modo chiaro, fondato e non ignorabile.
L’invio del Dossier serve a sollecitare ispezioni, raccomandazioni ufficiali e prese di posizione pubbliche su ciò che oggi avviene nei sistemi di controllo, cura e protezione.

Per questo chiediamo la vostra collaborazione.

Raccogliamo contributi scritti, sotto forma di racconti di casi, esperienze dirette o indirette, sui seguenti ambiti.

1. Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza riguardano persone che, a seguito di una valutazione psichiatrica, vengono ritenute non imputabili, cioè non penalmente responsabili di ciò che è accaduto.

In questi casi il giudice non infligge una pena, ma può comunque imporre limitazioni della libertà personale o percorsi di cura obbligatori, sulla base dell’idea che la persona sia “pericolosa”.
In pratica, anche senza una condanna, una persona può essere controllata, trattenuta o sottoposta a obblighi per periodi molto lunghi, spesso senza una durata certa.

Se inviate storie su questo tema, vi chiediamo di indicare, se possibile:

  • le condizioni di libertà durante la misura
  • la durata e le eventuali proroghe
  • il fatto o il reato da cui tutto è nato
  • il ruolo delle perizie psichiatriche
  • l’uso del sistema penale per imporre trattamenti sanitari

2. Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

Il TSO è una misura che consente di imporre un trattamento sanitario quando ricorrono condizioni molto stringenti: urgenza, rifiuto delle cure e mancanza di alternative.

Non è solo una cura imposta: è anche una privazione della libertà personale.
Una persona può essere portata con la forza in una struttura, trattenuta e sottoposta a trattamenti senza il proprio consenso.

La legge prevede che il TSO debba essere eccezionale, temporaneo e rigorosamente controllato. Proprio per questo è uno degli strumenti più delicati.

Nei contributi su questo tema vi chiediamo di segnalare in particolare:

  • minacce di TSO usate come strumento di pressione
  • TSO disposti senza i presupposti di legge
  • irregolarità nelle modalità di esecuzione
  • ogni altra criticità rilevante
  • Contenzione meccanica e/o chimica

3. Misure di protezione giuridica

Le misure di protezione giuridica (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) incidono sulla possibilità di una persona di decidere per sé.

In teoria dovrebbero sostenere la persona nelle difficoltà.
In pratica, in molti casi, diventano meccanismi di sostituzione della volontà, con perdita di controllo su:

  • denaro e patrimonio
  • residenza
  • cure
  • relazioni
  • scelte fondamentali di vita

Nei contributi su questo tema vi chiediamo di mettere in evidenza:

  • abusi o distorsioni delle amministrazioni di sostegno
  • situazioni in cui la misura si trasforma in controllo/sostituzione anziché supporto

Anonimato

Tutti i testi devono essere completamente anonimizzati:

  • nessun nome di persone
  • nessuna città o luogo riconoscibile
  • nessuna struttura, servizio o operatore identificabile
  • nessun dettaglio che renda una persona riconoscibile

Proprio perché i contributi sono anonimizzati, non è obbligatoria una liberatoria; tuttavia l’associazione mette a disposizione un modulo a tutela di tutte e tutti.

Indicazioni tecniche

Lunghezza: da 1 a 2 cartelle Word
(1 cartella ≈ 1.800 battute spazi inclusi, circa 250–300 parole)

Formato consigliato

  • Font: Times New Roman
  • Dimensione: 12
  • Interlinea: 1,5

Ogni testimonianza contribuisce a costruire un quadro collettivo, credibile e documentato delle violazioni che continuano a verificarsi.

Grazie a chi vorrà partecipare.

Associazione Diritti alla Follia

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