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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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TSO

A proposito dell’articolo: Aggressioni agli infermieri. Nursing Up: “In psichiatria il 36,2% degli episodi, più che nei Pronto soccorso”, pubblicato su Quotidiano Sanità.it

Diritti alla Follia · 20/09/2026 · Lascia un commento

Benché necessarie le statistiche vanno interpretate con cautela e non strumentalizzate. L’articolo (QS del 18.09.2026 https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/aggressioni-agli-infermieri-nursing-up-in-psichiatria-il-36-2-degli-episodi-pi-che-nei-pronto-soccorso/) sembra che riguardi prevalentemente il personale di assistenza infermieristico, per aggressioni da parte di persone ricoverate in SPDC. A buon diritto il problema deve essere portato all’attenzione generale e stimolare a fornire i mezzi, personale, organizzazione, formazione e ambienti idonei a prevenire e gestire al meglio tali situazioni. L’articolo stesso definisce queste manifestazioni inevitabilmente correlate alla psicopatologia sottostante. 

Già in occasione della morte della psichiatra Barbara Capovani (https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/l-orsa-jj-e-l-omicidio-della-psichiatra/e), poi a proposito del decreto Zaffini (https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/ddl-zaffini-e-sicurezza-degli-operatori-e-dei-familiari/) e infine in occasione della morte per soffocamento di Abderraim Fakir a Bologna (vedi sul blog di Diritti alla follia: https://dirittiallafollia.it/2026/05/30/i-fatti-di-modena-e-il-legno-storto-dellumanita/) avevo espresso alcune considerazioni in merito al problema dell’aggressività dei pazienti psichiatrici e della gestione di queste vere e proprie emergenze medico (?) psichiatriche e/o di ordine pubblico (?): il problema è aperto e necessita di grande prudenza, di approfondimento e di essere affrontato senza pregiudizi, senza ideologismi e senza illusorie semplificazioni ad impronta securitaria che paiono al momento quelle prevalenti.

Stimolato dall’articolo riprendo alcune considerazioni.

In primo luogo bisogna interrogarsi circa il significato che hanno tali manifestazioni abnormi nel contesto di un disturbo psichiatrico. L’etichetta diagnostica non è sufficiente e non spiega nulla. Tutta la nosografia psichiatrica è un tentativo di incasellare un problema psichiatrico in un rassicurante definizione diagnostica che non offre alcuna possibilità di risalire alla natura e alla causa dei disturbi.

Chi si occupa dei disturbi psichiatrici, specie se in contesti ove spesso è presente un acuto e difficilmente gestibile malessere, deve essere formato ad affrontare tali situazioni con tutti gli strumenti che sono oggi disponibili (in primo luogo le tecniche di de-escalation, queste sconosciute), in ambienti idonei e con sufficiente presenza di personale.

La risposta securitaria con l’utilizzo della contenzione fisica o farmacologica non assolve il compito di gestire l’acuzie psichiatrica se non integrata in un approccio che sui fondi sull’empatia (che non si insegna all’università) e sulla comprensione profonda del disagio. Ciò che è possibile solo se chi si occupa del paziente mette a disposizione tutto il tempo necessario e le risorse (personali e le competenze acquisite) per capire e interpretare il malessere e quale sia il senso dell’aggressività che può apparire immotivata ed è spesso frutto di condizioni deliranti e confusionali. Oggi si parla di delirio agitato o delirio iperattivo.

Dopo l’episodio di Bologna pare che il tema di come trattare tali condizioni sia diventato più acuto. Alessandro Riccardi, Presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU) ha proposto ai ministri della Salute dell’Interno un tavolo tecnico interministeriale sulla gestione degli stati di agitazione psicomotoria acuta. Infatti tali condizioni possono comportare, se non gestiti con grande professionalità, la morte del paziente (mortalità che può arrivare al 30%).  Importante è sapere che uno degli aspetti critici più rilevanti e più spesso sottovalutata del delirio iperattivo riguarda Le modalità di gestione fisica di chi si trova in questo stato. Immobilizzare Il paziente in posizione prona, bloccarlo con le manette peggiora in modo significativo il quadro clinico… per il rischio di andare incontro a una carenza di ossigenazione

 E’ però opportuno non confondere questi stati con altre condizioni di minor gravità, ma di grande impatto a livello degli operatori psichiatrici, citate nell’articolo. L’articolo critica e segnala infatti situazioni molto diverse per gravità, frequenza e non contestualizza gli episodi minori che spesso avvengono non solo e non tanto per immotivata aggressività del paziente ma all’interno di una violenza sistematica che caratterizza troppo spesso l’operare psichiatrico. Se i reparti sono chiusi, se la persona è stata sottoposta a TSO , se è stata contenuta, se l’ambiente è squallido e non accogliente, se chi si occupa del paziente è spesso In una condizione di burnout a causa dello stress lavorativo, di mancata formazione e supervisione o, peggio, di mancanza di motivazioni, se non è stato adeguatamente supportato e preparato ad affrontare le crisi psichiatriche, se la psichiatria che viene praticata nei reparti (SPDC) e nelle strutture ambulatoriali psichiatriche (CSM) è fondamentalmente di tipo biologico-farmacologico e utilizza lo psicofarmaco come soluzione del problema in assenza di una visione dei disturbi psichiatrici intesi non solo e non tanto come espressione di una patologia neurologica, peraltro mai dimostrata, ma di un disturbo che interseca i vari piani nei quali si estrinseca la vita e i vissuti della persona (psicologico, sociale, relazionale, ambientale e anche, ma spesso residuale, biologico), quale potrà essere la risposta al disagio e ai comportamenti abnormi che spesso caratterizzano i pazienti psichiatrici e che sono appunto l’espressione (il sintomo) del disagio?

Dott. Renato Ventura

Psichiatra e Psicoanalista

Membro associato di Diritti alla Follia

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Alcune riflessioni sulla ricerca “Il TSO nella città di Torino (2015-2024)” di Carolina Di Luciano e Michele Miravalle

Diritti alla Follia · 19/05/2026 · Lascia un commento

Di Cristina Paderi

Tra i momenti più importanti dell’VIII Congresso “Diritti alla Follia”, svoltosi a Collegno a fine marzo, c’è stato sicuramente il panel dedicato al Trattamento Sanitario Obbligatorio dopo le recenti pronunce della Corte costituzionale. Gli interventi di Michele Miravalle e Luigi Gariglio, dell’Osservatorio TSO della Città di Torino, hanno avuto il merito di riportare la discussione su un terreno troppo spesso evitato: quello della realtà concreta del TSO, oltre le formule giuridiche e le retoriche rassicuranti.

Da anni il dibattito pubblico continua a descrivere il TSO come uno strumento eccezionale, residuale, utilizzato solo in casi limite e circondato da solide garanzie. La ricerca presentata al Congresso racconta invece qualcosa di molto diverso. Analizzando quasi dieci anni di provvedimenti nella città di Torino (oltre duemila fascicoli e più di millecinquecento persone coinvolte) emerge con chiarezza che il TSO non rappresenta affatto una misura straordinaria, ma un dispositivo ormai pienamente strutturale nel funzionamento quotidiano della salute mentale italiana.

Non colpiscono soltanto i numeri, pur significativi. Colpisce soprattutto il modo in cui il sistema opera concretamente. La quasi totalità delle richieste viene convalidata automaticamente dalle autorità competenti, attraverso procedure spesso standardizzate e seriali, prive di una reale valutazione individualizzata. È difficile non vedere qui proprio quei nodi che la Corte costituzionale ha recentemente iniziato a mettere in discussione: l’assenza di un effettivo contraddittorio, la debolezza delle garanzie difensive, la trasformazione della convalida in un passaggio sostanzialmente burocratico.

Per anni, chi come noi denunciava questi aspetti veniva accusato di estremismo o di ideologismo. Oggi, invece, quelle stesse questioni entrano nel cuore del dibattito costituzionale e mostrano tutta la fragilità di un sistema che continua a limitare la libertà personale attraverso meccanismi scarsamente controllabili dalle persone che li subiscono.

La relazione di Miravalle ha però mostrato anche un altro elemento fondamentale, spesso rimosso nel racconto pubblico del TSO: il fatto che non si tratti semplicemente di un atto sanitario. Il TSO si produce dentro una rete di poteri che coinvolge servizi psichiatrici, amministrazioni comunali, giudici tutelari, forze dell’ordine. È dentro questo intreccio istituzionale che viene amministrato il confine tra cura e coercizione.

E quando si osservano i dati longitudinali, cioè il ripetersi dei TSO sulle stesse persone nel corso degli anni, il quadro diventa ancora più problematico. Una quota significativa delle persone coinvolte subisce infatti ricoveri coatti ripetuti, con percorsi segnati da reiterazioni, proroghe e cicli continui di coercizione. Formalmente si tratta di episodi distinti; materialmente, molto spesso, siamo davanti a vere e proprie traiettorie di istituzionalizzazione intermittente, che finiscono per accompagnare stabilmente la vita delle persone.

È forse questo uno dei punti più importanti emersi dal Congresso di Collegno. Il TSO non può più essere letto soltanto come risposta emergenziale a una crisi individuale. Sempre più chiaramente appare come uno strumento attraverso cui il sistema tenta di governare ciò che non riesce, o non vuole, sostenere diversamente.

Quando mancano casa, reddito, relazioni, supporti territoriali reali e possibilità concrete di autodeterminazione, la coercizione tende inevitabilmente ad espandersi. In questo senso, il TSO non riguarda soltanto la psichiatria. Riguarda il modello sociale complessivo che decide quali vite siano considerate sostenibili dentro la comunità e quali invece debbano essere continuamente amministrate, sorvegliate o contenute.

La ricerca torinese ha avuto il merito di sottrarsi sia alle semplificazioni securitarie sia alle autoassoluzioni istituzionali. Non nega la complessità delle situazioni, ma mostra con chiarezza che la coercizione psichiatrica non può essere ridotta a una mera necessità tecnica o clinica. Dietro il TSO agiscono sempre scelte politiche, culturali e sociali che riguardano il rapporto tra libertà, rischio, controllo e marginalità.

Ed è proprio questo che il Congresso “Diritti alla Follia” ha cercato di mettere al centro: la distanza ancora enorme tra i principi proclamati (consenso, autodeterminazione, diritti umani) e il funzionamento reale delle istituzioni psichiatriche.

Una distanza che non potrà essere colmata attraverso semplici correzioni procedurali o ritocchi normativi, ma solo aprendo finalmente una discussione pubblica radicale sul rapporto tra psichiatria, diritto e libertà personale.

Miravalle – Di Luciano_TSO città di Torino 2015-2024-1Download
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“Avevate torto”: una lettera sul TSO rimasta inedita

Diritti alla Follia · 28/04/2026 · Lascia un commento

Introduzione
  La lettera che segue, inviata a “Quotidiano Sanità” e non pubblicata, interviene su un tema di grande rilievo: le garanzie dei diritti delle persone sottoposte a TSO e il ruolo delle istituzioni e della psichiatria.
  In assenza di pubblicazione sulla testata, l’Associazione “Diritti alla Follia” sceglie di renderla pubblica attraverso il proprio blog, affinché possa contribuire al dibattito.

Gentile Direttore,
il 19 luglio del 2017, su queste stesse pagine, (https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/gli-psichiatri-ecco-perch-siamo-contro-la-riforma-del-tso/), la Società Italiana di Psichiatria – nelle persone del presidente Bernardo Carpiniello, del past president Enrico Mencacci e del segretario Enrico Zanalda – “insorgevano” contro una proposta di riforma del TSO (allora promossa da Radicali Italiani, oggi portata avanti dall’Associazione “Diritti alla Follia”) mirante a stabilire maggiori garanzie procedurali (ivi compresa l’assistenza legale) per il soggetto attinto da trattamento sanitario obbligatorio.
Si scriveva tra l’altro: “Dov’è allora il vulnus, dov’è il diritto negato che si vuol tutelare? Siamo sicuri che non ci siano altri interessi in gioco nel promuovere una nuova normativa che richiederebbe un’ennesima azione legale “ordinaria”, con tanto di avvocato? Siamo sicuri che proporre un ricorso mediante un legale migliorerebbe la situazione, senza introdurre un ulteriore ostacolo all’esercizio dei propri diritti, visto che avere una tutela legale costa, e che lo stesso il gratuito patrocinio richiede precise condizioni che non sono fruibili da tutti?”.
Oggi, a distanza di anni, il quadro è cambiato. Nel disinteresse del parlamento, è in atto un’opera di “legalizzazione” del TSO, precisamente nella direzione indicata dalla proposta di legge, da parte della Corte Costituzionale:
1) Per un verso, la sentenza del 2025 n. 76 – ne ha dato conto il “Quotidiano sanità” – introduce l’obbligo di notifica all’interessato del provvedimento del Sindaco e del decreto del giudice tutelare, stabilendo altresì a carico di quest’ultimo l’obbligo di audizione del degente prima dell’emanazione del decreto di convalida;
2) Per altro verso, è fissata al 6 luglio 2026 un’udienza in cui la Consulta dovrà pronunciarsi su un’ordinanza del 29 dicembre del 2025 con cui il tribunale di Firenze rimette la questione di costituzionalità con riguardo alla mancata previsione dell’assistenza legale a beneficio del “ricoverato”.
La SIP, cioè, “aveva torto”.
Torto nel non rilevare quanto la procedura di TSO – oltre ogni sacralizzazione della “180” – presentasse macroscopiche mortificazioni delle garanzie a beneficio del soggetto attinto dalla procedura.
Torto nel non cogliere l’occasione per “liberare” lo stesso lavoro degli psichiatri pubblici da una responsabilità coercitiva in sé estranea alla professione medica.
Torto nel non allinearsi – come hanno poi fatto la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale – ai documenti di grandi istituzioni internazionali che indicavano all’Italia la via della riforma necessaria, da Comitato di Prevenzione della tortura operante in seno al Consiglio d’Europa, al Comitato Onu introdotto dalla Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità, cui con grande lentezza e fatica il nostro sistema giuridico si sta adeguando.
Oggi sottoponiamo alla SIP e a tutti gli uomini “di nuova volontà” la ricchezza del dibattito su questi temi emerso durante l’VIII Congresso “Diritti alla Follia”, svoltosi a Collegno il 28 e 29 marzo 2026, i cui lavori sono disponibili on line.
Lo straordinario intervento di Enrico Tresca – psichiatra e psicoterapeuta in servizio all’ASL Caserta dal 2000, direttore di struttura complessa dal 2021 presso l’unità operativa salute mentale di Piedimonte Matese e da ottobre 2025 destinato alla UOSM di Santa Maria Capua Vetere – ha portato al centro della discussione una contraddizione che non può più essere elusa. Da un lato, un tentativo concreto di coraggiosi psichiatri di orientare i servizi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD): deistituzionalizzazione, vita nella comunità, supporto alle decisioni, riconoscimento della piena capacità giuridica. Dall’altro, una reazione sociale e istituzionale che torna, nella stessa logica autoritaria che nel 2017 l’intervento dei vertici della SIP esibiva, a invocare controllo, sicurezza, protezione.
In quello che abbiamo chiamato “caso Caserta”, una petizione “di cittadini” denuncia criticità reali – mancanza di personale, disservizi, difficoltà nella presa in carico – ma le utilizza per costruire una narrazione in cui la presenza stessa delle persone nei territori diventa problema, rischio, minaccia. La risposta implicita non è più rafforzare i diritti e i supporti, ma rimettere in discussione la libertà, condannando alla segregazione ed alla coercizione i “malati”.
“Per il loro bene”.
Questa formula attraversa tutta la vicenda. Ed è la stessa che storicamente ha legittimato l’istituzionalizzazione, l’incapacitazione, la sostituzione delle persone nelle decisioni che riguardano la loro vita.
Il punto, allora, non è solo organizzativo o clinico. È politico.
Chi decide sulla vita di individui che non sono accusati di alcun reato ma la cui unica responsabilità è quella della “malattia”?
Le istituzioni, in nome della sicurezza? I professionisti, in nome della cura?
O non piuttosto le persone stesse, con i supporti necessari e dovuti in un contesto di solidarietà, come oggi indicato da un quadro normativo sempre più nitido?
L’intervento del dott. Tresca – che alleghiamo per suggerirne la pubblicazione – è cruciale perché non si limita a denunciare la pressione esterna. Mostra anche quanto l’ipocrita “per il tuo bene” attraversi i servizi stessi: nei ritardi culturali, nella paura della responsabilità in rapporto alla “posizione di garanzia” (su cui la proposta, frettolosamente “archiviata” dalla SIP, chiariva e chiarisce come non sia possibile processare uno psichiatra in rapporto a “mancate coercizioni”), nella pigrizia di routine burocratiche incompatibili con il rispetto della dignità degli individui. Nella difficoltà, in ultima analisi, di sostenere davvero, collettivamente, individualmente e professionalmente, il “rischio della libertà”.
Su di esso chiediamo alla “psichiatria organizzata” di prendere posizione, di schierarsi, e di farlo – questa volta – dalla parte giusta.
Vorremmo, tra altri dieci anni, potere dire insieme a loro “avevamo ragione”, piuttosto che tornare a segnalare loro “avevate torto”.
In allegato: – intervento di Enrico Tresca al Congresso Associazione Diritti alla Follia
Cordiali saluti,

Michele Capano, Cristina Paderi

per Associazione Diritti alla Follia

Enrico Tresca Per il tuo beneDownload
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Senza libertà di scelta non esiste cura.

Diritti alla Follia · 26/04/2026 · Lascia un commento

Un altro caso, un altro “TSO bianco”? Il silenzio sulla vicenda di Messina

Di Maria

Un altro episodio, un’altra vicenda che interroga profondamente il funzionamento del sistema psichiatrico pubblico.

L’11 aprile 2026, su Messina Today, il giornalista Andrea Castrorino riporta la notizia di un uomo di 34 anni che, dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale Papardo di Messina, fugge dalla struttura e viene successivamente travolto da un’auto, riportando gravi ferite.

Secondo quanto riportato, l’uomo era già passato tre volte dal pronto soccorso in pochi giorni, senza che la situazione trovasse una reale risoluzione. Dopo una visita psichiatrica, avrebbe accettato un ricovero “volontario”, salvo poi allontanarsi poco dopo, con conseguenze drammatiche.

È difficile non pensare a quella frase attribuita ad Albert Einstein:
 “La follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi.”

Tre accessi, tre interventi, nessuna risposta efficace.

La ricostruzione lascia aperti molti interrogativi.

Il ricovero viene definito volontario, ma è lecito chiedersi quanto lo fosse davvero. In molti casi, il cosiddetto “consenso” avviene sotto pressione, con la prospettiva — esplicita o implicita — di un TSO. In questi contesti si parla sempre più spesso di “TSO bianco”: una forma di coercizione non dichiarata, che formalmente mantiene la volontarietà ma sostanzialmente la svuota.

Se davvero il ricovero era volontario, allora una volta cambiata idea la persona avrebbe dovuto poter uscire. Parlare con i medici, essere ascoltata, essere dimessa.

Invece, l’unica via è stata la fuga.

E non una fuga qualsiasi: una fuga rischiosa, lucida, determinata.
 Una fuga che racconta molto più di quanto dicano le cartelle cliniche.

L’articolo solleva più dubbi di quanti ne chiarisca.

Non è chiaro dove fosse collocato il paziente, cosa sia quello spazio del pronto soccorso destinato ai pazienti psichiatrici “collaboranti”, quale tipo di presa in carico sia stata realmente attivata

I familiari lamentano di non essere stati informati della fuga e annunciano azioni legali. Ma la questione non può ridursi al controllo.

Il punto non è: perché non è stato sorvegliato meglio? Il punto è: perché è arrivato a scappare?

C’è una domanda che resta sullo sfondo, e che raramente viene posta: cosa è stato fatto, concretamente, per affrontare la sofferenza di questa persona?

Tre accessi in pronto soccorso in pochi giorni indicano una situazione critica. Eppure, il pronto soccorso è probabilmente uno dei luoghi meno adatti ad accogliere il disagio psichico: tempi rapidi, ambienti caotici, approccio emergenziale.

In queste condizioni, la risposta rischia di ridursi a contenimento, osservazione, gestione del rischio.

Ma la cura è un’altra cosa. La cura richiede ascolto, tempo, relazione. Richiede possibilità di scelta.

Questo episodio non è isolato. È parte di un quadro più ampio in cui le dinamiche di presa in carico nella salute mentale pubblica mostrano limiti evidenti.

Quando una persona, invece di trovare un luogo di ascolto, si trova in una situazione da cui sente il bisogno di fuggire — anche mettendo a rischio la propria vita — significa che qualcosa non sta funzionando. Non è solo un problema organizzativo. È un problema di impostazione.

“Senza libertà non c’è cura”. Questo caso lo dimostra in modo drammatico.

Se una persona non può scegliere, se non può dire “basta”, se non può uscire senza rischiare conseguenze, allora non siamo più nel campo della cura. Siamo nel campo del controllo.

📺 Guarda il video integrale della Rassegna Stampa del mese di aprile
 
https://youtu.be/-3238EUzRkk

📲 Guarda la Clip su Instagram:

https://bit.ly/4e5NJqG

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TSO e diritto di difesa: il Tribunale di Firenze porta alla Corte costituzionale un nodo irrisolto della legge 833

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Una nuova questione sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) arriva davanti alla Corte costituzionale. Con un’importante ordinanza, il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune lacune della normativa che regola il procedimento di TSO, in particolare per quanto riguarda il diritto alla difesa della persona sottoposta al trattamento.

L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026.

Per l’associazione Diritti alla Follia, si tratta di un passaggio di grande rilievo nel dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi.

La questione nasce da un ricorso presentato da una persona sottoposta a TSO contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare. Nel corso del procedimento, il Tribunale di Firenze ha rilevato che la normativa vigente — in particolare l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina il procedimento di convalida del TSO — presenta una serie di lacune rispetto alle garanzie difensive.

Nel caso concreto, durante l’audizione davanti al giudice tutelare il paziente aveva dichiarato di voler contattare i propri avvocati. Tuttavia, tale richiesta non è stata presa in considerazione nel procedimento di convalida. Questo elemento ha contribuito a far emergere il problema più generale: la legge non prevede espressamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Secondo il Tribunale di Firenze, la disciplina attuale non garantisce adeguatamente il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

In particolare, la normativa non prevede:

  • l’obbligo di informare la persona sottoposta a TSO della facoltà di nominare un difensore di fiducia
  • la comunicazione dell’ordinanza del sindaco anche al difensore eventualmente nominato
  • la presenza del difensore durante l’audizione davanti al giudice tutelare
  • la comunicazione al difensore del decreto di convalida del giudice.

Secondo il collegio giudicante, queste omissioni assumono un peso ancora maggiore se si considera la natura del TSO. Pur essendo formalmente collocato nell’ambito dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, il trattamento sanitario obbligatorio comporta una significativa limitazione della libertà personale, poiché la persona viene ricoverata e trattenuta coattivamente in una struttura ospedaliera.

Per questo motivo, il Tribunale ritiene che la tutela del diritto di difesa non possa essere considerata un elemento accessorio.

La questione si inserisce in un percorso giurisprudenziale recente.

Nel 2025 la Corte costituzionale è già intervenuta sulla disciplina del TSO con la sentenza n. 76, dichiarando illegittimo l’art. 35 della legge 833 nella parte in cui non garantiva alcune fondamentali garanzie procedurali, tra cui:

  • la comunicazione del provvedimento alla persona interessata
  • l’audizione della persona prima della convalida
  • la notifica del decreto di convalida.

L’ordinanza del Tribunale di Firenze rappresenta quindi un nuovo passo nello stesso percorso di rafforzamento delle garanzie.

Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione sollevata dal tribunale, la normativa potrebbe essere ulteriormente modificata per riconoscere esplicitamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Il trattamento sanitario obbligatorio è uno degli strumenti più delicati dell’ordinamento sanitario. Introdotto con la riforma psichiatrica del 1978 e oggi disciplinato dagli articoli 33-35 della legge n. 833/1978, esso consente l’imposizione di cure anche contro la volontà della persona quando sussistono determinate condizioni cliniche e di urgenza.

Ma proprio perché si tratta di un intervento coercitivo, esso deve essere accompagnato da garanzie giuridiche particolarmente rigorose.

Quando lo Stato interviene sulla libertà personale e sull’autodeterminazione sanitaria, non è sufficiente che la procedura sia rapida: deve essere anche giusta e garantita.

La possibilità di essere assistiti da un avvocato — soprattutto quando la persona stessa lo richiede — rappresenta una condizione essenziale per assicurare un effettivo contraddittorio e per evitare che decisioni così incisive vengano prese senza un adeguato controllo giuridico.

L’associazione Diritti alla Follia segue da anni le criticità della normativa e delle prassi relative al TSO.

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze evidenzia ancora una volta come il sistema attuale presenti zone d’ombra sul piano delle garanzie procedurali.

Riteniamo che il riconoscimento esplicito del diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO sia un passaggio necessario per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che l’associazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO, l’associazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.

La proposta di riforma e la relativa relazione illustrativa sono consultabili qui:
https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/

Testo dell’ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-04&atto.codiceRedazionale=26C00038&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

L’auspicio è che la Corte costituzionale colga questa occasione per rafforzare ulteriormente le garanzie previste dall’ordinamento, affermando un principio semplice ma fondamentale: anche nelle situazioni di crisi, i diritti non possono essere sospesi.

Leggi il Comunicato stampa

Comunicato stampa ordinanza 29 TSO Tribunale FirenzeDownload
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