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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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TSO

TSO e diritto di difesa: il Tribunale di Firenze porta alla Corte costituzionale un nodo irrisolto della legge 833

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Una nuova questione sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) arriva davanti alla Corte costituzionale. Con un’importante ordinanza, il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune lacune della normativa che regola il procedimento di TSO, in particolare per quanto riguarda il diritto alla difesa della persona sottoposta al trattamento.

L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026.

Per l’associazione Diritti alla Follia, si tratta di un passaggio di grande rilievo nel dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi.

La questione nasce da un ricorso presentato da una persona sottoposta a TSO contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare. Nel corso del procedimento, il Tribunale di Firenze ha rilevato che la normativa vigente — in particolare l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina il procedimento di convalida del TSO — presenta una serie di lacune rispetto alle garanzie difensive.

Nel caso concreto, durante l’audizione davanti al giudice tutelare il paziente aveva dichiarato di voler contattare i propri avvocati. Tuttavia, tale richiesta non è stata presa in considerazione nel procedimento di convalida. Questo elemento ha contribuito a far emergere il problema più generale: la legge non prevede espressamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Secondo il Tribunale di Firenze, la disciplina attuale non garantisce adeguatamente il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

In particolare, la normativa non prevede:

  • l’obbligo di informare la persona sottoposta a TSO della facoltà di nominare un difensore di fiducia
  • la comunicazione dell’ordinanza del sindaco anche al difensore eventualmente nominato
  • la presenza del difensore durante l’audizione davanti al giudice tutelare
  • la comunicazione al difensore del decreto di convalida del giudice.

Secondo il collegio giudicante, queste omissioni assumono un peso ancora maggiore se si considera la natura del TSO. Pur essendo formalmente collocato nell’ambito dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, il trattamento sanitario obbligatorio comporta una significativa limitazione della libertà personale, poiché la persona viene ricoverata e trattenuta coattivamente in una struttura ospedaliera.

Per questo motivo, il Tribunale ritiene che la tutela del diritto di difesa non possa essere considerata un elemento accessorio.

La questione si inserisce in un percorso giurisprudenziale recente.

Nel 2025 la Corte costituzionale è già intervenuta sulla disciplina del TSO con la sentenza n. 76, dichiarando illegittimo l’art. 35 della legge 833 nella parte in cui non garantiva alcune fondamentali garanzie procedurali, tra cui:

  • la comunicazione del provvedimento alla persona interessata
  • l’audizione della persona prima della convalida
  • la notifica del decreto di convalida.

L’ordinanza del Tribunale di Firenze rappresenta quindi un nuovo passo nello stesso percorso di rafforzamento delle garanzie.

Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione sollevata dal tribunale, la normativa potrebbe essere ulteriormente modificata per riconoscere esplicitamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Il trattamento sanitario obbligatorio è uno degli strumenti più delicati dell’ordinamento sanitario. Introdotto con la riforma psichiatrica del 1978 e oggi disciplinato dagli articoli 33-35 della legge n. 833/1978, esso consente l’imposizione di cure anche contro la volontà della persona quando sussistono determinate condizioni cliniche e di urgenza.

Ma proprio perché si tratta di un intervento coercitivo, esso deve essere accompagnato da garanzie giuridiche particolarmente rigorose.

Quando lo Stato interviene sulla libertà personale e sull’autodeterminazione sanitaria, non è sufficiente che la procedura sia rapida: deve essere anche giusta e garantita.

La possibilità di essere assistiti da un avvocato — soprattutto quando la persona stessa lo richiede — rappresenta una condizione essenziale per assicurare un effettivo contraddittorio e per evitare che decisioni così incisive vengano prese senza un adeguato controllo giuridico.

L’associazione Diritti alla Follia segue da anni le criticità della normativa e delle prassi relative al TSO.

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze evidenzia ancora una volta come il sistema attuale presenti zone d’ombra sul piano delle garanzie procedurali.

Riteniamo che il riconoscimento esplicito del diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO sia un passaggio necessario per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che l’associazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO, l’associazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.

La proposta di riforma e la relativa relazione illustrativa sono consultabili qui:
https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/

Testo dell’ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-04&atto.codiceRedazionale=26C00038&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

L’auspicio è che la Corte costituzionale colga questa occasione per rafforzare ulteriormente le garanzie previste dall’ordinamento, affermando un principio semplice ma fondamentale: anche nelle situazioni di crisi, i diritti non possono essere sospesi.

Leggi il Comunicato stampa

Comunicato stampa ordinanza 29 TSO Tribunale FirenzeDownload
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TSO post Consulta — Il diritto entra in reparto, ma la difesa è ancora alla porta

Diritti alla Follia · 20/02/2026 · Lascia un commento

Dopo la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale si è verificato qualcosa di curioso: nessuno ha davvero contestato il principio, ma quasi tutti hanno faticato ad accettarne le conseguenze.
La decisione della Consulta — che ha imposto comunicazione del provvedimento del sindaco, audizione personale e notifica del decreto di convalida — ha riportato il TSO dentro lo statuto della libertà personale. Non più solo atto sanitario-amministrativo con controllo cartolare, ma procedimento giurisdizionale effettivo. Tuttavia, il passaggio dalla teoria alla pratica ha mostrato un dato costante: l’apparato pubblico non era organizzato per garantire diritti, ma per gestire procedure. E quando le procedure cambiano per proteggere la persona, si apre inevitabilmente un conflitto organizzativo.

Nei mesi successivi alla sentenza, i tribunali italiani hanno prodotto decreti sorprendentemente simili. Una generale sovrapponibilità, quasi un riflesso automatico: recepire il dispositivo, tradurlo in adempimenti, distribuire responsabilità. Ma proprio nella distribuzione degli adempimenti emergono le differenze più interessanti — e più rivelatrici.

La prima domanda concreta è stata: chi comunica l’ordinanza del sindaco alla persona sottoposta a TSO?

Il decreto del Tribunale di Taranto del 23 luglio 2025, quasi ironicamente, ha offerto una via di uscita: la comunicazione può avvenire con qualsiasi modalità idonea a rendere edotto l’interessato o il rappresentante legale. Non è necessario inserirla nelle formalità della notificazione. Addirittura il tribunale prevede che, se il paziente è sedato, si possa darne atto nella relata in presenza di personale sanitario.
Una soluzione pragmatica, che in pratica alleggerisce la polizia municipale — ma contemporaneamente formalizza la possibilità di “comunicare” anche quando la persona non può realmente comprendere. Qui appare una prima tensione tra garanzia giuridica e realtà clinica: la conoscenza legale non coincide sempre con la conoscenza effettiva.

Curiosamente, lo stesso tribunale pretende invece la consegna materiale dell’ordinanza in cancelleria da parte dei vigili, salvo eccezioni via PEC. Il percorso della carta sembra più importante del percorso dell’informazione.

La seconda grande domanda riguarda il destinatario delle notifiche.
Il dispositivo della Corte ha creato una distinzione quasi enigmatica: comunicazione dell’ordinanza e notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al legale rappresentante. Una scelta poco motivata nella sentenza, che tuttavia i tribunali hanno applicato senza deviazioni. Il sistema si adegua rapidamente alle formule, meno rapidamente alle ragioni.

Sul piano operativo le prassi divergono soprattutto sull’audizione.
Alcuni tribunali — come Pisa o diverse realtà meridionali — privilegiano l’incontro diretto in reparto. Cagliari ha costruito modelli cooperativi con i servizi sanitari: si concordano gli orari compatibili con lo stato clinico e l’audizione avviene nel luogo di ricovero. Qui il controllo giurisdizionale diventa esperienza fisica, relazione, osservazione.

Altrove prevale la soluzione tecnologica. Milano ha organizzato canali di collegamento video con gli SPDC per rispettare il termine delle 48 ore. Non esiste un protocollo pubblicato, ma la prassi è nota agli operatori: meglio una video-audizione che nessuna audizione.
Dottrina e osservatori però segnalano un rischio: se l’ascolto diventa remoto e standardizzato, la garanzia può ridursi a rituale. La Corte aveva parlato di ascolto “presso il luogo in cui la persona si trova”, cioè di incontro con la realtà concreta della cura.

È proprio qui che la sentenza produce il suo effetto più profondo. Non tanto nell’aggiungere un atto, quanto nel cambiare la natura del controllo.
Prima la verifica era documentale: certificati, firme, tempi.
Ora il giudice deve incontrare la persona.

Il sistema reagisce cercando scorciatoie organizzative: chi comunica, chi traduce, chi collega il computer, chi paga l’interprete. Tutte questioni legittime, ma sintomatiche. La pubblica amministrazione si muove per competenze, mentre la decisione costituzionale impone responsabilità condivisa verso un soggetto concreto.

Il risultato è una geografia disomogenea. Decreti simili, prassi diverse.
In alcuni luoghi il TSO diventa finalmente un procedimento giurisdizionale reale. In altri resta vicino a una verifica amministrativa ampliata.

La sentenza 76/2025 non ha trasformato automaticamente il sistema: ha aperto un conflitto tra organizzazione e diritti.

Il conflitto non dimostra che la garanzia stia funzionando.
Dimostra che la garanzia, appena compare, viene immediatamente contenuta.

La sentenza ha introdotto un principio elementare — prima di limitare la libertà di una persona la si ascolta davvero — ma la pratica quotidiana mostra un’altra direzione: adattare la garanzia alle vecchie abitudini, ridurla a formalità compatibile, trasformarla in adempimento gestibile.

Comunicazioni fatte quando la persona non può capire, audizioni in video perché è più veloce, discussioni infinite su chi debba informare e chi debba tradurre: non sono problemi tecnici.
Sono resistenze.
Sono il modo in cui un apparato costruito per decidere senza contraddittorio prova a continuare a funzionare anche quando il contraddittorio diventa obbligatorio.

Il punto non è organizzativo.
È politico.

Il TSO è un atto di potere sulla libertà personale.
E un potere sulla libertà, senza difesa, resta potere puro.

Per questo Diritti alla Follia, nella propria proposta di riforma, prevede l’assistenza legale fin dal momento della notifica: non dopo la convalida, non dopo il ricovero, non quando tutto è già avvenuto.
Nel momento stesso in cui lo Stato interviene sulla libertà, la persona deve poter avere qualcuno che stia dalla sua parte.

Non come garanzia simbolica, ma come presenza reale nel procedimento.
Perché l’audizione senza difesa rischia di essere ascolto unilaterale, e la comunicazione senza comprensione resta informazione imposta.

Il cambiamento non avverrà perché esistono decreti dei tribunali.
Avverrà quando il TSO smetterà di essere una procedura amministrata sulla persona e diventerà davvero un procedimento davanti alla persona.

Fino ad allora non siamo di fronte a una garanzia pienamente operativa.
Siamo di fronte a una garanzia che il sistema sta imparando a sopportare — senza ancora accettarla.

Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio

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Richiesta di collaborazione – Dossier su casi, storie e testimonianze. Trasmissione a organismi nazionali e internazionali per i diritti umani

Diritti alla Follia · 15/01/2026 · 1 commento

l’Associazione Diritti alla Follia ha avviato un progetto di grande importanza: l’elaborazione di un Dossier di casi, storie e testimonianze da trasmettere a organismi nazionali, europei e internazionali per la tutela dei diritti umani.

Il Dossier sarà inviato a istituzioni come i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, il Garante delle persone con disabilità, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) e i competenti organismi delle Nazioni Unite.

L’obiettivo è documentare pratiche abusive o distorte nell’uso degli strumenti giuridici che incidono sulla libertà personale, affinché tali criticità emergano in modo chiaro, fondato e non ignorabile.
L’invio del Dossier serve a sollecitare ispezioni, raccomandazioni ufficiali e prese di posizione pubbliche su ciò che oggi avviene nei sistemi di controllo, cura e protezione.

Per questo chiediamo la vostra collaborazione.

Raccogliamo contributi scritti, sotto forma di racconti di casi, esperienze dirette o indirette, sui seguenti ambiti.

1. Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza riguardano persone che, a seguito di una valutazione psichiatrica, vengono ritenute non imputabili, cioè non penalmente responsabili di ciò che è accaduto.

In questi casi il giudice non infligge una pena, ma può comunque imporre limitazioni della libertà personale o percorsi di cura obbligatori, sulla base dell’idea che la persona sia “pericolosa”.
In pratica, anche senza una condanna, una persona può essere controllata, trattenuta o sottoposta a obblighi per periodi molto lunghi, spesso senza una durata certa.

Se inviate storie su questo tema, vi chiediamo di indicare, se possibile:

  • le condizioni di libertà durante la misura
  • la durata e le eventuali proroghe
  • il fatto o il reato da cui tutto è nato
  • il ruolo delle perizie psichiatriche
  • l’uso del sistema penale per imporre trattamenti sanitari

2. Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

Il TSO è una misura che consente di imporre un trattamento sanitario quando ricorrono condizioni molto stringenti: urgenza, rifiuto delle cure e mancanza di alternative.

Non è solo una cura imposta: è anche una privazione della libertà personale.
Una persona può essere portata con la forza in una struttura, trattenuta e sottoposta a trattamenti senza il proprio consenso.

La legge prevede che il TSO debba essere eccezionale, temporaneo e rigorosamente controllato. Proprio per questo è uno degli strumenti più delicati.

Nei contributi su questo tema vi chiediamo di segnalare in particolare:

  • minacce di TSO usate come strumento di pressione
  • TSO disposti senza i presupposti di legge
  • irregolarità nelle modalità di esecuzione
  • ogni altra criticità rilevante
  • Contenzione meccanica e/o chimica

3. Misure di protezione giuridica

Le misure di protezione giuridica (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) incidono sulla possibilità di una persona di decidere per sé.

In teoria dovrebbero sostenere la persona nelle difficoltà.
In pratica, in molti casi, diventano meccanismi di sostituzione della volontà, con perdita di controllo su:

  • denaro e patrimonio
  • residenza
  • cure
  • relazioni
  • scelte fondamentali di vita

Nei contributi su questo tema vi chiediamo di mettere in evidenza:

  • abusi o distorsioni delle amministrazioni di sostegno
  • situazioni in cui la misura si trasforma in controllo/sostituzione anziché supporto

Anonimato

Tutti i testi devono essere completamente anonimizzati:

  • nessun nome di persone
  • nessuna città o luogo riconoscibile
  • nessuna struttura, servizio o operatore identificabile
  • nessun dettaglio che renda una persona riconoscibile

Proprio perché i contributi sono anonimizzati, non è obbligatoria una liberatoria; tuttavia l’associazione mette a disposizione un modulo a tutela di tutte e tutti.

Indicazioni tecniche

Lunghezza: da 1 a 2 cartelle Word
(1 cartella ≈ 1.800 battute spazi inclusi, circa 250–300 parole)

Formato consigliato

  • Font: Times New Roman
  • Dimensione: 12
  • Interlinea: 1,5

Ogni testimonianza contribuisce a costruire un quadro collettivo, credibile e documentato delle violazioni che continuano a verificarsi.

Grazie a chi vorrà partecipare.

Associazione Diritti alla Follia

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TSO e sentenza 76/2025: la Costituzione chiama, ma le istituzioni rispondono con un link

Diritti alla Follia · 16/06/2025 · Lascia un commento

Di Cristina Paderi

Con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge 833/1978 nella parte in cui non garantiscono che la persona sottoposta a TSO sia:

  • informata del provvedimento;
  • ascoltata dal giudice;
  • messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa

Una pronuncia storica, che impone un cambio radicale nelle oltre 5000 procedure di TSO applicate ogni anno in Italia. Secondo la Corte, l’incontro tra diretto interessato e giudice tutelare deve avvenire “nel luogo in cui la persona si trova”, ovvero, nella stragrande maggioranza dei casi, in un reparto psichiatrico.

Tuttavia, segnali allarmanti arrivano dalle prime interpretazioni operative.

Le prime indicazioni operative, emerse ad esempio a Cagliari e Bologna, adottano un approccio formalmente rispettoso del dettato costituzionale, ma sostanzialmente problematico.

Il documento dell’ASL 8 di Cagliari prevede infatti che l’audizione del paziente avvenga in SPDC – quindi nel luogo fisico del ricovero – ma attraverso collegamento video con il giudice, senza che quest’ultimo si rechi personalmente in reparto.

Una linea simile è contenuta nelle linee guida del Tribunale di Bologna, dove si chiarisce che:

  • il giudice tutelare ascolta il paziente tramite collegamento audiovisivo su piattaforma Teams, dalla struttura ospedaliera;
  • il personale medico deve garantire condizioni adeguate per una reale interlocuzione;
  • la finestra oraria per l’audizione viene concordata con la struttura, sulla base delle condizioni psichiche del paziente.

In entrambi i casi, si parla quindi di audizione in SPDC, ma con giudice “in remoto”.

Come ha sottolineato Michele Capano, presidente di Diritti alla Follia:

“Questa sentenza ci dice che per mezzo secolo si è applicata una legge incostituzionale. Ma se ora il giudice parla col paziente via video, magari già sedato, allora nulla cambia davvero.”

La proposta di riforma elaborata da Diritti alla Follia insiste su un punto che né la sentenza né le linee guida locali valorizzano abbastanza: la presenza obbligatoria del difensore.

“Il TSO è una forma di privazione della libertà. Come tale, deve prevedere garanzie effettive, a partire dalla difesa tecnica obbligatoria e gratuita.”

Nella proposta dell’associazione:

  • ogni persona sottoposta a TSO ha diritto a un difensore d’ufficio, da nominare subito;
  • è prevista la possibilità di scegliere un avvocato di fiducia;
  • l’udienza non può svolgersi in assenza del difensore;
  • deve essere garantito il contatto tra avvocato e paziente, anche durante il ricovero

L’avvocato non è un optional, ma l’unico soggetto abilitato a verificare che i diritti vengano rispettati. Nessun giudice, medico, tutore o amministratore di sostegno può sostituirsi a questa funzione.

La videopresenza non è presenza. La Corte Costituzionale ha parlato chiaro: il giudice deve incontrare la persona nel luogo dove si trova, non semplicemente “collegarsi”. L’incontro reale serve a valutare:

  • lo stato psichico della persona,
  • la sua capacità di comprendere e opporsi,
  • il contesto familiare o sociale,
  • il rispetto del divieto di trattamenti violenti o degradanti

Per questo chiediamo:

  • che i giudici si rechino fisicamente nei reparti;
  • che gli avvocati siano presenti, competenti e informati;
  • che le autorità non optino per scorciatoie tecniche che svuotano di senso una conquista costituzionale.

👉 Diritti alla Follia continuerà a vigilare affinché la sentenza non resti un documento simbolico, ma diventi realtà quotidiana per tutte le persone coinvolte nei TSO

Allegati: Indicazioni organizzative TSO Tribunale Cagliari – Linee guida Tribunale di Bologna

Indicazioni organizzative nelle procedure di TSO-Tribunale Cagliari – Sentenza Corte Costituzionale n. 76 del 30.05.2025Download

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Dopo mezzo secolo la sentenza della Corte Costituzionale: la normativa che regola il TSO viola la Costituzione

Diritti alla Follia · 16/06/2025 · Lascia un commento

Di L.E.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, ha sancito ciò che l’Associazione ‘Diritti alla Follia‘ denuncia da anni: l’articolo 35 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che, insieme agli artt. 33 e 34 disciplina il Trattamento Sanitario Obbligatorio, è incostituzionale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, aveva sollevato dubbi di conformità costituzionale della normativa del TSO, nello specifico dell’articolo 35, per quanto concerne la mancata previsione di comunicazione del provvedimento al destinatario del provvedimento e l’assenza di garanzie di diritto di difesa e contraddittorio.

Fino ad oggi infatti, le decine di migliaia di cittadini colpiti ogni anno dal provvedimento di trattamento coattivo, non avevano possibilità di difendersi tempestivamente ed efficacemente, in quanto non venivano nemmeno preventivamente informati di essere destinatari di tale grave misura di limitazione della propria libertà, e non veniva loro assicurata la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un giudice, assistiti da un difensore.

La Consulta ha correttamente inquadrato la natura del TSO, ovvero quella di trattamento sanitario propriamente coattivo, più che obbligatorio, e ha decretato che pertanto esso richiede lo stesso diritto di contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno auditi prima della eventuale ratifica del Giudice Tutelare.

Attraverso la proposta di legge di riforma del TSO elaborata dalla nostra associazione, Diritti alla Follia, e depositata presso la Corte di Cassazione a novembre dell’anno scorso, miravamo a rendere la procedura del TSO più garantista assicurando fosse in linea con i principi della Costituzione e gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

Con la recente sentenza di cui sopra la Corte Costituzionale ha di fatto suggellato la fondatezza delle rimostranze che in questi anni abbiamo espresso attraverso il nostro attivismo, ritenendo fondata la questione posta dalla Corte di Cassazione nella persona del Procuratore generale e ha annullato l’art. 35 della Legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il TSO “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali, necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e al diritto di difesa.

Gli articoli costituzionali richiamati dalla Consulta che ad avviso della stessa sono in sofferenza nella disciplina fino ad oggi prevista dal TSO sono nel dettaglio gli artt.13, 24, 32 e 111.

L’art. 13 è incentrato sulla limitazione della libertà personale, la quale richiede ci sia sempre un’autorità giurisdizionale che, qualora un individuo venga privato della libertà personale, debba operare una valutazione di garanza. Tale valutazione, così come la normativa del TSO è stata inizialmente concepita, non trovava garanzia di effettivo svolgimento, in quanto l’audizione della persona coinvolta da parte del Giudice Tutelare era prevista come mera eventualità, e nella realtà dei fatti non si hanno testimonianze abbia mai avuto luogo. Secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”; viene inoltre  sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dall’audizione rendono il controllo giudiziale “meramente formale”, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Nella sentenza della Consulta viene chiaramente affermato: “Non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida”, poiché “si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa “.

La violazione dell’art. 24, che riconosce il diritto di difesa come fondamentale, è stata individuata dalla Corte in quanto al soggetto destinatario di TSO ne è stata fino ad ora sempre negata la garanzia, mentre il richiamo all’art.111 si riferisce alla mancata previsione del diritto al contradditorio dell’individuo all’interno del procedimento: nella pronuncia della Corte viene asserita la sussistenza della capacità processuale della persona sottoposta a TSO, che la legittima al contraddittorio, attraverso il riferimento al principio generale secondo cui “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.

L’insieme di tutte queste lapalissiane criticità giuridiche costituiscono un vero e proprio calpestamento della decantata dignità dell’individuo citata nell’art. Costituzionale n°32.  
Risulta a questo punto ormai assodato che l’impropriamente definita “Legge Basaglia” è stata quindi fin dal suo concepimento incompatibile con i diritti fondamentali previsti dallo Statuto Costituzionale, come hanno tragicamente sperimentato sulla propria pelle le numerose migliaia di persone che, in questi decenni che ci separano dall’entrata in vigore della Legge 833/78, hanno subito aberranti violazioni dei diritti umani ad opera delle istituzioni psichiatriche.

 La tardiva folgorazione sulla via di Damasco che sembra aver colto dapprima gli ermellini della Cassazione e poi i giudici custodi della Costituzione, a cui ironicamente rendiamo il merito di questa importante svolta giurisprudenziale, può essere spiegata con una verosimile maturazione dei tempi socio-politici, come risultato di scontro tra “forze” critiche e riformiste che sono riuscite a “spuntare” un pur ragguardevole successo nei confronti di un establishment psichiatrico conservatore e aggrappato con tutti gli artigli al proprio status di potere.

Il meccanismo giuridico vigente in Italia, che prevede che soltanto un giudice, nell’ambito di un procedimento penale, civile o amministrativo possa adire alla Corte Costituzionale al fine di richiedere una valutazione di costituzionalità di una data norma, ha sicuramente contribuito all’imperdonabile ritardo con cui si è giunti alla censura di una normativa illegale.

Nella fattispecie, il verdetto di incostituzionalità è il risultato dell’accoglimento dei rilievi mossi dal procuratore generale della prima sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento civile avente oggetto un TSO subito da una donna siciliana costituitasi parte lesa. La Cassazione, nella propria interrogazione, ha fatto riferimento al rapporto del Cpt (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura) che nel 2023 ha segnalato che il TSO in Italia segue un “formato standardizzato e ripetitivo” in cui il Giudice tutelare “non incontra mai i pazienti, che rimangono disinformati circa il loro status legale”.

Nonostante la svolta normativa in senso garantista, che d’ora in avanti vincolerà (almeno formalmente) l’agire degli operatori dei Servizi psichiatrici, non possiamo esimerci dal sollevare più di qualche dubbio in merito all’effettiva implementazione delle direttive delineate nella sentenza n°76/2025.  Il rischio che si profila all’orizzonte è infatti che l’audizione dell’interessato dal provvedimento si risolva con una video-chiamata del giudice a una persona già sedata, a seguito della quale si autorizzerà il TSO, mortificando così la garanzia del controllo sul divieto di violenza fisica e morale da parte del Giudice Tutelare vanificando gli intenti della Corte Costituzionale. Si segnala a questo proposito che il Tribunale di Milano ha inoltrato una comunicazione “a tutti gli ospedali del circondario” chiedendo l’attivazione di un numero di telefono adibito alle videochiamate con i giudici tutelari.

Pur accogliendo positivamente questi recenti sviluppi, constatiamo di dover continuare ad impegnarci affinché sia ottenuto il raggiungimento dei punti indicati nella proposta di riforma messa  a punto dalla nostra Associazione e da noi ritenuti fondamentali: la definizione di criteri oggettivi e giuridicamente definiti e inequivocabili che presuppongano la legittimità del TSO, il divieto di contenzione meccanica e farmacologica (attualmente sistematicamente impiegate nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura), la riduzione della durata massima della detenzione sanitaria ed altri ancora che il lettore può scoprire leggendo il testo della proposta di riforma elaborata dalla nostra associazione.

 Qui il link:  https://dirittiallafollia.it/proposte/

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