Dopo la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale si ĆØ verificato qualcosa di curioso: nessuno ha davvero contestato il principio, ma quasi tutti hanno faticato ad accettarne le conseguenze.
La decisione della Consulta ā che ha imposto comunicazione del provvedimento del sindaco, audizione personale e notifica del decreto di convalida ā ha riportato il TSO dentro lo statuto della libertĆ personale. Non più solo atto sanitario-amministrativo con controllo cartolare, ma procedimento giurisdizionale effettivo. Tuttavia, il passaggio dalla teoria alla pratica ha mostrato un dato costante: lāapparato pubblico non era organizzato per garantire diritti, ma per gestire procedure. E quando le procedure cambiano per proteggere la persona, si apre inevitabilmente un conflitto organizzativo.
Nei mesi successivi alla sentenza, i tribunali italiani hanno prodotto decreti sorprendentemente simili. Una generale sovrapponibilitĆ , quasi un riflesso automatico: recepire il dispositivo, tradurlo in adempimenti, distribuire responsabilitĆ . Ma proprio nella distribuzione degli adempimenti emergono le differenze più interessanti ā e più rivelatrici.
La prima domanda concreta ĆØ stata: chi comunica lāordinanza del sindaco alla persona sottoposta a TSO?
Il decreto del Tribunale di Taranto del 23 luglio 2025, quasi ironicamente, ha offerto una via di uscita: la comunicazione può avvenire con qualsiasi modalitĆ idonea a rendere edotto lāinteressato o il rappresentante legale. Non ĆØ necessario inserirla nelle formalitĆ della notificazione. Addirittura il tribunale prevede che, se il paziente ĆØ sedato, si possa darne atto nella relata in presenza di personale sanitario.
Una soluzione pragmatica, che in pratica alleggerisce la polizia municipale ā ma contemporaneamente formalizza la possibilitĆ di ācomunicareā anche quando la persona non può realmente comprendere. Qui appare una prima tensione tra garanzia giuridica e realtĆ clinica: la conoscenza legale non coincide sempre con la conoscenza effettiva.
Curiosamente, lo stesso tribunale pretende invece la consegna materiale dellāordinanza in cancelleria da parte dei vigili, salvo eccezioni via PEC. Il percorso della carta sembra più importante del percorso dellāinformazione.
La seconda grande domanda riguarda il destinatario delle notifiche.
Il dispositivo della Corte ha creato una distinzione quasi enigmatica: comunicazione dellāordinanza e notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al legale rappresentante. Una scelta poco motivata nella sentenza, che tuttavia i tribunali hanno applicato senza deviazioni. Il sistema si adegua rapidamente alle formule, meno rapidamente alle ragioni.
Sul piano operativo le prassi divergono soprattutto sullāaudizione.
Alcuni tribunali ā come Pisa o diverse realtĆ meridionali ā privilegiano lāincontro diretto in reparto. Cagliari ha costruito modelli cooperativi con i servizi sanitari: si concordano gli orari compatibili con lo stato clinico e lāaudizione avviene nel luogo di ricovero. Qui il controllo giurisdizionale diventa esperienza fisica, relazione, osservazione.
Altrove prevale la soluzione tecnologica. Milano ha organizzato canali di collegamento video con gli SPDC per rispettare il termine delle 48 ore. Non esiste un protocollo pubblicato, ma la prassi ĆØ nota agli operatori: meglio una video-audizione che nessuna audizione.
Dottrina e osservatori però segnalano un rischio: se lāascolto diventa remoto e standardizzato, la garanzia può ridursi a rituale. La Corte aveva parlato di ascolto āpresso il luogo in cui la persona si trovaā, cioĆØ di incontro con la realtĆ concreta della cura.
Ć proprio qui che la sentenza produce il suo effetto più profondo. Non tanto nellāaggiungere un atto, quanto nel cambiare la natura del controllo.
Prima la verifica era documentale: certificati, firme, tempi.
Ora il giudice deve incontrare la persona.
Il sistema reagisce cercando scorciatoie organizzative: chi comunica, chi traduce, chi collega il computer, chi paga lāinterprete. Tutte questioni legittime, ma sintomatiche. La pubblica amministrazione si muove per competenze, mentre la decisione costituzionale impone responsabilitĆ condivisa verso un soggetto concreto.
Il risultato ĆØ una geografia disomogenea. Decreti simili, prassi diverse.
In alcuni luoghi il TSO diventa finalmente un procedimento giurisdizionale reale. In altri resta vicino a una verifica amministrativa ampliata.
La sentenza 76/2025 non ha trasformato automaticamente il sistema: ha aperto un conflitto tra organizzazione e diritti.
Il conflitto non dimostra che la garanzia stia funzionando.
Dimostra che la garanzia, appena compare, viene immediatamente contenuta.
La sentenza ha introdotto un principio elementare ā prima di limitare la libertĆ di una persona la si ascolta davvero ā ma la pratica quotidiana mostra unāaltra direzione: adattare la garanzia alle vecchie abitudini, ridurla a formalitĆ compatibile, trasformarla in adempimento gestibile.
Comunicazioni fatte quando la persona non può capire, audizioni in video perché è più veloce, discussioni infinite su chi debba informare e chi debba tradurre: non sono problemi tecnici.
Sono resistenze.
Sono il modo in cui un apparato costruito per decidere senza contraddittorio prova a continuare a funzionare anche quando il contraddittorio diventa obbligatorio.
Il punto non ĆØ organizzativo.
Ć politico.
Il TSO ĆØ un atto di potere sulla libertĆ personale.
E un potere sulla libertĆ , senza difesa, resta potere puro.
Per questo Diritti alla Follia, nella propria proposta di riforma, prevede lāassistenza legale fin dal momento della notifica: non dopo la convalida, non dopo il ricovero, non quando tutto ĆØ giĆ avvenuto.
Nel momento stesso in cui lo Stato interviene sulla libertĆ , la persona deve poter avere qualcuno che stia dalla sua parte.
Non come garanzia simbolica, ma come presenza reale nel procedimento.
PerchĆ© lāaudizione senza difesa rischia di essere ascolto unilaterale, e la comunicazione senza comprensione resta informazione imposta.
Il cambiamento non avverrà perché esistono decreti dei tribunali.
AvverrĆ quando il TSO smetterĆ di essere una procedura amministrata sulla persona e diventerĆ davvero un procedimento davanti alla persona.
Fino ad allora non siamo di fronte a una garanzia pienamente operativa.
Siamo di fronte a una garanzia che il sistema sta imparando a sopportare ā senza ancora accettarla.