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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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TSO

Relazione illustrativa:Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio (Proposta di modifica della L. 23.12.1978 n° 833 – artt. 33 – 34 – 35):Ā«Adeguamento della procedura e dell’esecuzione del Tso psichiatrico alla Costituzione e agli obblighi internazionali dell’ItaliaĀ»

Diritti alla Follia · 05/01/2025 · Lascia un commento

La presente relazione intende illustrare il contenuto di una proposta di riforma che mira a rendere la procedura del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in ambito psichiatrico più garantista e articolata, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali dell’Italia. L’obiettivo ĆØ superare le gravi criticitĆ  del sistema attuale, garantendo maggiore trasparenza, tutela procedurale e supervisione esterna. La proposta, elaborata dall’associazione Diritti alla Follia, si basa su principi consolidati da organismi internazionali quali il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ  (CRPD), il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT) e l’Organizzazione Mondiale della SanitĆ  (OMS). Essa integra anche i rilievi espressi dalla giurisprudenza nazionale, in particolare dall’ordinanza n. 24124 del 09 settembre 2024 della Corte di Cassazione.

Il trattamento sanitario obbligatorio, cosƬ come regolato dalla normativa vigente, presenta lacune che compromettono il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, tra cui:

  • assenza di una partecipazione effettiva della persona al procedimento;
  • mancata notifica del provvedimento di TSO alla persona e al suo rappresentante legale;
  • controllo giurisdizionale limitato e spesso formalistico;
  • perdurante utilizzo di contenzione meccanica e farmacologica;
  • carenza di supervisione e monitoraggio indipendente.

La proposta di riforma si basa su direttrici essenziali:

  1. CentralitĆ  del consenso informato: ogni intervento sanitario deve rispettare la volontĆ  della persona, salvo casi di eccezionale necessitĆ 
  2. Supervisione indipendente: strumenti di controllo esterni mirano a prevenire abusi e garantire trasparenza
  3. Partecipazione: la persona coinvolta deve essere parte attiva del procedimento, con adeguate garanzie procedurali

La proposta si ispira a standard e raccomandazioni internazionali, tra cui:

  • Le Linee guida sulla deistituzionalizzazione del Comitato CRPD che sottolineano l’obbligo degli Stati di eliminare pratiche coercitive e rispettare i diritti umani delle persone con disabilitĆ ;
  • il General Comment n. 1 sull’articolo 12 della CRPD, che riconosce il diritto alla piena capacitĆ  giuridica delle persone con disabilitĆ  e vieta ogni forma di sostituzione della volontĆ ;
  • le Linee Guida sull’articolo 14 del Comitato CRPD, che richiedono l’abolizione della detenzione involontaria e la promozione di meccanismi basati sul consenso;
  • le raccomandazioni del CPT e del SPT, che sottolineano la necessitĆ  di rafforzare la trasparenza e istituire sistemi di monitoraggio indipendenti;
  •  La Guida OMS “Salute mentale, diritti umani e legislazione“ evidenzia la necessitĆ  di armonizzare salute mentale e diritti umani, superando normative che tollerano pratiche coercitive e discriminazioni. Basata sulla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ  (CRPD), la Guida propone un cambiamento di paradigma, promuovendo approcci centrati sulla persona e sul supporto al processo decisionale;
  •  la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infine, ha sottolineato l’importanza della audizione diretta, da parte del giudice tutelare, del soggetto sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio (Corte EDU 8/10/ 2013 pronunciata sul ricorso n. 25367/11).

Sul piano nazionale, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24124 ha evidenziato l’urgenza di riformare il TSO, denunciando il mancato rispetto dei diritti procedurali della persona direttamente coinvolta e la superficialitĆ  del controllo giurisdizionale.

L’ordinanzaha sollevato rilevanti questioni di legittimitĆ  costituzionale, sottolineando le carenze della normativa attuale, che non garantisce adeguatamente il diritto all’informazione, alla partecipazione nei processi decisionali e alla difesa legale del soggetto interessato. Tali lacune sono ritenute in contrasto con la Costituzione (artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111).

La proposta nasce da un lungo e articolato confronto fra legali, associazioni di tutela e operatori del settore, stimolato da Michele Capano, legale di parte civile nel processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni, e arricchitosi con il contributo e l’esperienza storica dei gruppi di autotutela e di denuncia degli abusi psichiatrici.

Circa le ā€œdetenzioni sanitarieā€, si indicano come questioni rilevanti:

  • La mancanza di cultura/consapevolezza da parte degli operatori sanitari in ordine alla limitazione della libertĆ  personale che la ā€œdetenzione sanitariaā€ comporta

In questo quadro, la finalitĆ  “curativa” porta: a) a sottovalutare la fondamentale differenza fra trattamento volontario e non volontario; b) a vivere con fastidio e insofferenza ogni forma di vigilanza e controllo esterni.

Sul punto, nelle sue relazioni al Parlamento, Il Garante Nazionale insiste sulla carenza e la non sistematicitĆ  di dati disponibili ā€œper la disabitudine dei Dipartimenti di salute mentale all’osservazione di occhi esterniā€.

  • La pratica inefficacia dei meccanismi di controllo sul TSO individuati dalla legge 1978/833 e le criticita’ del TSO

La legge n. 833/1978 prevede che il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) sia soggetto a controllo attraverso l’ordinanza del Sindaco e la convalida del Giudice tutelare. Tuttavia, nella pratica questi meccanismi di controllo risultano inefficaci: i Sindaci approvano quasi sempre le richieste dei medici e i Giudici tutelari le convalidano sistematicamente. Il ricorso al tribunale, previsto dalla legge, ĆØ rarissimo a causa di prassi che rendono il controllo istituzionale praticamente assente. Ciò ha portato a rilevare numerose criticitĆ :

  1. Mancanza di indipendenza nella convalida medica: Il secondo parere richiesto dalla legge spesso proviene dallo stesso servizio sanitario, compromettendo l’indipendenza della valutazione
  2. Motivazioni generiche: La proposta di TSO ĆØ spesso formulata su moduli prestampati con motivazioni standardizzate e riferimenti generici ai disturbi comportamentali, senza una verifica concreta delle condizioni di legge
  3. Assenza di notifica e informazione: le persone direttamente coinvolte non vengono informate, nƩ notificate formalmente sul TSO o sullo stato del loro ricovero, il che rende impossibile esercitare il diritto di ricorso. Spesso il TSO viene presentato come trattamento volontario (TSV) pur mantenendo limitazioni della libertƠ personale
  4. Restrizioni alla comunicazione: In molti reparti SPDC, i pazienti non possono telefonare o ricevere visite, in violazione del diritto sancito dalla legge. ƈ prassi sequestrare i cellulari
  5. Mancata informazione sulle terapie: I pazienti non vengono informati sugli effetti e sulla natura delle terapie, che sono quasi esclusivamente farmacologiche
  6. Uso diffuso della contenzione: L’uso di mezzi di contenzione ĆØ una pratica comune in quasi tutti i reparti psichiatrici
  7. Controllo formale del Giudice tutelare: Il Giudice tutelare raramente incontra il paziente, limitandosi a un controllo documentale formale
  8. Ricoveri forzati senza provvedimento di TSO: Spesso le persone vengono condotte nei Pronto soccorso da forze dell’ordine senza un provvedimento formale, che viene redatto solo successivamente, giustificando il ricovero con lo “stato di necessitĆ ”.
  9. La conferma delle criticitĆ  nelle valutazioni espresse dai garanti che si sono occupati del tema

Per quanto il tema delle ā€œdetenzioni sanitarieā€ si affacci con una certa fatica nell’attivitĆ  dei Garanti regionali e del Garante nazionale, che si occupano anzitutto del monitoraggio e dell’attivitĆ  ispettiva concernenti le detenzioni carcerarie, cominciano ad esserci degli approfondimenti che confermano il quadro descritto.

Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ĆØ un organismo collegato al Consiglio d’Europa che, per quanto attiene specificamente l’ambito psichiatrico, ha svolto quattro visite in Italia, dal 2004 al 2022.

 Il Comitato ha un ruolo persuasivo nei confronti degli Stati, si limita ad ispezioni e segnala le criticitĆ  che rileva rispetto agli standard dei diritti fondamentali esistenti a livello europeo consacrati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le criticitĆ  vengono manifestate attraverso delle raccomandazioni inviate agli Stati.

Nelle Relazioni sulle visite in Italia dal 2004 al 2022 il CPT ha espresso una serie di Raccomandazioni specifiche sulle garanzie legali relative alla procedura del Trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico.

Le raccomandazioni all’Italia si sono andate ripetendo dal 2004 al 2022 perchĆ© il Comitato nelle visite registrava che nulla era cambiato.

La presenza dell’avvocato, l’udienza, il foglio informativo, la possibilitĆ  di visita, si tratta di diritti fondamentali della persona e di raccomandazioni che, alla luce del quadro normativo delineato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, vengono ritenute cruciali nell’ambito della coercizione psichiatrica e che aspettano di essere effettivamente attuate.

Sul tema dei trattamenti ed internamenti negli istituti psichiatrici, si ĆØ espresso anche il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ  (CRPD) il quale durante la sua 14a sessione tenutasi a settembre 2015 ha elaborato le ā€œLinee guida sull’articolo 14 della Convenzione sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ ā€.

ll Comitato ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ  (CRPD) ha espresso, giĆ  nel 2015, una chiara posizione contro il ricovero involontario e i trattamenti forzati delle persone con disabilitĆ . Nelle sue linee guida all’articolo 14 della Convenzione, ha sottolineato che tali pratiche costituiscono una privazione arbitraria della libertĆ  e violano i diritti di uguale riconoscimento davanti alla legge (art. 12) e di libertĆ  e sicurezza personale (art. 14).

Il Comitato ha affermato che i servizi sanitari, inclusi quelli per la salute mentale, devono basarsi sul consenso libero e informato della persona interessata, senza delegare il consenso a rappresentanti legali. Ha inoltre richiesto l’abolizione delle leggi che permettono il trattamento sanitario obbligatorio basato sulla disabilitĆ , evidenziando l’obbligo degli Stati di garantire decisioni autonome per tutte le persone, anche in situazioni di emergenza o crisi.

Nel 2016, il Comitato ha sollecitato l’Italia a riformare le normative vigenti per vietare la detenzione o il trattamento coatto legati alla disabilitĆ , raccomandando l’armonizzazione delle leggi nazionali con la Convenzione.

Tali posizioni ribadiscono l’urgenza di riformare il TSO in Italia, tutelando i diritti delle persone con disabilitĆ  psicosociale. La proposta si ispira alle raccomandazioni internazionali per ridurre il ricorso al TSO, limitandolo a extrema ratio. Introduce la difesa tecnica per garantire il contraddittorio e rafforzare il controllo della legalitĆ  della procedura, in linea con l’art. 13 della Costituzione. A differenza delle procedure penali, nel TSO non ĆØ previsto un controllo equivalente, nonostante comporti la privazione della libertĆ  e interventi forzati sul corpo, come la somministrazione di farmaci.

Per l’esecuzione del TSO, si vieta l’uso di strumenti di contenzione meccanica, si prevede la natura “aperta” dei reparti e si salvaguarda la possibilitĆ  di comunicazione del paziente con l’esterno, attraverso visite e mezzi di comunicazione. Inoltre, si valorizzano il monitoraggio e la sorveglianza del Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.

Le attuali modalitĆ  di attivazione ed esecuzione del TSO, che non includono la partecipazione del soggetto coinvolto, vengono profondamente ripensate per renderle più garantiste. L’obiettivo della riforma ĆØ ridefinire il TSO come uno strumento residuale e rispettoso dei diritti fondamentali della persona.

Tra le principali modifiche proposte vi sono:

  1. Obbligo di notifica del provvedimento di TSO a chi vi ĆØ sottoposto:
    Il provvedimento di TSO dovrĆ  essere notificato tempestivamente alla persona direttamente coinvolta e al suo rappresentante legale, includendo una spiegazione chiara delle ragioni del ricovero e delle modalitĆ  di ricorso. La mancata notifica comporterĆ  l’annullamento del provvedimento
  2. Garanzia di difesa legale obbligatoria e gratuita:
    Durante il procedimento, la persona direttamente coinvolta sarĆ  assistita da un rappresentante legale e potrĆ  presentare osservazioni e opposizioni. La presenza di un avvocato diventa obbligatoria per assicurare il diritto alla difesa
  3. Inserimento dello ā€œstato di necessitĆ ā€ quale elemento essenziale della proposta di TSO:
    Per giustificare l’urgenza degli interventi terapeutici sarĆ  necessario che il medico proponente prima e il convalidante poi, certifichino in che senso le ā€œgravi alterazioni psichicheā€ siano tali da configurarsi una situazione di stato di necessitĆ  ai sensi dell’art. 54 del c.p.; il disagio psichico di per sĆ© non potrĆ  costituire motivo sufficiente per giustificare il ricovero coatto
  4. Audizione obbligatoria della persona direttamente coinvolta:
    Il giudice tutelare sarĆ  tenuto a incontrare personalmente la persona entro un termine perentorio, al fine di verificare le condizioni effettive e la necessitĆ  del trattamento. Saranno garantiti strumenti di supporto per facilitare la partecipazione, come interpreti o mediatori
  5. Divieto esplicito di contenzione meccanica e farmacologica:
    La proposta propone il divieto di contenzione e l’apertura dei reparti, sancendo come inviolabile il diritto della persona sottoposta a TSO a comunicare con l’esterno
  6. Limite massimo di durata dei trattamenti involontari:
    La durata del TSO sarĆ  rigidamente limitata, con un massimo di due rinnovi consecutivi. Ogni proroga dovrĆ  essere motivata da nuove e specifiche circostanze, sottoposta a un controllo giurisdizionale rafforzato e notificata alla persona direttamente coinvolta
  7. Libero accesso delle associazioni di tutela presso i reparti psichiatrici
  8. Piena libertĆ  di comunicazione dei ricoverati con l’esterno
  9. Videosorveglianza nei reparti psichiatrici:
    Al fine di prevenire abusi e garantire la sicurezza, si prevede l’installazione di telecamere nelle aree comuni dei reparti psichiatrici. Le registrazioni saranno accessibili esclusivamente ad autoritĆ  indipendenti per finalitĆ  di controllo
  10. Esimente di responsabilitĆ  per i medici che applicano le norme previste dalla legge:
    Si intende cosƬ superare le remore e le paure espresse dagli operatori circa il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari a causa della ā€œposizione di garanziaā€ che diverse sentenze pongono in capo agli stessi nei confronti dei comportamenti dei loro pazienti ancorchĆ© involontari
  11. Ogni rinnovo del Trattamento Sanitario Obbligatorio deve essere comunicato immediatamente al ā€œGarante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertĆ  personaleā€:
    Il Garante medesimo inserirĆ , nella relazione annuale:
    a) un’anagrafe dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che hanno ospitato ricoverati in TSO;
    b) il rilievo statistico del numero di persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio nel corso dell’anno precedente per SPDC;
    c) l’indicazione del numero medio dei giorni di ricovero coatto per SPDC;
    d) l’aggregazione provinciale e regionale dei dati

Appendice: Link Utili

Di seguito i link ai siti ufficiali e ai documenti citati nella relazione:

Organismi Internazionali e Nazionali

  1. Comitato ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ  (CRPD)
    • Sito ufficiale: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd
    • Linee guida sulla deistituzionalizzazione:
      • Versione italiana su Informare un’H
      • PDF ufficiale tradotto
    • General Comment n. 1 sull’articolo 12 CRPD:
      • PDF – Articolo 12 Commento Generale
  2. Comitato CRPD – Linee guida sull’articolo 14 CRPD
    • Link diretto: https://www.ohchr.org/en/documents/reports/a7255-report-committee-rights-persons-disabilities-13th-through-16th-sessions
  3. Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT)
    • Sito ufficiale: https://www.coe.int/it/web/cpt/about-the-cpt
    • Rapporti sulle visite in Italia: https://www.coe.int/en/web/cpt/italy
  4. Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT)
    • Sito ufficiale: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt
    • General Comment n. 1 (2024) all’articolo 4 del Protocollo opzionale (luoghi di privazione della libertĆ ):
      • PDF del Commento Generale
  5. Organizzazione Mondiale della SanitĆ  (OMS)
    • Sito ufficiale: https://www.who.int/
    • Salute mentale, diritti umani e legislazione: linee guida e prassi
      • Salute mentale e legislazione
  6. Corte di Cassazione (Italia)
    • Ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024:
      • Documento ufficiale
      • Analisi su Sistema Penale

Materiale Aggiuntivo

  • Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitĆ  (CRPD):
    Documentazione ufficiale
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU):
    Sito ufficiale della CEDU

 

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Deposito in Cassazione della proposta di riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): invito alla stampa

Diritti alla Follia · 17/11/2024 · Lascia un commento

“Legalizzare” il TSO: adeguamento alla Costituzione e agli obblighi internazionali

 COMUNICATO STAMPA

L’associazione Radicale Diritti alla Follia annuncia un importante appuntamento: giovedƬ 21 novembre, alle ore 10:30, presso la Corte di Cassazione a Roma, avrĆ  luogo il deposito della proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). La proposta si propone di adeguare il TSO psichiatrico alla Costituzione italiana e agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia, sanando una situazione in cui l’applicazione reale del TSO si colloca fuori dai parametri di legge.

La proposta di riforma trae ispirazione dalla recente ordinanza n. 24124 della Corte di Cassazione, che ha evidenziato gravi violazioni dei diritti costituzionali e internazionali nella normativa attuale sul TSO.

 Oggi, il TSO si trova in una condizione di illegittimitĆ  sostanziale, non garantendo i diritti fondamentali delle persone coinvolte, come il diritto all’informazione, al contraddittorio e alla difesa.

La nostra proposta mira a riportare il TSO nell’alveo della legalitĆ , rendendolo conforme agli articoli della Costituzione italiana (artt. 2, 3,13,24, 32 e 111) e agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.

Invitiamo quindi i giornalisti interessati a partecipare e a dar voce a questa iniziativa.

La proposta di riforma si ispira a anni di lavoro portati avanti dall’Associazione Diritti alla Follia, spesso osteggiata dal mondo psichiatrico, giudiziario e istituzionale. Questa “legalizzazione” del TSO psichiatrico rappresenta una riforma necessaria per sanare decenni di violazioni sistematiche dei diritti umani, oggi evidenziate anche dalla Suprema Corte la quale ha evidenziato che la normativa vigente non garantisce:

  • Notifiche tempestive e trasparenti del provvedimento di TSO
  • Diritto al contraddittorio, per cui la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare.
  • Una piena tutela legale, tramite la nomina di un avvocato, anche d’ufficio.
  • EffettivitĆ  del controllo giurisdizionale, che deve esaminare non solo la correttezza formale, ma anche il merito del provvedimento.

Queste mancanze configurano un rischio di restrizioni arbitrarie della libertà personale, un tema che la Corte Costituzionale non potrà più eludere, anche alla luce delle raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT).

I punti fondamentali della proposta

La proposta avanzata da Diritti alla Follia riflette fedelmente le necessitĆ  emerse dal dibattito giuridico e sociale:

  1. Notifica tempestiva e completa: obbligo di notificare in modo chiaro e immediato il provvedimento di TSO, con documenti completi e indicazione delle possibilitĆ  di opposizione
  2. Inserimento dello ā€œstato di necessitĆ ā€ quale elemento essenziale della proposta di TSO: per giustificare l’urgenza degli interventi terapeutici sarĆ  necessario che il medico proponente prima e il convalidante poi, certifichino in che senso le ā€œgravi alterazioni psichicheā€ siano tali da configurarsi una situazione di stato di necessitĆ  ai sensi dell’art 54 del c.p.
  3. Diritto al contraddittorio: la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare in un’udienza, anche in luoghi di degenza adeguati
  4. Diritto di difesa: obbligo di nominare un avvocato, d’ufficio o di fiducia
  5. Rafforzamento del controllo giurisdizionale: esame non solo formale, ma anche sostanziale delle condizioni del diretto interessato

Questi punti si inseriscono in una tradizione di tutela dei diritti fondamentali che l’Associazione Diritti alla Follia porta avanti dal 2017, nonostante le resistenze e il disinteresse di molti settori istituzionali.

Vi invitiamo a partecipare per contribuire alla diffusione di questa iniziativa.

Per confermare la vostra presenza o per ulteriori informazioni:

  • Email: dirittiallafollia@gmail.com

Roma, 17 novembre 2024
Associazione Radicale Diritti alla Follia

Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO con legge attuale a fronteDownload
Proposta di riforma della procedura di applicazione del TSODownload
24124_2024_ORDINANZA INTERLOCUTORIADownload
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Sorpresa!? Il TSO ĆØ incostituzionale: dialogo su una controriforma – Webinar di ‘Diritti alla Follia’

Diritti alla Follia · 22/09/2024 · Lascia un commento

La legge sul Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) ĆØ incostituzionale? ƈ questo uno dei temi centrali che affronteremo nel prossimo webinar organizzato dall’Associazione Radicale Diritti alla Follia. Partendo dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27413/2023 https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2024/09/24124_2024_ORDINANZA-INTERLOCUTORIA-1.pdf , che ha sollevato dubbi rilevanti sulla legittimitĆ  costituzionale delle attuali norme del TSO, discuteremo dell’urgenza di una riforma per garantire la piena tutela dei diritti delle persone direttamente coinvolte.

Dettagli dell’evento:

  • Data: 2 ottobre 
  • Ora: 16:00 
  • šŸ“ In diretta su: https://www.facebook.com/DirittiallaFollia

Durante l’incontro, analizzeremo sia l’ordinanza della Corte di cassazione, sia la proposta di legge avanzata dalla nostra associazione per la riforma del TSO. L’obiettivo ĆØ rendere il Trattamento Sanitario Obbligatorio una misura che rispetti pienamente i diritti fondamentali della persona coinvolta nella procedura. I temi principali includono:

– Diritto all’informazione tempestiva: La persona deve essere immediatamente informata delle ragioni del suo TSO, della sua durata e delle opzioni di ricorso.

– Diritto al contraddittorio e alla difesa: ƈ essenziale assicurare che ogni individuo sottoposto a TSO possa avere una difesa legale obbligatoria e gratuita, per garantire una vera rappresentanza legale e un controllo giudiziario effettivo.

– Rafforzamento della tutela giurisdizionale: Occorre migliorare i meccanismi di controllo da parte delle autoritĆ  competenti, evitando convalide automatiche e rafforzando il monitoraggio tramite il Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.

Interventi previsti:

– Michele Capano, presidente di ā€˜Diritti alla Follia’

– Alessandro Attilio Negroni, giurista e professore di Filosofia del Diritto presso l’UniversitĆ  di Genova 

– Gioacchino Di Palma, avvocato 

– Alberto Brugnettini, vicepresidente del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani 

La necessitĆ  di una riforma

La legge del 1978 che regola il TSO presenta molte lacune, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 27413/2023. Le persone sottoposte a TSO non sono adeguatamente coinvolte nel processo decisionale e spesso non ricevono una comunicazione chiara e tempestiva sulla loro condizione.

I controlli da parte delle autoritĆ , come Sindaco e Giudice Tutelare, spesso si limitano a mere formalitĆ .

 Di conseguenza, il TSO diventa una limitazione della libertĆ  personale senza un vero contraddittorio.

L’uso della contenzione e la mancanza di comunicazione con l’esterno aggravano ulteriormente la situazione.

Principali criticitĆ  dell’attuale sistema:

1. Mancanza di consapevolezza tra gli operatori sanitari: Il TSO viene spesso considerato una procedura medica di routine, senza riconoscere le sue gravi implicazioni legali.

2. Inefficacia del controllo: Le richieste di TSO sono approvate quasi automaticamente, senza un esame approfondito delle reali necessitĆ  della persona.

3. Mancanza di informazione: Le persone sottoposte a TSO spesso non conoscono le ragioni del loro ricovero e non sono informate adeguatamente sui trattamenti che ricevono.

4. Uso di misure coercitive: Pratiche come la contenzione meccanica e farmacologica sono ampiamente utilizzate, anche in mancanza del consenso informato del paziente, in violazione dei diritti delle persone direttamente coinvolte.

 La Proposta di Riforma di ‘Diritti alla Follia’

Per affrontare questi problemi, l’Associazione ā€˜Diritti alla Follia’ ha avanzato una proposta di riforma che mira a garantire maggiore trasparenza e garanzie per le persone sottoposte a TSO. Tra le modifiche principali proposte:

1. Notifica obbligatoria del provvedimento di TSO: Ogni persona sottoposta a TSO deve ricevere una comunicazione immediata e chiara del provvedimento, con indicazione delle motivazioni e delle possibilitĆ  di ricorso.

2. Difesa legale obbligatoria e gratuita: Il diritto alla difesa ĆØ fondamentale. Chi ĆØ sottoposto a TSO deve poter nominare un avvocato di fiducia o ricevere una difesa d’ufficio per garantire un controllo giurisdizionale effettivo.

3. Limite ai rinnovi del TSO: La proposta introduce un limite ai rinnovi del TSO, stabilendo che il trattamento possa essere rinnovato solo una volta. Questo evita che la misura si prolunghi per periodi indefiniti, garantendo un controllo più rigoroso

4. Stato di necessitĆ  come condizione essenziale del TSO: La proposta di TSO deve dimostrare l’urgenza dell’intervento, in conformitĆ  con l’art. 54 del codice penale, giustificando la necessitĆ  del trattamento come extrema ratio.

5. Divieto di contenzione meccanica e farmacologica: Viene proposto un divieto esplicito dell’uso di strumenti coercitivi.

6. Installazione di telecamere nei reparti psichiatrici: Per garantire maggiore trasparenza e tutela, ĆØ previsto l’obbligo di installare telecamere di sorveglianza nei reparti di psichiatria, le cui registrazioni saranno soggette a norme stringenti sulla privacy e utilizzabili solo per garantire il rispetto dei diritti delle persone ricoverate.

Unisciti a noi in diretta il 2 ottobre su Facebook https://www.facebook.com/DirittiallaFollia e partecipa a questo importante dibattito. Il cambiamento ĆØ possibile solo se ne siamo parte!

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Comunicato stampa: Cassazione: riforma urgente del TSO, svolta in linea con la proposta di ‘Diritti alla Follia’

Diritti alla Follia · 11/09/2024 · Lascia un commento

Era ora: la Cassazione conferma l’urgenza di riformare il TSO, in linea con la proposta dell’Associazione Radicale ā€˜Diritti alla Follia’, che da anni – tra l’ostilitĆ  dell’intero mondo psichiatrico, giudiziario ed istituzionale –  sottolinea l’incostituzionalitĆ  della norma.

L’associazione Radicale ā€˜Diritti alla Follia’ sottolinea l’importanza (seppure la tardivitĆ ) della recente ordinanza n. 24124 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che ha sollevato rilevanti questioni di legittimitĆ  costituzionale in merito al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Questa decisione conferma l’esigenza di una revisione profonda delle norme attuali, per garantire una tutela effettiva dei diritti delle persone sottoposte a TSO, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.

L’ordinanza riconosce chiaramente come l’attuale normativa sul TSO, basata sugli articoli 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978, sia carente nel garantire al diretto interessato il diritto all’informazione tempestiva e alla partecipazione attiva nei processi decisionali. La Cassazione evidenzia che tali lacune compromettono il diritto di autodeterminazione e di difesa del diretto interessato, rappresentando un potenziale rischio di restrizioni arbitrarie della libertĆ  personale.

Questa riflessione non ĆØ isolata. L’ordinanza rispecchia infatti le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) all’Italia in tema di TSO, ribadendo l’importanza di un maggiore coinvolgimento del diretto interessato nel percorso decisionale. In questo contesto, la proposta di riforma avanzata da ā€˜Diritti alla Follia’ disponibile al seguente link https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/ emerge come una soluzione non solo necessaria, ma anche la più garantista, rispetto alle attuali esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

La Corte rileva la non conformitĆ  alla Costituzione della Repubblica (artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111, nonchĆ© all’ art. 117 in relazione agli artt. 6 e 134 CEDU) per la mancata previsione ā€œdella notifica dei provvedimenti, nonchĆ© di passaggi procedimentali a garanzia del diritto al contraddittorio, alla difesa e ad un ricorso tempestivo ed effettivo avverso decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libertĆ  personale, compresa l’ audizione del soggetto interessatoā€.

Le garanzie proposte dal 2017 dall’Associazione Radicale ā€˜Diritti alla Follia’ (accolte con indifferenza e scherno generali) si rivelano in linea con le valutazioni della Suprema Corte.

Tali indicazioni sono perfettamente in linea con la proposta elaborata dall’associazione ā€˜Diritti alla Follia’ che – in sintesi, prevede tra l’altro:

1. Notifica tempestiva e completa: assicurare che il diretto interessato riceva una notifica chiara, immediata e comprensibile del provvedimento sindacale che ordina il TSO e dei documenti che lo supportano (proposta di un medico, conferma del secondo medico, decreto del giudice tutelare), insieme alla possibilitĆ  di opporsi o richiederne la revoca prima che il trattamento sia convalidato;

2. Diritto al contraddittorio: garantire che il diretto interessato venga sempre ascoltato direttamente in udienza dal Giudice tutelare chiamato a convalidare l’ordinanza di TSO, se necessario con appositi spazi nei luoghi di degenza;

3. Diritto di difesa: prevedere la necessaria nomina di un avvocato (d’ufficio se non di fiducia) per garantire una tutela legale piena anche in situazioni di incapacitĆ  temporanea;

4. EffettivitĆ  della tutela giurisdizionale: rafforzare il controllo giurisdizionale, oggi limitato alla correttezza formale della procedura, ma anche sul merito del provvedimento, valutando attentamente le condizioni specifiche del diretto interessato, se necessario con l’ausilio di consulenti

La proposta ĆØ stata sottoposta da anni all’attenzione di partiti e di parlamentari, del mondo psichiatrico, dell’associazionismo che a vario titolo si muove attorno alla cosiddetta ā€œsalute mentaleā€. Le unanimi reazioni sono state rappresentate talora da un assordante silenzio alla nostra richiesta di interlocuzione, talaltre (dalla SIP, SocietĆ  Italiana di Psichiatria, con un articolo pubblicato  su ā€˜Quotidiano Sanità’ nel 2017 a firma del suo Presidente, disponibile al seguente link  https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52756 , alla cosiddetta psichiatria ā€œprogressistaā€ di Psichiatria Democratica e dei ā€œtriestiniā€ autonominatisi custodi dell’ortodossia ā€œbasaglianaā€) di aperta ostilitĆ .

Ci si ĆØ detto che attaccavamo un modello che ci ĆØ internazionalmente invidiato, che si trattava della migliore legge concepibile, che dovevamo contemperare il ā€œdiritto alla saluteā€ del malato con la procedura giuridica del TSO, senza blaterare di garanzie che avrebbero intralciato il lavoro dei medici. Lo dicano adesso ai Giudici della Prima Sezione della Suprema Corte (destatisi da un sonno quarantennale), lo dicano alla Corte Costituzionale chiamata ad una importante sentenza (speriamo finalmente seria e coraggiosa) che – tuttavia – non può eludere la funzione che spetta al legislatore, e che l’Associazione Radicale ā€˜Diritti alla Follia’ continuerĆ  a sollecitare nei prossimi mesi, magari con l’aiuto dei cittadini che vorranno unirsi a quest’ impegno.

Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Roma, 11 settembre 2024

Associazione ā€˜Diritti alla Follia’


ORDINANZA INTERLOCUTORIA
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Trattamento sanitario obbligatorio, alla Consulta la mancata informazione del ā€œpazienteā€: violato il diritto di difesa | NT+ Diritto

Trattamento Sanitario Obbligatorio, ora la parola passa alla Corte Costituzionale  – Quotidiano SanitĆ 

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I numeri dei Trattamenti sanitari obbligatori: ā€˜Diritti alla Follia’ richiede chiarimenti al Ministero della Salute e alla SocietĆ  Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

Diritti alla Follia · 28/10/2023 · Lascia un commento

I numeri dei Trattamenti sanitari obbligatori: ‘Diritti alla Follia’ richiede chiarimenti al Ministero della Salute e alla SocietĆ  Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

Lo scorso luglio, l’associazione ‘Diritti alla Follia’, insieme ad altre associazioni, ha inviato delle domande al Ministero della Salute e alla SocietĆ  Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP). Non pervenne alcuna risposta.
Nello svolgimento delle proprie attivitĆ  l’associazione ha preso in esame il ā€œRapporto salute mentale del 2021ā€, pubblicato nel 2022, a cura del Ministero della Salute, individuando in esso alcuni elementi rispetto ai quali si ĆØ avvertita la necessitĆ  di chiarimenti.
In merito ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO), si rileva, come evidenziato dallo stesso Ministero (vedasi il documento di sintesi del Tavolo tecnico salute mentale di maggio 2021), che la scelta di utilizzare le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) quale fonte di rilevazione degli stessi, porti a sottostimarne il numero e sia suscettibile di produrre errori sistematici nella descrizione del fenomeno.
Qui di seguito le domande inoltrate:
• Qual ĆØ il numero dei TSO effettivamente eseguiti durante la degenza, sebbene non nella fase finale della stessa, e che dunque non figurano nelle SDO?
• Quanti TSO vengono trasformati in trattamenti sanitari volontari (TSV) e viceversa?
• Nel conteggio sono compresi i TSO extra ospedalieri? ƈ possibile avere il dato disaggregato degli stessi?

Considerando che nel 2016 il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ  ha espresso preoccupazione per la mancanza, nel nostro Paese, di dati sui trattamenti sanitari somministrati senza il consenso libero e informato della persona con disabilitĆ  (Osservazioni Conclusive al primo Rapporto dell’Italia sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĆ , punto 63), si ĆØ chiesto:
• Qual ĆØ il numero dei ā€œTSVā€ autorizzati da terzi (familiari, caregiver, amministratori di sostegno, curatori, tutori)?

In occasione dell’evento organizzato a Modena denominato ‘MĆ t settimana della salute mentale’ ottobre 2023 https://fb.watch/nYKAipf8cP/ la dott.ssa Nadia Magnani, Segretaria della SIEP, ha illustrato il quaderno SIEP n.10 (Gli orizzonti diseguali della Salute Mentale in Italia di F. Starace & F. Giovinazzi) https://siep.it/wp-content/uploads/2023/06/QEP-10-2023.pdf e, nell’introdurre il suo intervento, riguardo ai dati nazionali sui Trattamenti sanitari obbligatori (TSO), ha affermato:
“I dati del Sistema Informativo della Salute Mentale (SISM) vengono registrati dalle SDO (Schede Dimissioni Ospedaliere); le SDO non rilevano alcuni dati, per esempio i Trattamenti sanitari volontari (TSV) che si trasformano in TSO in degenza; non rilevano i TSO extraospedalieri, e non rilevano gli ASO”.

Se il Ministero, che raccoglie e analizza i dati attraverso il SISM (Sistema Informatico Salute Mentale), conferma che le SDO sono uno strumento di rilevazione suscettibile di errori sistemaci e la SIEP conferma che i dati sui TSO sono parziali, perchƩ non si provvede a ricercare altri strumenti per la rilevazione di questi dati? PerchƩ non si richiede che vengano inseriti i TSV che diventano TSO in degenza e i TSO extraospedalieri nel totale dei TSO ? Cosa si teme ? Che il numero dei TSO risulti maggiore di quello comunicato?
Inoltre, ci si chiede se vengano conteggiati quei ricoveri per ‘stato di necessitĆ ’ (art 54 cp) che spesso, in degenza, si trasformano in TSO.
L’associazione ‘Diritti alla Follia’

 

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