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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Vizio di mente

Dall’imputabilitĆ  alla capacitĆ  di colpa

Diritti alla Follia · 16/08/2026 · Lascia un commento

Per un nuovo modo di pensare responsabilitĆ  penale, cura e controllo

Dott. Andrea Michelazzi psichiatra, membro del direttivo  Associazione Diritti alla Follia

Il sistema penale italiano continua a fondare l’imputabilitĆ  sulla capacitĆ  di intendere e di volere, secondo una costruzione che risale al Codice Rocco. Questo modello ha avuto una propria coerenza storica, ma ha progressivamente favorito una centralitĆ  della diagnosi psichiatrica nell’accertamento delle condizioni soggettive della responsabilitĆ . Il problema non ĆØ che la psichiatria abbia formalmente sostituito il giudice: il giudizio sulla responsabilitĆ  resta giuridico. Il punto ĆØ piuttosto che una questione normativa – se e in quale misura sia possibile rimproverare una persona per il fatto commesso – tende spesso a essere ricostruita attraverso categorie prevalentemente cliniche.

Da qui nasce la proposta di assumere come nuovo oggetto dell’accertamento la Ā«capacitĆ  di colpaĀ». Non si tratta di una nuova diagnosi nĆ© di una semplice riformulazione della capacitĆ  di intendere e di volere. La domanda centrale cambia: non soltanto Ā«quale infermitĆ  era presente?Ā», ma Ā«in quale misura quella persona, in quelle concrete condizioni, era in grado di comprendere il significato normativo della propria condotta e di autodeterminarsi rispetto ad esso?Ā».

Una responsabilitĆ  graduabile

La capacitĆ  di colpa riguarda la concreta possibilitĆ  di muovere all’autore un rimprovero giuridico. A differenza dell’imputabilitĆ  tradizionale, collegata alla capacitĆ  di intendere e di volere, essa concentra l’attenzione sul rapporto tra la persona, la condotta e la norma violata. Comprendere il significato normativo non significa possedere una conoscenza tecnica del codice penale: significa poter cogliere il valore giuridico e sociale dell’azione e utilizzare la rappresentazione del dovere giuridico come effettivo criterio di orientamento della propria decisione.

Questa capacitĆ  non viene pensata come necessariamente dicotomica. Può essere piena, significativamente ridotta o annullata. L’annullamento esclude il rimprovero penale; una riduzione significativa comporta una corrispondente graduazione della responsabilitĆ . Disturbi psichiatrici, deficit neurocognitivi, dipendenze, alterazioni emotive, etĆ , condizioni sociali, culturali o relazionali possono incidere sull’autodeterminazione, ma nessuno di questi fattori determina automaticamente una diminuzione della responsabilitĆ . Ciò che conta ĆØ la loro concreta incidenza sulla possibilitĆ  di comprendere il significato normativo della condotta e di orientare le proprie scelte.

Più saperi, ma la decisione resta al giudice

Una simile valutazione non può essere affidata a una sola disciplina. Psichiatria, psicologia, neuroscienze, criminologia, sociologia, antropologia e servizio sociale possono offrire elementi conoscitivi differenti. L’équipe multidisciplinare ricostruisce le condizioni concrete nelle quali la decisione ĆØ maturata; non stabilisce però il grado di colpevolezza. Spetta esclusivamente al giudice attribuire significato giuridico a quegli elementi, determinare il grado della capacitĆ  di colpa e formulare il giudizio di rimproverabilitĆ .

Questa distinzione ĆØ decisiva anche per evitare un equivoco: superare il paradigma prevalentemente medico non significa marginalizzare la psichiatria. Significa ricondurla al proprio specifico ambito conoscitivo, evitando che una diagnosi diventi, da sola, criterio di responsabilitĆ . L’analisi clinica, psicologica e criminologica rimane inoltre essenziale nella fase esecutiva, quando occorre individuare il percorso più appropriato: terapeutico, riabilitativo, educativo, assistenziale oppure caratterizzato da supervisione e controllo.

Superare il doppio binario

La proposta investe quindi anche il sistema sanzionatorio. Nel modello tradizionale, alla distinzione tra imputabile e non imputabile corrisponde quella tra pena e misura di sicurezza. La capacitĆ  di colpa separa invece due problemi: da un lato la responsabilitĆ  per il fatto, dall’altro le modalitĆ  con cui la risposta dell’ordinamento deve essere eseguita. Il superamento del doppio binario non significa uniformare tutti i percorsi, ma assoggettarli a principi comuni di legalitĆ , proporzionalitĆ , individualizzazione, temporaneitĆ  ed extrema ratio.

Questa impostazione non riguarda soltanto la cosiddetta follia. La distinzione tra responsabilitƠ personale e modalitƠ esecutive dovrebbe valere per qualsiasi autore di reato, indipendentemente dalla presenza di una diagnosi. La cura deve essere scelta perchƩ risponde a un bisogno terapeutico; il controllo perchƩ ricorrono specifici presupposti giuridici; la pena perchƩ proporzionata al fatto e al grado di responsabilitƠ. Condizioni soggettive come disabilitƠ o dipendenza non possono, da sole, trasformarsi nel titolo per una maggiore restrizione della libertƠ.

Dalla ā€œpersona pericolosaā€ al rischio concreto di reiterazione

Un ulteriore passaggio riguarda la pericolositĆ  sociale. La tutela della collettivitĆ  resta un’esigenza essenziale, ma non dovrebbe dipendere dalla qualificazione complessiva di una persona come Ā«pericolosaĀ». La proposta ĆØ di ricondurre il rischio di reiterazione a comportamenti concreti e a indici normativamente tipizzati, verificati dal giudice nella loro attualitĆ  e periodicamente riesaminati. Tali indici avrebbero carattere indiziario, non potrebbero produrre presunzioni automatiche e non costituirebbero il fondamento della pena detentiva.

Essi rileverebbero, piuttosto, per l’eventuale applicazione di modalitĆ  esecutive caratterizzate da un livello più elevato di controllo. Nel modello proposto, queste ultime sarebbero circoscritte ai casi tassativamente previsti e, in particolare, ai reati contro la persona, evitando che la semplice reiterazione di reati patrimoniali o condotte legate alla marginalitĆ  o alla dipendenza possa condurre, proprio per la condizione soggettiva dell’autore, a un regime speciale ad elevato controllo.

Una prospettiva compatibile con i diritti

La capacitĆ  di colpa tenta, in definitiva, di tenere insieme esigenze che spesso vengono presentate come contrapposte: responsabilitĆ  personale e non discriminazione, tutela della collettivitĆ  e libertĆ  individuale, sapere scientifico e decisione giuridica. La CRPD non offre una teoria penalistica della responsabilitĆ , ma il suo paradigma di dignitĆ , autonomia e non discriminazione impone di interrogarsi criticamente sugli automatismi che collegano diagnosi, irresponsabilitĆ  e restrizione della libertĆ .

Il passaggio proposto è allora da una responsabilità costruita attorno a categorie soggettive a un giudizio individualizzato sulla concreta possibilità di comprendere la norma e autodeterminarsi; e, parallelamente, da una persona qualificata come pericolosa a condizioni concrete e attuali che, solo nei casi stabiliti dalla legge, possano giustificare specifiche forme di controllo. Non meno responsabilità, dunque, ma una responsabilità più rigorosamente personale; non meno tutela della collettività, ma una tutela sottoposta alle garanzie proprie dello Stato costituzionale di diritto.

Approfondimenti:

Riforma del Sistema Sanzionatorio Penale TrisDownload
La capacitĆ  di colpa come nuovo oggetto dell’accertamento della responsabilitĆ  penaleDownload
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La truffa delle etichette della ā€˜LibertĆ  vigilata’

Diritti alla Follia · 31/12/2023 · Lascia un commento

Lettera aperta dell’associazione ‘Diritti alla Follia’ alle istituzioni competenti

al Collegio del Garante nazionale delle persone
private della libertĆ  personale e ristrette

al portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali
dott. Samuele Ciambriello

al Collegio dei Dipartimenti salute mentale

al Ministero della Giustizia

p.c. al Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT)
Dott. Christian Loda

p.c. al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilitĆ  (CRPD)

Oggetto: Manifesta condizione di tipo detentivo e incompatibilitĆ  della stessa con la misura di sicurezza della ā€˜libertĆ  vigilata’

Egregi destinatari,
la scrivente associazione radicale ā€˜Diritti alla Follia’ ĆØ nata nel 2018 dandosi statutariamente l’obiettivo di impegnarsi sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone sottoposte:
1) a varie forme di coercizione in ambito psichiatrico;
2) ai cosiddetti istituti di protezione dell’individuo (tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
3) alle misure di sicurezza per i soggetti non imputabili.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso:
1) l’elaborazione di disegni di riforma finalizzati ad introdurre elementi di maggiore tutela e garanzia della persona nell’ambito delle procedure coercitive in ambito psichiatrico;
2) esposti, su casi individuali come su problematiche di sistema, ad Istituzioni di vigilanza e monitoraggio sul piano nazionale ed internazionale;
3) campagne di informazione e sensibilizzazione su tali temi

 

Gli istituti civilistici dell’interdizione e dell’amministrazione di sostegno – che riguardano la quasi totalitĆ  delle persone dichiarate socialmente pericolose e perciò destinatarie di una misura di sicurezza – non consentono alla persona di agire in giudizio autonomamente sia nell’ambito dei procedimenti civili che nell’ambito dei procedimenti penali, ivi compresa la nomina del difensore di fiducia che ĆØ fatta dal tutore/AdS.
La legge 2014/81, che ha riformato da ultimo le misure di sicurezza per i non imputabili, prevede una misura di sicurezza detentiva: la REMS (residenza esecuzione misura sicurezza) ed una misura di sicurezza non detentiva: la libertĆ  vigilata. A riguardo:
1) la libertĆ  vigilata ĆØ prevista per un tempo indefinito, potendo essere rinnovata senza alcun limite in rapporto alla valutazione della perdurante pericolositĆ  sociale di un individuo;
2) la libertĆ  vigilata ĆØ nella realtĆ  essa stessa una misura di sicurezza detentiva, giacchĆ© da un lato la Corte di Cassazione italiana ritiene compatibile con la libertĆ  vigilata la prescrizione dell’obbligo di risiedere di notte in una struttura sanitaria, e dall’altro lato le strutture sanitarie sono governate da ā€œRegolamenti interniā€ che vietano (oltre all’uso cellulari etc…) le uscite anche diurne (se non previa specifica autorizzazione ed essendo accompagnati da operatori).
Dunque in Italia ĆØ possibile, in ragione della propria disabilitĆ  e presunta pericolositĆ , essere totalmente privati della propria libertĆ  per un tempo indefinito.

La libertà vigilata è statisticamente importante, poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi.
Alla persona in stato di libertĆ  vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati. La libertĆ  vigilata si traduce sistematicamente in una indebita condizione di detenzione per le migliaia di persone che vi sono coinvolte.
Il dibattito pubblico ĆØ concentrato sugli ā€˜ospiti’ delle REMS, e sul funzionamento delle stesse, a fronte di un’assoluta indifferenza – nonostante i numeri ben più alti – verso le condizioni vissute dai ā€˜liberi vigilati’ (vedi doc. allegato).

La disciplina e la pratica esecuzione delle misure di sicurezza per i non imputabili presenta delle lacune e dei vuoti di tutela. Essa ĆØ indefinita nei contorni ed ĆØ potenzialmente perpetua nei rinnovi: ciò di fatto consente il perpetuarsi di forme di ā€œergastolo biancoā€ a carico degli incapaci di intendere e di volere.
La previsione di determinati precetti deve necessariamente tenere in considerazione la natura non detentiva della misura di sicurezza della libertĆ  vigilata, in caso contrario saremmo dinanzi ad una vera e propria ā€œtruffa delle etichetteā€. Applicare una determinata misura colorandola con i tratti tipi di un’altra costituirebbe, infatti, una grave violazione di legge ancorchĆ© una restrizione non giustificata alla libertĆ  di movimento, costituzionalmente garantita. Nel 2013, la Suprema Corte scriveva che ā€œl’imposizione di prescrizioni non può giungere a modificare la natura della misura di sicurezza (della libertĆ  vigilata) che si contraddistingue -come indica la sua stessa denominazione- per una condizione di libertĆ  del soggetto, cioĆØ di non detenzione e non ricovero obbligatorio presso determinate struttureā€ (I sez., 11.06.2013, n. 26702).

E’ necessario, pertanto, verificare, di volta in volta, se le prescrizioni, in concreto applicate, in ragione della pericolositĆ  sociale del prevenuto, possano mascherare una misura detentiva in luogo di una non detentiva formalmente irrogata.
Siamo di fronte, all’evidenza, della privazione, a carico del soggetto interessato, di ogni possibilitĆ  di godere di momenti di libertĆ , autenticamente definibile come tale: cioĆØ di muoversi ed uscire senza accompagnamento e senza autorizzazione, sia pure in orari definiti e restando reperibile.
La Corte di Cassazione, attraverso varie pronunce ha tracciato il discrimen fra libertĆ  vigilata legittima e illegittima. Per valutare la legittimitĆ  o meno della misura, ĆØ necessario andare oltre l’etichetta che gli ĆØ stata attribuita dal giudice che l’ha applicata, andando ad indagare sulle prescrizioni e valutandone la portata afflittiva.

Associazione ā€˜Diritti alla Follia’

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