• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale

Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

  • HOME
  • ASSOCIAZIONE
    • Chi siamo
    • Consiglio direttivo
    • Aree tematiche
    • Lo statuto
  • CAMPAGNE
  • PROPOSTE DI RIFORMA
    • Vai alle proposte di riforma
    • Petizioni
  • BLOG
  • EVENTI
  • PUBBLICAZIONI
    • Bibliografia
    • Documenti scaricabili
  •  DONAZIONI 
  •  ISCRIVITI 
  • CONTATTI
  • Show Search
Hide Search

Vizio di mente

Dall’imputabilità alla capacità di colpa

Diritti alla Follia · 16/08/2026 · Lascia un commento

Per un nuovo modo di pensare responsabilità penale, cura e controllo

Dott. Andrea Michelazzi psichiatra, membro del direttivo  Associazione Diritti alla Follia

Il sistema penale italiano continua a fondare l’imputabilità sulla capacità di intendere e di volere, secondo una costruzione che risale al Codice Rocco. Questo modello ha avuto una propria coerenza storica, ma ha progressivamente favorito una centralità della diagnosi psichiatrica nell’accertamento delle condizioni soggettive della responsabilità. Il problema non è che la psichiatria abbia formalmente sostituito il giudice: il giudizio sulla responsabilità resta giuridico. Il punto è piuttosto che una questione normativa – se e in quale misura sia possibile rimproverare una persona per il fatto commesso – tende spesso a essere ricostruita attraverso categorie prevalentemente cliniche.

Da qui nasce la proposta di assumere come nuovo oggetto dell’accertamento la «capacità di colpa». Non si tratta di una nuova diagnosi né di una semplice riformulazione della capacità di intendere e di volere. La domanda centrale cambia: non soltanto «quale infermità era presente?», ma «in quale misura quella persona, in quelle concrete condizioni, era in grado di comprendere il significato normativo della propria condotta e di autodeterminarsi rispetto ad esso?».

Una responsabilità graduabile

La capacità di colpa riguarda la concreta possibilità di muovere all’autore un rimprovero giuridico. A differenza dell’imputabilità tradizionale, collegata alla capacità di intendere e di volere, essa concentra l’attenzione sul rapporto tra la persona, la condotta e la norma violata. Comprendere il significato normativo non significa possedere una conoscenza tecnica del codice penale: significa poter cogliere il valore giuridico e sociale dell’azione e utilizzare la rappresentazione del dovere giuridico come effettivo criterio di orientamento della propria decisione.

Questa capacità non viene pensata come necessariamente dicotomica. Può essere piena, significativamente ridotta o annullata. L’annullamento esclude il rimprovero penale; una riduzione significativa comporta una corrispondente graduazione della responsabilità. Disturbi psichiatrici, deficit neurocognitivi, dipendenze, alterazioni emotive, età, condizioni sociali, culturali o relazionali possono incidere sull’autodeterminazione, ma nessuno di questi fattori determina automaticamente una diminuzione della responsabilità. Ciò che conta è la loro concreta incidenza sulla possibilità di comprendere il significato normativo della condotta e di orientare le proprie scelte.

Più saperi, ma la decisione resta al giudice

Una simile valutazione non può essere affidata a una sola disciplina. Psichiatria, psicologia, neuroscienze, criminologia, sociologia, antropologia e servizio sociale possono offrire elementi conoscitivi differenti. L’équipe multidisciplinare ricostruisce le condizioni concrete nelle quali la decisione è maturata; non stabilisce però il grado di colpevolezza. Spetta esclusivamente al giudice attribuire significato giuridico a quegli elementi, determinare il grado della capacità di colpa e formulare il giudizio di rimproverabilità.

Questa distinzione è decisiva anche per evitare un equivoco: superare il paradigma prevalentemente medico non significa marginalizzare la psichiatria. Significa ricondurla al proprio specifico ambito conoscitivo, evitando che una diagnosi diventi, da sola, criterio di responsabilità. L’analisi clinica, psicologica e criminologica rimane inoltre essenziale nella fase esecutiva, quando occorre individuare il percorso più appropriato: terapeutico, riabilitativo, educativo, assistenziale oppure caratterizzato da supervisione e controllo.

Superare il doppio binario

La proposta investe quindi anche il sistema sanzionatorio. Nel modello tradizionale, alla distinzione tra imputabile e non imputabile corrisponde quella tra pena e misura di sicurezza. La capacità di colpa separa invece due problemi: da un lato la responsabilità per il fatto, dall’altro le modalità con cui la risposta dell’ordinamento deve essere eseguita. Il superamento del doppio binario non significa uniformare tutti i percorsi, ma assoggettarli a principi comuni di legalità, proporzionalità, individualizzazione, temporaneità ed extrema ratio.

Questa impostazione non riguarda soltanto la cosiddetta follia. La distinzione tra responsabilità personale e modalità esecutive dovrebbe valere per qualsiasi autore di reato, indipendentemente dalla presenza di una diagnosi. La cura deve essere scelta perché risponde a un bisogno terapeutico; il controllo perché ricorrono specifici presupposti giuridici; la pena perché proporzionata al fatto e al grado di responsabilità. Condizioni soggettive come disabilità o dipendenza non possono, da sole, trasformarsi nel titolo per una maggiore restrizione della libertà.

Dalla “persona pericolosa” al rischio concreto di reiterazione

Un ulteriore passaggio riguarda la pericolosità sociale. La tutela della collettività resta un’esigenza essenziale, ma non dovrebbe dipendere dalla qualificazione complessiva di una persona come «pericolosa». La proposta è di ricondurre il rischio di reiterazione a comportamenti concreti e a indici normativamente tipizzati, verificati dal giudice nella loro attualità e periodicamente riesaminati. Tali indici avrebbero carattere indiziario, non potrebbero produrre presunzioni automatiche e non costituirebbero il fondamento della pena detentiva.

Essi rileverebbero, piuttosto, per l’eventuale applicazione di modalità esecutive caratterizzate da un livello più elevato di controllo. Nel modello proposto, queste ultime sarebbero circoscritte ai casi tassativamente previsti e, in particolare, ai reati contro la persona, evitando che la semplice reiterazione di reati patrimoniali o condotte legate alla marginalità o alla dipendenza possa condurre, proprio per la condizione soggettiva dell’autore, a un regime speciale ad elevato controllo.

Una prospettiva compatibile con i diritti

La capacità di colpa tenta, in definitiva, di tenere insieme esigenze che spesso vengono presentate come contrapposte: responsabilità personale e non discriminazione, tutela della collettività e libertà individuale, sapere scientifico e decisione giuridica. La CRPD non offre una teoria penalistica della responsabilità, ma il suo paradigma di dignità, autonomia e non discriminazione impone di interrogarsi criticamente sugli automatismi che collegano diagnosi, irresponsabilità e restrizione della libertà.

Il passaggio proposto è allora da una responsabilità costruita attorno a categorie soggettive a un giudizio individualizzato sulla concreta possibilità di comprendere la norma e autodeterminarsi; e, parallelamente, da una persona qualificata come pericolosa a condizioni concrete e attuali che, solo nei casi stabiliti dalla legge, possano giustificare specifiche forme di controllo. Non meno responsabilità, dunque, ma una responsabilità più rigorosamente personale; non meno tutela della collettività, ma una tutela sottoposta alle garanzie proprie dello Stato costituzionale di diritto.

Approfondimenti:

Riforma del Sistema Sanzionatorio Penale TrisDownload
La capacità di colpa come nuovo oggetto dell’accertamento della responsabilità penaleDownload
Condividi:

La truffa delle etichette della ‘Libertà vigilata’

Diritti alla Follia · 31/12/2023 · Lascia un commento

Lettera aperta dell’associazione ‘Diritti alla Follia’ alle istituzioni competenti

al Collegio del Garante nazionale delle persone
private della libertà personale e ristrette

al portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali
dott. Samuele Ciambriello

al Collegio dei Dipartimenti salute mentale

al Ministero della Giustizia

p.c. al Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT)
Dott. Christian Loda

p.c. al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità (CRPD)

Oggetto: Manifesta condizione di tipo detentivo e incompatibilità della stessa con la misura di sicurezza della ‘libertà vigilata’

Egregi destinatari,
la scrivente associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ è nata nel 2018 dandosi statutariamente l’obiettivo di impegnarsi sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone sottoposte:
1) a varie forme di coercizione in ambito psichiatrico;
2) ai cosiddetti istituti di protezione dell’individuo (tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
3) alle misure di sicurezza per i soggetti non imputabili.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso:
1) l’elaborazione di disegni di riforma finalizzati ad introdurre elementi di maggiore tutela e garanzia della persona nell’ambito delle procedure coercitive in ambito psichiatrico;
2) esposti, su casi individuali come su problematiche di sistema, ad Istituzioni di vigilanza e monitoraggio sul piano nazionale ed internazionale;
3) campagne di informazione e sensibilizzazione su tali temi

 

Gli istituti civilistici dell’interdizione e dell’amministrazione di sostegno – che riguardano la quasi totalità delle persone dichiarate socialmente pericolose e perciò destinatarie di una misura di sicurezza – non consentono alla persona di agire in giudizio autonomamente sia nell’ambito dei procedimenti civili che nell’ambito dei procedimenti penali, ivi compresa la nomina del difensore di fiducia che è fatta dal tutore/AdS.
La legge 2014/81, che ha riformato da ultimo le misure di sicurezza per i non imputabili, prevede una misura di sicurezza detentiva: la REMS (residenza esecuzione misura sicurezza) ed una misura di sicurezza non detentiva: la libertà vigilata. A riguardo:
1) la libertà vigilata è prevista per un tempo indefinito, potendo essere rinnovata senza alcun limite in rapporto alla valutazione della perdurante pericolosità sociale di un individuo;
2) la libertà vigilata è nella realtà essa stessa una misura di sicurezza detentiva, giacché da un lato la Corte di Cassazione italiana ritiene compatibile con la libertà vigilata la prescrizione dell’obbligo di risiedere di notte in una struttura sanitaria, e dall’altro lato le strutture sanitarie sono governate da “Regolamenti interni” che vietano (oltre all’uso cellulari etc…) le uscite anche diurne (se non previa specifica autorizzazione ed essendo accompagnati da operatori).
Dunque in Italia è possibile, in ragione della propria disabilità e presunta pericolosità, essere totalmente privati della propria libertà per un tempo indefinito.

La libertà vigilata è statisticamente importante, poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi.
Alla persona in stato di libertà vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati. La libertà vigilata si traduce sistematicamente in una indebita condizione di detenzione per le migliaia di persone che vi sono coinvolte.
Il dibattito pubblico è concentrato sugli ‘ospiti’ delle REMS, e sul funzionamento delle stesse, a fronte di un’assoluta indifferenza – nonostante i numeri ben più alti – verso le condizioni vissute dai ‘liberi vigilati’ (vedi doc. allegato).

La disciplina e la pratica esecuzione delle misure di sicurezza per i non imputabili presenta delle lacune e dei vuoti di tutela. Essa è indefinita nei contorni ed è potenzialmente perpetua nei rinnovi: ciò di fatto consente il perpetuarsi di forme di “ergastolo bianco” a carico degli incapaci di intendere e di volere.
La previsione di determinati precetti deve necessariamente tenere in considerazione la natura non detentiva della misura di sicurezza della libertà vigilata, in caso contrario saremmo dinanzi ad una vera e propria “truffa delle etichette”. Applicare una determinata misura colorandola con i tratti tipi di un’altra costituirebbe, infatti, una grave violazione di legge ancorché una restrizione non giustificata alla libertà di movimento, costituzionalmente garantita. Nel 2013, la Suprema Corte scriveva che “l’imposizione di prescrizioni non può giungere a modificare la natura della misura di sicurezza (della libertà vigilata) che si contraddistingue -come indica la sua stessa denominazione- per una condizione di libertà del soggetto, cioè di non detenzione e non ricovero obbligatorio presso determinate strutture” (I sez., 11.06.2013, n. 26702).

E’ necessario, pertanto, verificare, di volta in volta, se le prescrizioni, in concreto applicate, in ragione della pericolosità sociale del prevenuto, possano mascherare una misura detentiva in luogo di una non detentiva formalmente irrogata.
Siamo di fronte, all’evidenza, della privazione, a carico del soggetto interessato, di ogni possibilità di godere di momenti di libertà, autenticamente definibile come tale: cioè di muoversi ed uscire senza accompagnamento e senza autorizzazione, sia pure in orari definiti e restando reperibile.
La Corte di Cassazione, attraverso varie pronunce ha tracciato il discrimen fra libertà vigilata legittima e illegittima. Per valutare la legittimità o meno della misura, è necessario andare oltre l’etichetta che gli è stata attribuita dal giudice che l’ha applicata, andando ad indagare sulle prescrizioni e valutandone la portata afflittiva.

Associazione ‘Diritti alla Follia’

Adulti_in_area_penale_esterna_31.10.23_G

Condividi:

Diritti alla follia

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL





Associazione diritti alla follia
Via Posidonia, 307 bis - 84129 - Salerno

Fondata il 25 luglio 2018 - dirittiallafollia@gmail.com

Copyright © 2026 * Tutti i diritti riservati

PRIVACY & COOKIE POLICY

VUOI RICEVERE VIA EMAIL AGGIORNAMENTI IMPORTANTI DA DIRITTI ALLA FOLLIA?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
GDPR - Trattamento dei dati personali
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirti l'esperienza più pertinente alla navigazione di questo sito memorizzando le tue preferenze. Cliccando “Accetta” acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Puoi visitare le impostazioni dei cookie per fornire un consenso personalizzato al trattamento dei tuoi dati. Puoi inoltre visionare la nostra Privacy Policy completa
Impostazione Cookie ACCETTA
Rivedi il tuo consenso ai cookie

Panoramica della privacy

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza mentre navighi attraverso il sito web. Tra questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati sul tuo browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base...
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checbox-analytics11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional11 monthsIl cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionale".
cookielawinfo-checbox-others11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri cookies non in categoria".
.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario".
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsIl cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta