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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Dall’imputabilità alla capacità di colpa

Diritti alla Follia · 16/08/2026 · Lascia un commento

Per un nuovo modo di pensare responsabilità penale, cura e controllo

Dott. Andrea Michelazzi psichiatra, membro del direttivo  Associazione Diritti alla Follia

Il sistema penale italiano continua a fondare l’imputabilità sulla capacità di intendere e di volere, secondo una costruzione che risale al Codice Rocco. Questo modello ha avuto una propria coerenza storica, ma ha progressivamente favorito una centralità della diagnosi psichiatrica nell’accertamento delle condizioni soggettive della responsabilità. Il problema non è che la psichiatria abbia formalmente sostituito il giudice: il giudizio sulla responsabilità resta giuridico. Il punto è piuttosto che una questione normativa – se e in quale misura sia possibile rimproverare una persona per il fatto commesso – tende spesso a essere ricostruita attraverso categorie prevalentemente cliniche.

Da qui nasce la proposta di assumere come nuovo oggetto dell’accertamento la «capacità di colpa». Non si tratta di una nuova diagnosi né di una semplice riformulazione della capacità di intendere e di volere. La domanda centrale cambia: non soltanto «quale infermità era presente?», ma «in quale misura quella persona, in quelle concrete condizioni, era in grado di comprendere il significato normativo della propria condotta e di autodeterminarsi rispetto ad esso?».

Una responsabilità graduabile

La capacità di colpa riguarda la concreta possibilità di muovere all’autore un rimprovero giuridico. A differenza dell’imputabilità tradizionale, collegata alla capacità di intendere e di volere, essa concentra l’attenzione sul rapporto tra la persona, la condotta e la norma violata. Comprendere il significato normativo non significa possedere una conoscenza tecnica del codice penale: significa poter cogliere il valore giuridico e sociale dell’azione e utilizzare la rappresentazione del dovere giuridico come effettivo criterio di orientamento della propria decisione.

Questa capacità non viene pensata come necessariamente dicotomica. Può essere piena, significativamente ridotta o annullata. L’annullamento esclude il rimprovero penale; una riduzione significativa comporta una corrispondente graduazione della responsabilità. Disturbi psichiatrici, deficit neurocognitivi, dipendenze, alterazioni emotive, età, condizioni sociali, culturali o relazionali possono incidere sull’autodeterminazione, ma nessuno di questi fattori determina automaticamente una diminuzione della responsabilità. Ciò che conta è la loro concreta incidenza sulla possibilità di comprendere il significato normativo della condotta e di orientare le proprie scelte.

Più saperi, ma la decisione resta al giudice

Una simile valutazione non può essere affidata a una sola disciplina. Psichiatria, psicologia, neuroscienze, criminologia, sociologia, antropologia e servizio sociale possono offrire elementi conoscitivi differenti. L’équipe multidisciplinare ricostruisce le condizioni concrete nelle quali la decisione è maturata; non stabilisce però il grado di colpevolezza. Spetta esclusivamente al giudice attribuire significato giuridico a quegli elementi, determinare il grado della capacità di colpa e formulare il giudizio di rimproverabilità.

Questa distinzione è decisiva anche per evitare un equivoco: superare il paradigma prevalentemente medico non significa marginalizzare la psichiatria. Significa ricondurla al proprio specifico ambito conoscitivo, evitando che una diagnosi diventi, da sola, criterio di responsabilità. L’analisi clinica, psicologica e criminologica rimane inoltre essenziale nella fase esecutiva, quando occorre individuare il percorso più appropriato: terapeutico, riabilitativo, educativo, assistenziale oppure caratterizzato da supervisione e controllo.

Superare il doppio binario

La proposta investe quindi anche il sistema sanzionatorio. Nel modello tradizionale, alla distinzione tra imputabile e non imputabile corrisponde quella tra pena e misura di sicurezza. La capacità di colpa separa invece due problemi: da un lato la responsabilità per il fatto, dall’altro le modalità con cui la risposta dell’ordinamento deve essere eseguita. Il superamento del doppio binario non significa uniformare tutti i percorsi, ma assoggettarli a principi comuni di legalità, proporzionalità, individualizzazione, temporaneità ed extrema ratio.

Questa impostazione non riguarda soltanto la cosiddetta follia. La distinzione tra responsabilità personale e modalità esecutive dovrebbe valere per qualsiasi autore di reato, indipendentemente dalla presenza di una diagnosi. La cura deve essere scelta perché risponde a un bisogno terapeutico; il controllo perché ricorrono specifici presupposti giuridici; la pena perché proporzionata al fatto e al grado di responsabilità. Condizioni soggettive come disabilità o dipendenza non possono, da sole, trasformarsi nel titolo per una maggiore restrizione della libertà.

Dalla “persona pericolosa” al rischio concreto di reiterazione

Un ulteriore passaggio riguarda la pericolosità sociale. La tutela della collettività resta un’esigenza essenziale, ma non dovrebbe dipendere dalla qualificazione complessiva di una persona come «pericolosa». La proposta è di ricondurre il rischio di reiterazione a comportamenti concreti e a indici normativamente tipizzati, verificati dal giudice nella loro attualità e periodicamente riesaminati. Tali indici avrebbero carattere indiziario, non potrebbero produrre presunzioni automatiche e non costituirebbero il fondamento della pena detentiva.

Essi rileverebbero, piuttosto, per l’eventuale applicazione di modalità esecutive caratterizzate da un livello più elevato di controllo. Nel modello proposto, queste ultime sarebbero circoscritte ai casi tassativamente previsti e, in particolare, ai reati contro la persona, evitando che la semplice reiterazione di reati patrimoniali o condotte legate alla marginalità o alla dipendenza possa condurre, proprio per la condizione soggettiva dell’autore, a un regime speciale ad elevato controllo.

Una prospettiva compatibile con i diritti

La capacità di colpa tenta, in definitiva, di tenere insieme esigenze che spesso vengono presentate come contrapposte: responsabilità personale e non discriminazione, tutela della collettività e libertà individuale, sapere scientifico e decisione giuridica. La CRPD non offre una teoria penalistica della responsabilità, ma il suo paradigma di dignità, autonomia e non discriminazione impone di interrogarsi criticamente sugli automatismi che collegano diagnosi, irresponsabilità e restrizione della libertà.

Il passaggio proposto è allora da una responsabilità costruita attorno a categorie soggettive a un giudizio individualizzato sulla concreta possibilità di comprendere la norma e autodeterminarsi; e, parallelamente, da una persona qualificata come pericolosa a condizioni concrete e attuali che, solo nei casi stabiliti dalla legge, possano giustificare specifiche forme di controllo. Non meno responsabilità, dunque, ma una responsabilità più rigorosamente personale; non meno tutela della collettività, ma una tutela sottoposta alle garanzie proprie dello Stato costituzionale di diritto.

Approfondimenti:

Riforma del Sistema Sanzionatorio Penale TrisDownload
La capacità di colpa come nuovo oggetto dell’accertamento della responsabilità penaleDownload
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Articoli Capacità di colpa, Non imputabilità, Riforma del Doppio Binario, Vizio di mente

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