Dopo la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale si è verificato qualcosa di curioso: nessuno ha davvero contestato il principio, ma quasi tutti hanno faticato ad accettarne le conseguenze.
La decisione della Consulta — che ha imposto comunicazione del provvedimento del sindaco, audizione personale e notifica del decreto di convalida — ha riportato il TSO dentro lo statuto della libertà personale. Non più solo atto sanitario-amministrativo con controllo cartolare, ma procedimento giurisdizionale effettivo. Tuttavia, il passaggio dalla teoria alla pratica ha mostrato un dato costante: l’apparato pubblico non era organizzato per garantire diritti, ma per gestire procedure. E quando le procedure cambiano per proteggere la persona, si apre inevitabilmente un conflitto organizzativo.
Nei mesi successivi alla sentenza, i tribunali italiani hanno prodotto decreti sorprendentemente simili. Una generale sovrapponibilità, quasi un riflesso automatico: recepire il dispositivo, tradurlo in adempimenti, distribuire responsabilità. Ma proprio nella distribuzione degli adempimenti emergono le differenze più interessanti — e più rivelatrici.
La prima domanda concreta è stata: chi comunica l’ordinanza del sindaco alla persona sottoposta a TSO?
Il decreto del Tribunale di Taranto del 23 luglio 2025, quasi ironicamente, ha offerto una via di uscita: la comunicazione può avvenire con qualsiasi modalità idonea a rendere edotto l’interessato o il rappresentante legale. Non è necessario inserirla nelle formalità della notificazione. Addirittura il tribunale prevede che, se il paziente è sedato, si possa darne atto nella relata in presenza di personale sanitario.
Una soluzione pragmatica, che in pratica alleggerisce la polizia municipale — ma contemporaneamente formalizza la possibilità di “comunicare” anche quando la persona non può realmente comprendere. Qui appare una prima tensione tra garanzia giuridica e realtà clinica: la conoscenza legale non coincide sempre con la conoscenza effettiva.
Curiosamente, lo stesso tribunale pretende invece la consegna materiale dell’ordinanza in cancelleria da parte dei vigili, salvo eccezioni via PEC. Il percorso della carta sembra più importante del percorso dell’informazione.
La seconda grande domanda riguarda il destinatario delle notifiche.
Il dispositivo della Corte ha creato una distinzione quasi enigmatica: comunicazione dell’ordinanza e notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al legale rappresentante. Una scelta poco motivata nella sentenza, che tuttavia i tribunali hanno applicato senza deviazioni. Il sistema si adegua rapidamente alle formule, meno rapidamente alle ragioni.
Sul piano operativo le prassi divergono soprattutto sull’audizione.
Alcuni tribunali — come Pisa o diverse realtà meridionali — privilegiano l’incontro diretto in reparto. Cagliari ha costruito modelli cooperativi con i servizi sanitari: si concordano gli orari compatibili con lo stato clinico e l’audizione avviene nel luogo di ricovero. Qui il controllo giurisdizionale diventa esperienza fisica, relazione, osservazione.
Altrove prevale la soluzione tecnologica. Milano ha organizzato canali di collegamento video con gli SPDC per rispettare il termine delle 48 ore. Non esiste un protocollo pubblicato, ma la prassi è nota agli operatori: meglio una video-audizione che nessuna audizione.
Dottrina e osservatori però segnalano un rischio: se l’ascolto diventa remoto e standardizzato, la garanzia può ridursi a rituale. La Corte aveva parlato di ascolto “presso il luogo in cui la persona si trova”, cioè di incontro con la realtà concreta della cura.
È proprio qui che la sentenza produce il suo effetto più profondo. Non tanto nell’aggiungere un atto, quanto nel cambiare la natura del controllo.
Prima la verifica era documentale: certificati, firme, tempi.
Ora il giudice deve incontrare la persona.
Il sistema reagisce cercando scorciatoie organizzative: chi comunica, chi traduce, chi collega il computer, chi paga l’interprete. Tutte questioni legittime, ma sintomatiche. La pubblica amministrazione si muove per competenze, mentre la decisione costituzionale impone responsabilità condivisa verso un soggetto concreto.
Il risultato è una geografia disomogenea. Decreti simili, prassi diverse.
In alcuni luoghi il TSO diventa finalmente un procedimento giurisdizionale reale. In altri resta vicino a una verifica amministrativa ampliata.
La sentenza 76/2025 non ha trasformato automaticamente il sistema: ha aperto un conflitto tra organizzazione e diritti.
Il conflitto non dimostra che la garanzia stia funzionando.
Dimostra che la garanzia, appena compare, viene immediatamente contenuta.
La sentenza ha introdotto un principio elementare — prima di limitare la libertà di una persona la si ascolta davvero — ma la pratica quotidiana mostra un’altra direzione: adattare la garanzia alle vecchie abitudini, ridurla a formalità compatibile, trasformarla in adempimento gestibile.
Comunicazioni fatte quando la persona non può capire, audizioni in video perché è più veloce, discussioni infinite su chi debba informare e chi debba tradurre: non sono problemi tecnici.
Sono resistenze.
Sono il modo in cui un apparato costruito per decidere senza contraddittorio prova a continuare a funzionare anche quando il contraddittorio diventa obbligatorio.
Il punto non è organizzativo.
È politico.
Il TSO è un atto di potere sulla libertà personale.
E un potere sulla libertà, senza difesa, resta potere puro.
Per questo Diritti alla Follia, nella propria proposta di riforma, prevede l’assistenza legale fin dal momento della notifica: non dopo la convalida, non dopo il ricovero, non quando tutto è già avvenuto.
Nel momento stesso in cui lo Stato interviene sulla libertà, la persona deve poter avere qualcuno che stia dalla sua parte.
Non come garanzia simbolica, ma come presenza reale nel procedimento.
Perché l’audizione senza difesa rischia di essere ascolto unilaterale, e la comunicazione senza comprensione resta informazione imposta.
Il cambiamento non avverrà perché esistono decreti dei tribunali.
Avverrà quando il TSO smetterà di essere una procedura amministrata sulla persona e diventerà davvero un procedimento davanti alla persona.
Fino ad allora non siamo di fronte a una garanzia pienamente operativa.
Siamo di fronte a una garanzia che il sistema sta imparando a sopportare — senza ancora accettarla.
