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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Diritti alla Follia

Testimonianza di F. : “cosƬ mi hanno legato al letto per 7 ore “…

Diritti alla Follia · 21/02/2020 ·

Ā F. ci inoltra la seguente testimonianza, ce ne chiede la pubblicazione e si assume la responsabilitĆ  delle sue dichiarazioni.

F., cittadino residente a Milano, insonne da troppo tempo, si reca al Pronto SoccorsoĀ  di un ospedale pubblico di Milano pensando che potrĆ  tornare a casa quella stessa sera, invece….Ā 

Ā Ā Reparto psichiatria. Novembre 2019

F. : ā€œMi hanno legato dalle 23 e 30 alle 7ā€.Ā Ā Ā 

“Quando ero giĆ  legato e solo nella stanza (con delle porte con delle vetrate, per cui gli altri pazienti che passavano mi vedevano soffrire, ma se ne sono fregati) e chiedevo aiuto per il dolore ai polsi, alle caviglie e per la posizione davvero assurda in cui mi hanno costretto (legato supino e strettissimo) – e loro erano nella stanza accanto ed in grado di sentire – sono poi arrivati, dopo ore,Ā  urlandomi addosso insulti e dicendo di vergognarmi per come mi ero ridotto, e che mi avrebbero fatto fare il TSO l’indomani mattina. Non ti dico la cattiveria nel tono e nelle facce, trasfigurate e l’umiliazione del tutto. Poi mi hanno gettato letteralmente in gola altra chimica e con estrema violenza mi hanno iniettato qualcosa – lasciandomi il segno per delle settimane. Un vero sequestro di persona con torture e minacce. Sicuramente hanno fatto di tutto per mettere in pericolo la mia vita – considerate anche le condizioni di estrema debilitazione in cui ero.Ā 

Ho chiesto aiuto per delle ore, sperando ci fosse almeno un infermiere diverso, ma si sono rivelati tutti dei veri mostri. E considera che poi la mattina ĆØ arrivata mia madre, e che se non avessi avuto nessuno, chissĆ  cosa sarebbe successo.Ā 

E comunque, chi non ha nessuno, una volta nelle grinfie della psichiatria, ĆØ fregato, e questo ĆØ terrorizzante ed inaccettabile, ĆØ anche illegale a quanto ho appreso il fatto che non sia passato per nulla un medico in quelle 7 ore e mezza.”

Ā Non ĆØ necessarioĀ  aggiungere alcunchĆØ al racconto di F.

Basta solo chiudere gli occhi e pensare che in questo preciso istante decine di persone, adulti, anziani e minori, nei reparti psichiatrici, nelle strutture sanitarie di ogni genere, nelle comunità,   nelle carceri, nei centri per gli immigrati, stanno subendo ciò che ci ha descritto F.

 

 

 

 

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DOSSIER – abusi nelle Amministrazioni di Sostegno: La Voce di Trieste anno 2013

Diritti alla Follia · 05/01/2020 ·

Estratto dal Dossier : Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Dossier Abusi ADS La Voce di Trieste 2013

L’essenza del problema ĆØ il diritto di difesa

 

Tutti sanno che nel caso di sospetta commissione di reati non è lecito ritenere colpevole la persona e punirla con limitazioni durevoli del diritto a disporre della propria vita e dei propri beni se e finché la colpevolezza non sia definitivamente provata attraverso equo giudizio.E che per essere equo il giudizio deve offrire anzitutto in ogni sua sede e grado piene garanzie di difesa e di terzietà dei giudici.

Ad analoga e maggior ragione dunque in uno Stato di diritto non si deve poter decretare la privazione giudiziaria di quei diritti fondamentali per sospetta malattia mentale senza che ne siano accertate con garanzie di pari completezza e rigore la sussistenza effettiva e le necessitĆ  obiettive conseguenti.

Sia nella prassi psichiatrica italiana pre-riforma che in quella riformata i provvedimenti restrittivi delle libertĆ  personali potevano e possono venire invece assunti, anche all’insaputa dei destinatari, direttamente sulla base di attestazioni di attestazioni dello stato di malattia mentale fornite da operatori sanitari o sociali al giudice o sindaco tecnicamente imperiti.Ā  Che come tali si limitano a ratificarli in fiducia, e rimangono anche i destinatari e decisori di eventuali ricorsi o reclami contro i propri stessi provvedimenti.

Mancano cioĆØ le garanzie costituzionali primarie dell’equo giudizio: la nomina obbligatoria di un difensore di fiduciaĀ  o d’ufficio e di consulenti tecnici di parte (ctp), il contraddittorio pubblico ed il ricorso a giudice terzo.

Tutte le altre distorsioni possibili nei provvedimenti sono subordinate e conseguenti a questa clamorosa violazione dei diritti umani garantiti univocamente dall’ordinamento italiano, comunitario europeo ed internazionale.

E perciò reclamabile a tutti questi livelli, trattandosi di diritti insopprimibili ed irrinunciabili, poichĆ© non vi ĆØ altra garanzia concreta possibile della correttezza, competenza ed affidabilitĆ  dell’agire degli operatori sanitari, sociali e giudiziari coinvolti nella decisione. Che non possono certo essere presunte in materia di manipolazione della vita e dei beni di soggetti deboli.

Tanto più in presenza notoria di una casistica di abusi specifici e del quadro sopra delineato di devianze dell’assistenza psichiatrica.

L’interdizione e l’inabilitazione, istituti classici sperimentati di tutela del soggetto totalmente o parzialmente incapace per infermitĆ  mentale di provvedere personalmente alle proprie necessitĆ , offrono almeno migliori garanzie istruttorie e prevedono maggiori controlli anche sull’operato rispettivamente dei tutori e curatori nominati dall’autoritĆ  giudiziaria.

La privazione o compressione illegittima del diritto di difesa si accentua invece praticamente fuori controllo nei provvedimenti legati alla riforma psichiatrica ed alle sue carenze. A cominciare dal Trattamento sanitario obbligatorio, Tso, previsto dalla legge 180/78, col quale il sindaco dispone su segnalazione il ricovero forzato di un soggetto (che viene cosƬ catturato, rinchiuso e sottoposto a sedazione ed altro anche contro la propria volontƠ).

Anche se una provvida sentenza ottenuta nel 2010 dall’avvocato pordenonese Gianni Massanzana ha perciò stabilito che il sindaco non possa firmare l’ordinanza di ricovero sulla sola base della richiesta specialistica senza procedere ad una verifica tecnica autonoma della sua veridicitĆ .

Difetti evidenti della legge 6/2004

Non cosƬ ancora nell’amministrazione di sostegno, ideata ed introdotta dagli stessi ambienti della riforma psichiatrica nel codice civile con la legge n. 6/2004 presentandola come una forma di tutela giudiziaria più blanda, rispettosa ed elastica dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Che come tale potrebbe funzionare, ed in molti casi funziona, benissimo se la legge non contenesse delle trappole logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla brutalmente come strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole ed in violazione radicale dei diritti di difesa e dell’equitĆ  del giudizio.

La norma (art. 404 c.c.) estende infatti smisuratamente ed al di lĆ  dell’infermitĆ  mentale le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, perchĆ© stabilisce che il giudice tutelare possa sottoporre ad Amministratore di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona afflitta da una ā€œinfermitĆ  o menomazione fisica o psichicaā€ che le renda ā€œancheā€ parzialmente e temporaneamente impossibile provvedere ai suoi interessi.

Una formula che può dunque sembrare adeguata ed elegante, ma ĆØ invece cosƬ incautamente ed anti giuridicamente generica da poter coprire casi che vanno dall’estremo dell’infermitĆ  psichica con incapacitĆ  permanente totale (propria dell’interdizione) o parziale (propria dell’inabilitazione) sino al semplice stress, alla comune depressione od al banale impedimento fisico temporaneo per una qualsiasi malattia od esito d’incidente che impediscano di far la spesa e pagare le bollette.

E non offre infatti la minima certezza giuridica sulla tipologia ed il grado dell’infermitĆ  e dell’incapacitĆ  necessarie e sufficienti a limitare le libertĆ  della persona (perchĆ© di questo si tratta)sottoponendone la vita ed i beni ad un’amministrazione di sostegno.

Che può diventare così una forma di limitazione o privazione dei diritti umani attivabile per legge, e su semplice segnalazione ritenuta credibile dal giudice fuori da rituale contraddittorio, a peso di qualsiasi persona che possieda beni mobili od immobili trovandosi in difficoltà reali o presunte, ed anche temporanee, ad amministrarli.

Nel concreto, quello che sta perciò documentatamente accadendo a Trieste ed altrove in Italia in maniera episodica o sistematica ĆØ che: vengono sottoposte ad amministrazione di sostegno anche persone capaci di gestirsi; il provvedimento viene assunto contro la loro volontĆ  o addirittura a loro insaputa su segnalazioni non adeguatamente verificate di alcuni operatori sociosanitari; il tribunale non affida il ruolo di amministratore di sostegno a parenti o persone amiche adatte e gratuitamente disponibili, ma ad avvocati, commercialisti od ai predetti operatori, ed anche con onorari a spese dell’amministrato; tali amministratori ricevono dal giudice poteri totalitari, analoghi a quelli dell’interdizione, che giungono a privare l’asserito ā€œbeneficiarioā€ non solo dell’amministrazione dei suoi beni ma anche della gestione della propria salute e addirittura della corrispondenza.

Si tratta di violazioni radicali ed anticostituzionali dei diritti fondamentali alla difesa ed al giusto processo, destinate a particolari soggetti deboli in violazione del principio di eguaglianza dei cittadini. E tali da consentire anche arbitrii concreti gravissimi che trasformano i ā€œbeneficiariā€ teorici di sostegno a vitti me inermi di abusi intollerabili.

Decreti di nomina con cui il giudice tutelare abbia conferito all’amministratore di sostegno poteri che incidono su diritti e libertĆ  inviolabili della persona senza garantirle la difesa ed il contraddittorio nel giudizio, nonchĆ© per violazione di legge quando tali poteri risultino eccessivi identificandosi con quelli propri dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Nelle forme d’abuso primario tipiche sinora riscontrate, l’assegnazione dell’amministrazione di sostegno risulta originata da richieste di operatori psichiatrici o sociali che drammatizzano la situazione del soggetto e ne screditano gli eventuali famigliari o fiduciari.

Il giudice tutelare accoglie queste relazioni come veritiere senza controperizia, non riconosce alla persona il diritto alla difesa tecnica in contraddittorio tramite un avvocato e periti di parte, e le impone senza o contro sua espressa volontĆ , o a sua insaputa, un amministratore di sostegno estraneo.

Ed il giudice assegnaĀ  poteri che incidono sulle libertĆ  fondamentali della persona (di amministrarsi, ricevere la corrispondenza, decidere sulle cure mediche), sino a coincidere con quelli previsti per l’interdizione o l’inabilitazione. Che invece competono al Tribunale collegiale d’iniziativa del Pubblico Ministero, e con garanzia di difesa in contraddittorio.

L’amministrazione di sostegno risulta cosƬ trasformata arbitrariamente in interdizione od inabilitazione impropria e sottratta alle garanzie difensive. E senza contestazione efficace del Pubblico Ministero, che ha l’obbligo di intervenire anche nella nomina dell’amministratore di sostegno e proporre reclamo quando il decreto del giudice tutelare risulti contrario alla legge.

Il giudice tutelare ha il potere e l’obbligo di impedire gli abusi verificando le relazioni periodiche degli amministratori, inclusi rendiconti, stime di beni, modalitĆ  di vendita e relazioni di operatori sanitari, psichiatrici o sociali. Ma nel concreto non ne ha il tempo nĆ© i mezzi, e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni quantomeno discutibili.

In sostanza, uno strumento giuridico di assistenza moderata a soggetti deboli viene invece utilizzato coercitivamente in violazione dei loro diritti fondamentali, di libertĆ , proprietĆ  e difesa. A lucro di terzi e con le necessarie complicitĆ  ambientali attive e passive.

Il giudice tutelare non può dunque far coincidere integralmente i poteri dell’amministratore di sostegno con quelli del tutore o del curatore, che come tali possono venire assegnati soltanto dal Tribunale con gli istituti e le procedure dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Se i poteri dell’amministrazione di sostegno si limitano a quelli di una blanda assistenza ordinaria non occorrerebbe garantire all’assistito la difesa legale, che diventa invece obbligatoria se intaccano la sua capacitĆ  giuridica di agire, configurandosi altrimenti violazione di diritti umani fondamentali garantiti dall’ordinamento, e dunque nullitĆ  originaria ed assoluta dell’atto.

Che come tale può essere fatta valere in ogni momento e sede, incluse quelle comunitarie ed internazionali: si vedano anche i principi corrispondenti introdotti nell’ordinamento dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĆ , firmata a New York il 13.12.2006 e ratificata dall’Italia con L. n. 18/2009.

Questo significa che decine, se non centinaia o più, di decreti di nomina di amministratori di sostegno, a Trieste ed altrove, risultano giuridicamente nulli, e con essi i poteri e gli atti conseguenti degli amministratori.

L’interrogativo ĆØ a questo punto se l’AutoritĆ  giudiziaria, ed a quali livelli, intende provvedere d’ufficio ad interrompere ed annullare le procedure di nomina illegittime liberandone gli amministrati, o se occorreranno valanghe di ricorsi individuali dei danneggiati, o class actions.

 

Paolo G. Parovel

La Voce di Trieste, anno 2013

 

 

 

 

 

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Articolo su ” Il Dubbio” sulle Raccomandazioni all’ Italia dal CPT

Diritti alla Follia · 27/12/2019 ·

https://dirittiallafollia.it/test/wp-content/uploads/2019/12/Raccomandazioni-del-CPT-allItalia.pdf

 

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Comunicato stampa “Associazione Diritti alla Follia” sulle visite in Italia da parte del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Diritti alla Follia · 19/12/2019 ·

Raccomandazioni del CPT all’Italia

                                                                      Comunicato  stampa                                                                

Associazione Radicale ā€œ Diritti alla Folliaā€ 

19 Dicembre 2019

Nelle Relazioni sulle visite in Italia dal 2004 al 2016 il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT),

 organismo collegato al Consiglio d’Europa,

 ha espresso una serie di Raccomandazioni specifiche sulle garanzie legali relative alla procedura di TSO.

 

L’Associazione ā€œDiritti alla Folliaā€ ha tradotto ed esaminato queste Relazioni.

E’ possibile consultarle nella versione originale sul sito del Comitato Prevenzione Tortura.

Alleghiamo al Comunicato il documento contenente un sunto delle Raccomandazioni.

   Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ĆØ un organo del Consiglio d’Europa che, per quanto attiene specificamente l’ ambito psichiatrico,  ha svolto quattro visite in Italia. Il  Comitato ha un ruolo persuasivo nei confronti degli Stati, si limita ad ispezioni e segnala le criticitĆ  che rileva rispetto agli standard dei diritti fondamentali esistenti a livello europeo consacrati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’ uomo . Le criticitĆ  vengono manifestate attraverso delle raccomandazioni inviate agli Stati .

Le raccomandazioni all’ Italia  si sono andate ripetendo dal 2004 al 2016 .

  Le abbiamo dovute tradurre in quanto, di questo documento cosƬ significativo per l’Italia,  non ĆØ stato possibile trovare neanche il testo in italiano !

Rispetto a queste raccomandazioni clandestine, abbiamo riscontrato  una sostanziale coincidenza tra quello che il Comitato per la Prevenzione della Tortura predica e quello che ĆØ il contenuto della proposta di riforma del trattamento sanitario obbligatorio di cui ci siamo resi elaboratori e protagonisti in questi anni.  Ovviamente  queste raccomandazioni si sono andate ripetendo nel corso degli anni perchĆ© il Comitato nelle visite registrava che nulla  era cambiato, ma questo tipo di sollecitazione non ĆØ mai entrata neanche nel dibattito istituzionale !

  Grazie al CPT abbiamo un’ opportunitĆ  straordinaria per segnalare come le nostre non siano affatto  tesi estremistiche tese in qualche modo a mettere i bastoni tra le ruote all’ interno di una procedura che si afferma avere delle finalitĆ  e delle caratteristiche esclusivamente sanitarie , in cui la presenza dell’ avvocato,dell’udienza, del foglio informativo, della possibilitĆ  di visita, non rappresentano altro che un ignorante intralcio nell’ attuazione di un trattamento terapeutico !

Parliamo di diritti fondamentali della persona e di raccomandazioni che,  alla luce del quadro normativo delineato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’ uomo, vengono ritenute cruciali nell’ambito della coercizione psichiatrica e che aspettano di essere effettivamente attuate.

Si tratta di raccomandazioni negate alla conoscenza anche degli operatori del settore e questa ĆØ un’ attivitĆ  cruciale che ci aspetta nei prossimi mesi :questo ĆØ quello che si muove riguardo al trattamento sanitario obbligatorio.

Michele Capano

Cristina Paderi

https://www.facebook.com/DirittiallaFollia/

https://www.coe.int/it/web/cpt/home

 

 

 

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Sentenza cassazione Mastrogiovanni

Diritti alla Follia · 19/12/2019 · Lascia un commento

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