• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale

Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

  • HOME
  • ASSOCIAZIONE
    • Chi siamo
    • Consiglio direttivo
    • Aree tematiche
    • Lo statuto
  • CAMPAGNE
  • PROPOSTE DI RIFORMA
    • Vai alle proposte di riforma
    • Petizioni
  • BLOG
  • EVENTI
  • PUBBLICAZIONI
    • Documenti
    • Bibliografia
  •  DONAZIONI 
  •  ISCRIVITI 
  • CONTATTI
  • Show Search
Hide Search

Articoli

Amministrazione di sostegno: un sistema ben congegnato

Diritti alla Follia · 18/04/2023 · 3 commenti

Pubblichiamo la storia che ci ha inviato C.R che inizia così:

La storia che vi racconto è particolare ma non dissimile a quella che sta accadendo agli anziani amministrati in questo momento a causa di una legge sbagliata o mal interpretata.

Dagli anni 2000 conosco tramite mia suocera una coppia di anziani signori, persone rispettabilissime, lui avvocato stimato e cassazionista in pensione, lei ex docente di scuola pubblica anch’essa in pensione.

I due sono sempre stati indipendenti, non hanno mai avuto figli ed hanno dei parenti in altre zone d’Italia con cui, a loro dire si sono sempre sentiti pochissimo. Da quello che si vedeva hanno sempre disposto di somme rilevanti in base al loro tenore di vita ed hanno sempre speso tantissimo per la loro casa, le loro auto, la loro persona. Hanno sempre avuto al loro fianco persone come cameriere, autista e segretaria di studio per il marito; quest’ultimo verso la fine degli anni 2000, a circa 90 anni, comincia ad avere problemi relativi all’età di tipo fisico, mai mentale. Viene curato su sua richiesta tramite migliori ospedali anche a pagamento, durante questo periodo viene assistito da molte persone ma mai nessuno ha toccato il loro patrimonio che comunque spendevano liberamente. In quel periodo io ho aiutato il signor R. nelle varie faccende, mi chiese di seguire le sue utenze, raccomandate, ed altro, mai alcun riferimento a banca e gestione immobiliare. Poco dopo il signor R. viene a mancare per l’età ma anche per le malattie che da tempo lo affliggevano. Da qui comincia una strana storia.
Tutta la contabilità di solito veniva gestita dal marito che comunque prima di morire aveva assicurato alla moglie un grande patrimonio che l’avrebbe accompagnata ed assicurata. Qui ad un certo punto, per il funerale si presentano dei nipoti di terzo grado, mai visti in casa, mai sentiti. Dicono alla consorte del defunto che si occuperanno loro del funerale, la vedova, signora A. felicissima di questo lascia a loro l’incarico.

Il funerale viene eseguito tramite una ditta comunale con un furgone bianco, in quel momento la signora A. rimase di sdegno, tuttavia cercò di andare avanti. Due settimane dopo venne un incaricato delle imprese funebri comunali a richiedere il pagamento della quota, la signora procedette con l’emissione di un assegno, ma pochi giorni dopo venne a sapere che il conto non aveva disponibilità per coprire un importo di soli € 1.600. La signora rimase impaurita del fatto, mia suocera che nel frattempo era badante del marito e della signora A. vedendo la signora affranta mi chiamò, sembrava infatti strano che non ci fossero soldi.

La signora accompagnata da me ed un avvocato si presentò in banca, in quel frangente il direttore si rifiutò di comunicare alla signora il suo estratto conto perché troppo anziana, la signora minacciò di chiamare la guardia di Finanza e lui cedette. I soldi c’erano ma erano stati totalmente investiti, dai nipoti che avevano una delega anni prima. La signora chiese il giorno stesso lo svincolo di tutte le somme.
Nei giorni seguenti una dei nipoti si presentò dalla signora A. la prese da parte e le disse che ora senza più il caro marito il posto migliore per finire la sua vita sarebbe stata una struttura adeguata ad anziani (una RSA !!) la signora piangendo la pregò di non chiederle quello e che voleva rimanere nella sua casa.
Per fortuna la signora avendo il marito avvocato, chiamo degli amici “storici”. Fui presente quando arrivarono magistrati ed avvocati in pensione, amici da tutta Italia, conto almeno dieci persone, addirittura un Tar di una regione italiana. Gli spiegarono che il comportamento dei nipoti era volto a cercare di farla amministrare, termine che la signora non conosceva, per evitare questo che ormai era inevitabile vista l’età ed il consistente patrimonio immobiliare, doveva subito correre ai ripari. Gli consigliarono vivamente di ritirare la maggior parte dei contanti e tenerli in cassaforte o cederli a fedelissimi perché non ne avrebbe potuto più disporre, le consigliarono anche di procedere con un documento ufficiale notarizzato, in cui chiedeva di non essere mai mandata in una struttura diversa dalla sua casa qualora fosse stata incapace di intendere e di volere, nello stesso documento indicava chi sarebbe dovuto essere il suo amministratore di sostegno qualora fosse avvenuta la richiesta. La signora non ritirò mai tutto il denaro che rimase per sua sfortuna in banca, procedette invece con il documento, cosa molto importante perché le evitò di essere inviata in una RSA.

Nemmeno un mese dopo il documento pervenne una richiesta di amministrazione da parte dei nipoti, da quel momento la signora A. comincio ad effettuare delle visite geriatriche e psichiatriche in ospedali statali che confermavano la sua integrità psicologica onde evitare di essere amministrata. Arrivò il momento dell’udienza la signora era terrorizzata essendo stata avvisata dai nipoti che sarebbe dovuta andare in una RSA, l’avvocato della signora mi chiese di accompagnarla e di testimoniare a suo favore in modo spontaneo. Il giudice del tribunale tutelare, una donna, fu molto sbrigativa, non si presentò nemmeno, cominciò con una valanga di domande a raffica, la signora, di ben 94 anni riusciva a rispondere ma inciampò su una data, a quel punto il giudice volle sapere di più, continuò con domande su domande, ma non tollerò la data sbagliata. Quando venni interpellato io, come amico di famiglia, dimostrai come i soldi della signora furono stati investiti senza il consenso della signora ma soprattutto in titoli tossici tutti in perdita, questa fu una sorpresa anche per i nipoti che invece credevano che il capitale stesse aumentando. La banca sostanzialmente stava fregando la signora ed i nipoti. A quel punto il giudice si rese conto che i nipoti erano li solamente per un fine economico, ossia tutelare l’eventuale eredità, errore grave perché da li in poi è partito l’iter seppur provvisorio dell’amministrazione in attesa della perizia.

Qui comincia la seconda stranezza, stavo comprendendo come funzionava il sistema ben architettato.

Il giorno della perizia psichiatrica inviata dal giudice tutelare accompagno io la signora, si presenta con ben 20 minuti di anticipo, entrando in questo studio troviamo già sul posto un CTU ed il CTP della controparte che parlavano, il CTP della signora si presenta invece con noi e non è mai stato pagato dall’amministratrice che si rifiutò (illegale) ma dalla signora in contanti.

La perizia inizia in una stanza con i due CTP ed il CTU, io vengo tenuto all’esterno della stanza. Dall’esterno sento il CTU che fa domande terrorizzando la signora che comunque risponde, la signora si sente male esce e le danno un bicchiere d’acqua, io non capisco cosa succede e chiedo di chiamare un’ambulanza, in quell’istante il CTU cambia totalmente approccio e diventa stranamente più docile. Dopo più di un ora la signora termina, è stremata, non si regge in piedi, chiede continuamente perché deve essere sottoposta a questo ed io non so come giustificarlo, visto che la sto accompagnando, l’avvocato cerca di sostenerla moralmente ma lei è distrutta. Parlo con il CTP della signora che mi confida che sia il CTP che il CTU si conoscono e secondo lui hanno già deciso. A questo punto, su richiesta della signora e del suo avvocato oltre che gli amici di famiglia viene ingaggiato un investigatore privato. Molto velocemente informa la signora che il CTU ed il CTP della controparte si conoscono benissimo, hanno sempre lavorato insieme ed hanno sempre eseguito perizie anche per la stessa persona coordinandosi. Questo punto è molto importante, perché un consulente del tribunale dovrebbe avvisare il giudice di conoscere un consulente di parte, per ovvie ragioni di imparzialità.
insieme agli avvocati leggiamo la perizia e viene confermata come persona non in grado di amministrarsi, le motivazioni sono inverosimili, scrive molte falsità che verranno poi dimostrate. A quel punto, come persona informata dei fatti scrivo una pec all’ordine dei medici per informarli di quanto sta accadendo, rispondono chiedendo di inviarla al tribunale dove è iscritto il CTU, nonostante il medico fosse iscritto all’albo. Da qui senza timori procedo con le prove e scrivo al Tribunale che non ha mai risposto nonostante abbia inviato ben tre PEC. La signora ormai amministrata (come amministratore viene scelta un’amica del giudice, scoperta sempre con l’investigatore privato), nonostante l’amministratrice assegnata sia una brava persona e cerca di accontentarla, la limita economicamente, gli da solo 1/3 di quanto spendeva prima, i nipoti tramite richiesta dell’avvocato chiedono di metterla in una struttura e di limitare le spese, fortunatamente grazie al documento precedentemente notarizzato, il giudice comunque fu comprensivo, e la richiesta non venne accettata. La signora è sempre comunque molto scontenta, nonostante cercammo di portarla in vacanza con noi, a casa mia in montagna…. Si sentiva privata della sua libertà, non poteva più scegliere chi chiamare per pulire la grondaia, chi chiamare per far cambiare la caldaia, fare spese e regali che normalmente tutti gli anni faceva e riceveva ai compleanni (gli amici di lunga data gli inviavano bonifici di € 1.000 per il suo compleanno per intenderci).
La signora A. sempre in buona salute, si ammalò improvvisamente per un calcolo alla colecisti. Il calcolo doveva essere operato, ma i medici seguiti dall’amministratrice dissero che vista l’età bastava dargli degli anti-infiammatori, io a mie spese feci venire un altro medico che invece disse che andava subito operata, pregai l’amministratrice di farlo, me lo impedì, disse che ormai era anziana, anzi doveva molto probabilmente vendere la sua casa viste le spese che stava sostenendo. Era il periodo del Covid, la chiusero in ospedale per la maggior parte del tempo, la chiamavamo, era in stato incosciente sempre sotto tranquillanti, fu struggente, terrificante. La signora venne mandata a casa quando ormai nulla era possibile e per farla morire a casa. Fu un omicidio di stato, il fatto stesso di non operare perché una persona è anziana e che quindi non conviene è spaventoso, nonostante ne avesse capacità economica e psicologica.

Incredibile pensare come una persona che un anno prima era in buona salute, che si godeva la sua vita, i suoi amici, il suo cane, ad un certo punto venga messa in prigione, che sia una RSA oppure nella sua casa senza soldi, da parte di persone estranee è inconcepibile, Io l’ho vissuta da vicino, ho ancora filmati, nomi e cognomi di tutti gli attori e pensare che questo un giorno può accadere a me, ai miei genitori, ma anche allo stesso giudice, all’amministratore di sostegno ad i nipoti, mette paura, la legge va modificata immediatamente. Per quanto mi riguarda, seppur relativamente giovane, sto provvedendo a diversificare i miei beni in altri stati, sto cercando di ottenere una cittadinanza diversa da quella Italiana per essere tutelato all’estero. Dovremmo farlo tutti noi.

Volevo fare un esposto, con nomi cognomi, le registrazioni, le immagini che mi ha dato la signora dell’investigatore privato, mi è stato sconsigliato, mi hanno detto che questo è un sistema ben congegnato, e che verrei minacciato ed indagato dalla procura. Questa è una macchina infallibile dove tutti gli attori ci guadagnano, CTP, CTU, Avvocati, Amministratori di sostegno che a loro volta chiamano ditte “amiche”. Giustificano anche il lavoro del giudice tutelare che ha migliaia di queste cause dove magicamente persone capaci di intendere e volere ad un certo punto non lo sono più.

Condividi:

LA STRAGE E L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI VECCHI E DEGLI “INUTILI”. PER IL LORO “BENE”

Diritti alla Follia · 01/04/2023 · 5 commenti

FIRMA ANCHE TU CONTRO L’INTRUSIONE GIUDIZIARIA

 NELLA VITA DEI SOGGETTI VULNERABILI

Dal 2004 esiste una legge, la n. 6/2004, che ha introdotto la possibilità, per coloro che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, della nomina di un amministratore di sostegno, con il conseguente instaurarsi di uno stretto controllo giudiziario sulla vita di anziani e soggetti vulnerabili.

A distanza di quasi 20 anni, questa legge sta mostrando gravi crepe: agli amministratori di sostegno viene attribuito, nei decreti di nomina emessi dai Giudici tutelari, ogni potere. Possono decidere dove i “beneficiari” devono vivere (non a casa loro, ma in strutture) e isolarli dal mondo; possono spezzare legami affettivi decennali, sottrarli alle famiglie, a compagni/e di fatto, amici. Spesso si sostituiscono in toto all’amministrato in ogni decisione economica e/o sanitaria che li riguardi e ne amministrano beni, conto corrente, proprietà, salute. Hanno in carico talora decine di “beneficiari”: con inevitabili conseguenze sulla burocratizzazione del ruolo, che dovrebbe essere di assistenza e di accompagnamento continuo e personale.

Non era questo l’intento della legge, che mirava a un supporto personalizzato (il cosiddetto “abito su misura”). Nei fatti, l’amministrazione di sostegno si è rivelata un’interdizione mascherata. Affidare centinaia di migliaia di vite a una giustizia già ingolfata, ha comportato enormi abusi che nessuno impedisce. Anzi, essi sono autorizzati per legge, facendosi talora a meno perfino del necessario contatto personale tra Giudice tutelare e potenziale “beneficiario”: bastano le certificazioni mediche per dare corso al provvedimento.

Non c’è più tempo. Questa legge va radicalmente rivista per salvare le vite di troppe persone private, di fatto, di ogni diritto. Persone ricoverate contro la loro volontà con “fine pena mai”. Detenuti senza alcun processo, con l’unica colpa di avere una qualche “menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea che li priva in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”, destinati a vivere l’ergastolo ostativo fino alla morte.

L’associazione radicale “Diritti alla Follia” ha elaborato una organica Proposta di Riforma, al momento ferma, in attesa che il Governo la prenda in considerazione, e che mira a:

  1. Garantire il diritto alla difesa, per legge, a chiunque sia oggetto di un ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno. Ricorsi troppo spesso basati su affermazioni generiche senza alcuna prova in supporto, e superficialmente accolti;  
  2. Impedire che l’Amministratore di sostegno possa sostituirsi al “beneficiario” nella presa di decisioni cruciali (residenza, consenso sanitario: in accordo a quanto raccomanda all’ Italia, dal 2016, il Comitato Onu per la Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità [c.d. CRPD]);
  3. Ancorare radicalmente l’individuazione dell’Amministratore di sostegno alla volontà del “beneficiario”, il quale deve avere diritto di scegliere una persona di sua fiducia, e non di fiducia del Giudice tutelare;
  4. Stabilire, per gli Amministratori di sostegno, l’obbligo tassativo di non avere in carico più di 1 “beneficiario”;
  5. Equiparare, in ordine ai rapporti affettivi da preservare, congiunti di fatto e amici di lunga data, ai congiunti di sangue.

Questo è il nostro manifesto, che raccoglie anche l’urlo silenzioso di chi dice:

“Voglio vivere e morire a casa mia, non rinchiudermi”

Firma anche tu, se sei d’accordo, per chiedere al Governo di rivedere la legge 6/2004.    

Link utili:

https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/06/La-realta-dellamm-di-sostegno-in-Italia.pdf

PROPOSTA di RIFORMA AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO

Per aderire al Manifesto invia una mail a dirittiallafollia@gmail.com

Condividi:

Comunicato stampa: Rapporto al Governo italiano sulla visita periodica in Italia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 28 marzo all’8 aprile 2022             

Diritti alla Follia · 27/03/2023 · Lascia un commento

Rapporto al Governo italiano sulla visita periodica in Italia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 28 marzo all’8 aprile 2022

L’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ tra le organizzazioni non governative consultate.

Nella Relazione sulla visita in Italia dal 28 marzo all’8 aprile 2022

 il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT),

 organismo collegato al Consiglio d’Europa,

 ha espresso una serie di Raccomandazioni specifiche sulle garanzie legali

relative alla procedura di TSO.

L’Associazione “Diritti alla Follia” ha tradotto

ed esaminato questa Relazione.

E’ possibile consultarla nella versione originale sul sito del CPT.

Alleghiamo al Comunicato il documento contenente

un sunto delle Raccomandazioni.

   Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è un organo del Consiglio d’Europa che, per quanto attiene specificamente l’ambito psichiatrico, ha svolto la sua quinta visita in Italia. Il Comitato ha un ruolo persuasivo nei confronti degli Stati, si limita ad ispezioni e segnala le criticità che rileva rispetto agli standard dei diritti fondamentali esistenti a livello europeo consacrati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le criticità vengono manifestate attraverso delle Raccomandazioni inviate agli Stati.

Le Raccomandazioni all’Italia si sono andate ripetendo dal 2004 al 2016, le ultime sono indicate nel rapporto del 2023 e si riferiscono alle visite del 2022.

Rispetto a queste ultime Raccomandazioni, così come per le precedenti, abbiamo riscontrato una sostanziale coincidenza tra quello che il Comitato per la Prevenzione della Tortura predica e quello che è il contenuto della proposta di riforma del trattamento sanitario obbligatorio di cui ci siamo resi elaboratori e protagonisti in questi anni. Ovviamente queste Raccomandazioni si sono andate ripetendo nel corso degli anni perché il Comitato nelle visite registrava che nulla era cambiato, ma questo tipo di sollecitazione non è mai entrata neanche nel dibattito istituzionale.

  Grazie al CPT abbiamo un’opportunità straordinaria per segnalare come le nostre non siano affatto tesi estremistiche tese in qualche modo a mettere i bastoni tra le ruote all’interno di una procedura che si afferma avere delle finalità e delle caratteristiche esclusivamente sanitarie, in cui la presenza dell’avvocato, dell’udienza, del foglio informativo, della possibilità di visita, non rappresenterebbero altro che un ignorante intralcio nell’ attuazione di un trattamento terapeutico!

Parliamo di diritti fondamentali della persona e di Raccomandazioni che, alla luce del quadro normativo delineato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, vengono ritenute cruciali nell’ambito della coercizione psichiatrica e che aspettano di essere effettivamente attuate.

Si tratta di Raccomandazioni negate alla conoscenza anche degli operatori del settore e questa è un’attività cruciale che ci aspetta nei prossimi mesi:

questo è quello che si muove riguardo al trattamento sanitario obbligatorio.

                                                                Roma lì 27 marzo 2023

Michele Capano, presidente

Cristina Paderi, segretaria

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2022-periodic-visit-to-italy

https://dirittiallafollia.it/2023/03/26/rapporto-al-governo-italiano-sulla-visita-periodica-in-italia-effettuata-dal-comitato-europeo-per-la-prevenzione-della-tortura-e-delle-pene-o-trattamenti-inumani-o-degradanti-cpt-dal-28-marzo-all8/
https://dirittiallafollia.it/documenti/
Condividi:

Rapporto al Governo italiano sulla visita periodica in Italia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 28 marzo all’8 aprile 2022. (Estratto dal doc. allegato)

Diritti alla Follia · 26/03/2023 · Lascia un commento

L’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ tra le organizzazioni non governative consultate.

Traduzione dei testi a cura dell’associazione ‘Diritti alla Follia’

Strasburgo, 24 marzo 2023

Nel corso della sua ottava visita periodica in Italia, la delegazione del CPT ha esaminato il trattamento e le condizioni di detenzione delle persone in quattro istituti penitenziari. Particolare attenzione è stata rivolta alle persone sottoposte a regimi restrittivi, all’impatto del sovraffollamento e alle restrizioni imposte nel contesto della pandemia di Covid-19, alla situazione delle detenute e al trattamento delle persone con disturbi mentali.

Inoltre, la delegazione ha esaminato il trattamento dei pazienti nei reparti psichiatrici di quattro ospedali civili (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura o SPDC) e degli anziani con limitata autonomia ospitati in due case di cura (Residenze sanitarie assistite o RSA). È stata prestata particolare attenzione all’uso di mezzi di contenzione e isolamento dei pazienti/residenti in queste strutture. La delegazione ha anche esaminato il trattamento delle persone private della libertà dalle forze dell’ordine.

Elenco delle strutture psichiatriche visitate dalla delegazione del CPT

– Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (unità SPDC), Milano

– Ospedale di Cinisello Balsamo (unità SPDC)

– Ospedale di Melegnano (Unità SPDC)

– Ospedale San Camillo (Unità SPDC), Roma

Strutture socio-assistenziali

– Casa di cura Pio Albergo Trivulzio (RSA), Milano

– Casa di cura Palazzolo (RSA), Milano

Organizzazioni non governative consultate dalla delegazione del CPT (pag. 90 del rapporto completo allegato)

Amnesty International

Antigone

Associazione Diritti alla Follia

Felícita Associazione per i Diritti nelle RSA

Qui di seguito un estratto relativo all’ambito psichiatrico

Strutture psichiatriche visitate

– L’SPDC dell’Ospedale Niguarda di Milano, composto da due reparti identici (SPDC I e II), rispettivamente di 20 e 22 posti letto, Al momento della visita, i due reparti ospitavano un totale di 37 pazienti (di cui 14 donne).Al momento della visita, tre pazienti erano o erano stati recentemente sottoposti a una misura di TSO.

– L’SPDC di Cinisello Balsamo è un reparto di 14 posti letto, Al momento della visita, ospitava 13 pazienti con disturbi mentali, tra cui sette donne e un minore. Nessuno di loro era sottoposto a una misura di TSO.

– SPDC di Melegnano, costituito da una struttura di 15 posti letto,al momento della visita, ospitava 15 pazienti (tra cui sette donne), due dei quali sottoposti a misura di TSO.

– L’SPDC di Roma San Camillo è costituito da un reparto di 15 posti letto,Al momento della visita, ospitava nove pazienti con disturbi mentali (cinque uomini e quattro donne), di cui due sottoposti a misura di TSO e tre pazienti in regime di sicurezza forense in attesa di essere inseriti in una REMS. Tale pratica era già stata criticata da parte del NPM (ndr:il Meccanismo preventivo nazionale dell’Italia è costituito dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà) in un recente rapporto sulla sua visita alla struttura.

  Il CPT raccomanda alle autorità italiane di garantire che la pratica di collocare i pazienti nel corridoio del SPDC di Roma San Camillo sia interrotta e che la capacità ufficiale della struttura sia limitata a 15 letti.

La delegazione ha parlato con tutti i pazienti ospitati negli SPDC visitati e non ha ricevuto accuse credibili di maltrattamenti fisici da parte del personale. Al contrario, ha riscontrato che il personale ha mostrato un approccio positivo e premuroso in tutte le strutture visitate. Alcuni reclami sono stati ricevuti dai pazienti degli SPDC di Milano Niguarda e Melegano in relazione a sporadici episodi di offese verbali e commenti sprezzanti sul loro status da parte di infermieri e assistenti infermieristici (Operatori socio-sanitari o OSS). Il motivo di questi alterchi riguardava principalmente l’uso delle mascherine e la regolamentazione dell’uso dei telefoni cellulari in reparto. Il frequente ricorso alla contenzione meccanica prolungata dei pazienti e alla contenzione chimica descritta nei paragrafi successivi costituisce un maltrattamento. Il CPT raccomanda che la direzione degli SPDC di Milano Niguarda e Melegnano eserciti una vigilanza continua e ricordi al personale, a intervalli regolari e frequenti, che i pazienti devono essere trattati con rispetto e che qualsiasi forma di abuso verbale non è accettabile e sarà sanzionata di conseguenza.

Condizioni di vita dei pazienti

Gli SPDC di competenza della Regione Lombardia garantiscono un ambiente di vita soddisfacente e condizioni igieniche molto buone per i pazienti, soprattutto alla luce dei brevi periodi di permanenza in queste strutture.

Nel SPDC di Roma San Camillo la sala comune, che fungeva anche da refettorio, era in stato di abbandono con sedie di plastica fatiscenti, vetri rotti e un televisore non funzionante. Inoltre, l’intero SPDC era in uno stato di scarsa igiene, che il personale imputava alle scarse prestazioni dell’impresa di pulizia esternalizzata dall’Ospedale San Camillo-Forlanini.

Gli SPDC dovrebbero offrire un ambiente di vita terapeutico che favorisca la cura e il benessere dei pazienti. A questo proposito, nonostante il breve periodo medio di degenza in un SPDC, le camere e le strutture comuni dovrebbero essere sempre mantenute in uno stato di manutenzione e igiene soddisfacente e dovrebbero essere adeguatamente arredate. Inoltre, i pazienti dovrebbero preferibilmente disporre del giusto livello di privacy per consentire una rapida stabilizzazione.

Il CPT raccomanda che le autorità sanitarie nazionali e regionali italiane prendano le misure necessarie per garantire che:

– presso l’SPDC di Roma San Camillo le camere e le strutture comuni siano mantenute in uno stato igienico e di arredamento soddisfacente e che il televisore della struttura comune sia riparato;

– presso l’SPDC di Melegnano, le camere a tripla occupazione siano convertite in camere a doppia occupazione e l’arredamento delle camere sia sostituito e sia messa in funzione una struttura comune dotata di un televisore;

– presso l’SPDC di Cinisello, l’installazione di docce aggiuntive, in particolare alla luce del fatto che gli SPDC in Italia sono invariabilmente per generi misti.

Inoltre, il CPT raccomanda alle autorità italiane di garantire che nella progettazione di future costruzioni e ristrutturazioni di SPDC, o nella ristrutturazione di quelli esistenti, si presti attenzione alla creazione di camere singole.

Terapie

Per quanto riguarda il trattamento psicofarmacologico, la delegazione non ha riscontrato alcun segno di ricorso sproporzionato ai farmaci in relazione alla natura e alla gravità dei disturbi mentali osservati. Inoltre, i farmaci prescritti ai pazienti presso gli SPDC visitati sono stati oggetto di rivalutazioni quotidiane e lo stato clinico dei pazienti è stato accuratamente monitorato per bilanciare la terapia in vista di una loro possibile dimissione.

La delegazione ha riscontrato che il trattamento offerto ai pazienti presso gli SPDC visitati si basava principalmente sulla farmacoterapia a causa della scarsità di attività riabilitative, ricreative e terapeutiche offerte e della durata limitata del ricovero. Con l’eccezione dell’SPDC di Milano Niguarda, dove veniva offerto ai pazienti un laboratorio artistico su base settimanale, nel resto degli SPDC visitati non erano previste attività terapeutiche di gruppo o individuali per i pazienti. La delegazione è stata informata che le restrizioni di Covid-19, persistenti e di lunga data, hanno limitato l’accesso del personale delle cooperative agli SPDC in questione. Inoltre, il personale degli SPDC di Roma San Camillo e Cinisello Balsamo non comprendeva un terapista per la riabilitazione psichiatrica.

 In linea di massima, gli interventi non farmacologici offerti negli SPDC visitati consistevano in un supporto psicologico individuale (allo scopo di assicurare la continuazione del trattamento dopo la dimissione), mentre il ruolo dei TERP consisteva nell’introdurre i pazienti alla loro futura struttura residenziale di assistenza psichiatrica. Nonostante la breve durata della permanenza media negli SPDC e la loro integrazione nell’interfaccia del DSM (in particolare in Lombardia), ciò non può essere considerato adeguato.

Nonostante il fatto che i pazienti di solito rimangano nel SPDC solo per periodi relativamente brevi, la gestione del SPDC dovrebbe sviluppare altre forme di trattamento (come terapie individuali e di gruppo). A tal fine, il personale infermieristico esistente dovrebbe ricevere una formazione supplementare e l’SPDC dovrebbe essere visitato regolarmente da uno psicologo e da un assistente sociale.

Il CPT raccomanda alle autorità regionali competenti di intervenire per diversificare il trattamento disponibile per i pazienti negli SPDC, alla luce delle osservazioni di cui sopra.

L’SPDC di Milano Niguarda è l’istituto di riferimento per il ricovero dei cittadini stranieri affetti da disturbi mentali nell’area metropolitana di Milano (compresi i migranti provenienti dal locale Centro di Accoglienza e Rimpatrio di Milano, o CPR). A tal fine, dal 2000 il DSM offre un servizio di etnopsichiatria con équipe multidisciplinari specializzate composte da psichiatri, infermieri, OSS, psicologi, educatori e assistenti sociali, nonché mediatori culturali con il compito di fornire assistenza psicoterapeutica specialistica ai cittadini stranieri sia in ambito comunitario che ospedaliero.

Il Comitato accoglie con favore l’approccio del DSM di Milano Niguarda per quanto riguarda il suo servizio di etnopsichiatria e incoraggia le autorità italiane a estendere questo progetto ad altre aree metropolitane simili in Italia, dove vi è una forte presenza di cittadini stranieri non registrati.

Il SPDC di Roma San Camillo dispone di un cortile protetto con vegetazione, circondato da una recinzione metallica e dotato di panchine e rubinetto dell’acqua, ma temporaneamente inaccessibile ai pazienti a causa di recenti fughe. Nessuno degli SPDC visitati possedeva una struttura esterna operativa. Di conseguenza, l’unica possibilità di accesso all’aria aperta per i pazienti degli SPDC di Milano Niguarda e Cinisello consisteva in due terrazze esterne protette, attrezzate con sedie, circondate da una griglia metallica anti-uscita e da barriere di vetro. Negli SPDC di Melegnano e Roma San Camillo, ai pazienti non è stata offerta alcuna possibilità di accesso all’aria aperta, a parte sporadiche passeggiate nell’area esterna dell’ospedale accompagnati da un membro del personale. Presso l’SPDC di Milano Niguarda, il personale ha riferito alla delegazione che i pazienti erano stati spesso accompagnati a passeggiare fuori dall’SPDC all’interno del perimetro dell’ospedale, ma che queste passeggiate erano state sospese dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel marzo 2020. Questa situazione è ancora più preoccupante se si considera che la stragrande maggioranza dei pazienti incontrati negli SPDC visitati era stata ricoverata su base volontaria.

Il Comitato riconosce che l’integrazione dei reparti SPDC nelle strutture ospedaliere civili esistenti rende difficile la creazione di un’area esterna adeguata e che la direzione degli SPDC è spesso costretta a improvvisare la sistemazione dei locali esistenti per consentire l’accesso all’aria aperta ai pazienti.

Il CPT ritiene che la possibilità per un paziente di stare all’aperto, preferibilmente in una zona piacevole del giardino, dovrebbe essere un diritto per ogni paziente. Inoltre, trascorrere del tempo all’aria aperta ha un impatto positivo sul benessere e sul recupero dei pazienti. Pertanto, tale accesso dovrebbe essere promosso in modo proattivo. Il Comitato ritiene inoltre che si debbano adottare disposizioni alternative per consentire ai pazienti di accedere quotidianamente a un’area esterna. Ciò può richiedere, se necessario, di accompagnare i pazienti in brevi passeggiate fuori dal reparto in regime controllato.

 Il CPT ritiene che tutti i pazienti ricoverati negli SPDC dovrebbero, salute permettendo, beneficiare di un accesso illimitato all’esercizio fisico all’aperto durante il giorno.

Alla luce di questi precetti, il CPT raccomanda di riflettere seriamente sulla necessità di progettare strutture all’aperto adeguatamente attrezzate in tutti gli SPDC e di consentire l’uso di quelle esistenti, come nel caso dell’SPDC di Roma San Camillo, sotto l’adeguata supervisione del personale.

Personale

 Il livello generale del personale sanitario all’interno degli SPDC visitati è risultato soddisfacente in relazione al numero di posti letto e di pazienti, tenendo presente che gli SPDC operano nell’ambito del relativo DSM.

Utilizzo dei mezzi di contenzione

Nel 16° Rapporto generale sulle sue attività, il CPT ha auspicato il rafforzamento e l’applicazione uniforme di chiare salvaguardie relative al ricorso a mezzi di contenzione nei confronti di pazienti con disturbi mentali. Secondo il Comitato, l’obiettivo dovrebbe essere la graduale e progressiva riduzione del ricorso a tale misura e l’applicazione di metodi alternativi per contenere i pazienti agitati. Di conseguenza, il CPT si è espresso a favore di questo approccio negli SPDC. La contenzione meccanica dei pazienti con disturbi mentali non è ancora chiaramente regolamentata nella legislazione italiana, il che pone dei dubbi sulla sua compatibilità con l’articolo 13 della Costituzione.

 In pratica, la contenzione meccanica di pazienti con disturbi mentali in un SPDC è generalmente applicata sulla base della valutazione del medico di una norma sullo stato di necessità contenuta nell’articolo 54 del CC, che in linea di principio è piuttosto restrittiva e prevede una nozione di esenzione della responsabilità penale. Alcune regioni italiane (tra cui le Regioni Lombardia e Lazio) hanno adottato protocolli sull’applicazione dei mezzi di contenzione nei confronti dei pazienti in ambiente sanitario, in linea con le linee guida del 2008 emanate dalla Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, l’Azienda Ospedaliera Metropolitana di Niguarda ha sviluppato una politica specifica e completa sull’uso della contenzione, anche nei confronti dei pazienti ricoverati in un reparto di assistenza sanitaria di tipo somatico.

Nel corso della visita, la delegazione ha esaminato l’applicazione dei mezzi di contenzione nei quattro SPDC visitati, in particolare alla luce del sistema di monitoraggio, analisi e registrazione dei dati in vigore in Lombardia dal 2010 e dei relativi protocolli regionali. Inoltre, la delegazione ha visitato l’SPDC di Melegnano, che fa parte della rete di 21 strutture psichiatriche che si sono impegnate ad adottare una “politica di non contenzione” con l’obiettivo di limitarne l’uso e applicare invece misure alternative per contenere i pazienti, come il contenimento manuale e le misure di de-escalation.

I risultati della delegazione hanno mostrato che i pazienti ricoverati nei rispettivi dipartimenti di emergenza in grave stato di agitazione, con il rischio di nuocere a se stessi o ad altri, sono stati spesso sottoposti a contenzione meccanica negli SPDC di Milano Niguarda, Cinisello e Roma San Camillo per periodi che vanno da poche ore a nove giorni. (96)

Inoltre, non era raro che i pazienti venissero sottoposti alla misura più volte nel corso dello stesso ricovero, senza che il loro status giuridico venisse modificato. (97)

La misura di contenzione consisteva nell’applicazione di cinghie di tela a ciascuno dei quattro arti per fissare il paziente in posizione supina a un letto. (98) La misura veniva normalmente attuata in una stanza con un letto singolo, ma poteva avvenire anche in stanze con due letti o addirittura in un corridoio, come nel caso del SPDC di Roma San Camillo. Il ricorso alla contenzione meccanica veniva disposto da uno psichiatra, invocando l’articolo 54 del CC, e veniva applicato ugualmente a pazienti volontari e non volontari, senza che ciò comportasse l’avvio di un TSO. (99) Le autorità italiane hanno chiarito in passato che non esiste un nesso consequenziale, oggettivo e causale tra l’imposizione di un TSO, data la sua pura natura terapeutica, e la contenzione meccanica di un paziente psichiatrico.

In genere, un braccio del paziente veniva temporaneamente liberato per la somministrazione di cibo e, nel caso in cui i pazienti avessero bisogno di urinare, venivano utilizzate bottiglie di plastica per orinatoi o assorbenti monouso.

 La misura veniva monitorata da un’infermiera ogni 15 minuti o un’ora e da uno psichiatra ogni due o quattro ore, e parametri come lo stato di agitazione, (100) la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il livello di pulsossimetria venivano accuratamente monitorati e registrati nelle relative cartelle. I pazienti bloccati potevano essere sottoposti a iniezioni coatte di farmaci sedativi. Inoltre, i protocolli della Lombardia e del Lazio prevedevano la somministrazione di una terapia anticoagulante dopo 12 ore di contenzione e l’approvazione scritta del direttore dell’SPDC per ogni estensione oltre le 24 ore. Presso gli SPDC di Milano Niguarda, Melegnano e Roma San Camillo (101) esistevano registri dedicati alla contenzione, mentre non esisteva alcun registro presso l’SPDC di Cinisello Balsamo.

Per quanto riguarda gli eventi critici verificatisi durante un periodo di contenzione meccanica, i registri consultati dalla delegazione non segnalavano in genere alcun allarme specifico. Tuttavia, un paziente di nazionalità tunisina era stato sottoposto a contenzione meccanica per un periodo di cinque giorni dal momento del ricovero presso il SPDC di Ostia, il 23 novembre 2021, fino al decesso, dovuto a una presunta insufficienza cardio-respiratoria, il 28 novembre 2021 presso il SPDC di Roma San Camillo. Al momento della visita del 2022, era in corso un’indagine giudiziaria. Il Direttore del SPDC di Roma San Camillo ha informato la delegazione che il paziente era stato costantemente monitorato dal personale.

Note

96 Ad esempio, nel SPDC di Milano Niguarda si è fatto ricorso alla contenzione meccanica 308 volte nel corso del 2021 e 58 volte fino a marzo 2022. Dall’esame dei registri è emerso che in 19 casi la misura aveva superato la durata di 40 ore. Presso l’SPDC di Roma San Camillo, dove un registro dedicato era stato introdotto solo nei mesi precedenti la visita del CPT, la contenzione meccanica era stata utilizzata 24 volte per 14 pazienti nei primi tre mesi del 2022 per periodi che andavano da 4,5 a 89 ore.

97 Ad esempio, un cittadino tunisino ricoverato presso l’SPDC di Milano Niguarda è stato sottoposto a contenzione sette volte nel corso del mese di marzo 2022 per periodi che andavano dalle 20 alle 67 ore. Il suo status di paziente volontario ricoverato non era mai stato rivisto.

98 Tutti i letti dell’ospedale erano attrezzati per l’applicazione di cinghie con chiusura a velcro.

99 Se si trattava di un paziente volontario.

100 In conformità con la scala di violenza Broset, che è una lista di controllo a 6 voci che aiuta a prevedere l’imminente comportamento violento di una persona.

101 Dal gennaio 2022 è stato introdotto un registro dedicato alla contenzione meccanica a seguito di una raccomandazione dell’NPM.

Come già accennato, le autorità sanitarie lombarde sono tra le regioni (102) che assicurano un monitoraggio accurato, la registrazione e l’analisi qualitativa dei dati sulla contenzione dei pazienti con disturbo mentale che, insieme alle attività di formazione mirata del personale, indicano un reale impegno ver Nella loro risposta alle osservazioni preliminari della delegazione, le autorità sanitarie regionali lombarde hanno ribadito il loro impegno a ridurre il ricorso alla contenzione. Hanno inoltre sottolineato che le numerose e prolungate misure di contenzione registrate presso il SPDC di Milano Niguarda sono dovute alla popolazione difficile e variegata in termini di profilo sociale dei pazienti di una specifica area metropolitana come Milano.

Per quanto riguarda l’SPDC di Melegnano, che ha adottato una politica di “non contenzione” privilegiando le misure di de-escalation e di cooling off per diminuire la necessità di ricorrere alla contenzione, la delegazione ha riscontrato un ricorso alla misura della contenzione significativamente inferiore rispetto agli SDPC vicini, nonostante coprano un bacino d’utenza più ampio. (103) Tale risultato è in parte dovuto all’applicazione di misure di de-escalation e alla valutazione del livello di aggressività dei pazienti sulla base di specifiche tabelle di valutazione del rischio di contenzione.

Ciononostante, la delegazione ha osservato una pratica che consisteva nella somministrazione di un forte sedativo a pazienti in grave stato di agitazione, equivalente alla contenzione chimica, presso l’unità di emergenza dello stesso ospedale. La contenzione chimica in questione veniva decisa dal medico di turno e veniva somministrata e monitorata da un anestesista in un’apposita shock room del dipartimento di emergenza. (104) Al risveglio, i pazienti venivano normalmente trasferiti all’SPDC. Alcuni pazienti incontrati dalla delegazione presso l’SPDC di Melegnano e sottoposti alla suddetta contenzione chimica negli ultimi mesi hanno dichiarato di ritenere questa pratica non meno intrusiva e traumatica della contenzione meccanica.

Il Comitato nutre serie preoccupazioni riguardo alla pratica di somministrare forti sedativi a pazienti agitati nella shock room del pronto soccorso dell’Ospedale di Melegnano-Predabissi e ritiene che tale contenzione chimica, somministrata per ridurre il livello di agitazione e contenere il paziente in questione, richieda un monitoraggio rigoroso e una registrazione accurata.

Il CPT desidera ricevere informazioni dalle autorità sanitarie regionali della Lombardia sul protocollo di contenzione chimica dei pazienti in vigore a Melegnano, compreso il monitoraggio e la supervisione precisi della misura, nonché le statistiche sulla sua applicazione nei confronti dei pazienti con disturbo mentale ricoverati nell’unità di emergenza.

Note

102 Un approccio simile era stato adottato dalle autorità sanitarie delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento.

103 Nel corso del 2022 non è stata applicata alcuna contenzione meccanica, mentre nel corso del 2021 ne sono state effettuate cinque nei confronti di tre pazienti per una durata massima di 64 ore. La delegazione ha potuto verificare che la registrazione e il monitoraggio della misura erano accurati e le ragioni della sua applicazione erano giustificate nelle relative cartelle dei pazienti.

104 La contenzione chimica in questione consisteva in Propofol e Midazolam.so un approccio di tipo riduttivo.

Presso l’SPDC di Melegnano la delegazione è stata informata che in caso di prolungati e ripetuti comportamenti auto ed etero-aggressivi dei pazienti o del loro rifiuto di accettare interventi terapeutici se sottoposti a TSO, il personale sanitario ricorreva occasionalmente  alla chiamata di una pattuglia dei Carabinieri in quanto riteneva che la semplice presenza di agenti di polizia in divisa nel reparto avesse un effetto benefico sul comportamento dei pazienti (cioè di de-escalation delle tensioni). Tali interventi sono stati registrati solo nel registro giornaliero degli infermieri del reparto SPDC.

Il CPT non contesta il fatto che, in casi del tutto eccezionali, l’assistenza delle forze dell’ordine possa essere necessaria in un reparto SPDC per prevenire gravi disordini e minacce all’integrità personale dei pazienti e del personale.106 Detto questo, nel caso in esame, mette in dubbio il ricorso alla presenza delle forze dell’ordine presso l’SPDC allo scopo di calmare i pazienti, poiché tali agenti non sono addestrati a gestire pazienti agitati e il loro intervento ha un elevato rischio di intimidire i pazienti presenti nel reparto. Inoltre, non è stata effettuata una registrazione accurata di tali interventi.

Il Comitato raccomanda di riconsiderare la prassi di invitare una pattuglia di Carabinieri presso l’SPDC allo scopo di calmare i pazienti agitati, subordinandola all’adozione di un protocollo di cooperazione tra il DSM e le forze dell’ordine competenti. Il protocollo in questione dovrebbe, tra l’altro, regolamentare l’accurata registrazione nei relativi registri e le circostanze eccezionali di tali interventi.

I risultati della visita del 2022 evidenziano la necessità di un nuovo impulso da parte delle autorità nazionali e regionali per mantenere il loro impegno a ridurre gradualmente e in modo coerente, fino ad eliminare, il ricorso alle misure di contenzione dei pazienti negli SPDC. A questo proposito, vanno riconosciute positivamente le misure adottate da alcune autorità sanitarie regionali come la Lombardia in termini di monitoraggio, registrazione, formazione del personale e adozione di protocolli completi sulla contenzione. Tuttavia, negli SPDC visitati sono stati riscontrati ancora troppi episodi prolungati e ripetuti di contenzione dei pazienti.

Il Comitato esprime preoccupazione per il vuoto giuridico di fatto in cui viene applicata una misura così invasiva, che solleva dubbi sulla sua conformità con l’articolo 13 della Costituzione, in particolare alla luce dell’assenza di un controllo giudiziario. Inoltre, il Comitato ritiene che l’ampio ricorso all’articolo 54 del CC, che è una norma di salvaguardia per l’esenzione della responsabilità penale del personale, sia applicato senza una valutazione rigorosa dei criteri di pericolo imminente, proporzionalità e residualità, come stabilito dall’articolo 54.

Secondo il CPT, tali criteri difficilmente possono essere applicati a pazienti che vengono trattenuti per giorni e giorni e che appaiono stabili e collaborativi con il personale, come dimostrano le relative tabelle di monitoraggio esaminate dalla delegazione.  Inoltre, il Comitato è preoccupato per il fatto che non vi sia un approccio uniforme né una comprensione da parte delle autorità italiane della necessità di avviare una procedura di TSO in caso di contenzione di un paziente ricoverato volontariamente.

Il CPT raccomanda che le autorità italiane, nel contesto dei loro sforzi per la progressiva riduzione del ricorso alla contenzione meccanica dei pazienti con disturbi mentali, adottino linee guida uniformi e obbligatorie a livello nazionale, tenendo conto dei precetti sopra citati. Si dovrebbe prestare attenzione all’esplorazione di alternative valide alla contenzione, al chiarimento delle garanzie giuridiche applicabili in termini di supervisione giudiziaria e di durata massima della misura, e a un’interpretazione più rigorosa dell’articolo 54 del Codice Penale.

Inoltre, il CPT ribadisce la raccomandazione che, ogni volta che viene imposta la contenzione meccanica a un paziente ricoverato volontariamente, venga avviata di conseguenza la procedura per l’imposizione di un TSO. Ciò dovrebbe garantire le necessarie tutele legali previste dalla Legge n. 833 del 1978 e anche il controllo giudiziario della misura che è, tra l’altro, richiesto dall’articolo 13 della Costituzione.

Garanzie

All’inizio della visita, la delegazione è stata informata che il numero complessivo di TSO era in diminuzione e ammontava a 5.398 nel 2020 (pari al 7% del numero totale di ricoveri negli SPDC).  A questo proposito, il Ministero della Salute aveva incaricato il gruppo di lavoro di elaborare una serie di misure per ottenere una più uniforme applicazione delle procedure di TSO, al fine di evitare squilibri regionali e rafforzare le tutele per i pazienti (cfr. paragrafo 171).

La situazione in relazione alla procedura applicata e alle garanzie giuridiche riguardanti l’applicazione di un TSO a un paziente psichiatrico presso gli SPDC visitati non è cambiata rispetto alla visita del 2016 del CPT. In particolare, la richiesta di attivazione di un TSO e la sua convalida vengono firmate da psichiatri dello stesso DSM e contengono, in linea di massima, una descrizione accurata dello stato del paziente e delle circostanze che hanno portato alla sua attivazione. (113) Tuttavia, sia l’ordinanza emanata dal Sindaco entro 48 ore dall’avvio della procedura sia la convalida del giudice tutelare hanno continuato a consistere in un formato standardizzato e ripetitivo, senza alcuna indicazione di una reale valutazione individuale di ciascun caso. In particolare, i giudici tutelari non si sono mai recati in visita agli SPDC per incontrare personalmente il paziente, né hanno tenuto alcuna udienza con loro. Inoltre, i provvedimenti del giudice tutelare non venivano sempre inserite nelle cartelle cliniche dei pazienti.

Inoltre, tutti i pazienti incontrati dalla delegazione del CPT che erano o erano stati recentemente sottoposti a un TSO hanno dichiarato di non essere stati informati dell’imposizione della misura, della sua cessazione o di eventuali rinnovi, né di aver ricevuto alcuna documentazione in merito. Tutti loro non erano a conoscenza delle possibili procedure di reclamo o di come contestare le decisioni giudiziarie dei loro TSO. (114) Inoltre, la delegazione ha riscontrato che solo presso l’SDPC di Melegnano esisteva un registro apposito dei provvedimenti di TSO.

Il CPT invita le autorità italiane ad agire (anche a livello legislativo) per garantire che, nel contesto di una procedura iniziale di TSO e in relazione a qualsiasi proroga del provvedimento:

– i pazienti siano prontamente informati del loro status giuridico (compresa la cessazione del TSO o il suo rinnovo), dei diritti fondamentali e delle possibilità di presentare reclami in conformità con le disposizioni della legge n. 833 del 1978;

– i pazienti vengono di norma ascoltati personalmente dal giudice tutelare competente, preferibilmente nei locali dell’ospedale;

– le cartelle cliniche dei pazienti contengano la documentazione completa relativa alla procedura di imposizione di un TSO (ovvero, certificato medico iniziale, convalida del secondo medico, ordinanza del Sindaco, convalida del giudice tutelare);

– un registro specifico delle imposizioni di TSO avviate in ambito ospedaliero sia creato e conservato presso ciascun SPDC a livello nazionale.

La delegazione ha preso atto con soddisfazione della presenza di opuscoli informativi (che illustrano le regole interne che disciplinano la vita negli SPDC) presso gli SPDC di Melegnano e Cinisello. (115) Gli opuscoli informativi sono stati distribuiti ai pazienti e controfirmati dagli stessi al momento del ricovero, sia in regime di TSO che di ricovero volontario. Detto questo, le schede non contenevano informazioni sui diritti fondamentali dei pazienti previsti dalla legislazione per quanto riguarda questioni quali le vie di reclamo contro la procedura di TSO, lo status giuridico del paziente o il consenso alle cure. Negli SPDC di Milano Niguarda e Roma San Camillo non erano presenti schede informative e i pazienti sembravano non essere informati sulle regole della struttura, sul loro status giuridico, sull’avvio o la cessazione della misura di TSO o su eventuali vie di reclamo.

Note

113 Oltre alla natura del disturbo mentale, gli psichiatri hanno descritto in generale le circostanze del suo insorgere e l’assenza di un’alternativa disponibile.

114 I pazienti sottoposti a procedura di TSO possono presentare reclamo al tribunale competente contro l’ordinanza del sindaco, nonché contro la decisione del giudice tutelare ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1978.

115 A Cinisello SPDC tali moduli erano disponibili in diverse lingue straniere.

Il CPT raccomanda di redigere e distribuire a tutti i pazienti al momento del ricovero, nonché ai loro familiari, un opuscolo informativo, disponibile in diverse lingue, che illustri la routine della struttura e i diritti dei pazienti, comprese le informazioni sull’assistenza legale, la possibilità di riesaminare il proprio ricovero (e il diritto del paziente di contestarlo), il consenso al trattamento e le procedure di reclamo. I pazienti non in grado di comprendere questo opuscolo dovrebbero ricevere un’assistenza adeguata e il contenuto dovrebbe essere adeguatamente adattato a una categoria di pazienti così vulnerabile. Ulteriori sforzi dovrebbero essere fatti per fornire ai pazienti stranieri informazioni sul loro trattamento e sulla loro situazione in una lingua a loro comprensibile.

Per quanto riguarda il consenso alle cure, i moduli standard che descrivono il consenso libero e informato alle cure e agli interventi terapeutici, firmati dai pazienti o dai loro tutori/amministratori di sostegno, erano presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti degli SPDC visitati e, in linea di principio, venivano forniti loro al momento del ricovero.

Altri aspetti

Ricoveri prolungati

 Presso il SPDC di Roma San Camillo, quattro dei nove pazienti erano stati ricoverati per periodi indefiniti in condizioni che alla delegazione sono apparse inadeguate, in quanto chiaramente non in linea con la vocazione e il profilo terapeutico di questo tipo di struttura per acuti. Tre di loro erano pazienti forensi sottoposti a una misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 216 del CC ed erano detenuti temporaneamente nell’SPDC in attesa dell’apertura di un posto in una REMS. Al momento della visita, erano stati ricoverati nell’SPDC per periodi rispettivamente di nove, sette e quattro mesi. I pazienti in questione si trovavano in condizioni stabilizzate dopo gli episodi acuti iniziali dei loro disturbi, ricevevano esclusivamente farmacoterapia e non ricevevano alcun tipo di attività riabilitativa né di consulenza individuale e non avevano accesso all’esercizio fisico all’aperto da diversi mesi.

Il CPT rimanda alle osservazioni e alle raccomandazioni formulate nei paragrafi 116-118 in merito al rapido trasferimento dei pazienti con disturbi mentali sottoposti alla misura di sicurezza del collocamento in REMS. Inoltre, alla luce delle limitate cure disponibili nell’SPDC, il CPT raccomanda che vengano prese misure per trasferire rapidamente questi pazienti in una REMS e che nel frattempo venga loro offerto l’accesso all’esercizio fisico all’aperto su base giornaliera.

Un altro paziente, affetto da una forma grave e resistente al trattamento di schizofrenia paranoide, era stato ricoverato in SPDC per 14 anni, con diversi intervalli di collocazione in comunità di cura residenziali. Il suo nuovo collocamento in una comunità di cura residenziale protetta era stato rifiutato a causa del suo comportamento aggressivo e non collaborativo. Il paziente riceveva assistenza quotidiana, 24 ore su 24, da un team di personale di una cooperativa che lo aiutava nelle sue attività quotidiane e lo accompagnava spesso a fare passeggiate nelle strutture esterne dell’ospedale. La direzione dell’SPDC riteneva che, alla luce del suo stato di degrado, il paziente non potesse più beneficiare esclusivamente di cure farmacologiche, come quelle offerte dall’SPDC, e avesse bisogno di interventi terapeutici più complessi e adattati.

Il CPT raccomanda che le autorità italiane e regionali del Lazio si attivino per trasferire questo paziente in un’adeguata struttura residenziale protetta, dove venga elaborato un programma terapeutico individuale di assistenza e riabilitazione per le sue specifiche esigenze e diagnosi psichiatriche.

Contatto con l’esterno

 In tutti gli SPDC visitati, i pazienti hanno avuto accesso ai loro telefoni cellulari per periodi prolungati durante il giorno e le strutture telefoniche erano disponibili anche nelle stanze comuni.

I pazienti avevano il diritto di ricevere quotidianamente le visite dei loro familiari, a condizione che fossero in possesso della necessaria certificazione Covid-19 e indossassero maschere facciali. Nel SPDC di Milano Niguarda, i visitatori erano ammessi in una delle stanze comuni, mentre negli altri tre SPDC le visite si svolgevano davanti alla porta d’ingresso protetta del reparto attraverso una finestra aperta, con il paziente e i visitatori che dovevano rimanere in posizione eretta.

Il CPT raccomanda che, alla luce del graduale e progressivo allentamento delle restrizioni legate alla Covid-19, le modalità di visita presso gli SPDC siano riviste per consentire l’accesso ai visitatori che indossano una protezione adeguata ai locali comuni della struttura su base giornaliera.

Procedure di reclamo e di ispezione

I pazienti con disturbi psichici hanno lo stesso diritto di presentare reclami in relazione al loro trattamento presso l’SPDC, alla luce della legislazione, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del rispettivo ospedale, come qualsiasi altro paziente. La delegazione del CPT ha esaminato una serie di reclami e ha accertato che sono stati adeguatamente trattati dall’URP entro 30 giorni e che il feedback è stato fornito ai pazienti per iscritto.

 Dal 2017 l’NPM effettua visite regolari agli SPDC e ad oggi rimane l’unico organo di controllo indipendente che effettua ispezioni. In diversi rapporti di visita, l’NPM ha riscontrato problemi di accesso alle strutture in varie regioni a causa della scarsa conoscenza del suo mandato da parte della direzione. Inoltre, l’NPM ha richiesto la creazione di uno speciale sistema di notifica di ogni TSO imposto a livello nazionale, al fine di monitorarne l’esecuzione.

Il CPT desidera essere informato sullo stato di attuazione della raccomandazione dell’NPM sulla creazione di un registro/database dei TSO a livello nazionale per consentirne il monitoraggio.

Risposta del Governo italiano al rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) sulla sua visita in Italia dal 28 marzo all’8 aprile 2022

Il Governo italiano ha richiesto la pubblicazione della presente risposta. Il rapporto del CPT sulla visita in Italia del 2022 è contenuto nel documento CPT/Inf (2023) 5.

Strasburgo, 24 marzo 2023

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI

OSSERVAZIONI DELL’ITALIA, A SEGUITO DELL’ULTIMA MISSIONE DEL COE-CPT IN ITALIA (MARZO-APRILE 2022)

16 febbraio 2023

A seguito delle nostre osservazioni preliminari, datate 25 maggio 2022, siamo in grado di fornire le seguenti informazioni:

Sul tema della contenzione, le iniziative in corso presso il Ministero della Salute sono le seguenti:

– Il già citato stanziamento di 60 milioni destinato a finanziare progetti di potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale;

– l’analisi e lo studio del documento di indirizzo “Per la sostituzione della contenzione nei contesti di cura della salute mentale”, promosso dal Tavolo tecnico di lavoro sulla salute mentale istituito presso il Ministero della Salute nel 2019, già discusso in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2021 e attualmente in fase di revisione finale. Il documento, rivolto a tutti gli attori e a tutti i livelli istituzionali, contiene specifiche raccomandazioni operative, che integrano quelle già approvate dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome nel 2010, per prevenire l’uso della contenzione e promuoverne la definitiva sostituzione entro il triennio successivo all’approvazione del documento. Tale documento prevede anche l’istituzione di una check list con indicatori specifici per il monitoraggio delle principali azioni finalizzate alla sostituzione della contenzione e un modello di registro per la rilevazione degli episodi di natura contenitiva ad uso delle Regioni e delle Province autonome.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei TSO nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), i risultati del Rapporto sulla salute mentale, che analizza ogni anno i dati del Sistema Informativo Salute Mentale, mostrano una costante tendenza alla diminuzione, con il tasso per 10.000 abitanti che passa dall’1,7 del 2015 all’1,6 del 2016, all’1,3 del 2019 e all’1,1 del 2020, con variazioni apprezzabili tra le regioni. Il Rapporto sul sistema sanitario nazionale recentemente pubblicato e relativo ai dati del 2020 mostra che nei SPDC sono stati registrati 5.398 trattamenti sanitari obbligatori, pari al 7,1% del totale dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici (76.351).

CPT-rapporto-2023-ambito-psichiatrico-estratto-ItalianoDownload
rapporto-CPT-completo-IngleseDownload
rapporto-CPT-riepilogo-Inglese-ufficialeDownload
rapporto-CPT-riepilogo-Italiano-ufficialeDownload
risposta-Governo-italiano-IngleseDownload
CPT-risposta-Italia-Italiano-ambito-psichiatricoDownload
Condividi:

Dignità è…appello al Presidente Sergio Mattarella

Diritti alla Follia · 19/03/2023 · 2 commenti

Pubblichiamo il testo della mail inviata al Presidente Mattarella

Ill.mo Sig. Presidente

nel suo discorso alle Camere del 3 febbraio 2022, Lei ha affermato:

 “Dignità è rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine (…) Dignità è un Paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare”.

È da queste sue parole, che vogliamo partire.

Ebbene, Sig. Presidente, esiste oggi, in Italia, una norma di legge che produce effetti esattamente opposti a quelli che lei ha raccomandato.

Si tratta dell’Istituto della Amministrazione di sostegno, introdotto quasi vent’anni fa con la Legge 6/2004.

Ottima sulla carta, questa Legge ha dato innegabili buoni risultati su un fronte, producendone di pessimi su un altro. Tutte le volte, infatti, che, per via di conflitti endo-familiari, non è possibile attribuire la funzione ad un parente, il Giudice tutelare, quasi in automatico nomina un amministratore esterno.

Se la nomina di un Tutore era un fatto raro, la sbalorditiva plasticità del nuovo Istituto (uno strumento omnibus applicabile ai più vari casi: dall’anziano al tossicodipendente, dall’utente psichiatrico al ludopatico), la facilità dell’accesso alla procedura, e una certa dose di disinformazione, hanno fatto oggi letteralmente esplodere le istanze presso i Tribunali. Si è così formata una Domanda, a soddisfare la quale, è puntualmente arrivata l’Offerta.

L’Amministratore esterno (in genere un avvocato), seguendo una logica strettamente economica (la legge prevede un’equa indennità), accetta quanti più incarichi possibile (a volte più di 50), né più e né meno di quanto accade con i condomini. Ovvio che non ci si possa aspettare che sbrogli matasse familiari. Egli tenderà dunque ad allearsi con il parente meno affettivamente coinvolto, e a intimidire, neutralizzare e, all’occorrenza, escludere completamente il congiunto (di sangue o di fatto) più protettivo e “disturbante”.

Ottenuto il risultato, l’AdS potrà in tutta tranquillità esercitare il suo ampio potere: gestire libretti e conti bancari, vendere beni mobili e immobili, regolare a sua discrezione i rapporti sociali, commissionare perizie mediche ad esperti di sua fiducia; e, se gli pare il caso – tappa finale di molte storie – collocare il “beneficiario” in struttura. Un potere che, se si discosta da quello dell’antico Tutore, lo fa solo per il diverso nome.

Non crediamo di esagerare, affermando che oggi l’Amministratore di sostegno è diventato uno degli snodi strategici di un colossale business, che comincia a funzionare appena fuori dall’aula del Tribunale e termina nelle “Strutture” dove, ridotto a “cosa” da nutrire e nettare, e perduto ogni valido riferimento affettivo, memoriale e identitario, il “beneficiario” vive un crollo psicologico che è anticamera di quello fisico. Per conto suo, sovraccarico di vecchi e nuovi fascicoli, il Giudice tutelare, nella maggior parte dei casi, “lascia fare”.       

In vent’anni di applicazione della Legge 6/2004, si è oramai visto di tutto. A voler mettere insieme casi di “beneficiari” controvoglia e di congiunti (di sangue o di fatto) brutalmente estromessi dalla vita dei loro cari, si forma un’ autentica galleria degli orrori: abbiamo la giovane paziente psichiatrica che da anni vegeta dentro una struttura, mentre la madre, che la vorrebbe a casa, per il suo troppo attivismo viene mandata quattro volte a processo (e quattro volte assolta); c’è il novantenne lucidissimo, colto, ricco e generoso, da due anni in RSA perché una sorella lo ha segnalato come prodigo (del suo); c’è la segretaria da decenni impiegata in Ditta, cui viene preclusa la possibilità di incontrare il titolare (suo fraterno amico) che, siccome insiste, si prende una denuncia per circonvenzione di incapace; ci sono casi di congiunte di fatto, da decenni conviventi con i loro compagni, la cui relazione affettiva viene di colpo stroncata per ordine di un Amministratore; c’è un figlio da sempre convivente con la madre, allontanato da casa e sotto processo per maltrattamenti, perché reo di chiedere alla badante notturna il cambio del panno bagnato, di cui l’assistita si lamentava; c’è un altro figlio che, accortosi di sospette scomparse tra i preziosi della madre, fa denuncia contro ignoti e si ritrova denunciato per simulazione di reato; c’è il caso incredibile di una attempata sessantenne, benestante, pienamente capace di intendere e volere, che si ritrova amministrata poiché una sorella ha segnalato al Giudice le sue gravi stranezze comportamentali: vivere con sette gatti e un cane, giocare al gratta e vinci, fare prestiti a delle amiche e non essersi mai sposata.

Sette casi. Ma nel Web ne circolano a centinaia. E migliaia saranno quelli sconosciuti.

Sig. Presidente, l’Associazione ‘Diritti alla Follia’, che le rivolge questo Appello, ha elaborato una Legge di riforma, fondata sui seguenti cinque sostanziali correttivi:

1) diritto della persona, proposta o già sottoposta a AdS, alla difesa tecnica da parte di un legale di fiducia;

2) diritto della persona, proposta o già sottoposta a AdS, ad essere direttamente ascoltata dal Giudice tutelare;

3) diritto del congiunto di fatto (ivi compresi amici di vecchia data) a mantenere rapporti (al pari dei congiunti di sangue) con il beneficiario;

4) obbligo per l’AdS esterno di non prendere in carico più di un beneficiario;

5) riforma dell’Ufficio del Giudice Tutelare, che da monocratico diviene collegiale.

Sig. Presidente Mattarella, facciamo appello a Lei, che con toni così poco di circostanza, ha voluto, in quel suo discorso, riferirsi a questi nostri concittadini in difficoltà. Facciamo appello a Lei perché voglia valutare la possibilità di esercitare sul Parlamento quella giusta pressione morale capace di far sentire a tutti l’importanza e l’indifferibilità di un intervento legislativo su questa materia. Grazie.

                                                                                                            Roma 17 marzo 2023

Associazione radicale Diritti alla Follia

Proposta-riforma-Amministrazione-di-Sostegno-Diritti-alla-FolliaDownload
Condividi:
  • « Vai alla pagina precedente
  • Pagina 1
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 19
  • Pagina 20
  • Pagina 21
  • Pagina 22
  • Pagina 23
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 45
  • Vai alla pagina successiva »

Diritti alla follia

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL


  


Associazione diritti alla follia
Via Posidonia, 307 bis - 84129 - Salerno

Fondata il 25 luglio 2018 - dirittiallafollia@gmail.com

Copyright © 2026 * Tutti i diritti riservati

PRIVACY & COOKIE POLICY

GDPR - Trattamento dei dati personali
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirti l'esperienza più pertinente alla navigazione di questo sito memorizzando le tue preferenze. Cliccando “Accetta” acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Puoi visitare le impostazioni dei cookie per fornire un consenso personalizzato al trattamento dei tuoi dati. Puoi inoltre visionare la nostra Privacy Policy completa
Impostazione Cookie ACCETTA
Rivedi il tuo consenso ai cookie

Panoramica della privacy

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza mentre navighi attraverso il sito web. Tra questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati sul tuo browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base...
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checbox-analytics11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional11 monthsIl cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionale".
cookielawinfo-checbox-others11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri cookies non in categoria".
.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario".
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsQuesto cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsIl cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta