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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Articoli

Involuntary Treatment : Do you know your rights ?

Diritti alla Follia · 25/04/2020 ·

In Italy, psychiatric treatments are usually voluntary. Therefore, each of us has the right to choose “if” and “how” to be cured, to be adequately informed about nature and effects of therapies and to refuse any type of treatment imposed against our will. Law 833/1978 (which “incorporated” Law 180/1978) regulates an exception to this principle: the Involuntary Treatment. Therefore, in presence of this type of provision, we can be subjected against our will to psychiatric treatment.
                                                                    INVOLUNTARY TREATMENT:
                                                                 DO YOU KNOW YOUR RIGHTS?
Information leaflet on the rights of individuals subjected to Involuntary Treatment in hospital regime .
                                                                 Normative reference :
• Law n° 833/1978 , Articles 33-34-35
Other sources consulted :
• Italian Constitution Articles 32- 13- 24
• EU 679/2016 Privacy Policy (G.D.P.R.)
• European Charter of Patients’ Rights
• Declaration on the promotion of patients’ rights in Europe
• Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatments (CPT) Reports
• European Convention for the Protection of Human Rights

The fourth paragraph of Article 34 of Law 833/78 provides that Involuntary Treatment for mental illness can be carried out with forced hospitalization only if:
“- there are psychic alterations such as to require urgent therapeutic interventions, – if the same are not accepted by the patient, and if there are no conditions and circumstances that allow the adoption of timely and appropriate non-hospital health measures.”

                          INVOLUNTARY TREATMENT IN HOSPITAL REGIME:
                                                           LEGAL PROCEDURE
• A doctor (not necessarily a psychiatrist) visits you personally.
• Below, the three conditions that must exist simultaneously in order to be subjected to Involuntary Treatment:
1) A doctor detects a possible state of mental alteration that he considers so serious as to require urgent therapeutic interventions that cannot be postponed;
2) he proposes therapeutic interventions; you refuse these interventions;
3) there are no conditions, thanks to which, therapeutic interventions could be carried out, in a timely manner, in a non-hospital context (for example at the Mental Health Centre or at home).
The doctor insists and tries to convince you by establishing a dialogue and persuasion, informing you about the therapeutic interventions proposed, in order to obtain your consent and therefore your voluntary hospitalization;

• you continue to refuse both therapeutic interventions and hospitalization;
• the doctor draws up a certificate specifying: your personal details; his personal details and contacts; the reason for requesting Involuntary Treatment described in detail (not only the psychiatric diagnosis).
He must not use pre-printed forms; must describe all the initiatives undertaken to convince you of voluntary hospitalization; must cite the normative references and insert place, date, time, stamp and legible signature;
• the doctor sends the certificate to the Mayor of your municipality , or of the municipality where you are at that moment;
• the doctor calls and consults a second doctor (not necessarily a psychiatrist but obligatorily operating in the public service);
• the second doctor visits you personally and he also draws up a detailed certificate adding the indication of the hospital ward called Psychiatric Service of Diagnosis and Treatment in which you ought to be hospitalized.
If he agrees with his colleague, he validates the proposal of Involuntary Treatment to be sent to the Mayor;
• both certificates must be sent to the Mayor.
The Mayor, or his delegate, having acquired the two certificates, may issue an order within 48 hours from the validation (the Mayor may not validate the proposal even if it is not literally foreseen in the law): it is up to the Mayor to adopt such measures, in quality of local health authority and holder of the power to issue urgent orders.
The Mayor’s order is an administrative act which implies the notification to the person concerned (unfortunately this is not explained in the legislation).

Involuntary Treatment is an act of limitation of personal freedom which, issued in the form of an order, becomes effective precisely thanks to the notification to the person concerned.
The law does not provide for any notification of the provision to the person subjected to Involuntary Treatment (neither by the Mayor nor by the Judge).
The need to make the person aware of the modality and terms in which he can oppose the provision that concerns him is an integral part of the right to a full defense and it is a constitutional right. The notification has the function of bringing the document to the attention of the recipient, in order to allow the adversarial procedure to be established and the effective exercise of the right of defense (art. 24 const. “Right of defense”).
In each document notified to the addressee, the term and the authority to which it is possible to refer must be indicated. Often the documents are not delivered to the person concerned, who must expressly request them, with the difficulties that this entails.

“It is necessary that the person concerned has the right to access to a Court and the opportunity to be heard personally or, if necessary, through a certain form of representation.
Otherwise he would not benefit from the fundamental procedural guarantees applied in the matter of deprivation of liberty” (Source: ECtHR, Winterwerp v. Netherlands, October 24, 1979, n. 33).
The Mayor’s order must include: your personal details; general information of both doctors; indication of the ward, place, date, time and legible signature;

• the order, if it is not carried out within 48 hours from its issue, lapses and this must be communicated to the Mayor. If it is still considered necessary, the request of Involuntary Treatment must be renewed (with the same legal procedure).
• If you were in a different municipality, the Mayor who issues the order will notify the Mayor of your municipality. He also sends notice to the Ministry of the Interior, to the Embassy and / or to the competent Consulate in case you are a stateless or foreign citizen.
• The Mayor transmits the order to the municipal police office which is the body that materially makes it enforceable and supervises its correct execution;
• the municipal police, together with health personnel, will accompany you to the psychiatric ward located inside public or conventioned hospitals.
• In special cases, the presence of the police may be required.

The provision with which the Mayor orders the Involuntary Treatment in hospital regime, together with the motivated medical proposal and the validation, must be notified, within 48 hours from your hospitalization, to the Guardianship Judge of the district of your municipality.
The Guardianship Judge, within 48 hours after receiving the order, having received some information and arranged for any investigations, provides with a motivated decree to validate or not validate the provision and notifies the Mayor. In case of failure to validate, the Mayor orders the termination of the Involuntary Treatment in hospital regime.

The Guardianship Judge is a tribunal judge who is entrusted with questions concerning subjects that are incapable or not at all capable of providing their own interests. The Guardianship Judge, therefore, essentially deals with protecting vulnerable subjects, such as minors and incapacitated persons. His function is essential, as each of his provisions is adopted in the exclusive interest of the subject (minor, incapable, etc.) for which his intervention was requested.

Involuntary Treatment implies a restriction of freedom, as well as the deprivation of the constitutionally guaranteed right to choose whether or not to undergo a medical treatment.
In the current legislation it is not explicitly foreseen that the person concerned is personally heard by the Mayor and by the Guardianship Judge, never, at any stage of the procedure (as envisaged by the Committee for Torture Prevention Standards). There is therefore a constitutional right of defense problem that should be guaranteed to every person. The fact that it is possible to exercise it, does not reassure, because if there is no obligation to respect a certain form of guarantee, this will be difficulty adopted.
Below we indicate the rights of those who are often not given a voice, rights that are often just on paper, we know that practice seems to go in a completely different direction.
This does not discourage us, and should not discourage us, from reaffirming the existence and the enforceability of our rights.

                                                                    YOUR RIGHTS:
Involuntary Treatment must always be carried out according to article 32 of the Constitution, in respect of the person’s dignity and of civil and political rights, among which, as far as possible, also the free choice of the doctor and the place of treatment (art.33 L.833 / 78), in fact:

• you have the right to freely choose your place of treatment (art.33 L.833 / 78) (we know that practice is different) . You can choose the ward in which to be hospitalized, if compatible with availability of beds and your distance from the structure.
• You have the right to freely choose your doctor (art.33 L.833 / 78) (it seems impossible but it is so), so if you prefer to be followed by a doctor rather than another, you can be visited by this doctor and keep to treatments he will prescribe you.
• You have the right to communicate with the outside (art.33 L.833 / 78), they cannot subtract your phone, pc or other devices (respecting other people’s privacy and avoiding the use during the rest hours) and you can contact anyone: your family, friends, acquaintances, associations, a lawyer, the Guardianship Judge.
• You can receive visits from anyone you want to authorize to enter the ward, in accordance with visiting hours (this is not explicit in the legislation but it would be part of the right to communication).
• Although you cannot refuse treatment you have the right to therapeutic choice (this is not explicitly provided in the Involuntary Treatment Law): every individual has the right to freely choose between different procedures and health care providers on the basis of adequate information (Source: European Charter of Patients’ Rights).
• Ask to know the details of the Involuntary Treatment (even if it is not written in black and white in the current legislation), you have the “Right to information”: every individual has the right to access to all the information concerning his state of health (Source: Declaration on patients’ rights promotion in Europe). Be sure of your status (that is, if you are a voluntary or involuntary patient).
If you think there may be an abuse or a violation of your rights, ask to communicate with the competent Guardianship Judge (the one operating in the Municipality whose Mayor has ordered your Involuntary Treatment). It is important to be clear that they cannot refuse to put you in touch with the Guardianship Judge (it is not explicit in the legislation but is implicit in your right to communication with anyone).
“It is difficult for the person subjected to Forced Treatment to find the way to contact the Judge during his hospital admission. It is true that according to Art. 33 “in the course of Involuntary Treatment, the sick person has the right to communicate with whom he considers appropriate”, but if he does not have anyone with whom to communicate, and does not have anyone to support him in his intention to oppose Forced Treatment (family members, associations, friends, …) it will be really difficult, in practice, to do it, taking into account the position of absolute subjection that he acquires as a compulsory patient ” (from: The Therapeutic Coercion. A comparative study by M. Pelazza).

Forced Treatment has a duration of 7 days, with the possibility of renewal of 7 in 7 (in the current legislation there is no time limit !!). It is also possible that the conditions that require Forced Treatment cease to exist. The task of communicating these eventualities to the Mayor is always of the health responsible of the psychiatric service of the local health unit. The Mayor must notify the Guardianship Judge.
. You have the right to contact your trusted lawyer (even if this is not explicit in the legislation, it is part of your right to communicate with anyone): Forced Treatment is a limitation of personal freedom. (“No form of detention, inspection or personal check or any other restriction of personal freedom is admitted, except by a motivated document of the judicial authority”, art. 13 const. Par. 2).
• If you think that the procedure was irregular you can request the revocation or the modification of the provision directly to the Mayor (art. 33 L.833 / 78), anyone can do it. If someone wants to apply for revocation on your behalf, a proxy is required. Indicate the reasons for the request of revocation: the formal defects are easy to identify (for example the non-compliance with the formal steps, times, etc.).
It is more difficult to prove the non-existence of the conditions for Involuntary Treatment. Specifically, you should prove that the necessary conditions for hospitalization did not exist, i.e. that the intervention was not urgent or that you had not refused treatment or that an extra-hospital care setting was actually possible.
The revocation or amendment union provisions “are adopted by the same procedure as the revoked or modified provision” (art. 33 par. 8).
Remember: the Mayor has 10 days to answer you (in practice he could answer when hospitalization is ended !!).
• You have the right to access your medical record (although it is not expressly provided for in the current legislation).
. You have the right to access all information as well as all health documentation and records relating to your health condition. You have the right to read the medical record that concerns you and that contains anamnesis, diagnosis, prognosis, therapy and any other relevant data. At the time of your resignation, you have the right to request a copy of the medical record, sending a specific request to the hospitalization facilities. (Sources: European Charter of Patients’ Rights; Declaration on the promotion of patients’ rights in Europe: “Right to information”: each individual has the right to access all the information concerning his state of health).
If in doubt, ask the staff of the department:
. you have the right to be assisted by identifiable personnel, both in terms of qualification and with respect to the person and, therefore, with a visible and legible identification tag (Source: Declaration on the promotion of patients’ rights in Europe).
• You have the right to be respected in your personal privacy and data (Sources: EU Privacy Statement 2016/679 G.D.P.R.; European Charter for Patients’ Rights).
From the normative point of view there is no specific law that attributes to the psychiatrist the power to physically restrain the patient (in fact, in the current legislation on Forced Treatment there is no mention of it).
Involuntary Treatment does not necessarily justify mechanical restraint (i.e. being tied to the bed), except in very exceptional cases falling within the so-called
“State of necessity” art. 54 p.c.
Article 54 of the Penal Code:
The “state of necessity” is the exoneration required by article 54 of the penal code according to which “It is not punishable who committed the fact for having been forced by the need to save himself or others from the current danger of serious harm to the person, danger he did not voluntary caused or that was otherwise avoidable, provided that the fact is proportionate to the danger”.
The requirements for invoking the “state of necessity” are:
– the existence of a current and inevitable danger;
– the existence of a danger concerning serious harm to the person.
In simple words, those who practice restraint by demonstrating that they have acted within the framework of art. 54 p. c. are not punishable.

You can bring an appeal against the provision validated by the Guardianship Judge to the Court competent for territory (art. 35 L.833 / 78), whoever has an interest can do it.
The law does not provide for a deadline within which the appeal must be proposed and nothing is specified in the relevant article of the law. The ten-day deadline (article 739 p.c., third paragraph) is deemed to be applied.
You can perform and receive all the proceedings of the trial personally and in the trial before the Court you can have yourself represented by a person with a written mandate.
The appeal can be presented to the Court by registered letter with acknowledgment of receipt.
The President of the Court fixes the hearing for appearance of the parties and, having acquired the provision that ordered your Forced Treatment and having heard the public prosecutor, may suspend the same treatment even before the hearing for appearance is held.
On the request for suspension, the President of the Court provides within ten days.

At the end of the 7 days Involuntary Treatment can be renewed:
If, according to doctors, Forced Treatment must last beyond the seventh day, the health care provider responsible for the psychiatric service is required to formulate a motivated proposal to the Mayor, who communicates it to the Guardianship Judge, indicating the further presumable duration of the treatment. The same legal procedure that was used for the initial request must be performed and, of course, the three legal conditions must exist. At the end of the seventh day, if there is no validation of the extension, the hospitalization cannot legitimately continue.
Once forced treatment is ceased, due to the expiration of the terms or due to the absence of one or more conditions for its subsistence, you can request the resignation from the ward (Sources: Charter of the patient’s rights ; Health Services Card) and your request for “release” must to be heard. In fact, on
the basis of the aforementioned fundamental principle in the health sector, if there are not the conditions for the application of Involuntary Treatment there is the rule of voluntary interventions.
Therapeutic interventions, if present in the resignation document, can only be recommended.
In fact ,according to art. 32 of the Constitution par. 2: “No one can be obliged to a specific medical treatment except by law. The law cannot in any case violate the limits imposed for the respect of the human being”.

DOWNLOAD PDF  Involuntary Treatment

By the Radical Association: “Diritti alla Follia” “Rights to Insanity” founded on June 25th, 2018 Legal Address: Via Angelo Bargoni, 32 – 00153 Rome (RM) Italy, Europe
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“Stati d’animo”: Nuove testimonianze dai luoghi di privazione e restrizione della libertà

Diritti alla Follia · 04/04/2020 ·

“Stati d’animo”

Nuove   testimonianze dai luoghi di

privazione e restrizione della libertà.

Con il decreto “Cura Italia” si stabilisce che i detenuti con una pena definitiva inferiore ai 18 mesi possano usufruire della detenzione domiciliare .

Dalla Toscana mi scrive Bianca, angosciata, suo figlio attualmente si trova in carcere: “la comunicazione relativa alla possibilità di usufruire degli arresti domiciliari viene data direttamente dagli agenti penitenziari ai detenuti, senza passare per gli avvocati. Immaginate di essere chiusi dentro una cella insieme ad almeno altre due persone…di sentire solo le notizie angoscianti della televisione….non vi viene spiegato niente..i colloqui sono interrotti e i rapporti con gli operatori esterni drasticamente ridotti. Mio figlio può chiamare il suo avvocato solo al numero dello studio che, naturalmente,  in questo periodo è chiuso. Nel caos più totale non era riuscito a capire se poteva avere diritto alle misure alternative previste. Ho passato un’ intera mattinata a cercare di saperne di più e ho capito che, avendo dei processi in corso, non ha diritto ai domiciliari.

Non lo vedo da più di un mese…so qualcosa dalle telefonate settimanali…dorme molto ..è preoccupato per noi. Non riesco a sapere se gli danno farmaci…l’educatore del SERD che lo seguiva non può andare in carcere. Adesso ho saputo che il carcere di Prato ha in dotazione 17 smartphone per videochiamate Whatsapp. Si deve prendere un appuntamento che di solito è dopo 4 o 5 giorni. Il carcere di Livorno ha invece solo 7 smartphone e anche lì funziona con appuntamento iscrivendosi ad una piattaforma su internet”.

 Dal  sito del Garante nazionale privati libertà:

“Le restrizioni di vita negli Istituti detentivi: la sospensione da parte dell’Estonia dell’accesso all’aria, quantunque temporanea, potrà essere oggetto di sanzione da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo poiché l’accesso ad almeno un’ora al giorno è considerato limite minimo inderogabile affinché il trattamento detentivo non degradi in modo tale da finire all’interno della locuzione “inumano e degradante” che è assolutamente vietato dalla Convenzione stessa”.

Bianca aggiunge, esprimendo tutta la sua preoccupazione: “tutto viene amplificato..angosce..depressioni..chi stava per intraprendere un percorso in comunità deve aspettare un tempo indefinito….adesso è possibile prenotare videochiamate con un’attesa di 3 o 4 giorni…ma è sempre troppo tempo ….spero si faccia qualcosa…”

Ma cosa accade nelle strutture residenziali psichiatriche?

Dal sito del Garante nazionale privati libertà:

“La Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, in tema di tutela dei diritti fondamentali afferma: bisogna guardare all’emergenza come a un sistema di scatole cinesi, dove il contenitore più piccolo, quello più chiuso e più lontano dalla visibilità della comunità esterna, è quello abitato dalle persone i cui diritti fondamentali sono maggiormente in pericolo e dove è forte il rischio di ulteriore discriminazione.  Fra le persone con disabilità ci sono altri soggetti vulnerabili che abitano questa “piccola scatola” nel cuore del problema: si tratta di coloro che sono ospitati nei contesti residenziali, istituti e ospedali psichiatrici. Per questo Dunja Mijatovi esorta gli Stati a non abbassare la guardia sui diritti fondamentali di queste persone, come invece è accaduto in taluni Paesi come, per esempio, il Regno Unito che non prevede più il doppio parere di un esperto per la collocazione di un soggetto con problemi psichiatrici in un’istituzione chiusa”.

Maurizio dalla Sardegna mi fa sapere speranzoso che ha letto di “poter accompagnare un suo familiare che, per la sua condizione di salute (fisica o psichica) o disabilità (cognitiva, intellettiva, relazionale) necessita di svolgere saltuariamente attività all’aria aperta”, così ha deciso di  chiedere alla struttura di portar fuori suo cugino per qualche passeggiata “fuori casa”. Risposta? “Anche il medico della struttura era d’accordo ma infine è rimasto dentro, recluso direi “.

Sento Jeanette al telefono mi da notizie di sua figlia Yaska, una giovane donna che attualmente risiede  in una Comunità che altri hanno scelto per lei, in Toscana.  Jeanette, amareggiata ma sempre propositiva, mi fa sapere che le restrizioni alla libertà di sua figlia “con o senza emergenza coronavirus” sono praticamente quasi le stesse.

“Yaska” mi racconta Jeanette  “non può disporre del suo  cellulare e non ha diritto ad alcuna visita. Da un anno  non pratica alcuna attività sportiva e non le è permesso di uscire dalla struttura in autonomia. Prima della quarantena, riusciva ad uscire alcune volte al mese per qualche ora con un operatore, mai nel weekend”. Jeanette mi scrive e mi fa giustamente notare che stando così le cose,  i cittadini come Yaska, sotto cure psichiatriche, nella pratica, non possono godere neppure  dei diritti riservati anche ai nostri animali domestici. A tal proposito cita alcune normative  e una sentenza in cui si stabilisce che “il maltrattamento non sia da considerarsi solo in senso fisico, ma anche psichico, in quanto la legge vuole “tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.”

Rossana dalla Puglia mi scrive per aggiornarmi sul suo amico Andrea, è preoccupata in quanto è tornato a casa dopo un ricovero di venti giorni in psichiatria, pare sia  “lasciato a se stesso” e sembra  si sia “scampato” la nomina urgente di un amministratore di sostegno,  “buon per lui” le dico… to be continued

Cristina 

 04  Aprile 2020

Per saperne di più

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/comunicati_stampa.page

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG8051&modelId=10021

Immagine: minifigura in plastilina “ Stati d’animo “ di Eric Loi  https://ericloiworks.com/

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“Io resterei a casa ” : Testimonianze dai luoghi di restrizione della libertà.

Diritti alla Follia · 29/03/2020 ·

 

“Io resterei  a casa ” :

Testimonianze dai luoghi di restrizione della libertà.

Il Comitato  per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT), organismo del Consiglio d’Europa, in questi giorni ha pubblicato una dichiarazione di principi relativa al trattamento delle persone private della libertà nel contesto della pandemia da coronavirus.

Qui di seguito un passaggio :

“La pandemia da coronavirus  si è rivelata una prova di carattere eccezionale per le autorità degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Ciò comporta una sfida specifica ed intensa per il personale che opera nei vari luoghi di privazione della libertà personale quali i commissariati di polizia, gli istituti penitenziari e strutture psichiatriche, i centri di detenzione per migranti, le residenze per persone con disabilità o anziane così come le zone di confinamento recentemente istituite per le persone poste in quarantena. Pur riconoscendo la chiara necessità di adottare misure decise per combattere il COVID-19, il CPT sente il dovere di rammentare a tutti gli attori coinvolti la natura assoluta e cogente del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Le misure precauzionali adottate dalle autorità non devono mai giungere a configurare trattamenti inumani e degradanti delle persone private della libertà personale.  Il CPT ritiene che tutte le autorità competenti nell ’ambito del Consiglio d’Europa debbano attenersi ai dieci principi evidenziati, a cominciare da quello fondamentale che così è enunciato: «Il principio di base deve essere quello di adottare ogni possibile misura per la protezione della salute e della sicurezza di tutte le persone private della libertà personale. L’adozione di tali misure contribuisce a preservare di conseguenza la salute e la sicurezza del personale».

Ma è su questo punto che vorrei focalizzare l’attenzione :

“Poiché lo stretto contatto personale contribuisce la diffusione del virus, le autorità devono concentrare i propri sforzi sul ricorso a misure alternative alla privazione della libertà personale. Tale approccio assume una natura imperativa in particolare in situazioni di sovraffollamento carcerario. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero esercitare un ricorso maggiore a misure non detentive quali le alternative alla custodia cautelare, la commutazione della pena, la liberazione condizionale e la messa alla prova; la necessità di valutare lo stop ai prolungamenti dei ricoveri involontari dei pazienti psichiatrici; la dimissione o sistemazione di residenti di strutture per persone con disabilità o anziane nella comunità esterna. Inoltre, occorre limitare il più possibile la detenzione dei migranti. “

Prendo spunto da questo documento per riportare alcune testimonianze da chi vive in prima persona questa situazione.

“In pratica ognuno fa per sé ”, mi spiega Valeria operatrice sanitaria presso una struttura che ospita persone con disabilità in un paesino della Sardegna, “ così come ribadito dal decreto del 4 marzo che attribuisce ai direttori sanitari delle strutture la responsabilità di valutare caso per caso chi far entrare o meno e perché”.

Poi aggiunge con una punta d’orgoglio  “ già prima del decreto noi abbiamo limitato al massimo le visite dei familiari, all’inizio questo ha causato proteste e malcontento, ma poi tutti hanno capito che l’abbiamo fatto per tutelare gli ospiti, e ci hanno ringraziato “.

C’è poi la situazione di chi è costretto a trascorrere le proprie giornate in strutture residenziali psichiatriche perché soggetto alle famigerate “misure di sicurezza” come  la libertà vigilata.

Conosco Roberto da anni, mi viene assai difficile pensarlo “socialmente pericoloso”, odiosa etichetta affibbiatagli in seguito ad una perizia psichiatrica durata  10 minuti, ed è stato pure fortunato a non finire in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Mi dice che da due anni attende il riesame della pericolosità sociale, un anno trascorso fuori dalla sua regione, la Sardegna, alla faccia della competenza territoriale. Mesi fa viene “collocato “  in una struttura in mezzo al nulla, finalmente viene fissata la sua udienza, ma arriva l’emergenza-virus e la rimandano, giorni da incubo per Roberto e tanti come lui.

Mi scrive: “ Vita nella comunità ai tempi del covid 19:Vietate le uscite fuori dalla comunità, niente rientri a casa, niente attività, nessun modo per passare la giornata in modo piacevole. Qui la situazione è pesante non vedo l’ora che finisca tutto questo, non se ne può più ,vorrei stare a casa con la mia famiglia perché qui le giornate sembrano più lunghe del solito… Tanti saluti”.

Mi scrive Carla, figlia di  un’anziana signora “ospite” di una residenza sanitaria assistita  (RSA) in Emilia Romagna :

“Delle residenze per anziani si sa poco e nulla , se non le descrizioni pubblicitarie che appaiono invitanti dalle varie carte dei servizi offerti.. Ciò che si sa delle RSA in tempi di coronavirus è ancora meno.

Come è andata la gestione dell’infezione da coronavirus? Ebbene non si sa, o meglio lo si sta appurando  pian piano e con molta fatica. Ci sono  state sicuramente delle circolari interne tra ASL e strutture, ma il contenuto è misterioso.  Di fatto quello che i familiari dei degenti hanno saputo è stato (tanto per cambiare) che dovevano seguire, loro,  nuove regole e che la spiegazione era appunto l’applicazione del DPCM.

 Quindi progressivamente, l’accesso dei familiari è stato sempre più limitato e infine escluso completamente. In pratica apparentemente tutto continuava come se niente fosse. Nessuna comunicazione più accurata o rassicurante è stata data alla maggioranza dei parenti esclusi.  Alcuni si sono dati da fare subito per stabilire contatti anche visivi tra malati e familiari, con tablet, videochat su whatsapp, a volte, i più fortunati, sono stati portati addirittura davanti a vetrate e finestre e ciò ha permesso ai degenti di vedere di persona i propri familiari.”

 Riguardo ai  ricoveri involontari nelle strutture psichiatriche, per intenderci, i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) che in Italia si attuano nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali., il CPT raccomanda  di limitarne il prolungamento.

Sento Rossana al telefono, vive in Puglia, mi dice che il  suo amico Andrea è stato ricoverato in psichiatria in questi giorni , pare sia in TSO. Alla scadenza il ricovero continua, Andrea esce dopo circa venti giorni.

In questi giorni capita di leggere articoli di cronaca che non si discostano di molto dai soliti a cui siamo abituati. Ci informano che a Torino  sarebbero aumentati i TSO a causa della quarantena forzata o chissà a  causa di cos’altro. Frasi come queste “Parliamo di tutti quei ricoveri forzati di pazienti che riscontrano problemi psichiatrici e che sono potenzialmente pericolosi per se stessi e per la comunità”, “soggetti aggressivi o mentalmente fragili” (il grassetto è in originale dall’articolo) , ci confermano quale sia l’opinione dominante, complice il lessico di molti giornalisti.

Concluderei con una considerazione di Carla sulle residenze per anziani  ”Nelle   strutture in cui non c’è il rispetto del malato e non si è curata e sviluppata una cultura della “valorizzazione della persona malata”, non ci sarà nessun cambiamento tra il pre-virus e il post-virus.  Senza nessun tipo di compensazione affettiva , una persona con demenza non potrà che sentirsi inutile. Come fare a distinguere tra un comportamento morale corretto nei  confronti  dei malati e uno scorretto  è la grande sfida del futuro, visto che le persone soggette all’assistenza nelle case di cura spesso  non possono parlare”

31 marzo 2020

Cristina   

Per saperne di più : CPT+su+coronavirus+e+privati+libertà

https://www.coe.int/it/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty- https://rm.coe.int/16809cfa4b

Immagine: minifigura in plastilina “Corpo chiuso in gabbia “ di Eric Loi https://ericloiworks.com/

 

 

 

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Testimonianza di F. : “così mi hanno legato al letto per 7 ore “…

Diritti alla Follia · 21/02/2020 ·

 F. ci inoltra la seguente testimonianza, ce ne chiede la pubblicazione e si assume la responsabilità delle sue dichiarazioni.

F., cittadino residente a Milano, insonne da troppo tempo, si reca al Pronto Soccorso  di un ospedale pubblico di Milano pensando che potrà tornare a casa quella stessa sera, invece…. 

  Reparto psichiatria. Novembre 2019

F. : “Mi hanno legato dalle 23 e 30 alle 7”.   

“Quando ero già legato e solo nella stanza (con delle porte con delle vetrate, per cui gli altri pazienti che passavano mi vedevano soffrire, ma se ne sono fregati) e chiedevo aiuto per il dolore ai polsi, alle caviglie e per la posizione davvero assurda in cui mi hanno costretto (legato supino e strettissimo) – e loro erano nella stanza accanto ed in grado di sentire – sono poi arrivati, dopo ore,  urlandomi addosso insulti e dicendo di vergognarmi per come mi ero ridotto, e che mi avrebbero fatto fare il TSO l’indomani mattina. Non ti dico la cattiveria nel tono e nelle facce, trasfigurate e l’umiliazione del tutto. Poi mi hanno gettato letteralmente in gola altra chimica e con estrema violenza mi hanno iniettato qualcosa – lasciandomi il segno per delle settimane. Un vero sequestro di persona con torture e minacce. Sicuramente hanno fatto di tutto per mettere in pericolo la mia vita – considerate anche le condizioni di estrema debilitazione in cui ero. 

Ho chiesto aiuto per delle ore, sperando ci fosse almeno un infermiere diverso, ma si sono rivelati tutti dei veri mostri. E considera che poi la mattina è arrivata mia madre, e che se non avessi avuto nessuno, chissà cosa sarebbe successo. 

E comunque, chi non ha nessuno, una volta nelle grinfie della psichiatria, è fregato, e questo è terrorizzante ed inaccettabile, è anche illegale a quanto ho appreso il fatto che non sia passato per nulla un medico in quelle 7 ore e mezza.”

 Non è necessario  aggiungere alcunchè al racconto di F.

Basta solo chiudere gli occhi e pensare che in questo preciso istante decine di persone, adulti, anziani e minori, nei reparti psichiatrici, nelle strutture sanitarie di ogni genere, nelle comunità,   nelle carceri, nei centri per gli immigrati, stanno subendo ciò che ci ha descritto F.

 

 

 

 

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DOSSIER – abusi nelle Amministrazioni di Sostegno: La Voce di Trieste anno 2013

Diritti alla Follia · 05/01/2020 ·

Estratto dal Dossier :           Dossier Abusi ADS La Voce di Trieste 2013

L’essenza del problema è il diritto di difesa

 

Tutti sanno che nel caso di sospetta commissione di reati non è lecito ritenere colpevole la persona e punirla con limitazioni durevoli del diritto a disporre della propria vita e dei propri beni se e finché la colpevolezza non sia definitivamente provata attraverso equo giudizio.E che per essere equo il giudizio deve offrire anzitutto in ogni sua sede e grado piene garanzie di difesa e di terzietà dei giudici.

Ad analoga e maggior ragione dunque in uno Stato di diritto non si deve poter decretare la privazione giudiziaria di quei diritti fondamentali per sospetta malattia mentale senza che ne siano accertate con garanzie di pari completezza e rigore la sussistenza effettiva e le necessità obiettive conseguenti.

Sia nella prassi psichiatrica italiana pre-riforma che in quella riformata i provvedimenti restrittivi delle libertà personali potevano e possono venire invece assunti, anche all’insaputa dei destinatari, direttamente sulla base di attestazioni di attestazioni dello stato di malattia mentale fornite da operatori sanitari o sociali al giudice o sindaco tecnicamente imperiti.  Che come tali si limitano a ratificarli in fiducia, e rimangono anche i destinatari e decisori di eventuali ricorsi o reclami contro i propri stessi provvedimenti.

Mancano cioè le garanzie costituzionali primarie dell’equo giudizio: la nomina obbligatoria di un difensore di fiducia  o d’ufficio e di consulenti tecnici di parte (ctp), il contraddittorio pubblico ed il ricorso a giudice terzo.

Tutte le altre distorsioni possibili nei provvedimenti sono subordinate e conseguenti a questa clamorosa violazione dei diritti umani garantiti univocamente dall’ordinamento italiano, comunitario europeo ed internazionale.

E perciò reclamabile a tutti questi livelli, trattandosi di diritti insopprimibili ed irrinunciabili, poiché non vi è altra garanzia concreta possibile della correttezza, competenza ed affidabilità dell’agire degli operatori sanitari, sociali e giudiziari coinvolti nella decisione. Che non possono certo essere presunte in materia di manipolazione della vita e dei beni di soggetti deboli.

Tanto più in presenza notoria di una casistica di abusi specifici e del quadro sopra delineato di devianze dell’assistenza psichiatrica.

L’interdizione e l’inabilitazione, istituti classici sperimentati di tutela del soggetto totalmente o parzialmente incapace per infermità mentale di provvedere personalmente alle proprie necessità, offrono almeno migliori garanzie istruttorie e prevedono maggiori controlli anche sull’operato rispettivamente dei tutori e curatori nominati dall’autorità giudiziaria.

La privazione o compressione illegittima del diritto di difesa si accentua invece praticamente fuori controllo nei provvedimenti legati alla riforma psichiatrica ed alle sue carenze. A cominciare dal Trattamento sanitario obbligatorio, Tso, previsto dalla legge 180/78, col quale il sindaco dispone su segnalazione il ricovero forzato di un soggetto (che viene così catturato, rinchiuso e sottoposto a sedazione ed altro anche contro la propria volontà).

Anche se una provvida sentenza ottenuta nel 2010 dall’avvocato pordenonese Gianni Massanzana ha perciò stabilito che il sindaco non possa firmare l’ordinanza di ricovero sulla sola base della richiesta specialistica senza procedere ad una verifica tecnica autonoma della sua veridicità.

Difetti evidenti della legge 6/2004

Non così ancora nell’amministrazione di sostegno, ideata ed introdotta dagli stessi ambienti della riforma psichiatrica nel codice civile con la legge n. 6/2004 presentandola come una forma di tutela giudiziaria più blanda, rispettosa ed elastica dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Che come tale potrebbe funzionare, ed in molti casi funziona, benissimo se la legge non contenesse delle trappole logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla brutalmente come strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole ed in violazione radicale dei diritti di difesa e dell’equità del giudizio.

La norma (art. 404 c.c.) estende infatti smisuratamente ed al di là dell’infermità mentale le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, perché stabilisce che il giudice tutelare possa sottoporre ad Amministratore di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona afflitta da una “infermità o menomazione fisica o psichica” che le renda “anche” parzialmente e temporaneamente impossibile provvedere ai suoi interessi.

Una formula che può dunque sembrare adeguata ed elegante, ma è invece così incautamente ed anti giuridicamente generica da poter coprire casi che vanno dall’estremo dell’infermità psichica con incapacità permanente totale (propria dell’interdizione) o parziale (propria dell’inabilitazione) sino al semplice stress, alla comune depressione od al banale impedimento fisico temporaneo per una qualsiasi malattia od esito d’incidente che impediscano di far la spesa e pagare le bollette.

E non offre infatti la minima certezza giuridica sulla tipologia ed il grado dell’infermità e dell’incapacità necessarie e sufficienti a limitare le libertà della persona (perché di questo si tratta)sottoponendone la vita ed i beni ad un’amministrazione di sostegno.

Che può diventare così una forma di limitazione o privazione dei diritti umani attivabile per legge, e su semplice segnalazione ritenuta credibile dal giudice fuori da rituale contraddittorio, a peso di qualsiasi persona che possieda beni mobili od immobili trovandosi in difficoltà reali o presunte, ed anche temporanee, ad amministrarli.

Nel concreto, quello che sta perciò documentatamente accadendo a Trieste ed altrove in Italia in maniera episodica o sistematica è che: vengono sottoposte ad amministrazione di sostegno anche persone capaci di gestirsi; il provvedimento viene assunto contro la loro volontà o addirittura a loro insaputa su segnalazioni non adeguatamente verificate di alcuni operatori sociosanitari; il tribunale non affida il ruolo di amministratore di sostegno a parenti o persone amiche adatte e gratuitamente disponibili, ma ad avvocati, commercialisti od ai predetti operatori, ed anche con onorari a spese dell’amministrato; tali amministratori ricevono dal giudice poteri totalitari, analoghi a quelli dell’interdizione, che giungono a privare l’asserito “beneficiario” non solo dell’amministrazione dei suoi beni ma anche della gestione della propria salute e addirittura della corrispondenza.

Si tratta di violazioni radicali ed anticostituzionali dei diritti fondamentali alla difesa ed al giusto processo, destinate a particolari soggetti deboli in violazione del principio di eguaglianza dei cittadini. E tali da consentire anche arbitrii concreti gravissimi che trasformano i “beneficiari” teorici di sostegno a vitti me inermi di abusi intollerabili.

Decreti di nomina con cui il giudice tutelare abbia conferito all’amministratore di sostegno poteri che incidono su diritti e libertà inviolabili della persona senza garantirle la difesa ed il contraddittorio nel giudizio, nonché per violazione di legge quando tali poteri risultino eccessivi identificandosi con quelli propri dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Nelle forme d’abuso primario tipiche sinora riscontrate, l’assegnazione dell’amministrazione di sostegno risulta originata da richieste di operatori psichiatrici o sociali che drammatizzano la situazione del soggetto e ne screditano gli eventuali famigliari o fiduciari.

Il giudice tutelare accoglie queste relazioni come veritiere senza controperizia, non riconosce alla persona il diritto alla difesa tecnica in contraddittorio tramite un avvocato e periti di parte, e le impone senza o contro sua espressa volontà, o a sua insaputa, un amministratore di sostegno estraneo.

Ed il giudice assegna  poteri che incidono sulle libertà fondamentali della persona (di amministrarsi, ricevere la corrispondenza, decidere sulle cure mediche), sino a coincidere con quelli previsti per l’interdizione o l’inabilitazione. Che invece competono al Tribunale collegiale d’iniziativa del Pubblico Ministero, e con garanzia di difesa in contraddittorio.

L’amministrazione di sostegno risulta così trasformata arbitrariamente in interdizione od inabilitazione impropria e sottratta alle garanzie difensive. E senza contestazione efficace del Pubblico Ministero, che ha l’obbligo di intervenire anche nella nomina dell’amministratore di sostegno e proporre reclamo quando il decreto del giudice tutelare risulti contrario alla legge.

Il giudice tutelare ha il potere e l’obbligo di impedire gli abusi verificando le relazioni periodiche degli amministratori, inclusi rendiconti, stime di beni, modalità di vendita e relazioni di operatori sanitari, psichiatrici o sociali. Ma nel concreto non ne ha il tempo né i mezzi, e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni quantomeno discutibili.

In sostanza, uno strumento giuridico di assistenza moderata a soggetti deboli viene invece utilizzato coercitivamente in violazione dei loro diritti fondamentali, di libertà, proprietà e difesa. A lucro di terzi e con le necessarie complicità ambientali attive e passive.

Il giudice tutelare non può dunque far coincidere integralmente i poteri dell’amministratore di sostegno con quelli del tutore o del curatore, che come tali possono venire assegnati soltanto dal Tribunale con gli istituti e le procedure dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Se i poteri dell’amministrazione di sostegno si limitano a quelli di una blanda assistenza ordinaria non occorrerebbe garantire all’assistito la difesa legale, che diventa invece obbligatoria se intaccano la sua capacità giuridica di agire, configurandosi altrimenti violazione di diritti umani fondamentali garantiti dall’ordinamento, e dunque nullità originaria ed assoluta dell’atto.

Che come tale può essere fatta valere in ogni momento e sede, incluse quelle comunitarie ed internazionali: si vedano anche i principi corrispondenti introdotti nell’ordinamento dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13.12.2006 e ratificata dall’Italia con L. n. 18/2009.

Questo significa che decine, se non centinaia o più, di decreti di nomina di amministratori di sostegno, a Trieste ed altrove, risultano giuridicamente nulli, e con essi i poteri e gli atti conseguenti degli amministratori.

L’interrogativo è a questo punto se l’Autorità giudiziaria, ed a quali livelli, intende provvedere d’ufficio ad interrompere ed annullare le procedure di nomina illegittime liberandone gli amministrati, o se occorreranno valanghe di ricorsi individuali dei danneggiati, o class actions.

 

Paolo G. Parovel

La Voce di Trieste, anno 2013

 

 

 

 

 

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