Qui di seguito si riporta il testo della mail inviata questa mattina agli organi istituzionali sottoelencati
PRESIDIO OSPEDALIERO BARONE LOMBARDO CANICATTĆ
- AL RESPONSABILE SPDC
- AL DIRETTORE SANITARIO
- AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AL SINDACO DEL COMUNE DI RAVANUSAĀ (AG)
AL GIUDICE TUTELARE DI AGRIGENTO
e p.c.
AL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE
O PRIVATE DELLA LIBERTĆ PERSONALE
AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO, DR. MAURO PALMA
AL COMITATO EUROPEO DI PREVENZIONE DELLA TORTURA
AL SEGRETARIO ESECUTIVO, DOTT. RĆGIS BRILLAT
ALL’ AVV. MASSIMILIANO MUSSO
OGGETTO: CONTENZIONE PROLUNGATA IN ATTO A CARICO Ā DEL SIG. DARIO GIUSEPPE MUSSO, PRESSO IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA DELLā OSPEDALE BARONE LOMBARDO DI CANICATTIā (AG).
RICHIESTA DI INTERVENTO IMMEDIATO
Gentili autorità , ci rivolgiamo alla vostra attenzione in rapporto alla responsabilità rivestita circa il trattamento sanitario obbligatorio del Sig. Musso Dario Giuseppe: per averlo ordinato (sindaco di Ravanusa AG), per averlo convalidato (Giudice Tutelare Tribunale Agrigento), per averlo eseguito (medici SPDC Canicattì ).
Lā Associazione āDiritti alla Folliaā, a nome della quale scriviamo come investiti del ruolo diĀ Segretaria e Tesoriere,Ā si occupa dellā affermazione delle prerogative di quanti, a causa della condizione psichica propria o altrui (spesso a causa, cioĆØ, della condizione psichica di chi incarna le istituzioni) si trovino a subire restrizione di libertĆ o di capacitĆ , in assenza di garanzie procedimentali o sostanziali.
Abbiamo appreso dallā ascolto di una telefonata tra un medico dellā SPDC e lā Avv. Lillo Massimilano MussoĀ (fratello ed avvocato di Dario Giuseppe Musso) che questā ultimo si trova in uno stato di contenzione fisica, prolungata ed ininterrotta, dal giorno 02/05/2020, quando unā ordinanza del Sindaco Ā (emessa in assenza di un accertamento diretto delle condizioni del āpazienteā,Ā e convalidata il 5 maggio, previa compilazione di fogliettino di modello prestampato, dal Giudice Tutelare ) lo privava della libertĆ personale e della stessa disponibilitĆ dei movimenti del corpo, sulla base di una diagnosi di āscompenso psichico con agitazione psicomotoriaā, inserita in apposito spazio sul fogliettino delĀ modello prestampato, allā interno di cinque righi definiti ārelazione sanitariaā dal medico ha convalidato la proposta di TSO occupandosi del riempimento della seconda metĆ dellā unica facciata dello stesso modulino prestampato.
Lasciamo in questa sede (solo in questa sede e per adesso, beninteso) in disparte il rilievo che i filmati video, dai sottoscritti visionate ed allā attenzione del Tribunale di Agrigento nellā ambito del ricorso avverso il provvedimento di convalida del TSO (con udienza fissata il 4 Giugno, cioĆØ 33 giorni dopo lā avvio di un trattamento sanitario coatto che ne dura 7), mostrano un intervento sanitario forzato nei confronti del Sig. Dario Giuseppe Musso effettuato:
- senza alcun tentativo di colloquio con lo stesso;
- in assenza della dott. ssaĀ autrice della proposta di trattamento sanitario obbligatorio, come della dott. ssaĀ che ne ha disposto la convalida;
- in rapporto ad una condotta espressiva di opinioni politiche (corrispondente allā inesistenza di una condizione āpandemicaā con conseguente āillegalitĆ ā delle disposizioni anti-Covid) condivisa da alcuni esponenti della comunitĆ scientifica (nei presupposti) e da alcuni costituzionalisti italiani (nel giudizio sullā āabusivitĆ ā dei DPCM che hanno ristretto la libertĆ dei cittadini), ed in ogni caso: opinioni (espresse senza alcun gesto violento).
Intendiamo invece qui ed ora segnalare che con la sentenza 07/11/2018 n° 50497 della V sezione, la Corte di Cassazione ha esplorato a fondo, a margine della nota vicenda āMastrogiovanniā (il maestro salernitano morto nellā SPDC dellā Ospedale di Vallo della Lucania nel 2009 dopo 87 ore di ininterrotta contenzione) i presupposti di liceitĆ della pratica della ācontenzioneā, escludendo che possa essere ricondotta alla nozione di Ā āatto medicoā. La funzione di mero presidio Ā«di tipo ācautelareāĀ» attribuita alla contenzione, come forma di coercizione fisica, risponde ā ad avviso dei Supremi Giudici – Ā a una logica di extrema ratio: cosicchĆ©, anche nel contesto sanitario, può ammettersene lāuso soltanto in situazioni straordinarie e limitatamente al tempo necessario per fronteggiarle: venendo cosƬ in rilievo,Ā a fronte di un comportamento che corrisponde allā effettuazione di un sequestro di persona, , la sola causa di giustificazione possibile Ā dello āstato di necessitĆ ā. La sentenza provvede a specificare, in relazione alle ipotesi di contenzione del paziente psichiatrico, alcuni dei presupposti di operativitĆ dellāart. 54 c.p.:
- lāattualitĆ del pericolo preclude un utilizzo della contenzione Ā«in via āprecauzionaleāĀ», dovendosi fondare su riscontri obiettivi ā ricavati da un Ā«costante monitoraggio del pazienteĀ» e da una valutazione completa dellāevoluzione del quadro clinico ā idonei a far ritenere, secondo la scienza medica, quantomeno imminente unāoffesa allāincolumitĆ personale, mentre dalla conversazione ascoltata (oltre che dal video analizzato) sembra evidente che gli interventi di costrizione fisica nei confronti del Sig. Musso corrispondano esattamente a tale āprecauzionalitĆ ā, non essendo stati preceduti da alcun colloquio;
- la proporzionalitĆ della contenzione ā una volta accertata lāinefficacia di misure alternative ā deve intendersi sia in senso cronologico, da commisurarsi quindi alla durata del pericolo (o meglio, della sua attualitĆ ), sia in termini di intensitĆ , dovendo il medico valutare la possibilitĆ di immobilizzare solo alcuni arti. Nel caso del sig. Musso, si ha modo di apprezzare che esso sarebbe legato mani e piedi, ed in modo ininterrotto dallā avvio del ricovero coatto.
Su tale base, vi chiediamo:
- di āslegareā (per i medici), o di āfar slegareā (per il Sindaco e per il Giudice Tutelare) Dario Giuseppe Musso;
- di consentire (per i medici), o di āobbligare a consentireā (per il Giudice Tutelare) che il Sig. Dario Giuseppe Musso possa incontrare i familiari, ed in particolare il fratello ed avvocato Lillo Massimiliano Musso: circostanza āvietataā ā a quanto ĆØ dato apprezzare dalle registrazioni ā fino a questo momento
- di non rinnovare (per il Sindaco) il Trattamento Sanitario Obbligatorio, attese ā a tacer dā altro – le condizioni in cui lo stesso viene concretamente eseguito.
Roma, 09/05/2020
Associazione āDiritti alla Folliaā:
la Segretaria, Cristina Paderi
il Tesoriere, Michele Capano
https://youtu.be/QREd4FQjVe0
https://www.youtube.com/watch?v=5lbXhqw9cN4


