Estratto dal Dossier : Ā Ā Ā Ā Ā Dossier Abusi ADS La Voce di Trieste 2013
Lāessenza del problema ĆØ il diritto di difesa
Tutti sanno che nel caso di sospetta commissione di reati non è lecito ritenere colpevole la persona e punirla con limitazioni durevoli del diritto a disporre della propria vita e dei propri beni se e finché la colpevolezza non sia definitivamente provata attraverso equo giudizio.E che per essere equo il giudizio deve offrire anzitutto in ogni sua sede e grado piene garanzie di difesa e di terzietà dei giudici.
Ad analoga e maggior ragione dunque in uno Stato di diritto non si deve poter decretare la privazione giudiziaria di quei diritti fondamentali per sospetta malattia mentale senza che ne siano accertate con garanzie di pari completezza e rigore la sussistenza effettiva e le necessitĆ obiettive conseguenti.
Sia nella prassi psichiatrica italiana pre-riforma che in quella riformata i provvedimenti restrittivi delle libertĆ personali potevano e possono venire invece assunti, anche allāinsaputa dei destinatari, direttamente sulla base di attestazioni di attestazioni dello stato di malattia mentale fornite da operatori sanitari o sociali al giudice o sindaco tecnicamente imperiti.Ā Che come tali si limitano a ratificarli in fiducia, e rimangono anche i destinatari e decisori di eventuali ricorsi o reclami contro i propri stessi provvedimenti.
Mancano cioĆØ le garanzie costituzionali primarie dellāequo giudizio: la nomina obbligatoria di un difensore di fiduciaĀ o dāufficio e di consulenti tecnici di parte (ctp), il contraddittorio pubblico ed il ricorso a giudice terzo.
Tutte le altre distorsioni possibili nei provvedimenti sono subordinate e conseguenti a questa clamorosa violazione dei diritti umani garantiti univocamente dallāordinamento italiano, comunitario europeo ed internazionale.
E perciò reclamabile a tutti questi livelli, trattandosi di diritti insopprimibili ed irrinunciabili, poichĆ© non vi ĆØ altra garanzia concreta possibile della correttezza, competenza ed affidabilitĆ dellāagire degli operatori sanitari, sociali e giudiziari coinvolti nella decisione. Che non possono certo essere presunte in materia di manipolazione della vita e dei beni di soggetti deboli.
Tanto più in presenza notoria di una casistica di abusi specifici e del quadro sopra delineato di devianze dellāassistenza psichiatrica.
Lāinterdizione e lāinabilitazione, istituti classici sperimentati di tutela del soggetto totalmente o parzialmente incapace per infermitĆ mentale di provvedere personalmente alle proprie necessitĆ , offrono almeno migliori garanzie istruttorie e prevedono maggiori controlli anche sullāoperato rispettivamente dei tutori e curatori nominati dallāautoritĆ giudiziaria.
La privazione o compressione illegittima del diritto di difesa si accentua invece praticamente fuori controllo nei provvedimenti legati alla riforma psichiatrica ed alle sue carenze. A cominciare dal Trattamento sanitario obbligatorio, Tso, previsto dalla legge 180/78, col quale il sindaco dispone su segnalazione il ricovero forzato di un soggetto (che viene così catturato, rinchiuso e sottoposto a sedazione ed altro anche contro la propria volontà ).
Anche se una provvida sentenza ottenuta nel 2010 dallāavvocato pordenonese Gianni Massanzana ha perciò stabilito che il sindaco non possa firmare lāordinanza di ricovero sulla sola base della richiesta specialistica senza procedere ad una verifica tecnica autonoma della sua veridicitĆ .
Difetti evidenti della legge 6/2004
Non cosƬ ancora nellāamministrazione di sostegno, ideata ed introdotta dagli stessi ambienti della riforma psichiatrica nel codice civile con la legge n. 6/2004 presentandola come una forma di tutela giudiziaria più blanda, rispettosa ed elastica dellāinterdizione e dellāinabilitazione.
Che come tale potrebbe funzionare, ed in molti casi funziona, benissimo se la legge non contenesse delle trappole logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla brutalmente come strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole ed in violazione radicale dei diritti di difesa e dellāequitĆ del giudizio.
La norma (art. 404 c.c.) estende infatti smisuratamente ed al di lĆ dellāinfermitĆ mentale le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, perchĆ© stabilisce che il giudice tutelare possa sottoporre ad Amministratore di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona afflitta da una āinfermitĆ o menomazione fisica o psichicaā che le renda āancheā parzialmente e temporaneamente impossibile provvedere ai suoi interessi.
Una formula che può dunque sembrare adeguata ed elegante, ma ĆØ invece cosƬ incautamente ed anti giuridicamente generica da poter coprire casi che vanno dallāestremo dellāinfermitĆ psichica con incapacitĆ permanente totale (propria dellāinterdizione) o parziale (propria dellāinabilitazione) sino al semplice stress, alla comune depressione od al banale impedimento fisico temporaneo per una qualsiasi malattia od esito dāincidente che impediscano di far la spesa e pagare le bollette.
E non offre infatti la minima certezza giuridica sulla tipologia ed il grado dellāinfermitĆ e dellāincapacitĆ necessarie e sufficienti a limitare le libertĆ della persona (perchĆ© di questo si tratta)sottoponendone la vita ed i beni ad unāamministrazione di sostegno.
Che può diventare così una forma di limitazione o privazione dei diritti umani attivabile per legge, e su semplice segnalazione ritenuta credibile dal giudice fuori da rituale contraddittorio, a peso di qualsiasi persona che possieda beni mobili od immobili trovandosi in difficoltà reali o presunte, ed anche temporanee, ad amministrarli.
Nel concreto, quello che sta perciò documentatamente accadendo a Trieste ed altrove in Italia in maniera episodica o sistematica ĆØ che: vengono sottoposte ad amministrazione di sostegno anche persone capaci di gestirsi; il provvedimento viene assunto contro la loro volontĆ o addirittura a loro insaputa su segnalazioni non adeguatamente verificate di alcuni operatori sociosanitari; il tribunale non affida il ruolo di amministratore di sostegno a parenti o persone amiche adatte e gratuitamente disponibili, ma ad avvocati, commercialisti od ai predetti operatori, ed anche con onorari a spese dellāamministrato; tali amministratori ricevono dal giudice poteri totalitari, analoghi a quelli dellāinterdizione, che giungono a privare lāasserito ābeneficiarioā non solo dellāamministrazione dei suoi beni ma anche della gestione della propria salute e addirittura della corrispondenza.
Si tratta di violazioni radicali ed anticostituzionali dei diritti fondamentali alla difesa ed al giusto processo, destinate a particolari soggetti deboli in violazione del principio di eguaglianza dei cittadini. E tali da consentire anche arbitrii concreti gravissimi che trasformano i ābeneficiariā teorici di sostegno a vitti me inermi di abusi intollerabili.
Decreti di nomina con cui il giudice tutelare abbia conferito allāamministratore di sostegno poteri che incidono su diritti e libertĆ inviolabili della persona senza garantirle la difesa ed il contraddittorio nel giudizio, nonchĆ© per violazione di legge quando tali poteri risultino eccessivi identificandosi con quelli propri dellāinterdizione e dellāinabilitazione.
Nelle forme dāabuso primario tipiche sinora riscontrate, lāassegnazione dellāamministrazione di sostegno risulta originata da richieste di operatori psichiatrici o sociali che drammatizzano la situazione del soggetto e ne screditano gli eventuali famigliari o fiduciari.
Il giudice tutelare accoglie queste relazioni come veritiere senza controperizia, non riconosce alla persona il diritto alla difesa tecnica in contraddittorio tramite un avvocato e periti di parte, e le impone senza o contro sua espressa volontĆ , o a sua insaputa, un amministratore di sostegno estraneo.
Ed il giudice assegnaĀ poteri che incidono sulle libertĆ fondamentali della persona (di amministrarsi, ricevere la corrispondenza, decidere sulle cure mediche), sino a coincidere con quelli previsti per lāinterdizione o lāinabilitazione. Che invece competono al Tribunale collegiale dāiniziativa del Pubblico Ministero, e con garanzia di difesa in contraddittorio.
Lāamministrazione di sostegno risulta cosƬ trasformata arbitrariamente in interdizione od inabilitazione impropria e sottratta alle garanzie difensive. E senza contestazione efficace del Pubblico Ministero, che ha lāobbligo di intervenire anche nella nomina dellāamministratore di sostegno e proporre reclamo quando il decreto del giudice tutelare risulti contrario alla legge.
Il giudice tutelare ha il potere e lāobbligo di impedire gli abusi verificando le relazioni periodiche degli amministratori, inclusi rendiconti, stime di beni, modalitĆ di vendita e relazioni di operatori sanitari, psichiatrici o sociali. Ma nel concreto non ne ha il tempo nĆ© i mezzi, e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni quantomeno discutibili.
In sostanza, uno strumento giuridico di assistenza moderata a soggetti deboli viene invece utilizzato coercitivamente in violazione dei loro diritti fondamentali, di libertĆ , proprietĆ e difesa. A lucro di terzi e con le necessarie complicitĆ ambientali attive e passive.
Il giudice tutelare non può dunque far coincidere integralmente i poteri dellāamministratore di sostegno con quelli del tutore o del curatore, che come tali possono venire assegnati soltanto dal Tribunale con gli istituti e le procedure dellāinterdizione e dellāinabilitazione.
Se i poteri dellāamministrazione di sostegno si limitano a quelli di una blanda assistenza ordinaria non occorrerebbe garantire allāassistito la difesa legale, che diventa invece obbligatoria se intaccano la sua capacitĆ giuridica di agire, configurandosi altrimenti violazione di diritti umani fondamentali garantiti dallāordinamento, e dunque nullitĆ originaria ed assoluta dellāatto.
Che come tale può essere fatta valere in ogni momento e sede, incluse quelle comunitarie ed internazionali: si vedano anche i principi corrispondenti introdotti nellāordinamento dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĆ , firmata a New York il 13.12.2006 e ratificata dallāItalia con L. n. 18/2009.
Questo significa che decine, se non centinaia o più, di decreti di nomina di amministratori di sostegno, a Trieste ed altrove, risultano giuridicamente nulli, e con essi i poteri e gli atti conseguenti degli amministratori.
Lāinterrogativo ĆØ a questo punto se lāAutoritĆ giudiziaria, ed a quali livelli, intende provvedere dāufficio ad interrompere ed annullare le procedure di nomina illegittime liberandone gli amministrati, o se occorreranno valanghe di ricorsi individuali dei danneggiati, o class actions.
Paolo G. Parovel
La Voce di Trieste, anno 2013

Legittima Difesa. Campagna per la libertĆ di scelta in psichiatria