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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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TSO

Sorpresa!? Il TSO è incostituzionale: dialogo su una controriforma – Webinar di ‘Diritti alla Follia’

Diritti alla Follia · 22/09/2024 · Lascia un commento

La legge sul Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è incostituzionale? È questo uno dei temi centrali che affronteremo nel prossimo webinar organizzato dall’Associazione Radicale Diritti alla Follia. Partendo dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27413/2023 https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2024/09/24124_2024_ORDINANZA-INTERLOCUTORIA-1.pdf , che ha sollevato dubbi rilevanti sulla legittimità costituzionale delle attuali norme del TSO, discuteremo dell’urgenza di una riforma per garantire la piena tutela dei diritti delle persone direttamente coinvolte.

Dettagli dell’evento:

  • Data: 2 ottobre 
  • Ora: 16:00 
  • 📍 In diretta su: https://www.facebook.com/DirittiallaFollia

Durante l’incontro, analizzeremo sia l’ordinanza della Corte di cassazione, sia la proposta di legge avanzata dalla nostra associazione per la riforma del TSO. L’obiettivo è rendere il Trattamento Sanitario Obbligatorio una misura che rispetti pienamente i diritti fondamentali della persona coinvolta nella procedura. I temi principali includono:

– Diritto all’informazione tempestiva: La persona deve essere immediatamente informata delle ragioni del suo TSO, della sua durata e delle opzioni di ricorso.

– Diritto al contraddittorio e alla difesa: È essenziale assicurare che ogni individuo sottoposto a TSO possa avere una difesa legale obbligatoria e gratuita, per garantire una vera rappresentanza legale e un controllo giudiziario effettivo.

– Rafforzamento della tutela giurisdizionale: Occorre migliorare i meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti, evitando convalide automatiche e rafforzando il monitoraggio tramite il Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.

Interventi previsti:

– Michele Capano, presidente di ‘Diritti alla Follia’

– Alessandro Attilio Negroni, giurista e professore di Filosofia del Diritto presso l’Università di Genova 

– Gioacchino Di Palma, avvocato 

– Alberto Brugnettini, vicepresidente del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani 

La necessità di una riforma

La legge del 1978 che regola il TSO presenta molte lacune, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 27413/2023. Le persone sottoposte a TSO non sono adeguatamente coinvolte nel processo decisionale e spesso non ricevono una comunicazione chiara e tempestiva sulla loro condizione.

I controlli da parte delle autorità, come Sindaco e Giudice Tutelare, spesso si limitano a mere formalità.

 Di conseguenza, il TSO diventa una limitazione della libertà personale senza un vero contraddittorio.

L’uso della contenzione e la mancanza di comunicazione con l’esterno aggravano ulteriormente la situazione.

Principali criticità dell’attuale sistema:

1. Mancanza di consapevolezza tra gli operatori sanitari: Il TSO viene spesso considerato una procedura medica di routine, senza riconoscere le sue gravi implicazioni legali.

2. Inefficacia del controllo: Le richieste di TSO sono approvate quasi automaticamente, senza un esame approfondito delle reali necessità della persona.

3. Mancanza di informazione: Le persone sottoposte a TSO spesso non conoscono le ragioni del loro ricovero e non sono informate adeguatamente sui trattamenti che ricevono.

4. Uso di misure coercitive: Pratiche come la contenzione meccanica e farmacologica sono ampiamente utilizzate, anche in mancanza del consenso informato del paziente, in violazione dei diritti delle persone direttamente coinvolte.

 La Proposta di Riforma di ‘Diritti alla Follia’

Per affrontare questi problemi, l’Associazione ‘Diritti alla Follia’ ha avanzato una proposta di riforma che mira a garantire maggiore trasparenza e garanzie per le persone sottoposte a TSO. Tra le modifiche principali proposte:

1. Notifica obbligatoria del provvedimento di TSO: Ogni persona sottoposta a TSO deve ricevere una comunicazione immediata e chiara del provvedimento, con indicazione delle motivazioni e delle possibilità di ricorso.

2. Difesa legale obbligatoria e gratuita: Il diritto alla difesa è fondamentale. Chi è sottoposto a TSO deve poter nominare un avvocato di fiducia o ricevere una difesa d’ufficio per garantire un controllo giurisdizionale effettivo.

3. Limite ai rinnovi del TSO: La proposta introduce un limite ai rinnovi del TSO, stabilendo che il trattamento possa essere rinnovato solo una volta. Questo evita che la misura si prolunghi per periodi indefiniti, garantendo un controllo più rigoroso

4. Stato di necessità come condizione essenziale del TSO: La proposta di TSO deve dimostrare l’urgenza dell’intervento, in conformità con l’art. 54 del codice penale, giustificando la necessità del trattamento come extrema ratio.

5. Divieto di contenzione meccanica e farmacologica: Viene proposto un divieto esplicito dell’uso di strumenti coercitivi.

6. Installazione di telecamere nei reparti psichiatrici: Per garantire maggiore trasparenza e tutela, è previsto l’obbligo di installare telecamere di sorveglianza nei reparti di psichiatria, le cui registrazioni saranno soggette a norme stringenti sulla privacy e utilizzabili solo per garantire il rispetto dei diritti delle persone ricoverate.

Unisciti a noi in diretta il 2 ottobre su Facebook https://www.facebook.com/DirittiallaFollia e partecipa a questo importante dibattito. Il cambiamento è possibile solo se ne siamo parte!

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Comunicato stampa: Cassazione: riforma urgente del TSO, svolta in linea con la proposta di ‘Diritti alla Follia’

Diritti alla Follia · 11/09/2024 · Lascia un commento

Era ora: la Cassazione conferma l’urgenza di riformare il TSO, in linea con la proposta dell’Associazione Radicale ‘Diritti alla Follia’, che da anni – tra l’ostilità dell’intero mondo psichiatrico, giudiziario ed istituzionale –  sottolinea l’incostituzionalità della norma.

L’associazione Radicale ‘Diritti alla Follia’ sottolinea l’importanza (seppure la tardività) della recente ordinanza n. 24124 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che ha sollevato rilevanti questioni di legittimità costituzionale in merito al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Questa decisione conferma l’esigenza di una revisione profonda delle norme attuali, per garantire una tutela effettiva dei diritti delle persone sottoposte a TSO, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.

L’ordinanza riconosce chiaramente come l’attuale normativa sul TSO, basata sugli articoli 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978, sia carente nel garantire al diretto interessato il diritto all’informazione tempestiva e alla partecipazione attiva nei processi decisionali. La Cassazione evidenzia che tali lacune compromettono il diritto di autodeterminazione e di difesa del diretto interessato, rappresentando un potenziale rischio di restrizioni arbitrarie della libertà personale.

Questa riflessione non è isolata. L’ordinanza rispecchia infatti le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) all’Italia in tema di TSO, ribadendo l’importanza di un maggiore coinvolgimento del diretto interessato nel percorso decisionale. In questo contesto, la proposta di riforma avanzata da ‘Diritti alla Follia’ disponibile al seguente link https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/ emerge come una soluzione non solo necessaria, ma anche la più garantista, rispetto alle attuali esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

La Corte rileva la non conformità alla Costituzione della Repubblica (artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111, nonché all’ art. 117 in relazione agli artt. 6 e 134 CEDU) per la mancata previsione “della notifica dei provvedimenti, nonché di passaggi procedimentali a garanzia del diritto al contraddittorio, alla difesa e ad un ricorso tempestivo ed effettivo avverso decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libertà personale, compresa l’ audizione del soggetto interessato”.

Le garanzie proposte dal 2017 dall’Associazione Radicale ‘Diritti alla Follia’ (accolte con indifferenza e scherno generali) si rivelano in linea con le valutazioni della Suprema Corte.

Tali indicazioni sono perfettamente in linea con la proposta elaborata dall’associazione ‘Diritti alla Follia’ che – in sintesi, prevede tra l’altro:

1. Notifica tempestiva e completa: assicurare che il diretto interessato riceva una notifica chiara, immediata e comprensibile del provvedimento sindacale che ordina il TSO e dei documenti che lo supportano (proposta di un medico, conferma del secondo medico, decreto del giudice tutelare), insieme alla possibilità di opporsi o richiederne la revoca prima che il trattamento sia convalidato;

2. Diritto al contraddittorio: garantire che il diretto interessato venga sempre ascoltato direttamente in udienza dal Giudice tutelare chiamato a convalidare l’ordinanza di TSO, se necessario con appositi spazi nei luoghi di degenza;

3. Diritto di difesa: prevedere la necessaria nomina di un avvocato (d’ufficio se non di fiducia) per garantire una tutela legale piena anche in situazioni di incapacità temporanea;

4. Effettività della tutela giurisdizionale: rafforzare il controllo giurisdizionale, oggi limitato alla correttezza formale della procedura, ma anche sul merito del provvedimento, valutando attentamente le condizioni specifiche del diretto interessato, se necessario con l’ausilio di consulenti

La proposta è stata sottoposta da anni all’attenzione di partiti e di parlamentari, del mondo psichiatrico, dell’associazionismo che a vario titolo si muove attorno alla cosiddetta “salute mentale”. Le unanimi reazioni sono state rappresentate talora da un assordante silenzio alla nostra richiesta di interlocuzione, talaltre (dalla SIP, Società Italiana di Psichiatria, con un articolo pubblicato  su ‘Quotidiano Sanità’ nel 2017 a firma del suo Presidente, disponibile al seguente link  https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52756 , alla cosiddetta psichiatria “progressista” di Psichiatria Democratica e dei “triestini” autonominatisi custodi dell’ortodossia “basagliana”) di aperta ostilità.

Ci si è detto che attaccavamo un modello che ci è internazionalmente invidiato, che si trattava della migliore legge concepibile, che dovevamo contemperare il “diritto alla salute” del malato con la procedura giuridica del TSO, senza blaterare di garanzie che avrebbero intralciato il lavoro dei medici. Lo dicano adesso ai Giudici della Prima Sezione della Suprema Corte (destatisi da un sonno quarantennale), lo dicano alla Corte Costituzionale chiamata ad una importante sentenza (speriamo finalmente seria e coraggiosa) che – tuttavia – non può eludere la funzione che spetta al legislatore, e che l’Associazione Radicale ‘Diritti alla Follia’ continuerà a sollecitare nei prossimi mesi, magari con l’aiuto dei cittadini che vorranno unirsi a quest’ impegno.

                                                                                                   Roma, 11 settembre 2024

Associazione ‘Diritti alla Follia’


ORDINANZA INTERLOCUTORIA
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Trattamento sanitario obbligatorio, alla Consulta la mancata informazione del “paziente”: violato il diritto di difesa | NT+ Diritto

Trattamento Sanitario Obbligatorio, ora la parola passa alla Corte Costituzionale  – Quotidiano Sanità

 

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I numeri dei Trattamenti sanitari obbligatori: ‘Diritti alla Follia’ richiede chiarimenti al Ministero della Salute e alla Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

Diritti alla Follia · 28/10/2023 · Lascia un commento

I numeri dei Trattamenti sanitari obbligatori: ‘Diritti alla Follia’ richiede chiarimenti al Ministero della Salute e alla Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

Lo scorso luglio, l’associazione ‘Diritti alla Follia’, insieme ad altre associazioni, ha inviato delle domande al Ministero della Salute e alla Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP). Non pervenne alcuna risposta.
Nello svolgimento delle proprie attività l’associazione ha preso in esame il “Rapporto salute mentale del 2021”, pubblicato nel 2022, a cura del Ministero della Salute, individuando in esso alcuni elementi rispetto ai quali si è avvertita la necessità di chiarimenti.
In merito ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO), si rileva, come evidenziato dallo stesso Ministero (vedasi il documento di sintesi del Tavolo tecnico salute mentale di maggio 2021), che la scelta di utilizzare le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) quale fonte di rilevazione degli stessi, porti a sottostimarne il numero e sia suscettibile di produrre errori sistematici nella descrizione del fenomeno.
Qui di seguito le domande inoltrate:
• Qual è il numero dei TSO effettivamente eseguiti durante la degenza, sebbene non nella fase finale della stessa, e che dunque non figurano nelle SDO?
• Quanti TSO vengono trasformati in trattamenti sanitari volontari (TSV) e viceversa?
• Nel conteggio sono compresi i TSO extra ospedalieri? È possibile avere il dato disaggregato degli stessi?

Considerando che nel 2016 il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha espresso preoccupazione per la mancanza, nel nostro Paese, di dati sui trattamenti sanitari somministrati senza il consenso libero e informato della persona con disabilità (Osservazioni Conclusive al primo Rapporto dell’Italia sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, punto 63), si è chiesto:
• Qual è il numero dei “TSV” autorizzati da terzi (familiari, caregiver, amministratori di sostegno, curatori, tutori)?

In occasione dell’evento organizzato a Modena denominato ‘Màt settimana della salute mentale’ ottobre 2023 https://fb.watch/nYKAipf8cP/ la dott.ssa Nadia Magnani, Segretaria della SIEP, ha illustrato il quaderno SIEP n.10 (Gli orizzonti diseguali della Salute Mentale in Italia di F. Starace & F. Giovinazzi) https://siep.it/wp-content/uploads/2023/06/QEP-10-2023.pdf e, nell’introdurre il suo intervento, riguardo ai dati nazionali sui Trattamenti sanitari obbligatori (TSO), ha affermato:
“I dati del Sistema Informativo della Salute Mentale (SISM) vengono registrati dalle SDO (Schede Dimissioni Ospedaliere); le SDO non rilevano alcuni dati, per esempio i Trattamenti sanitari volontari (TSV) che si trasformano in TSO in degenza; non rilevano i TSO extraospedalieri, e non rilevano gli ASO”.

Se il Ministero, che raccoglie e analizza i dati attraverso il SISM (Sistema Informatico Salute Mentale), conferma che le SDO sono uno strumento di rilevazione suscettibile di errori sistemaci e la SIEP conferma che i dati sui TSO sono parziali, perché non si provvede a ricercare altri strumenti per la rilevazione di questi dati? Perché non si richiede che vengano inseriti i TSV che diventano TSO in degenza e i TSO extraospedalieri nel totale dei TSO ? Cosa si teme ? Che il numero dei TSO risulti maggiore di quello comunicato?
Inoltre, ci si chiede se vengano conteggiati quei ricoveri per ‘stato di necessità’ (art 54 cp) che spesso, in degenza, si trasformano in TSO.
L’associazione ‘Diritti alla Follia’

 

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Sfortunato un mio articolo sul TSO, di Fabio Massimo Nicosia

Diritti alla Follia · 25/05/2023 · Lascia un commento

Lo inviai al Foglio, che mi aveva pubblicato da poco un articolo di tema epistemologico, niente.

Lo inviai a Nicola Porro, che mi ha sempre pubblicato, niente.

Eppure posi in evidenza come lo psichiatra abbia più poteri coercitivi di un magistrato e come dove non arriva il diritto penale arriva il diritto sanitario, con la clausola di “anomalie comportamentali”.

Si vede che il tema non interessa.

Fortunatamente, è in declino il costume di quegli utenti di Facebook, i quali, di fronte a commenti che non condividono, lanciano l’invocazione “TSO subito!”. Facebook punisce chi si lasci andare ad insulti nei confronti dell’interlocutore, ma, in tal caso, il sacro algoritmo non ha ancora introiettato che augurare un TSO a qualcuno non è come augurargli buon week end: un TSO rappresenta pur sempre un’aggressione al corpo di una persona per invocati motivi sanitari, che già detto così appare brutto, dato che evoca scenari da guerra fredda, quando ci raccontavano che nel lontano oriente europeo la psichiatria era uno strumento di repressione del dissenso.

Nessuno pensa che da noi possa avvenire nulla di simile, tuttavia alcune puntualizzazioni si rendono necessarie, soprattutto dopo che la rinomata “Rivista di Psichiatria” ha pubblicato un saggio di un tal prof. Bersani, il quale rivendicava un ruolo attivo per lo psichiatra nella gestione della pandemia, in modo da porre in condizione di non nuocere no vax e negazionisti, inovazione che a qualcuno è apparsa inquietante.

Cerchiamo quindi di capire che cosa sia e come funzioni il trattamento sanitario obbligatorio secondo la normativa vigente e secondo la prassi psichiatrica. Secondo la disciplina precedente, la legge Giolitti del 1904 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati), dovevano essere custodite e curate nei manicomi le persone soggette ad alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri”.

Negli anni ’70, i radicali avevano promosso un referendum per abrogare tale norma in nome dei principi basagliani, con la conseguenza che, al fine di evitare il referendum -prassi del tutto italiana, per la quale è occupazione della politica preoccuparsi di “evitare i referendum”-, venne approvata la legge detta appunto Basaglia, poi riversata nella riforma sanitaria del 1978.

Ne è uscito però un testo normativo tutt’altro che perfetto, il quale ha figliato una prassi ancora peggiore, con l’avallo delle stesse correnti progressiste del mondo psichiatrico: vale a dire che, nell’apprezzabile intento di scindere il concetto di paziente psichiatrico da quello di “pericolosità”, allo scopo di sottrarre al paziente lo stigma dell’essere soggetto pericoloso per definizione, si è abrogato contro ogni logica il fondamentale inciso “quando siano pericolose a sé o agli altri”, con la conseguenza di avere, nella prassi psichiatrica, legittimato i trattamenti sanitari obbligatori anche nei confronti dei soggetti non pericolosi, il che è un assurdo.

L’opinione pubblica è infatti convinta che il provvedimento di TSO sia, come la Corte di Cassazione ha del resto stabilito dovrebbe essere, un’extrema ratio riferita a situazioni di pericolo imminente, conseguente ad atteggiamenti incontrollati di soggetti in preda a raptus o simili. E invece nella prassi non si tratta affatto di questo: lo psichiatra dispone i trattamenti sanitari obbligatori tutte le volte che ritiene di dovere imporre delle cure, senza alcuna considerazione del diritto al consenso informato e del diritto, riconosciuto dalla legge, di rifiutare le cure: in questo senso è stata interpretata l’abrogazione del requisito esplicito della pericolosità, aprendo lo spazio ad ogni arbitrio in violazione del principio dell’habeas corpus.

Capita così che lo psichiatra abbia di fatto poteri di disposizione della libertà personale del cittadino maggiori rispetto a quelli di un magistrato: il magistrato, infatti, deve operare nell’ambito del rispetto di un rigoroso, almeno in teoria, principio di legalità, essendo i reati da colpire un elenco improntato al principio di tipicità: vale a dire che i reati sono quelli, e non se ne possono inventare a piacere.

Al contrario, lo psichiatra non è vincolato da nulla di simile, e quindi ritiene di potere esercitare poteri di compressione dei diritti fondamentali dei cittadini a propria piena discrezione, e dove non arriva il diritto penale, arriva il diritto sanitario: ad esempio, abbiamo assistito a TSO disposti per “anomalie comportamentali”. Che cosa saranno mai queste anomalie comportamentali? Perché, se si tratta di reati, sarà compito della magistratura e delle forze dell’ordine intervenire per impedirne il compimento o per reprimerli; ma se si tratta di comportamenti penalmente leciti, su quali basi uno psichiatra può disporre provvedimenti restrittivi della libertà personale a fronte di condotte perfettamente lecite, solo perché ha stabilito che l’”anomalo” deve essere curato a forza?

Come si vede, siamo di fronte a un istituto che cammina sul filo del rasoio, situazione aggravata dagli atteggiamenti culturali conservatori del mondo psichiatrico, pur quando “di sinistra” -è noto come il moralismo di sinistra possa essere micidiale nel ritenere la necessità che certi comportamenti “eccentrici” siano repressi in quanto “non conformi” a qualche imprecisato standard etico-; siamo di fronte oltretutto a un ambiente del tutto ignaro di quali siano i principi fondamentali in materia di diritti individuali in una società liberal-democratica, nella quale non risulta che allo psichiatra, nell’ambito della divisione dei poteri, sia mai stata assegnata alcuna legittimazione ad amministrare i diritti dei cittadini sulla base di propri discrezionali criteri di giudizio.

La verità è che, avendo il legislatore abrogato l’inciso sulla “pericolosità”, lo psichiatra ha pensato di essersi visto ampliato e non ridotto il proprio potere di intervento, e oggi la categoria difende con le unghie e con i denti un tale effetto forse inintenzionale di un cattivo modo di legiferare.

Che cosa direbbe oggi Basaglia di un simile guazzabuglio creato in suo nome? Sarebbe interessante saperlo, ma ovviamente la nostra curiosità non potrà mai essere soddisfatta: possiamo però pretendere che una tale situazione non sia sottovalutata e venga costantemene monitorata dalle forze politiche più attente ai diritti dei cittadini, sempre che ancora ve ne siano.

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Comunicato stampa: Rapporto al Governo italiano sulla visita periodica in Italia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 28 marzo all’8 aprile 2022             

Diritti alla Follia · 27/03/2023 · Lascia un commento

Rapporto al Governo italiano sulla visita periodica in Italia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 28 marzo all’8 aprile 2022

L’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ tra le organizzazioni non governative consultate.

Nella Relazione sulla visita in Italia dal 28 marzo all’8 aprile 2022

 il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT),

 organismo collegato al Consiglio d’Europa,

 ha espresso una serie di Raccomandazioni specifiche sulle garanzie legali

relative alla procedura di TSO.

L’Associazione “Diritti alla Follia” ha tradotto

ed esaminato questa Relazione.

E’ possibile consultarla nella versione originale sul sito del CPT.

Alleghiamo al Comunicato il documento contenente

un sunto delle Raccomandazioni.

   Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è un organo del Consiglio d’Europa che, per quanto attiene specificamente l’ambito psichiatrico, ha svolto la sua quinta visita in Italia. Il Comitato ha un ruolo persuasivo nei confronti degli Stati, si limita ad ispezioni e segnala le criticità che rileva rispetto agli standard dei diritti fondamentali esistenti a livello europeo consacrati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le criticità vengono manifestate attraverso delle Raccomandazioni inviate agli Stati.

Le Raccomandazioni all’Italia si sono andate ripetendo dal 2004 al 2016, le ultime sono indicate nel rapporto del 2023 e si riferiscono alle visite del 2022.

Rispetto a queste ultime Raccomandazioni, così come per le precedenti, abbiamo riscontrato una sostanziale coincidenza tra quello che il Comitato per la Prevenzione della Tortura predica e quello che è il contenuto della proposta di riforma del trattamento sanitario obbligatorio di cui ci siamo resi elaboratori e protagonisti in questi anni. Ovviamente queste Raccomandazioni si sono andate ripetendo nel corso degli anni perché il Comitato nelle visite registrava che nulla era cambiato, ma questo tipo di sollecitazione non è mai entrata neanche nel dibattito istituzionale.

  Grazie al CPT abbiamo un’opportunità straordinaria per segnalare come le nostre non siano affatto tesi estremistiche tese in qualche modo a mettere i bastoni tra le ruote all’interno di una procedura che si afferma avere delle finalità e delle caratteristiche esclusivamente sanitarie, in cui la presenza dell’avvocato, dell’udienza, del foglio informativo, della possibilità di visita, non rappresenterebbero altro che un ignorante intralcio nell’ attuazione di un trattamento terapeutico!

Parliamo di diritti fondamentali della persona e di Raccomandazioni che, alla luce del quadro normativo delineato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, vengono ritenute cruciali nell’ambito della coercizione psichiatrica e che aspettano di essere effettivamente attuate.

Si tratta di Raccomandazioni negate alla conoscenza anche degli operatori del settore e questa è un’attività cruciale che ci aspetta nei prossimi mesi:

questo è quello che si muove riguardo al trattamento sanitario obbligatorio.

                                                                Roma lì 27 marzo 2023

Michele Capano, presidente

Cristina Paderi, segretaria

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2022-periodic-visit-to-italy

https://dirittiallafollia.it/2023/03/26/rapporto-al-governo-italiano-sulla-visita-periodica-in-italia-effettuata-dal-comitato-europeo-per-la-prevenzione-della-tortura-e-delle-pene-o-trattamenti-inumani-o-degradanti-cpt-dal-28-marzo-all8/
https://dirittiallafollia.it/documenti/
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