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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Articoli

VIII Congresso “Diritti alla Follia”Collegno (TO), 28–29 marzo 2026

Diritti alla Follia · 15/03/2026 · Lascia un commento

Il Congresso annuale di Diritti alla Follia torna per la sua ottava edizione e si terrà sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 a Collegno (Torino), presso la Sala Consiliare del Comune – Parco della Certosa.

Anche quest’anno il Congresso nasce dall’urgenza di interrogare le pratiche istituzionali che attraversano la “salute mentale” e il diritto, partendo da casi concreti.
Non come cronaca giudiziaria o sanitaria, ma come lenti critiche: dietro ogni “caso” ci sono persone, diritti compressi, relazioni spezzate o ricomposte, responsabilità collettive spesso rimosse.

Il Congresso si articolerà in quattro sessioni tematiche, ciascuna centrata su un caso emblematico:

  • DSM – Dipartimenti di Salute Mentale
    Il “caso Caserta” per discutere di organizzazione dei servizi, criticità strutturali, ruolo delle persone esperte in supporto tra pari e scenari di riforma
  • TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio dopo la Consulta
    Un focus sugli effetti concreti della recente sentenza della Corte costituzionale: pratiche attuative, garanzie, limiti e impatto sui diritti delle persone
  • Misure di sicurezza e REMS
    Il “caso Gianini” per affrontare il tema delle misure limitative della libertà, delle perizie psichiatriche e della necessità di una riforma profonda
  • Amministrazione di Sostegno
    I “casi Vattimo e Garofalo” per mettere a fuoco abusi, criticità sistemiche e prospettive di cambiamento di uno strumento che troppo spesso si trasforma in controllo sostitutivo.

Accanto agli interventi di operatori, giuristi, ricercatori e rappresentanti istituzionali, il Congresso darà spazio centrale a testimonianze dirette, perché senza le voci delle persone coinvolte non esiste analisi credibile né trasformazione possibile.

Il programma prevede inoltre:

  • una passeggiata collettiva nel Parco della Certosa
  • la presentazione del libro Le bocche inutili di Alberto Gaino
  • attività parallele legate alla memoria dell’ex ospedale psichiatrico

Informazioni pratiche

Il Congresso si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Collegno – Parco della Certosa, uno spazio pubblico facilmente raggiungibile.

Questo Congresso non è sponsorizzato. È uno spazio libero, indipendente e accessibile, costruito con il lavoro volontario di alcuni di noi e con risorse sempre limitate.

Per continuare a portare alla luce ciò che spesso resta invisibile, e farlo in uno spazio pubblico e condiviso, abbiamo bisogno anche del tuo supporto.
Ogni contributo aiuta a coprire i costi organizzativi, logistici e di accoglienza, e rende possibile la partecipazione di chi altrimenti resterebbe escluso.

💛 Puoi sostenere il Congresso con una donazione:

  • PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=V782HRYQSPJ9J
  • Bonifico bancario
    Intestatario: Associazione Diritti alla Follia APS
    Causale: Donazione Congresso
    IBAN: IT89N0306909606100000192123

Per chi può, l’invito è anche a esserci di persona: il Congresso vive di presenze, corpi, incontri, conflitti e alleanze reali.

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Informazioni_logistiche_Congresso_Diritti_alla_Follia_2026

Locandina DEFINITIVA VIII Congresso Diritti alla Follia Collegno

 

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TSO e diritto di difesa: il Tribunale di Firenze porta alla Corte costituzionale un nodo irrisolto della legge 833

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Una nuova questione sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) arriva davanti alla Corte costituzionale. Con un’importante ordinanza, il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune lacune della normativa che regola il procedimento di TSO, in particolare per quanto riguarda il diritto alla difesa della persona sottoposta al trattamento.

L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026.

Per l’associazione Diritti alla Follia, si tratta di un passaggio di grande rilievo nel dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi.

La questione nasce da un ricorso presentato da una persona sottoposta a TSO contro il provvedimento di convalida del giudice tutelare. Nel corso del procedimento, il Tribunale di Firenze ha rilevato che la normativa vigente — in particolare l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina il procedimento di convalida del TSO — presenta una serie di lacune rispetto alle garanzie difensive.

Nel caso concreto, durante l’audizione davanti al giudice tutelare il paziente aveva dichiarato di voler contattare i propri avvocati. Tuttavia, tale richiesta non è stata presa in considerazione nel procedimento di convalida. Questo elemento ha contribuito a far emergere il problema più generale: la legge non prevede espressamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Secondo il Tribunale di Firenze, la disciplina attuale non garantisce adeguatamente il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

In particolare, la normativa non prevede:

  • l’obbligo di informare la persona sottoposta a TSO della facoltà di nominare un difensore di fiducia
  • la comunicazione dell’ordinanza del sindaco anche al difensore eventualmente nominato
  • la presenza del difensore durante l’audizione davanti al giudice tutelare
  • la comunicazione al difensore del decreto di convalida del giudice.

Secondo il collegio giudicante, queste omissioni assumono un peso ancora maggiore se si considera la natura del TSO. Pur essendo formalmente collocato nell’ambito dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, il trattamento sanitario obbligatorio comporta una significativa limitazione della libertà personale, poiché la persona viene ricoverata e trattenuta coattivamente in una struttura ospedaliera.

Per questo motivo, il Tribunale ritiene che la tutela del diritto di difesa non possa essere considerata un elemento accessorio.

La questione si inserisce in un percorso giurisprudenziale recente.

Nel 2025 la Corte costituzionale è già intervenuta sulla disciplina del TSO con la sentenza n. 76, dichiarando illegittimo l’art. 35 della legge 833 nella parte in cui non garantiva alcune fondamentali garanzie procedurali, tra cui:

  • la comunicazione del provvedimento alla persona interessata
  • l’audizione della persona prima della convalida
  • la notifica del decreto di convalida.

L’ordinanza del Tribunale di Firenze rappresenta quindi un nuovo passo nello stesso percorso di rafforzamento delle garanzie.

Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione sollevata dal tribunale, la normativa potrebbe essere ulteriormente modificata per riconoscere esplicitamente il diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO.

Il trattamento sanitario obbligatorio è uno degli strumenti più delicati dell’ordinamento sanitario. Introdotto con la riforma psichiatrica del 1978 e oggi disciplinato dagli articoli 33-35 della legge n. 833/1978, esso consente l’imposizione di cure anche contro la volontà della persona quando sussistono determinate condizioni cliniche e di urgenza.

Ma proprio perché si tratta di un intervento coercitivo, esso deve essere accompagnato da garanzie giuridiche particolarmente rigorose.

Quando lo Stato interviene sulla libertà personale e sull’autodeterminazione sanitaria, non è sufficiente che la procedura sia rapida: deve essere anche giusta e garantita.

La possibilità di essere assistiti da un avvocato — soprattutto quando la persona stessa lo richiede — rappresenta una condizione essenziale per assicurare un effettivo contraddittorio e per evitare che decisioni così incisive vengano prese senza un adeguato controllo giuridico.

L’associazione Diritti alla Follia segue da anni le criticità della normativa e delle prassi relative al TSO.

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze evidenzia ancora una volta come il sistema attuale presenti zone d’ombra sul piano delle garanzie procedurali.

Riteniamo che il riconoscimento esplicito del diritto alla difesa tecnica nel procedimento di TSO sia un passaggio necessario per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che l’associazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO, l’associazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.

La proposta di riforma e la relativa relazione illustrativa sono consultabili qui:
https://dirittiallafollia.it/2021/04/26/riforma-della-procedura-di-applicazione-del-trattamento-sanitario-obbligatorio/

Testo dell’ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-04&atto.codiceRedazionale=26C00038&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

L’auspicio è che la Corte costituzionale colga questa occasione per rafforzare ulteriormente le garanzie previste dall’ordinamento, affermando un principio semplice ma fondamentale: anche nelle situazioni di crisi, i diritti non possono essere sospesi.

Leggi il Comunicato stampa

Comunicato stampa ordinanza 29 TSO Tribunale FirenzeDownload
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Italia, il silenzio che divora i vulnerabili

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Di Carla Cannas

Nel 1978 l’Italia chiudeva i manicomi, presentando quella scelta come una svolta di civiltà. Ma chiudere dei luoghi non significa eliminare la cultura dell’istituzione. La domanda resta: abbiamo davvero superato la logica dell’esclusione o l’abbiamo resa meno visibile? I muri non sono scomparsi, si sono trasformati in procedure, firme, automatismi. Il linguaggio resta rassicurante, la realtà spesso molto meno.

Le parole contano. A Platone è attribuita una frase ancora attuale: “La perversione della città inizia con la frode delle parole”. Quando “cura” diventa controllo, “tutela” diventa imposizione e “protezione” diventa esclusione, non siamo davanti a un semplice slittamento terminologico, ma a un problema democratico. Se le parole vengono piegate, insieme a esse rischia di essere piegata la persona.

Le leggi esistono, ma quando si moltiplicano, si sovrappongono e cambiano continuamente, il sistema si ingarbuglia: cresce l’incertezza, si indeboliscono i controlli e diventano meno accessibili le tutele per chi ne ha più bisogno. Non servono più norme, ma norme più chiare e realmente applicate. La Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ribadito che, soprattutto per le persone vulnerabili, sono indispensabili proporzionalità, ascolto reale e tutela concreta della difesa. Se questi principi restano sulla carta, la fiducia nella protezione dei diritti si indebolisce.

Una persona vulnerabile non è un fascicolo o un problema organizzativo: è un soggetto di diritto. Lo Stato deve intervenire quando salute e sicurezza sono in pericolo, ma ogni intervento deve essere proporzionato, motivato, controllato e temporaneo.

Negli ultimi anni vicende diverse hanno mostrato un filo comune: la compressione dei diritti delle persone più ‘fragili’. Francesco Mastrogiovanni morì il 4 agosto 2009 dopo oltre 80 ore di contenzione durante un TSO; la Corte di Cassazione nel 2016 ha confermato le condanne, affermando che la contenzione non è atto terapeutico ordinario e, senza rigorosi presupposti di necessità, proporzionalità, temporaneità e adeguata documentazione, può integrare il reato di sequestro di persona. Andrea Soldi morì il 5 agosto 2015 durante un TSO a Torino; la Cassazione nel 2022 ha confermato le condanne per omicidio colposo, ribadendo che anche un TSO legittimo deve essere eseguito con modalità proporzionate e rispettose della dignità. La coercizione è extrema ratio, non prassi.

Nelle RSA e nelle strutture per anziani le cronache riportano maltrattamenti, violenze, carenze strutturali e omissioni, con condanne anche per omicidio colposo o peculato in diverse realtà territoriali: episodi diversi, ma indicativi di una fragilità sistemica nei controlli. Anche nell’amministrazione di sostegno emergono criticità: con sentenza n. 3252/2026 la Cassazione ha chiarito che il trasferimento di denaro dal conto dell’assistito a quello dell’amministratore integra peculato, poiché l’amministratore agisce come pubblico ufficiale, e il consenso del beneficiario non esclude il reato. Quando la tutela patrimoniale si trasforma in sottrazione di risorse, la persona perde autonomia e fiducia.

In tema di minori e allontanamenti vi sono situazioni denunciate come sospensioni ingiustificate di incontri e perizie controverse: ogni caso è diverso e richiede prudenza, ma la protezione del minore non può prescindere da trasparenza, contraddittorio effettivo e controllo indipendente. Anche nei CPR emergono segnalazioni di trattenimenti illegittimi o condizioni non rispettose della dignità: quando la libertà è limitata per via amministrativa, le garanzie devono essere massime.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte censurato l’Italia per violazioni dell’articolo 3 CEDU e di altre garanzie fondamentali. Tra le decisioni recenti: Niort c. Italia (2025), Morabito c. Italia (2025), A.Z. c. Italia (2024) e Gilardi c. Italia (2022). Non si tratta di casi astratti, ma di vite reali.

Perché accade? Il sistema è frammentato: lo Stato legifera, le Regioni organizzano la sanità, le ASL applicano, i Comuni gestiscono i servizi sociali, la magistratura interviene spesso quando il danno è già avvenuto. Quando la responsabilità è diffusa, rischia di non essere di nessuno. A ciò si aggiungono interessi economici rilevanti, autotutela burocratica, scarso ritorno politico e una cultura del controllo che rende più semplice contenere che accompagnare. Non è un complotto, ma l’inerzia di un sistema che tende ad auto-conservarsi.

Le persone ‘fragili’ rappresentano il banco di prova di una democrazia: un anziano può non denunciare, un paziente psichiatrico può non essere creduto, un minore non può difendersi da solo, un migrante ha strumenti limitati, una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può non controllare più le proprie scelte. È nelle stanze chiuse che si misura la qualità delle garanzie. Deistituzionalizzare non significa solo chiudere strutture, ma garantire servizi territoriali accessibili, progetti individualizzati verificabili, revisione periodica delle misure limitative, diritto all’informazione e controlli indipendenti. Se le limitazioni aumentano senza trasparenza e monitoraggi esterni, cambia la forma ma non la sostanza.

In un recente TG5 Speciale l’Italia è stata accostata a Singapore per l’elevato numero di anziani. Anche Singapore affronta un rapido invecchiamento, ma lo ha trattato come trasformazione strutturale da governare, non come emergenza. Pianifica quartieri integrati, rafforza l’assistenza domiciliare, monitora le strutture e investe in prevenzione e autonomia. Ha istituito l’Agency for Integrated Care per coordinare servizi sanitari e sociali ed evitare frammentazioni, e le politiche di invecchiamento attivo hanno ridotto la prevalenza di demenza attraverso screening precoci, promozione di stili di vita sani e inclusione sociale. Non è solo una questione di risorse, ma di volontà politica.

La stessa logica vale per la salute mentale: pazienti psichiatrici e persone con disabilità psicosociale non sono oggetti da gestire, ma cittadini con pari diritti. La Costituzione (artt. 2, 3, 13, 32), il Codice penale (artt. 582, 605, 610) e la CEDU (artt. 3, 5, 8) tutelano la libertà, la dignità e l’integrità della persona. La deistituzionalizzazione ha senso solo se accompagnata da servizi reali, continui e rispettosi della dignità di ciascuno.

Non cambiare non significa risparmiare: un sistema emergenziale costa di più in ricoveri ripetuti, ospedalizzazioni evitabili, contenzioso e perdita definitiva di autonomia. Quando la programmazione pubblica è debole, la risposta si sposta sulla buona volontà dei singoli. L’iniziativa annunciata da Achille Lauro e riportata da ANSA il 17 febbraio 2026, con la nascita della Fondazione Madre e l’apertura della Casa Ragazzi Madre a Zagarolo, è un segnale importante, ma la tutela dei diritti fondamentali non può dipendere dalla sensibilità individuale: deve essere una garanzia pubblica.

Non posso non ricordare la vicenda di mia madre, come quella di tante altre persone segnate dal sistema istituzionale. Troppe volte si è mostrata più attenzione a occultare errori che a prevenirli o correggerli, con conseguenze irreversibili. Raccontare queste storie non è rivendicazione personale, ma richiesta di responsabilità e trasparenza.

L’Associazione Diritti alla Follia, di cui sono socia iscritta, sta elaborando un dossier su TSO, misure di protezione giuridica – interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno – e misure di sicurezza, strumenti che possono trasformarsi in pratiche di controllo comprimendo libertà e volontà anche in assenza di reati. Il dossier sarà trasmesso a enti nazionali e organismi internazionali per sollecitare ispezioni e maggiore tutela dei diritti fondamentali.

Dettagli e modalità di collaborazione:
https://dirittiallafollia.it/2026/01/15/richiesta-di-collaborazione-dossier-su-casi-storie-e-testimonianze-trasmissione-a-organismi-nazionali-e-internazionali-per-i-diritti-umani/

Informazioni sul VIII Congresso Diritti alla Follia (Collegno, 28-29 marzo 2026):
https://dirittiallafollia.it/2025/12/29/viii-congresso-diritti-alla-folliacollegno-to-28-29-marzo-2026/

Diffondere, partecipare, condividere è il contributo concreto che può trasformare la vulnerabilità in voce e tutela.

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La contenzione nei reparti psichiatrici: cosa accade negli SPDC del Piemonte

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · 1 commento

Sintesi della puntata n. 251 de Il Diritto Fragile dell’Associazione Diritti alla Follia

La puntata n. 251 de Il Diritto Fragile ha affrontato uno dei temi più controversi della psichiatria contemporanea: la contenzione nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC). Una pratica che riguarda direttamente la libertà personale delle persone ricoverate e che, nonostante la sua rilevanza, rimane spesso ai margini del dibattito pubblico.

Ne abbiamo parlato con tre sociologi dell’Università di Torino – Mario Cardano, Raffaella Ferrero Camoletto e Luigi Gariglio – autori, per quanto attiene al loro ambito, del volume La contenzione del paziente psichiatrico. Un’indagine sociologica e giuridica (Il Mulino): un’indagine diretta all’interno dei reparti psichiatrici in Piemonte.

La puntata si è concentrata sulla parte sociologica dello studio: non tanto sulle norme, ma su ciò che accade concretamente nei servizi.

Mario Cardano ha aperto l’incontro raccontando come è nata la ricerca e quale metodo è stato utilizzato. Il progetto è il risultato di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto sociologi, psichiatri e giuristi con l’obiettivo di osservare da vicino la realtà dei reparti psichiatrici.

I ricercatori hanno trascorso lunghi periodi all’interno degli SPDC piemontesi, con circa trenta giornate di osservazione in ciascun reparto. Hanno seguito la vita quotidiana dei servizi, analizzato cartelle cliniche e registri delle contenzioni e intervistato medici, infermieri e operatori sanitari.

Accanto a questo lavoro approfondito è stata condotta anche una ricognizione più ampia nei venticinque SPDC della regione Piemonte. Il risultato è un quadro molto concreto delle pratiche di contenzione e delle condizioni in cui queste vengono applicate.

Uno degli elementi più significativi emersi dalla ricerca è la forte variabilità tra reparti diversi. Il ricorso alla contenzione non è uniforme e cambia sensibilmente da un contesto all’altro. Questo dato, ha osservato Cardano, è già di per sé molto importante: se la pratica varia così tanto tra servizi simili, è difficile considerarla una necessità inevitabile.

Su questo aspetto si è soffermata in particolare Raffaella Ferrero Camoletto, che ha analizzato le condizioni organizzative e culturali dei reparti psichiatrici.

Gli SPDC osservati nella ricerca sono molto diversi tra loro. Cambiano l’organizzazione del lavoro, il clima interno, le modalità di confronto tra operatori e il rapporto con i servizi territoriali. In alcuni reparti esiste un forte lavoro di équipe e momenti strutturati di discussione dei casi; in altri il confronto è più limitato e il carico di lavoro più pesante.

Queste differenze hanno effetti diretti sulla gestione della crisi. Quando i reparti sono caratterizzati da carenza di personale, elevata pressione lavorativa o scarsa integrazione con il territorio, diventa più difficile affrontare le situazioni problematiche attraverso strategie relazionali e terapeutiche e aumenta la probabilità di ricorrere a strumenti coercitivi.

Ferrero Camoletto ha richiamato anche un elemento spesso poco considerato: il tempo della vita quotidiana nei reparti. In molti SPDC, soprattutto nelle ore pomeridiane, il tempo è segnato da una certa inattività e dalla mancanza di attività terapeutiche o relazionali. Questo vuoto può generare tensioni e conflitti che contribuiscono indirettamente ad aumentare il ricorso alla contenzione.

In questa prospettiva, la contenzione non appare soltanto come una risposta a situazioni cliniche estreme, ma anche come il risultato di specifiche condizioni organizzative e istituzionali.

Nel corso della discussione Mario Cardano è tornato sul tema per approfondire i meccanismi che portano concretamente alla decisione di contenere un paziente.

La ricerca mostra che spesso la contenzione non è semplicemente una risposta immediata a un comportamento violento, ma si inserisce in un processo più complesso di escalation. In questo processo giocano un ruolo importante le rappresentazioni che gli operatori costruiscono dei pazienti.

La conoscenza pregressa della persona, la sua reputazione all’interno del reparto e le aspettative legate alla sua storia possono influenzare le decisioni degli operatori. In alcuni casi emerge anche la logica della contenzione preventiva: una misura applicata non tanto per un comportamento già pericoloso, quanto per il timore che possa diventarlo.

Questo mostra come la contenzione sia spesso legata non solo a ciò che accade in quel momento, ma anche alle interpretazioni attraverso cui viene letta la sofferenza psichica.

A completare il quadro è intervenuto Luigi Gariglio, che ha affrontato una dimensione particolarmente delicata emersa dalla ricerca: la possibile funzione disciplinare della contenzione.

Dall’osservazione sul campo emerge che, in alcuni contesti, la contenzione può assumere anche il ruolo di strumento di regolazione dei comportamenti e di mantenimento dell’ordine nel reparto. Talvolta non è necessario applicarla concretamente: la semplice possibilità della contenzione può funzionare come una forma di deterrenza.

Questo aspetto richiama le analisi sociologiche sulle istituzioni nelle quali esistono forti asimmetrie di potere tra operatori e utenti. In queste situazioni la gestione della crisi può scivolare dal piano terapeutico a quello disciplinare.

Allo stesso tempo, la ricerca mostra anche che esistono operatori e reparti che cercano attivamente alternative alla coercizione. Questo dimostra che il ricorso alla contenzione non è inevitabile e che esistono margini concreti per ridurne drasticamente l’utilizzo.

Durante la puntata sono stati raccontati alcuni episodi emersi dalla ricerca sul campo, che permettono di comprendere in modo concreto come queste dinamiche prendano forma nella pratica quotidiana.

Uno dei casi citati riguarda Andrei, un paziente arrivato in pronto soccorso in stato di forte agitazione. Non parlava italiano e la comunicazione con il personale sanitario risultava difficile. Dopo una valutazione molto rapida venne sedato e trasferito in reparto già contenuto alla barella.

Il caso di Andrei mostra come l’incertezza – linguistica, relazionale e biografica – possa contribuire ad aumentare la percezione di pericolosità della persona ricoverata, favorendo il ricorso immediato alla contenzione.

Molto diverso è invece il caso di Carlo, un paziente conosciuto dai servizi e considerato problematico. Proprio la sua “cattiva reputazione” all’interno del reparto contribuì a orientare le decisioni degli operatori. Nonostante al momento del ricovero il suo comportamento fosse relativamente tranquillo, venne contenuto in via preventiva, sulla base dell’aspettativa che potesse diventare aggressivo.

Questo episodio mostra come la contenzione possa essere influenzata anche dalla storia relazionale del pazientee dalla reputazione costruita nel tempo all’interno del servizio.

Un altro caso discusso nella ricerca è quello di Filippo, che mette in luce un possibile uso disciplinare della contenzione. In questo episodio la misura coercitiva non appare legata a un pericolo immediato, ma alla necessità di ristabilire l’ordine nel reparto dopo un comportamento considerato inaccettabile dagli operatori.

La contenzione, in questo caso, assume una funzione che ricorda quella di una sanzione: uno strumento per riaffermare le regole del reparto e il potere dell’istituzione.

Un altro aspetto importante emerso dalla ricerca riguarda il processo che gli autori definiscono normalizzazione della contenzione.

Nel lavoro etnografico nei reparti, spiegano i ricercatori, la contenzione tende a essere progressivamente incorporata nella routine quotidiana del servizio. Non appare necessariamente come un evento straordinario o problematico, ma come una delle pratiche possibili nella gestione delle situazioni di crisi.

Questo processo di normalizzazione è accompagnato da ciò che nel libro viene descritto come una forma di “innocenza morale” degli operatori.

Gli operatori sanitari che ricorrono alla contenzione non si percepiscono infatti come soggetti che compiono un atto violento o problematico. Al contrario, nelle interviste raccolte durante la ricerca emerge spesso la convinzione di agire nell’interesse del paziente o per garantire la sicurezza del reparto.

Questa dinamica non va interpretata come una semplice giustificazione individuale, ma come il prodotto di un contesto istituzionale in cui la contenzione diventa una pratica culturalmente legittimata e professionalmente accettata.

Nella parte conclusiva della puntata Michele Capano, presidente dell’associazione Diritti alla Follia, ha rilanciato il confronto con alcune domande rivolte ai ricercatori.

Tra i punti sollevati, Capano ha chiesto chiarimenti sulla metodologia della ricerca e in particolare sul fatto che l’indagine abbia coinvolto principalmente operatori sanitari e l’osservazione dei reparti. La domanda posta ai relatori riguardava proprio questo aspetto: se, accanto alle interviste con il personale e all’osservazione etnografica delle pratiche, fossero stati raccolti anche punti di vista diretti dei pazienti, e in che modo le persone ricoverate avessero potuto far emergere la propria esperienza della contenzione.

Il tema apre una questione cruciale per la ricerca sui servizi psichiatrici: la difficoltà di far entrare pienamente nello spazio pubblico la voce di chi vive direttamente queste pratiche.

La riflessione proseguirà nella prossima puntata de Il Diritto Fragile del 18 marzo, che sarà dedicata alla dimensione giuridica della ricerca insieme alle giuriste Alessandra Algostino e Marta Caredda, per approfondire i limiti costituzionali della contenzione e la sua compatibilità con i diritti fondamentali.

La puntata integrale è presente ai seguenti link

📺 Rivedi la puntata sui social:

https://fb.watch/FEfnR60abl

▶️ Rivedi la puntata su YouTube:

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Recensione all’articolo di Ciro Tarantino “Per ordine di giustizia”. Su alcuni casi di internamento di fatto

Diritti alla Follia · 22/02/2026 · 2 commenti

Di Cristina Paderi

L’articolo di Ciro Tarantino, “Per ordine di giustizia”. Su alcuni casi di internamento di fatto (in Aut Aut, 2023), si inserisce nel dibattito sul destino della psichiatria dopo la fine del manicomio e propone una tesi tanto semplice quanto inquietante: l’internamento non è scomparso, si è trasformato. Non si presenta più nella forma dichiarata del ricovero coatto, ma sopravvive come pratica diffusa, amministrativa e quotidiana, nascosta dentro il sistema socio-assistenziale contemporaneo.

Tarantino parte da un dato apparentemente neutro: centinaia di migliaia di persone vivono stabilmente in strutture residenziali non familiari, soprattutto anziani e disabili. Numeri inferiori ad altri paesi europei ma, se letti nella storia italiana della deistituzionalizzazione, rivelatori di qualcosa di diverso: non il ritorno del manicomio, bensì la persistenza di una zona di segregazione. L’autore introduce perciò il concetto di “istituzioni totaloidi”, luoghi semichiusi che non sono formalmente totali ma condividono con le istituzioni totali una limitazione sostanziale della libertà. Non si entra con un ordine pubblico spettacolare, non si varca una soglia simbolica: si scivola dentro una normalità amministrativa, dove la libertà resta formale mentre la vita quotidiana diventa regolata da altri.

Il punto decisivo dell’analisi è che l’istituzionalizzazione non coincide con la perdita della libertà personale ma con la perdita della libertà di scelta. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità tutela la possibilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, oltre all’accesso a servizi alternativi alla residenzialità. Tuttavia, quando tali alternative mancano, il consenso al ricovero diventa un assenso necessario: non una decisione, ma l’assenza di condizioni per decidere. In questo passaggio concettuale l’autore sposta l’attenzione dalla coercizione fisica alla coercizione decisionale, mostrando come l’internamento contemporaneo operi prima sul piano della volontà che su quello del corpo.

È qui che entra in scena il dispositivo psichiatrico-giudiziario e, al suo centro, la figura dell’amministratore di sostegno. Nato per sostenere la persona ‘fragile’ senza sostituirla, lo strumento viene spesso impiegato in senso opposto: quando l’interessato rifiuta il ricovero, il rifiuto viene interpretato come sintomo, la capacità decisionale viene ritenuta compromessa e il giudice attribuisce all’amministratore il potere di prestare il consenso al posto suo. Il ricovero appare allora volontario nella forma ma obbligatorio nella sostanza. Senza dichiarare un trattamento sanitario obbligatorio si ottiene lo stesso effetto, cioè una restrizione della libertà priva di base legale esplicita.

Tarantino mostra con chiarezza che qui non si produce una violazione aperta del diritto, bensì una sua torsione: l’amministratore di sostegno diventa il punto di articolazione tra tutela e coercizione. Lo strumento giuridico pensato per valorizzare l’autodeterminazione si trasforma in un meccanismo di sostituzione decisionale. Il passaggio non avviene contro la legge, ma attraverso di essa, grazie alla collaborazione di servizi sociali, psichiatria e giudice tutelare. La sequenza è sempre simile: segnalazione del rischio, patologizzazione del dissenso, ampliamento dei poteri dell’AdS, consenso sostitutivo. Il risultato è quello che l’autore definisce internamento di fatto: non si forza la persona a entrare, si rende irrilevante il suo rifiuto.

Il contrasto con l’ordinamento è esplicito. Dalla legge 180 in poi il sistema italiano fonda i trattamenti sanitari sulla volontarietà e limita drasticamente quelli obbligatori. Alcuni provvedimenti giudiziari citati nell’articolo ribadiscono infatti che né il giudice né l’amministratore possono superare il dissenso a un ricovero prolungato, se non violando i principi costituzionali. Tuttavia la prassi continua, sostenuta da fattori strutturali: mancanza di servizi territoriali, gestione del rischio sociale, inerzia burocratica e soprattutto una lunga abitudine storica alla segregazione dei soggetti considerati problematici.

Il valore dell’articolo sta proprio nel mostrare che la storia della psichiatria non procede per rotture nette. La chiusura dei manicomi non elimina la funzione sociale dell’internamento: la redistribuisce. Il potere non scompare ma cambia tecnologia. Se prima era l’ordine di ricovero, oggi è il consenso sostitutivo; se prima si controllava lo spazio, ora si controlla la decisione. L’amministratore di sostegno diventa così l’equivalente funzionale del vecchio potere manicomiale: non un agente di repressione intenzionale, ma l’ingranaggio che rende possibile una pratica collettiva di normalizzazione.

La conclusione di Tarantino è volutamente ambivalente. Da un lato il sistema appare fragile, perché basta un rifiuto professionale o un’interpretazione rigorosa della legge per interromperlo; dall’altro la sua forza deriva dall’abitudine sociale, dalla tendenza a considerare naturale la collocazione istituzionale dei soggetti ‘fragili’. L’internamento contemporaneo vive quindi in una zona intermedia: non è più legittimo, ma è ancora possibile.

Ne emerge una recensione implicitamente critica del presente della salute mentale. L’articolo non denuncia abusi individuali ma una forma ordinaria di governo delle vulnerabilità, in cui cura e controllo coincidono. Il contributo più originale consiste nell’aver spostato la questione dalla psichiatria alla struttura delle decisioni: la vera posta in gioco non è dove vivono le persone, ma chi decide dove vivono. In questo senso il testo offre una lettura convincente e disturbante della post-deistituzionalizzazione italiana: la libertà conquistata con la fine del manicomio resta incompiuta finché la scelta può essere sostituita.

Articolo completo in Aut Aut, 398/2023 La psichiatria e il futuro della salute mentale

398/2023 La psichiatria e il futuro della salute mentale

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