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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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INTERPELLANZA URGENTE PRESENTATA ALLA CAMERA DA PARTE DEGLI ONOREVOLI BARELLI E D’ATTIS. L’INTERPELLANZA RIPORTA IL TESTO DELLA NOSTRA CAMPAGNA CRITICA ALL’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Diritti alla Follia · 11/04/2022 · 3 commenti

Resoconto stenografico dell’Assemblea

Seduta n. 674 di venerdì 8 aprile 2022

Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziative volte a rivedere la disciplina dell’amministrazione di sostegno in funzione di una maggiore tutela dei soggetti interessati da tale istituto – n. 2-01387)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interpellanza urgente all’ordine del giorno, Barelli e D’Attis n. 2-01387 (Vedi l’allegato A).

Chiedo all’onorevole Mauro D’Attis se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

MAURO D’ATTIS (FI). Grazie, Presidente. Signor sottosegretario, per iniziativa del gruppo Forza Italia, in particolare del presidente Barelli, che è il primo firmatario dell’interpellanza, abbiamo ritenuto necessario e opportuno interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Giustizia. Quindi, ringrazio per l’attenzione che il Governo presterà a questa nostra interpellanza, che vorrei sinteticamente illustrare perché, dal nostro punto di vista, si tratta di un tema rilevante.

Da 17 anni vi è stata l’introduzione nel codice civile, con la legge n. 6 del 2004, della figura dell’amministratore di sostegno, all’epoca presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all’interdizione e all’inabilitazione. Essa è poi diventata, in molti casi, purtroppo, uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati, i cosiddetti beneficiari. Nel corso degli anni, si sono verificati molteplici casi di mala gestio, segnalati sia dagli organi di stampa sia dalle testimonianze degli amministrati o dei loro familiari ed è emerso un notevole malcontento sull’operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno. Si è venuta sostanzialmente ad instaurare la tendenza da parte dell’amministratore di sostituirsi completamente al beneficiario, nonostante ciò non sia previsto dalla legge. Si assiste all’emanazione, da parte dei giudici tutelari, di decreti che conferiscono ampi poteri, che a volte superano anche l’ampiezza consentita, agli amministratori di sostegno, spesso estranei ovviamente alla famiglia. Spesso si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici e ad altro, spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, un parere, un consenso o un dissenso (di questi casi ce ne sono tantissimi). È stato constatato che l’utilizzo concreto dello strumento gestionale dell’istituto dell’amministrazione di sostegno si esprima spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilità di replica, dato che quasi sempre i giudici tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari ed i servizi sociali, escludendo completamente anche i familiari, quando definiti non collaboranti. Sussistono nella legge vigente, signor sottosegretario, dal nostro punto di vista, incongruenze logico-giuridiche che consentono di utilizzare l’amministrazione di sostegno come una sorta di strumento di interdizione impropria in relazione a qualsiasi soggetto debole, estendendo infatti in maniera smisurata le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, nella parte in cui, ad esempio, si stabilisce che il giudice tutelare possa sottoporre ad amministrazione di sostegno, su richiesta o su segnalazione, la persona afflitta da “una infermità” o da una “menomazione fisica o psichica” che, secondo il testo della norma, la rende “anche solo parzialmente e temporaneamente impossibilitata a provvedere ai suoi interessi”. La legge, sostanzialmente, non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia e sul grado di infermità e di incapacità necessari e sufficienti a limitare le libertà della persona, sottoponendo la vita di un qualsiasi soggetto fragile e i suoi beni a un amministratore di sostegno che, molto spesso, appunto, si sostituirà alla volontà del soggetto, negandone così il diritto costituzionale ad autodeterminarsi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Attraverso prassi ormai consolidate da presupposti legislativi dalle maglie molto ampie, così descritte, l’istituto dell’amministrazione di sostegno può dare origine a veri e propri abusi, che il giudice tutelare ha il potere, e l’obbligo, di impedire, tramite la verifica delle relazioni periodiche degli amministratori, ma nel concreto – e i casi lo raccontano – non ha né il tempo né i mezzi per farlo e finisce per autorizzare o addirittura lasciar compiere anche operazioni – lo dico io – opache. La relazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel 2020 ha chiaramente espresso che spesso si concretizza il rischio che lo strumento giuridico della tutela possa paradossalmente diventare garanzia di esclusione della persona, certamente fragile, ma non per questo incapace di comprendere la sua vita e le decisioni che la riguardano, trovandosi così, suo malgrado e, nonostante le previsioni delle norme sovranazionali, a essere sottratta a una vita libera.

Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, cosiddetta CRPD, sottoscritta dal nostro Paese, l’Italia, il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, all’articolo 12 riconosce a tali persone piena capacità giuridica, ne sancisce il pari riconoscimento davanti alla legge e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze.

Sovente il potenziale beneficiario, di cui stiamo parlando, non viene ascoltato, così svilendo la ricerca e la valorizzazione delle sue preferenze, che dovrebbero essere perseguite, all’opposto, anche nei casi di opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno, di situazioni di conflitto familiare, nonché di limitata o assente capacità di comunicazione del beneficiario stesso. Tutto ciò, signor sottosegretario, evidenzia una situazione di forte contraddittorietà rispetto ai diritti fondamentali della persona, situazione che deve, quanto prima, sempre a nostro modo di vedere, trovare una soluzione.

Interpelliamo, pertanto, il Governo per conoscere quali siano le iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, che intenda intraprendere per evitare che dalla legge n. 6 del 2004 continuino a derivare, in sostanza, effetti di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli o delle loro famiglie, al fine di consentire il rispetto della legalità internazionale e nazionale.

Grazie per l’attenzione e per la risposta che fornirà ai sottoscrittori.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO PAOLO SISTO, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. Prendo atto che oggi, finalmente, Forza Italia è maggioranza in Parlamento. Vedo che, con la Presidenza del Presidente Mandelli, ci sono i due interpellanti e il sottosegretario, in una giornata che possiamo definire in linea anche con la manifestazione di oggi pomeriggio.

Molto volentieri rispondo. Sono due interpellanze, quelle di oggi, che hanno un comune denominatore. Quella dell’onorevole D’Attis ha lo scopo di sollecitare la verifica se una norma buona, nata certamente per una finalità positiva, abbia trovato, nella realtà applicativa, ragioni per essere rimessa in discussione o ragioni per essere in qualche maniera modificata e se vi è la necessità di qualche intervento. È una verifica che il Governo effettua molto volentieri, perché significa dare peso a quel diritto vivente che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato come alveo, diciamo, in cui fare scorrere poi la riflessione sulle norme vigenti.

In medias res, avendo apprezzato l’individuazione, da parte dell’onorevole D’Attis, dei punti nodali dell’interpellanza, va immediatamente posto in risalto che nell’impianto originario del codice civile gli istituti volti a tutelare le persone fragili erano costituiti dall’interdizione e dalla inabilitazione, i cui presupposti e i cui effetti sono rispettivamente indicati negli articoli 414 e 415 del codice civile. Sia l’interdizione quanto l’inabilitazione vengono pronunciate dal tribunale in composizione collegiale all’esito del procedimento previsto dagli articoli 712 e seguenti del codice di procedura civile, che si svolge con la partecipazione necessaria del pubblico ministero, in cui l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando da parte del giudice va necessariamente effettuato.

Con la legge n. 6 del 2004, è stato introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno (articoli 404 e seguenti del codice civile), quale strumento di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia che si caratterizza, rispetto ai rigidi schemi in cui sono costretti gli istituti precedentemente ricordati – anche per la loro vetustà – della interdizione e della inabilitazione, da un elevato grado di flessibilità. In altri termini, si è cercato di utilizzare uno strumento intermedio che evitasse la rigidità di questi due istituti, che effettivamente avevano sistemi di accertamento troppo ingessati.

L’amministrazione di sostegno, infatti, è un istituto duttile che può essere plasmato dal giudice sulle necessità del beneficiario, anche grazie all’agilità della relativa procedura applicativa. Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, infatti, il giudice tutelare “(…) si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento (…)” (su questo la Consulta si è espressa, con la sentenza n. 114 del 2019). Attribuendo al giudice tutelare il compito di modellare l’amministrazione di sostegno in relazione allo stato personale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore ha inteso limitare nella minore misura possibile – sempre la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2005 – la capacità di agire della persona disabile, il che marca nettamente la differenza con i tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, la cui applicazione attribuisce al soggetto uno status di incapacità più o meno estesa, connessa a rigide conseguenze, legislativamente predeterminate.

È fuor di dubbio che si possa ricorrere all’amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di cura della persona, in quanto esso non è un istituto finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i bisogni e le aspirazioni (articolo 410, primo comma, del codice civile), così garantendo adeguata protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuno (sentenza della Consulta n. 144 del 2019).

Il sistema è poi configurato in modo da garantire la massima partecipazione del beneficiario alla fase di adozione dei provvedimenti e delle scelte che lo riguardano. La normativa prevede, inoltre, un esteso sistema di controlli sull’operato del giudice tutelare e dell’amministratore di sostegno, e su questo solleciterei l’attenzione dell’interpellante sul sistema dei controlli sull’operato del giudice tutelare e dall’amministratore di sostegno. In particolare, tutti i provvedimenti emessi dal giudice tutelare sono reclamabili davanti alla corte di appello, ai sensi dell’articolo 720-bis del codice di rito civile. In proposito, sono intervenute le Sezioni unite della Cassazione, con una recente pronuncia, in cui si chiarisce che tutti i decreti in tema di amministrazione di sostegno sono reclamabili, prescindendo dal contenuto, innanzi alla corte di appello quale che sia la loro direzione (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 30 luglio 2021, n. 21985). Quindi, il sistema dei controlli universale consente, in caso di qualsivoglia patologia, il ricorso a un giudice collegiale superiore, come la corte di appello, per poter ovviamente chiedere ragione di diritti eventualmente lesi.

In conclusione, la disciplina di cui si è detto lascia effettivamente ampi margini di discrezionalità all’autorità giudiziaria, tanto nell’individuazione dei presupposti necessari per l’applicazione della misura di tutela (essendo, a questo fine, sufficiente che la persona interessata “(…) sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (…)”; su questo si è pronunciata la Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 12998 del 15 maggio 2019), quanto nella conformazione dei poteri dell’amministratore di sostegno e, parallelamente, delle limitazioni della capacità di agire dell’interessato, quanto, ancora, nelle scelte che l’amministratore di sostegno può essere chiamato a compiere.

Ciò, tuttavia, è funzionale all’individuazione della forma e del grado di tutela più confacente alle necessità dell’interessato, superando così la rigidità degli istituti dell’interdizione e della inabilitazione, che sovente hanno comportato anche una lesione della dignità personale dell’individuo che s’intendeva tutelare. Quest’ampia discrezionalità, peraltro, nel disegno del legislatore trova adeguati contrappesi nel regime delle impugnazioni sopra descritte. Quindi, si tratta di stabilire se il regime delle impugnazioni – ripeto, universale proprio per questa ragione, per questa ampia discrezionalità – sia stato, nei casi segnalati dall’interpellante, esercitato con quella diligenza e con quella cura che probabilmente possono comportare un limite esterno a eventuali eccessi di discrezionalità da parte dell’amministratore di sostegno.

Va poi segnalato che la legge 3 marzo 2009, n. 18 (in particolare l’articolo 12, “Uguale riconoscimento dinanzi alla legge”, che ha lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà, adottando misure adeguate per consentire alle persone con disabilità l’accesso al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica nel rispetto dei diritti, della volontà e delle preferenze della persona, nonché l’articolo 19, “Vita indipendente ed inclusione nella società”, che prevede che gli Stati parti riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottino misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto), con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritti dall’Italia il 30 marzo 2007 – una premessa lunga, ma adesso arrivo al tema principale – ha istituito l’Osservatorio nazionale – era quello che volevo dire – sulla condizione delle persone con disabilità, che ha, tra gli altri, il compito di promuovere l’attuazione della Convenzione e di elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani istituito presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Va ancora ricordato, al riguardo, che di recente è stato riattivato il tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili, istituito presso il Ministero della Giustizia (a questo tavolo prendono parte anche esperti provenienti dal Ministero per le Disabilità), che persegue le finalità di: eseguire un monitoraggio sull’attuazione della legislazione vigente in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (l’interpellante potrà fare riferimento agli esiti di questo tavolo per avere contezza se, eventualmente, quanto lamentato trova in qualche modo riscontro nelle analisi di questo organismo collegiale); evidenziare eventuali profili di criticità della normativa; elaborare eventuali proposte di modifica normativa, anche alla luce di quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja sulla protezione internazionale degli adulti vulnerabili, firmata il 13 gennaio 2020; proporre l’adozione di circolari di armonizzazione e razionalizzazione integrate delle procedure nei diversi settori ordinamentali coinvolti.

A ciò si aggiunga che, con decreto direttoriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 4 luglio 2019, è stato ricostituito il comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del protocollo d’intesa del 30 dicembre 2008, con la funzione di monitorare la progressiva realizzazione delle attività previste e la loro rispondenza agli obiettivi e alle finalità del suddetto protocollo.

In sintesi, la normativa è certamente innovativa e meritevole di plauso perché pone una via di mezzo fra le rigidità di istituti che molto spesso erano mortificanti per i fenomeni patologici pesanti che erano presupposto dell’intervento. Vi è un regime di impugnazioni molto esteso e molto intenso a cui si può fare riferimento, vi è un monitoraggio sia come tavolo tecnico sia come comitato tecnico di coordinamento. Insomma, la struttura normativa è sufficiente per offrire ampie garanzie di corretta applicazione. È chiaro che le scorrette disapplicazioni e le patologie vanno perseguite con intensità, con gli strumenti a disposizione dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. Il deputato D’Attis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

MAURO D’ATTIS (FI). Grazie, Presidente. Grazie, sottosegretario Sisto, per la risposta. Sono soddisfatto sicuramente per la descrizione corposa che è stata data, con un punto di vista particolare che è quello del Governo, utile sicuramente a confermare, come nella risposta stessa viene detto, che la disciplina, seppur innovativa, lascia effettivamente ampi margini di discrezionalità. Questo è il punto cruciale per il quale politicamente abbiamo deciso di interrogare il Governo.

La cosa che viene, a questo punto, richiesta al Governo è di compulsare l’attività del tavolo che è stato recentemente riattivato e che ha sede presso il Ministero della Giustizia. Quindi, seppur con un’importante presenza di rappresentanti ed esperti del Ministero per le Disabilità, il padrone di casa di questo tavolo è il Ministero della Giustizia.

Quello che viene chiesto, in questo caso per il tramite autorevole del sottosegretario Sisto, al Ministro della Giustizia è di accelerare questo processo di verifica rispetto, ad esempio, a una delle attività previste da questo tavolo, che riguarda l’elaborazione di eventuali proposte di modifica della normativa. Con una considerazione, signor sottosegretario: trattandosi di questioni, come lei stesso ha detto nella sua risposta, che riguardano e coinvolgono vite umane, che hanno anche un tempo che si limita all’esistenza in vita, questo intervento viene richiesto con una particolare urgenza, perché i casi di gente sottoposta a queste restrizioni di libertà non possono fare i conti né possono aspettare i tempi della discussione parlamentare, della discussione nelle aule di giustizia, che a volte, seppur demandate all’istituto al quale lei ha fatto correttamente riferimento dell’appello, hanno bisogno di risposte veloci.

La nostra responsabilità come rappresentanti in Parlamento e come rappresentanti al Governo – in questo caso lei e il Ministro – è quella di dare una risposta immediata. Sono convinto che dalle sue parole oggi usciamo con un passo in avanti rispetto al tema e che, attraverso la sua opera e quella del Ministro Cartabia, si riuscirà in brevissimo tempo a dare ulteriori spunti di innovazione e di miglioramento della normativa, che, seppur partiva con uno spirito positivo, poi ha determinato anche dei casi limite, quali quelli che sono stati rappresentati.

Infine, signor sottosegretario, le rappresento la necessità che, anche a livello di comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale, istituito presso il Ministero del Lavoro, venga trasferito lo stesso contenuto, e magari operare per lavorare insieme affinché vengano utilizzate queste considerazioni.

D’altra parte, signor sottosegretario, le dico pure che, nello spirito di collaborazione tra Governo e Parlamento, ovviamente a cominciare dai sottoscrittori, in particolare dal presidente Barelli, siamo disponibili ad operare per eventuali iniziative legislative che si ritenessero necessarie e che riguardassero anche la competenza specifica del Parlamento.

Grazie, signor sottosegretario, e grazie, signor Presidente, per avermi dato anche la possibilità di replicare.

https://www.radioradicale.it/scheda/665207/seduta-674a-xviii-legislatura

Immagine di Gigi Monello

Campagna critica su Amministrazione di Sostegno

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IL COMITATO ANTI-TORTURA DEL CONSIGLIO D’EUROPA HA EFFETTUATO UNA VISITA DI 12 GIORNI IN ITALIA

Diritti alla Follia · 11/04/2022 · Lascia un commento

Una delegazione del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa (CPT) ha effettuato una visita periodica in Italia dal 28 marzo all’8 aprile 2022. Si è trattato dell’ottava visita periodica del Comitato nella penisola.

Nel corso della visita, la delegazione del CPT ha valutato il trattamento e le condizioni di detenzione dei detenuti presso quattro istituti penitenziari ed ha anche considerato il trattamento delle persone private della libertà dalle forze dell’ordine. Inoltre, la delegazione ha esaminato le condizioni di degenza dei pazienti in quattro servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) e delle persone anziane non autonome ospitate in due residenze sanitarie assistite (RSA) .

Nel corso della visita, la delegazione del CPT ha avuto uno scambio di opinioni con Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, nonché con Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato alla Salute. Inoltre, ha incontrato Carlo Renoldi, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e Sergio Bracco, Prefetto e Capo di Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed altri alti funzionari ministeriali ed ufficiali delle forze dell’ordine competenti. Inoltre, la delegazione ha incontrato Letizia Moratti, Vicepresidente ed Assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia.

Sono stati tenuti anche incontri con Mauro Palma in qualità di Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché con rappresentanti della società civile attivi nei settori d’interesse per il CPT.

Alla fine della visita, la delegazione ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni preliminari alle autorità italiane.

La visita è stata condotta dai seguenti membri del CPT:

Alan Mitchell, Presidente del CPT e Capo Delegazione

Helena Papa

Kristina Pardalos

Philippe Mary

Vincent Delbos

Marius Caruana

Sono stati supportati da Hugh Chetwynd (Capo Divisione) e Christian Loda del Segretariato del CPT e assistiti da due esperti:

Catherine Paulet, psichiatra, Direttore del servizio regionale medico-psicologico del carcere di Baumettes, Marsiglia (Francia)

Olivera Vulic, psichiatra, ex Direttore del Centro di Salute Mentale di Podgorica, (Montenegro)

La delegazione ha visitato i seguenti luoghi di privazione di libertà:

Camere di sicurezza delle forze dell’ordine

Questura di Milano (Via Fatebenefratelli)

Comando di Compagnia dei Carabinieri di Milano Porta Monforte (Viale Umbria)

Ufficio Arresti e Fermi della Polizia Municipale di Milano (Via Custodi)

Questura di Roma (Via di San Vitale)

Dipartimento di Polizia Ferroviaria “Lazio”, Roma

Comando di Compagnia dei Carabinieri Roma Centro (Via Giovanni Giolitti)

Commissariato San Paolo di Torino (Corso Racconigi)

Comando di Compagnia dei Carabinieri Oltre Dora, Torino (Corso Vercelli)

Stazione dei Carabinieri di Torino Mirafiori (Via Guido Reni)

Istituti penitenziari per adulti

Casa Circondiariale di Milano San Vittore

Casa Circondariale di Monza

Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino

Casa Circondariale di Roma Regina Coeli (visita mirata)

Strutture psichiatriche

Grande Ospedale Metropolitano di Milano Niguarda (unità SPDC)

Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (unità SPDC)

Ospedale di Vizzolo Predabissi, Melegnano (unità SPDC)

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (Unità SPDC)

Presidi assistenziali per anziani

Pio Albergo Trivulzio, Mlano (RSA)

Istituto Palazzolo (Fondazione Don Carlo Gnocchi), Milano (RSA)

https://www.coe.int/en/web/cpt/news-2022/-/asset_publisher/F4MCR6Bvx1tS/content/council-of-europe-anti-torture-committee-carries-out-12-day-visit-to-italy?_101_INSTANCE_F4MCR6Bvx1tS_languageId=it_IT

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LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE ALL’ESAME DELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’(CRPD)

Diritti alla Follia · 05/04/2022 · Lascia un commento

Poiché il Comitato per i diritti delle persone con disabilità e la Convenzione hanno reso possibile la partecipazione della società civile alle varie fasi dell’esame dell’attuazione della convenzione, è importante che le Organizzazioni ne conoscano i meccanismi e sappiano come utilizzarli.

L’Italia invierà a breve il suo secondo rapporto sull’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) al Comitato che si occupa della sua attuazione.

L’associazione Diritti alla Follia ha elaborato una serie di  domande che verrà resa pubblica a breve (cosiddetta List of issues) e che sarà inviata al Comitato quale espressione del coinvolgimento in questo processo,  Questa è una occasione preziosa che permette di influenzare direttamente l’attuazione della Convenzione e di evidenziare questioni che altrimenti potrebbero essere trascurate.

Ci sono quattro fasi in cui è possibile partecipare: la fase di reporting, la lista delle domande, il dialogo e le osservazioni conclusive.

I rapporti delle ONG sono molto apprezzati dal Comitato, sono chiamati rapporti “alternativi” o “ombra”. Uno dei modi migliori per contribuire a un processo di revisione è quello di presentare il proprio rapporto “alternativo” al Comitato.

Questi rapporti possono fornire al Comitato informazioni vitali per la revisione e rappresentano una narrazione diversa da quella fornita dallo Stato.

COME INFLUENZARE LE DOMANDE DEL COMITATO ALLO STATO PARTE

Il Comitato preposto al monitoraggio dell’applicazione della Convenzione pone allo Stato Parte una serie di domande finalizzate a chiarire o completare le informazioni fornite nel rapporto governativo  o per chiedere allo Stato parte di aggiornare il Comitato su qualsiasi cambiamento recente avvenuto dopo la presentazione del suo rapporto.

 La lista delle domande viene inviata allo Stato parte prima dell’esame del rapporto in sessione plenaria e lo Stato parte è invitato a rispondere per iscritto a queste domande con largo anticipo rispetto alla sessione di revisione. 

L’obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di informazioni e chiarimenti per integrare il rapporto dello Stato parte e per garantire che il dialogo interattivo tra lo Stato parte e il Comitato sia il più costruttivo e ben informato possibile.

LE PROPOSTE DELLA RETE ENUSP

Proposte della ENUSP (Rete Europea di (ex-) Utenti e Sopravvissuti alla Psichiatria) riguardo all’elenco delle priorità relative  al rapporto sull’attuazione da parte dell’Unione Europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD).

Il documento ha lo scopo di fornire informazioni supplementari al Comitato sull’attuazione della CRPD nell’Unione Europea, in modo che  esse vengano prese in considerazione nella compilazione dell’elenco delle questioni preliminari al rapporto per l’Unione Europea.

La Rete Europea degli (ex) Utenti e Sopravvissuti alla Psichiatria (ENUSP) è l’organizzazione di riferimento, indipendente e rappresentativa degli utenti dei servizi di salute mentale e dei sopravvissuti alla psichiatria a livello europeo. I membri dell’ ENUSP sono organizzazioni regionali, nazionali e locali e singole persone, con sede in Europa. Fin dalla sua fondazione nel 1991, l’ ENUSP ha condotto una campagna in favore dei diritti umani e della dignità degli utenti dei servizi di salute mentale e dei sopravvissuti alla psichiatria e per l’abolizione di tutte le leggi e le pratiche che ci discriminano. L’ENUSP è attualmente consulente della Commissione Europea, dell’Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’ENUSP è membro del Forum Europeo della Disabilità (EDF) e del Forum Europeo dei Pazienti (EPF) e fa parte della Rete Mondiale di Utenti e Sopravvissuti alla Psichiatria (WNUSP).

Il documento evidenzia le questioni chiave che saranno sollevate più approfonditamente nel prossimo rapporto parallelo dell’ ENUSP sull’attuazione della CRPD nell’UE, atteso prima della prossima sessione del Comitato CRPD nel 2022.

Presentazione delle priorità

Sebbene la ratifica della CRPD debba portare alla promozione dei diritti delle persone con disabilità psicosociali, e nonostante il fatto che l’UE possa intraprendere una serie di azioni per porre rimedio alle violazioni dei diritti umani delle persone con disabilità psicosociali in seno all’UE, l’UE non ha intrapreso azioni su questi temi.

La Rete Europea degli (ex) Utenti e Sopravvissuti alla Psichiatria (ENUSP) è fortemente preoccupata per la situazione delle persone con disabilità psicosociali in Europa. L’ENUSP sollecita l’UE ad agire per includere i diritti delle persone con disabilità psicosociali nella propria agenda dei diritti umani e a porre rimedio alle diffuse violazioni dei diritti umani contro le persone con disabilità psicosociali nell’UE.

L’UE sembra non opporre resistenza alle violazioni della CRPD  per quanto riguarda le persone con disabilità psicosociali. Finora, nessuno degli Stati europei firmatari della CRPD ha abolito completamente il ricorso alla sostituzione nel processo decisionale e gli interventi psichiatrici forzati, anche se l’Irlanda e la Spagna hanno fatto degli sforzi per farlo. Invece, la maggior parte dei paesi europei mantiene leggi, o crea nuove leggi che autorizzano queste pratiche, e quindi agiscono in contrasto con i loro obblighi come Stati che hanno ratificato la CRPD. Finora, l’Unione Europea non ha  mostrato alcuna forma di opposizione alle riforme legislative degli Stati membri che sono contrarie alla CRPD e non intraprende alcuna azione contro le leggi nazionali e internazionali discriminatorie promulgate nei suoi Stati membri che permettono la privazione della capacità giuridica sulla base della disabilità psicosociale.

In modo analogo, un altro punto di preoccupazione è il diritto alla libertà e il diritto ad una vita libera da torture e maltrattamenti. Nessuno degli Stati europei aderenti alla Convenzione ha ripristinato il diritto alla libertà delle persone con disabilità psicosociali su base di uguaglianza con gli altri. E nessuno degli Stati parti europei ha vietato i trattamenti psichiatrici forzati. L’istituzionalizzazione forzata e i trattamenti forzati delle persone con disabilità psicosociali sono autorizzati nelle normative di tutti i paesi europei, e infatti questa pratica è anche legata a varie direttive vincolanti del Consiglio d’Europa, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 5.1.e, e la Convenzione di Oviedo, così come il protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo, che vanno contro la CRPD, autorizzando la detenzione per motivi legati alla salute mentale e ai trattamenti psichiatrici non consensuali. Anche se il Consiglio d’Europa non fa parte dell’UE, la situazione dei diritti delle persone con disabilità psicosociali all’interno dell’UE è comunque profondamente influenzata dai trattati e dalle norme del Consiglio d’Europa che si applicano in tutta Europa, anche negli Stati membri dell’UE e alla Corte europea dei diritti umani.

Tale legislazione internazionale e nazionale, discriminatoria in tutti gli stati membri dell’UE, non solo supporta pratiche lesive contro le persone con disabilità psicosociali, ma pone anche barriere insormontabili all’effettivo accesso alla giustizia per le persone con disabilità psicosociali che sono anche state danneggiate, maltrattate, torturate o addirittura uccise da interventi psichiatrici forzati, e i responsabili sono solitamente impuniti, poiché tali violazioni sono considerate legittime in base a questi standard obsoleti – anche in caso di morte della persona. Ancora una volta, l’UE non mostra alcuna forma di opposizione a queste leggi nazionali e internazionali discriminatorie che permettono la privazione della libertà , tortura e maltrattamenti in ragione della disabilità psicosociale.

Gli Stati membri dell’UE devono affrontare degli obblighi in conflitto tra l’attuazione della Convenzione ONU CRPD da un lato, e dall’altro, gli standard ancora esistenti contenuti in diverse convenzioni vincolanti del Consiglio d’Europa e la corrispondente giurisprudenza dei meccanismi indipendenti (non UE).

Le chiare raccomandazioni date dal Comitato CRPD attraverso le Osservazioni Conclusive  sull’UE e le Linee Guida sull’Articolo 14 che sono state pubblicate nel settembre 2015 non sono state accompagnate da azioni specifiche da parte dell’UE per migliorare la situazione di milioni di persone con disabilità psicosociali private della loro libertà nell’UE.

 Qui di seguito il testo integrale del documento dell’ENUSP

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICS%2fEUR%2f48016&Lang=en

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Dateci i dati! Campagna per promuovere indagini sulla violenza contro le donne disabili

Diritti alla Follia · 01/04/2022 · Lascia un commento

Rilanciamo l’articolo di Simona Lancioni responsabile di Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa) sulla Campagna
“Dateci i dati!”, finalizzata a promuovere indagini sulla violenza contro le donne disabili.
La Campagna , a cui ha aderito anche l’associazione Diritti alla Follia, è promossa da Informare un’h, un centro impegnato da diversi anni sui temi della disabilità al femminile.

La Ministra con delega alle Pari Opportunità integri i quesiti già previsti nella Proposta di Legge in materia di statistiche sulla violenza di genere, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, disponendo che i dati che verranno raccolti nelle indagini statistiche previste nel provvedimento siano disaggregati anche per la disabilità e rilevino informazioni sull’accessibilità dei luoghi e dei servizi antiviolenza. È questa, in estrema sintesi la richiesta della campagna di sensibilizzazione “Dateci i dati!”

Violenza sulle donne, dati Istat 2014: Violenze fisiche o sessuali: donne con disabilità: 36,6%, donne senza limitazioni: 31,5%; stupri o tentati stupri: donne con disabilità: 10%, donne senza limitazioni: 4,7%; violenza psicologica dal partner attuale: donne con disabilità: 31,4%; donne senza limitazioni: 25%; stalking prima o dopo la separazione: donne con disabilità: 21,6%, donne senza limitazioni: 14,3%.
I dati ISTAT del 2014 mostrano chiaramente che le donne con disabilità sono più esposte alla violenza di genere rispetto alle donne senza limitazioni.
Già approvata al Senato, è ora in dirittura di arrivo alla Camera dei Deputati la Proposta di Legge n. 2805, avente ad oggetto le “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”. Si tratta di un provvedimento strategico per la prevenzione della violenza contro le donne, la protezione delle vittime e la punizione degli autori, in linea con le disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul (ovvero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) del 2011, che l’Italia ha ratificato con la Legge 77/2013. Infatti, come in qualsiasi altro ambito, anche in relazione a questo fenomeno, per poter attuare politiche adeguate ed efficaci, è necessario fare riferimento alle evidenze scientifiche. La qual cosa, tradotta in termini pratici, significa trovare degli indicatori utili a descrivere il fenomeno stesso e raccogliere i relativi dati statistici. La statistica è una scienza meravigliosa perché se il campione è costruito utilizzando le tecniche probabilistiche, è possibile impiegare i dati raccolti attraverso esso per risalire a quelli dell’intera popolazione. È attraverso questa procedura che gli Istituti di Ricerca come l’ISTAT (l’Istituto nazionale di statistica) riescono a fare rilevazioni affidabili riguardo ai fenomeni di volta in volta considerati.

La Proposta di Legge n. 2805 dovrebbe segnare un ulteriore passo avanti nel contrasto alla violenza di genere perché sistematizza la raccolta dati su questo fenomeno disponendo che l’ISTAT e il SISTAN (ovvero il Sistema statistico nazionale) realizzino, «con cadenza triennale, un’indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale», così prevede il primo comma dell’articolo 2 in tema di Obblighi generali di rilevazione (grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni). Un altro elemento qualificante del provvedimento è dato dal fatto che la raccolta dati è stata impostata in modo che i diversi soggetti coinvolti possano interagire tra di loro. Dunque sono definiti gli impegni delle Strutture sanitarie, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia e dei Centri Antiviolenza. Possiamo ritenere che questa impostazione sia corretta e ringraziamo per il lavoro svolto. Tuttavia, esaminando il testo da un altro punto di vista, riteniamo che esso presenti significative criticità. Ci riferiamo alla mancanza di attenzione specifica alle donne con disabilità, e più in generale alle donne e alle ragazze che sono o potrebbero essere vittime di discriminazione multipla e intersezionale.

In merito a tali questioni è importante sottolineare che l’articolo 4 (Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione) della Convenzione di Istanbul individua proprio nell’uguaglianza e nella non discriminazione due dei principi cardine della Convenzione stessa. In particolare il comma 3 dell’articolo 4 prescrive che la sua attuazione «deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione». A ciò si aggiunga che nel Capitolo III, in tema di Prevenzione, è stabilito che «Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime» (articolo 12, comma 3). Un’analoga formulazione si trova nel Capitolo VI, in tema di Protezione e sostegno, dove si legge: «Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: […] soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili» (articolo 13, comma 3). Il tema dell’accessibilità ricorre anche nelle disposizioni sulle case rifugio: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo» (articolo 23); ed in quelle sul supporto alle vittime di violenza sessuale: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli» (articolo 25).

Quanto il nostro Paese sia inadempiente sotto il profilo dell’attenzione alle vittime di violenza che versano in circostanze di particolare vulnerabilità (tra le quali rientrano anche le donne con disabilità) è esplicitato con estrema chiarezza dal GREVIO, il Gruppo di esperti/e indipendenti responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione in questione, nel suo primo Rapporto di valutazione riguardo alla situazione italiana (pubblicato a gennaio 2020). In questa sede non è necessario scendere nel dettaglio (chi volesse farlo può consultare la seguente analisi), tuttavia è importante segnalare che tra le molteplici raccomandazioni in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne con disabilità espresse dal GREVIO, vi è anche quella di «supportare la ricerca e aggiungere degli specifici indicatori correlati a donne e ragazze, nella raccolta dei dati sulla violenza contro le donne che sono o potrebbero essere vittime di discriminazione intersezionale» (punto 27).

Inoltre vale la pena ricordare che nell’ottobre del 2019 proprio la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità quattro diverse Mozioni presentate da diversi schieramenti e finalizzate a contrastare la discriminazione multipla che colpisce le donne con disabilità. Ebbene, segnaliamo che due di esse – la Mozione 1-00243 (presentata dall’onorevole Lisa Noja e altri/e) e la Mozione 1-00264, (presentata da Alessandra Locatelli e altri/e) – contengono disposizioni per la raccolta di dati disaggregati anche in funzione della disabilità.

Venendo a tempi più recenti, porta la data del 17 novembre 2021 il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 approvato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che annovera tra le sue finalità anche la tutela delle donne «vittime di discriminazioni multiple» (pagina 1), e tra i suoi principi ispiratori il concetto di «inclusione, nell’ottica di considerazione delle vulnerabilità e delle discriminazioni delle vittime», e quello di «intersezionalità, in quanto la parità di genere va considerata in rapporto a tutte le possibili discriminazioni» (pagina 2). Apprezziamo moltissimo questa impostazione, e onestamente non avremmo saputo esprimerci meglio, pertanto ci aspettiamo politiche coerenti e congruenti.

E veniamo al punto: dall’esame del testo della Proposta di Legge n. 2805 non risulta che sia previsto di raccogliere dati disaggregati per la disabilità e neppure sull’accessibilità quanto meno dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Gli unici riferimenti espliciti alla disabilità individuati nella Proposta di Legge sono contenuti nel comma 3 dell’articolo 5 (Rilevazioni statistiche del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia), in cui, riguardo alla relazione autore-vittima, si specifica che essa è rilevata, tra gli altri, anche per i reati di «abbandono di persona minore o incapace di cui all’articolo 591 del codice penale», e di «circonvenzione di incapace di cui all’articolo 643 del codice penale».

Il problema è che senza raccogliere dati disaggregati anche per la disabilità in tutti gli snodi del percorso antiviolenza non è possibile descrivere in modo adeguato il fenomeno della violenza nei confronti delle donne con disabilità, né definire e attuare politiche e programmazioni mirate per questo target. Inoltre, senza raccogliere dati sull’accessibilità alle donne con disabilità dei centri antiviolenza e delle case rifugio non sarà possibile intraprendere un percorso di abbattimento delle barriere di diversa natura che queste donne continuano a trovare nell’accesso ai servizi, perpetuando così una situazione di discriminazione sistemico-istituzionale già in atto. Per questo motivo il centro Informare un’h, che da diversi anni è impegnato sui temi della disabilità al femminile, ha deciso di lanciare la campagna di sensibilizzazione “Dateci i dati!” Questa è volta a chiedere che i dati che verranno raccolti nelle indagini statistiche previste nella Proposta di Legge n. 2805 siano disaggregati anche per la disabilità, e che nelle stesse indagini vengano inseriti indicatori sull’accessibilità dei luoghi e dei servizi antiviolenza.

Ci risulta infatti che gli unici dati probabilistici relativi alla violenza nei confronti delle donne con disabilità nel contesto italiano siano quelli, ormai datati, prodotti dall’ISTAT nell’indagine La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014. E poiché essi mostrano chiaramente che le donne con disabilità sono più esposte alla violenza di genere rispetto alle altre donne*, già questo dovrebbe essere sufficiente a far comprendere quanto sia importante raccogliere dati sulla violenza disaggregati anche per la disabilità.

Ciò premesso, riconosciamo l’importanza della Proposta di Legge n. 2805 e, considerando che ora sta per concludere l’iter parlamentare, non vogliamo impedirne l’approvazione. Ma poiché riteniamo che le lacune evidenziate costituiscano una discriminazione basata sulla disabilità, chiediamo che, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della Proposta in questione, la Ministra con delega alle Pari Opportunità, a cui è affidato il potere di indirizzo in merito all’individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, integri i quesiti già previsti nel testo con appositi provvedimenti volti a sanare le criticità riscontrate. Infine, va opportunamente ricordato che tali provvedimenti vanno definiti in collaborazione con gli organismi di rappresentanza delle persone con disabilità, come previsto dal terzo comma dell’articolo 4 dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009).

Il GREVIO ha rilevato che nelle politiche poste in essere dall’Italia nel contrasto alla violenza di genere i riferimenti alla «problematica della discriminazione intersezionale, che riguarda i gruppi di donne più svantaggiate, come le donne con disabilità, le donne Rom, le donne richiedenti asilo e le migranti […] sono frammentari e non prevedono degli obiettivi e degli impegni operativi concreti in termini di prevenzione, protezione, punizione e politiche coordinate» (punto 24). Non è ipotizzabile che tali politiche possano cambiare se non ci disponiamo a raccogliere dati disaggregati per la disabilità. Senza questi dati le donne con disabilità vittime di violenza continueranno ad essere discriminate.

  • Violenze fisiche o sessuali: donne con disabilità: 36,6%, donne senza limitazioni: 31,5%; stupri o tentati stupri: donne con disabilità: 10%, donne senza limitazioni: 4,7%; violenza psicologica dal partner attuale: donne con disabilità: 31,4%; donne senza limitazioni: 25%; stalking prima o dopo la separazione: donne con disabilità: 21,6%, donne senza limitazioni: 14,3% (fonte: ISTAT, La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014).

ENTI ADERENTI alla data del 31 marzo 2022

La presente campagna è pubblica, gli Enti che desiderano aderire possono farlo scrivendo alla e-mail: info@informareunh.it, trascriviamo di seguito in ordine di arrivo i soggetti che l’hanno sottoscritta.

UILDM Nazionale – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
Associazione Casa della Donna di Pisa
Associazione Diritti alla Follia
CERPA Italia – Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità

Dateci i dati! Campagna per promuovere indagini sulla violenza contro le donne disabili

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La Francia sotto i riflettori

Diritti alla Follia · 22/03/2022 · Lascia un commento

dell’associazione Advocacy-France, associazione di (ex)utenti della salute mentale

In occasione dell’esame da parte del Comitato CRPD delle Nazioni Unite del rapporto governativo francese, ad Agosto 2021 l’associazione Advocacy-France ha inviato al Comitato il suo contributo critico , cosiddetto rapporto-ombra o rapporto alternativo.

Advocacy-FranceDownload

Qui di seguito la traduzione di un estratto del rapporto.

Advocacy-France, fondata nel 1997, è un’organizzazione nazionale francese senza scopo di lucro di (ex)utenti della salute mentale.
Il direttivo è composto per gran parte da (ex)utenti dei servizi, familiari e amici, professionisti e volontari non utenti rappresentano una minoranza.
Gli obiettivi sono: promuovere e diffondere il concetto e le pratiche di “advocacy” in Francia adattandole alla cultura e alla situazione specifica francese; agire per fornire accesso a ricorsi e rimedi affinché la voce e le richieste degli utenti siano ascoltate, per il rispetto e la dignità e i diritti degli utenti dei servizi di salute mentale in ambito medico, giuridico e sociale.

Dal rapporto :

“Raccomandiamo che la Francia metta veramente in atto le azioni necessarie per i regimi di decisione assistita attraverso la promozione e il riconoscimento delle “persone di fiducia”, dei “consulenti e delle persone di sostegno” e delle “Direttive anticipate in psichiatria”, tra le altre misure di sostegno che devono essere rese facilmente accessibili alle persone in difficoltà. In passato, per esempio, l’agenzia di servizi alle famiglie (Caisses d’allocations familiales – CAF) forniva consulenti economici e sociali nei centri socio-culturali (e non nelle strutture di assistenza sociale o medico-sociale) con un’assistenza personalizzata offerta alle famiglie (aiuto nella gestione del budget alimentare e degli assegni sociali).

Questo servizio tradizionale aperto a tutti, era anche un approccio molto meno stigmatizzante, di cui i nostri membri con disabilità hanno potuto beneficiare.

Riempirsi la bocca delle parole “esperti per esperienza” non porterà mai a un vero riconoscimento finché i problemi di rappresentanza e di autonomia delle persone con disabilità non saranno risolti.

La recente decisione di non costituzionalità pronunciata dal Consiglio costituzionale francese il 4 giugno 2021 su una domanda di pronuncia pregiudiziale prioritaria di costituzionalità presentata da un’organizzazione per la difesa dei diritti in psichiatria (Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie – CRPA) afferma che il controllo giurisdizionale sulle misure di contenzione e di isolamento è necessario poiché esse costituiscono una privazione della libertà. Questa decisione porterà ad una nuova riforma legislativa sulla segregazione e la contenzione dei pazienti psichiatrici, ma solo per quanto riguarda il controllo giurisdizionale sistematico necessario per il mantenimento di tali misure secondo termini e condizioni che restano da determinare, e non per prevedere l’eliminazione di queste pratiche come richiesto dal Comitato ONU.

La Francia rifiuta di capire che le misure di privazione della capacità giuridica, della libertà, dell’isolamento e della contenzione si basano su pratiche discriminatorie basate sulla nozione di carenze reali o percepite e sulla negazione della volontà e delle preferenze delle persone che sono considerate incapaci di acconsentire o di prendere decisioni a causa della loro “condizione” giudicata dagli psichiatri (art. L.3211-2 del Codice della Salute Pubblica).
Questo costituisce anche un rifiuto di riconoscere la disabilità in favore di un approccio biomedico. Di conseguenza, il rispetto della dignità della persona, l’informazione fornita, la presa in considerazione della volontà e delle preferenze della persona e la reintegrazione nella comunità sono quasi impossibili, come possiamo vedere lavorando sul campo.
 
Le procedure di appello e di ricorso non sono sufficientemente accessibili. Le “Commissioni dipartimentali dei servizi di assistenza psichiatrica” (CDSP) citati dalla Francia non hanno i mezzi per svolgere le loro missioni di controllo e valutazione. Ancora più grave, dalla legge 2019-222 (articoli 102 e 109) per la programmazione 2018-2022 e la riforma della giustizia, i magistrati che siedono nel CDSP non sono più rimpiazzati alla fine del loro mandato.
Diverse associazioni hanno protestato perché la mancanza di magistrati è in totale contraddizione con gli orientamenti dati attraverso la “road map della salute mentale e della psichiatria” del 28 giugno 2018 che viene propagandata. Si tratta di una grave battuta d’arresto per la protezione delle libertà individuali e dei diritti fondamentali nelle istituzioni psichiatriche.

La giudiziarizzazione del ricovero e del trattamento non volontario con l’intervento di un giudice delle Libertà e la detenzione per il riesame entro 12 giorni dalla detenzione e dal trattamento della persona non costituisce un vero e proprio rimedio. Con l’effetto di potenti trattamenti farmacologici, le persone hanno grandi difficoltà a difendersi, e i giudici si allineano semplicemente all’opinione dello psichiatra, tenendo conto solo della validità della procedura.
Inoltre, il moltiplicarsi di leggi contraddittorie lascia i tribunali con dilemmi irrisolti .

L’ipocrisia legata alla decisione del Consiglio di Stato secondo cui i trattamenti ambulatoriali forzati (“programmes de soins”) non possono essere soggetti a coercizione – o attuati con la forza fisica – il che significherebbe che sarebbero quindi “liberamente acconsentiti” dalla persona. Tuttavia, in caso di rifiuto, la persona vedrà ripartire nei suoi confronti tutta la procedura di ricovero forzato a tempo pieno.

Raccomandiamo anche che il Comitato chieda alla Francia di mettere in atto un’ampia gamma di servizi che rispondano alle richieste delle persone con disabilità psicosociali, che rispettino la loro autonomia, le loro scelte e la loro dignità, compreso il sostegno tra pari e altre alternative al modello biomedico di salute mentale che è estremamente prevalente in Francia.
Questi servizi devono essere finanziati per un’esistenza sostenibile e integrati in tutto il paese, non implementati come progetti una tantum.
Devono essere liberamente acconsentiti e progettati, gestiti e valutati con la stretta collaborazione e il coinvolgimento di tutte le associazioni che rappresentano le persone con disabilità psicosociali, tra cui:

  • centri di accoglienza di emergenza e di crisi,
  • case di accoglienza (non limitate ai senzatetto), come la Soteria,
  • la formazione basata sul recupero e sui diritti umani in linea con le recenti linee guida dell’OMS per servizi di salute mentale centrati sulla persona e basati sui diritti umani,
  • l’effettiva implementazione del programma OMS Quality Rights che è poco conosciuto nel nostro paese e scarsamente finanziato,
  • Collegi di recovery come il COFOR (Centre de Formation au Rétablissement),
  • Direttive anticipate in psichiatria,
  • Accesso a uno psicologo di propria scelta e a ” terapie di dialogo ” rimborsate dal sistema sanitario pubblico senza dover ricorrere, come è previsto attualmente, a medici generali e psichiatri per un numero limitato di sedute.

Mesi fa il Ministero della Salute ha organizzato un “Summit globale della salute mentale” senza coinvolgerci. Queste ” grandi masse “, come vengono chiamate in Francia, non risolvono mai le questioni e non sono altro che una vetrina.

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