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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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giudici tutelari

TSO e sentenza 76/2025: la Costituzione chiama, ma le istituzioni rispondono con un link

Diritti alla Follia · 16/06/2025 · Lascia un commento

Di Cristina Paderi

Con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge 833/1978 nella parte in cui non garantiscono che la persona sottoposta a TSO sia:

  • informata del provvedimento;
  • ascoltata dal giudice;
  • messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa

Una pronuncia storica, che impone un cambio radicale nelle oltre 5000 procedure di TSO applicate ogni anno in Italia. Secondo la Corte, l’incontro tra diretto interessato e giudice tutelare deve avvenire “nel luogo in cui la persona si trova”, ovvero, nella stragrande maggioranza dei casi, in un reparto psichiatrico.

Tuttavia, segnali allarmanti arrivano dalle prime interpretazioni operative.

Le prime indicazioni operative, emerse ad esempio a Cagliari e Bologna, adottano un approccio formalmente rispettoso del dettato costituzionale, ma sostanzialmente problematico.

Il documento dell’ASL 8 di Cagliari prevede infatti che l’audizione del paziente avvenga in SPDC – quindi nel luogo fisico del ricovero – ma attraverso collegamento video con il giudice, senza che quest’ultimo si rechi personalmente in reparto.

Una linea simile è contenuta nelle linee guida del Tribunale di Bologna, dove si chiarisce che:

  • il giudice tutelare ascolta il paziente tramite collegamento audiovisivo su piattaforma Teams, dalla struttura ospedaliera;
  • il personale medico deve garantire condizioni adeguate per una reale interlocuzione;
  • la finestra oraria per l’audizione viene concordata con la struttura, sulla base delle condizioni psichiche del paziente.

In entrambi i casi, si parla quindi di audizione in SPDC, ma con giudice “in remoto”.

Come ha sottolineato Michele Capano, presidente di Diritti alla Follia:

“Questa sentenza ci dice che per mezzo secolo si è applicata una legge incostituzionale. Ma se ora il giudice parla col paziente via video, magari già sedato, allora nulla cambia davvero.”

La proposta di riforma elaborata da Diritti alla Follia insiste su un punto che né la sentenza né le linee guida locali valorizzano abbastanza: la presenza obbligatoria del difensore.

“Il TSO è una forma di privazione della libertà. Come tale, deve prevedere garanzie effettive, a partire dalla difesa tecnica obbligatoria e gratuita.”

Nella proposta dell’associazione:

  • ogni persona sottoposta a TSO ha diritto a un difensore d’ufficio, da nominare subito;
  • è prevista la possibilità di scegliere un avvocato di fiducia;
  • l’udienza non può svolgersi in assenza del difensore;
  • deve essere garantito il contatto tra avvocato e paziente, anche durante il ricovero

L’avvocato non è un optional, ma l’unico soggetto abilitato a verificare che i diritti vengano rispettati. Nessun giudice, medico, tutore o amministratore di sostegno può sostituirsi a questa funzione.

La videopresenza non è presenza. La Corte Costituzionale ha parlato chiaro: il giudice deve incontrare la persona nel luogo dove si trova, non semplicemente “collegarsi”. L’incontro reale serve a valutare:

  • lo stato psichico della persona,
  • la sua capacità di comprendere e opporsi,
  • il contesto familiare o sociale,
  • il rispetto del divieto di trattamenti violenti o degradanti

Per questo chiediamo:

  • che i giudici si rechino fisicamente nei reparti;
  • che gli avvocati siano presenti, competenti e informati;
  • che le autorità non optino per scorciatoie tecniche che svuotano di senso una conquista costituzionale.

👉 Diritti alla Follia continuerà a vigilare affinché la sentenza non resti un documento simbolico, ma diventi realtà quotidiana per tutte le persone coinvolte nei TSO

Allegati: Indicazioni organizzative TSO Tribunale Cagliari – Linee guida Tribunale di Bologna

Indicazioni organizzative nelle procedure di TSO-Tribunale Cagliari – Sentenza Corte Costituzionale n. 76 del 30.05.2025Download

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Dopo mezzo secolo la sentenza della Corte Costituzionale: la normativa che regola il TSO viola la Costituzione

Diritti alla Follia · 16/06/2025 · Lascia un commento

Di L.E.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, ha sancito ciò che l’Associazione ‘Diritti alla Follia‘ denuncia da anni: l’articolo 35 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che, insieme agli artt. 33 e 34 disciplina il Trattamento Sanitario Obbligatorio, è incostituzionale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, aveva sollevato dubbi di conformità costituzionale della normativa del TSO, nello specifico dell’articolo 35, per quanto concerne la mancata previsione di comunicazione del provvedimento al destinatario del provvedimento e l’assenza di garanzie di diritto di difesa e contraddittorio.

Fino ad oggi infatti, le decine di migliaia di cittadini colpiti ogni anno dal provvedimento di trattamento coattivo, non avevano possibilità di difendersi tempestivamente ed efficacemente, in quanto non venivano nemmeno preventivamente informati di essere destinatari di tale grave misura di limitazione della propria libertà, e non veniva loro assicurata la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un giudice, assistiti da un difensore.

La Consulta ha correttamente inquadrato la natura del TSO, ovvero quella di trattamento sanitario propriamente coattivo, più che obbligatorio, e ha decretato che pertanto esso richiede lo stesso diritto di contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno auditi prima della eventuale ratifica del Giudice Tutelare.

Attraverso la proposta di legge di riforma del TSO elaborata dalla nostra associazione, Diritti alla Follia, e depositata presso la Corte di Cassazione a novembre dell’anno scorso, miravamo a rendere la procedura del TSO più garantista assicurando fosse in linea con i principi della Costituzione e gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

Con la recente sentenza di cui sopra la Corte Costituzionale ha di fatto suggellato la fondatezza delle rimostranze che in questi anni abbiamo espresso attraverso il nostro attivismo, ritenendo fondata la questione posta dalla Corte di Cassazione nella persona del Procuratore generale e ha annullato l’art. 35 della Legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il TSO “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali, necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e al diritto di difesa.

Gli articoli costituzionali richiamati dalla Consulta che ad avviso della stessa sono in sofferenza nella disciplina fino ad oggi prevista dal TSO sono nel dettaglio gli artt.13, 24, 32 e 111.

L’art. 13 è incentrato sulla limitazione della libertà personale, la quale richiede ci sia sempre un’autorità giurisdizionale che, qualora un individuo venga privato della libertà personale, debba operare una valutazione di garanza. Tale valutazione, così come la normativa del TSO è stata inizialmente concepita, non trovava garanzia di effettivo svolgimento, in quanto l’audizione della persona coinvolta da parte del Giudice Tutelare era prevista come mera eventualità, e nella realtà dei fatti non si hanno testimonianze abbia mai avuto luogo. Secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”; viene inoltre  sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dall’audizione rendono il controllo giudiziale “meramente formale”, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Nella sentenza della Consulta viene chiaramente affermato: “Non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida”, poiché “si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa “.

La violazione dell’art. 24, che riconosce il diritto di difesa come fondamentale, è stata individuata dalla Corte in quanto al soggetto destinatario di TSO ne è stata fino ad ora sempre negata la garanzia, mentre il richiamo all’art.111 si riferisce alla mancata previsione del diritto al contradditorio dell’individuo all’interno del procedimento: nella pronuncia della Corte viene asserita la sussistenza della capacità processuale della persona sottoposta a TSO, che la legittima al contraddittorio, attraverso il riferimento al principio generale secondo cui “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.

L’insieme di tutte queste lapalissiane criticità giuridiche costituiscono un vero e proprio calpestamento della decantata dignità dell’individuo citata nell’art. Costituzionale n°32.  
Risulta a questo punto ormai assodato che l’impropriamente definita “Legge Basaglia” è stata quindi fin dal suo concepimento incompatibile con i diritti fondamentali previsti dallo Statuto Costituzionale, come hanno tragicamente sperimentato sulla propria pelle le numerose migliaia di persone che, in questi decenni che ci separano dall’entrata in vigore della Legge 833/78, hanno subito aberranti violazioni dei diritti umani ad opera delle istituzioni psichiatriche.

 La tardiva folgorazione sulla via di Damasco che sembra aver colto dapprima gli ermellini della Cassazione e poi i giudici custodi della Costituzione, a cui ironicamente rendiamo il merito di questa importante svolta giurisprudenziale, può essere spiegata con una verosimile maturazione dei tempi socio-politici, come risultato di scontro tra “forze” critiche e riformiste che sono riuscite a “spuntare” un pur ragguardevole successo nei confronti di un establishment psichiatrico conservatore e aggrappato con tutti gli artigli al proprio status di potere.

Il meccanismo giuridico vigente in Italia, che prevede che soltanto un giudice, nell’ambito di un procedimento penale, civile o amministrativo possa adire alla Corte Costituzionale al fine di richiedere una valutazione di costituzionalità di una data norma, ha sicuramente contribuito all’imperdonabile ritardo con cui si è giunti alla censura di una normativa illegale.

Nella fattispecie, il verdetto di incostituzionalità è il risultato dell’accoglimento dei rilievi mossi dal procuratore generale della prima sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento civile avente oggetto un TSO subito da una donna siciliana costituitasi parte lesa. La Cassazione, nella propria interrogazione, ha fatto riferimento al rapporto del Cpt (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura) che nel 2023 ha segnalato che il TSO in Italia segue un “formato standardizzato e ripetitivo” in cui il Giudice tutelare “non incontra mai i pazienti, che rimangono disinformati circa il loro status legale”.

Nonostante la svolta normativa in senso garantista, che d’ora in avanti vincolerà (almeno formalmente) l’agire degli operatori dei Servizi psichiatrici, non possiamo esimerci dal sollevare più di qualche dubbio in merito all’effettiva implementazione delle direttive delineate nella sentenza n°76/2025.  Il rischio che si profila all’orizzonte è infatti che l’audizione dell’interessato dal provvedimento si risolva con una video-chiamata del giudice a una persona già sedata, a seguito della quale si autorizzerà il TSO, mortificando così la garanzia del controllo sul divieto di violenza fisica e morale da parte del Giudice Tutelare vanificando gli intenti della Corte Costituzionale. Si segnala a questo proposito che il Tribunale di Milano ha inoltrato una comunicazione “a tutti gli ospedali del circondario” chiedendo l’attivazione di un numero di telefono adibito alle videochiamate con i giudici tutelari.

Pur accogliendo positivamente questi recenti sviluppi, constatiamo di dover continuare ad impegnarci affinché sia ottenuto il raggiungimento dei punti indicati nella proposta di riforma messa  a punto dalla nostra Associazione e da noi ritenuti fondamentali: la definizione di criteri oggettivi e giuridicamente definiti e inequivocabili che presuppongano la legittimità del TSO, il divieto di contenzione meccanica e farmacologica (attualmente sistematicamente impiegate nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura), la riduzione della durata massima della detenzione sanitaria ed altri ancora che il lettore può scoprire leggendo il testo della proposta di riforma elaborata dalla nostra associazione.

 Qui il link:  https://dirittiallafollia.it/proposte/

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L’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:USI ED ABUSI. PROCEDURE CORRETTE VS REALTÁ

Diritti alla Follia · 22/02/2025 · Lascia un commento

*Di Federico Valenti

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto dal codice civile italiano nato per tutelare le persone che non sono in grado di provvedere alla gestione dei propri interessi. Questo strumento permette o dovrebbe permettere (come vedremo in seguito la realtà è ben diversa) di supportare la persona lasciandogli però una certa autonomia a differenza dell’interdizione. L’intervento del giudice tutelare dovrebbe infatti garantire equilibrio tra tutela e rispetto dell’autodeterminazione del beneficiario. 

La definizione normativa  

L‘articolo 404 del Codice Civile prevede che l’amministrazione di sostegno sia una misura di protezione rivolta a coloro che, in tutto o in parte, temporaneamente o permanentemente, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. La nomina di un amministratore di sostegno, finalizzata alla tutela della persona e del suo patrimonio, è disposta dal giudice tutelare. Il procedimento può essere avviato su istanza dello stesso beneficiario, dei suoi familiari o dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali possono segnalare la necessità di protezione al giudice tutelare.

La nomina 

L’articolo 405 del Codice Civile stabilisce che il giudice tutelare, ricevuto il ricorso, provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato, adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Il decreto è immediatamente esecutivo. In caso di necessità e urgenza, il giudice può nominare un amministratore di sostegno provvisorio. La decisione deve contenere l’indicazione delle generalità del beneficiario e dell’amministratore, la durata dell’incarico, che può essere determinata o indeterminata, e l’elenco specifico degli atti che l’amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario. Il provvedimento deve inoltre definire i limiti di spesa, le modalità di gestione del patrimonio e l’obbligo di rendicontazione periodica al giudice tutelare.

Il procedimento  

L’articolo 407 del Codice Civile stabilisce che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni su cui si basa la richiesta e l’indicazione del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Il giudice tutelare è tenuto ad ascoltare personalmente il beneficiario, salvo che ciò risulti impossibile a causa di impedimenti oggettivi. Nel procedimento, il giudice valuta i bisogni e le richieste del beneficiario, garantendo un equilibrio tra protezione e autonomia, e vigila sulla corretta applicazione delle misure di tutela.

I criteri di scelta 

L’articolo 408 del Codice Civile stabilisce i criteri per la scelta dell’amministratore di sostegno. Il giudice deve tener conto esclusivamente della cura e degli interessi del beneficiario. Quest’ultimo può designare anticipatamente il proprio amministratore con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In assenza di una designazione, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i genitori, i figli, i fratelli o altri parenti entro il quarto grado. Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori di servizi pubblici o privati che abbiano in cura o assistano il beneficiario, salvo che si tratti di familiari e il giudice lo ritenga opportuno. In ogni caso, il giudice può nominare una persona idonea se ciò risponde meglio agli interessi del beneficiario.

Gli effetti dell’amministrazione  

Secondo l’articolo 409 del Codice Civile, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’intervento esclusivo o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. In particolare, il beneficiario può compiere autonomamente gli atti necessari per le esigenze della vita quotidiana. L’amministratore di sostegno interviene solo negli atti per i quali è stato specificamente autorizzato dal giudice, secondo quanto stabilito nel decreto di nomina.

I doveri dell’amministratore di sostegno 

Secondo l’articolo 410 del Codice Civile, l’amministratore di sostegno deve operare nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, agendo nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. È tenuto a informare il beneficiario sugli atti che intende compiere e deve consultare il giudice tutelare in caso di disaccordo. Se l’amministratore di sostegno agisce in modo negligente o dannoso, il giudice può revocarlo su segnalazione del beneficiario, dei familiari, del pubblico ministero o di altri soggetti interessati.

L’articolo 411 stabilisce che la durata dell’incarico non può superare i 10 anni, salvo eccezioni per il coniuge, il convivente stabile o un parente stretto, per i quali può essere prevista una durata superiore.

Gli atti annullabili 

Gli articoli 412 e 413 del Codice Civile disciplinano l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno oltre i poteri concessi. L’articolo 412 stabilisce che gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle limitazioni stabilite nel decreto di nomina possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

 La revoca dell’amministratore di sostegno 

 L’articolo 413 del Codice Civile prevede che la revoca dell’amministrazione di sostegno possa essere richiesta dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o dai familiari indicati nell’articolo 406.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver svolto le necessarie verifiche.

L’amministrazione di sostegno cessa quando si dimostra inadeguata alla tutela del beneficiario. In tal caso, se le condizioni del beneficiario lo richiedono, il giudice può disporre l’apertura di un procedimento di interdizione o inabilitazione.

La Riforma Cartabia ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno nel codice di procedura civile italiano. In particolare, ha introdotto il Titolo IV-bis nel Libro Secondo, intitolato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, all’interno del quale il Capo III, Sezione III, è dedicato ai “Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno”. L’articolo 473-bis.58 stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Inoltre, la riforma prevede che i decreti del giudice tutelare siano reclamabili al tribunale, mentre quelli emessi dal tribunale in composizione collegiale possono essere impugnati in Cassazione.

Le prassi

La procedura descritta sopra rappresenta la corretta assegnazione dell’amministratore di sostegno, ma spesso la realtà è ben diversa dalla legge. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ha evidenziato le criticità dei sistemi di protezione giuridica, tra cui l’uso eccessivo delle istituzioni, la scarsa qualità della vita dei beneficiari e la presenza di pratiche illegali. L’amministrazione dei servizi di supporto si rivela spesso inefficace, con professionisti che tendono a privilegiare i propri interessi anziché quelli dei beneficiari.

Le rovinose e abusive necessità e facilità dell’implementazione dell’amministrazione di sostegno

Questa ideologia di protezione delle persone fragili ha portato a una pratica inefficiente e propagandata che spesso complica i problemi anziché risolverli. L’amministrazione di sostegno viene adottata senza considerare soluzioni familiari meno invasive e i suoi effetti reali sono spesso sconosciuti. Le persone coinvolte non sono quasi mai consapevoli dei suoi limiti, dei processi burocratici e dei costi. Una volta avviata, è difficile da interrompere, soprattutto per anziani o persone con disabilità psicosociali. Il processo può essere semplificato per consentire comunicazioni informali, sollevando preoccupazioni sulla supervisione e sull’efficacia. L’istituto, nella sua forma attuale, viola i diritti fondamentali di chi ha una limitata autonomia. Le regole di applicazione e funzionamento sono sistematicamente trascurate e violate dai giudici tutelari italiani, nonostante le raccomandazioni dell’ONU.

I principali problemi sono:

  1. Aumento delle nomine di amministratori di sostegno senza l’audizione dei beneficiari;
  2. Sottovalutazione dell’impatto emotivo e psicologico da parte dei giudici tutelari;
  3. Effetti devastanti sull’individualità e la dignità dei soggetti coinvolti;
  4. Critica mancanza di intelligenza emotiva nel sistema;
  5. Necessario affiancamento di esperti in psicologia ai giudici;
  6. Nomina di amministratori di sostegno a figure non adeguate al contesto attuale.

La preferenza del beneficiario deve essere rispettata anche nei casi di conflitto familiare o con i servizi socio-sanitari. Il ruolo del proponente nella richiesta di amministrazione di sostegno deve fermarsi alla presentazione del ricorso giudiziale, senza diritto di indicare un fiduciario. Quest’ultimo deve essere una persona di estrema fiducia per il diretto interessato e non può essere scelto dai familiari o dai servizi sociali in presenza di un conflitto. Il giudice tutelare non deve assumere il ruolo di mediatore familiare, poiché la limitazione della capacità di agire deve sempre rispettare la volontà del singolo.

La preferenza deve essere individuata anche nei casi di limitata o assente capacità di comunicazione del beneficiario

Il giudice tutelare deve concentrarsi sulla volontà del beneficiario anche in caso di comunicazione limitata. La decisione deve mirare, come indicato dalla giurisprudenza, a ricostruire la volontà della persona.

Le criticità dell’amministrazione di sostegno

  1. La professione di amministratore di sostegno L’istituto dell’amministrazione di sostegno in Italia ha generato preoccupazioni per le violazioni dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e ha creato una vera e propria “professione”. Il bisogno di tali amministratori può favorire interessi legati ai giudici tutelari, che sfruttano conflitti e difficoltà nella gestione dei beneficiari.
  2. Il problema del numero di assistiti da un solo amministratore La gestione di un numero eccessivo di beneficiari da parte di un singolo amministratore compromette la qualità dell’assistenza e genera rendite elevate per l’amministratore, a scapito dei beneficiari. L’amministrazione di sostegno dovrebbe essere gratuita, come accadrebbe se fosse affidata a familiari o persone di fiducia.
  3. La caccia al beneficiario più ricco e fragile Si denuncia la crescente diffusione dell’amministrazione di sostegno come strumento per appropriarsi dei patrimoni degli anziani. L’indennità del giudice tutelare aumenta con la complessità e la dimensione del patrimonio da gestire, rendendo gli anziani facoltosi obiettivi appetibili. La loro fragilità viene spesso sfruttata per giustificare l’imposizione di un amministratore di sostegno esterno, spesso proposto da servizi socio-sanitari con interessi economici.
  4. L’effettiva dimensione dell’affare “amministrazione di sostegno” L’amministratore di sostegno sostituisce il beneficiario in tutte le decisioni, dalla scelta di un badante a quella di un commercialista, creando un indotto economico che penalizza la libertà del beneficiario.
  5. Il concreto funzionamento dell’amministrazione di sostegno L’estraneità dell’amministratore di sostegno al vissuto del beneficiario genera conflitti e difficoltà nella gestione quotidiana. Il beneficiario vive con insofferenza la dipendenza, contesta le decisioni dell’amministratore e cerca di ottenere giustizia dal giudice tutelare. L’amministratore diventa il bersaglio dei conflitti familiari, coinvolgendo il giudice tutelare in ogni scelta non condivisa.
  6. La secretazione della procedura del fascicolo telematico Una pratica diffusa nei procedimenti di amministrazione di sostegno è la secretazione del fascicolo telematico. Questo impedisce ai familiari e, spesso, allo stesso beneficiario, di accedere ai documenti e contestare eventuali decisioni.
  7. L’isolamento del beneficiario In alcuni casi, l’amministrazione di sostegno diventa uno strumento di controllo e limitazione della libertà del beneficiario, collocato in strutture come RSA o comunità alloggio. Queste strutture, per incentivare l’amministratore e il giudice tutelare, minimizzano i problemi e silenziano le lamentele del beneficiario.
  8. Il disastro finanziario Il sistema attuale porta a un disastro finanziario per chi mette in discussione le decisioni, costringendolo ad assumere avvocati e consulenti per essere ascoltato dal giudice tutelare. Nel frattempo, terzi soggetti traggono profitto dalla procedura, traendo guadagni dagli amministratori di sostegno, dai consulenti nominati dal tribunale e persino dai giudici tutelari.

Per testimonianze sulla realtà dell’amministrazione di sostegno, invitiamo i lettori a visitare il nostro canale YouTube per ascoltare direttamente le esperienze di chi l’ha vissuta https://youtube.com/@associazioneradicalediritt5504?si=3MHMTP1FjfwTZ3dA

✍ Firma entrambe le proposte di Legge di ‘Diritti alla Follia’ online 👉 https://bit.ly/4gadjYU

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

Fonti:

  Codice civile sull’amministrazione di sostegno: L’articolo 404 del Codice Civile italiano disciplina l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Puoi consultare il testo completo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/19/004G0017/sg

  Documento di “Diritti alla Follia”: L’associazione “Diritti alla Follia” ha pubblicato un documento intitolato “La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia”, che analizza criticità e funzionamento dell’istituto. Il documento è disponibile ai seguenti link: https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/06/La-realta-dellamm-di-sostegno-in-Italia.pdf

La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia

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Comunicato stampa:Processo a Gigi Monello:una vicenda simbolo di ingiustizia e una richiesta di cambiamento

Diritti alla Follia · 19/12/2024 · Lascia un commento

Cagliari, 19 dicembre 2024 – È forse il caso più emblematico dei paradossi insiti nella Legge 6/2004 sull’Amministrazione di Sostegno. Sin dal settembre 2020, la nostra Associazione segue con apprensione e indignazione la vicenda giudiziaria di Gigi Monello: ex insegnante, scrittore, editore, oggi attivista della nostra rete. Un uomo colpevole, a quanto pare, di aver troppo amato e protetto sua madre, “disturbando” gli ingranaggi di un sistema consolidato che si articola in tre elementi: Amministratori di Sostegno (AdS), Giudici Tutelari e Procure della Repubblica.

Il caso Monello si è trascinato per tre anni in Tribunale, con sette udienze e accuse che oscillano tra il surreale e il calunnioso: maltrattamenti e stalking. Il prossimo 19 dicembre 2024, alle ore 10:30, nel Tribunale di Cagliari, si svolgerà l’ultima udienza, che culminerà con le richieste del PM, l’arringa difensiva e la sentenza.

Dietro le accuse, emerge un disegno inquietante: l’allontanamento di un figlio dalla madre – un rapporto affettivo durato 67 anni – sancito dall’intervento di un’Amministratrice di Sostegno estranea alla famiglia, con il pieno avallo di un Giudice Tutelare e la complicità della Procura. Una decisione che non può lasciare indifferenti: siamo di fronte alla negazione dei legami familiari e alla violazione del diritto di affetto e cura.

La vicenda di Gigi Monello è solo una delle centinaia di storie di relazioni affettive violate che la nostra Associazione, Diritti alla Follia, ha portato alla luce in questi anni. Non ci fermeremo. L’aberrazione giuridica e umana generata da questa Legge impone una riflessione collettiva e una riforma urgente.

Ad ogni udienza del processo, siamo stati presenti, documentando e commentando in diretta sui nostri canali social.

Mesi fa Diritti alla Follia ha depositato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione una Proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione, nonché per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno. La Campagna di raccolta firme, “Fragile a Chi?!”, è in corso.

Il 19 dicembre, intorno alle ore 12.00 saremo sulla scalinata d’accesso al Palazzo di Giustizia di Cagliari, per far sentire la nostra voce, con coraggio e determinazione.

Invitiamo la stampa locale, i cittadini, le associazioni e le persone sensibili a queste tematiche a unirsi a noi.

FIRMA ORA LA PROPOSTA DI LEGGE – DA OGGI, ONLINE!

Abolizione dell’Interdizione e dell’Inabilitazione e riforma dell’Amministrazione di Sostegno, strumenti obsoleti e discriminanti devono lasciare spazio a diritti, trasparenza e protagonismo per chi vive questa realtà.

Bastano pochi clic per fare la differenza: firma gratuitamente online con SPID, CIE o CNS sulla piattaforma pubblica, senza uscire di casa.

Firma qui per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno
https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/1800001

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Duplice appello al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per il riconoscimento dei “Diritti alla Follia”

Diritti alla Follia · 14/10/2024 · Lascia un commento

L’associazione “Diritti alla Follia” si batte da anni per una riforma profonda dell’attuale sistema dell’amministrazione di sostegno in Italia, una legge che, pur nata con l’intento di tutelare le persone direttamente coinvolte nella procedura, sta causando sofferenze e ingiustizie per molti di coloro che dovrebbero esserne i beneficiari.

Tra le sue voci, c’è quella di Giancarlo De Palo, che nelle scorse settimane ha scritto due lettere aperte al Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio, per denunciare la propria drammatica esperienza e chiedere un intervento urgente.

Giancarlo è noto soprattutto per la sua attività a favore della sorella Graziella De Palo, giornalista investigativa. Ventiquattrenne, Graziella sparì a Beirut il 2 settembre 1980, insieme al collega Italo Toni. Da allora Giancarlo è impegnato per ottenere la verità sulla vicenda e sul ruolo delle organizzazioni terroristiche, coperte dai nostri Servizi segreti in ossequio al “Lodo Moro”: la magistratura romana, sulla base del materiale da lui raccolto, giunse all’arresto dello 007 italiano, colonnello Stefano Giovannone, mentre tutta la vicenda fu messa a tacere dal Segreto di Stato opposto dall’allora Presidente del consiglio Bettino Craxi.

Giancarlo De Palo ha dedicato e dedica ancora gran parte della propria vita a sensibilizzare l’opinione pubblica e a cercare giustizia per sua sorella.

Nella sua lettera aperta, egli racconta come, dal 15 marzo 2022, sia stato trascinato in un “circuito psichiatrico” senza apparente via d’uscita. Questo percorso ha avuto inizio presso un Centro di Salute Mentale a Roma.

Da quel momento, racconta, è stato costretto al ricovero in una clinica, in cui è stato obbligato a subire, per la prima volta nella sua vita, trattamenti farmacologi invasivi, come il potente neurolettico “Mantena dépôt”, che gli ha subito provocato un netto peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche ed una confusione costante tra il sogno e la realtà, andate avanti con gravi malattie e ricoveri prolungati.

Il racconto di Giancarlo è una cronaca di sofferenze, tra patologie debilitanti ed un doloroso allontanamento dal proprio quotidiano, in quanto il suo amministratore di “sostegno”, racconta Giancarlo, decise di affittare il suo appartamento, che si trova sullo stesso pianerottolo di quello nel quale vive sua madre, separandolo da lei.

Questa situazione, gestita dal giudice tutelare e dall’amministratore stesso, si è rivelata un incubo senza fine per Giancarlo, che ora si trova in una casa alloggio vicino Roma, dove è stato portato e depositato “come un pacco postale”.

L’appello di Giancarlo De Palo non si ferma alla sua personale vicenda: egli chiede appunto una riforma radicale della legge sull’amministrazione di sostegno, una legge atipica rispetto a quelle vigenti nelle democrazie liberali avanzate che è stata fortemente messa in discussione fin dall’inizio dall’Associazione “Diritti alla Follia”. Il suo desiderio è che il suo caso serva ad esempio per una discussione legislativa più ampia, che porti ad un cambiamento reale ed equo per tutte le persone coinvolte in queste situazioni.

In una seconda lettera, Giancarlo De Palo denuncia la propria “deportazione” nella struttura in cui si trova attualmente e nella quale risiede con altre persone che condividono la sua stessa situazione, vittime della medesima legge. La richiesta è chiara: la liberazione dalle loro attuali condizioni e un’accelerazione delle pratiche che consenta loro il controllo delle proprie vite.

Come scritto in questo secondo appello, Giancarlo si iscrive contestualmente all’associazione “Diritti alla Follia”, riconoscendo il valore della sua battaglia per i diritti delle persone sottoposte a trattamenti e amministrazioni forzate.

Queste due lettere aperte rappresentano un grido d’aiuto e un’accusa nei confronti di un sistema che, secondo Giancarlo De Palo, non tutela, ma imprigiona.

L’associazione “Diritti alla Follia” continua a sostenere la necessità di una riforma, affinché casi come quello di Giancarlo e di molti altri, possano essere affrontati con rispetto della dignità e dei diritti fondamentali, partendo proprio da coloro che vivono la situazione di Giancarlo.

Visita la pagina della Campagna

https://dirittiallafollia.it/campagna-riforma-amministrazione-sostegno/

Firma la Proposta di Legge

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