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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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proposta di riforma

Lancio della Campagna “Fragile a Chi?!”

Diritti alla Follia · 26/05/2024 · Lascia un commento

Promossa dall’Associazione “Diritti alla Follia”

COMUNICATO STAMPA

Roma, 25 maggio 2024 – L’ Associazione radicale “Diritti alla Follia” annuncia il lancio di “Fragile a Chi?!”, una Campagna di sensibilizzazione e denuncia a sostegno della Proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione e per la riforma dell’amministrazione di sostegno.

La Proposta è stata depositata presso la Corte di Cassazione lo scorso 18 aprile.

 Perché venga discussa in Parlamento è necessario che venga sottoscritta da almeno 50.000 cittadine e cittadini. Essa mira a riformare radicalmente la legge sull’amministrazione di sostegno, rafforzando le garanzie per i ‘beneficiari’ e ad eliminare l’interdizione e l’inabilitazione.

 La Proposta di legge si focalizza sui seguenti punti chiave:

– Abolizione dell’interdizione.

– Abolizione dell’inabilitazione.

  • Modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno (Legge 6/2004) tra le quali:

1 – Che nei decreti di nomina dell’amministratore di sostegno sia specificato che né lo stesso amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possono sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione, e che il loro compito è di “supportare il processo decisionale autonomo della persona”.

2 – L’introduzione del vincolo che l’individuazione (e l’eventuale sostituzione) dell’amministratore di sostegno sia ineludibilmente legata alla scelta del beneficiario.

3 – Che uno stesso amministratore di sostegno possa avere un solo beneficiario, o al massimo tre quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o parentela fino al secondo grado.

4 – La gratuità dell’incarico di amministratore di sostegno.

5 – Che venga garantita l’informazione sulla procedura ai soggetti coinvolti e l’esplorazione di soluzioni alternative.

7 – L’obbligo che in tutta la procedura di nomina dell’amministrazione di sostegno il beneficiario sia sempre accompagnato/supportato da un avvocato di fiducia.

«Fragili non sono coloro che in un dato momento della vita necessitano di supporto, fragili sono le garanzie giuridiche poste a presidio della loro dignità», è questo lo slogan scelto dall’Associazione per promuovere l’iniziativa. «Occorre passare da un approccio di protezione a quello del riconoscimento dei diritti e delle libertà così come delineato dalla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità», dichiara Michele Capano, presidente dell’associazione, riferendosi alle Raccomandazioni rivolte al nostro Paese dal Comitato ONU, l’organo preposto a monitorare l’applicazione della Convenzione negli Stati che l’hanno ratificata.

L’ Associazione rende noto che a partire da lunedì 3 giugno sarà possibile firmare la Proposta di Legge nelle sedi dei Capoluoghi di Provincia indicati al seguente link https://dirittiallafollia.it/campagna-riforma-amministrazione-sostegno/#comuni

(elenco in aggiornamento) e si continuerà per i prossimi sei mesi.

Il testo della proposta è disponibile a questo link

https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2024/05/proposta-di-Legge-di-iniziativa-popolare.pdf

Per maggiori informazioni sulla Campagna e su come partecipare, si rimanda al sito  www.dirittiallafollia.it e all’indirizzo email dirittiallafollia@gmail.com

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PROPOSTA DI RIFORMA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Diritti alla Follia · 23/04/2024 · Lascia un commento

Proposta Riforma ADS Diritti alla Follia

Relazione illustrativa Pdl AdS
Proposta di Legge di iniziativa popolare testo depositato
 

50.000 firme per cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno,

abolizione dell’interdizione, abolizione dell’inabilitazione

La raccolta firme cartacea per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Diritti alla Follia, nell’ambito della

Campagna “Fragile a Chi?!”, si è conclusa a novembre 2024

A partire dal 14 dicembre 2024, è stato possibile sottoscrivere la proposta di legge online sulla piattaforma governativa.

La raccolta firme online si è conclusa a fine giugno 2025.

Con la chiusura di entrambe le modalità di raccolta, si chiude ufficialmente la prima fase della nostra battaglia per:

  • cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno

  • abolire l’interdizione

  • abolire l’inabilitazione

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

 DI CUI ALL’ART. 71 DELLA COSTITUZIONE

«Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. 

Riforma dell’amministrazione di sostegno.»

 annunciata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 19/04/2024,

 I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 comma 2 della costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,

Art. 1. Riforma dell’ art. 404 del codice civile.

Il testo dell’art. 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 404. Amministrazione di sostegno.

 La persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario, si trova nella impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto,  operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorari”.

 Art. 2. Introduzione dell’art. 404 bis del codice civile.

Viene introdotto il seguente articolo 404 bis al codice civile:

“Art. 404 bis. Obbligatorietà della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.

Per l’intero corso del procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.

I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, nell’ambito degli elenchi dei difensori d’ufficio di cui all’ art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno. L’accesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, è inibita:

  • agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
  • agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:

  • l’informazione sull’ obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno e nello svolgimento dell’istituto, con indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
  • il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
  • l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
  • l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere la beneficio di cui al punto 5);
  • l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalità per richiedere il beneficio

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non è corredato dalla nomina di un difensore”.

 

Art. 3. Riforma dell’art. 405 del codice civile.

Il testo dell’art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Qualora ne sussista la necessità e su richiesta del solo interessato, il Giudice tutelare o il Collegio adottano i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria, dell’amministratore di sostegno, nonché della persona di fiducia ove designata ai sensi dell’art. 408, commi II o IV;
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • dell’oggetto dell’incarico, con la specificazione che l’amministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario – se non per delega di quest’ultimo – e che non è ammessa forma alcuna di “sostituzione”, nella presa di decisioni, della persona dell’amministratore di sostegno alla persona del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • della natura gratuita dell’incarico, salvi i casi in cui – su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennità periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare;
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
  • dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura, così come ogni atto inerente la procedura, devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonché all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga”.

 

Art. 4. Riforma dell’art. 406 del codice civile.

Il testo dell’art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 406. Soggetti.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti ad informare il potenziale beneficiario dell’esistenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e delle sue caratteristiche”.

 

Art. 5. Riforma dell’art. 407 del codice civile.

Il testo dell’art. 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 407. Procedimento.

Il soggetto che intende promuovere ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui all’ art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalità del procedimento di mediazione attiene all’individuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacità di agire dello stesso. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilità di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrà essere esclusivamente dedicata all’ illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrà essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso.  In tale seduta, l’Organismo di Mediazione:

  • può consentire – previe intese con lo stesso Organismo –  che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dell’istituto;
  • consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia – anche con modalità informatica – di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto all’Organismo di mediazione in materia di funzionamento dell’amministrazione di sostegno;
  • dà atto dell’eventuale impossibilità del beneficiario – a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche – di comunicare in alcun modo con l’esterno, quando tale impossibilità sia stata preventivamente attestata anche da certificazione medica. Nessun genere di alterazione fisica o psichica, che consenta comunque una comunicazione con l’esterno, può integrare gli estremi di tale impossibilità;
  • promuove la partecipazione di tutti i soggetti – pubblici o privati – che siano in grado di fornire indicazioni circa, o di proporre, soluzioni alternative all’amministrazione di sostegno per il supporto al processo decisionale autonomo della persona e per la risoluzione delle problematiche in campo.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il ricorso, ove non proveniente dal potenziale beneficiario, deve essere notificato personalmente allo stesso a cura della cancelleria del Collegio, unitamente all’informazione sul diritto di difesa di cui all’art. 404 bis, comma III.

Il Giudice Tutelare o il Collegio devono sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario si trova e devono provvedere prendendo atto dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione del beneficiario, stante il disposto del precedente comma, ed accertata la regolarità delle notifiche, fissano altra udienza – domiciliare ove occorra – con notificazione al potenziale beneficiario a cura dell’Ufficio. Dispongono altresì, su richiesta, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il Giudice Tutelare o il Collegio possono, in ogni tempo, modificare o integrare, su richiesta, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero”.

 

Art. 6. Riforma dell’art. 408 del codice civile.

Il testo dell’art. 408 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontà espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato nel ricorso, nel corso della propria audizione personale, o in precedenza, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ove l’indicazione, con ordinanza motivata, non sia ritenuta congrua, è necessario che il Giudice Tutelare o il Collegio raccolgano altra indicazione dal beneficiario stesso, e così via fino alla designazione, da parte del beneficiario, di soggetto ritenuto adatto all’ufficio da parte del Giudice Tutelare o del Collegio. In mancanza il Giudice Tutelare o il Collegio sono chiamati, valendosi di ogni mezzo istruttorio, e tenendo conto delle indicazioni dei soggetti costituiti nella procedura, a ricostruire la volontà del beneficiario. In tale ultimo caso, in assenza di ogni indicazione ritenuta congrua, si può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. In tal caso, nella scelta il Collegio preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In nessun caso i conflitti familiari, comunque configurati, possono rappresentare una ragione per allontanarsi dalla designazione effettuata sulla base della volontà, espressa o ricostruita, del beneficiario.

La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, né coloro i quali svolgano già nei confronti di un’altra persona il ruolo di amministratore di sostegno, curatore o tutore. E’ possibile svolgere il ruolo di amministratore di sostegno di due o tre persone nella sola ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia un rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. L’ amministratore di sostegno, ove non designato dal beneficiario, deve avere frequentato un corso di formazione sui doveri connessi alla funzione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona del beneficiario, e – nella massima misura possibile –  dell’autonomia e delle aspirazioni dello stesso”.

 

Art. 7. Riforma dell’art. 409 del codice civile.

Il testo dell’art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 409. Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere senza assistenza gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso conferire senza assistenza mandati ad avvocati al fine di essere difeso in qualsivoglia giudizio.

In nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari. L’attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell’affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile”

 

Art. 8. Riforma dell’art. 410 del codice civile.

Il testo dell’art. 410 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 410. Doveri dell’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve essere esclusivamente guidato dalla soddisfazione dei bisogni del beneficiario, quali definiti in rapporto alla volontà ed ai desideri dello stesso.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare o il Collegio in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero, o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono chiedere, personalmente o a mezzo di avvocato, un’audizione o  ricorrere al Giudice Tutelare o al Collegio, che provvedono all’audizione e adottano con decreto motivato gli opportuni provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata convocazione per un’audizione da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, così come la mancata emanazione del decreto motivato nei trenta giorni successivi all’audizione o al ricorso, integrano – a carico del Giudice Tutelare o del Presidente del Collegio –  gli estremi del “diniego di giustizia” di cui all’ art. 3 della legge 1988 n. 117.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il mancato rispetto da parte dell’amministratore di sostegno designato, salvi i casi di assoluta ed evidente indispensabilità, dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all’art. 572 c.p.

In nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, è possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino – in accordo alla legge 2009 n. 18 – nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, è possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, l’assunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti all’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertà di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie – di qualsivoglia natura – a tutela dei propri diritti”.

 

Art. 9. Riforma dell’art. 411 del codice civile.

Il testo dell’art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.

Il giuramento di cui all’art. 349 è integrato, nel caso di amministratore di sostegno, dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui art. 408, comma IV, e dall’ impegno a preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili.

All’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente o legato da rapporto affettivo o personale di particolare significatività”.

 

Art. 10. Riforma dell’art. 412 del codice civile.

Il testo dell’art. 412 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.

 

Art. 11. Riforma dell’ art. 413 del codice civile.

Il testo dell’art. 413 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 413. Revoca dell’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare o al Collegio.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, secondo le modalità di cui all’art. 408 c.c.”

Art. 12. Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Sono aboliti gli istituti dell’’interdizione dell’inabilitazione, e conseguentemente abrogati gli articoli da 414 a 432, salvo quanto disposto dal comma II del presente articolo,  del codice civile, costituenti il Capo II del Titolo XII del Libro I del Codice civile (“della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale), come tale espunto dal codice civile.

Resta in vigore l’art. 428 del Codice civile.

I richiami normativi alle abrogate disposizioni degli artt. da 414 a 432 del Codice civile, ovunque esistenti, restano validi, dovendo il richiamo ad essi considerarsi ricettizio.

La rubrica del Titolo XII del Libro I del Codice civile è sostituita dalla seguente: “Delle misure di supporto delle persone”.

Tutte le sentenze che stabiliscono un’interdizione o un’abilitazione sono trasformate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente riforma sull’amministrazione di sostegno, in decreti di amministrazione di sostegno, previe le modifiche necessaria in punto di poteri dell’ADS.

 

Art. 13. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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NEMMENO IL TENORE BOCELLI HA POTUTO INCONTRARE CARLO GILARDI- ISOLAMENTO SOCIALE E UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCIPLINA DEL TSO: LA CEDU SENTENZIA SUL CASO GILARDI E ACCUSA L’ITALIA DI GRAVI VIOLAZIONI

Diritti alla Follia · 13/07/2023 · 1 commento

La violazione dei diritti umani di Carlo Gilardi, prodotta e avallata dalla giustizia italiana, è affermata dalla Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo. Viene confermato quanto da tempo sostenuto dall’ associazione radicale ‘Diritti alla Follia’ e cioè che la legge sull’ amministrazione di sostegno, la legge 6 del 2004, nell’interpretazione consolidata e benedetta anche dalla Corte costituzionale, è strutturalmente incompatibile con i principi sia della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1952, sia con la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’ Italia con legge del 2009 n°18.

La volontaria giurisdizione – quella dei giudici tutelari – può avere un impatto micidiale sulla famiglia. Può massacrare l’onorabilità ed i patrimoni dei padri in procinto di separarsi dal coniuge, può imporre in famiglia un amministratore estraneo alla stessa, può sottrarre i figli minori ai genitori, può “carcerare” nelle RSA disabili e vecchi, può mettere in moto lucrosi affari in nome della tutela dei più deboli.

La disparità di potere fra le persone fragili e chi decide la loro sorte è enorme.  La storia di Carlo Gilardi docet. Il vecchio professore aveva previsto e denunciato tutto quello che andava subendo, ma ciò non è stato sufficiente a garantirgli la libertà ed ancor meno la piena disponibilità dei suoi averi. Tra gli altri, è intervenuto in suo favore anche il tenore Andrea Bocelli.

In esclusiva a “Diritti alla Follia”, l’avvocato Mattia Alfano, estensore del ricorso alla CEDU sul caso Gilardi, racconta che il tenore, di cui il professore è grande estimatore, voleva andare a trovarlo ma gli è stato negato di andare a cantare “Buon compleanno”. Calpestando il diritto ed umiliando un uomo di grande valore, ancora una volta, il sistema (occulto) ha dimostrato tutta la sua inespugnabilità. 

La strada che conduce giudizialmente alla “tutela” di famiglie e/o di persone in circostanze problematiche è presidiata da diverse figure professionali: giudici tutelari, avvocati, consulenti del tribunale e potenziali amministratori. Questi soggetti, in taluni casi, dopo essersi tolto l’abito di scena, si rivelano dei volgari delinquenti. Eppure in quei frangenti loro sono comunque la legge.

“Un comportamento illegittimo, come ora sancito dalla Corte europea”, sottolinea Michele Capano, presidente dell’associazione, “sostanzialmente i giudici riconoscono che il signor Gilardi è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio che non avrebbe potuto essere autorizzato in quanto le autorità hanno, in pratica, abusato della flessibilità dell’amministrazione di sostegno per perseguire le finalità che l’ordinamento italiano assegna, con severi limiti, solo a quel tipo di provvedimento e in presenza di precisi presupposti di legge”.

“La privazione della libertà deve essere l’estrema ratio”, dichiara a “Diritti alla Follia” l’avvocato Mattia Alfano “Anche per la persona malata e in un ambito temporale ristretto. Non può essere all’infinito. La decisione della Corte è qualcosa di storico per quanto riguarda l’amministrazione di sostegno. Stabilisce che anche un soggetto fragile, che non ha voce, può essere legittimato ad avere voce”.

Quanto all’isolamento in cui vengono tenute, spesso per ordine dell’amministratore di sostegno, le persone ricoverate, la Corte – continua Alfano – “stabilisce che non c’è alcuna ragione pratica, giuridica e normativa che possa legittimare la privazione dell’affettività delle persone che vengono ristrette in Istituto”. “Come Gilardi ce ne sono a centinaia. Sono stato invaso da telefonate di persone come lui. Purtroppo senza voce”.

“Diritti alla follia” si batte da anni per svelare “La realtà dell’amministrazione di sostegno”, ha elaborato una proposta di riforma con la totale assenza di risposta da parte delle Istituzioni competenti. Ormai ritiene assolutamente necessaria una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mala gestio della legge n. 6/2004.

La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia

Proposta di riforma istituto amministrazione di sostegno : invio al Presidente del Consiglio e al Ministro per la Disabilità

Si spera in una risposta da parte del ministro della Giustizia Nordio all’interpellanza parlamentare fatta dalla deputata Valentina D’Orso (M5S, capogruppo in Commissione Giustizia), in merito al caso Gilardi, dopo la sentenza CEDU.

Chiediamo che lo Stato ascolti la voce delle vittime e dei reclusi condannati a vivere nei parcheggi di fine vita e ad un “ergastolo bianco”.

Roma 12 luglio 2023

Per l’associazione radicale ‘Diritti alla Follia’

Michele Capano, presidente

Cristina Paderi, segretaria

Proposta riforma Amministrazione di Sostegno Diritti alla Follia

CEDU Gilardi

 

 

 

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LA STRAGE E L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI VECCHI E DEGLI “INUTILI”. PER IL LORO “BENE”

Diritti alla Follia · 01/04/2023 · 5 commenti

FIRMA ANCHE TU CONTRO L’INTRUSIONE GIUDIZIARIA

 NELLA VITA DEI SOGGETTI VULNERABILI

Dal 2004 esiste una legge, la n. 6/2004, che ha introdotto la possibilità, per coloro che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, della nomina di un amministratore di sostegno, con il conseguente instaurarsi di uno stretto controllo giudiziario sulla vita di anziani e soggetti vulnerabili.

A distanza di quasi 20 anni, questa legge sta mostrando gravi crepe: agli amministratori di sostegno viene attribuito, nei decreti di nomina emessi dai Giudici tutelari, ogni potere. Possono decidere dove i “beneficiari” devono vivere (non a casa loro, ma in strutture) e isolarli dal mondo; possono spezzare legami affettivi decennali, sottrarli alle famiglie, a compagni/e di fatto, amici. Spesso si sostituiscono in toto all’amministrato in ogni decisione economica e/o sanitaria che li riguardi e ne amministrano beni, conto corrente, proprietà, salute. Hanno in carico talora decine di “beneficiari”: con inevitabili conseguenze sulla burocratizzazione del ruolo, che dovrebbe essere di assistenza e di accompagnamento continuo e personale.

Non era questo l’intento della legge, che mirava a un supporto personalizzato (il cosiddetto “abito su misura”). Nei fatti, l’amministrazione di sostegno si è rivelata un’interdizione mascherata. Affidare centinaia di migliaia di vite a una giustizia già ingolfata, ha comportato enormi abusi che nessuno impedisce. Anzi, essi sono autorizzati per legge, facendosi talora a meno perfino del necessario contatto personale tra Giudice tutelare e potenziale “beneficiario”: bastano le certificazioni mediche per dare corso al provvedimento.

Non c’è più tempo. Questa legge va radicalmente rivista per salvare le vite di troppe persone private, di fatto, di ogni diritto. Persone ricoverate contro la loro volontà con “fine pena mai”. Detenuti senza alcun processo, con l’unica colpa di avere una qualche “menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea che li priva in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”, destinati a vivere l’ergastolo ostativo fino alla morte.

L’associazione radicale “Diritti alla Follia” ha elaborato una organica Proposta di Riforma, al momento ferma, in attesa che il Governo la prenda in considerazione, e che mira a:

  1. Garantire il diritto alla difesa, per legge, a chiunque sia oggetto di un ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno. Ricorsi troppo spesso basati su affermazioni generiche senza alcuna prova in supporto, e superficialmente accolti;  
  2. Impedire che l’Amministratore di sostegno possa sostituirsi al “beneficiario” nella presa di decisioni cruciali (residenza, consenso sanitario: in accordo a quanto raccomanda all’ Italia, dal 2016, il Comitato Onu per la Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità [c.d. CRPD]);
  3. Ancorare radicalmente l’individuazione dell’Amministratore di sostegno alla volontà del “beneficiario”, il quale deve avere diritto di scegliere una persona di sua fiducia, e non di fiducia del Giudice tutelare;
  4. Stabilire, per gli Amministratori di sostegno, l’obbligo tassativo di non avere in carico più di 1 “beneficiario”;
  5. Equiparare, in ordine ai rapporti affettivi da preservare, congiunti di fatto e amici di lunga data, ai congiunti di sangue.

Questo è il nostro manifesto, che raccoglie anche l’urlo silenzioso di chi dice:

“Voglio vivere e morire a casa mia, non rinchiudermi”

Firma anche tu, se sei d’accordo, per chiedere al Governo di rivedere la legge 6/2004.    

Link utili:

https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/06/La-realta-dellamm-di-sostegno-in-Italia.pdf

PROPOSTA di RIFORMA AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO

Per aderire al Manifesto invia una mail a dirittiallafollia@gmail.com

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Proposta di Riforma della Legge sull’amministrazione di sostegno

Diritti alla Follia · 17/11/2022 · 3 commenti

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri, spettabile Ministro per la Disabilità,

ci rivolgiamo alla vostra attenzione per sottoporvi il testo di una riforma dell’istituto dell’amministrazione di sostegno allo scopo di renderlo in linea con i diritti delle persone con disabilità psicosociale consacrati nella Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con  Disabilità (la c.d. CRPD, del 2006) divenuta legge dello Stato 2009/18 tredici anni or sono. 

A chiedere all’ Italia tale “allineamento”, con specifico riguardo all’amministrazione di sostegno, è il Comitato Onu CRPD, con il documento che alleghiamo, datato agosto 2016.

Ci auguriamo che il Governo appena insediato voglia porre rimedio a tale “vulnus” normativo, così migliorando la vita di migliaia di persone oggi sottoposte a limitazioni della libertà personale e coercizioni solo in ragione della propria “disabilità”.

Vi alleghiamo, oltre al nostro progetto di riforma (sui cui contenuti – in spirito costruttivo – saremmo disponibili ad ogni confronto e/o approfondimento che riteneste necessario) documenti utili ad un esame della questione. 

Per l’Associazione Radicale “Diritti alla Follia”:

La Segretaria Cristina Paderi

Il Presidente Michele Capano

La Tesoriera Susanna Brunelli

Proposta Riforma ADS Diritti alla Follia

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