C’è da applicare chirurgicamente una sonda gastrica (PEG) per procedere alla alimentazione artificiale di un anziano Parkinsoniano; si tratta di mettere in diretta comunicazione lo stomaco con l’ambiente esterno. I medici non si fidano a decidere da soli. Che si fa? Beh, siamo in Italia: abbiamo l’Amministrazione di sostegno. Ce ne priviamo? Istanza al Tribunale, dunque, per la nomina dello specialista in sonde ed affini. I familiari eccepiscono. Di solito le nomine fioccano. Non questa volta. A Milano, un Giudice Tutelare va in controtendenza e distaccandosi dall’andazzo dominante, prende l’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno con le pinze della logica e del buon senso (giuridico), e respinge l’ormai parossistico ricorso a questa figura: che dovrebbe sempre – spiega l’illuminato – essere considerata, “un istituto residuale”.
Il Giudice rileva infatti che non è sufficiente essere anziani – malati – disabili per rendere necessaria (ma nemmeno opportuna) la misura di protezione, dovendosi altrimenti ritenere che qualunque malato necessiti di un AdS, istituzionalizzando e burocratizzando un istituto che, comportando vere e proprie limitazioni alla capacità di agire delle persone, deve essere inteso quale RESIDUALE.
Quando serve l’Amministrazione di sostegno?
Gli amministratori di sostegno “professionisti” ricevono rilevanti somme per la loro attività.