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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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CRPD

Italia, il silenzio che divora i vulnerabili

Diritti alla Follia · 05/03/2026 · Lascia un commento

Di Carla Cannas

Nel 1978 l’Italia chiudeva i manicomi, presentando quella scelta come una svolta di civiltà. Ma chiudere dei luoghi non significa eliminare la cultura dell’istituzione. La domanda resta: abbiamo davvero superato la logica dell’esclusione o l’abbiamo resa meno visibile? I muri non sono scomparsi, si sono trasformati in procedure, firme, automatismi. Il linguaggio resta rassicurante, la realtà spesso molto meno.

Le parole contano. A Platone è attribuita una frase ancora attuale: “La perversione della città inizia con la frode delle parole”. Quando “cura” diventa controllo, “tutela” diventa imposizione e “protezione” diventa esclusione, non siamo davanti a un semplice slittamento terminologico, ma a un problema democratico. Se le parole vengono piegate, insieme a esse rischia di essere piegata la persona.

Le leggi esistono, ma quando si moltiplicano, si sovrappongono e cambiano continuamente, il sistema si ingarbuglia: cresce l’incertezza, si indeboliscono i controlli e diventano meno accessibili le tutele per chi ne ha più bisogno. Non servono più norme, ma norme più chiare e realmente applicate. La Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ribadito che, soprattutto per le persone vulnerabili, sono indispensabili proporzionalità, ascolto reale e tutela concreta della difesa. Se questi principi restano sulla carta, la fiducia nella protezione dei diritti si indebolisce.

Una persona vulnerabile non è un fascicolo o un problema organizzativo: è un soggetto di diritto. Lo Stato deve intervenire quando salute e sicurezza sono in pericolo, ma ogni intervento deve essere proporzionato, motivato, controllato e temporaneo.

Negli ultimi anni vicende diverse hanno mostrato un filo comune: la compressione dei diritti delle persone più ‘fragili’. Francesco Mastrogiovanni morì il 4 agosto 2009 dopo oltre 80 ore di contenzione durante un TSO; la Corte di Cassazione nel 2016 ha confermato le condanne, affermando che la contenzione non è atto terapeutico ordinario e, senza rigorosi presupposti di necessità, proporzionalità, temporaneità e adeguata documentazione, può integrare il reato di sequestro di persona. Andrea Soldi morì il 5 agosto 2015 durante un TSO a Torino; la Cassazione nel 2022 ha confermato le condanne per omicidio colposo, ribadendo che anche un TSO legittimo deve essere eseguito con modalità proporzionate e rispettose della dignità. La coercizione è extrema ratio, non prassi.

Nelle RSA e nelle strutture per anziani le cronache riportano maltrattamenti, violenze, carenze strutturali e omissioni, con condanne anche per omicidio colposo o peculato in diverse realtà territoriali: episodi diversi, ma indicativi di una fragilità sistemica nei controlli. Anche nell’amministrazione di sostegno emergono criticità: con sentenza n. 3252/2026 la Cassazione ha chiarito che il trasferimento di denaro dal conto dell’assistito a quello dell’amministratore integra peculato, poiché l’amministratore agisce come pubblico ufficiale, e il consenso del beneficiario non esclude il reato. Quando la tutela patrimoniale si trasforma in sottrazione di risorse, la persona perde autonomia e fiducia.

In tema di minori e allontanamenti vi sono situazioni denunciate come sospensioni ingiustificate di incontri e perizie controverse: ogni caso è diverso e richiede prudenza, ma la protezione del minore non può prescindere da trasparenza, contraddittorio effettivo e controllo indipendente. Anche nei CPR emergono segnalazioni di trattenimenti illegittimi o condizioni non rispettose della dignità: quando la libertà è limitata per via amministrativa, le garanzie devono essere massime.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte censurato l’Italia per violazioni dell’articolo 3 CEDU e di altre garanzie fondamentali. Tra le decisioni recenti: Niort c. Italia (2025), Morabito c. Italia (2025), A.Z. c. Italia (2024) e Gilardi c. Italia (2022). Non si tratta di casi astratti, ma di vite reali.

Perché accade? Il sistema è frammentato: lo Stato legifera, le Regioni organizzano la sanità, le ASL applicano, i Comuni gestiscono i servizi sociali, la magistratura interviene spesso quando il danno è già avvenuto. Quando la responsabilità è diffusa, rischia di non essere di nessuno. A ciò si aggiungono interessi economici rilevanti, autotutela burocratica, scarso ritorno politico e una cultura del controllo che rende più semplice contenere che accompagnare. Non è un complotto, ma l’inerzia di un sistema che tende ad auto-conservarsi.

Le persone ‘fragili’ rappresentano il banco di prova di una democrazia: un anziano può non denunciare, un paziente psichiatrico può non essere creduto, un minore non può difendersi da solo, un migrante ha strumenti limitati, una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può non controllare più le proprie scelte. È nelle stanze chiuse che si misura la qualità delle garanzie. Deistituzionalizzare non significa solo chiudere strutture, ma garantire servizi territoriali accessibili, progetti individualizzati verificabili, revisione periodica delle misure limitative, diritto all’informazione e controlli indipendenti. Se le limitazioni aumentano senza trasparenza e monitoraggi esterni, cambia la forma ma non la sostanza.

In un recente TG5 Speciale l’Italia è stata accostata a Singapore per l’elevato numero di anziani. Anche Singapore affronta un rapido invecchiamento, ma lo ha trattato come trasformazione strutturale da governare, non come emergenza. Pianifica quartieri integrati, rafforza l’assistenza domiciliare, monitora le strutture e investe in prevenzione e autonomia. Ha istituito l’Agency for Integrated Care per coordinare servizi sanitari e sociali ed evitare frammentazioni, e le politiche di invecchiamento attivo hanno ridotto la prevalenza di demenza attraverso screening precoci, promozione di stili di vita sani e inclusione sociale. Non è solo una questione di risorse, ma di volontà politica.

La stessa logica vale per la salute mentale: pazienti psichiatrici e persone con disabilità psicosociale non sono oggetti da gestire, ma cittadini con pari diritti. La Costituzione (artt. 2, 3, 13, 32), il Codice penale (artt. 582, 605, 610) e la CEDU (artt. 3, 5, 8) tutelano la libertà, la dignità e l’integrità della persona. La deistituzionalizzazione ha senso solo se accompagnata da servizi reali, continui e rispettosi della dignità di ciascuno.

Non cambiare non significa risparmiare: un sistema emergenziale costa di più in ricoveri ripetuti, ospedalizzazioni evitabili, contenzioso e perdita definitiva di autonomia. Quando la programmazione pubblica è debole, la risposta si sposta sulla buona volontà dei singoli. L’iniziativa annunciata da Achille Lauro e riportata da ANSA il 17 febbraio 2026, con la nascita della Fondazione Madre e l’apertura della Casa Ragazzi Madre a Zagarolo, è un segnale importante, ma la tutela dei diritti fondamentali non può dipendere dalla sensibilità individuale: deve essere una garanzia pubblica.

Non posso non ricordare la vicenda di mia madre, come quella di tante altre persone segnate dal sistema istituzionale. Troppe volte si è mostrata più attenzione a occultare errori che a prevenirli o correggerli, con conseguenze irreversibili. Raccontare queste storie non è rivendicazione personale, ma richiesta di responsabilità e trasparenza.

L’Associazione Diritti alla Follia, di cui sono socia iscritta, sta elaborando un dossier su TSO, misure di protezione giuridica – interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno – e misure di sicurezza, strumenti che possono trasformarsi in pratiche di controllo comprimendo libertà e volontà anche in assenza di reati. Il dossier sarà trasmesso a enti nazionali e organismi internazionali per sollecitare ispezioni e maggiore tutela dei diritti fondamentali.

Dettagli e modalità di collaborazione:
https://dirittiallafollia.it/2026/01/15/richiesta-di-collaborazione-dossier-su-casi-storie-e-testimonianze-trasmissione-a-organismi-nazionali-e-internazionali-per-i-diritti-umani/

Informazioni sul VIII Congresso Diritti alla Follia (Collegno, 28-29 marzo 2026):
https://dirittiallafollia.it/2025/12/29/viii-congresso-diritti-alla-folliacollegno-to-28-29-marzo-2026/

Diffondere, partecipare, condividere è il contributo concreto che può trasformare la vulnerabilità in voce e tutela.

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Recensione all’articolo di Ciro Tarantino “Per ordine di giustizia”. Su alcuni casi di internamento di fatto

Diritti alla Follia · 22/02/2026 · 2 commenti

Di Cristina Paderi

L’articolo di Ciro Tarantino, “Per ordine di giustizia”. Su alcuni casi di internamento di fatto (in Aut Aut, 2023), si inserisce nel dibattito sul destino della psichiatria dopo la fine del manicomio e propone una tesi tanto semplice quanto inquietante: l’internamento non è scomparso, si è trasformato. Non si presenta più nella forma dichiarata del ricovero coatto, ma sopravvive come pratica diffusa, amministrativa e quotidiana, nascosta dentro il sistema socio-assistenziale contemporaneo.

Tarantino parte da un dato apparentemente neutro: centinaia di migliaia di persone vivono stabilmente in strutture residenziali non familiari, soprattutto anziani e disabili. Numeri inferiori ad altri paesi europei ma, se letti nella storia italiana della deistituzionalizzazione, rivelatori di qualcosa di diverso: non il ritorno del manicomio, bensì la persistenza di una zona di segregazione. L’autore introduce perciò il concetto di “istituzioni totaloidi”, luoghi semichiusi che non sono formalmente totali ma condividono con le istituzioni totali una limitazione sostanziale della libertà. Non si entra con un ordine pubblico spettacolare, non si varca una soglia simbolica: si scivola dentro una normalità amministrativa, dove la libertà resta formale mentre la vita quotidiana diventa regolata da altri.

Il punto decisivo dell’analisi è che l’istituzionalizzazione non coincide con la perdita della libertà personale ma con la perdita della libertà di scelta. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità tutela la possibilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, oltre all’accesso a servizi alternativi alla residenzialità. Tuttavia, quando tali alternative mancano, il consenso al ricovero diventa un assenso necessario: non una decisione, ma l’assenza di condizioni per decidere. In questo passaggio concettuale l’autore sposta l’attenzione dalla coercizione fisica alla coercizione decisionale, mostrando come l’internamento contemporaneo operi prima sul piano della volontà che su quello del corpo.

È qui che entra in scena il dispositivo psichiatrico-giudiziario e, al suo centro, la figura dell’amministratore di sostegno. Nato per sostenere la persona ‘fragile’ senza sostituirla, lo strumento viene spesso impiegato in senso opposto: quando l’interessato rifiuta il ricovero, il rifiuto viene interpretato come sintomo, la capacità decisionale viene ritenuta compromessa e il giudice attribuisce all’amministratore il potere di prestare il consenso al posto suo. Il ricovero appare allora volontario nella forma ma obbligatorio nella sostanza. Senza dichiarare un trattamento sanitario obbligatorio si ottiene lo stesso effetto, cioè una restrizione della libertà priva di base legale esplicita.

Tarantino mostra con chiarezza che qui non si produce una violazione aperta del diritto, bensì una sua torsione: l’amministratore di sostegno diventa il punto di articolazione tra tutela e coercizione. Lo strumento giuridico pensato per valorizzare l’autodeterminazione si trasforma in un meccanismo di sostituzione decisionale. Il passaggio non avviene contro la legge, ma attraverso di essa, grazie alla collaborazione di servizi sociali, psichiatria e giudice tutelare. La sequenza è sempre simile: segnalazione del rischio, patologizzazione del dissenso, ampliamento dei poteri dell’AdS, consenso sostitutivo. Il risultato è quello che l’autore definisce internamento di fatto: non si forza la persona a entrare, si rende irrilevante il suo rifiuto.

Il contrasto con l’ordinamento è esplicito. Dalla legge 180 in poi il sistema italiano fonda i trattamenti sanitari sulla volontarietà e limita drasticamente quelli obbligatori. Alcuni provvedimenti giudiziari citati nell’articolo ribadiscono infatti che né il giudice né l’amministratore possono superare il dissenso a un ricovero prolungato, se non violando i principi costituzionali. Tuttavia la prassi continua, sostenuta da fattori strutturali: mancanza di servizi territoriali, gestione del rischio sociale, inerzia burocratica e soprattutto una lunga abitudine storica alla segregazione dei soggetti considerati problematici.

Il valore dell’articolo sta proprio nel mostrare che la storia della psichiatria non procede per rotture nette. La chiusura dei manicomi non elimina la funzione sociale dell’internamento: la redistribuisce. Il potere non scompare ma cambia tecnologia. Se prima era l’ordine di ricovero, oggi è il consenso sostitutivo; se prima si controllava lo spazio, ora si controlla la decisione. L’amministratore di sostegno diventa così l’equivalente funzionale del vecchio potere manicomiale: non un agente di repressione intenzionale, ma l’ingranaggio che rende possibile una pratica collettiva di normalizzazione.

La conclusione di Tarantino è volutamente ambivalente. Da un lato il sistema appare fragile, perché basta un rifiuto professionale o un’interpretazione rigorosa della legge per interromperlo; dall’altro la sua forza deriva dall’abitudine sociale, dalla tendenza a considerare naturale la collocazione istituzionale dei soggetti ‘fragili’. L’internamento contemporaneo vive quindi in una zona intermedia: non è più legittimo, ma è ancora possibile.

Ne emerge una recensione implicitamente critica del presente della salute mentale. L’articolo non denuncia abusi individuali ma una forma ordinaria di governo delle vulnerabilità, in cui cura e controllo coincidono. Il contributo più originale consiste nell’aver spostato la questione dalla psichiatria alla struttura delle decisioni: la vera posta in gioco non è dove vivono le persone, ma chi decide dove vivono. In questo senso il testo offre una lettura convincente e disturbante della post-deistituzionalizzazione italiana: la libertà conquistata con la fine del manicomio resta incompiuta finché la scelta può essere sostituita.

Articolo completo in Aut Aut, 398/2023 La psichiatria e il futuro della salute mentale

398/2023 La psichiatria e il futuro della salute mentale

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L’Associazione “Diritti alla Follia” consegna al Governo la proposta di decreto legislativo per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno

Diritti alla Follia · 27/11/2025 · 3 commenti

L’Associazione Diritti alla Follia ha oggi trasmesso ufficialmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la semplificazione normativa la propria proposta di decreto legislativo attuativo dell’art. 17 della Legge 10 novembre 2025, n. 167, la cosiddetta “Legge di Semplificazione”.

Questa legge conferisce al Governo una delega precisa: riformare l’intero sistema delle misure di protezione giuridica, superando i meccanismi sostitutivi (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno usata in modo sostitutivo) e garantendo finalmente alle persone con disabilità il pieno rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), in vigore in Italia dal 2009.

La proposta dell’Associazione è un testo completo di decreto legislativo: articoli, commi, norme di coordinamento e disposizione transitorie, interamente riscritti per adeguare gli articoli 404–413 del codice civile ai principi internazionali di:

  • autodeterminazione
  • pari riconoscimento davanti alla legge (art. 12 CRPD)
  • supporto al processo decisionale
  • limitazione rigorosa dei poteri sostitutivi
  • garanzie procedurali effettive per la persona interessata

Insieme al testo normativo, abbiamo trasmesso una corposa relazione illustrativa, che documenta in modo puntuale vent’anni di criticità, abusi, violazioni di diritti fondamentali e prassi distorsive nell’attuale applicazione dell’amministrazione di sostegno.

Il nostro lavoro è il frutto di dieci anni di:

  • testimonianze dirette da parte di familiari e persone sottoposte ad ADS
  • analisi dei decreti dei Giudici Tutelari
  • studio sistematico delle raccomandazioni del Comitato ONU (2016)
  • osservazione delle gravi conseguenze dell’assenza di un reale supporto decisionale nella vita delle persone con disabilità psicosociali

Troppo spesso, l’amministrazione di sostegno — nata come misura ‘leggera’ — si è trasformata, nella prassi quotidiana, in una forma impropria di interdizione, con poteri “ampi”, “pienissimi” e di fatto sostitutivi della volontà del beneficiario.
In molti casi ciò ha comportato:

  • limitazioni indebite alla libertà personale, affettiva e familiare
  • decisioni sanitarie prese senza ascolto né consenso reale
  • impoverimento dei rapporti sociali
  • isolamento
  • abusi patrimoniali e relazionali;
  • esclusione dal processo decisionale sulla propria vita

È tempo che l’Italia si adegui ai suoi obblighi internazionali e costituzionali.

Il decreto attuativo proposto dall’Associazione introduce:

  • l’obbligo di difesa tecnica per la persona, sin dall’inizio del procedimento
  • il diritto inderogabile all’ascolto del beneficiario, anche via strumenti telematici
  • una nuova procedura trasparente e garantita
  • il divieto di poteri sostitutivi, salvo situazioni eccezionalissime e rigorosamente motivate
  • la tutela della bigenitorialità e dei rapporti familiari
  • la limitazione degli incarichi degli ADS per evitare la “professionalizzazione” selvaggia
  • il riconoscimento penale degli abusi
  • la trasformazione di interdizioni e inabilitazioni in misure di supporto non sostitutivo
  • un sistema fondato sulla volontà della persona, non sulla discrezionalità degli uffici.

Si tratta della riforma più ampia, organica e coerente con la CRPD mai proposta in Italia.

La delega prevista dall’art. 17 della Legge 167/2025 apre una possibilità storica:
per la prima volta in vent’anni, l’Italia può riformare davvero il sistema di protezione giuridica, mettendo al centro la persona, i suoi diritti e la sua autonomia.

Il Governo ha ora nelle sue mani la responsabilità di avviare i decreti legislativi.
Noi abbiamo scelto di contribuire con un testo pronto all’uso, completo e immediatamente adottabile.

L’Associazione Diritti alla Follia seguirà da vicino ogni passaggio dell’esercizio della delega, mettendosi a disposizione del Governo, delle Commissioni parlamentari, dei tecnici e dei cittadini per:

  • audizioni,
  • approfondimenti,
  • ulteriori proposte,
  • analisi degli impatti

 Associazione ‘Diritti alla Follia’                         Roma 27 novembre 2025

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Paternalismo e Diritti: Un Confronto sull’Amministrazione di Sostegno.

Diritti alla Follia · 04/05/2025 · Lascia un commento

Di Andrea Michelazzi

In risposta all’articolo “Amministrazione di sostegno: quel 30 per cento di gravi criticità”, pubblicato il 23 aprile 2025 sul portale di Superando (Amministrazione di sostegno: quel 30 per cento di gravi criticità – Superando ).

La proposta di riforma della Legge 6/2004 promossa dall’Associazione radicale Diritti alla Follia (Proposta di Legge di iniziativa popolare di cui si può leggere a questo link ) si fonda su un principio radicale quanto imprescindibile: il pieno riconoscimento della soggettività e dei diritti della persona con disabilità. Essa si allinea ai dettati della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ne raccoglie i commenti del Comitato di riferimento, e risuona con forza con le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. In essa si ritrovano, in filigrana, le tracce ancora vive della legge 180: il rifiuto della violenza istituzionale, il limite alla coercizione, l’affermazione della libertà come premessa della cura.

Le critiche che il professor Cendon esprime nella sua intervista – curata dall’avvocato Salvatore Nocera e da Simona Lancioni – sembrano ignorare questo orizzonte. Come già puntualizzato dalla stessa  Simona Lancioni sulle stesse pagine (link) , la proposta non è un sogno velleitario: è un tentativo concreto di rispondere alla domanda di giustizia che sale da chi, oggi, si vede privato della propria voce nel nome della tutela.

Definire tutto questo “utopistico” rivela un limite che non è solo teorico, ma antropologico: è il riflesso di un pensiero che ancora separa realtà e utopia come se fossero mondi opposti, anziché due facce della stessa esigenza di trasformazione. È la modernità giuridica che difende se stessa, protetta dalle sue eccezioni normative. Ed è in questo che la filantropia del professor Cendon mostra il suo volto più ambiguo: una filantropia che, pur dichiarandosi progressista, continua a legittimare norme “speciali” per i disabili. Una sorta di diritto parallelo, “a parte”, che ripropone – con altri nomi – logiche di esclusione che pensavamo superate.

Perché, allora, una persona senza patologie o menomazioni che decide di non pagare le bollette non viene sottoposta ad amministrazione di sostegno? Vogliamo forse introdurre una nuova categoria di “disabilità gestionale”, utile a garantire quel meccanismo di normalizzazione psichiatrico-giuridica che serve più agli interessi dell’ordine economico-sociale che a quelli della persona?

Il paternalismo del professor Cendon è, in fondo, la cartina di tornasole di un modello medico della disabilità che ancora resiste sotto la superficie del diritto. Un modello che valuta le persone sulla base di ciò che manca, di ciò che è difettoso, e non di ciò che c’è, che pulsa, che resiste.

Il diritto alla vita autonoma, alla capacità giuridica universale, non può più essere subordinato a valutazioni della “capacità naturale” o della “funzionalità”. È tempo di passare dal governo della vita alla promozione del vivere. Di spostare l’asse dal “bene presunto” dell’interesse alla dignità concreta della volontà. Di preferire la relazione alla sorveglianza, il sostegno alla delega, la fiducia alla diagnosi.

Il professor Cendon, con un’affermazione che suona più demagogica che informata, evoca la tossicodipendenza come giustificazione per l’intervento giudiziario, paragonandolo, di fatto, a un’amputazione salvifica. Ma la psichiatria – quella che ascolta, non quella che decide – sa che qui non si tratta di tagliare, ma di comprendere. La clinica delle dipendenze, delle psicosi, dei disturbi mentali gravi non si riduce a un atto di potere, né a un automatismo normativo. Qui sta la complessità: nella tensione tra libertà e cura, tra desiderio e protezione, tra il diritto di essere lasciati soli e il bisogno di non esserlo.

Dichiararsi progressisti non basta. Occorre esserlo davvero. Nell’inconscio, come direbbero Deleuze e Guattari. Nelle fibre più profonde delle nostre convinzioni, dove si decide se il diritto è uno strumento per vivere o un modo per controllare la vita degli altri.

Trieste, 28/4/2025

Con rispetto, ma anche con urgenza,
Andrea Michelazzi, membro del Direttivo dell’Associazione Radicale Diritti alla Follia
Psichiatra

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Messico all’avanguardia, Italia ferma al passato.Il diritto di decidere senza sostituti: la procedura per la nomina straordinaria di supporti nel procedimento civile in Messico.L’Italia è pronta a fare lo stesso?

Diritti alla Follia · 03/04/2025 · Lascia un commento

Pubblicato il 24 febbraio 2025 in: Revista del Colegio de Notarios de la Ciudad de México

Autori: Cristián Mendoza, Carlos Ríos Espinosa, Ernesto Rosas Barrientos

Il Messico ha recentemente adottato un nuovo modello di capacità giuridica attraverso il Codice Nazionale di Procedura Civile e Familiare (CNPCF), pubblicato il 7 giugno 2023. Questa riforma rappresenta un’importante evoluzione nel riconoscimento della capacità giuridica di ogni individuo, superando i tradizionali modelli di decisione sostitutiva.

Storicamente, il diritto ha spesso escluso alcune categorie di persone dalla piena partecipazione agli atti giuridici, basandosi su criteri di capacità mentale. Tuttavia, la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e la Convenzione Interamericana sui Diritti Umani degli Anziani hanno sancito il diritto alla capacità giuridica indipendentemente da eventuali limitazioni cognitive o fisiche. Il CNPCF si allinea a questi principi, affermando che la capacità giuridica è un diritto inalienabile di ogni persona adulta.

Uno degli aspetti più innovativi del CNPCF è la previsione della designazione straordinaria dei supporti per coloro che si trovano nell’impossibilità di esprimere la propria volontà. Questa figura giuridica non sostituisce la persona interessata, ma la assiste nella presa di decisioni in situazioni specifiche.

La nomina di un supporto straordinario è consentita solo se:

  • La persona non può comunicare la propria volontà con alcun mezzo.
  • Esiste un rischio concreto per i suoi diritti, beni o integrità personale.
  • Sono stati compiuti sforzi significativi per supportare la sua espressione di volontà, senza successo.

Il CNPCF impone che ogni decisione presa con il supporto straordinario sia guidata dalla migliore interpretazione possibile della volontà della persona interessata. Ciò significa considerare:

  • La sua storia di vita, valori e preferenze
  • Eventuali manifestazioni precedenti della sua volontà

Questo approccio supera la tradizionale logica del “miglior interesse”, che spesso portava a decisioni paternalistiche, e privilegia invece l’autonomia della persona.

Il supporto straordinario può essere nominato per questioni patrimoniali o sanitarie, ma non può intervenire in decisioni strettamente personali, come:

  • Contrarre matrimonio o divorzio
  • Redigere un testamento

Il tribunale deve selezionare la persona più adatta a svolgere il ruolo di supporto, tenendo conto:

  • Delle preferenze della persona interessata
  • Del grado di parentela o della relazione di fiducia con la persona
  • Della disponibilità e idoneità del candidato

Se non vi sono persone idonee, il tribunale può rivolgersi a organizzazioni specializzate

L’adozione del CNPCF rappresenta un significativo avanzamento nella protezione dei diritti umani, riconoscendo il diritto universale alla capacità giuridica. Tuttavia, la piena attuazione di questi principi richiederà un adeguamento delle normative statali e un cambiamento culturale nell’approccio alla disabilità e alla capacità decisionale. Il futuro del diritto civile messicano si sta muovendo verso un modello più inclusivo, basato sul rispetto dell’autonomia individuale e sull’interdipendenza umana.

Leggi l’articolo in lingua originale a questo link

https://www.hrw.org/news/2025/02/24/towards-expansion-right-decide-and-recognition-human-interdependence

Leggi la traduzione completa dell’articolo nel file allegato

Verso l’espansione del diritto di decidere e il riconoscimento dell’interdipendenza umana. La procedura per la nomina straordinaria di supporti nel procedimento civile in MessicoDownload

Diritti alla Follia ti invita a sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare che mettono i diretti interessati al centro delle decisioni.

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🔹 ECCO LE PROPOSTE DI LEGGE:

📜 Abolizione dell’Interdizione e dell’Inabilitazione e Riforma dell’Amministrazione di Sostegno

🚫 Superiamo strumenti obsoleti e discriminanti per garantire diritti, trasparenza e protagonismo a chi vive queste realtà.

📜 Riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

📜 Adeguamento alla Costituzione e agli obblighi internazionali per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la difesa effettiva e un controllo giurisdizionale rigoroso e sostanziale.

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