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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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Diritti alla Follia

Tutte le discipline scientifiche evolvono: la psicologia non fa eccezione. Cosa cambia nel lavoro con i Pazienti?

Diritti alla Follia · 22/03/2025 · Lascia un commento

di Miriam Gandolfi, psicologa, psicoterapeuta sistemico-connessionista, Officina del pensiero, Bolzano – Trento, miriamgandolfi53@gmail.com, marzo 2025

La discussione sul destino della proposta di nuovo codice deontologico degli psicologi non ha senso se viene estrapolata dal contesto sociale, culturale e storico più ampio che l’ha visto nascere. Ciò è infatti necessario per comprendere cosa sia un codice deontologico e, nello specifico nell’ambito della cura umana, fisica e psicologica.

 In questo contesto vi proporrò di seguire il filo che separa e insieme unisce il professionista e il paziente nel percorso che ha visto la nascita della psicologia come professione di aiuto, nei diversi momenti culturali e sociali.

 Infatti la relazione di aiuto è caratterizzata da una sorta di doppio legame, perché è evidente un’asimmetria insita in essa: quando si chiede aiuto ci si aspetta che colui a cui ci si rivolge ne sappia più del richiedente. D’altra parte sia il professionista che il paziente sono esseri umani che hanno lo stesso diritto al rispetto e alla tutela della libertà personale. 

Per questo motivo io non amo il termine clienti, un eufemismo che altera la natura reale del rapporto d’aiuto e non garantisce il massimo impegno etico, oltre che professionale, dell’operatore.

Il primo codice deontologico in ambito medico nasce a Sassari nel 1903 (testo originale trovato presso la biblioteca dell’Università di Sassari). È suddiviso in tre capitoli: il secondo, di ben trentasette articoli, parla dei doveri verso i colleghi. Analizzando il testo si comprende che esso rappresenta un correttivo alla competitività tra colleghi, tra istituzioni e al paternalismo medico, di cui quello in ambito della salute mentale è la quintessenza. Allora come ora tali aspetti erano presenti rischiando di inquinare l’atto di cura in sé, riducendo la tutela dei pazienti, della loro salute e della loro libertà di farsi curare.

Il primo articolo recita “Il sanitario sarà diligente, paziente e benevolo e conserverà sempre e scrupolosamente il segreto professionale. Sarà affabile coi poveri, non mostrerà ossequio servile verso i ricchi e curerà gli uni e gli altri con la stessa abnegazione.” l’Art. 4 afferma che il Medico “non intraprenderà alcun atto operativo senza aver prima ottenuto il consenso dell’ammalato o delle persone dalle quali dipende …”.
Con ciò il medico rivendicava a sé la qualità di garante del diritto del cittadino in rapporto alla necessaria tutela della salute pubblica. Ma la cosa ancora più interessante è che esso è antecedente al Regio decreto che istituiva l’Ordine Professionale dei Medici, che è del 1910; a dimostrare che il rispetto dell’agire in scienza e coscienza è più forte di ogni corporativismo.

Questo dovrebbe essere appunto il fulcro di un codice deontologico: l’equilibrio tra asimmetria e simmetria del rapporto, tra libertà dell’individuo e responsabilità sociale, in cui paziente e professionisti sono entrambi coinvolti.

Questo nel 1903, ora cerchiamo di fare un passo avanti.

 Stefano Rodotà, nel suo bellissimo articolo del 2015, L’uso umano degli esseri umani (MicroMega 8/2015, pp.121/166), offre spunti e considerazioni puntuali e profetici.

 La tragedia del nazismo aveva messo in evidenza come questo rischio non valesse solo per fisici e chimici, ma anche per i medici e, vista la necessità di gestire i mezzi di propaganda, anche per gli studiosi della mente e del comportamento. Ricordiamo che l’inventore dell’eugenetica scientifica è stato F. Galton, personaggio di rilievo nella storia della psicologia.

È da quella esperienza che nel 1946 il codice di Norimberga, affrontando il tema della sperimentazione medica umana, asserisce che: “Il consenso volontario del soggetto è assolutamente necessario”.

 Indicazione immediatamente accolta dalla Costituzione Italiana, che all’Art. 32 recita “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Qui cito Rodotà: “Viene cosi posto un limite invalicabile, più incisivo ancora, di quello previsto dall’articolo 13 per la libertà personale, che ammette limitazioni sulla base della legge e con provvedimento motivato del giudice. L’articolo 32 va oltre… è la sola volta in cui la Costituzione qualifica un diritto come <<fondamentale>>” (op. cit. p.123- 124). Nel suo articolo sottolinea come sia necessario frenare la tentazione di rincorrere una ”assoluta libertà della ricerca scientifica e dell’incondizionato riconoscimento del diritto della tecnologia come “libertà morfologica” in nome di una presunta utilità/indispensabilità  delle “nano-bio-info-neuro-macchine”(op. cit. p.125).

Questo è il punto centrale per il nostro discorso: l’anima antica dell’uomo che aspira ad essere dio e che assegna allo scienziato la possibilità di esserlo, togliendogli ogni limite in nome di un presunto progresso o necessario controllo sociale ed economico.

Nella seconda metà dell’800 si cerca di sottrarre lo studio del comportamento umano alla religione e alla filosofia, cercando di dare ad esso uno statuto scientifico. Il modello metodologico di riferimento diventano la fisica e la matematica. Dunque parole d’ordine: cause materiali individuabili come cause certe dei comportamenti, misurabilità dei fenomeni studiati, quello che oggi viene chiamato evidence based. 

Il primo laboratorio sperimentale viene ascritto a W. Wundt, a Lipsia nel 1879. Ma non possiamo certo dimenticarci né di Pavlov, né di Watson, né di Darwin, che avevano impostato il loro modo di considerare lo studio della psicologia appunto secondo le leggi prese a prestito dalla fisica e dalla matematica. È qui che lo studio del cervello, come sede materiale dai comportamenti, e della genetica, come processo di trasmissione di essi, prende avvio.

Questo approccio materialista e meccanicista, nel costruire teorie su cosa sia la mente, la distinzione tra comportamento normale o patologico o sottosviluppato e come poterlo misurare controllare e selezionare è ancora oggi fondante della psicologia comportamentale o cognitivo-comportamentale e della neuro-psichiatria organicista. Dunque, in questa prospettiva, è lo studioso della mente che sa e conosce i motivi del comportamento, il paziente è relegato in posizione passiva spinto ad affidarsi all’”esperto”.

Si giunge così ai primi decenni del ‘900

È da quella visione dell’uomo che prende forma il magnifico romanzo di Aldous Huxley, Il nuovo mondo, del 1932. Si resta meravigliati della nitida fotografia di scenari di organizzazione sociale che anche oggi ci vengono proposti, inclusa l’idea che sia possibile costruire a piacimento una precoce identità sessuale nei bambini, senza tuttavia occuparsi del loro sviluppo emotivo, considerato un intralcio all’impalcatura dell’ordine di una società “perfetta”. Huxley non a caso pone nel Gotha della gerarchia sociale del romanzo la figura dello psicologo, che con la sua competenza è chiamato a far funzionare i progetti di eugenetica e controllo mentale.

Torniamo al filo rosso del tempo.

Gli anni ’60 sono quelli in cui si allarga il dibattito che agita tutta la storia della psicologia e delle diverse teorie della mente formulate per affrontare l’enigma della mente umana: cos’e il comportamento cosciente e la distinzione tra normale e anormale, tra sano di mente e matto. È infatti dalla definizione stessa di sofferenza mentale che dipende il come trattarla e come considerare colui che manifesta sofferenza psichica nel rapporto tra razionalità ed emozioni. Consideralo un “non in grado di intendere e di volere” e dunque essere legittimati a decidere per lui, o…?

Èil momento più acuto deldibattito tra diritto al rispetto del soggetto e necessità di controllo sociale.

 Infatti anche la psicoanalisi pone il problema della necessità di restituire autonomia e centralità al paziente, cambiando concetti e metodi di trattamento. Ma soprattutto emerge l’impronta dell’esistenzialismo che si oppone all’idea di analisi come frammentazione dell’individuo chiuso in un involucro soggettivo, opponendo la pratica della psicosintesi. Qui troviamo le connessioni con l’esistenzialismo di sinistra cui si ispirerà anche Basaglia collegato al gruppo inglese di Laing ed Esterson. È in questa visione della sofferenza che al paziente viene restituito il diritto di autodeterminarsi e che modifica il rapporto tra professionista e utente.

È nel tentativo di superare la contrapposizione tra aspetti soggettivi e aspetti socio-culturali, ma soprattutto di cercare una strada di accesso più efficace per affrontare la sofferenza mentale grave, il Golem della psichiatria, la psicosi, che sempre in quegli anni nasce la sistemica con la teoria ecologica della mente formulata da Gregory Bateson. È la ricerca di un una cornice epistemologica più ampia, scientificamente fondata, interdisciplinare e utile ad affrontare la complessità della mente e delle sue manifestazioni.

Entriamo negli anni ’70. In Italia si costituisce il gruppo di Mara Palazzoli Selvini e nasce il movimento di psichiatria democratica fondato da Franco Basaglia. Entrambi ci verranno a lungo invidiati e assunti come modello. Specie nel mondo tedescofono e oltre oceano, negli USA e in America Latina.

Quel momento straordinario si caratterizzava proprio per il capovolgimento di quel rapporto paternalistico, denunciato già nel codice del 1903. Si capovolge la visione del “malato mentale” come un “fuori norma”, misurabile con test o criteri classici ritenuti oggettivi a cui il DSM si riferisce ancora oggi (prima edizione 1952, seconda 1968 ultima, la 5 del 2013 ora R). Ma nella visione della scienza del comportamento materialista classica, allora come oggi, il soggetto doveva accettare la sua diversità e, affidandosi, obbedire per il suo bene.

Sono gli anni ’70 il vero punto di svolta:

nel 1971 finalmente vengono istituiti, dopo anni di discussione con una parte della classe medica psichiatrica i primi due corsi di laurea in psicologia in Italia, a Roma e Padova, all’interno della facoltà di Magistero.

Nel 1978 dopo anni di dura lotta sulla riforma sanitaria, viene congedata la legge 180, che prevede l’abolizione degli “ospedali speciali”, i manicomi.

Ci vorranno più di dieci anni perché la legge istitutiva dell’ordine degli psicologi veda la luce: la legge 56/1989 e si dovrà attendere il 1995 perché venga istituita la facoltà di psicologia.

Ed ora? Quale lo stato di autonomia, dignità e responsabilità della nostra disciplina? Quale responsabilità e tutela ci assumiamo verso i nostri pazienti/cittadini?

Ci troviamo di fronte ad un nuovo punto di svolta o a un dietrofront?

 È d’obbligo pensare a Umberto Eco e al suo Passo di gambero, del 2006. Infatti con gli anni duemila inizia una fase caratterizzata da un’enorme euforia da illusione di progresso e cambiamento epocale, che tuttavia agli osservatori più attenti mostra immediatamente il volto seduttivo dell’ambiguità. L’entusiasmo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale come supporto al sogno transumanista viene visto da Rodotà (op. cit.) come la via che potrebbe portare ad un uso umano degli esseri umani per creare l’uomo aumentato. E dal matematico e fisico Lucio Russo come la legittimazione di una “persistente diffusione di una fede cieca nel progresso, che qualifica ipso facto come “progressivo” qualsiasi mutamento abbastanza forte da imporsi” (p.11). … “un processo che sottrae intelligenza al lavoro” (p.17) dunque sottrae competenza intelligente anche ai professionisti della salute mentale. (Lucio Russo,1998, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola, Feltrinelli, Milano 2016).

Questa infatuazione spiega il vezzo con cui è sempre più dilagante preferire il termine neuropsicologi a quello di psicologi. Dove una parte (il neurone, il cervello) diventa più importante del tutto (la mente-corpo nel loro completo e inscindibile rapporto all’interno di un contesto umano e sociale).   

Éric Sadin, nel suo saggio del 2016(Sadin Éric, La silicolonizzazione del mondo. L’irresistibile espansione del liberismo digitale, (2016) Einaudi, Torino, 2018)analizza quella che definisce la psicopatologia della Silicon Valley.

“Si tratta di una vera e propria visione del mondo, fondata sul postulato tecnico-ideologico di una fondamentale inadeguatezza umana, destinata a essere colmata dall’intelligenza artificiale grazie a poteri sempre più vari ed estesi che le vengono affidati” (p.20)e che si caratterizza per “il disinteresse per gli effetti sociali.” (p.25).

È in questo Zeitgeist che troviamo una perversa saldatura tra biologico e sociale in cui gli psicologi sono tornati ad essere, come negli anni ’60, subalterni alle discipline mediche, testisti certificatori, pronti ad inviare a neuropsichiatri infantili e psichiatri i nuovi disabili del secondo millennio: DSA, ADHD, oppositivi-provocatori, soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico,… Aprendo la carriera psichiatrica a ben il 25% della popolazione scolastica, considerata non curabile e solo controllabile. (M. Gandolfi, A. Negri, Disturbi specifici (della relazione) dell’apprendimento. Un approccio ecologico alla didattica, alla diagnosi precoce e all’intervento sui DSA, G. Fioriti, 2023)

In quest’ottica il consenso informato e il riconoscimento dell’utente/paziente come attore attivo degno di agire una scelta consapevole diventa un vero intralcio. Dunque è comprensibile quanto contenuto nel tentato nuovo codice deontologico degli psicologi. Attendiamo quello dei medici! In nome del mai morto paternalismo c’è chi può decidere al posto di chi chiede aiuto, decidere per il suo bene e di una fantomatica comunità etero definita.

È impossibile non cogliere come proprio il contenuto del tentato nuovo codice deontologico delinei il ritorno ad una visione esclusivamente biologica e meccanicistica dell’uomo a cui anche una certa psicologia ha scelto di aderire. (Festival della salute ottobre 2023 Marco Cavallo https://orax.me/blog/forum_art_det.asp?id=126&estrai=tutto )

Ma se si vuole sbandierare la garanzia scientifica dobbiamo rivolgerci a scienziati seri.

Così Guido Tonelli, fisico tra gli scopritori del bosone di Higgs:

 “La fisica del XX secolo archivia definitivamente ogni tentazione di realismo grossolano e di meccanicismo materialistico… (p. 173) … “L’illusine di capire il funzionamento del cervello umano usando gli stessi strumenti che ci hanno permesso di capire il funzionamento di altri nostri organi è tramontata da tempo…Il metodo scientifico non è in discussione…(ma)… balbetta, o risulta del tutto impotente, nell’affrontare i fenomeni privi di queste caratteristiche. (Come appunto la vita di)… una comunità umana di individui pensanti, liberi e interagenti fra loro non può essere trattato come un sistema fisico” (p.175). (Materia. La magnifica illusione, Feltrinelli, Milano, 2023)

Dunque non meno scienza ma più scienza, quella vera che usa il metodo come autocorrezione ed è interessata alla conoscenza e non al potere, per tutelare dignità, libertà e responsabilità sia dei cittadini sia dei professionisti che se ne occupano.

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COMUNICATO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE ‘DIRITTI ALLA FOLLIA’: Giustizia tradita: Lo Stato punisce chi difende la libertà e protegge un sistema criminale

Diritti alla Follia · 20/03/2025 · Lascia un commento

Purtroppo è giunta oggi, 20 marzo 2025, la notizia del rigetto, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso di Fabio Degli Angeli e Gabriella Cassano avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che li aveva condannati (con altri due coimputati).

Secondo i Giudici pugliesi (ora anche secondo la Corte di Cassazione) Fabio e Gabriella sono responsabili di sequestro di persona, di abbandono di incapace, di circonvenzione di incapace, di sottrazione di incapace. Quattro reati commessi – secondo l’accusa – “ai danni” di Marta Garofalo Spagnolo: una ragazza morta a trent’ anni (oltre tre anni dopo i fatti di causa e l'”allontanamento” di Fabio e Gabriella) in una struttura psichiatrica dopo oltre dieci anni di ricoveri coatti effettuati grazie all’amministrazione di sostegno cui era sottoposta. Questa sentenza, ingiusta, punisce Fabio e Gabriella per avere cercato di aiutare Marta a vivere la vita che desiderava vivere, a sottrarsi dalla reclusione forzata che viveva già da anni, a liberarsi dalla morsa di un “sistema” criminale che – raccontando a sè stesso di agire “per proteggere” le persone con disabilità – stritola gli individui, ha stritolato Marta, sta stritolando Fabio e Gabriella, per i quali si aprono drammaticamente le porte del carcere.

Fabio e Gabriella sono innocenti. Marta Garofalo Spagnolo voleva sottrarsi al suo destino di reclusione ed ha chiesto loro aiuto. Gli alti valori – di cui si parla ogni giorno senza viverli mai – della fratellanza e dell’umana solidarietà hanno loro imposto di non restare indifferenti a tale richiesta di aiuto. Per questo vengono condannati dai Tribunali di una Repubblica delinquente, che continua a tenere sequestrate migliaia di persone con disabilità psicosociale nonostante sia teoricamente obbligata a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) per la quale “nessuno può essere privato della libertà personale in ragione della propria condizione di disabilità “.

Questa Repubblica colpevole infierisce oggi contro gli innocenti Fabio e Gabriella: un uomo ed una donna che hanno dimostrato che “un altro mondo è possibile, che un’altra umanità è possibile”, e che oggi pagano per questo. 

Li invitiamo a “non mollare”, a continuare in un impegno diretto a riformare questo sistema criminale: noi ci siamo, ‘Diritti alla Follia’ c’è: ci auguriamo che abbiano la forza e la determinazione per continuare ad esserci anche loro.

Per maggiori informazioni sulla vicenda di Marta Garofalo, vi segnaliamo i seguenti link:

  • https://dirittiallafollia.it/2024/07/01/il-blocco-dellillegalita-istituzionale-italiana-si-manifesta-nella-drammatica-vicenda-di-marta-garofalo-spagnolo/
  • https://mad-in-italy.com/tag/marta-garofalo-spagnolo/
  • https://informareunh.it/lamministrazione-di-sostegno-e-leffetto-terra-bruciata/

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Un approfondimento sui reparti psichiatrici: cosa sono e cosa realmente accade al loro interno.

Diritti alla Follia · 02/03/2025 · Lascia un commento

*Di Federico Valenti

I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) sono strutture ospedaliere specializzate nel trattamento di pazienti affetti da disturbi psichiatrici in fase acuta. All’interno degli SPDC vengono effettuati sia trattamenti sanitari volontari che obbligatori, come previsto dalla legge italiana. Questi servizi fanno parte del Dipartimento di Salute Mentale e offrono assistenza continua 24 ore su 24, garantendo un ambiente terapeutico intensivo per la gestione delle emergenze psichiatriche. Oltre al ricovero, gli SPDC forniscono consulenza psichiatrica ad altri reparti ospedalieri e collaborano strettamente con i servizi territoriali per assicurare la continuità delle cure dopo la dimissione del paziente.

Tuttavia, in questi reparti vengono spesso ricoverate anche persone che non presentano disturbi definiti come tali. Pur essendo strutture temporanee, il paziente può rimanervi per un periodo indefinito, teoricamente necessario alla stabilizzazione del suo stato psichico, prima di essere indirizzato verso percorsi di cura a lungo termine. Nei reparti psichiatrici (utilizzerò questo termine, in quanto comunemente usato da pazienti e operatori) operano generalmente uno psichiatra, che dovrebbe seguire i pazienti, e personale infermieristico.

Un paziente può accedere a un reparto psichiatrico sia in modo volontario, attraverso un Trattamento Sanitario Volontario (TSV), sia contro la propria volontà, tramite un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), di cui ho già parlato in un precedente articolo nel nostro blog Diritti alla Follia.

L’obiettivo dovrebbe essere stabilizzare il paziente e garantirgli un adeguato percorso di cura. Tuttavia, la realtà di ciò che accade all’interno di questi reparti è spesso molto diversa da quanto ci si aspetterebbe.

La fatiscenza del reparto

Pur essendo spesso ospitati all’interno di ospedali moderni, molti reparti SPDC risultano fatiscenti. Le docce e i bagni sono poco curati, i muri spesso scrostati, le aree fumatori piene di scritte e con finestre sbarrate che limitano il ricambio d’aria, rendendo l’ambiente soffocante. Per un paziente, trovarsi in un luogo del genere non può che aggravare la sua condizione, specialmente se soffre di depressione, poiché si tratta di ambienti sporchi, trascurati, chiusi e poco accoglienti.

La poca informazione ai pazienti e la somministrazione indiscriminata di farmaci

Al momento del ricovero, i pazienti vengono subito classificati come soggetti agitati e affetti da disturbi gravi. Poiché in questi reparti sono ricoverati molti pazienti, i farmaci vengono spesso somministrati in modo indiscriminato, senza un’adeguata valutazione medica. Il carrello dei farmaci passa e i pazienti assumono benzodiazepine, neurolettici e altri psicofarmaci, senza che lo psichiatra di riferimento abbia effettuato un’adeguata visita e prescritto una terapia personalizzata. Come accade nelle carceri (tema che ho affrontato in un altro articolo), gli psicofarmaci vengono utilizzati più per controllare e sedare i pazienti che per curarli realmente.

L’assenza di figure di supporto

Nei reparti psichiatrici, il paziente può rimanere anche per periodi di tempo indeterminati, poiché non esiste una normativa che stabilisca un limite massimo di permanenza. Ho conosciuto persone che sono rimaste ricoverate per cinque mesi. Un periodo così lungo, trascorso in un ambiente dove gli psicofarmaci vengono somministrati in modo massiccio, non favorisce la guarigione, ma rende il paziente sedato e apatico.

Il problema principale è l’assenza di figure di supporto: nei reparti non è possibile interagire con psicologi o educatori, non sono previste attività di gruppo né gruppi di supporto. Il paziente può parlare solo con gli altri pazienti e con gli infermieri, ma raramente con lo psichiatra. Certamente, non tutti i reparti SPDC in Italia operano allo stesso modo, ma, sulla base di numerose testimonianze dirette e indirette, questa realtà risulta purtroppo essere assai comune.

Il contenimento forzato

Nei reparti psichiatrici è prassi comune l’uso delle fasce di contenzione. Spesso i pazienti vengono legati per motivi banali e lasciati immobilizzati a letto per ore, o addirittura per giorni. Purtroppo, come dimostra il caso Mastrogiovanni, queste pratiche hanno, in diversi casi, causato la morte del paziente. In Italia, su 318 reparti SPDC, solo 19 non utilizzano la contenzione, un dato che evidenzia la gravità della situazione.

Gli abusi nei reparti

Gli abusi nei reparti SPDC si manifestano in diverse forme: dall’uso sistematico della contenzione meccanica ai maltrattamenti verbali da parte degli operatori, fino alla somministrazione eccessiva di tranquillanti, utilizzati più per sedare i pazienti che per avviare un reale percorso di cura. Troppo spesso, infatti, i pazienti vengono trattati come nei vecchi manicomi, rievocando le pratiche in uso prima della legge Basaglia, che ne sancì l’abolizione.

Non mancano nemmeno i casi di cronaca: a Foggia, ad esempio, gli abusi in un reparto psichiatrico hanno portato ad indagare 15 persone; a Roma, una giovane donna di 25 anni ha denunciato di essere stata violentata nel reparto psichiatrico dell’ospedale Sant’Andrea.

In conclusione, possiamo affermare che, come nel caso dei TSO, dell’amministrazione di sostegno o delle carceri, la realtà dei reparti psichiatrici è spesso ben diversa da quella che dovrebbe essere. Gli SPDC, che dovrebbero essere luoghi di cura, si trasformano troppo spesso in ambienti di abuso e contenimento.

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

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L’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:USI ED ABUSI. PROCEDURE CORRETTE VS REALTÁ

Diritti alla Follia · 22/02/2025 · Lascia un commento

*Di Federico Valenti

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto dal codice civile italiano nato per tutelare le persone che non sono in grado di provvedere alla gestione dei propri interessi. Questo strumento permette o dovrebbe permettere (come vedremo in seguito la realtà è ben diversa) di supportare la persona lasciandogli però una certa autonomia a differenza dell’interdizione. L’intervento del giudice tutelare dovrebbe infatti garantire equilibrio tra tutela e rispetto dell’autodeterminazione del beneficiario. 

La definizione normativa  

L‘articolo 404 del Codice Civile prevede che l’amministrazione di sostegno sia una misura di protezione rivolta a coloro che, in tutto o in parte, temporaneamente o permanentemente, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. La nomina di un amministratore di sostegno, finalizzata alla tutela della persona e del suo patrimonio, è disposta dal giudice tutelare. Il procedimento può essere avviato su istanza dello stesso beneficiario, dei suoi familiari o dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali possono segnalare la necessità di protezione al giudice tutelare.

La nomina 

L’articolo 405 del Codice Civile stabilisce che il giudice tutelare, ricevuto il ricorso, provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato, adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Il decreto è immediatamente esecutivo. In caso di necessità e urgenza, il giudice può nominare un amministratore di sostegno provvisorio. La decisione deve contenere l’indicazione delle generalità del beneficiario e dell’amministratore, la durata dell’incarico, che può essere determinata o indeterminata, e l’elenco specifico degli atti che l’amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario. Il provvedimento deve inoltre definire i limiti di spesa, le modalità di gestione del patrimonio e l’obbligo di rendicontazione periodica al giudice tutelare.

Il procedimento  

L’articolo 407 del Codice Civile stabilisce che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni su cui si basa la richiesta e l’indicazione del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Il giudice tutelare è tenuto ad ascoltare personalmente il beneficiario, salvo che ciò risulti impossibile a causa di impedimenti oggettivi. Nel procedimento, il giudice valuta i bisogni e le richieste del beneficiario, garantendo un equilibrio tra protezione e autonomia, e vigila sulla corretta applicazione delle misure di tutela.

I criteri di scelta 

L’articolo 408 del Codice Civile stabilisce i criteri per la scelta dell’amministratore di sostegno. Il giudice deve tener conto esclusivamente della cura e degli interessi del beneficiario. Quest’ultimo può designare anticipatamente il proprio amministratore con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In assenza di una designazione, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i genitori, i figli, i fratelli o altri parenti entro il quarto grado. Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori di servizi pubblici o privati che abbiano in cura o assistano il beneficiario, salvo che si tratti di familiari e il giudice lo ritenga opportuno. In ogni caso, il giudice può nominare una persona idonea se ciò risponde meglio agli interessi del beneficiario.

Gli effetti dell’amministrazione  

Secondo l’articolo 409 del Codice Civile, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’intervento esclusivo o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. In particolare, il beneficiario può compiere autonomamente gli atti necessari per le esigenze della vita quotidiana. L’amministratore di sostegno interviene solo negli atti per i quali è stato specificamente autorizzato dal giudice, secondo quanto stabilito nel decreto di nomina.

I doveri dell’amministratore di sostegno 

Secondo l’articolo 410 del Codice Civile, l’amministratore di sostegno deve operare nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, agendo nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. È tenuto a informare il beneficiario sugli atti che intende compiere e deve consultare il giudice tutelare in caso di disaccordo. Se l’amministratore di sostegno agisce in modo negligente o dannoso, il giudice può revocarlo su segnalazione del beneficiario, dei familiari, del pubblico ministero o di altri soggetti interessati.

L’articolo 411 stabilisce che la durata dell’incarico non può superare i 10 anni, salvo eccezioni per il coniuge, il convivente stabile o un parente stretto, per i quali può essere prevista una durata superiore.

Gli atti annullabili 

Gli articoli 412 e 413 del Codice Civile disciplinano l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno oltre i poteri concessi. L’articolo 412 stabilisce che gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle limitazioni stabilite nel decreto di nomina possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

 La revoca dell’amministratore di sostegno 

 L’articolo 413 del Codice Civile prevede che la revoca dell’amministrazione di sostegno possa essere richiesta dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o dai familiari indicati nell’articolo 406.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver svolto le necessarie verifiche.

L’amministrazione di sostegno cessa quando si dimostra inadeguata alla tutela del beneficiario. In tal caso, se le condizioni del beneficiario lo richiedono, il giudice può disporre l’apertura di un procedimento di interdizione o inabilitazione.

La Riforma Cartabia ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno nel codice di procedura civile italiano. In particolare, ha introdotto il Titolo IV-bis nel Libro Secondo, intitolato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, all’interno del quale il Capo III, Sezione III, è dedicato ai “Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno”. L’articolo 473-bis.58 stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Inoltre, la riforma prevede che i decreti del giudice tutelare siano reclamabili al tribunale, mentre quelli emessi dal tribunale in composizione collegiale possono essere impugnati in Cassazione.

Le prassi

La procedura descritta sopra rappresenta la corretta assegnazione dell’amministratore di sostegno, ma spesso la realtà è ben diversa dalla legge. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ha evidenziato le criticità dei sistemi di protezione giuridica, tra cui l’uso eccessivo delle istituzioni, la scarsa qualità della vita dei beneficiari e la presenza di pratiche illegali. L’amministrazione dei servizi di supporto si rivela spesso inefficace, con professionisti che tendono a privilegiare i propri interessi anziché quelli dei beneficiari.

Le rovinose e abusive necessità e facilità dell’implementazione dell’amministrazione di sostegno

Questa ideologia di protezione delle persone fragili ha portato a una pratica inefficiente e propagandata che spesso complica i problemi anziché risolverli. L’amministrazione di sostegno viene adottata senza considerare soluzioni familiari meno invasive e i suoi effetti reali sono spesso sconosciuti. Le persone coinvolte non sono quasi mai consapevoli dei suoi limiti, dei processi burocratici e dei costi. Una volta avviata, è difficile da interrompere, soprattutto per anziani o persone con disabilità psicosociali. Il processo può essere semplificato per consentire comunicazioni informali, sollevando preoccupazioni sulla supervisione e sull’efficacia. L’istituto, nella sua forma attuale, viola i diritti fondamentali di chi ha una limitata autonomia. Le regole di applicazione e funzionamento sono sistematicamente trascurate e violate dai giudici tutelari italiani, nonostante le raccomandazioni dell’ONU.

I principali problemi sono:

  1. Aumento delle nomine di amministratori di sostegno senza l’audizione dei beneficiari;
  2. Sottovalutazione dell’impatto emotivo e psicologico da parte dei giudici tutelari;
  3. Effetti devastanti sull’individualità e la dignità dei soggetti coinvolti;
  4. Critica mancanza di intelligenza emotiva nel sistema;
  5. Necessario affiancamento di esperti in psicologia ai giudici;
  6. Nomina di amministratori di sostegno a figure non adeguate al contesto attuale.

La preferenza del beneficiario deve essere rispettata anche nei casi di conflitto familiare o con i servizi socio-sanitari. Il ruolo del proponente nella richiesta di amministrazione di sostegno deve fermarsi alla presentazione del ricorso giudiziale, senza diritto di indicare un fiduciario. Quest’ultimo deve essere una persona di estrema fiducia per il diretto interessato e non può essere scelto dai familiari o dai servizi sociali in presenza di un conflitto. Il giudice tutelare non deve assumere il ruolo di mediatore familiare, poiché la limitazione della capacità di agire deve sempre rispettare la volontà del singolo.

La preferenza deve essere individuata anche nei casi di limitata o assente capacità di comunicazione del beneficiario

Il giudice tutelare deve concentrarsi sulla volontà del beneficiario anche in caso di comunicazione limitata. La decisione deve mirare, come indicato dalla giurisprudenza, a ricostruire la volontà della persona.

Le criticità dell’amministrazione di sostegno

  1. La professione di amministratore di sostegno L’istituto dell’amministrazione di sostegno in Italia ha generato preoccupazioni per le violazioni dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e ha creato una vera e propria “professione”. Il bisogno di tali amministratori può favorire interessi legati ai giudici tutelari, che sfruttano conflitti e difficoltà nella gestione dei beneficiari.
  2. Il problema del numero di assistiti da un solo amministratore La gestione di un numero eccessivo di beneficiari da parte di un singolo amministratore compromette la qualità dell’assistenza e genera rendite elevate per l’amministratore, a scapito dei beneficiari. L’amministrazione di sostegno dovrebbe essere gratuita, come accadrebbe se fosse affidata a familiari o persone di fiducia.
  3. La caccia al beneficiario più ricco e fragile Si denuncia la crescente diffusione dell’amministrazione di sostegno come strumento per appropriarsi dei patrimoni degli anziani. L’indennità del giudice tutelare aumenta con la complessità e la dimensione del patrimonio da gestire, rendendo gli anziani facoltosi obiettivi appetibili. La loro fragilità viene spesso sfruttata per giustificare l’imposizione di un amministratore di sostegno esterno, spesso proposto da servizi socio-sanitari con interessi economici.
  4. L’effettiva dimensione dell’affare “amministrazione di sostegno” L’amministratore di sostegno sostituisce il beneficiario in tutte le decisioni, dalla scelta di un badante a quella di un commercialista, creando un indotto economico che penalizza la libertà del beneficiario.
  5. Il concreto funzionamento dell’amministrazione di sostegno L’estraneità dell’amministratore di sostegno al vissuto del beneficiario genera conflitti e difficoltà nella gestione quotidiana. Il beneficiario vive con insofferenza la dipendenza, contesta le decisioni dell’amministratore e cerca di ottenere giustizia dal giudice tutelare. L’amministratore diventa il bersaglio dei conflitti familiari, coinvolgendo il giudice tutelare in ogni scelta non condivisa.
  6. La secretazione della procedura del fascicolo telematico Una pratica diffusa nei procedimenti di amministrazione di sostegno è la secretazione del fascicolo telematico. Questo impedisce ai familiari e, spesso, allo stesso beneficiario, di accedere ai documenti e contestare eventuali decisioni.
  7. L’isolamento del beneficiario In alcuni casi, l’amministrazione di sostegno diventa uno strumento di controllo e limitazione della libertà del beneficiario, collocato in strutture come RSA o comunità alloggio. Queste strutture, per incentivare l’amministratore e il giudice tutelare, minimizzano i problemi e silenziano le lamentele del beneficiario.
  8. Il disastro finanziario Il sistema attuale porta a un disastro finanziario per chi mette in discussione le decisioni, costringendolo ad assumere avvocati e consulenti per essere ascoltato dal giudice tutelare. Nel frattempo, terzi soggetti traggono profitto dalla procedura, traendo guadagni dagli amministratori di sostegno, dai consulenti nominati dal tribunale e persino dai giudici tutelari.

Per testimonianze sulla realtà dell’amministrazione di sostegno, invitiamo i lettori a visitare il nostro canale YouTube per ascoltare direttamente le esperienze di chi l’ha vissuta https://youtube.com/@associazioneradicalediritt5504?si=3MHMTP1FjfwTZ3dA

✍ Firma entrambe le proposte di Legge di ‘Diritti alla Follia’ online 👉 https://bit.ly/4gadjYU

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

Fonti:

  Codice civile sull’amministrazione di sostegno: L’articolo 404 del Codice Civile italiano disciplina l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Puoi consultare il testo completo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/19/004G0017/sg

  Documento di “Diritti alla Follia”: L’associazione “Diritti alla Follia” ha pubblicato un documento intitolato “La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia”, che analizza criticità e funzionamento dell’istituto. Il documento è disponibile ai seguenti link: https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/06/La-realta-dellamm-di-sostegno-in-Italia.pdf

La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia

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Usi ed abusi del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio):un piccolo vademecum

Diritti alla Follia · 17/02/2025 · Lascia un commento

* Di Federico Valenti

Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è un intervento sanitario imposto a una persona contro la sua volontà, che dovrebbe tuttavia rispettare precise garanzie legali. In Italia, è regolato dalla legge 833/1978 (artt. 33-34-35).

Il TSO dovrebbe essere applicato seguendo un iter procedurale ben definito. Prima deve esserci la visita di un medico, dopodiché devono sussistere queste condizioni:

  • Il medico rileva uno stato di alterazione psichica tale da richiedere interventi terapeutici urgenti non rimandabili
  • Il medico propone tali interventi, ma la persona li rifiuta
  • Non sussistono le condizioni per eseguire gli interventi terapeutici in contesti non ospedalieri.

Nell’esecuzione di un TSO, il medico dovrebbe cercare di convincere la persona a dare il consenso, al fine di ottenere un TSV (ricovero volontario). Se la persona continua a non accettare il ricovero, il medico deve redigere un certificato in cui specifica le generalità della persona, il motivo della richiesta di TSO e descrive le iniziative intraprese per convincerla ad accettare un ricovero volontario.

 Spesso, però, tutto ciò non avviene.

Dopo il primo medico, la persona deve essere visitata da un secondo medico, il quale redige un ulteriore certificato e indica il reparto psichiatrico denominato SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) in cui dovrà avvenire il ricovero. Se il secondo medico conferma la necessità del TSO, la proposta viene inoltrata al sindaco del comune di residenza della persona interessata. Il sindaco, una volta ricevuti i certificati, ha 48 ore di tempo per emettere un’ordinanza di TSO oppure respingerla. La decisione del sindaco dovrebbe essere notificata alla persona interessata, ma la legge non lo prevede.

Il Sindaco trasmette l’ordinanza all’ufficio della Polizia municipale, che è l’organo che materialmente la rende esecutiva e ne vigila la corretta esecuzione.

La polizia municipale, insieme al personale sanitario, accompagna la persona sino al reparto psichiatrico (SPDC), situato all’interno di strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In casi particolari, potrebbe essere richiesta la presenza delle forze dell’ordine.

Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il T.S.O. in regime di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata e dalla convalida, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il Giudice Tutelare, entro le successive 48 ore dal ricevimento dell’ordinanza, ricevute le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al Sindaco.

Poiché il TSO rappresenta un atto di limitazione della libertà personale, la sua esecuzione dovrebbe rispettare rigorosamente le procedure e i diritti della persona. Tuttavia, in molti casi il TSO si trasforma in un abuso.

I diritti della persona

Il TSO deve essere disposto sempre secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti civili e politici.

  • La persona ha diritto alla libera scelta del luogo di cura, anche se la prassi spesso è ben diversa
  • La persona ha diritto alla libera scelta del medico curante, quindi potrebbe scegliere un medico diverso da quello che l’ha sottoposta al TSO, anche se questo sembra quasi impossibile, vista la reale modalità di esecuzione della misura
  • La persona ha diritto alla comunicazione con l’esterno. Ergo, non possono sottrarle telefonini, PC o qualsiasi strumento per comunicare con familiari o amici riguardo al fatto che sia stata sottoposta a tale misura contro la sua volontà
  • La persona può ricevere visite da chiunque voglia autorizzare, sempre secondo gli orari del reparto in cui è reclusa
  • Sebbene la persona non possa rifiutare le cure, ha diritto alla scelta terapeutica, anche se questo non è esplicitamente previsto nella normativa del TSO. Ogni individuo dovrebbe poter scegliere tra diverse modalità di erogazione dei trattamenti sanitari (Fonte: Carta europea dei diritti del malato)
  • La persona ha diritto all’informazione: può sempre sapere informazioni sul suo stato di salute (Fonte: Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei malati in Europa)
  • Se la persona ritiene che ci sia stato un abuso o una violazione, deve poter comunicare con il giudice tutelare competente per il territorio. È importante sottolineare che non possono rifiutarsi di metterla in contatto con il giudice tutelare
  • Il TSO ha una durata di 7 giorni, ed è prolungabile praticamente all’infinito (non esiste una normativa che indichi un limite temporale)
  • La persona ha il diritto di contattare un avvocato di fiducia (anche se questo non è esplicitamente previsto nella normativa, rientra sempre nel diritto di comunicazione con chiunque)
  • La persona ha il diritto di consultare la sua cartella clinica.

È importante sapere che non esiste nessuna normativa che permetta allo psichiatra di contenere fisicamente il paziente.

Le procedure sopra descritte riguardano l’esecuzione corretta del TSO, che dovrebbe coinvolgere autorità sanitarie, funzionari pubblici e forze di polizia. Ma, come sappiamo, spesso i TSO vengono eseguiti con brutalità, semplicemente dai sanitari e dalla polizia. In questi casi, i sanitari possono somministrare un farmaco calmante e portare la persona nel reparto SPDC senza che questa possa protestare o far valere i propri diritti.

Numerosi sono i casi di abuso, come ad esempio quello di Francesco Mastrogiovanni, legato al letto per 87 ore di fila senza cibo né acqua, che portò al suo decesso per edema polmonare. Oppure Andrea Soldi, sottoposto a TSO a Torino e immobilizzato da un agente con una stretta al collo in modo violento, che portò alla sua morte per asfissia. Anche Giuseppe Casu, un venditore ambulante, fu sottoposto a TSO e legato per una settimana a letto in ospedale. Morì per tromboembolia polmonare.

Spesso i familiari delle persone sottoposte a TSO non denunciano gli abusi subiti, e questo contribuisce a mantenere il fenomeno in ombra. Tuttavia, è evidente come i diritti e le procedure descritte sopra siano spesso ignorati, e il trattamento diventi un vero e proprio abuso, che in alcuni casi, come negli esempi sopra, può portare alla morte.

Alla luce delle numerose criticità evidenziate, è fondamentale avviare un processo di riforma del TSO, per garantire il rispetto delle procedure legali, la tutela dei diritti delle persone coinvolte e la prevenzione di abusi e trattamenti disumani.

Per questo motivo, invito chi leggerà questo articolo a unirsi alla battaglia dell’associazione “Diritti alla Follia” per una riforma del trattamento sanitario obbligatorio, che mira a rendere la procedura del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in ambito psichiatrico più garantista e articolata, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali dell’Italia. L’obiettivo è superare le gravi criticità del sistema attuale, garantendo maggiore trasparenza, tutela procedurale e supervisione esterna.

FIRMA ORA  https://bit.ly/4gadjYU

* Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

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