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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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diritti alla follia

Un approfondimento sui reparti psichiatrici: cosa sono e cosa realmente accade al loro interno.

Diritti alla Follia · 02/03/2025 · Lascia un commento

*Di Federico Valenti

I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) sono strutture ospedaliere specializzate nel trattamento di pazienti affetti da disturbi psichiatrici in fase acuta. All’interno degli SPDC vengono effettuati sia trattamenti sanitari volontari che obbligatori, come previsto dalla legge italiana. Questi servizi fanno parte del Dipartimento di Salute Mentale e offrono assistenza continua 24 ore su 24, garantendo un ambiente terapeutico intensivo per la gestione delle emergenze psichiatriche. Oltre al ricovero, gli SPDC forniscono consulenza psichiatrica ad altri reparti ospedalieri e collaborano strettamente con i servizi territoriali per assicurare la continuità delle cure dopo la dimissione del paziente.

Tuttavia, in questi reparti vengono spesso ricoverate anche persone che non presentano disturbi definiti come tali. Pur essendo strutture temporanee, il paziente può rimanervi per un periodo indefinito, teoricamente necessario alla stabilizzazione del suo stato psichico, prima di essere indirizzato verso percorsi di cura a lungo termine. Nei reparti psichiatrici (utilizzerò questo termine, in quanto comunemente usato da pazienti e operatori) operano generalmente uno psichiatra, che dovrebbe seguire i pazienti, e personale infermieristico.

Un paziente può accedere a un reparto psichiatrico sia in modo volontario, attraverso un Trattamento Sanitario Volontario (TSV), sia contro la propria volontà, tramite un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), di cui ho già parlato in un precedente articolo nel nostro blog Diritti alla Follia.

L’obiettivo dovrebbe essere stabilizzare il paziente e garantirgli un adeguato percorso di cura. Tuttavia, la realtà di ciò che accade all’interno di questi reparti è spesso molto diversa da quanto ci si aspetterebbe.

La fatiscenza del reparto

Pur essendo spesso ospitati all’interno di ospedali moderni, molti reparti SPDC risultano fatiscenti. Le docce e i bagni sono poco curati, i muri spesso scrostati, le aree fumatori piene di scritte e con finestre sbarrate che limitano il ricambio d’aria, rendendo l’ambiente soffocante. Per un paziente, trovarsi in un luogo del genere non può che aggravare la sua condizione, specialmente se soffre di depressione, poiché si tratta di ambienti sporchi, trascurati, chiusi e poco accoglienti.

La poca informazione ai pazienti e la somministrazione indiscriminata di farmaci

Al momento del ricovero, i pazienti vengono subito classificati come soggetti agitati e affetti da disturbi gravi. Poiché in questi reparti sono ricoverati molti pazienti, i farmaci vengono spesso somministrati in modo indiscriminato, senza un’adeguata valutazione medica. Il carrello dei farmaci passa e i pazienti assumono benzodiazepine, neurolettici e altri psicofarmaci, senza che lo psichiatra di riferimento abbia effettuato un’adeguata visita e prescritto una terapia personalizzata. Come accade nelle carceri (tema che ho affrontato in un altro articolo), gli psicofarmaci vengono utilizzati più per controllare e sedare i pazienti che per curarli realmente.

L’assenza di figure di supporto

Nei reparti psichiatrici, il paziente può rimanere anche per periodi di tempo indeterminati, poiché non esiste una normativa che stabilisca un limite massimo di permanenza. Ho conosciuto persone che sono rimaste ricoverate per cinque mesi. Un periodo così lungo, trascorso in un ambiente dove gli psicofarmaci vengono somministrati in modo massiccio, non favorisce la guarigione, ma rende il paziente sedato e apatico.

Il problema principale è l’assenza di figure di supporto: nei reparti non è possibile interagire con psicologi o educatori, non sono previste attività di gruppo né gruppi di supporto. Il paziente può parlare solo con gli altri pazienti e con gli infermieri, ma raramente con lo psichiatra. Certamente, non tutti i reparti SPDC in Italia operano allo stesso modo, ma, sulla base di numerose testimonianze dirette e indirette, questa realtà risulta purtroppo essere assai comune.

Il contenimento forzato

Nei reparti psichiatrici è prassi comune l’uso delle fasce di contenzione. Spesso i pazienti vengono legati per motivi banali e lasciati immobilizzati a letto per ore, o addirittura per giorni. Purtroppo, come dimostra il caso Mastrogiovanni, queste pratiche hanno, in diversi casi, causato la morte del paziente. In Italia, su 318 reparti SPDC, solo 19 non utilizzano la contenzione, un dato che evidenzia la gravità della situazione.

Gli abusi nei reparti

Gli abusi nei reparti SPDC si manifestano in diverse forme: dall’uso sistematico della contenzione meccanica ai maltrattamenti verbali da parte degli operatori, fino alla somministrazione eccessiva di tranquillanti, utilizzati più per sedare i pazienti che per avviare un reale percorso di cura. Troppo spesso, infatti, i pazienti vengono trattati come nei vecchi manicomi, rievocando le pratiche in uso prima della legge Basaglia, che ne sancì l’abolizione.

Non mancano nemmeno i casi di cronaca: a Foggia, ad esempio, gli abusi in un reparto psichiatrico hanno portato ad indagare 15 persone; a Roma, una giovane donna di 25 anni ha denunciato di essere stata violentata nel reparto psichiatrico dell’ospedale Sant’Andrea.

In conclusione, possiamo affermare che, come nel caso dei TSO, dell’amministrazione di sostegno o delle carceri, la realtà dei reparti psichiatrici è spesso ben diversa da quella che dovrebbe essere. Gli SPDC, che dovrebbero essere luoghi di cura, si trasformano troppo spesso in ambienti di abuso e contenimento.

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

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L’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:USI ED ABUSI. PROCEDURE CORRETTE VS REALTÁ

Diritti alla Follia · 22/02/2025 · Lascia un commento

*Di Federico Valenti

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto dal codice civile italiano nato per tutelare le persone che non sono in grado di provvedere alla gestione dei propri interessi. Questo strumento permette o dovrebbe permettere (come vedremo in seguito la realtà è ben diversa) di supportare la persona lasciandogli però una certa autonomia a differenza dell’interdizione. L’intervento del giudice tutelare dovrebbe infatti garantire equilibrio tra tutela e rispetto dell’autodeterminazione del beneficiario. 

La definizione normativa  

L‘articolo 404 del Codice Civile prevede che l’amministrazione di sostegno sia una misura di protezione rivolta a coloro che, in tutto o in parte, temporaneamente o permanentemente, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. La nomina di un amministratore di sostegno, finalizzata alla tutela della persona e del suo patrimonio, è disposta dal giudice tutelare. Il procedimento può essere avviato su istanza dello stesso beneficiario, dei suoi familiari o dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali possono segnalare la necessità di protezione al giudice tutelare.

La nomina 

L’articolo 405 del Codice Civile stabilisce che il giudice tutelare, ricevuto il ricorso, provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato, adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Il decreto è immediatamente esecutivo. In caso di necessità e urgenza, il giudice può nominare un amministratore di sostegno provvisorio. La decisione deve contenere l’indicazione delle generalità del beneficiario e dell’amministratore, la durata dell’incarico, che può essere determinata o indeterminata, e l’elenco specifico degli atti che l’amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario. Il provvedimento deve inoltre definire i limiti di spesa, le modalità di gestione del patrimonio e l’obbligo di rendicontazione periodica al giudice tutelare.

Il procedimento  

L’articolo 407 del Codice Civile stabilisce che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni su cui si basa la richiesta e l’indicazione del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Il giudice tutelare è tenuto ad ascoltare personalmente il beneficiario, salvo che ciò risulti impossibile a causa di impedimenti oggettivi. Nel procedimento, il giudice valuta i bisogni e le richieste del beneficiario, garantendo un equilibrio tra protezione e autonomia, e vigila sulla corretta applicazione delle misure di tutela.

I criteri di scelta 

L’articolo 408 del Codice Civile stabilisce i criteri per la scelta dell’amministratore di sostegno. Il giudice deve tener conto esclusivamente della cura e degli interessi del beneficiario. Quest’ultimo può designare anticipatamente il proprio amministratore con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In assenza di una designazione, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i genitori, i figli, i fratelli o altri parenti entro il quarto grado. Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori di servizi pubblici o privati che abbiano in cura o assistano il beneficiario, salvo che si tratti di familiari e il giudice lo ritenga opportuno. In ogni caso, il giudice può nominare una persona idonea se ciò risponde meglio agli interessi del beneficiario.

Gli effetti dell’amministrazione  

Secondo l’articolo 409 del Codice Civile, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’intervento esclusivo o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. In particolare, il beneficiario può compiere autonomamente gli atti necessari per le esigenze della vita quotidiana. L’amministratore di sostegno interviene solo negli atti per i quali è stato specificamente autorizzato dal giudice, secondo quanto stabilito nel decreto di nomina.

I doveri dell’amministratore di sostegno 

Secondo l’articolo 410 del Codice Civile, l’amministratore di sostegno deve operare nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, agendo nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. È tenuto a informare il beneficiario sugli atti che intende compiere e deve consultare il giudice tutelare in caso di disaccordo. Se l’amministratore di sostegno agisce in modo negligente o dannoso, il giudice può revocarlo su segnalazione del beneficiario, dei familiari, del pubblico ministero o di altri soggetti interessati.

L’articolo 411 stabilisce che la durata dell’incarico non può superare i 10 anni, salvo eccezioni per il coniuge, il convivente stabile o un parente stretto, per i quali può essere prevista una durata superiore.

Gli atti annullabili 

Gli articoli 412 e 413 del Codice Civile disciplinano l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno oltre i poteri concessi. L’articolo 412 stabilisce che gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle limitazioni stabilite nel decreto di nomina possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

 La revoca dell’amministratore di sostegno 

 L’articolo 413 del Codice Civile prevede che la revoca dell’amministrazione di sostegno possa essere richiesta dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o dai familiari indicati nell’articolo 406.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver svolto le necessarie verifiche.

L’amministrazione di sostegno cessa quando si dimostra inadeguata alla tutela del beneficiario. In tal caso, se le condizioni del beneficiario lo richiedono, il giudice può disporre l’apertura di un procedimento di interdizione o inabilitazione.

La Riforma Cartabia ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno nel codice di procedura civile italiano. In particolare, ha introdotto il Titolo IV-bis nel Libro Secondo, intitolato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, all’interno del quale il Capo III, Sezione III, è dedicato ai “Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno”. L’articolo 473-bis.58 stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Inoltre, la riforma prevede che i decreti del giudice tutelare siano reclamabili al tribunale, mentre quelli emessi dal tribunale in composizione collegiale possono essere impugnati in Cassazione.

Le prassi

La procedura descritta sopra rappresenta la corretta assegnazione dell’amministratore di sostegno, ma spesso la realtà è ben diversa dalla legge. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ha evidenziato le criticità dei sistemi di protezione giuridica, tra cui l’uso eccessivo delle istituzioni, la scarsa qualità della vita dei beneficiari e la presenza di pratiche illegali. L’amministrazione dei servizi di supporto si rivela spesso inefficace, con professionisti che tendono a privilegiare i propri interessi anziché quelli dei beneficiari.

Le rovinose e abusive necessità e facilità dell’implementazione dell’amministrazione di sostegno

Questa ideologia di protezione delle persone fragili ha portato a una pratica inefficiente e propagandata che spesso complica i problemi anziché risolverli. L’amministrazione di sostegno viene adottata senza considerare soluzioni familiari meno invasive e i suoi effetti reali sono spesso sconosciuti. Le persone coinvolte non sono quasi mai consapevoli dei suoi limiti, dei processi burocratici e dei costi. Una volta avviata, è difficile da interrompere, soprattutto per anziani o persone con disabilità psicosociali. Il processo può essere semplificato per consentire comunicazioni informali, sollevando preoccupazioni sulla supervisione e sull’efficacia. L’istituto, nella sua forma attuale, viola i diritti fondamentali di chi ha una limitata autonomia. Le regole di applicazione e funzionamento sono sistematicamente trascurate e violate dai giudici tutelari italiani, nonostante le raccomandazioni dell’ONU.

I principali problemi sono:

  1. Aumento delle nomine di amministratori di sostegno senza l’audizione dei beneficiari;
  2. Sottovalutazione dell’impatto emotivo e psicologico da parte dei giudici tutelari;
  3. Effetti devastanti sull’individualità e la dignità dei soggetti coinvolti;
  4. Critica mancanza di intelligenza emotiva nel sistema;
  5. Necessario affiancamento di esperti in psicologia ai giudici;
  6. Nomina di amministratori di sostegno a figure non adeguate al contesto attuale.

La preferenza del beneficiario deve essere rispettata anche nei casi di conflitto familiare o con i servizi socio-sanitari. Il ruolo del proponente nella richiesta di amministrazione di sostegno deve fermarsi alla presentazione del ricorso giudiziale, senza diritto di indicare un fiduciario. Quest’ultimo deve essere una persona di estrema fiducia per il diretto interessato e non può essere scelto dai familiari o dai servizi sociali in presenza di un conflitto. Il giudice tutelare non deve assumere il ruolo di mediatore familiare, poiché la limitazione della capacità di agire deve sempre rispettare la volontà del singolo.

La preferenza deve essere individuata anche nei casi di limitata o assente capacità di comunicazione del beneficiario

Il giudice tutelare deve concentrarsi sulla volontà del beneficiario anche in caso di comunicazione limitata. La decisione deve mirare, come indicato dalla giurisprudenza, a ricostruire la volontà della persona.

Le criticità dell’amministrazione di sostegno

  1. La professione di amministratore di sostegno L’istituto dell’amministrazione di sostegno in Italia ha generato preoccupazioni per le violazioni dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e ha creato una vera e propria “professione”. Il bisogno di tali amministratori può favorire interessi legati ai giudici tutelari, che sfruttano conflitti e difficoltà nella gestione dei beneficiari.
  2. Il problema del numero di assistiti da un solo amministratore La gestione di un numero eccessivo di beneficiari da parte di un singolo amministratore compromette la qualità dell’assistenza e genera rendite elevate per l’amministratore, a scapito dei beneficiari. L’amministrazione di sostegno dovrebbe essere gratuita, come accadrebbe se fosse affidata a familiari o persone di fiducia.
  3. La caccia al beneficiario più ricco e fragile Si denuncia la crescente diffusione dell’amministrazione di sostegno come strumento per appropriarsi dei patrimoni degli anziani. L’indennità del giudice tutelare aumenta con la complessità e la dimensione del patrimonio da gestire, rendendo gli anziani facoltosi obiettivi appetibili. La loro fragilità viene spesso sfruttata per giustificare l’imposizione di un amministratore di sostegno esterno, spesso proposto da servizi socio-sanitari con interessi economici.
  4. L’effettiva dimensione dell’affare “amministrazione di sostegno” L’amministratore di sostegno sostituisce il beneficiario in tutte le decisioni, dalla scelta di un badante a quella di un commercialista, creando un indotto economico che penalizza la libertà del beneficiario.
  5. Il concreto funzionamento dell’amministrazione di sostegno L’estraneità dell’amministratore di sostegno al vissuto del beneficiario genera conflitti e difficoltà nella gestione quotidiana. Il beneficiario vive con insofferenza la dipendenza, contesta le decisioni dell’amministratore e cerca di ottenere giustizia dal giudice tutelare. L’amministratore diventa il bersaglio dei conflitti familiari, coinvolgendo il giudice tutelare in ogni scelta non condivisa.
  6. La secretazione della procedura del fascicolo telematico Una pratica diffusa nei procedimenti di amministrazione di sostegno è la secretazione del fascicolo telematico. Questo impedisce ai familiari e, spesso, allo stesso beneficiario, di accedere ai documenti e contestare eventuali decisioni.
  7. L’isolamento del beneficiario In alcuni casi, l’amministrazione di sostegno diventa uno strumento di controllo e limitazione della libertà del beneficiario, collocato in strutture come RSA o comunità alloggio. Queste strutture, per incentivare l’amministratore e il giudice tutelare, minimizzano i problemi e silenziano le lamentele del beneficiario.
  8. Il disastro finanziario Il sistema attuale porta a un disastro finanziario per chi mette in discussione le decisioni, costringendolo ad assumere avvocati e consulenti per essere ascoltato dal giudice tutelare. Nel frattempo, terzi soggetti traggono profitto dalla procedura, traendo guadagni dagli amministratori di sostegno, dai consulenti nominati dal tribunale e persino dai giudici tutelari.

Per testimonianze sulla realtà dell’amministrazione di sostegno, invitiamo i lettori a visitare il nostro canale YouTube per ascoltare direttamente le esperienze di chi l’ha vissuta https://youtube.com/@associazioneradicalediritt5504?si=3MHMTP1FjfwTZ3dA

✍ Firma entrambe le proposte di Legge di ‘Diritti alla Follia’ online 👉 https://bit.ly/4gadjYU

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

Fonti:

  Codice civile sull’amministrazione di sostegno: L’articolo 404 del Codice Civile italiano disciplina l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Puoi consultare il testo completo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/19/004G0017/sg

  Documento di “Diritti alla Follia”: L’associazione “Diritti alla Follia” ha pubblicato un documento intitolato “La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia”, che analizza criticità e funzionamento dell’istituto. Il documento è disponibile ai seguenti link: https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/06/La-realta-dellamm-di-sostegno-in-Italia.pdf

La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia

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Le carceri italiane:tra sovraffollamento, suicidi,uso di psicofarmaci e condizioni degradanti

Diritti alla Follia · 15/02/2025 · Lascia un commento

 

*Di Federico Valenti

Il sistema carcerario italiano è da tempo al centro di forti critiche per il sovraffollamento, l’alto tasso di suicidi, l’uso smodato di psicofarmaci e le condizioni degradanti in cui i detenuti sono costretti a vivere. Queste problematiche suscitano forti polemiche da parte di associazioni come la nostra, Diritti alla Follia, Antigone (che si occupa di monitorare la situazione carceraria con rapporti mensili e annuali) e diverse sigle parlamentari.

Il sovraffollamento

I dati del Ministero della Giustizia evidenziano un problema serio e di difficile risoluzione. Le carceri in Italia sono spesso sovraffollate, con un numero di detenuti che supera di gran lunga la capienza prevista dalle strutture. Al 25 novembre 2024, il numero di detenuti era pari a 62.410, a fronte di una capienza di 51.165, ma con 46.771 posti effettivi. Queste cifre indicano un tasso di sovraffollamento del 133,44%.

Questi numeri si traducono in condizioni di vita insostenibili: celle anguste e poco aerate, condizioni igieniche precarie e un ambiente che genera disagi psicologici, spesso causa di suicidi o tentativi di suicidio, fenomeno che ora andremo ad analizzare.

I suicidi in carcere

Il tasso di suicidi in carcere in Italia è tra i più alti in Europa. Ogni anno, specialmente nel periodo estivo, l’estremo caldo, la solitudine e la mancanza di attività spingono molti detenuti a tentare il gesto estremo. L’associazione Antigone riporta 88 casi di suicidio nel 2024, superando il primato del 2022 (84 casi).

Al 16 gennaio 2025, si registrano già 8 casi di suicidio, ovvero uno ogni due giorni. Questo fenomeno è fortemente collegato al sovraffollamento, a sua volta aggravato dal decreto Caivano della Premier Meloni, che prevede la detenzione in attesa di giudizio anche per chi viene trovato con modiche quantità di stupefacenti. Spesso, quindi, giovani senza un passato criminale si trovano reclusi in condizioni precari e degradanti.

Le motivazioni che portano un detenuto a tentare il suicidio sono molteplici: la solitudine, la mancanza dei propri cari, il caldo soffocante d’estate, e, in molti casi, la presenza di disturbi psichiatrici tra i detenuti.

L’uso smodato di psicofarmaci

Nelle carceri italiane, la somministrazione di psicofarmaci ai detenuti è un problema serio. Spesso le persone entrano in carcere con diagnosi psichiatriche oppure sviluppano tali problematiche durante la detenzione. In molti istituti di pena, questi casi vengono trattati con un uso smodato di psicofarmaci.

Non di rado, i farmaci vengono somministrati senza diagnosi adeguata e senza una prescrizione specialistica, più per motivi di controllo che per un vero trattamento terapeutico. L’abuso nella somministrazione può causare dipendenza, poiché molti di questi farmaci sono potenti calmanti con un elevato rischio di assuefazione, a cui si aggiunge la somministrazione di metadone per i detenuti tossicodipendenti.

In sintesi, l’uso degli psicofarmaci in carcere è diventato uno strumento di controllo, che può avere effetti devastanti su chi ha già vissuto esperienze di coercizione psichiatrica. Inoltre, fatta eccezione per il carcere di Bollate, dove le condizioni sono nettamente migliori e i tassi di suicidio sono quasi nulli, non esistono reali programmi di supporto psicologico per i detenuti.

Le carceri italiane versano in condizioni al limite della violazione dei diritti umani. Sovraffollamento, celle anguste prive di aerazione, con temperature infernali d’estate e gelide d’inverno, violenza, suicidi e uso smodato di terapie farmacologiche senza adeguato supporto rendono il nostro sistema penitenziario uno dei peggiori in Europa.

Nonostante le numerose denunce da parte di associazioni, sigle parlamentari e cittadini, al momento non sembra esserci nulla di concreto in cantiere per migliorare le condizioni di chi, pur essendo privato della libertà, dovrebbe trovarsi in un luogo non solo di detenzione, ma anche di riabilitazione.

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

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TSO: I DATI SONO SOTTOSTIMATI E DIETRO OGNI NUMERO C’È UNA STORIA…

Diritti alla Follia · 04/02/2025 · Lascia un commento

Il Ministero della Salute ha pubblicato il “Rapporto Salute Mentale 2023“, che riporta i dati ufficiali sui Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO). Tuttavia, secondo l’Associazione “Diritti alla Follia“, questi numeri risultano fortemente sottostimati a causa delle modalità di rilevazione adottate.

Inoltre, dietro ogni numero c’è una storia, un volto, una persona privata della propria libertà senza adeguate garanzie.

L’Associazione “Diritti alla Follia” denuncia una grave mancanza di trasparenza nel conteggio dei TSO, dovuta all’uso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), che non rilevano i TSO effettuati durante la degenza o quelli extraospedalieri. Di conseguenza, il numero reale delle persone sottoposte a TSO potrebbe essere molto più alto di quello ufficialmente dichiarato.

Il metodo adottato dal Ministero della Salute presenta evidenti criticità:

  • Registra solo i TSO che coincidono con la dimissione del paziente, escludendo quelli avvenuti durante la degenza.
  • Non considera i TSO extraospedalieri, che quindi rimangono invisibili.
  • Non fornisce dati chiari sulle conversioni tra TSO e Trattamenti Sanitari Volontari (TSV).

Al di là dei numeri, il TSO rappresenta un’esperienza profondamente traumatica, spesso segnata da isolamento, contenzione e somministrazione forzata di farmaci. Chi vi è sottoposto non ha la possibilità di opporsi né di far sentire la propria voce.

Inoltre, la normativa attuale presenta gravi lacune:

  • Assenza di una partecipazione effettiva della persona al procedimento;
  • Mancata notifica del provvedimento di TSO alla persona e al suo rappresentante legale;
  • Controllo giurisdizionale limitato e spesso puramente formale;
  • Persistente utilizzo della contenzione meccanica e farmacologica;
  • Carenza di supervisione e monitoraggio indipendente.

Per questo motivo, “Diritti alla Follia” promuove una riforma del TSO che garantisca maggiore trasparenza, tutela procedurale e supervisione esterna, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali dell’Italia.

La proposta di riforma dell’Associazione si basa su principi sanciti da organismi internazionali quali il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Essa integra anche i rilievi della giurisprudenza nazionale, in particolare l’ordinanza n. 24124 del 09 settembre 2024 della Corte di Cassazione.

Le direttrici fondamentali della riforma sono:

  1. Centralità del consenso informato: ogni intervento sanitario deve rispettare la volontà della persona, salvo casi di eccezionale necessità.
  2. Supervisione indipendente: strumenti di controllo esterni per prevenire abusi e garantire trasparenza.
  3. Partecipazione attiva: la persona coinvolta deve poter esercitare un ruolo nel procedimento, con adeguate garanzie procedurali.

“Diritti alla Follia” ha più volte chiesto chiarimenti al Ministero della Salute e alla Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (SISM), senza ottenere alcuna risposta. Alla luce dell’opacità del sistema, abbiamo rivolto al Ministero alcune domande fondamentali:

  • Quanti TSO vengono realmente eseguiti durante la degenza, ma non compaiono nelle SDO?
  • Quanti pazienti inizialmente volontari vengono trasformati in TSO e viceversa?
  • Perché i TSO extraospedalieri non sono conteggiati in maniera sistematica?
  • È possibile ottenere il dato disaggregato di questi TSO?
  • Quanti TSV vengono autorizzati da amministratori di sostegno, curatori o tutori?

Nonostante ripetuti solleciti, il Ministero continua a non rispondere.

Il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha già espresso preoccupazione per la mancanza di dati sui trattamenti sanitari imposti senza consenso libero e informato. Il problema, quindi, non riguarda solo l’Italia, ma ha rilevanza internazionale.

Se il Ministero stesso riconosce che le SDO non sono uno strumento adeguato per contare i TSO, perché continua a usarle? Perché non si adottano metodi più precisi? Perché non si vogliono rendere pubblici dati più dettagliati?

Una raccolta dati più trasparente e accurata non sarebbe solo un esercizio statistico, ma uno strumento essenziale per comprendere la reale entità della coercizione psichiatrica in Italia e valutare se il sistema attuale sia davvero rispettoso dei diritti umani.

Chiediamo al Ministero della Salute di adottare misure immediate per:

  • Contare tutti i TSO, inclusi quelli extraospedalieri;
  • Pubblicare dati reali e non cifre filtrate da sistemi inadeguati;
  • Garantire maggiore attenzione ai diritti delle persone sottoposte a trattamenti psichiatrici forzati

Firma la proposta di riforma online!

UNA FIRMA PER LE RIFORME – DA OGGI, ONLINE!

La libertà è una sola: le catene imposte a uno di noi pesano sulle spalle di tutti (Nelson Mandela)


FONTI:

  • Ministero della Salute – Ex DGSISS – Ufficio di statistica “Rapporto sulla salute mentale. Anno 2023” https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3288_allegato.pdf
  • Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, Osservazioni Conclusive al primo Rapporto dell’Italia, punto 63, 2016 https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/media/1355/osservazioni-conclusive-al-primo-rapporto-dell-italia.docx

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Relazione illustrativa:Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio (Proposta di modifica della L. 23.12.1978 n° 833 – artt. 33 – 34 – 35):«Adeguamento della procedura e dell’esecuzione del Tso psichiatrico alla Costituzione e agli obblighi internazionali dell’Italia»

Diritti alla Follia · 05/01/2025 · Lascia un commento

La presente relazione intende illustrare il contenuto di una proposta di riforma che mira a rendere la procedura del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in ambito psichiatrico più garantista e articolata, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali dell’Italia. L’obiettivo è superare le gravi criticità del sistema attuale, garantendo maggiore trasparenza, tutela procedurale e supervisione esterna. La proposta, elaborata dall’associazione Diritti alla Follia, si basa su principi consolidati da organismi internazionali quali il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Essa integra anche i rilievi espressi dalla giurisprudenza nazionale, in particolare dall’ordinanza n. 24124 del 09 settembre 2024 della Corte di Cassazione.

Il trattamento sanitario obbligatorio, così come regolato dalla normativa vigente, presenta lacune che compromettono il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, tra cui:

  • assenza di una partecipazione effettiva della persona al procedimento;
  • mancata notifica del provvedimento di TSO alla persona e al suo rappresentante legale;
  • controllo giurisdizionale limitato e spesso formalistico;
  • perdurante utilizzo di contenzione meccanica e farmacologica;
  • carenza di supervisione e monitoraggio indipendente.

La proposta di riforma si basa su direttrici essenziali:

  1. Centralità del consenso informato: ogni intervento sanitario deve rispettare la volontà della persona, salvo casi di eccezionale necessità
  2. Supervisione indipendente: strumenti di controllo esterni mirano a prevenire abusi e garantire trasparenza
  3. Partecipazione: la persona coinvolta deve essere parte attiva del procedimento, con adeguate garanzie procedurali

La proposta si ispira a standard e raccomandazioni internazionali, tra cui:

  • Le Linee guida sulla deistituzionalizzazione del Comitato CRPD che sottolineano l’obbligo degli Stati di eliminare pratiche coercitive e rispettare i diritti umani delle persone con disabilità;
  • il General Comment n. 1 sull’articolo 12 della CRPD, che riconosce il diritto alla piena capacità giuridica delle persone con disabilità e vieta ogni forma di sostituzione della volontà;
  • le Linee Guida sull’articolo 14 del Comitato CRPD, che richiedono l’abolizione della detenzione involontaria e la promozione di meccanismi basati sul consenso;
  • le raccomandazioni del CPT e del SPT, che sottolineano la necessità di rafforzare la trasparenza e istituire sistemi di monitoraggio indipendenti;
  •  La Guida OMS “Salute mentale, diritti umani e legislazione“ evidenzia la necessità di armonizzare salute mentale e diritti umani, superando normative che tollerano pratiche coercitive e discriminazioni. Basata sulla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), la Guida propone un cambiamento di paradigma, promuovendo approcci centrati sulla persona e sul supporto al processo decisionale;
  •  la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infine, ha sottolineato l’importanza della audizione diretta, da parte del giudice tutelare, del soggetto sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio (Corte EDU 8/10/ 2013 pronunciata sul ricorso n. 25367/11).

Sul piano nazionale, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24124 ha evidenziato l’urgenza di riformare il TSO, denunciando il mancato rispetto dei diritti procedurali della persona direttamente coinvolta e la superficialità del controllo giurisdizionale.

L’ordinanzaha sollevato rilevanti questioni di legittimità costituzionale, sottolineando le carenze della normativa attuale, che non garantisce adeguatamente il diritto all’informazione, alla partecipazione nei processi decisionali e alla difesa legale del soggetto interessato. Tali lacune sono ritenute in contrasto con la Costituzione (artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111).

La proposta nasce da un lungo e articolato confronto fra legali, associazioni di tutela e operatori del settore, stimolato da Michele Capano, legale di parte civile nel processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni, e arricchitosi con il contributo e l’esperienza storica dei gruppi di autotutela e di denuncia degli abusi psichiatrici.

Circa le “detenzioni sanitarie”, si indicano come questioni rilevanti:

  • La mancanza di cultura/consapevolezza da parte degli operatori sanitari in ordine alla limitazione della libertà personale che la “detenzione sanitaria” comporta

In questo quadro, la finalità “curativa” porta: a) a sottovalutare la fondamentale differenza fra trattamento volontario e non volontario; b) a vivere con fastidio e insofferenza ogni forma di vigilanza e controllo esterni.

Sul punto, nelle sue relazioni al Parlamento, Il Garante Nazionale insiste sulla carenza e la non sistematicità di dati disponibili “per la disabitudine dei Dipartimenti di salute mentale all’osservazione di occhi esterni”.

  • La pratica inefficacia dei meccanismi di controllo sul TSO individuati dalla legge 1978/833 e le criticita’ del TSO

La legge n. 833/1978 prevede che il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) sia soggetto a controllo attraverso l’ordinanza del Sindaco e la convalida del Giudice tutelare. Tuttavia, nella pratica questi meccanismi di controllo risultano inefficaci: i Sindaci approvano quasi sempre le richieste dei medici e i Giudici tutelari le convalidano sistematicamente. Il ricorso al tribunale, previsto dalla legge, è rarissimo a causa di prassi che rendono il controllo istituzionale praticamente assente. Ciò ha portato a rilevare numerose criticità:

  1. Mancanza di indipendenza nella convalida medica: Il secondo parere richiesto dalla legge spesso proviene dallo stesso servizio sanitario, compromettendo l’indipendenza della valutazione
  2. Motivazioni generiche: La proposta di TSO è spesso formulata su moduli prestampati con motivazioni standardizzate e riferimenti generici ai disturbi comportamentali, senza una verifica concreta delle condizioni di legge
  3. Assenza di notifica e informazione: le persone direttamente coinvolte non vengono informate, né notificate formalmente sul TSO o sullo stato del loro ricovero, il che rende impossibile esercitare il diritto di ricorso. Spesso il TSO viene presentato come trattamento volontario (TSV) pur mantenendo limitazioni della libertà personale
  4. Restrizioni alla comunicazione: In molti reparti SPDC, i pazienti non possono telefonare o ricevere visite, in violazione del diritto sancito dalla legge. È prassi sequestrare i cellulari
  5. Mancata informazione sulle terapie: I pazienti non vengono informati sugli effetti e sulla natura delle terapie, che sono quasi esclusivamente farmacologiche
  6. Uso diffuso della contenzione: L’uso di mezzi di contenzione è una pratica comune in quasi tutti i reparti psichiatrici
  7. Controllo formale del Giudice tutelare: Il Giudice tutelare raramente incontra il paziente, limitandosi a un controllo documentale formale
  8. Ricoveri forzati senza provvedimento di TSO: Spesso le persone vengono condotte nei Pronto soccorso da forze dell’ordine senza un provvedimento formale, che viene redatto solo successivamente, giustificando il ricovero con lo “stato di necessità”.
  9. La conferma delle criticità nelle valutazioni espresse dai garanti che si sono occupati del tema

Per quanto il tema delle “detenzioni sanitarie” si affacci con una certa fatica nell’attività dei Garanti regionali e del Garante nazionale, che si occupano anzitutto del monitoraggio e dell’attività ispettiva concernenti le detenzioni carcerarie, cominciano ad esserci degli approfondimenti che confermano il quadro descritto.

Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è un organismo collegato al Consiglio d’Europa che, per quanto attiene specificamente l’ambito psichiatrico, ha svolto quattro visite in Italia, dal 2004 al 2022.

 Il Comitato ha un ruolo persuasivo nei confronti degli Stati, si limita ad ispezioni e segnala le criticità che rileva rispetto agli standard dei diritti fondamentali esistenti a livello europeo consacrati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le criticità vengono manifestate attraverso delle raccomandazioni inviate agli Stati.

Nelle Relazioni sulle visite in Italia dal 2004 al 2022 il CPT ha espresso una serie di Raccomandazioni specifiche sulle garanzie legali relative alla procedura del Trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico.

Le raccomandazioni all’Italia si sono andate ripetendo dal 2004 al 2022 perché il Comitato nelle visite registrava che nulla era cambiato.

La presenza dell’avvocato, l’udienza, il foglio informativo, la possibilità di visita, si tratta di diritti fondamentali della persona e di raccomandazioni che, alla luce del quadro normativo delineato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, vengono ritenute cruciali nell’ambito della coercizione psichiatrica e che aspettano di essere effettivamente attuate.

Sul tema dei trattamenti ed internamenti negli istituti psichiatrici, si è espresso anche il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) il quale durante la sua 14a sessione tenutasi a settembre 2015 ha elaborato le “Linee guida sull’articolo 14 della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”.

ll Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) ha espresso, già nel 2015, una chiara posizione contro il ricovero involontario e i trattamenti forzati delle persone con disabilità. Nelle sue linee guida all’articolo 14 della Convenzione, ha sottolineato che tali pratiche costituiscono una privazione arbitraria della libertà e violano i diritti di uguale riconoscimento davanti alla legge (art. 12) e di libertà e sicurezza personale (art. 14).

Il Comitato ha affermato che i servizi sanitari, inclusi quelli per la salute mentale, devono basarsi sul consenso libero e informato della persona interessata, senza delegare il consenso a rappresentanti legali. Ha inoltre richiesto l’abolizione delle leggi che permettono il trattamento sanitario obbligatorio basato sulla disabilità, evidenziando l’obbligo degli Stati di garantire decisioni autonome per tutte le persone, anche in situazioni di emergenza o crisi.

Nel 2016, il Comitato ha sollecitato l’Italia a riformare le normative vigenti per vietare la detenzione o il trattamento coatto legati alla disabilità, raccomandando l’armonizzazione delle leggi nazionali con la Convenzione.

Tali posizioni ribadiscono l’urgenza di riformare il TSO in Italia, tutelando i diritti delle persone con disabilità psicosociale. La proposta si ispira alle raccomandazioni internazionali per ridurre il ricorso al TSO, limitandolo a extrema ratio. Introduce la difesa tecnica per garantire il contraddittorio e rafforzare il controllo della legalità della procedura, in linea con l’art. 13 della Costituzione. A differenza delle procedure penali, nel TSO non è previsto un controllo equivalente, nonostante comporti la privazione della libertà e interventi forzati sul corpo, come la somministrazione di farmaci.

Per l’esecuzione del TSO, si vieta l’uso di strumenti di contenzione meccanica, si prevede la natura “aperta” dei reparti e si salvaguarda la possibilità di comunicazione del paziente con l’esterno, attraverso visite e mezzi di comunicazione. Inoltre, si valorizzano il monitoraggio e la sorveglianza del Garante Nazionale dei Detenuti e Ristretti.

Le attuali modalità di attivazione ed esecuzione del TSO, che non includono la partecipazione del soggetto coinvolto, vengono profondamente ripensate per renderle più garantiste. L’obiettivo della riforma è ridefinire il TSO come uno strumento residuale e rispettoso dei diritti fondamentali della persona.

Tra le principali modifiche proposte vi sono:

  1. Obbligo di notifica del provvedimento di TSO a chi vi è sottoposto:
    Il provvedimento di TSO dovrà essere notificato tempestivamente alla persona direttamente coinvolta e al suo rappresentante legale, includendo una spiegazione chiara delle ragioni del ricovero e delle modalità di ricorso. La mancata notifica comporterà l’annullamento del provvedimento
  2. Garanzia di difesa legale obbligatoria e gratuita:
    Durante il procedimento, la persona direttamente coinvolta sarà assistita da un rappresentante legale e potrà presentare osservazioni e opposizioni. La presenza di un avvocato diventa obbligatoria per assicurare il diritto alla difesa
  3. Inserimento dello “stato di necessità” quale elemento essenziale della proposta di TSO:
    Per giustificare l’urgenza degli interventi terapeutici sarà necessario che il medico proponente prima e il convalidante poi, certifichino in che senso le “gravi alterazioni psichiche” siano tali da configurarsi una situazione di stato di necessità ai sensi dell’art. 54 del c.p.; il disagio psichico di per sé non potrà costituire motivo sufficiente per giustificare il ricovero coatto
  4. Audizione obbligatoria della persona direttamente coinvolta:
    Il giudice tutelare sarà tenuto a incontrare personalmente la persona entro un termine perentorio, al fine di verificare le condizioni effettive e la necessità del trattamento. Saranno garantiti strumenti di supporto per facilitare la partecipazione, come interpreti o mediatori
  5. Divieto esplicito di contenzione meccanica e farmacologica:
    La proposta propone il divieto di contenzione e l’apertura dei reparti, sancendo come inviolabile il diritto della persona sottoposta a TSO a comunicare con l’esterno
  6. Limite massimo di durata dei trattamenti involontari:
    La durata del TSO sarà rigidamente limitata, con un massimo di due rinnovi consecutivi. Ogni proroga dovrà essere motivata da nuove e specifiche circostanze, sottoposta a un controllo giurisdizionale rafforzato e notificata alla persona direttamente coinvolta
  7. Libero accesso delle associazioni di tutela presso i reparti psichiatrici
  8. Piena libertà di comunicazione dei ricoverati con l’esterno
  9. Videosorveglianza nei reparti psichiatrici:
    Al fine di prevenire abusi e garantire la sicurezza, si prevede l’installazione di telecamere nelle aree comuni dei reparti psichiatrici. Le registrazioni saranno accessibili esclusivamente ad autorità indipendenti per finalità di controllo
  10. Esimente di responsabilità per i medici che applicano le norme previste dalla legge:
    Si intende così superare le remore e le paure espresse dagli operatori circa il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari a causa della “posizione di garanzia” che diverse sentenze pongono in capo agli stessi nei confronti dei comportamenti dei loro pazienti ancorché involontari
  11. Ogni rinnovo del Trattamento Sanitario Obbligatorio deve essere comunicato immediatamente al “Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”:
    Il Garante medesimo inserirà, nella relazione annuale:
    a) un’anagrafe dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che hanno ospitato ricoverati in TSO;
    b) il rilievo statistico del numero di persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio nel corso dell’anno precedente per SPDC;
    c) l’indicazione del numero medio dei giorni di ricovero coatto per SPDC;
    d) l’aggregazione provinciale e regionale dei dati

Appendice: Link Utili

Di seguito i link ai siti ufficiali e ai documenti citati nella relazione:

Organismi Internazionali e Nazionali

  1. Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)
    • Sito ufficiale: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd
    • Linee guida sulla deistituzionalizzazione:
      • Versione italiana su Informare un’H
      • PDF ufficiale tradotto
    • General Comment n. 1 sull’articolo 12 CRPD:
      • PDF – Articolo 12 Commento Generale
  2. Comitato CRPD – Linee guida sull’articolo 14 CRPD
    • Link diretto: https://www.ohchr.org/en/documents/reports/a7255-report-committee-rights-persons-disabilities-13th-through-16th-sessions
  3. Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT)
    • Sito ufficiale: https://www.coe.int/it/web/cpt/about-the-cpt
    • Rapporti sulle visite in Italia: https://www.coe.int/en/web/cpt/italy
  4. Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura (SPT)
    • Sito ufficiale: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt
    • General Comment n. 1 (2024) all’articolo 4 del Protocollo opzionale (luoghi di privazione della libertà):
      • PDF del Commento Generale
  5. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
    • Sito ufficiale: https://www.who.int/
    • Salute mentale, diritti umani e legislazione: linee guida e prassi
      • Salute mentale e legislazione
  6. Corte di Cassazione (Italia)
    • Ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024:
      • Documento ufficiale
      • Analisi su Sistema Penale

Materiale Aggiuntivo

  • Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD):
    Documentazione ufficiale
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU):
    Sito ufficiale della CEDU

 

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