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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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giudici tutelari

L’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:USI ED ABUSI. PROCEDURE CORRETTE VS REALTÁ

Diritti alla Follia · 22/02/2025 · Lascia un commento

*Di Federico Valenti

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto dal codice civile italiano nato per tutelare le persone che non sono in grado di provvedere alla gestione dei propri interessi. Questo strumento permette o dovrebbe permettere (come vedremo in seguito la realtà è ben diversa) di supportare la persona lasciandogli però una certa autonomia a differenza dell’interdizione. L’intervento del giudice tutelare dovrebbe infatti garantire equilibrio tra tutela e rispetto dell’autodeterminazione del beneficiario. 

La definizione normativa  

L‘articolo 404 del Codice Civile prevede che l’amministrazione di sostegno sia una misura di protezione rivolta a coloro che, in tutto o in parte, temporaneamente o permanentemente, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. La nomina di un amministratore di sostegno, finalizzata alla tutela della persona e del suo patrimonio, è disposta dal giudice tutelare. Il procedimento può essere avviato su istanza dello stesso beneficiario, dei suoi familiari o dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali possono segnalare la necessità di protezione al giudice tutelare.

La nomina 

L’articolo 405 del Codice Civile stabilisce che il giudice tutelare, ricevuto il ricorso, provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato, adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Il decreto è immediatamente esecutivo. In caso di necessità e urgenza, il giudice può nominare un amministratore di sostegno provvisorio. La decisione deve contenere l’indicazione delle generalità del beneficiario e dell’amministratore, la durata dell’incarico, che può essere determinata o indeterminata, e l’elenco specifico degli atti che l’amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario. Il provvedimento deve inoltre definire i limiti di spesa, le modalità di gestione del patrimonio e l’obbligo di rendicontazione periodica al giudice tutelare.

Il procedimento  

L’articolo 407 del Codice Civile stabilisce che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni su cui si basa la richiesta e l’indicazione del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Il giudice tutelare è tenuto ad ascoltare personalmente il beneficiario, salvo che ciò risulti impossibile a causa di impedimenti oggettivi. Nel procedimento, il giudice valuta i bisogni e le richieste del beneficiario, garantendo un equilibrio tra protezione e autonomia, e vigila sulla corretta applicazione delle misure di tutela.

I criteri di scelta 

L’articolo 408 del Codice Civile stabilisce i criteri per la scelta dell’amministratore di sostegno. Il giudice deve tener conto esclusivamente della cura e degli interessi del beneficiario. Quest’ultimo può designare anticipatamente il proprio amministratore con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In assenza di una designazione, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i genitori, i figli, i fratelli o altri parenti entro il quarto grado. Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori di servizi pubblici o privati che abbiano in cura o assistano il beneficiario, salvo che si tratti di familiari e il giudice lo ritenga opportuno. In ogni caso, il giudice può nominare una persona idonea se ciò risponde meglio agli interessi del beneficiario.

Gli effetti dell’amministrazione  

Secondo l’articolo 409 del Codice Civile, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’intervento esclusivo o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. In particolare, il beneficiario può compiere autonomamente gli atti necessari per le esigenze della vita quotidiana. L’amministratore di sostegno interviene solo negli atti per i quali è stato specificamente autorizzato dal giudice, secondo quanto stabilito nel decreto di nomina.

I doveri dell’amministratore di sostegno 

Secondo l’articolo 410 del Codice Civile, l’amministratore di sostegno deve operare nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, agendo nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. È tenuto a informare il beneficiario sugli atti che intende compiere e deve consultare il giudice tutelare in caso di disaccordo. Se l’amministratore di sostegno agisce in modo negligente o dannoso, il giudice può revocarlo su segnalazione del beneficiario, dei familiari, del pubblico ministero o di altri soggetti interessati.

L’articolo 411 stabilisce che la durata dell’incarico non può superare i 10 anni, salvo eccezioni per il coniuge, il convivente stabile o un parente stretto, per i quali può essere prevista una durata superiore.

Gli atti annullabili 

Gli articoli 412 e 413 del Codice Civile disciplinano l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno oltre i poteri concessi. L’articolo 412 stabilisce che gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle limitazioni stabilite nel decreto di nomina possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

 La revoca dell’amministratore di sostegno 

 L’articolo 413 del Codice Civile prevede che la revoca dell’amministrazione di sostegno possa essere richiesta dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o dai familiari indicati nell’articolo 406.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver svolto le necessarie verifiche.

L’amministrazione di sostegno cessa quando si dimostra inadeguata alla tutela del beneficiario. In tal caso, se le condizioni del beneficiario lo richiedono, il giudice può disporre l’apertura di un procedimento di interdizione o inabilitazione.

La Riforma Cartabia ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno nel codice di procedura civile italiano. In particolare, ha introdotto il Titolo IV-bis nel Libro Secondo, intitolato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, all’interno del quale il Capo III, Sezione III, è dedicato ai “Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno”. L’articolo 473-bis.58 stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Inoltre, la riforma prevede che i decreti del giudice tutelare siano reclamabili al tribunale, mentre quelli emessi dal tribunale in composizione collegiale possono essere impugnati in Cassazione.

Le prassi

La procedura descritta sopra rappresenta la corretta assegnazione dell’amministratore di sostegno, ma spesso la realtà è ben diversa dalla legge. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ha evidenziato le criticità dei sistemi di protezione giuridica, tra cui l’uso eccessivo delle istituzioni, la scarsa qualità della vita dei beneficiari e la presenza di pratiche illegali. L’amministrazione dei servizi di supporto si rivela spesso inefficace, con professionisti che tendono a privilegiare i propri interessi anziché quelli dei beneficiari.

Le rovinose e abusive necessità e facilità dell’implementazione dell’amministrazione di sostegno

Questa ideologia di protezione delle persone fragili ha portato a una pratica inefficiente e propagandata che spesso complica i problemi anziché risolverli. L’amministrazione di sostegno viene adottata senza considerare soluzioni familiari meno invasive e i suoi effetti reali sono spesso sconosciuti. Le persone coinvolte non sono quasi mai consapevoli dei suoi limiti, dei processi burocratici e dei costi. Una volta avviata, è difficile da interrompere, soprattutto per anziani o persone con disabilità psicosociali. Il processo può essere semplificato per consentire comunicazioni informali, sollevando preoccupazioni sulla supervisione e sull’efficacia. L’istituto, nella sua forma attuale, viola i diritti fondamentali di chi ha una limitata autonomia. Le regole di applicazione e funzionamento sono sistematicamente trascurate e violate dai giudici tutelari italiani, nonostante le raccomandazioni dell’ONU.

I principali problemi sono:

  1. Aumento delle nomine di amministratori di sostegno senza l’audizione dei beneficiari;
  2. Sottovalutazione dell’impatto emotivo e psicologico da parte dei giudici tutelari;
  3. Effetti devastanti sull’individualità e la dignità dei soggetti coinvolti;
  4. Critica mancanza di intelligenza emotiva nel sistema;
  5. Necessario affiancamento di esperti in psicologia ai giudici;
  6. Nomina di amministratori di sostegno a figure non adeguate al contesto attuale.

La preferenza del beneficiario deve essere rispettata anche nei casi di conflitto familiare o con i servizi socio-sanitari. Il ruolo del proponente nella richiesta di amministrazione di sostegno deve fermarsi alla presentazione del ricorso giudiziale, senza diritto di indicare un fiduciario. Quest’ultimo deve essere una persona di estrema fiducia per il diretto interessato e non può essere scelto dai familiari o dai servizi sociali in presenza di un conflitto. Il giudice tutelare non deve assumere il ruolo di mediatore familiare, poiché la limitazione della capacità di agire deve sempre rispettare la volontà del singolo.

La preferenza deve essere individuata anche nei casi di limitata o assente capacità di comunicazione del beneficiario

Il giudice tutelare deve concentrarsi sulla volontà del beneficiario anche in caso di comunicazione limitata. La decisione deve mirare, come indicato dalla giurisprudenza, a ricostruire la volontà della persona.

Le criticità dell’amministrazione di sostegno

  1. La professione di amministratore di sostegno L’istituto dell’amministrazione di sostegno in Italia ha generato preoccupazioni per le violazioni dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e ha creato una vera e propria “professione”. Il bisogno di tali amministratori può favorire interessi legati ai giudici tutelari, che sfruttano conflitti e difficoltà nella gestione dei beneficiari.
  2. Il problema del numero di assistiti da un solo amministratore La gestione di un numero eccessivo di beneficiari da parte di un singolo amministratore compromette la qualità dell’assistenza e genera rendite elevate per l’amministratore, a scapito dei beneficiari. L’amministrazione di sostegno dovrebbe essere gratuita, come accadrebbe se fosse affidata a familiari o persone di fiducia.
  3. La caccia al beneficiario più ricco e fragile Si denuncia la crescente diffusione dell’amministrazione di sostegno come strumento per appropriarsi dei patrimoni degli anziani. L’indennità del giudice tutelare aumenta con la complessità e la dimensione del patrimonio da gestire, rendendo gli anziani facoltosi obiettivi appetibili. La loro fragilità viene spesso sfruttata per giustificare l’imposizione di un amministratore di sostegno esterno, spesso proposto da servizi socio-sanitari con interessi economici.
  4. L’effettiva dimensione dell’affare “amministrazione di sostegno” L’amministratore di sostegno sostituisce il beneficiario in tutte le decisioni, dalla scelta di un badante a quella di un commercialista, creando un indotto economico che penalizza la libertà del beneficiario.
  5. Il concreto funzionamento dell’amministrazione di sostegno L’estraneità dell’amministratore di sostegno al vissuto del beneficiario genera conflitti e difficoltà nella gestione quotidiana. Il beneficiario vive con insofferenza la dipendenza, contesta le decisioni dell’amministratore e cerca di ottenere giustizia dal giudice tutelare. L’amministratore diventa il bersaglio dei conflitti familiari, coinvolgendo il giudice tutelare in ogni scelta non condivisa.
  6. La secretazione della procedura del fascicolo telematico Una pratica diffusa nei procedimenti di amministrazione di sostegno è la secretazione del fascicolo telematico. Questo impedisce ai familiari e, spesso, allo stesso beneficiario, di accedere ai documenti e contestare eventuali decisioni.
  7. L’isolamento del beneficiario In alcuni casi, l’amministrazione di sostegno diventa uno strumento di controllo e limitazione della libertà del beneficiario, collocato in strutture come RSA o comunità alloggio. Queste strutture, per incentivare l’amministratore e il giudice tutelare, minimizzano i problemi e silenziano le lamentele del beneficiario.
  8. Il disastro finanziario Il sistema attuale porta a un disastro finanziario per chi mette in discussione le decisioni, costringendolo ad assumere avvocati e consulenti per essere ascoltato dal giudice tutelare. Nel frattempo, terzi soggetti traggono profitto dalla procedura, traendo guadagni dagli amministratori di sostegno, dai consulenti nominati dal tribunale e persino dai giudici tutelari.

Per testimonianze sulla realtà dell’amministrazione di sostegno, invitiamo i lettori a visitare il nostro canale YouTube per ascoltare direttamente le esperienze di chi l’ha vissuta https://youtube.com/@associazioneradicalediritt5504?si=3MHMTP1FjfwTZ3dA

✍ Firma entrambe le proposte di Legge di ‘Diritti alla Follia’ online 👉 https://bit.ly/4gadjYU

*Federico Valenti (Milano, 30 maggio 1999) studia giornalismo presso la scuola di Panorama e scrive per un magazine. Da sempre appassionato di informazione, storia, politica ed esteri, dedica il suo tempo all’analisi e alla divulgazione.

È attivamente impegnato nelle battaglie sociali, in particolare come membro dell’associazione Diritti alla Follia con cui collabora come editor e co-conduttore della rubrica “Rassegna Stampa”, contribuendo alla diffusione di notizie e approfondimenti.

Fonti:

  Codice civile sull’amministrazione di sostegno: L’articolo 404 del Codice Civile italiano disciplina l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Puoi consultare il testo completo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/19/004G0017/sg

  Documento di “Diritti alla Follia”: L’associazione “Diritti alla Follia” ha pubblicato un documento intitolato “La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia”, che analizza criticità e funzionamento dell’istituto. Il documento è disponibile ai seguenti link: https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/06/La-realta-dellamm-di-sostegno-in-Italia.pdf

La realtà dell’amministrazione di sostegno in Italia

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Comunicato stampa:Processo a Gigi Monello:una vicenda simbolo di ingiustizia e una richiesta di cambiamento

Diritti alla Follia · 19/12/2024 · Lascia un commento

Cagliari, 19 dicembre 2024 – È forse il caso più emblematico dei paradossi insiti nella Legge 6/2004 sull’Amministrazione di Sostegno. Sin dal settembre 2020, la nostra Associazione segue con apprensione e indignazione la vicenda giudiziaria di Gigi Monello: ex insegnante, scrittore, editore, oggi attivista della nostra rete. Un uomo colpevole, a quanto pare, di aver troppo amato e protetto sua madre, “disturbando” gli ingranaggi di un sistema consolidato che si articola in tre elementi: Amministratori di Sostegno (AdS), Giudici Tutelari e Procure della Repubblica.

Il caso Monello si è trascinato per tre anni in Tribunale, con sette udienze e accuse che oscillano tra il surreale e il calunnioso: maltrattamenti e stalking. Il prossimo 19 dicembre 2024, alle ore 10:30, nel Tribunale di Cagliari, si svolgerà l’ultima udienza, che culminerà con le richieste del PM, l’arringa difensiva e la sentenza.

Dietro le accuse, emerge un disegno inquietante: l’allontanamento di un figlio dalla madre – un rapporto affettivo durato 67 anni – sancito dall’intervento di un’Amministratrice di Sostegno estranea alla famiglia, con il pieno avallo di un Giudice Tutelare e la complicità della Procura. Una decisione che non può lasciare indifferenti: siamo di fronte alla negazione dei legami familiari e alla violazione del diritto di affetto e cura.

La vicenda di Gigi Monello è solo una delle centinaia di storie di relazioni affettive violate che la nostra Associazione, Diritti alla Follia, ha portato alla luce in questi anni. Non ci fermeremo. L’aberrazione giuridica e umana generata da questa Legge impone una riflessione collettiva e una riforma urgente.

Ad ogni udienza del processo, siamo stati presenti, documentando e commentando in diretta sui nostri canali social.

Mesi fa Diritti alla Follia ha depositato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione una Proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione, nonché per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno. La Campagna di raccolta firme, “Fragile a Chi?!”, è in corso.

Il 19 dicembre, intorno alle ore 12.00 saremo sulla scalinata d’accesso al Palazzo di Giustizia di Cagliari, per far sentire la nostra voce, con coraggio e determinazione.

Invitiamo la stampa locale, i cittadini, le associazioni e le persone sensibili a queste tematiche a unirsi a noi.

FIRMA ORA LA PROPOSTA DI LEGGE – DA OGGI, ONLINE!

Abolizione dell’Interdizione e dell’Inabilitazione e riforma dell’Amministrazione di Sostegno, strumenti obsoleti e discriminanti devono lasciare spazio a diritti, trasparenza e protagonismo per chi vive questa realtà.

Bastano pochi clic per fare la differenza: firma gratuitamente online con SPID, CIE o CNS sulla piattaforma pubblica, senza uscire di casa.

Firma qui per la riforma dell’Amministrazione di Sostegno
https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/1800001

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Duplice appello al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per il riconoscimento dei “Diritti alla Follia”

Diritti alla Follia · 14/10/2024 · Lascia un commento

L’associazione “Diritti alla Follia” si batte da anni per una riforma profonda dell’attuale sistema dell’amministrazione di sostegno in Italia, una legge che, pur nata con l’intento di tutelare le persone direttamente coinvolte nella procedura, sta causando sofferenze e ingiustizie per molti di coloro che dovrebbero esserne i beneficiari.

Tra le sue voci, c’è quella di Giancarlo De Palo, che nelle scorse settimane ha scritto due lettere aperte al Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio, per denunciare la propria drammatica esperienza e chiedere un intervento urgente.

Giancarlo è noto soprattutto per la sua attività a favore della sorella Graziella De Palo, giornalista investigativa. Ventiquattrenne, Graziella sparì a Beirut il 2 settembre 1980, insieme al collega Italo Toni. Da allora Giancarlo è impegnato per ottenere la verità sulla vicenda e sul ruolo delle organizzazioni terroristiche, coperte dai nostri Servizi segreti in ossequio al “Lodo Moro”: la magistratura romana, sulla base del materiale da lui raccolto, giunse all’arresto dello 007 italiano, colonnello Stefano Giovannone, mentre tutta la vicenda fu messa a tacere dal Segreto di Stato opposto dall’allora Presidente del consiglio Bettino Craxi.

Giancarlo De Palo ha dedicato e dedica ancora gran parte della propria vita a sensibilizzare l’opinione pubblica e a cercare giustizia per sua sorella.

Nella sua lettera aperta, egli racconta come, dal 15 marzo 2022, sia stato trascinato in un “circuito psichiatrico” senza apparente via d’uscita. Questo percorso ha avuto inizio presso un Centro di Salute Mentale a Roma.

Da quel momento, racconta, è stato costretto al ricovero in una clinica, in cui è stato obbligato a subire, per la prima volta nella sua vita, trattamenti farmacologi invasivi, come il potente neurolettico “Mantena dépôt”, che gli ha subito provocato un netto peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche ed una confusione costante tra il sogno e la realtà, andate avanti con gravi malattie e ricoveri prolungati.

Il racconto di Giancarlo è una cronaca di sofferenze, tra patologie debilitanti ed un doloroso allontanamento dal proprio quotidiano, in quanto il suo amministratore di “sostegno”, racconta Giancarlo, decise di affittare il suo appartamento, che si trova sullo stesso pianerottolo di quello nel quale vive sua madre, separandolo da lei.

Questa situazione, gestita dal giudice tutelare e dall’amministratore stesso, si è rivelata un incubo senza fine per Giancarlo, che ora si trova in una casa alloggio vicino Roma, dove è stato portato e depositato “come un pacco postale”.

L’appello di Giancarlo De Palo non si ferma alla sua personale vicenda: egli chiede appunto una riforma radicale della legge sull’amministrazione di sostegno, una legge atipica rispetto a quelle vigenti nelle democrazie liberali avanzate che è stata fortemente messa in discussione fin dall’inizio dall’Associazione “Diritti alla Follia”. Il suo desiderio è che il suo caso serva ad esempio per una discussione legislativa più ampia, che porti ad un cambiamento reale ed equo per tutte le persone coinvolte in queste situazioni.

In una seconda lettera, Giancarlo De Palo denuncia la propria “deportazione” nella struttura in cui si trova attualmente e nella quale risiede con altre persone che condividono la sua stessa situazione, vittime della medesima legge. La richiesta è chiara: la liberazione dalle loro attuali condizioni e un’accelerazione delle pratiche che consenta loro il controllo delle proprie vite.

Come scritto in questo secondo appello, Giancarlo si iscrive contestualmente all’associazione “Diritti alla Follia”, riconoscendo il valore della sua battaglia per i diritti delle persone sottoposte a trattamenti e amministrazioni forzate.

Queste due lettere aperte rappresentano un grido d’aiuto e un’accusa nei confronti di un sistema che, secondo Giancarlo De Palo, non tutela, ma imprigiona.

L’associazione “Diritti alla Follia” continua a sostenere la necessità di una riforma, affinché casi come quello di Giancarlo e di molti altri, possano essere affrontati con rispetto della dignità e dei diritti fondamentali, partendo proprio da coloro che vivono la situazione di Giancarlo.

Visita la pagina della Campagna

https://dirittiallafollia.it/campagna-riforma-amministrazione-sostegno/

Firma la Proposta di Legge

https://dirittiallafollia.it/campagna-riforma-amministrazione-sostegno/#comuni

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Corte di Appello di Lecce: 1°udienza del processo contro Fabio Degli Angeli e Gabriella Cassano

Diritti alla Follia · 27/05/2024 · Lascia un commento

COMUNICATO STAMPA

Il prossimo 29 maggio, si svolgerà presso la Corte di Appello di Lecce la 1° udienza del processo contro l’avv. Cassano Gabriella, Degli Angeli Fabio, Visconti Cosimo e Filieri Cosimo, accusati di sequestro, circonvenzione, abbandono e sottrazione di Garofalo Spagnolo Marta, 27 enne all’epoca dei fatti, dal 14 al 24 gennaio 2018.

La verità che emerge da numerosi audio e video, che gli imputati hanno portato nel processo unitamente ad altri  documenti, è che Marta, rinchiusa in varie ‘Case Famiglia’ all’età di 20 anni, dal 03 ottobre 2011, è sempre fuggita da queste, chiedendo incessantemente aiuto agli imputati Cassano e Degli Angeli,  i quali hanno scelto l’ascolto, rispetto  all’indifferenza  dei troppi, nei confronti delle drammatiche richieste di aiuto di Marta, vittima anch’essa dell’applicazione della tristemente famosa Legge 6/04  sull’amministrazione di sostegno.

Detti audio e video, che gli imputati hanno chiesto che venissero ascoltati e visionati in aula nel 1° grado, non sono stati vagliati né nelle udienze dibattimentali del processo di 1° grado, né nella sentenza del Giudice dott. Tanisi che non ne fa oggetto di valutazione ed esame, così come non tiene conto della piena capacità di intendere e di volere della ragazza, che è emersa dalle consulenze psichiatriche.

Infine, il 03.11.2022, a soli poco più di 31 anni, Marta, esasperata da anni di internamento, non più tollerabile, compiva un gesto dimostrativo di ribellione, a cui stavolta il suo cuore non reggeva, assumendo massicce dosi di psicofarmaci; sebbene il 25.01.2018 (giorno in cui Marta veniva accompagnata dall’avv. Gabriella Cassano) avesse dichiarato a chiare lettere al Giudice tutelare sostituto di “non voler assumere psicofarmaci perché modificano il suo modo di essere”.

Marta Garofalo Spagnolo era una detenuta sanitaria in quanto privata della propria libertà per oltre 10 anni.

Ritenendo l’avvenimento di pubblico interesse, l’associazione Radicale “Diritti alla Follia“ invita la Stampa locale a  voler  intervenire, per dare conto di un caso giudiziario divenuto emblematico. L’associazione sarà presente, tramite una delegazione, all’udienza del 29 maggio, a partire dalle ore 15:00.

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PROPOSTA DI RIFORMA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Diritti alla Follia · 23/04/2024 · 1 commento

Proposta Riforma ADS Diritti alla Follia

Relazione illustrativa Pdl AdS
Proposta di Legge di iniziativa popolare testo depositato
 

50.000 firme per cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno,

abolizione dell’interdizione, abolizione dell’inabilitazione

La raccolta firme cartacea per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Diritti alla Follia, nell’ambito della

Campagna “Fragile a Chi?!”, si è conclusa a novembre 2024

A partire dal 14 dicembre 2024, è stato possibile sottoscrivere la proposta di legge online sulla piattaforma governativa.

La raccolta firme online si è conclusa a fine giugno 2025.

Con la chiusura di entrambe le modalità di raccolta, si chiude ufficialmente la prima fase della nostra battaglia per:

  • cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno

  • abolire l’interdizione

  • abolire l’inabilitazione

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

 DI CUI ALL’ART. 71 DELLA COSTITUZIONE

«Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. 

Riforma dell’amministrazione di sostegno.»

 annunciata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 19/04/2024,

 I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 comma 2 della costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,

Art. 1. Riforma dell’ art. 404 del codice civile.

Il testo dell’art. 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 404. Amministrazione di sostegno.

 La persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario, si trova nella impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto,  operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorari”.

 Art. 2. Introduzione dell’art. 404 bis del codice civile.

Viene introdotto il seguente articolo 404 bis al codice civile:

“Art. 404 bis. Obbligatorietà della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.

Per l’intero corso del procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.

I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, nell’ambito degli elenchi dei difensori d’ufficio di cui all’ art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno. L’accesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, è inibita:

  • agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
  • agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:

  • l’informazione sull’ obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno e nello svolgimento dell’istituto, con indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
  • il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
  • l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
  • l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere la beneficio di cui al punto 5);
  • l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalità per richiedere il beneficio

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non è corredato dalla nomina di un difensore”.

 

Art. 3. Riforma dell’art. 405 del codice civile.

Il testo dell’art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Qualora ne sussista la necessità e su richiesta del solo interessato, il Giudice tutelare o il Collegio adottano i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria, dell’amministratore di sostegno, nonché della persona di fiducia ove designata ai sensi dell’art. 408, commi II o IV;
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • dell’oggetto dell’incarico, con la specificazione che l’amministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario – se non per delega di quest’ultimo – e che non è ammessa forma alcuna di “sostituzione”, nella presa di decisioni, della persona dell’amministratore di sostegno alla persona del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • della natura gratuita dell’incarico, salvi i casi in cui – su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennità periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare;
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
  • dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura, così come ogni atto inerente la procedura, devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonché all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga”.

 

Art. 4. Riforma dell’art. 406 del codice civile.

Il testo dell’art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 406. Soggetti.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti ad informare il potenziale beneficiario dell’esistenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e delle sue caratteristiche”.

 

Art. 5. Riforma dell’art. 407 del codice civile.

Il testo dell’art. 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 407. Procedimento.

Il soggetto che intende promuovere ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui all’ art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalità del procedimento di mediazione attiene all’individuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacità di agire dello stesso. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilità di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrà essere esclusivamente dedicata all’ illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrà essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso.  In tale seduta, l’Organismo di Mediazione:

  • può consentire – previe intese con lo stesso Organismo –  che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dell’istituto;
  • consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia – anche con modalità informatica – di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto all’Organismo di mediazione in materia di funzionamento dell’amministrazione di sostegno;
  • dà atto dell’eventuale impossibilità del beneficiario – a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche – di comunicare in alcun modo con l’esterno, quando tale impossibilità sia stata preventivamente attestata anche da certificazione medica. Nessun genere di alterazione fisica o psichica, che consenta comunque una comunicazione con l’esterno, può integrare gli estremi di tale impossibilità;
  • promuove la partecipazione di tutti i soggetti – pubblici o privati – che siano in grado di fornire indicazioni circa, o di proporre, soluzioni alternative all’amministrazione di sostegno per il supporto al processo decisionale autonomo della persona e per la risoluzione delle problematiche in campo.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il ricorso, ove non proveniente dal potenziale beneficiario, deve essere notificato personalmente allo stesso a cura della cancelleria del Collegio, unitamente all’informazione sul diritto di difesa di cui all’art. 404 bis, comma III.

Il Giudice Tutelare o il Collegio devono sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario si trova e devono provvedere prendendo atto dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione del beneficiario, stante il disposto del precedente comma, ed accertata la regolarità delle notifiche, fissano altra udienza – domiciliare ove occorra – con notificazione al potenziale beneficiario a cura dell’Ufficio. Dispongono altresì, su richiesta, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il Giudice Tutelare o il Collegio possono, in ogni tempo, modificare o integrare, su richiesta, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero”.

 

Art. 6. Riforma dell’art. 408 del codice civile.

Il testo dell’art. 408 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontà espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato nel ricorso, nel corso della propria audizione personale, o in precedenza, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ove l’indicazione, con ordinanza motivata, non sia ritenuta congrua, è necessario che il Giudice Tutelare o il Collegio raccolgano altra indicazione dal beneficiario stesso, e così via fino alla designazione, da parte del beneficiario, di soggetto ritenuto adatto all’ufficio da parte del Giudice Tutelare o del Collegio. In mancanza il Giudice Tutelare o il Collegio sono chiamati, valendosi di ogni mezzo istruttorio, e tenendo conto delle indicazioni dei soggetti costituiti nella procedura, a ricostruire la volontà del beneficiario. In tale ultimo caso, in assenza di ogni indicazione ritenuta congrua, si può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. In tal caso, nella scelta il Collegio preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In nessun caso i conflitti familiari, comunque configurati, possono rappresentare una ragione per allontanarsi dalla designazione effettuata sulla base della volontà, espressa o ricostruita, del beneficiario.

La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, né coloro i quali svolgano già nei confronti di un’altra persona il ruolo di amministratore di sostegno, curatore o tutore. E’ possibile svolgere il ruolo di amministratore di sostegno di due o tre persone nella sola ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia un rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. L’ amministratore di sostegno, ove non designato dal beneficiario, deve avere frequentato un corso di formazione sui doveri connessi alla funzione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona del beneficiario, e – nella massima misura possibile –  dell’autonomia e delle aspirazioni dello stesso”.

 

Art. 7. Riforma dell’art. 409 del codice civile.

Il testo dell’art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 409. Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere senza assistenza gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso conferire senza assistenza mandati ad avvocati al fine di essere difeso in qualsivoglia giudizio.

In nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari. L’attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell’affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile”

 

Art. 8. Riforma dell’art. 410 del codice civile.

Il testo dell’art. 410 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 410. Doveri dell’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve essere esclusivamente guidato dalla soddisfazione dei bisogni del beneficiario, quali definiti in rapporto alla volontà ed ai desideri dello stesso.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare o il Collegio in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero, o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono chiedere, personalmente o a mezzo di avvocato, un’audizione o  ricorrere al Giudice Tutelare o al Collegio, che provvedono all’audizione e adottano con decreto motivato gli opportuni provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata convocazione per un’audizione da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, così come la mancata emanazione del decreto motivato nei trenta giorni successivi all’audizione o al ricorso, integrano – a carico del Giudice Tutelare o del Presidente del Collegio –  gli estremi del “diniego di giustizia” di cui all’ art. 3 della legge 1988 n. 117.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il mancato rispetto da parte dell’amministratore di sostegno designato, salvi i casi di assoluta ed evidente indispensabilità, dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all’art. 572 c.p.

In nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, è possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino – in accordo alla legge 2009 n. 18 – nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, è possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, l’assunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti all’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertà di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie – di qualsivoglia natura – a tutela dei propri diritti”.

 

Art. 9. Riforma dell’art. 411 del codice civile.

Il testo dell’art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.

Il giuramento di cui all’art. 349 è integrato, nel caso di amministratore di sostegno, dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui art. 408, comma IV, e dall’ impegno a preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili.

All’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente o legato da rapporto affettivo o personale di particolare significatività”.

 

Art. 10. Riforma dell’art. 412 del codice civile.

Il testo dell’art. 412 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.

 

Art. 11. Riforma dell’ art. 413 del codice civile.

Il testo dell’art. 413 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 413. Revoca dell’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare o al Collegio.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, secondo le modalità di cui all’art. 408 c.c.”

Art. 12. Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Sono aboliti gli istituti dell’’interdizione dell’inabilitazione, e conseguentemente abrogati gli articoli da 414 a 432, salvo quanto disposto dal comma II del presente articolo,  del codice civile, costituenti il Capo II del Titolo XII del Libro I del Codice civile (“della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale), come tale espunto dal codice civile.

Resta in vigore l’art. 428 del Codice civile.

I richiami normativi alle abrogate disposizioni degli artt. da 414 a 432 del Codice civile, ovunque esistenti, restano validi, dovendo il richiamo ad essi considerarsi ricettizio.

La rubrica del Titolo XII del Libro I del Codice civile è sostituita dalla seguente: “Delle misure di supporto delle persone”.

Tutte le sentenze che stabiliscono un’interdizione o un’abilitazione sono trasformate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente riforma sull’amministrazione di sostegno, in decreti di amministrazione di sostegno, previe le modifiche necessaria in punto di poteri dell’ADS.

 

Art. 13. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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