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Diritti alla follia

Associazione impegnata sul fronte della tutela e della promozione dei diritti fondamentali delle persone in ambito psichiatrico e giuridico.

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giudici tutelari

Corte di Appello di Lecce: 1°udienza del processo contro Fabio Degli Angeli e Gabriella Cassano

Diritti alla Follia · 27/05/2024 · Lascia un commento

COMUNICATO STAMPA

Il prossimo 29 maggio, si svolgerà presso la Corte di Appello di Lecce la 1° udienza del processo contro l’avv. Cassano Gabriella, Degli Angeli Fabio, Visconti Cosimo e Filieri Cosimo, accusati di sequestro, circonvenzione, abbandono e sottrazione di Garofalo Spagnolo Marta, 27 enne all’epoca dei fatti, dal 14 al 24 gennaio 2018.

La verità che emerge da numerosi audio e video, che gli imputati hanno portato nel processo unitamente ad altri  documenti, è che Marta, rinchiusa in varie ‘Case Famiglia’ all’età di 20 anni, dal 03 ottobre 2011, è sempre fuggita da queste, chiedendo incessantemente aiuto agli imputati Cassano e Degli Angeli,  i quali hanno scelto l’ascolto, rispetto  all’indifferenza  dei troppi, nei confronti delle drammatiche richieste di aiuto di Marta, vittima anch’essa dell’applicazione della tristemente famosa Legge 6/04  sull’amministrazione di sostegno.

Detti audio e video, che gli imputati hanno chiesto che venissero ascoltati e visionati in aula nel 1° grado, non sono stati vagliati né nelle udienze dibattimentali del processo di 1° grado, né nella sentenza del Giudice dott. Tanisi che non ne fa oggetto di valutazione ed esame, così come non tiene conto della piena capacità di intendere e di volere della ragazza, che è emersa dalle consulenze psichiatriche.

Infine, il 03.11.2022, a soli poco più di 31 anni, Marta, esasperata da anni di internamento, non più tollerabile, compiva un gesto dimostrativo di ribellione, a cui stavolta il suo cuore non reggeva, assumendo massicce dosi di psicofarmaci; sebbene il 25.01.2018 (giorno in cui Marta veniva accompagnata dall’avv. Gabriella Cassano) avesse dichiarato a chiare lettere al Giudice tutelare sostituto di “non voler assumere psicofarmaci perché modificano il suo modo di essere”.

Marta Garofalo Spagnolo era una detenuta sanitaria in quanto privata della propria libertà per oltre 10 anni.

Ritenendo l’avvenimento di pubblico interesse, l’associazione Radicale “Diritti alla Follia“ invita la Stampa locale a  voler  intervenire, per dare conto di un caso giudiziario divenuto emblematico. L’associazione sarà presente, tramite una delegazione, all’udienza del 29 maggio, a partire dalle ore 15:00.

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PROPOSTA DI RIFORMA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Diritti alla Follia · 23/04/2024 · Lascia un commento

Proposta Riforma ADS Diritti alla Follia

Relazione illustrativa Pdl AdS
Proposta di Legge di iniziativa popolare testo depositato
 

50.000 firme per cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno,

abolizione dell’interdizione, abolizione dell’inabilitazione

La raccolta firme cartacea per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Diritti alla Follia, nell’ambito della

Campagna “Fragile a Chi?!”, si è conclusa a novembre 2024

A partire dal 14 dicembre 2024, è stato possibile sottoscrivere la proposta di legge online sulla piattaforma governativa.

La raccolta firme online si è conclusa a fine giugno 2025.

Con la chiusura di entrambe le modalità di raccolta, si chiude ufficialmente la prima fase della nostra battaglia per:

  • cambiare la legge sull’amministrazione di sostegno

  • abolire l’interdizione

  • abolire l’inabilitazione

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

 DI CUI ALL’ART. 71 DELLA COSTITUZIONE

«Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. 

Riforma dell’amministrazione di sostegno.»

 annunciata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 19/04/2024,

 I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 comma 2 della costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,

Art. 1. Riforma dell’ art. 404 del codice civile.

Il testo dell’art. 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 404. Amministrazione di sostegno.

 La persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario, si trova nella impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto,  operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorari”.

 Art. 2. Introduzione dell’art. 404 bis del codice civile.

Viene introdotto il seguente articolo 404 bis al codice civile:

“Art. 404 bis. Obbligatorietà della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.

Per l’intero corso del procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.

I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, nell’ambito degli elenchi dei difensori d’ufficio di cui all’ art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno. L’accesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, è inibita:

  • agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
  • agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:

  • l’informazione sull’ obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno e nello svolgimento dell’istituto, con indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
  • il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
  • l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
  • l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere la beneficio di cui al punto 5);
  • l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalità per richiedere il beneficio

Ove il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non è corredato dalla nomina di un difensore”.

 

Art. 3. Riforma dell’art. 405 del codice civile.

Il testo dell’art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 405. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Qualora ne sussista la necessità e su richiesta del solo interessato, il Giudice tutelare o il Collegio adottano i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria, dell’amministratore di sostegno, nonché della persona di fiducia ove designata ai sensi dell’art. 408, commi II o IV;
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • dell’oggetto dell’incarico, con la specificazione che l’amministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario – se non per delega di quest’ultimo – e che non è ammessa forma alcuna di “sostituzione”, nella presa di decisioni, della persona dell’amministratore di sostegno alla persona del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • della natura gratuita dell’incarico, salvi i casi in cui – su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennità periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare;
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
  • dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura, così come ogni atto inerente la procedura, devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonché all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga”.

 

Art. 4. Riforma dell’art. 406 del codice civile.

Il testo dell’art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 406. Soggetti.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti ad informare il potenziale beneficiario dell’esistenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e delle sue caratteristiche”.

 

Art. 5. Riforma dell’art. 407 del codice civile.

Il testo dell’art. 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 407. Procedimento.

Il soggetto che intende promuovere ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui all’ art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalità del procedimento di mediazione attiene all’individuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacità di agire dello stesso. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilità di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrà essere esclusivamente dedicata all’ illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrà essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso.  In tale seduta, l’Organismo di Mediazione:

  • può consentire – previe intese con lo stesso Organismo –  che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dell’istituto;
  • consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia – anche con modalità informatica – di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto all’Organismo di mediazione in materia di funzionamento dell’amministrazione di sostegno;
  • dà atto dell’eventuale impossibilità del beneficiario – a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche – di comunicare in alcun modo con l’esterno, quando tale impossibilità sia stata preventivamente attestata anche da certificazione medica. Nessun genere di alterazione fisica o psichica, che consenta comunque una comunicazione con l’esterno, può integrare gli estremi di tale impossibilità;
  • promuove la partecipazione di tutti i soggetti – pubblici o privati – che siano in grado di fornire indicazioni circa, o di proporre, soluzioni alternative all’amministrazione di sostegno per il supporto al processo decisionale autonomo della persona e per la risoluzione delle problematiche in campo.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il ricorso, ove non proveniente dal potenziale beneficiario, deve essere notificato personalmente allo stesso a cura della cancelleria del Collegio, unitamente all’informazione sul diritto di difesa di cui all’art. 404 bis, comma III.

Il Giudice Tutelare o il Collegio devono sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario si trova e devono provvedere prendendo atto dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione del beneficiario, stante il disposto del precedente comma, ed accertata la regolarità delle notifiche, fissano altra udienza – domiciliare ove occorra – con notificazione al potenziale beneficiario a cura dell’Ufficio. Dispongono altresì, su richiesta, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il Giudice Tutelare o il Collegio possono, in ogni tempo, modificare o integrare, su richiesta, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero”.

 

Art. 6. Riforma dell’art. 408 del codice civile.

Il testo dell’art. 408 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla volontà espressa o presunta del beneficiario, in rapporto alla cura ed agli interessi della persona. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato nel ricorso, nel corso della propria audizione personale, o in precedenza, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ove l’indicazione, con ordinanza motivata, non sia ritenuta congrua, è necessario che il Giudice Tutelare o il Collegio raccolgano altra indicazione dal beneficiario stesso, e così via fino alla designazione, da parte del beneficiario, di soggetto ritenuto adatto all’ufficio da parte del Giudice Tutelare o del Collegio. In mancanza il Giudice Tutelare o il Collegio sono chiamati, valendosi di ogni mezzo istruttorio, e tenendo conto delle indicazioni dei soggetti costituiti nella procedura, a ricostruire la volontà del beneficiario. In tale ultimo caso, in assenza di ogni indicazione ritenuta congrua, si può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. In tal caso, nella scelta il Collegio preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. In nessun caso i conflitti familiari, comunque configurati, possono rappresentare una ragione per allontanarsi dalla designazione effettuata sulla base della volontà, espressa o ricostruita, del beneficiario.

La designazione di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, né coloro i quali svolgano già nei confronti di un’altra persona il ruolo di amministratore di sostegno, curatore o tutore. E’ possibile svolgere il ruolo di amministratore di sostegno di due o tre persone nella sola ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia un rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. L’ amministratore di sostegno, ove non designato dal beneficiario, deve avere frequentato un corso di formazione sui doveri connessi alla funzione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona del beneficiario, e – nella massima misura possibile –  dell’autonomia e delle aspirazioni dello stesso”.

 

Art. 7. Riforma dell’art. 409 del codice civile.

Il testo dell’art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 409. Effetti dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere senza assistenza gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso conferire senza assistenza mandati ad avvocati al fine di essere difeso in qualsivoglia giudizio.

In nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari. L’attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell’affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile”

 

Art. 8. Riforma dell’art. 410 del codice civile.

Il testo dell’art. 410 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 410. Doveri dell’amministratore di sostegno.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve essere esclusivamente guidato dalla soddisfazione dei bisogni del beneficiario, quali definiti in rapporto alla volontà ed ai desideri dello stesso.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare o il Collegio in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero, o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono chiedere, personalmente o a mezzo di avvocato, un’audizione o  ricorrere al Giudice Tutelare o al Collegio, che provvedono all’audizione e adottano con decreto motivato gli opportuni provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata convocazione per un’audizione da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta, così come la mancata emanazione del decreto motivato nei trenta giorni successivi all’audizione o al ricorso, integrano – a carico del Giudice Tutelare o del Presidente del Collegio –  gli estremi del “diniego di giustizia” di cui all’ art. 3 della legge 1988 n. 117.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il mancato rispetto da parte dell’amministratore di sostegno designato, salvi i casi di assoluta ed evidente indispensabilità, dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all’art. 572 c.p.

In nessun caso, attraverso la procedura di cui al comma II, è possibile imporre al beneficiario decisioni che rientrino – in accordo alla legge 2009 n. 18 – nella sua sfera esclusiva di pertinenza. In nessun caso, in particolare, è possibile imporre al beneficiario una collocazione residenziale, l’assunzione di cure in difetto di consenso libero ed informato, limiti all’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione, limiti alla libertà di circolazione, preventive autorizzazioni al conferimento di mandato a legali per azioni giudiziarie – di qualsivoglia natura – a tutela dei propri diritti”.

 

Art. 9. Riforma dell’art. 411 del codice civile.

Il testo dell’art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 411. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.

Il giuramento di cui all’art. 349 è integrato, nel caso di amministratore di sostegno, dalla dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui art. 408, comma IV, e dall’ impegno a preservare nella massima misura possibile l’autonomia e la libera scelta dell’interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili.

All’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente o legato da rapporto affettivo o personale di particolare significatività”.

 

Art. 10. Riforma dell’art. 412 del codice civile.

Il testo dell’art. 412 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.

 

Art. 11. Riforma dell’ art. 413 del codice civile.

Il testo dell’art. 413 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 413. Revoca dell’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare o al Collegio.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, secondo le modalità di cui all’art. 408 c.c.”

Art. 12. Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Sono aboliti gli istituti dell’’interdizione dell’inabilitazione, e conseguentemente abrogati gli articoli da 414 a 432, salvo quanto disposto dal comma II del presente articolo,  del codice civile, costituenti il Capo II del Titolo XII del Libro I del Codice civile (“della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale), come tale espunto dal codice civile.

Resta in vigore l’art. 428 del Codice civile.

I richiami normativi alle abrogate disposizioni degli artt. da 414 a 432 del Codice civile, ovunque esistenti, restano validi, dovendo il richiamo ad essi considerarsi ricettizio.

La rubrica del Titolo XII del Libro I del Codice civile è sostituita dalla seguente: “Delle misure di supporto delle persone”.

Tutte le sentenze che stabiliscono un’interdizione o un’abilitazione sono trasformate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente riforma sull’amministrazione di sostegno, in decreti di amministrazione di sostegno, previe le modifiche necessaria in punto di poteri dell’ADS.

 

Art. 13. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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Lettera aperta di Carla all’on. Andrea Delmastro delle Vedove: Legge 6/2004 “Amministratore di Sostegno”.     

Diritti alla Follia · 30/09/2023 · 3 commenti

Legge 6/2004 “Amministratore di Sostegno”.

Ho visto il video nel quale l’On. Valentina Dell’Orso, con un’interpellanza urgente del 18 Luglio 2023, ha portato alla Vostra attenzione il caso del Signor Carlo Gilardi e con esso le carenze della suddetta legge, appunto.

Non intendo parlare del caso Gilardi, perché sarebbe parlare di un caso isolato, ma voglio che l’attenzione di tutti ricada e si concentri sull’intero contenuto di questa legge; qualcuno parla dei suoi pregi io preferisco parlare dei suoi difetti, delle sue criticità. Questa legge, con la sua applicazione, ha fatto e continua a fare delle vittime!!!… Una di queste è stata la mia povera madre.

Questa legge è una truffa giuridica a discapito della povera gente, e il più delle volte anche a danno dei loro familiari, dico ciò convintamente e con assoluta cognizione di causa.

 

Onorevole Delmastro, Lei mette in dubbio quanto riportato dall’Onorevole Dell’Orso per il caso Gilardi, perché, dice, se tutto ciò fosse vero saremo davanti ad un sequestro di persona. Bene, io credo che sia proprio così! Infatti per come è scritta, tale legge dovrebbe essere quell’istituto di cui Lei parla, ma per come viene applicata a me sembra proprio (non solo nel caso del Signor Gilardi ma anche in tantissimi altri casi) un sequestro di persona e dei suoi conti economici.

Non vorrei che anche Lei peccasse di ingenuità da credere alle favole, perché concentrarsi nella lettura di questa legge sembra proprio vivere una favola, ma il problema è di chi veramente la vive e viene condannato a subirla, per tantissimi amministrati tutto si trasforma, tanto da sembrare di vivere in un incubo.

Nella descrizione della legge, per chi ne beneficia, è come se si parlasse del loro passaggio da un mezzo inferno a un paradiso, con gli angeli (termine usato dal suo autore) che li sostengono.

Il problema è che nella realtà dei fatti il comportamento di questi angeli, la maggior parte delle volte poi muta, tramite un processo di metamorfosi, in quello di veri e propri diavoli.

Una volta applicata la legge, si vive un vero e proprio inferno dal quale non si sa come uscire.

In realtà, nel calvario vissuto da mia madre e da tante altre povere vittime, è racchiuso tutto il dolore, le sofferenze, umiliazioni, mortificazioni subite non solo da coloro che dovrebbero essere i beneficiari, ma MOLTO spesso anche dai loro familiari. Alcuni lo chiamano “progetto di vita”, io lo chiamerei “progetto di mortificazione e di annullamento dell’individuo”.

La causa di tutto questo: gli Amministratori di sostegno, i quali già di loro si esaltano solo per essere stati nominati pubblici ufficiali e, il più delle volte, dimenticandosi che hanno obblighi e ricadute penali che tale ruolo comporta.

Tali esaltazioni sono, spesso, consentiti da una legge che nella sua vaghezza ha dato troppi poteri totalizzanti a queste figure: più che un abito su misura cucito addosso agli amministrati (come dice il Professor Cendon) si è rivelata una camicia di forza incollata loro addosso e dalla quale non si libereranno mai più!

Si parla di volontariato, ma questa è un’offesa al vero volontariato! Considerato che questi   amministratori si contendono tra loro gli amministrati, forse è il caso di chiedersi il perché!

Molto spesso tra di loro ci sono persone senz’arte né parte e gente psicopatica che avrebbe bisogno a loro volta dell’AdS, glielo dico per mia esperienza (di vita e lavoro), e così anche taluni professionisti (avvocati, commercialisti ecc.) coinvolti.

Non solo, ma è quantomeno allarmante il numero degli amministrati che questi cosiddetti benefattori (Sic!), gestiscono e si spartiscono come fossero pacchetti regalo.

Le assicuro che gestire o meglio aiutare a gestire la vita delle persone anziane (è stato il mio lavoro sino a pochi mesi fa) disabili e altro, se fatto come si deve, è abbastanza impegnativo già verso una sola persona, lascio immaginare come viene fatto il lavoro con tantissimi amministrati.

Credo che anche questo possa aiutare a pensare e riflettere che qualcosa non torna.

Lei parla di sporcizia, come e dove viveva Gilardi, ma è mai andato a fare visita a casa di certe persone seguite da questi amministratori? Ha mai parlato con loro? Alcuni esempi li abbiamo visti anche dai giornali e televisione, ma la invito a farsi un giro e parlare veramente con le vittime o con i familiari di vittime anche decedute.

Non servono leggi come questa o “patti di rifioritura”, come lo stesso Professor Cendon promuove, che vincolano e imprigionano le persone per le quali viene fatta richiesta… perché una volta dentro queste gabbie è difficile uscirne, se non quando si muore…

Parlare con persone che come me hanno vissuto questa tragedia, ma soprattutto ASCOLTARLE, dovrebbe essere un suo dovere, è proprio l’ascolto che potrebbe evitare che certe vicende come questa di mia madre e altre vittime si consumino e si ripetano.

Serve empatia, volontà e capacità per aiutare le persone anziane e con disabilità fisica/psichica o con problemi di dipendenza da alcool, droga e gioco. Serve la collaborazione di tutte le istituzioni socio-sanitarie interessate al caso, serve che tutte facciano rete per aiutare, cercare, creare e progettare proprio i servizi e le figure professionali che mancano, i controlli che mancano sullo svolgimento e operato di queste figure da parte delle istituzioni. Serve tornare ad umanizzare le cure e persone. Come dice Monsignor Vincenzo Paglia: (presidente della Pontificia Accademia della Vita), se muore la pietà, la legge non supplisce l’amore e la pietà. La legge è una carta giuridica fredda a suo parere, ed è per questo che lo stesso ha pensato bene di scrivere la carta dei diritti degli anziani (stesa con l’apposita Commissione da lui presieduta, un documento da cui è nata la delega intitolata “un nuovo patto tra generazioni”), e tramite questa, vuole promuovere una rivoluzione culturale e quindi socio-sanitaria.

Come dice lo stesso Monsignore, serve costruire intorno a questi soggetti deboli una rete sociale, attuare un assistenza domiciliare integrata e continuativa, favorire il co-housing, creare centri diurni ecc.. Rete sociale che si può intensificare partendo dai familiari, parenti, amici, vicinato che giunga fino alle associazioni (quelle buone).

Nel preambolo della CDPD (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità) si parla di convinzione che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

A Lei sembra che stia succedendo tutto questo? A me non risulta.

Nell’applicazione della legge (6/2004) c’è una diffusa sfiducia istituzionale nei confronti della famiglia, frequentemente viene usato il termine ‘conflitti familiari’ sia dal Giudice Tutelare che dai servizi sociali… senza neanche sapere e capire le vere ragioni, glielo dico perché è successo nel caso di mia madre, tutto avviene per loro comodità e interesse.

 

Quando una persona viene portata dinanzi al tribunale, il Giudice Tutelare, a prescindere da chi ne ha fatto richiesta, dovrebbe essere propenso ad un attento ascolto sia della persona in questione, che di tutti i familiari. Sarebbe suo compito spiegare i motivi di tale richiesta, portare a conoscenza della documentazione presentata dal ricorrente (cosa che di rado succede) per poterla valutare, e, se è il caso, dare l’opportunità di contrastarla. Solo le verifiche di ciò che viene depositato, aiuterebbe a capire meglio la verità. C’è la mancanza di un esame accurato e concreto da parte del Giudice Tutelare, non solo dall’inizio della pratica, ma anche a seguito di denunce fatte verso e contro lo stesso.

Il progetto di vita che questa legge dovrebbe attivare per ogni amministrato, nella realtà non viene attivato, così come è stato per il progetto di vita attivato per mia madre, che anziché DARLE le ha TOLTO, oltre che la vita anche quel poco di servizi di cui usufruiva. Per questo ringraziamo lo Stato, tutte le Istituzioni per averci dato l’angelo custode quale suo amministratore di sostegno perché ha lavorato così bene, tanto da farle perdere servizi di cui beneficiava e creato debiti non solo a suo danno, ma anche di noi figli, per non parlare degli ulteriori gravi danni a lei procurati.

Uno dei fatti tra i più gravi accaduto è stato quando l’amministratore di sostegno esterno alla famiglia (di cui mia madre non aveva la più pallida idea chi e cosa fosse), abusando dei suoi poteri e d’accordo con l’Assessore ai Servizi Sociali, dopo aver espresso diniego a un suo primo ricovero in ospedale perché non intendevano assumersi la responsabilità, a ricovero avvenuto diede ordine ai medici dell’ospedale di non dare informazioni sul suo stato di salute a nessuno dei/delle figli/e.

Due gg. prima del decesso di mia madre, lo stesso amministratore di sostegno, formalizzava al Sindaco, Assessore e Dirigente Servizi Sociali del Comune, la rinuncia al suo incarico… che strana coincidenza: mia madre stava morendo e l’AdS chiedeva la revoca!!!!

Motivo e sue testuali parole: impossibilità a poter svolgere le proprie mansioni regolarmente per il bene della beneficiaria a causa di incompatibilità con alcune figlie le quali ostacolavano il corretto svolgimento dell’incarico assegnatole. Lo stesso giorno l’amministratore veniva contattato dai medici dell’ospedale dove mia madre era ricoverata, il suo telefono risultava staccato. Mia madre stava malissimo, serviva il consenso dell’amministratore per la somministrazione/infusione di Pool Piastrinico.

Quanto è accaduto è avvenuto nel silenzio, sordità, indifferenza, ipocrisia, a questo punto credo si possa parlare anche di benestare e complicità da parte di tutte le Istituzioni coinvolte nel caso, le quali conoscevano la verità perché tramite Avvocati (si è costretti a nominarli) erano state messe al corrente di quanto stesse succedendo, dapprima verbalmente, poi di seguito tramite istanze, denunce con richieste di revoca dell’amministratore di sostegno per la sua mala gestio economica e sanitaria nei confronti di mia madre, questo non succedeva certo due gg. dal decesso di mia madre, ma mesi prima. Dopo il decesso di mia madre, l’inoltro di denuncia alla Procura della Repubblica, che spero faccia il suo corso.

 

Quando ad una persona viene tolto il diritto di decidere dei suoi soldi, perché è proprio a questo che da subito si pensa e accade, non certo in primis alla tutela dell’amministrato, si sta levando alla persona il diritto di decidere, di scegliere e di vivere con le sue scelte e decisioni. Si sta perciò impedendo di elaborare quelle emozioni che aiutano la persona, specie in queste situazioni, a vivere al meglio la propria vita (superando in parte le problematiche) che la tengano viva e senza le quali muore dentro e poi muore del tutto.

 

La L. 6/2004 si è rivelata assolutamente negativa o meglio un fallimento sotto tutti i profili. 

E’ diventata una professione, un affare per dei profittatori dei quali non si conosce neanche il vero numero. Anche il noto Avvocato Taormina interpellato disse “la verità è che ci sono miliardi di interessi sull’amministrazione di sostegno. E’ diventata un centro di affari, di interessi e di soldi che fa comodo a tanta gente. Gente che vota. E i politici che la difendono si buttano pure su questo”.

Questa legge così come è strutturata e viene applicata, è incompatibile sia con la CEDU che con la Convenzione ONU.

Casi come il Sig. Gilardi, o simili, ce ne sono tantissimi e ancor di più ne emergerebbero se tutti gli amministrati o familiari riuscissero a denunciare. Le ragioni sono diverse: non hanno la possibilità economica, non possono farlo, non ne hanno la capacità, forza e coraggio. Quando poi qualcuno di questi amministrati muore, tutto viene sotterrato con lo stesso. Sarebbe stato l’ennesimo caso quello di mia madre se non avessimo denunciato.

Di tanti casi sono a conoscenza, persone che lavorano in determinati ambiti lavorativi collegati a questi amministrati ma per paura di perdere il posto di lavoro, tacciono, per questo non gliene posso fare una colpa…siamo in Italia e succede anche questo.

 

Convengo con la CEDU che il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la L. 6/2004 è stato violato non una sola volta ma più volte dall’Italia.

Come da mia lettura e informazione, inoltre anche dall’ONU sono arrivati spunti di riflessione sull’istituto dell’amministratore di sostegno. E proprio prendendo spunto dall’art. 12 della convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità, il Comitato si è detto preoccupato circa la pratica della sostituzione nella presa di decisione attraverso il meccanismo amministrativo dell’amministratore di sostegno quindi si raccomanda l’Italia ad abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori  legali, compreso amministratore di sostegno e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nel sistema giudiziario, sanitario e sociale.

Onorevole Delmastro, pensa davvero che con questa figura riuscirete seriamente a tutelare le persone anziane, disabili, indifese e in difficoltà? Cosa le fa pensare che siano altre persone a voler abusare delle persone in difficoltà e invece non lo siano proprio gli amministratori in questione, peraltro tutelati molto bene da questa legge? Come fate ad esserne certi? Perché dalle indagini emerge il contrario.

Il Professor Cendon sostiene che questa legge sia importante per proteggere chi si trova in difficoltà e sia facilmente raggirabile, e rischia di cadere in mano a persone che ne possano approfittare (cioè i cosiddetti sciacalli o avvoltoi), ma quando invece ad approfittarsene sono gli amministratori, che questa legge protegge, e definisce amministratori distratti, come si interviene?

 

Lei nel suo discorso in risposta all’Onorevole D’Orso fa capire che su questa legge ” amministrazione di sostegno” il Governo fa quadrato e la blinda, anzi va rafforzata ed espansa.  Tutto ciò, va in contraddizione alla recente sentenza CEDU sul caso Gilardi, e le parole scritte ed espresse in passato da Giorgia Meloni, prima che diventasse Presidente del Consiglio”, tramite lettera scritta al Ministro Catarbia e pubblicata il 23-4-2021 anche nella sua pagina facebook (vedi link: https://www.facebook.com/watch/?v=1269562026773192), oltre alla deposizione sempre per il caso Gilardi , il 20-11-20 di un interrogazione Parlamentare a risposta scritta all’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

 

Altra cosa, dice che intende riattivare il ‘tavolo dei fragili’, parla di ricostruire un ampia riflessione, mi auguro che la riflessione non induca a pensare di rafforzare veramente questa legge così come è scritta e che viene applicata in modo tale che non si differenzia dalle misure quali interdizione e inabilitazione. Io auspico, spero che seduti a quel tavolo dei fragili possano esserci anche i rappresentanti delle vittime degli amministratori di sostegno e dei Giudici Tutelari, per esporre i tantissimi casi di mala gestio di questa legge. Non sarebbe intelligente né corretto non sentire le parti in causa, chi vive il problema sulla propria pelle.

Mi preme ricordarLe qualora ne sia a già a conoscenza (ma qualora non lo fosse far sapere) che dall’Associazione Diritti alla Follia è stata inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per la Disabilità, una proposta di riforma Amministrazione di sostegno che le allegherò.

Sarebbe importante che prendeste in considerazione e valutaste anche tale proposta, sarebbe già un buon inizio per cambiare la legge 6/2004, così magari migliorando la vita di migliaia di persone, oggi sottoposte a limitazioni della libertà personale e coercizioni, solo in ragione della propria Disabilità.

Concludo: perché dobbiamo arrivare a rivolgerci a Strasburgo per vederci riconoscere i diritti umani che l’Italia non rispetta? Questo è una nuova Bibbiano, Bibbiano dei nonni, dei disabili, dei malati psichici ed altro. Esiste un’omertà totale su questo tema da far paura, invece è un tema importante, delicato che merita tutte le attenzioni da parte di tutte le istituzioni e della politica; meriterebbe una commissione d’inchiesta parlamentare come già è stata chiesta e anche io chiedo.

Questa è una bomba ad orologeria, Le assicuro che se non viene disinnescata nell’interesse della povera gente in questione, avrà conseguenze disastrose.

Affidare gli anziani, disabili ecc.., ad una giustizia da sempre ingolfata e a dei servizi sociali poco presenti e capaci, che per non voler svolgere le loro incombenze, danno in mano la vita di questa povera gente con tanta facilità agli amministratori, senza nessun controllo, è stata una grandissima follia!

La invito a visionare tutti i video che a fine lettera condividerò, per capire meglio cosa succede attorno a questa legge.

Tra i video troverà anche l’intervista al Senatore Guidi; Il pensiero di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita, ospite di una diretta video dell’associazione Diritti alla Follia, opinione/pensiero anche del noto Avv. Taormina, dell’Avv. Lina Manuali già giudice onorario sezione penale del tribunale di Pisa, degli Psichiatri Giuseppe Galdi e Alessandro

Meluzzi; l’intervista al Magistrato Ingroia. Tutti personaggi di alto livello di grande intelligenza e professionalità, che si espongono nel dire ciò che pensano e sanno, riguardo la L.6/2004.

Troverà anche il video dell’intervista al Professor Cendon che, diversamente dalle persone su citate, ha anche ben altro interesse a difendere tale legge e gli AdS, in particolare gli esterni alle famiglie. Il docufilm “La prigionia dei vecchi e degli ‘inutili‘” realizzato dalla giornalista Barbara Pavarotti, si tratta del primo e unico docufilm finora realizzato in Italia sugli abusi verso gli anziani sottoposti ad amministrazione di sostegno.

Nella Speranza che Voi tutti leggiate questa mia lettera e in attesa che presto possa muoversi qualcosa, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo il caso/tema.

Ringrazio e Vi saluto

Cannas Carla

P.S. Qui i video:

1) GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E LA LEGGE N. 6/2004 -TRA TUTELA E DIRITTI DEGLI ANZIANI LA LEGGE SCONTENTA 🎥OSPITE DEL PROGRAMMA PAOLO CENDON GIURISTA

Link: https://www.facebook.com/c81lazio/videos/2924576754342573

2) LA PRIGIONIA DEI VECCHI E DEGLI “INUTILI”. DOCUFILM DI 20 MINUTI

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rXVuV0MFuiw&t=13s

3) Associazione “Diritti alla Follia” – Ospite della puntata Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita, che ha steso con l’apposita Commissione da lui presieduta, la “Carta dei diritti degli anziani”, un documento da cui è nato la delega intitolata “Un nuovo patto tra generazioni”. Conducono la puntata Michele Capano e Barbara Pavarotti.

Link: https://fb.watch/msFokLQE1Q/

4) Associazione “Diritti alla follia”-  Ospite il Senatore Antonio Guidi.

Link: https://www.youtube.com/live/1Vz_iyIzPho?feature=shared

5) Associazione ” Diritti alla Follia”- Rassegna stampa del 25 luglio 2023.- Conduce Barbara Pavarotti -con i commenti degli avvocati Carlo Taormina e Michele Capano.

Link: https://fb.watch/l-QB0ttmtF/

6) Tutti gli articoli usciti sui giornali locali sulle ruberie degli amministratori di sostegno recenti.

Link:https://dirittiallafollia.it/2023/06/22/ruberie-di-amministratori-di-sostegno-condannati-indispensabile-una-commissione-dinchiesta-parlamentare/?

7) In questa puntata di “Piazza Libertà” dal titolo: “La prigionia dei vecchi e degli inutili”, Armando Manocchia torna sul tema degli amministratori di sostegno. Lo farà con l’avvocato Lina Manuali, già giudice onorario sezione penale del tribunale di Pisa; la dottoressa Barbara Pavarotti giornalista e autrice del docufilm da cui prende il titolo la puntata e gli psichiatri Giuseppe Galdi e Alessandro Meluzzi.

Link:https://www.byoblu.com/2023/07/01/piazza-liberta-di-armando-manocchia-puntata-54/?fbclid=IwAR22_FBafwFj2Fate9tXGlvUGaDQD4R-ZclyBtYKKhVhznsknDJ903bZZng

8) GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E LA LEGGE N. 6/2004 TRA TUTELA E DIRITTI DEGLI ANZIANI, LA LEGGE SCONTENTA 🎥OSPITE DEL PROGRAMMA ANTONIO INGROIA – AVVOCATO ED EX MAGISTRATO

Link: https://fb.watch/mITD6LAaa_/

Allegati: Testimonianza della sottoscritta; proposta di riforma L. 6/2004 Associazione ” Diritti alla Follia”

https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2022/11/Proposta-riforma-Amministrazione-di-Sostegno-Diritti-alla-Follia-1.pdf

 

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COMUNICATO STAMPA L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO HA FAGOCITATO L’INTERDIZIONE E L’INABILITAZIONE: Le dichiarazioni degli avvocati C. Taormina e M. Capano

Diritti alla Follia · 29/07/2023 · 3 commenti

“Non c’è più bisogno di interdizione e inabilitazione perché ormai l’istituto dell’amministrazione di sostegno non differisce per nulla da queste misure. Dov’è la differenza quando l’amministrazione stabilisce per gli amministrati condizioni di segregazione? Divieti di visite, di incontri, ricoveri coatti. Questa situazione è una truffa dal punto di vista giuridico”.

 

Lo ha affermato l’avvocato Michele Capano, presidente dell’associazione radicale “Diritti alla follia”, nel corso della rassegna stampa del 25 luglio, curata settimanalmente dall’associazione.

 

Gli ha fatto eco l’avvocato Carlo Taormina: “L’amministrazione di sostegno si è rivelata assolutamente negativa, sotto tutti i profili. E’ diventata una professione, un ‘affare’ e gli approfittamenti sono continui, i peculati sono decine e decine. L’amministratore dispone di poteri sulla persona e questi poteri sono lasciati alla sua discrezionalità. Invece la Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha detto: basta con questa storia. Abbiamo un mandato dalla Corte di rivedere il nostro istituto di amministrazione di sostegno, perché non può essere che quando il vecchio ti dà fastidio lo sbatti nelle Rsa. E’ tutto da rifare. Serve un’amministrazione che abbia punti specifici rispetto a quanto si può fare quando si incide sulla libertà di una persona”.

 

Avvocato Capano: “Noi, come associazione, abbiamo riflettuto molto sulle cosiddette ‘detenzioni sanitarie’. Ci è stato detto che, in questo campo, le garanzie previste dall’ambito penalistico non si possono pretendere, perché è un ambito sanitario. Quindi il fatto sanitario diventa un lasciapassare attraverso cui eludere quel presidio cruciale che stabilisce la Costituzione quando una persona viene privata della libertà personale. Perché di questo si tratta. Inutile girarci intorno. Queste procedure, in ambito sanitario, avvengono in totale assenza di un avvocato della persona che subisce questa ‘detenzione’. Sulla base di accertamenti medici, d’accordo, ma, con la scusa che i ‘malati di mente’ sono da aiutare senza alcun accertamento processuale, costoro vengono privati di ogni garanzia, anche minima. E’ su questo che vorremmo un’interlocuzione con la Corte Europea e qualcosa ha cominciato a dire all’Italia anche il Comitato per la prevenzione della tortura, che opera nell’ambito del Consiglio d’Europa.

 

Durissimo l’avvocato Taormina, che ha puntato il dito sulla “latitanza” dei giudici tutelari.

“Questa situazione ha un elemento di grandissima disattenzione e incapacità istituzionale che è quella dei giudici tutelari. Per loro la giurisdizione tutelare è una sinecura. Mettono tutto in mano all’amministratore di sostegno o al tutore. Ecco, dunque, il verificarsi di casi come quello di Carlo Gilardi. Troppa gente sta nelle Rsa e non ci dovrebbe stare.  Non c’è nessuna responsabilità di quanto fa o ha fatto l’AdS (ndr. acronimo di amministratore di sostegno).

Quando si tratta di decidere cose fondamentali per la vita di una persona serve un Collegio di magistrati. Invece queste sono tutte situazioni che abbiamo sempre ritenuto di serie C, giustizia di serie C.  E naturalmente serve un avvocato che tuteli la persona da sè stesso e dall’amministratore di sostegno.

 

Barbara Pavarotti, giornalista e conduttrice della rassegna: “Ogni giorno leggiamo di ruberie degli AdS che si appropriano dei soldi del loro assistito e vengono condannati. Ma dove erano i giudici tutelari, non hanno visto i rendiconti? Il giudice che doveva evitare queste ruberie non viene mai chiamato in causa.

 

Avvocato Taormina: “E’ vero. Il giudice tutelare, se l’AdS sbaglia o si frega soldi, non ne risponde mai. Anche se ha avuto tutta la documentazione e non l’ha controllata. Nel 99% delle procedure di amministrazione di sostegno, il giudice se ne frega e si basa su carte prodotte da medici. Invece dovrebbe convocare questi esperti, valutare l’accertamento. Non è possibile basare la decisione se X deve andare in Rsa sul parere dello psicologo di turno. Il giudice deve convocare tutti, valutare gli accertamenti medici e poi decidere. E questo deve essere frutto di una decisione collegiale, non affidata al singolo giudice. Sono scelte troppo delicate per affidarle a una singola persona”.

 

Avvocato Capano: “I decreti di nomina degli amministratori di sostegno autorizzano ogni sostituzione rispetto alla volontà dell’amministrato. Tipo la scelta delle cure. L’AdS si sostituisce al consenso sulle cure anche in caso di ricovero. Il coinvolgimento del beneficiario è solo teorico. Il grande equivoco è che non vengono definiti ‘trattamenti sanitari obbligatori’, ma volontari. Volontari, ma decisi da altri. Poi l’AdS si sostituisce alla persona nello stabilirne la residenza. E questo nonostante nel 2016, lo specifico Comitato Onu abbia raccomandato all’Italia di abrogare tutte le figure sostitutive della persona, AdS compresi. Noi speravamo, con la legge che ha istituito nel 2004, la figura degli amministratori di sostegno, in un protagonismo del beneficiario. Così non è stato”.

 

Avvocato Taormina: “L’amministrazione di sostegno sta fagocitando interdizione e inabilitazione, perché è molto più semplice farla. Invece questa distinzione deve rimanere, è ineludibile. Almeno, in queste procedure, si fanno seri approfondimenti. E la responsabilità della deriva dell’amministrazione di sostegno non è nemmeno della legge, ma della superficialità con cui la si applica.

La verità è che si sono miliardi di interessi sull’amministrazione di sostegno. E’ diventata un centro di affari, di interessi e di soldi che fa comodo a tanta gente. Gente che vota. E i politici che la difendono si buttano pure su questo.

 

Avvocato Capano: “Le parole del sottosegretario alla Giustizia Del Mastro con cui in sostanza il Governo fa quadrato e blinda la legge sugli AdS, che anzi va rafforzata ed espansa, segnano probabilmente la parola ‘fine’ alle illusioni suscitate dalla recente sentenza Cedu sul caso Gilardi, nonostante le doglianze espresse in passato da Giorgia Meloni, prima che diventasse Presidente del Consiglio”.

 

Avvocato Taormina: “No, l’Italia adesso deve fare. Se non fa nulla va contro la Corte Europea che ha dato indicazioni ben precise. Bisogna ‘tipicizzare’ tutti gli interventi che riguardano la privazione della libertà delle persone. Scavare, andare a fondo. Senza questo, nessuna limitazione può essere posta. E’ vero che la Corte Europea non ha posto obblighi all’Italia, ma se dice che solo determinate situazioni possono comportare un intervento che incide sulla personalità, allora è un po’ complicato che lo Stato non ne dia seguito.

Quanto al caso Gilardi, è chiaro che lui sta in maniera illegale nella Rsa. Ma ci vuole un magistrato coraggioso che agisca per sequestro di persona per la collocazione in Rsa. Che vada lì e dica: ‘Signori, che volete fare?’. Lo stesso sottosegretario Del Mastro ha detto che lui vuole tornare a casa sua, anche nelle condizioni in cui si trova. Ci vuole che la procura disponga l’arresto di qualcuno. Solo allora si muoverà qualcosa.

Una parola di speranza? La speranza è che in questo Paese gli ‘scarti’ siano ritenuti più importanti di chi non siamo abituati a scartare”.

 Roma 28 luglio 2023

https://youtu.be/iEMpeXjFbQ4

 

 

 

 

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RUBERIE DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO. CONDANNATI. Indispensabile una Commissione d’inchiesta parlamentare

Diritti alla Follia · 22/06/2023 · 5 commenti

Basta unire i puntini, ovvero tutti gli articoli usciti sui giornali locali sulle ruberie degli amministratori di sostegno, per capire quanto ormai sia urgente una Commissione d’inchiesta parlamentare. E non sono indiziati, ma CONDANNATI.

Chi vuole continuare così senza fare nulla è complice.

Come al solito piatto ricco, ma per gli amministratori di sostegno.

Unione Sarda, Ansa 25 maggio

 Amministratore di sostegno ruba 620.000 euro a suoi assistiti. In 8 anni, dal 2012 al 2020, a ben 40 persone. Ha ristrutturato casa, comprato auto di lusso, pagati debiti. Suoi, ovviamente. Avvocatessa, cinquantenne. 

Torino Today, 11 giugno

Denaro sottratto ai disabili di cui era tutrice: ex assistente sociale sconta la pena al canile.

Unione sarda, Nuoro, 13 giugno

Rubava i soldi degli assistiti, arrestata amministratrice di sostegno. Confiscati 194.000 euro ad amministratrice e coniuge. Soldi usati per beni di lusso, cure dentistiche, ristrutturazioni di due B&B. 

Il Mattino di Padova, 15 giugno

Intasca i risparmi della zia. Amministratore di sostegno condannato a 4 anni. 84.000 ero dai conti della zia ricoverata e nemmeno saldava le rette dell’ospizio. E’ un giocatore d’azzardo.

La Nuova Sardegna, Oristano, 13 giugno

Assisteva anziani e disabili. Convinse 84 enne a dargli 300.000 euro. Condannato a 6 anni. 

Resto del Carlino, 16 giugno

 Consigliere comunale condannato perché da amministratore di sostegno del cognato avrebbe trattenuto soldi. 

Ansa Sardegna, 13 giugno

 Lusso coi soldi dell’amministrato: in cella amministratore di sostegno infedele. Seguiva anche altre 30 persone

La nuova Sardegna, 14 giugno

La gestione allegra degli amministratori di sostegno. Altri 55 casi al vaglio della procura

La Nazione, 16 giugno

Professionista alla sbarra. Avrebbe venduto l’auto del suo assistito alla sorella per una cifra inferiore di 5 volte rispetto al prezzo di mercato.

La grande novità è l’inchiesta di due pagine sul quotidiano La Verità sugli abusi degli amministratori di sostegno, realizzata da Serenella Bettin. Si tratta della prima inchiesta del genere realizzata da un quotidiano nazionale. Non tratta solo di singoli casi più o meno struggenti, o di singole ruberie degli amministratori di sostegno, ma riassume un po’ tutti i problemi.

L’occhiello (ovvero la scritta che sta sopra al titolo) è:

LA BIBBIANO DEI NONNI

  Il titolo:

I NOSTRI ANZIANI SEQUESTRATI DA CHI DOVREBBE PROTEGGERLI

Si tratta di un primo passo perché il tema abusi esca dal recinto dell’informazione di settore? Speriamo, anche se siamo fin troppo abituati all’omertà totale su questo tema da parte dei grandi media. Tema che invece meriterebbe davvero ormai una commissione d’inchiesta parlamentare. Anzi, sarebbe essenziale.

Prosegue inoltre lo scenario aperto da Canale 81, tv del Lazio, sul pianeta Amministrazione di sostegno. Il giornalista Raffale Di Ronza in pochi giorni ha realizzato e trasmesso svariate importanti interviste.

                                                                                                                       Roma 22-06-23

Per l’associazione ‘Diritti alla Follia’

Michele Capano, Presidente

Cristina Paderi, Segretaria

Susanna Brunelli, Tesoriera

Si ringrazia Simona Lancioni del Centro Informare un’h per aver rilanciato il Comunicato https://www.informareunh.it/amministratori-di-sostegno-condannati-per-furto-venga-istituita-una-commissione-dinchiesta-parlamentare/

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